Il Ministero dell’Ambiente (MASE) ha di recente chiarito come applicare i Criteri Ambientali Minimi (CAM) ai sacchi per la raccolta rifiuti. Le risposte forniscono indicazioni precise su contenuto riciclato, certificazioni e responsabilità documentali.
Vediamo in questo articolo tutti i dettagli.
MASE: la risposta all’interpello n. 89121 conferma che i requisiti CAM si applicano ai soli sacchi e sacchetti finiti
Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) ha risposto, con la nota n. 89121 del 12 maggio 2025, a un interpello volto a chiarire alcuni aspetti applicativi del Decreto CAM 23 giugno 2022, n. 255.
Con particolare riferimento al criterio 6.1.4 “Caratteristiche dei sacchi e sacchetti”.
Questo criterio è parte integrante delle regole ambientali da rispettare negli appalti pubblici relativi alla raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, alla pulizia e spazzamento delle aree pubbliche, e alla fornitura dei materiali necessari, tra cui appunto i sacchi per la raccolta differenziata.
L’interpello ministeriale si è focalizzato su tre domande fondamentali, poste da un soggetto interessato a partecipare a una gara pubblica.
Le risposte del MASE confermano l’orientamento rigoroso dell’amministrazione nella verifica della conformità ambientale dei prodotti finiti. In particolare sottolineando la necessità di documentazione formale e certificazioni idonee.
Il primo quesito chiedeva se il contenuto di materiale riciclato dovesse essere calcolato sul prodotto finito, ovvero sul sacchetto già pronto per l’uso, e non sui materiali grezzi o semilavorati.
Il MASE ha risposto in modo chiaro: il requisito si riferisce al sacco o sacchetto nella sua forma finale. Questo significa che, ai fini del rispetto del CAM, non è sufficiente utilizzare materiale riciclato nella fase iniziale della produzione.
Ciò che conta è infatti che il prodotto finito contenga la percentuale minima richiesta di materiale riciclato.
Il secondo punto riguarda la modalità di verifica del contenuto di riciclato. Il quesito domandava se fosse sufficiente la documentazione tecnica oppure se fosse richiesta una certificazione specifica.
Anche qui il MASE ha adottato una linea rigorosa: la semplice documentazione tecnica non è sufficiente. Occorre una certificazione ufficiale, rilasciata da organismi accreditati secondo il Regolamento (CE) n. 765/2008.
Le certificazioni dei semilavorati non sono valide da sole
Ad ogni modo, per quanto riguarda i soli sacchetti in carta di cui sopra, è ammessa un’alternativa in assenza di tale certificazione.
Vale a dire una dichiarazione firmata dal legale rappresentante del produttore, che attesti la conformità ai criteri e l’impegno a sottoporsi a ispezioni, accompagnata da documentazione contabile verificabile.
Questa documentazione deve dimostrare che almeno il 70% del materiale utilizzato è costituito da materiale riciclato.
La disposizione evidenzia come l’affidabilità delle certificazioni sia ritenuta essenziale per garantire il rispetto degli obiettivi ambientali dei CAM. Le deroghe, limitate e ben strutturate, servono a coprire eventuali lacune nel mercato, senza indebolire i criteri di sostenibilità.
Il terzo quesito riguardava la possibilità di dedurre la conformità del prodotto finito dalle certificazioni dei materiali semilavorati utilizzati per produrlo.
La risposta anche qui è netta: non è possibile considerare valide le certificazioni relative ai soli materiali di partenza.
Anche in questo caso, la verifica deve riguardare il sacco o sacchetto finito, per il quale deve essere disponibile una certificazione specifica o una documentazione alternativa conforme ai criteri, come nel caso dei sacchetti in carta.
Il chiarimento chiude ogni ambiguità sull’interpretazione della norma: le caratteristiche ambientali dei prodotti devono essere dimostrate sull’articolo commercializzato, non su una sua componente.
Impatti per imprese e stazioni appaltanti
Le indicazioni fornite dal MASE hanno ricadute operative rilevanti per tutti i soggetti coinvolti nelle forniture e negli appalti di servizi ambientali.
- Le aziende fornitrici dovranno assicurarsi di produrre e certificare i propri articoli in modo conforme ai CAM, evitando di affidarsi solo a fornitori di materie prime certificate.
- Le pubbliche amministrazioni e gli enti appaltanti saranno chiamati a verificare attentamente la documentazione presentata in sede di gara, accertandosi che le certificazioni si riferiscano al prodotto finale e siano emesse da organismi riconosciuti.
In questo contesto, la corretta applicazione dei CAM rappresenta un elemento chiave per garantire la sostenibilità ambientale delle forniture pubbliche, nonché per evitare contenziosi e ricorsi nelle procedure di gara.
In altre parole, i chiarimenti forniti dal Ministero rappresentano un importante passo in avanti nella chiarezza normativa e nell’omogeneità delle pratiche di gara.
Le aziende e gli enti pubblici devono prestare particolare attenzione alla qualità e alla tracciabilità delle certificazioni, assicurandosi che esse rispondano pienamente ai requisiti del Decreto CAM 255/2022.
Con un quadro normativo sempre più orientato alla sostenibilità e alla trasparenza, questi chiarimenti rafforzano la cultura della responsabilità ambientale nella gestione dei rifiuti urbani, promuovendo al tempo stesso appalti più equi e verificabili.