La gestione dei rifiuti sanitari a rischio infettivo torna al centro dell’attenzione con un nuovo interpello ambientale che chiarisce alcuni aspetti fondamentali relativi agli impianti di sterilizzazione installati all’interno delle strutture sanitarie.
I dubbi riguardavano autorizzazioni, responsabilità gestionali, procedure di valutazione ambientale e regime applicabile ai rifiuti prodotti dopo il trattamento.
Il Ministero dell’Ambiente ha fornito una serie di indicazioni che interessano direttamente aziende sanitarie, ospedali e operatori incaricati della gestione degli impianti.
Il chiarimento assume particolare rilevanza in un momento in cui molte strutture stanno valutando soluzioni di trattamento interno dei rifiuti infettivi per ridurre i costi logistici e migliorare la gestione dei flussi.
Uno dei punti più importanti riguarda la deroga prevista dal D.P.R. 254/2003 per gli impianti di sterilizzazione collocati all’interno del perimetro della struttura sanitaria.
La normativa consente infatti di evitare la normale autorizzazione prevista per gli impianti di trattamento dei rifiuti quando vengono rispettate precise condizioni, tra cui l’utilizzo esclusivo per i rifiuti prodotti dalla stessa struttura sanitaria o da strutture ad essa collegate sotto il profilo organizzativo e funzionale.
Secondo il Ministero, questa deroga riguarda esclusivamente l’impianto e non dipende dalla titolarità del soggetto che lo gestisce. Ciò significa che la presenza di un appaltatore esterno non esclude automaticamente l’applicabilità della semplificazione prevista dalla normativa.
La deroga non esclude la Valutazione di Impatto Ambientale
Uno dei chiarimenti più significativi riguarda il rapporto tra la deroga autorizzativa e le procedure ambientali.
Il Ministero precisa infatti che la deroga prevista per gli impianti di sterilizzazione interni alle strutture sanitarie non comporta automaticamente l’esclusione dalla Valutazione di Impatto Ambientale (VIA).
Gli impianti che trattano rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo restano infatti inclusi tra le categorie progettuali soggette alle verifiche previste dalla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006.
Questo significa che la presenza della semplificazione autorizzativa non elimina gli obblighi legati alla valutazione degli impatti ambientali dell’impianto.
Inoltre, quando ricorrono le condizioni previste dalla normativa sulla tutela della biodiversità, la procedura può comprendere anche la Valutazione di Incidenza Ambientale (VINCA).
Il Ministero chiarisce inoltre che il soggetto responsabile della presentazione della documentazione ambientale deve essere individuato attraverso l’analisi concreta del rapporto contrattuale tra le parti coinvolte.
Non esiste quindi una risposta valida per tutti i casi: occorre verificare chi assume effettivamente il ruolo di proponente del progetto e chi esercita le funzioni operative previste dagli accordi.
Un ulteriore aspetto affrontato riguarda la gestione delle responsabilità. La normativa sui rifiuti sanitari attribuisce infatti specifici obblighi sia al soggetto gestore dell’impianto sia ai responsabili della struttura sanitaria.
Chi risponde della sterilizzazione e cosa succede ai rifiuti dopo il trattamento
Secondo il Ministero, la responsabilità per il corretto funzionamento dell’impianto e per l’efficacia del processo di sterilizzazione non ricade esclusivamente sul soggetto che materialmente gestisce l’impianto.
La normativa prevede infatti una responsabilità condivisa tra il direttore o responsabile sanitario della struttura e il gestore dell’impianto di sterilizzazione, indipendentemente dal fatto che il servizio venga svolto direttamente dall’ospedale o affidato a un soggetto esterno mediante appalto.
Si tratta di un principio particolarmente importante perché conferma che la delega della gestione non trasferisce integralmente gli obblighi di controllo e vigilanza.
L’interpello affronta anche il destino dei rifiuti una volta concluso il processo di sterilizzazione.
Il Ministero ricorda che i rifiuti sanitari sterilizzati vengono assimilati ai rifiuti urbani e devono essere gestiti con il codice EER 20 03 01, seguendo le regole previste per la raccolta e il trasporto dei rifiuti urbani.
Questo passaggio ha conseguenze anche sul piano economico. Essendo assimilati ai rifiuti urbani, tali materiali possono rientrare nel sistema tariffario previsto dalla normativa sui rifiuti urbani.
Tuttavia, come avviene per altre utenze non domestiche, le strutture sanitarie possono scegliere di conferire i rifiuti al servizio pubblico oppure rivolgersi al mercato, dimostrando l’avvenuto recupero o riciclo secondo le modalità previste dalla legge.
La risposta ministeriale evidenzia ancora una volta come la gestione dei rifiuti sanitari sia un settore caratterizzato da una forte integrazione tra disciplina sanitaria e normativa ambientale.
La presenza di deroghe e semplificazioni non elimina infatti la necessità di valutare attentamente gli impatti ambientali e le responsabilità operative, aspetti che rimangono centrali per garantire la tutela della salute pubblica e dell’ambiente.
FAQ
Gli impianti di sterilizzazione dei rifiuti sanitari interni agli ospedali devono essere autorizzati?
Non sempre. Il D.P.R. 254/2003 prevede una deroga all’autorizzazione ordinaria quando l’impianto è installato all’interno della struttura sanitaria e tratta esclusivamente i rifiuti prodotti dalla stessa struttura o da strutture ad essa collegate.
La deroga autorizzativa esclude anche la VIA?
No. Il Ministero chiarisce che la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) continua ad applicarsi agli impianti di sterilizzazione dei rifiuti sanitari pericolosi quando prevista dalla normativa ambientale.
Chi è responsabile del corretto funzionamento dell’impianto?
La responsabilità è condivisa tra il direttore o responsabile sanitario e il gestore dell’impianto di sterilizzazione, anche quando la gestione è affidata a un soggetto esterno.
Che classificazione hanno i rifiuti dopo la sterilizzazione?
I rifiuti sanitari sterilizzati vengono assimilati ai rifiuti urbani e devono essere gestiti con il codice EER 20 03 01.
I rifiuti sterilizzati sono soggetti a TARI?
In linea generale sì, poiché rientrano nel regime dei rifiuti urbani. Tuttavia le utenze non domestiche possono scegliere di conferire i rifiuti fuori dal servizio pubblico alle condizioni previste dal D.Lgs. 152/2006.

