Natura 2000, il Ministero chiarisce: la VINCA può essere obbligatoria anche senza autorizzazioni

La Valutazione di Incidenza Ambientale (VINCA) continua a essere uno degli strumenti più importanti per la tutela dei siti della Rete Natura 2000, ma anche uno dei più dibattuti tra enti pubblici, imprese e professionisti.

Un recente interpello del Ministero dell’Ambiente chiarisce diversi aspetti applicativi della normativa europea e nazionale.

Nello specifico ribadendo un principio destinato ad avere effetti concreti sulla gestione del territorio: non conta tanto la tipologia formale dell’attività, quanto la sua capacità di produrre effetti significativi sugli habitat e sulle specie protette.

Il documento nasce da una richiesta di chiarimenti relativa all’applicazione della VINCA alle attività che si svolgono nei siti della Rete Natura 2000.

Inoltre, affronta questioni che riguardano sia le amministrazioni competenti sia gli operatori che svolgono attività economiche, ricreative o gestionali all’interno o nelle vicinanze delle aree protette.

Uno degli aspetti più rilevanti riguarda proprio la definizione di “attività”. Secondo il Ministero, la normativa europea non fornisce una classificazione rigida e non limita la procedura a particolari categorie di interventi.

Ciò che conta è verificare, caso per caso, se un’attività possa avere incidenze significative sugli obiettivi di conservazione di un sito Natura 2000. Per questo motivo la valutazione non può essere esclusa automaticamente sulla base della semplice natura dell’intervento.

La VINCA non dipende dalla presenza di un’autorizzazione

Uno dei chiarimenti più importanti riguarda le attività che non richiedono alcun titolo autorizzativo.

Il Ministero evidenzia che la VINCA può rendersi necessaria anche in assenza di autorizzazioni, concessioni o altri provvedimenti amministrativi.

L’esistenza di un iter autorizzativo non rappresenta infatti il criterio che determina l’applicabilità della procedura. Se un’attività è potenzialmente in grado di incidere sugli habitat o sulle specie tutelate, la valutazione potrebbe comunque essere richiesta.

Questa interpretazione deriva direttamente dalla Direttiva Habitat e dalla giurisprudenza europea, che negli anni hanno adottato un approccio fortemente improntato ai principi di prevenzione e precauzione.

Secondo il Ministero, escludere preventivamente determinate attività soltanto perché prive di autorizzazione costituirebbe una violazione degli obblighi europei di tutela ambientale.

Particolare attenzione viene dedicata anche alle attività di semplice fruizione del territorio, come quelle che non comportano opere edilizie, modifiche del suolo o alterazioni della vegetazione.

In questi casi il rispetto delle misure di conservazione approvate per il sito può essere sufficiente soltanto quando tali misure disciplinano in maniera specifica e completa l’attività svolta.

In assenza di una regolamentazione dettagliata, resta possibile la necessità di effettuare almeno uno screening preliminare di incidenza.

Il Ministero ricorda inoltre che la VINCA è una procedura preventiva e obbligatoria che deve essere valutata caso per caso e che non può essere sostituita da semplificazioni generalizzate.

Questo approccio punta a evitare che attività apparentemente marginali possano generare effetti cumulativi o indiretti sugli ecosistemi protetti.

Stop alle esclusioni automatiche: niente zone franche nei siti Natura 2000

Un altro passaggio particolarmente significativo riguarda il rapporto tra VINCA e altre valutazioni ambientali già effettuate.

Il Ministero chiarisce che il fatto che un piano o programma sia già stato sottoposto a Valutazione Ambientale Strategica (VAS) integrata con la VINCA non significa che le attività o gli interventi successivamente realizzati possano essere automaticamente esentati da ulteriori verifiche.

In molti casi sarà comunque necessario valutare nuovamente gli effetti concreti delle singole attività previste nella fase attuativa.

Ancora più rilevante è la posizione espressa sulle cosiddette “zone buffer”. Il documento ribadisce che non è possibile individuare preventivamente aree all’interno o intorno ai siti Natura 2000 nelle quali la VINCA non debba mai essere applicata.

Ogni valutazione deve essere costruita sulla base delle caratteristiche del sito, degli habitat presenti e delle possibili interferenze generate dall’attività considerata.

Viene tuttavia riconosciuta la possibilità per le amministrazioni di effettuare pre-valutazioni sito-specifiche, basate su dati scientifici e monitoraggi, per individuare categorie di attività che, in determinate condizioni, possano essere considerate non significativamente incidenti.

Si tratta però di uno strumento tecnico che non può trasformarsi in un’esclusione generalizzata dalla procedura.

Il messaggio che emerge dall’interpello è chiaro: la tutela della biodiversità continua a prevalere su approcci semplificatori.

Se da un lato questa impostazione garantisce una maggiore protezione degli habitat e delle specie, dall’altro rischia di aumentare l’incertezza operativa per amministrazioni e imprese, che si trovano spesso a dover valutare caso per caso attività anche apparentemente ordinarie.

La sfida sarà quindi trovare un equilibrio tra esigenze di conservazione e necessità di assicurare regole chiare e prevedibili per chi opera nei territori interessati.

FAQ

Cos’è la VINCA?

La Valutazione di Incidenza Ambientale (VINCA) è la procedura prevista dalla Direttiva Habitat per verificare che attività, piani o progetti non compromettano gli obiettivi di conservazione dei siti della Rete Natura 2000.

La VINCA può essere necessaria anche senza autorizzazioni?

Sì. Il Ministero chiarisce che l’assenza di un titolo autorizzativo non esclude automaticamente la necessità della valutazione, se l’attività può avere effetti significativi sul sito.

Le attività di semplice fruizione del territorio sono sempre escluse?

No. Se le misure di conservazione non disciplinano in modo completo l’attività svolta, potrebbe essere necessario effettuare almeno uno screening preliminare di incidenza.

Una VAS già effettuata elimina la necessità della VINCA?

Non sempre. Anche quando un piano è stato valutato nell’ambito della VAS, le singole attività o interventi previsti possono richiedere ulteriori verifiche in fase attuativa.

È possibile individuare aree dove la VINCA non si applica mai?

No. Il Ministero esclude la possibilità di creare zone franche o esclusioni automatiche all’interno dei siti Natura 2000 senza adeguate verifiche tecniche preventive.

Laureata in editoria e scrittura, scrittrice di articoli di diverse tematiche in ottica SEO, con cura per l'indicizzazione nei motori di ricerca