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	<title>OTT - DIC Archivi - Wastezero.it</title>
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	<description>Consulente ambientale Formazione - Informazione</description>
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	<title>OTT - DIC Archivi - Wastezero.it</title>
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		<title>RENTRI dopo il 13 febbraio 2026: come cambia la gestione del FIR digitale</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Alessia Pannone]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Dec 2025 08:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[RENTRI]]></category>
		<category><![CDATA[NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[OTT - DIC]]></category>
		<category><![CDATA[⇒ 2025]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Dal primo click alla firma finale: il nuovo ciclo operativo del formulario</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.wastezero.it/rentri-dopo-13-febbraio-2026-gestione-fir-digitale/">RENTRI dopo il 13 febbraio 2026: come cambia la gestione del FIR digitale</a> proviene da <a href="https://www.wastezero.it">Wastezero.it</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph">Dal <strong>13 febbraio 2026 </strong>il FIR digitale entra a regime e ridefinisce tempi, responsabilità e possibilità di intervento lungo tutta la filiera dei rifiuti. Capire cosa si può fare, e quando, diventa essenziale per evitare errori e sanzioni.<br><br>Vediamo in questo articolo tutti i dettagli.&nbsp;</p>



<h4 class="wp-block-heading">Ruoli, responsabilità e blocchi informativi nella tracciabilità dei rifiuti: tutte le novità del FIR dal 13 febbraio 2026&nbsp;</h4>



<p class="wp-block-paragraph">Con l’entrata in vigore a pieno regime del sistema RENTRI, prevista dopo il 13 febbraio 2026, il <strong>Formulario di Identificazione del Rifiuto digitale</strong> non è più solo una versione “informatizzata” del vecchio FIR cartaceo.<br><br>Diventa, a tutti gli effetti, un documento dinamico ma rigidamente scandito nel tempo, in cui ogni fase del trasporto corrisponde a precise possibilità operative e a responsabilità ben definite.</p>



<p class="wp-block-paragraph">La vera novità non è tanto cosa cambia nei dati richiesti, quanto <strong>quando</strong> quei dati possono essere inseriti, modificati o bloccati definitivamente.<br><br>Una scansione temporale che coinvolge produttori, trasportatori, intermediari e destinatari e che richiede una nuova attenzione organizzativa.</p>



<p class="wp-block-paragraph">La fase che precede l’avvio del trasporto è quella in cui il sistema concede il maggior margine operativo. Il FIR può essere <strong>emesso e compilato</strong> sia dal produttore o detentore del rifiuto, sia dal trasportatore, purché su richiesta del produttore.<br><br>In entrambi i casi, le modalità devono rispettare le istruzioni operative contenute nel <a href="https://www.rentri.gov.it/decreti-direttoriali/istruzioni-manuali-e-guide-sintetiche/modalita-di-compilazione-del-registro-di-carico-e-scarico-e-del-formulario" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Decreto Direttoriale n. 251/2023.</a></p>



<p class="wp-block-paragraph">In questa fase iniziale, il formulario non è ancora “cristallizzato”. Alcuni dati possono essere <strong>modificati</strong>, sia dal produttore/detentore sia dal trasportatore, e il FIR può anche essere <strong>annullato</strong>, ma esclusivamente dal soggetto che lo ha <a href="https://www.wastezero.it/rentri-vidimazione-formulario-identificazione-rifiuto/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">vidimato</a> digitalmente.<br><br>È il momento in cui eventuali errori materiali o cambiamenti organizzativi possono ancora essere corretti senza conseguenze operative.</p>



<h4 class="wp-block-heading">L’avvio del trasporto: ‘il punto di non ritorno’</h4>



<p class="wp-block-paragraph">Il vero spartiacque è rappresentato dall’<strong>inizio del trasporto</strong>. In quel momento, il FIR deve essere completo in ogni sua parte essenziale.<br><br>Non si parla solo dei soggetti coinvolti, ma anche di elementi operativi molto concreti: data e ora di partenza, generalità del conducente, targa dell’automezzo, caratteristiche del rifiuto.</p>



<p class="wp-block-paragraph">A questo punto entra in gioco la <strong>firma digitale</strong>. Il FIR deve essere sottoscritto digitalmente sia dal produttore/detentore sia dal trasportatore. Con questa doppia firma, il documento assume valore definitivo per una serie di informazioni chiave.</p>



<p class="wp-block-paragraph">È qui che molti operatori dovranno cambiare approccio: ciò che non è corretto prima della firma, non potrà più esserlo dopo.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Una volta che produttore/detentore e trasportatore hanno firmato digitalmente il FIR, il sistema RENTRI impone un blocco informativo molto chiaro. Alcuni dati non sono più modificabili in alcun modo.<br><br>Tra questi rientrano i soggetti della filiera, le <a href="https://www.wastezero.it/rentri-linee-guida-caratteristiche-rifiuti-fir/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">caratteristiche del rifiuto</a>, la data e l’ora di inizio del trasporto e i dati del mezzo e del conducente.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Anche l’<strong>annullamento del FIR</strong> diventa impossibile. Il documento prosegue il suo percorso fino alla conclusione del trasporto, senza possibilità di “tornare indietro”.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Questa rigidità risponde a un obiettivo preciso: garantire la tracciabilità reale del rifiuto, evitando correzioni ex post che potrebbero alterare la ricostruzione dei flussi.</p>



<h4 class="wp-block-heading">Durante il trasporto: integrazioni sì, riscritture no</h4>



<p class="wp-block-paragraph">Inoltre, il viaggio del rifiuto non è sempre ‘lineare’. Possono verificarsi soste tecniche o <a href="https://www.wastezero.it/microraccolta-trasbordo-rifiuti-obblighi-limiti/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">trasbordi,</a> totali o parziali. Il sistema RENTRI tiene conto di queste evenienze, consentendo al trasportatore di <strong>integrare il FIR</strong> durante il trasporto.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Le modalità con cui queste operazioni devono essere registrate sono disciplinate in modo puntuale dal Decreto Direttoriale n. 251/2023.<br><br>Non si tratta di modificare dati già consolidati, ma di aggiungere informazioni necessarie a descrivere correttamente ciò che avviene lungo il percorso.</p>



<p class="wp-block-paragraph">In qualsiasi momento, inoltre, è possibile inserire <strong>annotazioni</strong> o allegare documenti al FIR. Ogni aggiornamento comporta una nuova sottoscrizione digitale da parte del trasportatore, che si assume la responsabilità delle informazioni aggiunte.</p>



<p class="wp-block-paragraph">La conclusione del trasporto segna invece l’ingresso in scena del destinatario, che assume un ruolo attivo nella chiusura del FIR. Spetta a lui indicare data e ora di arrivo e dichiarare se il rifiuto viene <strong>accettato, accettato parzialmente o respinto</strong>.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Anche in questo caso, la procedura si conclude con la firma digitale del destinatario. Ma non sempre l’operazione termina qui.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Se il rifiuto viene accettato solo in parte o respinto, il sistema prevede che il <strong>trasporto successivo avvenga con lo stesso FIR</strong>, opportunamente aggiornato. È il destinatario a integrare il documento con le informazioni sul respingimento, mantenendo la continuità della tracciabilità.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Infine, il rifiuto non accettato può seguire due strade: essere restituito al produttore/detentore oppure essere conferito a un altro impianto. In quest’ultimo caso, il FIR non viene sostituito, ma <strong>aggiornato</strong>.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Il produttore/detentore, o il trasportatore su sua richiesta, compila i dati del nuovo destinatario nel campo dedicato del formulario e procede alla firma digitale. In questo modo, il documento accompagna il rifiuto lungo l’intero percorso, senza interruzioni o duplicazioni.</p>
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		<title>FIR cartaceo VS FIR digitale: come orientarsi tra obblighi, scelte operative e responsabilità nella filiera dei rifiuti</title>
		<link>https://www.wastezero.it/fir-cartaceo-vs-fir-digitale-come-orientarsi/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[Alessia Pannone]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Dec 2025 09:18:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[RENTRI]]></category>
		<category><![CDATA[NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[OTT - DIC]]></category>
		<category><![CDATA[⇒ 2025]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Dal produttore al destinatario: come cambiano ruoli, flussi e adempimenti fino al 2026</p>
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										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph">La transizione<strong> dal FIR cartaceo al FIR digitale </strong>ridefinisce obblighi e responsabilità nella gestione dei rifiuti. Capire chi deve usare quale strumento è essenziale per evitare errori, sanzioni e blocchi operativi lungo l’intera filiera.<br><br>Vediamo in questo articolo tutti i dettagli in merito.&nbsp;</p>



<h4 class="wp-block-heading">Chi è davvero obbligato al FIR digitale e chi può ancora usare il cartaceo?</h4>



<p class="wp-block-paragraph">La gestione del formulario di identificazione del rifiuto non è più una scelta puramente organizzativa, ma una <strong>conseguenza diretta </strong>degli obblighi che gravano sul produttore o detentore.<br><br>Con l’introduzione del sistema digitale collegato al <a href="https://www.rentri.gov.it/it" target="_blank" rel="noreferrer noopener">RENTRI,</a> il legislatore ha costruito un modello “a cascata”: è il soggetto che produce o detiene il rifiuto a determinare, di fatto, la <strong>modalità di gestione dell’intero trasporto.</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">Questo significa che non esiste una libertà generalizzata di scegliere tra FIR cartaceo e FIR digitale.<br><br>La modalità di emissione è infatti strettamente legata all’iscrizione o meno al RENTRI, alla <a href="https://www.wastezero.it/cessazione-qualifica-rifiuto-caso-per-caso/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tipologia di rifiuto</a> (pericoloso o non pericoloso) e, in alcuni casi, anche alla dimensione dell’organizzazione produttiva.<br><br>Tutti gli altri attori, trasportatori e destinatari, devono adeguarsi alla scelta obbligata dal produttore, anche quando ciò comporta la gestione parallela di procedure diverse.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Ci sono categorie di produttori per i quali il formulario digitale non è un’opzione, ma un <strong>obbligo esclusivo.</strong><br><br>Rientrano in questo gruppo i produttori iscritti al RENTRI che generano rifiuti derivanti da lavorazioni industriali o artigianali, dal trattamento dei rifiuti stessi, dalla potabilizzazione e depurazione delle acque, dall’abbattimento dei fumi, nonché da fosse settiche e reti fognarie, quando l’organico supera i dieci dipendenti.</p>



<p class="wp-block-paragraph">In questi casi l’obbligo riguarda sia i rifiuti pericolosi sia quelli non pericolosi. Il FIR deve essere emesso in formato digitale e i dati devono essere trasmessi al sistema <strong>secondo le tempistiche previste.</strong><br><br>Per il trasporto, resta possibile accompagnare il carico con una copia cartacea di supporto, oppure esibire il formulario in formato digitale tramite dispositivi mobili. Ma la gestione formale e la tracciabilità restano<strong> integralmente digitali.</strong></p>



<h4 class="wp-block-heading">Il regime “misto”: digitale e cartaceo che convivono</h4>



<p class="wp-block-paragraph">Una parte rilevante degli operatori si colloca in una zona intermedia, dove FIR digitale e FIR cartaceo convivono.<br><br>È il caso dei produttori iscritti al RENTRI che svolgono attività industriali o artigianali analoghe a quelle descritte sopra, ma con un <strong>numero di dipendenti non superiore a dieci. </strong><strong><br></strong><br>Per questi soggetti, i rifiuti pericolosi devono essere sempre accompagnati da FIR digitale, mentre per i rifiuti non pericolosi è ancora ammesso il formulario cartaceo.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Un’impostazione simile vale anche per i produttori di rifiuti derivanti da attività agricole, agroindustriali, di silvicoltura e pesca, dalle costruzioni e demolizioni, dalle attività di scavo, nonché dalle attività commerciali, di servizio e sanitarie.<br><br>Anche qui, il discrimine è la pericolosità del rifiuto: digitale per i pericolosi, cartaceo per i non pericolosi, con la possibilità, non l’obbligo, di estendere il digitale anche a questi ultimi.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Infine, il FIR cartaceo continua a essere l’unica modalità prevista per i<strong>produttori di rifiuti non pericolosi</strong> che non sono iscritti al RENTRI.<br><br>In assenza dell’obbligo di iscrizione, infatti, il legislatore non ha imposto la <a href="https://www.wastezero.it/rinnovabili-via-modelli-unici-nazionali-nuove-regole/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">digitalizzazione </a>del formulario, mantenendo il modello tradizionale per l’intera filiera.</p>



<p class="wp-block-paragraph">In questi casi, il formulario viene emesso in formato cartaceo, con due copie, e la gestione resta interamente analogica: dalla compilazione iniziale alla restituzione della copia firmata al produttore.<br><br>È un regime che tutela soprattutto le realtà più piccole, ma che non coinvolge i rifiuti pericolosi, per i quali l’iscrizione al RENTRI e il digitale diventano centrali.</p>



<h4 class="wp-block-heading">La regola chiave: ‘decide sempre il produttore’</h4>



<p class="wp-block-paragraph">Ad ogni modo, uno degli aspetti più rilevanti è che l’obbligo che grava sul <a href="https://www.wastezero.it/responsabilita-estesa-produttore-nuove-linee-guida-ue/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">produttore</a> o detentore del rifiuto si <strong>estende automaticamente</strong> a tutta la filiera.<br> <br>Se il produttore è obbligato a emettere il FIR digitale, allora trasportatori e destinatari devono essere in grado di gestire quel formulario in formato digitale. <strong>Non esistono eccezioni operative.</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">Allo stesso modo, se il produttore non è obbligato al digitale, l’intero processo si svolge in modalità cartacea.<br><br>Questo principio elimina ambiguità, ma impone agli operatori logistici e agli impianti di destino una doppia competenza: dopo il 13 febbraio 2026, tutti dovranno essere pronti a lavorare sia con il cartaceo sia con il digitale, adattandosi di volta in volta al profilo del produttore.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Le differenze tra FIR digitale e cartaceo non sono solo formali, ma incidono profondamente <strong>sull’organizzazione quotidiana.</strong> Nel digitale, il FIR viene emesso dal produttore o dal detentore, oppure dal trasportatore su richiesta.<br><br>I dati vengono poi trasmessi al RENTRI dal produttore stesso, da un delegato o dal trasportatore. L’obbligo di trasmissione riguarda esclusivamente i rifiuti pericolosi.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Nel sistema cartaceo, invece, il formulario è sempre su carta, in due copie. È il trasportatore a restituire la copia al produttore e a trasmettere i dati, mentre il destinatario non ha obblighi di invio al RENTRI perché il sistema digitale non è coinvolto.</p>
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		<title>RENTRI e liberi professionisti: cambia il perimetro degli obblighi e si riduce la burocrazia</title>
		<link>https://www.wastezero.it/rentri-liberi-professionisti-cambia-perimetro-obblighi/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[Alessia Pannone]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Dec 2025 08:47:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[RENTRI]]></category>
		<category><![CDATA[NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[OTT - DIC]]></category>
		<category><![CDATA[⇒ 2025]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Dalla legge di bilancio un chiarimento normativo che allinea il RENTRI al Testo Unico Ambientale</p>
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										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph">Con l’approvazione della legge di bilancio, il perimetro del <strong>RENTRI </strong>viene ridisegnato: una novità nata dal ricorso dei dentisti ma destinata a incidere <strong>su tutti i liberi professionisti</strong>, riducendo oneri e incertezze interpretative.<br><br>Vediamo in questo articolo tutti i dettagli. </p>



<h4 class="wp-block-heading">RENTRI: una modifica che riguarda non solo i dentisti, ma tutti i liberi professionisti</h4>



<p class="wp-block-paragraph">Come anticipato, l’approvazione della legge di bilancio segna un punto di svolta nella disciplina del <strong>RENTRI, </strong>il <a href="https://www.rentri.gov.it/it" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti.<br><br></a>Il voto favorevole del Senato alla fiducia posta dal Governo ha infatti aperto la strada a una <strong>modifica sostanziale</strong> del perimetro dei soggetti obbligati all’iscrizione, accogliendo istanze che da tempo arrivavano dal mondo delle professioni.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Il titolo di questa vicenda parla di dentisti, ed è vero: il ricorso e le pressioni più forti sono arrivate dalle associazioni odontoiatriche.<br><br>Tuttavia, il risultato finale ha una portata molto più ampia e riguarda tutti i <strong>liberi professionisti</strong> che, secondo il quadro normativo ambientale, già beneficiano di specifiche deroghe.</p>



<p class="wp-block-paragraph">In particolare, con le modifiche approvate, vengono esclusi dall’obbligo di iscrizione al Rentri consorzi, imprenditori agricoli e una serie di attività professionali. Tra questi <strong>studi medici e odontoiatrici con meno di dieci dipendenti</strong>, centri estetici e tatuatori.<br><br>In sostanza, soggetti che producono quantità limitate di rifiuti e che, nella pratica quotidiana, non gestiscono flussi complessi tali da giustificare un sistema di <a href="https://www.wastezero.it/rentri-novita-funzionalita-tracciabilita/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tracciabilità digitale </a>avanzato.</p>



<p class="wp-block-paragraph">A chiarire definitivamente il perimetro degli obblighi interviene infatti il <strong>comma 789 della legge di bilancio 2026</strong>, che modifica direttamente il Testo Unico Ambientale. In particolare, il comma 789 dispone che:</p>



<blockquote class="wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow">
<blockquote class="wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow">
<p class="has-text-color has-link-color wp-elements-705527e15de908f1cbb8ad700f85a2a1 wp-block-paragraph" style="color:#1b3f16">*«All’articolo 188-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il comma 3-bis è sostituito dal seguente:</p>



<p class="has-text-color has-link-color wp-elements-42e29e592e27d3a3850473050664910a wp-block-paragraph" style="color:#1b3f16">“3-bis. Gli enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti, i produttori di rifiuti pericolosi e gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale o che operano in qualità di commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi, nonché, con riferimento ai rifiuti non pericolosi, i soggetti di cui all’articolo 189, comma 3, sono tenuti ad iscriversi al Registro elettronico nazionale di cui al comma 3 del presente articolo.</p>



<p class="has-text-color has-link-color wp-elements-44e5726f073196cdb226bbe53b6a5cd5 wp-block-paragraph" style="color:#1b3f16">Sono esclusi dall’obbligo di iscrizione al suddetto Registro elettronico nazionale:</p>



<p class="has-text-color has-link-color wp-elements-19f5839aa0e428a2cb06e6db3a4d9b09 wp-block-paragraph" style="color:#1b3f16">a) i Consorzi ovvero i sistemi di gestione in forma individuale o collettiva, di cui all’articolo 237, comma 1;</p>



<p class="has-text-color has-link-color wp-elements-cad80020a7de4a210098aada1d49516b wp-block-paragraph" style="color:#1b3f16">b) i produttori di rifiuti a cui si applicano le disposizioni di cui all’articolo 190, commi 5 e 6.”»</p>
</blockquote>
</blockquote>



<p class="wp-block-paragraph">Il punto centrale è dunque il riallineamento con quanto già previsto dal <strong>Testo Unico Ambientale</strong>.<br><br>Da anni, infatti, per alcune categorie di produttori di rifiuti, anche pericolosi, è consentito adempiere agli obblighi di tracciabilità attraverso modalità semplificate, come la conservazione dei formulari di identificazione, senza tenuta del registro di carico e scarico.<br><br>In questo contesto, l’obbligo di iscrizione al Rentri e il pagamento del relativo canone apparivano come un adempimento aggiuntivo e poco coerente.</p>



<h4 class="wp-block-heading">Le ragioni dei dentisti, l’effetto su tutti</h4>



<p class="wp-block-paragraph">Non sorprende che le associazioni dei dentisti abbiano accolto con soddisfazione la novità.<br><br>La Commissione Albo Odontoiatri ha parlato apertamente di un <a href="https://www.wastezero.it/leggi-normative/" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>riallineamento normativo</strong></a>. Nello specifico, sottolineando come il sistema di tracciabilità digitale avesse finito per creare un disallineamento tra obblighi sostanziali e obblighi formali.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Ad ogni modo, il valore della modifica va oltre il singolo settore.<br><br>È vero infatti, come anticipato, che il ricorso è stato promosso dai dentisti, ma la norma riguarda <strong>tutti i liberi professionisti</strong> che si trovano nelle medesime condizioni.<br><br>Vale a dire studi con pochi dipendenti, produzione limitata di rifiuti e possibilità di adempiere con strumenti tradizionali già previsti dalla legge.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Ad esempio, un’estetista o un veterinario che operano in una struttura di ridotte dimensioni e che producono rifiuti sanitari o assimilabili in quantità contenute.<br><br>Anche per queste figure, <a href="https://www.wastezero.it/rentri-niente-esenzioni-confermato-obbligo-iscrizione/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">l’iscrizione obbligatoria </a>al Rentri avrebbe comportato costi e oneri amministrativi difficilmente giustificabili rispetto all’impatto ambientale reale dell’attività svolta.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Ad ogni modo, la modifica non è arrivata per caso. La proposta era già stata sostenuta dallo stesso <strong>Ministero dell’Ambiente</strong>, ma in una prima fase alcuni emendamenti erano stati dichiarati inammissibili per estraneità di materia.<br><br>Solo nel corso del lavoro in Commissione Bilancio del Senato la valutazione politica è cambiata, portando all’approvazione finale.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Come ha spiegato il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, il percorso è stato tutt’altro che lineare.<br><br>Tuttavia, il risultato finale risponde a un’esigenza concreta: evitare che il Rentri si trasformi in un mero “balzello” burocratico, soprattutto per quei soggetti che già rispettano gli obblighi ambientali attraverso strumenti alternativi.</p>



<h4 class="wp-block-heading">Effetti immediati e impatto pratico</h4>



<p class="wp-block-paragraph">Dal punto di vista giuridico, la revisione del perimetro del Rentri diventerà pienamente efficace con l’approvazione definitiva della legge di bilancio.<br><br>Sul piano pratico, però, gli effetti sono destinati a manifestarsi subito. Per alcune piccolissime imprese artigiane, infatti, l’obbligo di iscrizione alla piattaforma era già scattato lo scorso 15 dicembre.</p>



<p class="wp-block-paragraph">L’esclusione di queste categorie evita un aggravio di adempimenti in una fase già complessa, caratterizzata da numerosi obblighi amministrativi e da una transizione digitale che non sempre tiene conto delle dimensioni reali delle attività coinvolte.</p>



<p class="wp-block-paragraph">È importante sottolineare che questa modifica <strong>non rappresenta un passo indietro </strong>nella tutela dell’ambiente.<br><br>Al contrario, rafforza la coerenza del sistema normativo, concentrando gli strumenti più avanzati di tracciabilità sui soggetti che gestiscono volumi significativi di rifiuti e filiere più articolate.</p>



<p class="wp-block-paragraph"></p>
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		<title>Metodi di prova chimici e progresso tecnico: cosa cambia con il Regolamento UE 2025/2573?</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Alessia Pannone]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Dec 2025 09:46:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[GESTIONE RIFIUTI]]></category>
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		<category><![CDATA[⇒ 2025]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Aggiornamento dell’allegato al regolamento 440/2008: nuove linee guida OCSE e meno sperimentazione animale</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.wastezero.it/metodi-prova-chimici-regolamento-ue-2025-2573/">Metodi di prova chimici e progresso tecnico: cosa cambia con il Regolamento UE 2025/2573?</a> proviene da <a href="https://www.wastezero.it">Wastezero.it</a>.</p>
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<p class="wp-block-paragraph">Il nuovo regolamento <strong>UE 2025/2573 </strong>aggiorna i <strong>metodi di prova chimici </strong>alla luce del progresso tecnico, rafforzando l’allineamento con REACH, le linee guida OCSE e l’obiettivo europeo di riduzione dell’uso di animali nei test normativi.<br><br>Vediamo in questo articolo tutti i dettagli.&nbsp;</p>



<h4 class="wp-block-heading">Un aggiornamento tecnico che rafforza il sistema REACH: il nuovo Regolamento in merito ai metodi di prova chimici</h4>



<p class="wp-block-paragraph"><a href="https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202502573" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Con il Regolamento (UE) 2025/2573,</a> la <strong>Commissione europea</strong> interviene in modo puntuale su un pilastro tecnico fondamentale della normativa chimica europea: il regolamento (CE) n. 440/2008.<br><br>Nello specifico, quest’ultimo raccoglie i metodi di prova riconosciuti per la valutazione delle sostanze ai fini <a href="https://www.wastezero.it/reach-tariffe-echa-aggiornate-inflazione-si-non-pmi/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">REACH</a>.<br><br>L’obiettivo è chiaro: garantire che le procedure utilizzate per valutare i rischi per la salute umana e per l’ambiente siano sempre coerenti con lo stato più avanzato delle conoscenze scientifiche.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Il regolamento 440/2008, infatti, costituisce il riferimento operativo per l’applicazione del <strong>Regolamento REACH</strong>, disciplinando come devono essere generate le informazioni sulle proprietà fisico-chimiche, tossicologiche ed ecotossicologiche delle sostanze.<br><br>Se i metodi di prova diventano obsoleti, l’intero sistema di valutazione del rischio rischia di perdere affidabilità. Da qui la necessità di un aggiornamento periodico, in linea con l’evoluzione delle linee guida internazionali.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Uno degli elementi centrali del nuovo regolamento è il forte allineamento alle più recenti linee guida elaborate dall’OCSE. Le <strong>OCSE</strong> Test Guidelines rappresentano, da anni, lo standard internazionale per la sperimentazione regolatoria sulle <a href="https://www.wastezero.it/ue-accelera-sicurezza-sostanze-chimiche/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">sostanze chimiche.<br><br></a>L’OCSE aggiorna costantemente tali linee guida per incorporare nuovi approcci scientifici, metodi alternativi e risultati della ricerca più recente.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Inoltre, il regolamento UE 2025/2573 recepisce sia nuove linee guida pubblicate nel 2024, sia revisioni di metodi già esistenti.<br><br>In particolare, vengono aggiornati tre metodi di prova relativi agli effetti sulla salute umana, con un focus su test in vitro per le lesioni oculari gravi, l’irritazione oculare e la sensibilizzazione cutanea.<br><br>Si tratta di ambiti particolarmente sensibili, in cui l’accuratezza dei risultati e la riproducibilità dei test sono cruciali per le decisioni regolatorie.</p>



<h4 class="wp-block-heading">Meno animali, più approcci alternativi: ecotossicologia e nanoforme</h4>



<p class="wp-block-paragraph">Un altro aspetto chiave dell’intervento normativo riguarda la riduzione dell’uso di animali a fini sperimentali.<br><br>Il regolamento richiama esplicitamente la <strong>Direttiva 2010/63/UE</strong>, che impone agli Stati membri e agli operatori di limitare la sperimentazione animale allo stretto necessario, promuovendo metodi alternativi validati.</p>



<p class="wp-block-paragraph">L’aggiornamento dei test in vitro per la sensibilizzazione cutanea e l’irritazione oculare va esattamente in questa direzione.<br><br>Metodi basati su colture cellulari, tessuti ricostruiti o approcci definiti consentono di ottenere informazioni affidabili riducendo drasticamente il ricorso a test in vivo.<br><br>Questo non rappresenta solo un avanzamento etico, ma anche scientifico: i modelli in vitro sono spesso più mirati e meglio correlati ai meccanismi biologici umani.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Ad ogni modo, il regolamento 2025/2573 non si limita alla salute umana. Vengono infatti introdotti <strong>tre nuovi metodi di prova </strong>per la valutazione dell’ecotossicità, ampliando il quadro degli strumenti disponibili per analizzare gli effetti delle sostanze sugli ecosistemi acquatici.<br><br>Questi test riflettono una crescente attenzione verso gli <a href="https://www.wastezero.it/attivita-formazione-rentri-albo-gestori-ambientali/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">impatti ambientali </a>a lungo termine e verso endpoint specifici, come l’attività endocrina o la bioaccumulazione.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Particolarmente rilevante è anche l’inclusione di nuovi metodi relativi alla polverosità delle sostanze, con riferimento specifico alle nanoforme.<br><br>Gli standard EN 17199, richiamati dal regolamento, consentono di misurare la capacità dei materiali di rilasciare particelle respirabili, un aspetto cruciale per la valutazione del rischio occupazionale e ambientale delle nanomateriali.</p>



<h4 class="wp-block-heading">Semplificazione e coerenza normativa</h4>



<p class="wp-block-paragraph">Accanto alle aggiunte, il regolamento interviene anche in chiave di semplificazione.<br><br>Alcuni metodi di prova, già rettificati dall’OCSE nel 2024, vengono aggiornati nell’allegato del <strong>regolamento 440/2008</strong>, mentre le versioni obsolete delle descrizioni complete vengono eliminate.<br><br>In altri casi, come per le proprietà piroforiche di solidi e liquidi, la descrizione viene soppressa perché già coperta da sezioni più aggiornate dell’allegato.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Si sottolinea che questa operazione di “pulizia normativa” è tutt’altro che marginale.<br><br>Ridurre le duplicazioni e le incoerenze tra testi tecnici significa facilitare il lavoro di imprese, laboratori e autorità competenti, migliorando l’applicazione uniforme delle regole in tutta l’Unione.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Ricordiamo infine che il regolamento entra in vigore venti giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.<br><br>Per gli operatori soggetti a REACH, ciò comporta la necessità di verificare che i dati generati o utilizzati nei dossier di registrazione siano conformi ai metodi aggiornati.</p>
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