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[RAEE, cambiano le regole sulle sostanze pericolose: il MASE aggiorna le deroghe all’uso del piombo nelle apparecchiature elettriche](https://www.wastezero.it/raee-cambiano-regole-sostanze-pericolose/): L’Italia aggiorna la disciplina sulle sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE). - [Pesticidi nelle acque, SNPA aggiorna le regole: ecco come saranno selezionate le sostanze da monitorare](https://www.wastezero.it/pesticidi-acque-snpa-aggiorna-regole/): La presenza di pesticidi nelle acque superficiali continua a rappresentare una delle principali sfide per la tutela dell’ambiente. - [Emissioni industriali, l’Italia recepisce la IED 2.0: nuove regole per impianti, allevamenti e autorizzazioni ambientali](https://www.wastezero.it/emissioni-industriali-italia-recepisce-ied-2-0/): L’Italia compie un passo importante verso l’attuazione della nuova normativa europea sulle emissioni industriali. - [Acque reflue, il Parlamento UE mette in discussione l’EPR: possibile stop temporaneo agli obblighi per farmaci e cosmetici](https://www.wastezero.it/acque-reflue-parlamento-ue-mette-discussione-epr/): Il nuovo sistema europeo pensato per finanziare la rimozione dei microinquinanti dalle acque reflue potrebbe subire una battuta d’arresto. - [Energia, l’Italia accelera sulle batterie: approvato il piano per nuovi sistemi di accumulo elettrico entro il 2029](https://www.wastezero.it/energia-italia-accelera-batterie-approvato-piano/): Il MASE ha approvato la proposta presentata da Terna relativa al fabbisogno di nuova capacità di stoccaggio elettrico per il... - [Rifiuti speciali e deposito temporaneo: la Cassazione conferma la condanna se i materiali restano abbandonati per anni](https://www.wastezero.it/rifiuti-speciali-deposito-temporaneo-cassazione-chiarisce/): La gestione del deposito temporaneo dei rifiuti speciali continua a rappresentare uno dei temi più delicati per le imprese. - [Natura 2000, il Ministero chiarisce: la VINCA può essere obbligatoria anche senza autorizzazioni](https://www.wastezero.it/natura-2000-ministero-chiarisce/): La VINCA) continua a essere uno degli strumenti più importanti per la tutela dei siti della Rete Natura 2000. - [Imballaggi, l’UE chiude una possibile scappatoia: dal 2030 stop anche a carta e plastica se la quota plastica supera il 5%](https://www.wastezero.it/imballaggi-ue-chiude-possibile-scappatoia/): L’Unione Europea mette un punto fermo su uno degli aspetti più discussi del nuovo regolamento sugli imballaggi. - [Rifiuti sanitari sterilizzati, il Ministero chiarisce: VIA obbligatoria e responsabilità condivise negli impianti ospedalieri](https://www.wastezero.it/rifiuti-sanitari-sterilizzati-ministero-chiarisce/): La gestione dei rifiuti sanitari a rischio infettivo torna al centro dell’attenzione con un nuovo interpello ambientale. - [RAEE, il Ministero chiarisce quando un prototipo importato non è soggetto agli obblighi AEE](https://www.wastezero.it/raee-quando-prototipo-non-e-soggetto-obblighi-aee/): Importare un’apparecchiatura elettrica dall’estero significa sempre diventare soggetti agli obblighi previsti dalla normativa RAEE? - [Sequestro di macchinari per presunti reati ambientali, la Cassazione frena: non basta il semplice sospetto](https://www.wastezero.it/sequestro-macchinari-presunti-reati-ambientali-cassazione-frena/): La Corte di Cassazione interviene su un tema particolarmente delicato per il settore ambientale e delle costruzioni. - [Sottoprodotti, l’Emilia-Romagna rafforza il sistema: elenco regionale e coordinamento permanente per le imprese](https://www.wastezero.it/sottoprodotti-emilia-romagna-rafforza-sistema/): L’Emilia-Romagna punta a favorire l’economia circolare attraverso una gestione più chiara e strutturata dei sottoprodotti. - [Riciclo della plastica in crisi: impianti vicini alla saturazione e cresce il rischio di blocco della filiera](https://www.wastezero.it/riciclo-plastica-crisi-impianti-vicini-saturazione/): La filiera italiana del riciclo della plastica torna a lanciare un segnale d’allarme. Vediamo in questo articolo i dettagli. - [Nucleare sostenibile, primo via libera della Camera: l’Italia prepara il ritorno all’atomo](https://www.wastezero.it/nucleare-sostenibile-primo-via-libera-camera/): La Camera dei Deputati ha approvato in prima lettura la legge delega sul nucleare sostenibile, tutti i dettagli. - [Trasporto illecito di rifiuti ferrosi, la Cassazione conferma: l’attività non occasionale fa scattare la condanna](https://www.wastezero.it/rifiuti-ferrosi-attivita-non-occasionale-fa-scattare-condanna/): La Cassazione torna sul trasporto non autorizzato di rifiuti speciali non pericolosi e ribadisce un principio importante per imprese. - [Microplastiche, l’UE corregge il regolamento REACH: nuove deroghe per farmaci e ricerca](https://www.wastezero.it/microplastiche-ue-corregge-regolamento-reach/): L’Unione Europea interviene nuovamente sulle microparticelle di polimeri sintetici, aggiornando le restrizioni previste dal regolamento REACH. - [Auto Euro 7, arriva il nuovo regolamento UE: cambiano emissioni, sicurezza e sistemi di guida assistita](https://www.wastezero.it/auto-euro-7-arriva-nuovo-regolamento-ue/): L'Unione Europea aggiorna le regole per l'omologazione dei veicoli e apre la strada alla piena applicazione degli standard Euro 7. - [Rentri, il MASE apre al confronto: verso modifiche all’xFir prima della scadenza di settembre](https://www.wastezero.it/rentri-mase-apre-confronto-verso-modifiche-xfir/): Il MASE ha annunciato l’avvio di un tavolo istituzionale per affrontare le criticità nell’applicazione del Rentri e del xFir. - [Materie prime critiche, l’UE individua i rifiuti da cui recuperarle: ecco l’elenco ufficiale](https://www.wastezero.it/materie-prime-critiche-ue-individua-rifiuti-da-cui-recuperarle/): L’Unione Europea compie un nuovo passo verso l’economia circolare e la sicurezza delle forniture strategiche. - [Imballaggi in plastica, CONAI aumenta il CAC dal 1° ottobre 2026: cosa cambia per le imprese](https://www.wastezero.it/imballaggi-plastica-conai-aumenta-cac-1-ottobre-2026/): CONAI ha ufficializzato l’aumento del Contributo ambientale (CAC) per gli imballaggi in plastica, con decorrenza dal 1° ottobre 2026. - [FIR rifiuti, la Cassazione cambia tutto: responsabile anche il conducente se il formulario è irregolare](https://www.wastezero.it/fir-rifiuti-cassazione-cambia-tutto/): La Corte di Cassazione interviene sui formulari rifiuti: il conducente può essere coinvolto nelle responsabilità legate al FIR irregolare. - [Agrivoltaico e VIA, il MASE chiarisce cosa succede quando più impianti condividono la stessa sottostazione Terna](https://www.wastezero.it/agrivoltaico-quando-piu-impianti-condividono-sottostazione/): La gestione delle autorizzazioni per gli impianti agrivoltaici torna al centro del dibattito ambientale. 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Vediamo in questo articolo tutti i dettagli. - [Ripristino della natura, arriva il decreto italiano per adeguarsi alle nuove regole UE](https://www.wastezero.it/ripristino-natura-decreto-adeguarsi-nuove-regole/): Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legislativo che adegua l’Italia al nuovo regolamento europeo sul ripristino della natura. - [Plastiche non da imballaggio, le imprese chiedono al Mase di bloccare il nuovo sistema EPR](https://www.wastezero.it/plastiche-non-da-imballaggio-richiesto-blocco-sistema-epr/): Il nuovo schema di decreto sull’EPR per le plastiche non da imballaggio divide il mondo produttivo. Tutti i dettagli. - [Paesaggio e campeggi, nuova semplificazione: via libera più rapido per case mobili e aree attrezzate](https://www.wastezero.it/paesaggio-compeggi-nuova-semplificazione-via-libera-piu-rapido/): Dal 27 maggio 2026 entreranno in vigore nuove regole sulla semplificazione paesaggistica per campeggi e strutture turistiche all’aperto. - [Mare, entra in vigore la nuova legge: più coordinamento per porti, turismo nautico e politiche marittime](https://www.wastezero.it/mare-entra-vigore-nuova-legge-piu-coordinamento-porti/): Dal 10 maggio 2026 è ufficialmente in vigore la nuova legge sulla valorizzazione della risorsa mare. Tutti i dettagli. - [Rifiuti pericolosi e arresto in flagranza: la Cassazione conferma la svolta del 2025](https://www.wastezero.it/rifiuti-pericolosi-arresto-flagranza-cassazione-conferma/): La Corte di Cassazione ha chiarito che la gestione illecita di rifiuti pericolosi può consentire l’arresto in flagranza. - [Comunità energetiche e autoconsumo: l’UE spinge su energia condivisa e semplificazioni](https://www.wastezero.it/comunita-energetiche-ue-spinge-energia-condivisa/): L’Unione europea (UE) vuole rafforzare il ruolo dei cittadini nella produzione e condivisione dell’energia. - [Bollette energia più chiare: la Commissione UE chiede contratti semplici e comparabili per i consumatori](https://www.wastezero.it/bollette-energia-commissione-ue-chiede-contratti-semplici/): L’Unione europea (UE) vuole rendere più trasparenti i contratti di fornitura energetica. - [Tachigrafo obbligatorio sui furgoni dal 2026: cosa cambia per il trasporto merci internazionale](https://www.wastezero.it/2026-cosa-cambia-trasporto-merci-internazionale/): Da luglio 2026 le norme europee sul trasporto merci su strada si estenderanno a molti veicoli commerciali leggeri utilizzati oltre... - [Nuovi centri di raccolta rifiuti: cosa cambia con il decreto che sostituisce le regole del 2008?](https://www.wastezero.it/nuovi-centri-raccolta-rifiuti-cosa-cambia-nuovo-decreto/): Cambiano le regole per i centri di raccolta dei rifiuti: il nuovo Decreto 26 marzo 2026 introduce una disciplina completamente... - [Sequestro di un autocarro per gestione illecita di rifiuti: ricorso dichiarato inammissibile](https://www.wastezero.it/sequestro-autocarro-gestione-illecita-rifiuti/): La Corte di Cassazione dichiarato inammissibile il ricorso contro il sequestro di un autocarro: attività illecite di gestione dei rifiuti. - [Nuovo regolamento UE sul clima degli edifici: cambia il calcolo delle emissioni lungo tutto il ciclo di vita](https://www.wastezero.it/regolamento-ue-clima-edifici-calcolo-emissioni/): L’Unione europea (UE) aggiorna le regole per misurare le emissioni degli edifici, introducendo un sistema armonizzato - [Impianti rifiuti e varianti urbanistiche: quando la VAS resta obbligatoria secondo il Consiglio di Stato](https://www.wastezero.it/impianti-rifiuti-quando-vas-resta-obbligatoria/): Ampliamenti e modifiche di impianti esistenti non rientrano nelle deroghe previste dal Testo Unico Ambientale - [Rifiuti edilizi e deposito incontrollato: la Cassazione conferma la condanna e chiarisce quando scatta la responsabilità](https://www.wastezero.it/rifiuti-deposito-incontrollato-cassazione-conferma-condanna/): Sottoprodotti e terre da scavo: serve prova concreta, non basta l’intenzione di riutilizzo - [Rifiuti da demolizione: chi è davvero il produttore secondo il Testo Unico Ambientale](https://www.wastezero.it/rifiuti-da-demolizione-chi-e-davvero-produttore/): Impresa o proprietario? La norma chiarisce il nodo più controverso - [AIA e fusione secondaria di alluminio: il Ministero chiarisce quali BAT si applicano alle billette](https://www.wastezero.it/aia-fusione-secondaria-alluminio-chiarimenti-ministero/): Arriva un chiarimento importante per gli impianti AIA che producono billette di alluminio da fusione secondaria. - [ADR 2027: cambiano le istruzioni scritte a bordo, un anno in più per adeguarsi](https://www.wastezero.it/adr-2027-cambiano-istruzioni-scritte-bordo/): Dal giubbotto fluorescente ai pittogrammi: il documento che ogni conducente deve avere a bordo - [Energia, Bruxelles lancia AccelerateEU: più sostegno a biometano e famiglie contro il caro energia](https://www.wastezero.it/energia-bruxelles-lancia-accelerateeu-piu-sostegno-biometano/): La Commissione europea ha di recente presentato AccelerateEU, il nuovo piano anti crisi per l’energia. Tutti i dettagli. - [PNRR, nuovo decreto operativo dal 21 aprile: monitoraggio rafforzato e scadenze allineate al 30 giugno 2026](https://www.wastezero.it/pnrr-nuovo-decreto-operativo-21-aprile/): Più controlli su ReGiS e nuove regole per interventi, appalti e rendicontazione finale - [RENTRI: come pagare le sanzioni per irregolarità e mancata iscrizione](https://www.wastezero.it/rentri-come-pagare-sanzioni-irregolarita/): Nuove istruzioni operative dopo l’istituzione del capitolo di bilancio dedicato - [ADR 2027: tutte le novità in arrivo tra sicurezza, batterie e nuovi obblighi tecnici](https://www.wastezero.it/adr-2027-tutte-novita-arrivo-sicurezza-nuovi-obblighi/): Dalle esenzioni ai requisiti per i veicoli: come cambia il trasporto di merci pericolose - [EPR plastica non da imballaggio: più tempo per osservazioni e nuove regole in arrivo](https://www.wastezero.it/epr-plastica-non-imballaggio-nuove-regole-arrivo/): Prorogata all’11 maggio 2026 la consultazione sul decreto: produttori e operatori chiamati a partecipare - 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[FIR e trasporto rifiuti: cosa cambia tra tratta marittima e compilazione ADR (e cosa evitare per non sbagliare)](https://www.wastezero.it/fir-cosa-cambia-tratta-marittima-compilazione-adr/): Trasporto intermodale e tratta marittima: quando il campo “gestore marittimo” resta vuoto - [Clima, l’Europa alza l’asticella: fissato il nuovo traguardo vincolante al 2040](https://www.wastezero.it/clima-europa-alza-asticella-fissato-nuovo-traguardo-2040/): Con il regolamento Ue 2026/667 entra nella normativa europea l’obiettivo di ridurre del 90% le emissioni nette rispetto ai livelli... - [Rifiuti e non punibilità: la Cassazione chiarisce quando l’illecito non è “lieve”](https://www.wastezero.it/rifiuti-non-punibilita-cassazione-chiarisce/): Organizzazione e continuità dell’attività escludono la particolare tenuità del fatto - [Biometano, cambia il peso dei costi di allaccio: Arera avvia la nuova fase della riforma](https://www.wastezero.it/biometano-cambia-peso-costi-allaccio/): Con la delibera 67/2026/R/gas parte l’attuazione delle regole che redistribuiscono gli oneri di connessione tra produttori e gestori di rete - [Bonifiche e rifiuti interrati: il MASE chiarisce quando la messa in sicurezza permanente non è una discarica](https://www.wastezero.it/bonifiche-rifiuti-interrati-mase-chiarisce/): Interpello del Comune di Civitanova Marche: il Ministero distingue tra interventi “in situ” e operazioni con movimentazione dei rifiuti - [Riciclo della plastica in Europa: l’industria chiede regole più chiare e stop ai rifiuti extra Ue](https://www.wastezero.it/riciclo-plastica-europa-industria-chiede-regole-piu-chiare/): Le associazioni del settore lanciano una petizione per rafforzare tracciabilità e trasparenza nel calcolo degli obiettivi europei - [Appalti pubblici: la Cassazione chiarisce quando le riserve dell’appaltatore sono tardive](https://www.wastezero.it/appalti-pubblici-cassazione-chiarisce/): Nei lavori pubblici le contestazioni devono essere registrate subito nei documenti di contabilità - [Imballaggi per pallet: l’UE introduce un’esenzione ai nuovi obblighi di riutilizzo](https://www.wastezero.it/imballaggi-pallet-ue-introduce-esenzione/): La Commissione europea alleggerisce gli obiettivi del regolamento sugli imballaggi per film estensibili e reggette utilizzati nel trasporto delle merci - [Formulario rifiuti: il portale RENTRI conferma la possibilità di usare il FIR cartaceo fino al 15 settembre 2026](https://www.wastezero.it/rentri-confermata-possibilita-usare-fir-cartaceo/): Il RENTRI chiarisce le conseguenze della conversione in legge del decreto n. 200/2025: sarà ancora possibile utilizzare il FIR cartaceo. - [Recupero ambientale degli inerti: i chiarimenti del Ministero su R10, End of Waste e rifiuti di estrazione](https://www.wastezero.it/recupero-ambientale-rifiuti-inerti-chiarimenti-ministero/): Un interpello della Provincia di Como offre l’occasione per chiarire alcuni aspetti chiave della normativa sui rifiuti inerti. - [MUD 2026 in arrivo in Gazzetta: poche novità nel modello, ma cambia la scadenza per la dichiarazione](https://www.wastezero.it/mud-2026-arrivo-gazzetta-poche-novita-modello/): Il nuovo MUD 2026 è in procinto di essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Le modifiche al modello restano limitate. - [Detergenti e tensioattivi: il nuovo regolamento UE riscrive le regole del mercato](https://www.wastezero.it/detergenti-tensioattivi-nuovo-regolamento-ue/): L’Unione europea (UE) aggiorna la disciplina sui detergenti con un regolamento che integra sostenibilità, digitalizzazione e controlli. - [Formulario dei rifiuti cartaceo fino al 15 settembre 2026: ufficiale la proroga in Gazzetta](https://www.wastezero.it/formulario-rifiuti-cartaceo-fino-15-settembre-2026/): Con la pubblicazione in Gazzetta n. 49 del 28 febbraio 2026, la proroga del formulario cartaceo fino al 15 settembre 2026 diventa legge. - [Rifiuti abbandonati e ordinanza del sindaco: quando il silenzio costa una condanna](https://www.wastezero.it/rifiuti-abbandonati-ordinanza-sindaco/): Una recente pronuncia della Cassazione ribadisce i principi chiari in materia di rifiuti abbandonati. Tutti i dettagli. - [Proroga del formulario rifiuti cartaceo: verso un doppio binario fino al 2026](https://www.wastezero.it/proroga-formulario-rifiuti-cartaceo-verso-doppio-binario/): La Camera approva la proroga del formulario cartaceo fino al 15 settembre 2026 e sospende le sanzioni legate al RENTRI. - [Generatori di corrente a fine vita: come attribuire correttamente il codice EER?](https://www.wastezero.it/generatori-corrente-fine-vita-come-attribuire-codice-eer/): Il Ministero dell’Ambiente chiarisce come classificare i generatori di corrente dismessi. Vediamo tutte le definzioni. - [Adattamento climatico: città e regioni al centro del nuovo piano europeo](https://www.wastezero.it/adattamento-climatico-citta-regioni-centro-nuovo-piano/): L’Europa accelera sull’adattamento climatico. Città e regioni chiedono obiettivi vincolanti, fondi certi e una governance condivisa. - [Decreto bollette 2026: sconti mirati, spinta alle rinnovabili e regole nuove per reti e data center](https://www.wastezero.it/decreto-bollette-2026-sconti-mirati-spinta-rinnovabili/): Con il decreto-legge 20 febbraio 2026 n. 21 il Governo interviene su bollette, competitività e decarbonizzazione. - [Deposito incontrollato e responsabilità penale di rifiuti speciali: la gestione di fatto non salva dalla condanna](https://www.wastezero.it/deposito-incontrollato-responsabilita-penale-rifiuti-speciali/): Una recente ordinanza della Corte di Cassazione riaccende l’attenzione sulla responsabilità penale in materia di rifiuti. - [Acque d’Europa: la nuova direttiva per proteggere risorse, salute e ambiente](https://www.wastezero.it/acque-deuropa-nuova-direttiva-proteggere-risorse/): Il Consiglio UE ha definito la sua posizione sulla revisione delle direttive sulle acque d’Europa, puntando a rafforzare standard ambientali. - [RENTRI e FIR: proroga al cartaceo e sfida sulla regia politica della transizione digitale](https://www.wastezero.it/rentri-fir-proroga-cartaceo-sfida-regia-politica/): La proroga del FIR cartaceo fino al 15 settembre 2026 riapre il dibattito sulla gestione della transizione digitale del RENTRI. - [RENTRI e FIR digitale: modifiche, stati del formulario e strumenti di supporto](https://www.wastezero.it/rentri-fir-digitale-modifiche-stati-formulario/): Il FIR digitale non è un documento immutabile sin dalla sua creazione: il sistema RENTRI prevede stati specifici che consentono modifiche. - [FIR digitale RENTRI: trasmissione dei dati e consultazione delle informazioni inviate](https://www.wastezero.it/fir-digitale-rentri-trasmissione-dati/): Dopo la chiusura del FIR digitale, il processo non termina con la restituzione della copia: vi è infatti la trasmissione dei dati al RENTRI. - [Come il produttore e il trasportatore recuperano la copia definitiva del FIR digitale nel RENTRI](https://www.wastezero.it/recupero-copia-definitiva-fir-digitale-rentri/): Con la restituzione della copia completa e definitiva da parte del destinatario, il FIR digitale entra nella sua fase conclusiva. - [Discariche per rifiuti inerti: quando e come si applicano le deroghe ai limiti di ammissibilità](https://www.wastezero.it/discariche-rifiuti-inerti-quando-come-si-applicano-deroghe/): Un interpello di Confindustria riaccende l’attenzione sulle regole per l’accesso nelle discariche dei rifiuti inerti. - [FIR digitale RENTRI: la restituzione della copia completa e la chiusura del ciclo](https://www.wastezero.it/fir-digitale-rentri-restituzione-copia-completa-2/): Con la restituzione della copia completa del FIR digitale, il destinatario conclude formalmente il percorso del rifiuto. - [RENTRI offline: come gestire il FIR digitale quando il sistema non è disponibile](https://www.wastezero.it/rentri-offline-come-gestire-fir-digitale/): Il Ministero ha definito le modalità per garantire la continuità del FIR digitale anche nel caso in cui i servizi RENTRI fossero offline. - [Materiali a contatto con gli alimenti: le novità UE 2026 tra nuove autorizzazioni e correzioni sul BPA](https://www.wastezero.it/materiali-contatto-alimenti-novita-ue-2026/): Con i regolamenti UE 2026/245 e 2026/250, la Commissione europea aggiorna la disciplina sui materiali a contatto con gli alimenti. - [Immersione in mare dei materiali di escavo: cosa cambia con l’aggiornamento dell’allegato tecnico](https://www.wastezero.it/immersione-mare-materiali-di-escavo-aggiornamento-tecnico/): Il decreto del 16 dicembre 2025 aggiorna le regole tecniche per l’immersione in mare dei materiali di escavo. - [Rifiuti pericolosi e imballaggi contaminati: quando la bonifica non basta a evitare il reato](https://www.wastezero.it/imballaggi-contamnati-bonifica-non-basta-evitare-reato/): Una recente ordinanza della Cassazione torna a fare chiarezza sulla gestione degli imballaggi contaminati, tutti i dettagli. - [FIR digitale e RENTRI: la firma del destinatario e la chiusura del formulario](https://www.wastezero.it/rentri-firma-destinatario-chiusura-formulario/): Con la firma del destinatario, il FIR digitale entra nella sua fase conclusiva attraverso l’applicazione web RENTRI. - [RENTRI e FIR Digitale: il ruolo del destinatario nella fase di accettazione](https://www.wastezero.it/fir-digitale-ruolo-destinatario-fase-accettazione/): Con l’arrivo del rifiuto a destinazione, il FIR digitale entra nella fase conclusiva della gestione: il destinatario verifica i dati e non solo - [FIR digitale RENTRI: la gestione degli imprevisti durante il trasporto dei rifiuti](https://www.wastezero.it/rentri-gestione-imprevisti-durante-trasporto-rifiuti/): Come sappiamo, durante il trasporto dei rifiuti possono verificarsi eventi non programmati. Come interviene il RENTRI? - [FIR digitale RENTRI: la gestione del formulario durante il trasporto](https://www.wastezero.it/fir-digitale-rentri-gestione-formulario-durante-trasporto/): Con l’avvio del trasporto, il FIR digitale entra nella fase più dinamica del suo ciclo di vita. Vediamo tutti i dettagli. - [TARSU e aree “esenti”: la Cassazione ribadisce che senza denuncia preventiva l’agevolazione non si ottiene](https://www.wastezero.it/tarsu-aree-esenti-chiarimenti-cassazione/): Motivazione degli avvisi: basta che la pretesa sia comprensibile, non serve allegare atti già noti al contribuente - [FIR digitale nel RENTRI: la fase della firma del produttore](https://www.wastezero.it/fir-digitale-rentri-fase-firma-produttore/): Dalla verifica finale alla sottoscrizione del formulario - [FIR digitale nel RENTRI: come avviene la gestione operativa prima del trasporto](https://www.wastezero.it/fir-digitale-rentri-come-avviene-gestione-operativa/): Dalla presa in carico all’invio su app: il ruolo del produttore - [Iscrizione RENTRI: cosa devono fare i produttori di rifiuti del terzo scaglione](https://www.wastezero.it/iscrizione-rentri-cosa-fare-profuttori-terzo-scaglione/): Procedura semplificata, supporti disponibili e principali chiarimenti - [FIR digitale RENTRI: come funziona l’emissione e la gestione iniziale tramite i servizi di supporto?](https://www.wastezero.it/fir-digitale-rentr-come-funziona-emissione-gestione/): Dal FIR cartaceo al digitale: il nuovo ruolo degli operatori - [Piano Transizione 5.0: regole più chiare, controlli più stretti e nuove scadenze per le imprese](https://www.wastezero.it/piano-transizione-5-0-regole-chiare-controlli-stretti/): Crediti d’imposta e comunicazioni: cosa cambia dopo il decreto di gennaio 2026 - [Rinnovabili 2030: cosa cambia con il nuovo decreto di recepimento europeo?](https://www.wastezero.it/rinnovabili-2030-cosa-cambia-nuovo-decreto/): Obiettivi più ambiziosi, dati aperti e nuove regole per il sistema energetico - [Quando il materiale diventa rifiuto: i limiti del giudizio di legittimità nella gestione dei rifiuti](https://www.wastezero.it/quando-materiale-diventa-rifiuto-limiti-giudizio-legittimita/): La qualificazione dei materiali tra fatto e diritto - [L’App del RENTRI per il FIR Digitale: come cambia la gestione del formulario sul campo?](https://www.wastezero.it/app-rentri-fir-digitale-come-cambia-gestione/): Uno strumento operativo per il trasporto rifiuti - [FIR digitale: il calendario ufficiale verso l’obbligo del 13 febbraio 2026](https://www.wastezero.it/fir-digitale-calendario-ufficiale-verso-13-febbraio-2026/): Dalle basi normative alle scadenze operative fissate dal Ministero - [Intermediari e Consorzi nel FIR digitale: cosa cambia con il RENTRI?](https://www.wastezero.it/intermediari-consorzi-fir-digitale-cosa-cambia-rentri/): Nel sistema RENTRI, intermediari e consorzi assumono un ruolo definito ma spesso frainteso. Tutti i dettagli. - [RENTRI e contenuto dei dati trasmessi: cosa deve essere inviato al sistema?](https://www.wastezero.it/rentri-contenuto-dati-trasmessi-cosa-deve-essere-inviato/): Nel sistema RENTRI non basta trasmettere “qualcosa”: occorre sapere quali dati inviare, quando farlo e come comportarsi. - [RENTRI e tempi di trasmissione dei dati: le scadenze da rispettare per evitare errori e contestazioni](https://www.wastezero.it/rentri-tempi-trasmission-dati-scadenze-rispettare/): Nel sistema RENTRI la trasmissione dei dati non è libera, ma legata a tempi precisi. Vediamo in questo articolo i dettagli. - [RENTRI e trasmissione dei dati dei FIR digitali: cambiamenti nella gestione dei rifiuti pericolosi](https://www.wastezero.it/rentri-trasmissione-dati-fir-digitali/): Con l’entrata del RENTRI, la trasmissione dei dati dei FIR digitali diventa un passaggio centrale nella gestione dei rifiuti pericolosi. - [RENTRI: chi resta fuori dall’obbligo di iscrizione dopo la Legge 199/2025](https://www.wastezero.it/rentri-chi-e-fuori-obbligo-iscrizione-legge-199-2025/): Con la Legge 199/2025 il legislatore ridefinisce i confini dell’obbligo di iscrizione al RENTRI, chiarendo chi è escluso. - [RENTRI e FIR digitale: come funziona davvero la conservazione a norma dal 2026?](https://www.wastezero.it/rentri-come-funziona-conservazione-norma-2026/): Con l’avvio del RENTRI nel febbraio 2026, anche il FIR digitale entra pienamente nel ciclo di conservazione a norma. - [FIR digitale e RENTRI: cosa cambia con la restituzione della copia completa?](https://www.wastezero.it/fir-digitale-rentri-restituzione-copia-completa/): Con il RENTRI, la restituzione della copia completa del FIR digitale diventa un passaggio centrale nella tracciabilità dei rifiuti. - [IVA e TARI: perché la gestione della tariffa resta fuori dall’aliquota agevolata?](https://www.wastezero.it/iva-tari-gestione-tariffa-resta-fuori-aliquota-agevolata/): La gestione della TARI continua a sollevare dubbi sul piano IVA: un chiarimento dell’Agenzia delle Entrate definisce confini e responsabilità. - [Divieti di circolazione per i mezzi pesanti nel 2026: il nuovo calendario ufficiale del MIT](https://www.wastezero.it/divieti-circolazione-mezzi-pesanti-2026/): Il MIT ha di recente pubblicato il decreto con il calendario dei divieti di circolazione 2026 per i mezzi pesanti. - [RENTRI e trasporto dei rifiuti: come cambia davvero la stampa del FIR digitale dal 2026?](https://www.wastezero.it/rentri-trasporto-rifiuti-come-cambia-stampa-fir/): Con l’avvio del RENTRI nel febbraio 2026, cambia anche il modo in cui il formulario accompagna il trasporto dei rifiuti. - [RENTRI dopo il 13 febbraio 2026: come cambia la gestione del FIR digitale](https://www.wastezero.it/rentri-dopo-13-febbraio-2026-gestione-fir-digitale/): Dal 13 febbraio 2026 il FIR digitale entra a regime e ridefinisce tempi, responsabilità e possibilità di intervento lungo tutta la filiera. - [FIR cartaceo VS FIR digitale: come orientarsi tra obblighi, scelte operative e responsabilità nella filiera dei rifiuti](https://www.wastezero.it/fir-cartaceo-vs-fir-digitale-come-orientarsi/): La transizione dal FIR cartaceo al FIR digitale ridefinisce obblighi e responsabilità nella gestione dei rifiuti. - [RENTRI e liberi professionisti: cambia il perimetro degli obblighi e si riduce la burocrazia](https://www.wastezero.it/rentri-liberi-professionisti-cambia-perimetro-obblighi/): Il perimetro del RENTRI viene ridisegnato: una novità nata dal ricorso dei dentisti ma destinata a incidere su tutti i liberi professionisti. - [Metodi di prova chimici e progresso tecnico: cosa cambia con il Regolamento UE 2025/2573?](https://www.wastezero.it/metodi-prova-chimici-regolamento-ue-2025-2573/): Il nuovo regolamento UE 2025/2573 aggiorna i metodi di prova chimici alla luce del progresso tecnico, tutti i dettagli. - [Deforestazione, l’UE rivede il calendario: rinvio e obblighi più mirati per le imprese](https://www.wastezero.it/deforestazione-ue-rivede-calendario-rinvio-obblighi/): Il Parlamento europeo ha di recente approvato il rinvio e la revisione della normativa UE contro la deforestazione. - [Gestione dei rifiuti e responsabilità degli enti: la Cassazione chiarisce i confini del d.lgs. 231/2001](https://www.wastezero.it/gestione-rifiuti-responsabilita-cassazione-chiarisce-confini/): Cassazione: caso di gestione illecita dei rifiuti, chiarimenti sul rapporto tra responsabilità penale e responsabilità amministrativa. - [Sostenibilità d’impresa: l’UE rivede le regole su rendicontazione e dovere di diligenza](https://www.wastezero.it/sostenibilita-impresa-ue-rivede-regole-rendicontazione/): Il Parlamento europeo (UE) ha di recente approvato la riforma delle norme sulla rendicontazione di sostenibilità e il dovere di diligenza. - [Roma punta sul tessile: nuovi investimenti per rafforzare la raccolta differenziata](https://www.wastezero.it/roma-nuovi-investimenti-rafforzare-raccolta-differenziata/): Roma rinnova la raccolta differenziata degli indumenti usati con nuovi cassonetti più sicuri e controllati. - [Rinnovabili, via ai modelli unici nazionali: nuove regole per semplificare le autorizzazioni](https://www.wastezero.it/rinnovabili-via-modelli-unici-nazionali-nuove-regole/): Con il decreto dell’11 dicembre 2025 il MASE introduce i modelli unici nazionali per autorizzare gli impianti da fonti rinnovabili. - [Fotovoltaico per le imprese del Sud: aperto lo sportello PNRIC da 262 milioni di euro](https://www.wastezero.it/fotovoltaico-imprese-sud-aperto-sportello-pnric/): Parte ufficialmente il nuovo sportello PNRIC dedicato alle imprese che investono nel fotovoltaico per l’autoconsumo. - [Dal 15 dicembre 2025 obbligo di notifica: la nuova piattaforma digitale trasforma le esportazioni di rottami metallici](https://www.wastezero.it/esportazioni-rottami-metallici-15-dicembre-obbligo-notifica/): Dal 15 dicembre 2025 entra in funzione una piattaforma digitale per gestire l’obbligo di notifica delle esportazioni di rottami metallici. - [Gestione irregolare e non autorizzata di rifiuti: la Cassazione dichiara inammissibile il ricorso](https://www.wastezero.it/gestione-non-autorizzata-rifiuti-pronuncia-cassazione/): La Cassazione ha di recente dichiarato inammissibile il ricorso contro la condanna per gestione non autorizzata di rifiuti. - [Nuove regole per il deposito temporaneo dei rifiuti EPR: gli effetti della Legge 182/2025](https://www.wastezero.it/nuove-regole-deposito-temporaneo-rifiuti-epr/): Dal 18 dicembre 2025 entreranno in vigore modifiche al deposito temporaneo dei rifiuti soggetti a responsabilità estesa del produttore (EPR). - [Responsabile tecnico, nuove regole dal 2026: cosa cambia con la deliberazione n. 6/2025](https://www.wastezero.it/responsabile-tecnico-nuove-regole-2026/): La nuova deliberazione n. 6/2025 ridisegna requisiti, prove di idoneità e deroghe per il responsabile tecnico dell’Albo gestori ambientali. - [Regolamento (UE) 2025/2439: nuove date di applicazione e disposizioni transitorie per la normativa CLP](https://www.wastezero.it/regolamento-2025-2439-date-applicazione-normativa-clp/): Il Regolamento (UE) 2025/2439 modifica il quadro applicativo del CLP aggiornato nel 2024, introducendo proroghe e periodi transitori più ampi. - [Ricorso in Cassazione: annullamento parziale della sentenza d’appello e limiti del giudizio di legittimità](https://www.wastezero.it/ricorso-cassazione-annullamento-parziale-sentenza/): La Corte di Cassazione si è pronunciata su un ricorso riguardante reati ambientali e violazioni in materia di gestione dei rifiuti. - [Rifiuti pericolosi e non pericolosi: quando scatta l’obbligo di comunicazione al RENTRI?](https://www.wastezero.it/rifiuti-pericolosi-non-quando-comunicare-rentri/): Molte imprese si chiedono se, producendo sia rifiuti pericolosi sia non pericolosi, debbano comunicare entrambi al RENTRI. - [MUD e RENTRI: cosa cambierà davvero entro il 2027? Chiarezza su obblighi, scadenze e prospettive future](https://www.wastezero.it/mud-rentri-cosa-cambiera-davvero-entro-2027/): L’avvio del RENTRI ha riacceso l’attenzione sul futuro del MUD, sollevando domande e incertezze tra operatori e imprese. - [Chi può essere delegato nel RENTRI? Chiarimenti ufficiali su consulenti, operatori e incaricati](https://www.wastezero.it/chi-puo-essere-delegato-rentri-chiarimenti-ufficiali/): La gestione degli adempimenti RENTRI genera ancora molti dubbi, soprattutto sulla figura del delegato e sul ruolo dei consulenti ambientali. - [RENTRI, niente esenzioni: confermato l’obbligo di iscrizione anche per piccoli operatori e professionisti](https://www.wastezero.it/rentri-niente-esenzioni-confermato-obbligo-iscrizione/): L’emendamento che mirava a ridurre il numero degli obbligati all’iscrizione al RENTRI è stato dichiarato inammissibile. - [Decreto Legislativo 178/2025: nuove semplificazioni per gli impianti da fonti rinnovabili](https://www.wastezero.it/nuove-semplificazioni-impianti-fonti-rinnovabili/): Il Decreto Legislativo 178/2025 interviene sul D.Lgs. 190/2024 ampliando l’ambito dei regimi amministrativi per le fonti rinnovabili. - [Trasmissione dei dati dei FIR digitali al RENTRI: cosa devono sapere produttori, trasportatori e impianti](https://www.wastezero.it/trasmissione-dati-fir-digitali-rentri/): La trasmissione dei dati dei FIR digitali al RENTRI diventa sempre più un passaggio centrale nella gestione dei rifiuti pericolosi. - [Nuove regole UE sui pellet di plastica: misure obbligatorie per fermare la dispersione di microplastiche](https://www.wastezero.it/nuove-regole-ue-pellet-plastica-misure-obbligatorie/): L’Unione europea (UE) introduce un nuovo regolamento per prevenire la dispersione dei pellet di plastica, fissando obblighi per operatori. - [Transizione 5.0 ed energia rinnovabile: cosa cambia davvero con il nuovo decreto-legge 175/2025](https://www.wastezero.it/transizione-5-0-energia-rinnovabile-cosa-cambia-davvero/): Il decreto-legge 175/2025 modifica scadenze, controlli e regole sui crediti d’imposta del Piano Transizione 5.0. - [ARERA verso la continuità: cosa prevede il decreto-legge 145/2025 dopo la conversione ](https://www.wastezero.it/arera-verso-continuita-cosa-prevede-decreto-legge-145-2025/): Il decreto-legge 145/2025, convertito nella legge 173/2025, introduce misure urgenti per assicurare la continuità operativa dell’ARERA. - [FIR digitale 2026: cosa cambia davvero con le nuove schede informative del RENTRI?](https://www.wastezero.it/fir-digitale-cosa-cambia-davvero-chiarimenti-rentri/): Come sappiamo, con l’avvio del RENTRI dal 13 febbraio 2026 il FIR digitale diventa realtà operativa per migliaia di imprese. - [FIR digitale 2026: cosa cambia davvero per imprese e trasportatori](https://www.wastezero.it/fir-digitale-2026-cosa-cambia-davvero-imprese-trasportatori/): Come sappiamo, dal 13 febbraio 2026 il FIR digitale diventa realtà operativa per tutta la filiera dei rifiuti. - [FIR digitale: cosa cambia dal 13 febbraio 2026 e come prepararsi alla nuova gestione dei formulari](https://www.wastezero.it/fir-digitale-cosa-cambia-13-febbraio-2026-2/): Come sappiamo, dal 13 febbraio 2026 il formulario di identificazione dei rifiuti (FIR) sarà gestito esclusivamente in formato digitale. - [Una sostanza, una valutazione: l’UE accelera sulla sicurezza per le sostanze chimiche con un nuovo sistema più rapido e coerente](https://www.wastezero.it/ue-accelera-sicurezza-sostanze-chimiche/): .L’UE compie un passo decisivo verso una gestione più chiara e tempestiva delle sostanze chimiche, tutti i dettagli - [Pomezia dopo il Consiglio: la maxi discarica di Tor Tignosa accende lo scontro politico e territoriale](https://www.wastezero.it/pomezia-maxi-discarica-tor-tignosa-accende-scontro-politico/): Il caso della discarica di Tor Tignosa continua a dividere Pomezia: cosa succede dopo la discussione in Consiglio comunale? - [Correzioni al quadro europeo sulla plastica riciclata: cosa cambia con il Regolamento (UE) 2025/2269?](https://www.wastezero.it/correzioni-quadro-europeo-plastica-riciclata-cosa-cambia/): Il Regolamento (UE) 2025/2269 corregge le imprecisioni nel quadro normativo sulla plastica riciclata destinata al contatto alimentare. - [Gestione illecita di rifiuti speciali: la Cassazione conferma la condanna e nega la particolare tenuità del fatto](https://www.wastezero.it/gestione-illecita-rifiuti-speciali-cassazione-conferma-condanna/): La Cassazione ha di recente confermato una condanna per gestione illecita di rifiuti speciali, vediamo tutti i dettagli. - [Verso una maggiore efficienza e prestazione energetica: il nuovo Regolamento Delegato (UE) 2025/2273](https://www.wastezero.it/prestazione-energetica-regolamento-delegato-ue-2025-2273/): Il Regolamento Delegato (UE) 2025/2273 integra la Direttiva (UE) 2024/1275 per rafforzare i requisiti di prestazione energetica degli edifici - [Emissioni in atmosfera: il MASE chiarisce i limiti per le fonderie di metalli ferrosi](https://www.wastezero.it/mase-chiarisce-limiti-fonderie-metalli-ferrosi/): La Regione Campania ha di recente chiesto chiarimenti sull’applicazione dei limiti emissivi per le fonderie di metalli ferrosi. - [FIR digitale: cosa cambia dal 13 febbraio 2026 e come prepararsi alla transizione](https://www.wastezero.it/fir-digitale-cosa-cambia-13-febbraio-2026/): Dal 13 febbraio 2026 il formulario di identificazione dei rifiuti (FIR) diventa digitale: RENTRI fornisce materiali e strumenti operativi. - [Cessazione della qualifica di rifiuto ‘caso per caso’: l’istanza di interpello del Comune di Cerro Tanaro](https://www.wastezero.it/cessazione-qualifica-rifiuto-caso-per-caso/): Il quesito del Comune di Cerro Tanaro affronta la complessa applicazione della cessazione della qualifica di rifiuto. - [RENTRI: cosa fare in caso di malfunzionamento del sistema?](https://www.wastezero.it/rentri-cosa-fare-caso-malfunzionamento-sistema/): Un nuovo decreto definisce le regole operative da adottare in caso di mancata disponibilità dei servizi RENTRI. - [Rettifica UE sulla prestazione energetica degli edifici: annullato il regolamento delegato 2025/1511](https://www.wastezero.it/rettifica-ue-prestazione-energetica-edifici/): Unione europea: pubblicato la rettifica che annulla il regolamento delegato (UE) 2025/1511 sulla prestazione energetica degli edifici. - [Gestione illecita di rifiuti pericolosi: la Cassazione conferma la condanna e respinge il ricorso](https://www.wastezero.it/gestione-rifiuti-pericolosi-cassazione-conferma-condanna/): La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato contro la condanna per gestione illecita di rifiuti pericolosi. - [Contributi ambientali 2026: aggiornamenti per bioplastiche e imballaggi in plastica](https://www.wastezero.it/contributi-ambientali-2026-aggiornamenti-bioplastiche/): Dal 2026 cambiano i contributi ambientali CONAI per bioplastiche e plastiche tradizionali: aumentano le tariffe e si aggiornano le fasce. - [PNRR e DNSH: le nuove FAQ del MASE trasformano il principio in pratica operativa](https://www.wastezero.it/pnrr-dnsh-nuove-faq-mase/): Il MASE ha di recente pubblicato nuove FAQ sul principio DNSH applicato al PNRR, chiarendo criteri, documentazione e controlli. - [RAEE, nuove regole per i rivenditori: cosa cambia con la Legge 147/2025?](https://www.wastezero.it/raee-nuove-regole-cosa-cambia-legge-147-2025/): Con la Legge 147/2025, entrata in vigore il 3 ottobre, cambia la gestione dei RAEE: nuove semplificazioni per i rivenditori. - [Obbligo del Consulente ADR: cosa cambia con la nuova Direttiva UE e quali sono le sanzioni?](https://www.wastezero.it/obbligo-consulente-adr-cosa-cambia-nuova-direttiva/): La Direttiva Delegata (UE) 2025/1801 introduce aggiornamenti sui controlli ADR, confermando l’obbligo di nomina del Consulente. - [PBDE: nuovi limiti UE tra materiali vergini e riciclati](https://www.wastezero.it/pbde-nuovi-limiti-ue-materiali-vergini-riciclati/): La Commissione UE ha di recente aggiornato i limiti per i PBDE nei prodotti, distinguendo tra materiali vergini e riciclati. - [Nuove regole UE sui gas fluorurati: entra in vigore il Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2155](https://www.wastezero.it/nuove-regole-ue-gas-fluorurati-entra-vigore-regolamento/): UE: nuove modalità per la dichiarazione di conformità e la verifica delle apparecchiature contenenti gas fluorurati. - [Responsabilità estesa del produttore: le nuove linee guida UE sui costi di rimozione dei rifiuti di plastica monouso](https://www.wastezero.it/responsabilita-estesa-produttore-nuove-linee-guida-ue/): L'UE ha chiarito come gli Stati membri dovranno applicare la responsabilità estesa del produttore, tutti i dettagli. - [Gestione illecita di rifiuti pericolosi: la Cassazione conferma la responsabilità dell’impresa per carenze organizzative](https://www.wastezero.it/rifiuti-pericolosi-cassazione-conferma-responsabilita/): La Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di una società accusata di aver gestito rifiuti pericolosi come non pericolosi. - [Miscelazione dei rifiuti inerti: il MASE chiarisce i limiti e le condizioni dell’operazione](https://www.wastezero.it/miscelazione-rifiuti-inerti-mase-chiarisce-limiti/): Con un interpello ambientale, il MASE ha chiarito i dubbi sulla miscelazione dei rifiuti inerti nella produzione di aggregati recuperati. - [“Terra dei fuochi”, conversione del D.L. 116/2025: la stretta sulle sanzioni rifiuti è davvero sensata?](https://www.wastezero.it/d-l-116-2025-stretta-sanzioni-rifiuti-e-davvero-sensata/): La conversione del D.L. 116/2025 inasprisce le sanzioni rifiuti: per l’omessa o incompleta tenuta del registro vi è sospensione della patente - [Impianti di rifiuti: obbligo di distanza minima dalle abitazioni confermato dal Consiglio di Stato](https://www.wastezero.it/impianti-rifiuti-obbligo-distanza-minima-abitazioni/): Il Consiglio di Stato ha ribadito che gli impianti di rifiuti pericolosi devono essere situati a 500 metri dagli insediamenti abitativi. - [REACH, tariffe ECHA aggiornate: inflazione sì, ma non per le PMI](https://www.wastezero.it/reach-tariffe-echa-aggiornate-inflazione-si-non-pmi/): Il Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2067 aggiorna le tariffe ECHA e ridisegna la verifica PMI, tutti i dettagli. - [Tracciabilità dei rifiuti portuali: chiarimenti del MASE sugli obblighi per impianti e pescherecci](https://www.wastezero.it/tracciabilita-rifiuti-portuali-chiarimenti-mase/): Il MASE chiarisce, con una risposta a interpello, come si applicano gli obblighi di tracciabilità dei rifiuti per gli impianti portuali. - [Nuovo aggiornamento RENTRI in ambiente DEMO: potenziate le funzioni del FIR digitale](https://www.wastezero.it/nuovo-aggiornamento-rentri-ambiente-demo/): Disponibile da poco il nuovo aggiornamento della piattaforma RENTRI in ambiente DEMO, con importanti novità legate al FIR digitale. - [Ecotassa sui rifiuti: la Cassazione dichiara cessata la materia del contendere dopo un accordo tra le parti](https://www.wastezero.it/ecotassa-rifiuti-decisioni-cassazione/): Un'ordinanza della Corte di Cassazione ha sancito la cessazione della materia del contendere in una controversia sull'ecotassa sui rifiuti. - [Nuovi criteri UE per CSRD e CSDDD: verso un reporting di sostenibilità più snello e mirato](https://www.wastezero.it/nuovi-criteri-ue-csrd-csddd-reporting-sostenibilita/): Un passo verso la semplificazione del reporting ESG con i nuovi criteri UE per CSRD e CSDD, tutti i dettagli. - [Trasporto di merci pericolose: l’UE aggiorna le regole sui controlli stradali](https://www.wastezero.it/trasporto-merci-pericolose-ue-aggiorna-regole/): Direttiva delegata (UE) 2025/1801: aggiornate le procedure di controllo dei trasporti su strada di merci pericolose. - [Rettificato il regolamento UE sul monitoraggio dei gas serra: aggiornamenti e chiarimenti per gestori e operatori](https://www.wastezero.it/rettificato-regolamento-ue-monitoraggio-gas-serra/): Rettifica al regolamento di esecuzione (UE) 2024/2493: disposizioni sul monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas serra. - [Nuovo Regolamento Imballaggi (PPWR): il Vademecum CONAI guida imprese e operatori alla sostenibilità](https://www.wastezero.it/nuovo-regolamento-imballaggi-ppwr-vademecum-conai/): Il CONAI ha di recente reso pubblico il vademecum dedicato al nuovo Regolamento (UE) 2025/40 sugli imballaggi e rifiuti di imballaggio (PPWR). - [Geolocalizzazione RENTRI: entro dicembre l’istanza all’Albo e l’installazione dei dispositivi GPS](https://www.wastezero.it/geolocalizzazione-rentri-entro-dicembre-istanza-albo/): Entro il 31 dicembre 2025 dovranno essere trasmessi all’Albo Gestori Ambientali i dati per la geolocalizzazione del RENTRI. - [Messa in sicurezza con amianto: i chiarimenti del MASE sui rifiuti da demolizione](https://www.wastezero.it/messa-sicurezza-amianto-chiarimenti-mase/): Il MASE ha chiarito come gestire la messa in sicurezza permanente (MISP) in presenza di rifiuti con amianto. - [ARERA, prorogato il collegio fino al 31 dicembre: il Decreto-Legge assicura la continuità dell’Autorità](https://www.wastezero.it/arera-prorogato-collegio-fino-31-dicembre/): Il Governo ha deciso di prorogare il mandato del collegio ARERA al 31 dicembre 2025 per garantire continuità amministrativa e decisionale. - [Contributo PFU 2026: comunicazione obbligatoria al Registro Pneumatici entro il 31 ottobre](https://www.wastezero.it/contributo-pfu-2026-comunicazione-entro-31-ottobre-2025/): MASE: entro il 31 ottobre 2025 dovrà essere trasmessa al Registro Pneumatici la comunicazione relativa al contributo ambientale PFU 2026. - [Conservazione digitale dei registri di carico e scarico: cosa prevede la normativa RENTRI?](https://www.wastezero.it/conservazione-digitale-cosa-prevede-normativa-rentri/): Con l’avvio del RENTRI la gestione dei registri di carico e scarico dei rifiuti è entrata in una nuova fase di conservazione digitale. - [ARERA: al via dal 1° ottobre il servizio di conciliazione anche per i rifiuti](https://www.wastezero.it/arera-1-ottobre-servizio-conciliazione-rifiuti/): Dal 1° ottobre 2025 parte il servizio di conciliazione per i rifiuti, introdotto da ARERA con la delibera n. 574/2024. - [Suolo sotto osservazione: l’UE approva la direttiva per il monitoraggio e la salute dei terreni](https://www.wastezero.it/suolo-ue-approva-direttiva-monitoraggio/): Il Consiglio dell’UE ha approvato la direttiva sul monitoraggio del suolo, cioè il primo quadro europeo per valutare e tutelare i terreni. - [Rinviata al 2028 l’entrata in vigore del Regolamento CLP, cosa sta succedendo?](https://www.wastezero.it/rinviata-2028-entrata-vigore-regolamento-clp/): Il Consiglio UE ha approvato lo slittamento al 2028 del nuovo regolamento CLP in merito alle sostanze chimiche. - [Direttiva europea sui rifiuti: nuove regole per tessili e alimentari](https://www.wastezero.it/direttiva-europea-rifiuti-nuove-regole-tessili-alimentari/): Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la Direttiva (UE) 2025/1892 in merito ai rifiuti, che entrerà in vigore il 16 ottobre. - [CAM Strade: entrano in vigore le modifiche al decreto per le infrastrutture sostenibili](https://www.wastezero.it/cam-strade-entrano-vigore-modifiche-decreto/): Dal 24 settembre 2025 sono in vigore le modifiche ai Criteri Ambientali Minimi (CAM) Strade, introdotte dal decreto dell’11 settembre 2025. - [RENTRI: novità nelle funzionalità per tracciabilità e gestione digitale dei rifiuti](https://www.wastezero.it/rentri-novita-funzionalita-tracciabilita/): Dal 18 settembre 2025 la piattaforma RENTRI introduce una serie di aggiornamenti e novità che semplificano la tracciabilità dei rifiuti. - [Gestione illecita di rifiuti: la Cassazione conferma l’inammissibilità del ricorso](https://www.wastezero.it/gestione-illecita-rifiuti-cassazione-pronuncia/): Una recente sentenza della Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato contro una condanna per gestione illecita di rifiuti. - [Abbandono dei rifiuti: nuove sanzioni e uso della videosorveglianza](https://www.wastezero.it/abbandono-rifiuti-nuove-sanzioni-uso-videosorveglianza/): Il Ministero dell’Interno ha chiarito le novità del D.L. 116/2025 in materia di abbandono di rifiuti e utilizzo della videosorveglianza. - [Cassazione: la carenza di personale non giustifica l’illecita gestione di rifiuti](https://www.wastezero.it/cassazione-pronuncia-merito-illecita-gestione-rifiuti/): La sentenza n. 27671/2025 della Cassazione chiarisce i limiti di applicazione dell’art. 256 sulla gestione dei rifiuti. - [FGAS: nuove regole UE per gli attestati di formazione nel settore climatizzazione e trasporti](https://www.wastezero.it/fgas-nuove-regole-ue-attestati-formazione/): Regolamento UE 2025/1893: ridefinizione dei quisiti minimi per gli attestati di formazione degli operatori FGAS. - [Contributo ambientale PFU: i chiarimenti del Ministero sulla corretta applicazione](https://www.wastezero.it/contributo-ambientale-pfu-chiarimenti-ministero/): Il MASE ha risposto a un interpello chiarendo l’applicazione del contributo ambientale sugli pneumatici fuori uso (PFU). - [Accordo ADR M366: deroga attivata per le leghe di piombo](https://www.wastezero.it/accordo-adr-m366-deroga-attivata-leghe-piombo/): Con la firma della Slovenia, entra ufficialmente in vigore l’Accordo multilaterale ADR M366. Tutti i dettagli. - [Nuove regole per i Certificati Bianchi: dal 2025 cambia il sistema di risparmio energetico](https://www.wastezero.it/certificati-bianchi-cambia-sistema-risparmio-energetico/): Dal 12 settembre 2025 è entrato in vigore il nuovo decreto che aggiorna la disciplina dei certificati bianchi. - [ADR: l’Accordo multilaterale M329 si avvia alla scadenza, pronto il nuovo M368](https://www.wastezero.it/adr-accordo-m329-avvia-scadenza-pronto-nuovo-m368/): Accordo Multilaterale ADR M329, attualmente in vigore in alcuni Paesi europei, scadrà. Al suo posto, l’Austria ha già predisposto il M368, - [Nuove misure per lo studio dei PFAS: dal MASE 2,5 milioni per ricerca e monitoraggio](https://www.wastezero.it/nuove-misure-studio-pfas-mase/): Il MASE ha approvato un decreto che finanzia con 2,5 milioni di euro attività di monitoraggio, studio e ricerca sull’inquinamento da PFAS. - [L’UE introduce nuove regole per ridurre rifiuti alimentari e tessili entro il 2030](https://www.wastezero.it/ue-introduce-nuove-regole-ridurre-rifiuti-alimentari-tessili/): Il Parlamento europeo (UE) ha approvato una direttiva che impone obiettivi concreti per la riduzione dei rifiuti alimentari e tessili. - [Registro Pneumatici: obbligo di comunicazione annuale sulla gestione dei PFU](https://www.wastezero.it/registro-pneumatici-obbligo-comunicazione-pfu/): Nuova fase di comunicazione al Registro Pneumatici: le realtà che gestiscono i PFU devono inviare entro il 30 settembre bilanci e relazioni. - [Veneto: arrivato il riconoscimento ufficiale per la filiera delle ceneri volanti](https://www.wastezero.it/veneto-riconoscimento-ufficiale-filiera-ceneri-volanti/): Il Veneto riconosce le ceneri volanti come sottoprodotto di filiera a seguito del recente decreto della Direzione Ambiente. - [UE, nuove regole sulle emissioni Euro 7: pubblicato il regolamento di esecuzione](https://www.wastezero.it/ue-nuove-regole-emissioni-euro-7/): L'UE ha pubblicato il Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1706, che introduce procedure dettagliate per l’omologazione dei veicoli Euro 7. - [Controversia sullo smaltimento dei rifiuti ospedalieri: la Cassazione conferma l’inammissibilità del ricorso](https://www.wastezero.it/controversia-smaltimento-rifiuti-ospedalieri/): Una società di servizi ambientali chiedeva il pagamento per lo smaltimento dei rifiuti ospedalieri, vediamo tutti i dettagli. - [Lombardia: nuovi strumenti di supporto per le autorizzazioni agli impianti di trattamento rifiuti](https://www.wastezero.it/lombardia-strumenti-supporto-impianti-trattamento-rifiuti/): La Regione Lombardia, attraverso la task force “rifiuti” finanziata dal PNRR, mette a disposizione nuovi materiali di supporto. - [Circular Economy Act: al via la consultazione pubblica della Commissione europea](https://www.wastezero.it/circular-economy-act-via-consultazione-pubblica/): La Commissione europea ha avviato una consultazione pubblica sul “Circular Economy Act”, in scadenza il 6 novembre 2025. - [Appalti rifiuti: le nuove indicazioni di Anac per i Comuni](https://www.wastezero.it/appalti-rifiuti-nuove-indicazioni-anac-comuni/): L'Anac fornisce ai Comuni nuove linee guida per la predisposizione delle gare relative ai servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, - [Ricondizionamento AEE: i chiarimenti del Comitato RAEE sul Registro nazionale](https://www.wastezero.it/ricondizionamento-aee-chiarimenti-comitato-raee/): Il Comitato di Vigilanza RAEE ha chiarito gli obblighi di iscrizione per gli operatori che ricondizionano apparecchiature elettriche. - [Cassazione: confermate le condanne per inquinamento ambientale a carico dei vertici del Consorzio CISA](https://www.wastezero.it/cassazione-confermate-condanne-inquinamento-ambientale/): Con la sentenza n. 25902 del 15 luglio 2025 della Corte di Cassazione vengono confermate le condanne per inquinamento ambientale. - [Acque reflue depurate: il Ministero autorizza l’uso per scopi antincendio](https://www.wastezero.it/acque-reflue-depurate-autorizzazione-scopi-antincendio/): Il Ministero dell’Ambiente chiarisce che le acque reflue depurate possono essere impiegate come risorsa antincendio. - [Sicilia, prorogati i termini per i finanziamenti agli impianti di compostaggio](https://www.wastezero.it/sicilia-prorogati-termini-impianti-compostaggio/): La Sicilia ha prorogato al 15 settembre 2025 i termini per accedere ai contributi destinati alla realizzazione di impianti di compostaggio. - [EUDR: pubblicato il documento di orientamento della Commissione europea](https://www.wastezero.it/eudr-pubblicato-documento-orientamento/): La Commissione europea ha diffuso un documento di orientamento sull’EUDR, pubblicato nella Gazzetta ufficiale UE del 12 agosto 2025. - [Inondazioni improvvise: cause, impatti e strategie per affrontarle](https://www.wastezero.it/inondazioni-improvvise-cause-impatti-strategie/): Le inondazioni improvvise sono tra i disastri naturali più pericolosi, capaci di trasformare un ruscello in un fiume impetuoso. - [Valutazione di impatto ambientale: disponibile il modulo ministeriale per la voltura dei titoli](https://www.wastezero.it/valutazione-impatto-ambientale-disponibile-modulo/): Il Ministero dell’Ambiente ha reso operativo il nuovo modulo per la voltura dei provvedimenti di Valutazione di impatto ambientale. - [Nuovi codici EER per le batterie: la rettifica UE sposta l’applicazione al 9 dicembre 2026](https://www.wastezero.it/nuovi-codici-eer-batterie-rettifica-ue/): La Commissione europea corregge il calendario sull’aggiornamento dell’Elenco europeo dei rifiuti: nuovi codici EER per le batterie. - [PCB oltre soglia: obbligo di dismissione e smaltimento entro il 31 dicembre 2025](https://www.wastezero.it/pcb-oltre-soglia-obbligo-dismissione-smaltimento/): Tutte le apparecchiature contenenti PCB oltre soglia dovranno essere dismesse, bonificate o smaltite entro il 31 dicembre 2025. - [Firma digitale nel RENTRI: tipologie di certificati e modalità operative](https://www.wastezero.it/firma-digitale-rentri-modalita-operative/): Il sistema RENTRI integra strumenti di firma digitale per la gestione del FIR, dai certificati qualificati eIDAS alla firma remota dedicata. - [Deposito incontrollato di rifiuti: la Cassazione annulla la confisca del mezzo – Sentenza 2025](https://www.wastezero.it/deposito-incontrollato-rifiuti-decisioni-cassazione/): Con una recente sentenza del 2025, la Corte di Cassazione ha confermato la condanna per deposito incontrollato di rifiuti. - [Separazione contabile e amministrativa nel settore rifiuti: le nuove regole Arera](https://www.wastezero.it/separazione-contabile-settore-rifiuti-nuove-regole-arera/): Con la delibera n. 373/2025/R/Rif, Arera approva il quadro normativo per la separazione contabile nel settore rifiuti urbani. - [Nuovo DL 116: pene più severe per la gestione illecita dei rifiuti](https://www.wastezero.it/nuovo-dl-116-pene-piu-severe-gestione-illecita-rifiuti/): Dal 9 agosto 2025 è in vigore il Decreto Legge (DL) 116, che aumenta drasticamente pene e responsabilità per la gestione illecita dei rifiuti - [Obblighi di rendicontazione di sostenibilità rinviati di due anni: via libera dal Decreto Economia](https://www.wastezero.it/obblighi-esg-rinviati-cosa-cambia-decreto-economia/): Decreto Economia: l’Italia recepisce la Direttiva UE “Stop the Clock” e rinvia di due anni gli obblighi di rendicontazione di sostenibilità. - [Rimborso TARSU negato: la Cassazione chiarisce gli oneri probatori – Sentenza n. 22116/2025](https://www.wastezero.it/rimborso-tarsu-negato-cassazione-chiarisce/): Con la sentenza n. 22116/2025, la Corte di Cassazione rigetta il ricorso di una società contro il diniego di rimborso della TARSU. - [FIR digitale e supporto RENTRI: come funzionano i servizi web e l’app mobile per gli operatori della filiera](https://www.wastezero.it/fir-digitale-supporto-rentri-come-funzionano-servizi-web/): Il sistema RENTRI offre strumenti digitali per gestire il FIR anche a chi non possiede un software gestionale: disponibili servizi web. - [RENTRI e API: come funzionano i sistemi digitali per la gestione dei rifiuti](https://www.wastezero.it/rentri-api-come-funzionano-sistemi-digitali/): Nel sistema RENTRI, le API rappresentano un elemento cruciale per automatizzare e digitalizzare la gestione dei rifiuti. - [RAEE e riparatori: nessun obbligo di iscrizione per il ricondizionamento](https://www.wastezero.it/ricondizionamento-raee-chiarimenti-ufficiali-comitato/): Un recente parere del Comitato ministeriale di vigilanza RAEE-RPA esclude l’obbligo di iscrizione al Registro nazionale, a quali condizioni? - [Batterie e dovere di diligenza: slittano al 2027 gli obblighi per gli operatori economici](https://www.wastezero.it/batterie-dovere-diligenza-slittano-2027-obblighi/): Entrato in vigore dal 31 luglio 2025 il Regolamento (UE) 2025/1561: al 2027 l'applicazione degli obblighi di due diligence sulle batterie. - [FIR digitale: come funziona il nuovo sistema informatico per la tracciabilità dei rifiuti](https://www.wastezero.it/fir-digitale-come-funziona-nuovo-sistema-informatico/): Il FIR digitale è uno strumento nativamente informatico che consente di tracciare ogni fase del trasporto dei rifiuti. - [FIR digitale e cartaceo: cosa cambia dopo il 13 febbraio 2026 per il RENTRI?](https://www.wastezero.it/fir-cosa-cambia-dopo-13-febbraio-2026-rentri/): Dal 13 febbraio 2026 cambiano le regole per l’utilizzo del FIR: obblighi e modalità variano in base all'iscrizione al RENTRI. - [Tecnologie a zero emissioni: la svolta normativa dell’UE per la decarbonizzazione](https://www.wastezero.it/tecnologie-zero-emissioni-svolta-normativa-ue/): L’UE rafforza il proprio impegno verso un’economia a basse emissioni grazie a una serie di provvedimenti pubblicati nel 2025. - [Bonifica dell’amianto e responsabilità dell’appaltatore: la Cassazione conferma l’obbligo del certificato di smaltimento](https://www.wastezero.it/bonifica-amianto-responsabilita-appaltatore/): Con la sentenza n. 21209/2025, la Corte di Cassazione si pronuncia su un caso di appalto per la bonifica dell’amianto. - [Sottoprodotti animali: nuove regole UE su importo e transito](https://www.wastezero.it/sottoprodotti-animali-nuove-regole-ue-import-transito/): Entrano in vigore i regolamenti UE che aggiornano profondamente le norme sull’importazione e il transito dei sottoprodotti di origine animale - [RENTRI si rinnova: nuove funzionalità per enti, operatori e app FIR digitale](https://www.wastezero.it/rentri-nuove-funzionalita-enti-operator-app-fir-digitale/): A partire dal 16 luglio 2025, il sistema RENTRI ha introdotto funzionalità che coinvolgono enti, operatori e utenti dell’app FIR digitale. - [Detassazione ambientale e impianti fotovoltaici: la Cassazione fissa i limiti dell’agevolazione](https://www.wastezero.it/impianti-fotovoltaici-cassazione-fissa-limiti-agevolazione/): La Corte di Cassazione interviene sull'applicazione dell’agevolazione "Tremonti Ambiente", fissando i criteri per impianti fotovoltaici. - [Lavoratori esposti a sostanze pericolose: la Commissione UE propone nuove misure di tutela](https://www.wastezero.it/salute-lavoratori-centro-sesta-revisione-ue/): Con una proposta del 18 luglio 2025, la Commissione europea (UE) punta a rafforzare la protezione dei lavoratori. - [Piombo e nuova classificazione CLP: dal 1° settembre 2025 scattano obblighi e controlli più severi](https://www.wastezero.it/piombo-nuova-classificazione-clp/): Con l'aggiornamento al Regolamento CLP, dal 1° settembre 2025 entra in vigore una nuova classificazione per i materiali contenenti piombo. - [Rifiuti su terreno aziendale: la Cassazione conferma la condanna del rappresentante legale per la responsabilità](https://www.wastezero.it/nessuna-esclusione-responsabilita-deposito-rifiuti/): La Corte di Cassazione ha confermato la condanna di un imprenditore per gestione illecita di rifiuti, ribadendo la responsabilità penale. - [Nuove regole UE per i sottoprodotti di origine animale: aggiornato il Regolamento 142/2011](https://www.wastezero.it/nuove-regole-ue-sottoprodotti-origine-animale/): Il 16 luglio 2025 l’Unione europea ha introdotto importanti modifiche al Regolamento (UE) n. 142/2011 sui sottoprodotti di origine animale. - [Traffico illecito di rifiuti: la Cassazione conferma le condanne con la sentenza n. 24722/2025](https://www.wastezero.it/traffico-illecito-rifiuti-cassazione-conferma-condanne/): Con la sentenza n. 24722/2025, la Corte di Cassazione ha respinto i ricorsi contro una condanna per traffico illecito di rifiuti. - [Nuova classificazione UE per le sostanze pericolose: pubblicato il Regolamento Delegato 2024/197](https://www.wastezero.it/nuova-classificazione-ue-sostanze-pericolose/): Con il Regolamento Delegato (UE) 2024/197, la Commissione europea aggiorna le classificazioni armonizzate di numerose sostanze pericolose. - [Rifiuti portuali: nessun potere ai Sindaci nei piani di raccolta](https://www.wastezero.it/rifiuti-portuali-nessun-potere-sindaci-piani-raccolta/): Il Consiglio di Stato ha ribadito che l’elaborazione dei piani per la gestione dei rifiuti portuali è competenza delle Autorità portuali. - [Neutralità climatica al 2050: la UE propone un taglio del 90% delle emissioni di gas serra entro il 2040](https://www.wastezero.it/ue-propone-taglio-emissioni-gas-serra-entro-2040/): La Commissione europea (UE) propone un nuovo obiettivo vincolante: ridurre del 90% le emissioni di gas serra entro il 2040. - [Geolocalizzazione e RENTRI: cosa fare entro il 31 dicembre 2025](https://www.wastezero.it/geolocalizzazione-rentri-cosa-fare-entro-31-dicembre-2025/): Come avevamo anticipato nei mesi precedenti, l’obbligo di geolocalizzazione per i veicoli che trasportano rifiuti pericolosi è ormai realtà. - [Gestione illecita di rifiuti: la Cassazione conferma la condanna con la sentenza n. 23629/2025](https://www.wastezero.it/gestione-illecita-rifiuti-cassazione-conferma-condanna/): La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di Mirko Abate, confermando la condanna per gestione illecita di rifiuti. - [Sottoprodotti da pomodoro: l’Emilia-Romagna approva la nuova scheda tecnica su sabbie e sassi](https://www.wastezero.it/sottoprodotti-pomodoro-emilia-approva-scheda-tecnica/): Tredicesima scheda tecnica sui sottoprodotti: sabbie e sassi derivanti dalla lavorazione del pomodoro trovano nuovi impieghi. - [Gestione illecita di rifiuti: la Cassazione conferma la condanna con la sentenza n. 22631/2025](https://www.wastezero.it/gestione-illecita-rifiuti-sentenza-n-22631-2025/): Con la sentenza n. 22631 del 17 giugno 2025, la Corte di Cassazione ha confermato la condanna per gestione illecita di rifiuti. - [Digestato agroindustriale: quando perde la qualifica di sottoprodotto?](https://www.wastezero.it/quando-digestato-non-e-piu-sottoprodotto/): Il MASE chiarisce quando l’impiego di biomasse End of Waste nel biogas compromette la qualifica di sottoprodotto del digestato. - [Italia anticipa l’adozione del 42° emendamento IMDG sul trasporto di merci pericolose](https://www.wastezero.it/italia-anticipa-adozione-42-emendamento-imdg/): Con il Decreto del 18 giugno 2025, l’Italia recepisce in anticipo le novità del 42° emendamento al codice IMDG. - [Legge di delegazione europea (UE) 2024: nuovi obblighi ambientali in arrivo](https://www.wastezero.it/legge-delegazione-europea-ue-2024-nuovi-obblighi-ambientali/): Pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge 91/2025, che delega il Governo a recepire direttive e regolamenti UE in materia ambientale. - [Sistema ETS: aggiornato il questionario per la relazione annuale degli Stati membri](https://www.wastezero.it/sistema-ets-aggiornato-questionario-relazione-annuale/): Pubblicata in Gazzetta Ufficiale UE la Decisione 2025/1162 che aggiorna il questionario per le relazioni annuali sul sistema ETS. - [Gessi da fanghi: il Comune non può vietarne l’uso nei campi, lo dice il Tar](https://www.wastezero.it/gessi-fanghi-ultime-decisioni-tar/): Il Tar del Piemonte ha chiarito che i Comuni non possono vietare o limitare l’utilizzo dei gessi da fanghi nei campi. - [Nuove regole UE per oltre 30 sostanze chimiche: cambia la classificazione dal 2027](https://www.wastezero.it/nuove-regole-ue-oltre-30-sostanze-chimiche/): Dal 1° febbraio 2027 cambiano le norme europee (UE) per la classificazione, l’etichettatura e l’imballaggio di oltre 30 sostanze chimiche. - [VIA e produzione di elastomeri: i chiarimenti del MASE sull’interpretazione delle soglie per le materie plastiche](https://www.wastezero.it/chiarimenti-mase-soglie-materie-plastiche/): Il MASE ha chiarito alcuni aspetti dell’assoggettabilità a VIA per gli impianti dell’industria della gomma e delle materie plastiche. - [Deposito temporaneo e distanza: la Cassazione ribadisce il principio della contiguità](https://www.wastezero.it/deposito-temporaneo-distanza-chiarimenti-cassazione/): Con la sentenza n. 21032/2012, la Corte di Cassazione si pronuncia in merito al deposito temporaneo di rifiuti. - [Gestione dei rifiuti post-calamità: le nuove disposizioni dell’Albo per le imprese iscritte](https://www.wastezero.it/gestione-rifiuti-post-calamita-nuove-disposizioni/): L'Albo nazionale gestori ambientali chiarisce le modalità per la gestione dei rifiuti da eventi post-calamità. - [Scarichi delle strutture sanitarie: acque industriali e obbligo di autorizzazione, la sentenza](https://www.wastezero.it/scarichi-strutture-sanitarie-sentenza/): Una sentenza della Corte di Cassazione ha fatto chiarezza sulla natura degli scarichi provenienti dalle strutture sanitarie. - [Novità sulle funzionalità operative del RENTRI: aggiornamenti per operatori e gestione dei registri](https://www.wastezero.it/novita-funzionalita-operative-rentri/): Con il nuovo aggiornamento del 4 giugno 2025, la piattaforma RENTRI introduce importanti novità operative. - [Fanghi da depurazione: nuove indicazioni operative per gli impianti che ricevono rifiuti da terzi](https://www.wastezero.it/fanghi-depurazione-nuove-indicazioni-operative/): MASE: chiarimenti fondamentali sul trattamento di fanghi e rifiuti in arrivo da terzi presso impianti di depurazione urbani. - [End of Waste e Regolamento REACH: i chiarimenti del MASE per produttori e autorizzazioni](https://www.wastezero.it/end-of-waste-regolamento-reach-chiarimenti-mase/): Con la risposta all’interpello n. 95594 del 20 maggio 2025, il MASE chiarisce come si applica il Regolamento REACH ai materiali End of Waste. - [Balneazione sicura: il 95,7% delle acque marine dell’Italia è di qualità eccellente](https://www.wastezero.it/acque-balneazione-italia-top-classifica-europea/): Il Sistema nazionale per la protezione dell’ambiente conferma l’eccellenza delle acque e della balneazione dell’Italia. - [Nuove regole UE sui conti ambientali: aggiornati gli allegati per clima ed economia circolare](https://www.wastezero.it/nuove-regole-ue-conti-ambientali-aggiornati-allegati/): L’Unione europea (UE) aggiorna il quadro normativo sui conti economici ambientali, introducendo nuovi criteri. - [Capsule di caffè esauste: nuove opportunità per le imprese nella raccolta differenziata](https://www.wastezero.it/capsule-caffe-esauste-nuove-opportunita-imprese/): Una nuova delibera dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali apre la strada al recupero sostenibile delle capsule di caffè esauste. - [Responsabili Tecnici: nuove esenzioni per i legali rappresentanti con esperienza triennale](https://www.wastezero.it/responsabili-tecnici-nuove-esenzioni-legali-rappresentanti/): I legali rappresentanti con tre anni di esperienza nell’impresa possono usufruire di esenzioni dalle verifiche come responsabili tecnici. - [Nuove disposizioni dell’Albo Gestori Ambientali: aggiornamenti su categorie 4, 5 e abrogazione della 3-bis](https://www.wastezero.it/disposizioni-albo-gestori-ambientali-novita-categorie/): L’Albo Nazionale Gestori Ambientali ha rilasciato due nuove delibere che aggiornano i criteri per le iscrizioni nelle categorie 4 e 5 - [RENTRI e geolocalizzazione: nuove indicazioni operative per il trasporto dei rifiuti pericolosi](https://www.wastezero.it/rentri-geolocalizzazione-indicazioni-rifiuti-pericolosi/): RENTRI: modalità operative per certificare i sistemi di geolocalizzazione sui veicoli che trasportano rifiuti speciali pericolosi. - [Rifiuti non pericolosi in discarica: chiarimenti normativi su deroghe e trattamenti](https://www.wastezero.it/rifiuti-non-pericolosi-discarica-chiarimenti-normativi/): La gestione dei rifiuti non pericolosi è soggetta a una normativa articolata e in costante aggiornamento, quali sono gli ultimi? - [CAM e sacchetti per rifiuti: chiarimenti ufficiali dal MASE sui requisiti ambientali](https://www.wastezero.it/cam-sacchetti-rifiuti-chiarimenti-ufficiali-mase/): Il Ministero dell’Ambiente (MASE) ha di recente chiarito come applicare i Criteri Ambientali Minimi (CAM) ai sacchi per la raccolta rifiuti. - [Collaborazione rafforzata su radioprotezione: ISIN e SNPA a confronto a Roma](https://www.wastezero.it/collaborazione-radioprotezione-isin-snpa-confronto-roma/): A Roma si svolgerà un incontro tra ISIN e SNPA per rilanciare la collaborazione su monitoraggio e sicurezza delle radiazioni ionizzanti. - [Registro Pneumatici: aperte le iscrizioni per produttori e importatori](https://www.wastezero.it/registro-pneumatici-aperte-iscrizioni-produttori-importatori/): Dal 14 maggio 2025 sono ufficialmente aperte le iscrizioni al nuovo Registro informatico per produttori e importatori di pneumatici. - [Conservazione digitale a norma: come semplificare la gestione documentale e rispettare il RENTRI grazie a WasteZero](https://www.wastezero.it/conservazione-digitale-gestione-rentri-wastezero/): La conservazione digitale è oggi più che mai una necessità, soprattututto con l’entrata in vigore del RENTRI: la soluzione WasteZero. - [Energie rinnovabili: il TAR Lazio boccia le aree “non idonee”](https://www.wastezero.it/energie-rinnovabili-tar-lazio-boccia-aree-non-idonee/): TAR Lazio annulla parte del Decreto Aree Idonee, limitando la discrezionalità delle Regioni nella scelta dei siti per impianti rinnovabili. - [Nuove misure ambientali in vigore: istituito il Nucleo end of waste e fondi per il mare](https://www.wastezero.it/istituito-nucleo-end-of-waste-fondi-mare/): La Legge 9 maggio 2025, n. 69 introduce importanti innovazioni in campo ambientale: nasce il Nucleo end of waste. - [Chiarimenti RENTRI: nuove indicazioni operative di alcune FAQ su FIR e Registro di carico e scarico](https://www.wastezero.it/chiarimenti-rentri-nuove-indicazioni-operative-alcune-faq/): Il Ministero dell’Ambiente ha pubblicato nuove FAQ sul portale RENTRI, fornendo chiarimenti attesi dai professionisti del settore ambientale. - [Lotta globale agli inquinanti: l’UE approva nuove restrizioni nella Convenzione di Stoccolma](https://www.wastezero.it/lotta-globale-inquinanti-ue-approva-nuove-restrizioni/): L’UE ha adottato la Decisione (UE) 2025/868 per la conferenza della Convenzione di Stoccolma: restrizioni su sostanze chimiche inquinanti. - [L’UE e la Convenzione di Basilea: nuove posizioni sui rifiuti pericolosi](https://www.wastezero.it/ue-convenzione-basilea-posizioni-rifiuti-pericolosi/): L’UE conferma la propria posizione in vista della conferenza della Convenzione di Basilea, sostenendo modifiche sui rifiuti pericolosi. - [REN-Noleggi: nuova piattaforma esclusiva sul Portale del Trasporto](https://www.wastezero.it/ren-nolegg-nuova-piattaforma-esclusiva-portale-trasporto/): Dal 31 marzo 2025, il servizio REN-Noleggi si trasferisce esclusivamente sul Portale del Trasporto. Tutti i dettagli. - [Balneazione 2025: al via i monitoraggi sulla qualità delle acque in tutta Italia](https://www.wastezero.it/balneazione-2025-via-monitoraggi-qualita-acque/): Con l’apertura della stagione balneare 2025, le Agenzie ambientali regionali hanno ripreso i controlli per la qualità delle acque. - [Chiarimenti sulla gestione dei rifiuti post-trattamento: le nuove indicazioni del MASE](https://www.wastezero.it/chiarimenti-gestione-rifiuti-post-trattamento/): Il Ministero dell’Ambiente ha fornito importanti chiarimenti sulla gestione dei rifiuti provenienti da impianti di trattamento. - [Europa accelera verso l’eliminazione dei PFAS: i polimeri sotto la lente d’ingrandimento](https://www.wastezero.it/europa-accelera-eliminazione-pfas-polimeri-sotto-accusa/): Un recente briefing dell’Agenzia europea per l’ambiente mette in evidenza i pericoli legati ai polimeri PFAS. - [Requisiti del responsabile tecnico: i chiarimenti del Ministero sull’iscrizione all’Albo](https://www.wastezero.it/responsabile-tecnico-chiarimenti-iscrizione-albo/): Precisazioni sui requisiti che consentono al legale rappresentante di assumere la funzione di responsabile tecnico per l’iscrizione all’Albo. - [La riforma della tracciabilità dei rifiuti: novità su registri, formulari (FIR) e trasporto](https://www.wastezero.it/tracciabilita-rifiuti-novita-registri-formulari-fir-trasporto/): Il Decreto Legislativo 116/2020 modifica la tracciabilità dei rifiuti, introducendo semplificazioni nei registri, nei formulari (FIR). - [Microraccolta e trasbordo dei rifiuti: obblighi, limiti e nodi operativi della disciplina ambientale](https://www.wastezero.it/microraccolta-trasbordo-rifiuti-obblighi-limiti/): Tra semplificazioni e vincoli: come gestire correttamente la microraccolta e il trasbordo dei rifiuti nel rispetto della legge. - [La nuova disciplina del "deposito temporaneo prima della raccolta": regole, novità e implicazioni operative](https://www.wastezero.it/la-nuova-disciplina-deposito-temporaneo-prima-raccolta/): Con l'entrata in vigore del Decreto Legislativo 116/2020, il concetto di "deposito temporaneo" è stato rivisto e regolamentato. - [Classificazione dei rifiuti: cosa prevedono le Linee Guida SNPA e come redigere il giudizio tecnico](https://www.wastezero.it/classificazione-rifiuti-cosa-prevedono-linee-guida-snpa/): Le Linee Guida SNPA offrono un metodo standardizzato per classificare i rifiuti. Ma cosa significa e di cosa trattano? - [Nuovi CAM per la gestione dei rifiuti urbani: verso una transizione ecologica nei servizi pubblici](https://www.wastezero.it/nuovi-cam-gestione-rifiuti-urbani/): Il Decreto Ministeriale del 7 aprile 2025 stabilisce nuovi criteri ambientali minimi (CAM) per la gestione dei rifiuti urbani. - [Contributo annuo del RENTRI 2025: termine fissato al 30 aprile per chi si è iscritto nel 2024](https://www.wastezero.it/contributo-annuo-rentri-2025-termine-fissato-30-aprile/): Il Ministero dell’Ambiente ha ricordato che entro il 30 aprile 2025 va versato il contributo annuo RENTRI per l’annualità in corso. - [Pannello per il deposito temporaneo di rifiuti pericolosi: obbligo, requisiti e dove trovarlo](https://www.wastezero.it/pannello-deposito-temporaneo-soluzione-wastezero/): Il deposito temporaneo dei rifiuti pericolosi richiede obblighi di segnalazione, ne consegue che un pannello conforme alla normativa vigente. - [Etichettatura ambientale degli imballaggi: cosa prevede la normativa e cosa devono fare le imprese](https://www.wastezero.it/etichettatura-ambientale-imballaggi-cosa-prevede-normativa/): Dal 2023 è obbligatoria l’etichettatura ambientale su tutti gli imballaggi immessi al consumo in Italia. Tutti i dettagli. - [Responsabilità Estesa del Produttore: il nuovo modello di gestione dei rifiuti](https://www.wastezero.it/responsabilita-estesa-produttore-nuovo-modello-rifiuti/): Responsabilità Estesa del Produttore: come cambia il ruolo dei produttori nell’economia circolare? Tutti i dettagli. - [La nuova era della raccolta differenziata: cosa prevede il D.Lgs. 116/2020 in merito ai rifiuti urbani?](https://www.wastezero.it/raccolta-differenziata-d-lgs-116-2020-rifiuti-urbani/): Con il D.Lgs. 116/2020 è cambiata radicalmente la gestione dei rifiuti urbani: obblighi precisi per la raccolta differenziata. - [La definizione di rifiuti urbani: cosa è cambiato per le imprese con il D.Lgs. 116/2020](https://www.wastezero.it/nuova-definizione-rifiuti-ubrani-cosa-dice-legge/): Il Decreto Legislativo 116/2020 porta con sé la definizione e il concetto di rifiuti urbani, coinvolgendo anche attività economiche. - [Controlli a campione sull’Albo Gestori: in arrivo nuove regole operative](https://www.wastezero.it/controlli-campione-albo-gestori-nuove-regole-operative/): L’Albo Nazionale Gestori Ambientali ha approvato una nuova delibera per regolare i controlli a campione sulle autodichiarazioni. - [Sfalci e potature: le nuove regole operative per la gestione dei rifiuti verdi](https://www.wastezero.it/sfalci-potature-nuove-regole-gestione-rifiuti-verdi/): Con una circolare del 3 marzo 2025, il MASE definisce le nuove istruzioni operative per il trattamento dei rifiuti da sfalci e potature. - [Sosta tecnica e trasbordo: come documentarli correttamente nel formulario dei rifiuti](https://www.wastezero.it/sosta-tecnica-come-documentare-formulario-rifiuti/): La sosta dei veicoli che trasportano rifiuti non sempre equivale allo stoccaggio, ma occorre documentare sul formulario di identificazione. - [RENTRI e le reti fognarie: cosa cambia per gli operatori dal 2025?](https://www.wastezero.it/rentri-reti-fognarie-cosa-cambia-operatori-2025/): Dal 15 dicembre 2024, chi effettua la manutenzione delle reti fognarie si è dovuto iscrivere al RENTRI come trasportatore e produttore. - [RENTRI e la gestione degli esiti dei conferimenti: con le stringhe WasteZero tutto diventa automatico](https://www.wastezero.it/rentri-esiti-conferimenti-soluzioni-wastezero/): Con il nuovo portale RENTRI la gestione degli esiti dei conferimenti può diventare complessa. Vediamo le soluzioni WasteZero. - [Concessionari di auto e rifiuti pericolosi: obblighi, registri e novità normative](https://www.wastezero.it/concessionari-auto-rifiuti-pericolosi-obblighi-normative/): I concessionari di auto sono produttori di rifiuti pericolosi: devono rispettare regole per la gestione dei veicoli fuori uso. - [Toscana: discarica dimenticata in Appennino, l’allarme corre lungo il Santerno](https://www.wastezero.it/toscana-discarica-dimenticata-appennino-allarme/): Una frana ha riaperto una discarica nei boschi dell’Appennino della Toscana. I rifiuti minacciano la vallata del Santerno. - [Materie prime strategiche: l’Europa (UE) punta sull’Italia per un futuro più autonomo e sostenibile](https://www.wastezero.it/materie-prime-strategiche-europa-ue-punta-italia/): L'UE ha approvato 47 progetti per le materie prime strategiche al fine di garantire l’approvvigionamento di materiali critici. - [Produttore o detentore di rifiuti? Come distinguere le due figure nel sistema normativo](https://www.wastezero.it/produttore-detentore-rifiuti-come-distinguere-figure/): La normativa sui rifiuti spesso confonde le figure di produttore e detentore. Analizziamo cosa prevede il quadro giuridico attuale. - [Geolocalizzazione dei rifiuti pericolosi sul RENTRI: nuove regole per la tracciabilità ambientale](https://www.wastezero.it/geolocalizzazione-rifiuti-pericolosi-rentri/): Novità dal portale RENTRI: un decreto stabilisce i criteri per i sistemi di geolocalizzazione nei trasporti di rifiuti speciali pericolosi. - [RAEE in modalità semplificata: in attesa di un decreto, ecco come gestire correttamente il Documento di Trasporto (DDT)](https://www.wastezero.it/raee-come-gestire-documento-trasporto-ddt/): Il Centro di Coordinamento RAEE chiarisce come operare senza linee guida ufficiali per il documento di trasporto (DDT). - [Il D.L. Milleproroghe è legge, ma l’estensione dei termini per il RENTRI è subordinata a un nuovo decreto ministeriale](https://www.wastezero.it/rentri-d-l-milleproroghe-attesa-decreto/): Nonostante la conversione in legge del D.L. Milleproroghe, il rinvio dei termini per l’adesione al RENTRI non è ancora effettivo. # # Detailed Content ## Pagine - Published: 2026-07-14 - Modified: 2026-07-14 - URL: https://www.wastezero.it/registrazione-utenti/ E-Mail Username Password Ripeti password hpt 1041710 1 hpt 1041710 2 hpt 1041710 3 Voglio ricevere newsletter periodiche Ho letto e accetto i termini della privacy policy Invia > WasteZero è una realtà specializzata nella consulenza ambientale e nel supporto alle aziende per la gestione degli adempimenti previsti dalla normativa vigente - Published: 2026-06-25 - Modified: 2026-07-14 - URL: https://www.wastezero.it/consulenza-ambientale/ Consulenza Ambientale Home WasteZero è una realtà specializzata nella consulenza ambientale e nel supporto alle aziende per la gestione degli adempimenti previsti dalla normativa vigente. Operiamo quotidianamente al fianco di imprese, studi professionali, strutture sanitarie e operatori del settore, fornendo assistenza tecnica, formazione e supporto operativo nelle principali tematiche ambientali. L’attività comprende la gestione dei rifiuti, il RENTRI, il trasporto di merci pericolose in conformità all’ADR, la predisposizione di pratiche e autorizzazioni ambientali, i rapporti con enti e amministrazioni competenti, la verifica della conformità normativa aziendale e l’assistenza nella gestione degli adempimenti documentali e operativi. Affianchiamo inoltre le aziende nell’ottimizzazione dei processi di gestione ambientale, nell’analisi dei costi legati alla gestione dei rifiuti, nella formazione del personale e nei percorsi finalizzati all’implementazione e al mantenimento di sistemi di gestione ambientale conformi alla norma ISO 14001 e ad altri standard applicabili. Attraverso articoli tecnici, approfondimenti normativi e contenuti operativi, WasteZero mette a disposizione informazioni aggiornate e strumenti concreti per supportare aziende e professionisti nell’applicazione della normativa ambientale e nella gestione delle attività quotidiane. Consulenza ambientale per aziende WasteZero è un progetto fondato e gestito da Mirco Mingarelli, ingegnere per l’Ambiente e il Territorio, consulente ADR e consulente ambientale che affianca aziende, strutture sanitarie e professionisti nella gestione degli adempimenti previsti dalla normativa ambientale. L’attività comprende la gestione dei rifiuti, il RENTRI, il trasporto di merci pericolose, le autorizzazioni ambientali, i rapporti con gli enti competenti, la verifica della conformità normativa, la formazione del personale e il supporto tecnico nelle attività che... > Bonifiche: Resta aggiornato su normative e linee guida per la bonifica dei siti contaminati, chiarimenti MASE e Cassazione su amianto e rifiuti interrati - Published: 2026-05-14 - Modified: 2026-07-14 - URL: https://www.wastezero.it/editoriale/bonifiche/ Scarichi delle strutture sanitarie: acque industriali e obbligo di autorizzazione, la sentenza Home Bonifiche e rifiuti interrati: il MASE chiarisce quando la messa in sicurezza permanente non è una discarica 13 Marzo 2026 Messa in sicurezza con amianto: i chiarimenti del MASE sui rifiuti da demolizione 7 Ottobre 2025 Bonifica dell’amianto e responsabilità dell’appaltatore: la Cassazione conferma l’obbligo del certificato di smaltimento 28 Luglio 2025 Nuovo Decreto Legge Ambiente: misure urgenti per la salvaguardia ambientale e l’economia circolare 18 Ottobre 2024 L’evoluzione della bonifica dei siti contaminati: le normative D. M. 471/99 e D. Lgs. 152/2006 Le normative italiane, come il D. M. 471/99 e il D. Lgs. 152/2006, hanno ridefinito il complesso processo dell’evoluzione della bonifica dei siti contaminati, cruciale per ridurre... 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Trasporto illecito di rifiuti ferrosi, la Cassazione conferma: l’attività non occasionale fa scattare la condanna La Cassazione torna sul trasporto non autorizzato di rifiuti speciali non pericolosi e ribadisce un principio importante per imprese. Quando il materiale diventa rifiuto: i limiti del giudizio di legittimità nella gestione dei rifiuti La qualificazione dei materiali tra fatto e diritto Gestione illecita di rifiuti pericolosi: la Cassazione conferma la condanna e respinge il ricorso Nessuna prescrizione per il reato: la Corte chiarisce l’applicazione della sospensione introdotta dalla Riforma Orlando Rimborso TARSU negato: la Cassazione chiarisce gli oneri probatori – Sentenza n. 22116/2025 I registri di carico e scarico non bastano: serve la prova concreta dello smaltimento tramite ditte specializzate Traffico illecito di rifiuti: la Cassazione conferma le condanne con la sentenza n. 24722/2025 Nessun vizio di motivazione e corretto... > Economia Circolare: Resta aggiornato su regolamento PPWR, nuove regole imballaggi, emissioni industriali e sottoprodotti - Published: 2026-05-14 - Modified: 2026-07-14 - URL: https://www.wastezero.it/editoriale/economia-circolare/ Energia, l’Italia accelera sulle batterie: approvato il piano per nuovi sistemi di accumulo elettrico entro il 2029 Home PPWR, otto Paesi UE chiedono regole più chiare: “Senza indicazioni immediate rischiamo costi miliardari e mercato frammentato” 26 Giugno 2026 Emissioni industriali, l’Italia recepisce la IED 2. 0: nuove regole per impianti, allevamenti e autorizzazioni ambientali 23 Giugno 2026 Imballaggi, l’UE chiude una possibile scappatoia: dal 2030 stop anche a carta e plastica se la quota plastica supera il 5% 16 Giugno 2026 Sottoprodotti, l’Emilia-Romagna rafforza il sistema: elenco regionale e coordinamento permanente per le imprese 10 Giugno 2026 Materie prime critiche, l’UE individua i rifiuti da cui recuperarle: ecco l’elenco ufficiale L’Unione Europea compie un nuovo passo verso l’economia circolare e la sicurezza delle forniture strategiche. Categorie ArticoliCategorie Articoli Seleziona una categoria NEWS (97) Evidenza (55) Rentri (121) ADR (23) Rifiuti (243) Bonifiche (6) Sentenze (12) Economia Circolare (6) Sostanze Chimiche (5) Fiscalità Ambientale (11) Albo Gestori Ambientali (4) Uncategorized (7) Archivio Storico Archivio Storico Seleziona il mese Giugno 2026 (21) Maggio 2026 (19) Aprile 2026 (18) Marzo 2026 (21) Febbraio 2026 (21) Gennaio 2026 (20) Dicembre 2025 (20) Novembre 2025 (20) Ottobre 2025 (24) Settembre 2025 (22) Agosto 2025 (19) Luglio 2025 (19) Giugno 2025 (18) Maggio 2025 (17) Aprile 2025 (15) Marzo 2025 (8) Dicembre 2024 (21) Novembre 2024 (30) Ottobre 2024 (27) Settembre 2024 (25) Agosto 2024 (18) Luglio 2024 (9) Giugno 2024 (4) Ultime news CITES, l’UE aggiorna l’elenco delle specie protette: nuove regole su commercio, fauna... > Sostanze Chimiche: resta aggiornato sulle ultime novità di WasteZero su direttive RAEE, pesticidi, gestione ambientale e sostanze pericolose - Published: 2026-05-14 - Modified: 2026-07-14 - URL: https://www.wastezero.it/editoriale/sostanze-chimiche/ TARI: regole, metodi e impatti della tassa sui rifiuti Home RAEE, cambiano le regole sulle sostanze pericolose: il MASE aggiorna le deroghe all’uso del piombo nelle apparecchiature elettriche 25 Giugno 2026 Pesticidi nelle acque, SNPA aggiorna le regole: ecco come saranno selezionate le sostanze da monitorare 24 Giugno 2026 Acque reflue, il Parlamento UE mette in discussione l’EPR: possibile stop temporaneo agli obblighi per farmaci e cosmetici 22 Giugno 2026 Energia, l’Italia accelera sulle batterie: approvato il piano per nuovi sistemi di accumulo elettrico entro il 2029 19 Giugno 2026 Categorie ArticoliCategorie Articoli Seleziona una categoria NEWS (97) Evidenza (55) Rentri (121) ADR (23) Rifiuti (243) Bonifiche (6) Sentenze (12) Economia Circolare (6) Sostanze Chimiche (5) Fiscalità Ambientale (11) Albo Gestori Ambientali (4) Uncategorized (7) Archivio Storico Archivio Storico Seleziona il mese Giugno 2026 (21) Maggio 2026 (19) Aprile 2026 (18) Marzo 2026 (21) Febbraio 2026 (21) Gennaio 2026 (20) Dicembre 2025 (20) Novembre 2025 (20) Ottobre 2025 (24) Settembre 2025 (22) Agosto 2025 (19) Luglio 2025 (19) Giugno 2025 (18) Maggio 2025 (17) Aprile 2025 (15) Marzo 2025 (8) Dicembre 2024 (21) Novembre 2024 (30) Ottobre 2024 (27) Settembre 2024 (25) Agosto 2024 (18) Luglio 2024 (9) Giugno 2024 (4) Ultime news CITES, l’UE aggiorna l’elenco delle specie protette: nuove regole su commercio, fauna e flora selvatiche 29 Giugno 2026 PPWR, otto Paesi UE chiedono regole più chiare: “Senza indicazioni immediate rischiamo costi miliardari e mercato frammentato” 26 Giugno 2026 RAEE, cambiano le regole sulle sostanze pericolose: il MASE... > Fiscalità Ambientale: Scopri gli ultimi aggiornamenti su TARI, TARSU ed ecotassa. Resta informato con le guide e l'analisi delle sentenze di WasteZero - Published: 2026-05-14 - Modified: 2026-07-14 - URL: https://www.wastezero.it/editoriale/fiscalita-ambientale/ Nuovo Decreto Legge Ambiente: misure urgenti per la salvaguardia ambientale e l’economia circolare Home RENTRI: come pagare le sanzioni per irregolarità e mancata iscrizione 17 Aprile 2026 Gestione illecita dei rifiuti: quando la pena detentiva non può essere sostituita 8 Aprile 2026 Rifiuti abbandonati e ordinanza del sindaco: quando il silenzio costa una condanna 27 Febbraio 2026 TARSU e aree “esenti”: la Cassazione ribadisce che senza denuncia preventiva l’agevolazione non si ottiene 30 Gennaio 2026 REACH, tariffe ECHA aggiornate: inflazione sì, ma non per le PMI Decisioni valide tre anni, allegati sostituiti e calendario applicativo da conoscere Ecotassa sui rifiuti: la Cassazione dichiara cessata la materia del contendere dopo un accordo tra le parti Un lungo contenzioso tributario si chiude in via bonaria grazie a una transazione tra ente pubblico e società di gestione Rimborso TARSU negato: la Cassazione chiarisce gli oneri probatori – Sentenza n. 22116/2025 I registri di carico e scarico non bastano: serve la prova concreta dello smaltimento tramite ditte specializzate Detassazione ambientale e impianti fotovoltaici: la Cassazione fissa i limiti dell’agevolazione Accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate: necessaria la comparazione tra investimenti “verdi” e tecnologie tradizionali Nuove misure ambientali in vigore: istituito il Nucleo end of waste e fondi per il mare Approvata la Legge 69/2025: bonifiche, rifiuti e proroghe TARI tra le principali novità TARI: regole, metodi e impatti della tassa sui rifiuti Agevolazioni e esenzioni: chi ha diritto a sconti e esenzioni sulla TARI? Categorie ArticoliCategorie Articoli Seleziona una categoria NEWS (97) Evidenza (55)... > Albo Gestori Ambientali: archivio delle principali notizie riguardanti le notizie e le norme che coinvolgono i gestori ambientali e la gestione dei rifiuti - Published: 2026-05-14 - Modified: 2026-07-14 - URL: https://www.wastezero.it/editoriale/albo-gestori-ambientali/ Pesticidi nelle acque, SNPA aggiorna le regole: ecco come saranno selezionate le sostanze da monitorare Home Fanghi delle fosse settiche, stop all’iscrizione in categoria 1: l’Albo avvia le cancellazioni d’ufficio 30 Giugno 2026 Responsabile tecnico, nuove regole dal 2026: cosa cambia con la deliberazione n. 6/2025 9 Dicembre 2025 Requisiti del responsabile tecnico: i chiarimenti del Ministero sull’iscrizione all’Albo 5 Maggio 2025 Nuovo Decreto Legge Ambiente: misure urgenti per la salvaguardia ambientale e l’economia circolare 18 Ottobre 2024 Categorie ArticoliCategorie Articoli Seleziona una categoria NEWS (97) Evidenza (55) Rentri (121) ADR (23) Rifiuti (243) Bonifiche (6) Sentenze (12) Economia Circolare (6) Sostanze Chimiche (5) Fiscalità Ambientale (11) Albo Gestori Ambientali (4) Uncategorized (7) Archivio Storico Archivio Storico Seleziona il mese Giugno 2026 (21) Maggio 2026 (19) Aprile 2026 (18) Marzo 2026 (21) Febbraio 2026 (21) Gennaio 2026 (20) Dicembre 2025 (20) Novembre 2025 (20) Ottobre 2025 (24) Settembre 2025 (22) Agosto 2025 (19) Luglio 2025 (19) Giugno 2025 (18) Maggio 2025 (17) Aprile 2025 (15) Marzo 2025 (8) Dicembre 2024 (21) Novembre 2024 (30) Ottobre 2024 (27) Settembre 2024 (25) Agosto 2024 (18) Luglio 2024 (9) Giugno 2024 (4) Ultime news CITES, l’UE aggiorna l’elenco delle specie protette: nuove regole su commercio, fauna e flora selvatiche 29 Giugno 2026 PPWR, otto Paesi UE chiedono regole più chiare: “Senza indicazioni immediate rischiamo costi miliardari e mercato frammentato” 26 Giugno 2026 RAEE, cambiano le regole sulle sostanze pericolose: il MASE aggiorna le deroghe all’uso del piombo nelle apparecchiature elettriche 25 Giugno 2026... > Archivio Normativo: raccolta delle principali notizie riguardanti il mondo delle normative vigenti, leggi e decreti sulla gestione dei rifiuti per aziende - Published: 2026-05-14 - Modified: 2026-07-14 - URL: https://www.wastezero.it/editoriale/archivio-normativo/ Home Categorie ArticoliCategorie Articoli Seleziona una categoria NEWS (97) Evidenza (55) Rentri (121) ADR (23) Rifiuti (243) Bonifiche (6) Sentenze (12) Economia Circolare (6) Sostanze Chimiche (5) Fiscalità Ambientale (11) Albo Gestori Ambientali (4) Uncategorized (7) Archivio Storico Archivio Storico Seleziona il mese Giugno 2026 (21) Maggio 2026 (19) Aprile 2026 (18) Marzo 2026 (21) Febbraio 2026 (21) Gennaio 2026 (20) Dicembre 2025 (20) Novembre 2025 (20) Ottobre 2025 (24) Settembre 2025 (22) Agosto 2025 (19) Luglio 2025 (19) Giugno 2025 (18) Maggio 2025 (17) Aprile 2025 (15) Marzo 2025 (8) Dicembre 2024 (21) Novembre 2024 (30) Ottobre 2024 (27) Settembre 2024 (25) Agosto 2024 (18) Luglio 2024 (9) Giugno 2024 (4) Ultime news CITES, l’UE aggiorna l’elenco delle specie protette: nuove regole su commercio, fauna e flora selvatiche 29 Giugno 2026 PPWR, otto Paesi UE chiedono regole più chiare: “Senza indicazioni immediate rischiamo costi miliardari e mercato frammentato” 26 Giugno 2026 RAEE, cambiano le regole sulle sostanze pericolose: il MASE aggiorna le deroghe all’uso del piombo nelle apparecchiature elettriche 25 Giugno 2026 Pesticidi nelle acque, SNPA aggiorna le regole: ecco come saranno selezionate le sostanze da monitorare 24 Giugno 2026 > WasteZero: consulenze e corsi sulla gestione dei rifiuti, portale di informazione per i rifiuti aziendali, normative, RENTRI, ADR, fiscalità ambientale - Published: 2026-04-22 - Modified: 2026-07-14 - URL: https://www.wastezero.it/ Fanghi delle fosse settiche, stop all’iscrizione in categoria 1: l’Albo avvia le cancellazioni d’ufficio 30 Giugno 2026 CITES, l’UE aggiorna l’elenco delle specie protette: nuove regole su commercio, fauna e flora selvatiche 29 Giugno 2026 PPWR, otto Paesi UE chiedono regole più chiare: “Senza indicazioni immediate rischiamo costi miliardari e mercato frammentato” 26 Giugno 2026 RAEE, cambiano le regole sulle sostanze pericolose: il MASE aggiorna le deroghe all’uso del piombo nelle apparecchiature elettriche 25 Giugno 2026 Fanghi delle fosse settiche, stop all’iscrizione in categoria 1: l’Albo avvia le cancellazioni d’ufficio 30 Giugno 2026 CITES, l’UE aggiorna l’elenco delle specie protette: nuove regole su commercio, fauna e flora selvatiche 29 Giugno 2026 PPWR, otto Paesi UE chiedono regole più chiare: “Senza indicazioni immediate rischiamo costi miliardari e mercato frammentato” 26 Giugno 2026 RAEE, cambiano le regole sulle sostanze pericolose: il MASE aggiorna le deroghe all’uso del piombo nelle apparecchiature elettriche 25 Giugno 2026 Pesticidi nelle acque, SNPA aggiorna le regole: ecco come saranno selezionate le sostanze da monitorare 24 Giugno 2026 RentriScopri tutte le news Notizie, approfondimenti e aggiornamenti sul RENTRI, il Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti. Una raccolta di contenuti dedicati alle novità normative, ai chiarimenti istituzionali e all’evoluzione del sistema di tracciabilità dei rifiuti. Rentri, il MASE apre al confronto: verso modifiche all’xFir prima della scadenza di settembre 1 Giugno 2026 Il MASE ha annunciato l’avvio di un tavolo istituzionale per affrontare le criticità nell’applicazione del... RENTRI: come pagare le sanzioni per irregolarità e mancata iscrizione... > Corso Sistema RENTRI con affiancamento per un anno, il corso per spiegare l’utilizzo del sistema stesso e gestire correttamente la tracciabilità dei rifiuti - Published: 2026-02-25 - Modified: 2026-07-14 - URL: https://www.wastezero.it/corso-sistema-rentri/ Home Corso Sistema RENTRI Il corso sul sistema RENTRI (DM 4 aprile 2023, n. 59) fornisce competenze pratiche e teoriche per gestire correttamente i rifiuti attraverso il nuovo portale, nel rispetto delle normative vigenti. I partecipanti impareranno a utilizzare il sistema RENTRI in modo efficace grazie a lezioni operative e aggiornate. Inoltre, l’iscrizione include un anno gratuito di aggiornamenti sul portale e supporto tecnico diretto con il docente Mirco Mingarelli, disponibile via e-mail o cellulare per chiarimenti e assistenza operativa. Durata: da concordare Al momento non sono programmate edizioni per questo corso. Richiedi informazioni per restare aggiornato sulla pubblicazione di edizioni future. Richiedi informazioni Dettagli e Obiettivi L'obiettivo del corso è fornire una conoscenza dettagliata del quadro normativo relativo al sistema RENTRI, spiegare il funzionamento e l’utilizzo del sistema stesso e assicurare che i partecipanti siano in grado di gestire correttamente la tracciabilità dei rifiuti. Gli argomenti trattati Modulo 1: Introduzione al Sistema RENTRI e Quadro Normativo Il corso inizia con un’introduzione al sistema RENTRI, spiegandone il quadro normativo di riferimento, gli obiettivi e le novità, oltre a fornire una panoramica generale sul funzionamento del sistema. Modulo 2: Aspetti Operativi del Sistema RENTRI Questo modulo copre la procedura di iscrizione al sistema, le tempistiche di iscrizione, l’accesso e l’autenticazione. Verranno fornite informazioni dettagliate su come registrarsi ed effettuare il pagamento dell’iscrizione. Modulo 3: Vidimazione e compilazione dei formulari e del registro di carico e scarico I partecipanti apprenderanno, dopo aver esaminato le tempistiche legislative che prevedono il passaggio al registro... > Preparazione esame di consulente alla sicurezza ADR, il corso progettato per gestire in modo sicuro il trasporto di merci pericolose su strada - Published: 2026-02-25 - Modified: 2026-07-14 - URL: https://www.wastezero.it/preparazione-esame-di-consulente-alla-sicurezza-adr/ Home Preparazione esame di consulente alla sicurezza ADR (Classe 3, 4. 1, 4. 2, 4. 3, 5. 1, 5. 2, 6. 1, 6. 2, 8, 9) Il corso di preparazione all’esame di consulente alla sicurezza ADR è progettato per fornire ai partecipanti una conoscenza approfondita delle normative e delle procedure necessarie per gestire in modo sicuro e conforme il trasporto di merci pericolose su strada. Durata: Da concordare Al momento non sono programmate edizioni per questo corso. Richiedi informazioni per restare aggiornato sulla pubblicazione di edizioni future. Richiedi informazioni L’ADR (Accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada) stabilisce standard rigorosi per garantire che tali operazioni siano eseguite in sicurezza, proteggendo le persone, le proprietà e l’ambiente. Da gennaio 2023, la qualifica di consulente alla sicurezza ADR è diventata obbligatoria per molte aziende coinvolte nel trasporto di merci pericolose, in conformità con il Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 35 e la Direttiva 2008/68/CE. Tuttavia, alcune aziende possono essere esentate da questo obbligo in base a specifici criteri stabiliti dalla normativa. Dettagli e Obiettivi Preparare i partecipanti a superare l’esame di consulente alla sicurezza ADR, fornendo una comprensione completa delle normative e delle pratiche relative al trasporto di merci pericolose. Gli argomenti trattati Modulo 1: Introduzione al Sistema RENTRI e Quadro Normativo Modulo 2: Classificazione delle merci pericolose Modulo 3: Imballaggio, marcatura e documentazione Modulo 4: Trasporto e movimentazione Modulo 5: Responsabilità del consulente Modulo 6: Preparazione all’esame Modulo 7: Simulazione di esame Destinatari Professionisti del settore... > Corso per avere le conoscenze necessarie per la stesura della relazione preliminare, annuale e di incidente ADR., in conformità alle normative vigenti - Published: 2026-02-25 - Modified: 2026-07-14 - URL: https://www.wastezero.it/stesura-della-relazione-preliminare-annuale-e-di-incidente-adr/ Home Stesura della Relazione Preliminare, Annuale e di Incidente ADR Il corso è progettato per fornire ai partecipanti le competenze necessarie per redigere la relazione preliminare, la relazione annuale e, in caso di incidente, la relazione di incidente ADR, obbligatorie per le aziende coinvolte nel trasporto di merci pericolose. La corretta stesura di queste relazioni è fondamentale per garantire la conformità alle normative ADR (Accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada), specificamente trattate nel capitolo 1. 8 dell’ADR che dispone le obbligazioni dei consulenti alla sicurezza. Durata: Da concordare Al momento non sono programmate edizioni per questo corso. Richiedi informazioni per restare aggiornato sulla pubblicazione di edizioni future. Richiedi informazioni Inoltre, il corso si basa sul Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 35, e la Direttiva 2008/68/CE relativa al trasporto interno di merci pericolose. Verranno inoltre analizzate le relative sanzioni per il mancato rispetto delle tempistiche previste. Dettagli e Obiettivi Fornire le conoscenze e gli strumenti necessari per redigere la relazione preliminare, la relazione annuale e, in caso di incidenti, le Relazioni di Incidente ADR, garantendo la conformità alle normative vigenti. Gli argomenti trattati Modulo 1: Introduzione al Sistema RENTRI e Quadro Normativo Cos’è l’ADR: Storia e scopi dell’Accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada. Struttura dell’ADR: Panoramica della struttura dell’ADR e delle sue appendici. Capitolo 1. 8 dell’ADR: Disposizioni riguardanti i consulenti alla sicurezza per il trasporto di merci pericolose, inclusi gli obblighi di relazione. Modulo 2: Stesura delle Relazioni ADR... > Corretta separazione e Marcatura dei Rifiuti Pericolosi, il corso progettato per conoscere le procedure e le normative per la gestione dei rifiuti pericolosi - Published: 2026-02-25 - Modified: 2026-07-14 - URL: https://www.wastezero.it/corretta-separazione-e-marcatura-dei-rifiuti-pericolosi/ Home Corretta separazione e Marcatura dei Rifiuti Pericolosi Il corso sulla corretta separazione e marcatura dei rifiuti pericolosi è progettato per fornire ai partecipanti una comprensione approfondita delle procedure e delle normative relative alla gestione dei rifiuti pericolosi. Attraverso lezioni teoriche e esercitazioni pratiche, i partecipanti impareranno come effettuare correttamente la separazione e la marcatura dei rifiuti pericolosi, garantendo il rispetto delle leggi vigenti e la sicurezza ambientale. Particolare attenzione sarà dedicata ai problemi comuni derivanti dalla mancata formazione del personale, come la difficoltà nel distinguere correttamente i rifiuti utilizzando i codici EER (Elenco Europeo dei Rifiuti) e nell’eseguire una corretta campionatura e etichettatura dei colli. Questi errori possono portare a sanzioni significative. Durata: Circa 3 ore Al momento non sono programmate edizioni per questo corso. Richiedi informazioni per restare aggiornato sulla pubblicazione di edizioni future. Richiedi informazioni Dettagli e Obiettivi L’obiettivo del corso è fornire le competenze necessarie per eseguire correttamente la separazione e la marcatura dei rifiuti pericolosi, assicurando la conformità alle normative e migliorando la gestione e il monitoraggio di questi rifiuti. I partecipanti impareranno a identificare, separare e marcare i rifiuti pericolosi in modo sicuro ed efficace, riducendo il rischio di sanzioni e problemi con gli impianti di destinazione. Gli argomenti trattati Modulo 1: Introduzione alla Gestione dei Rifiuti Pericolosi Il corso inizia con un’introduzione alla gestione dei rifiuti pericolosi, spiegandone la definizione, le categorie e i rischi associati. Viene trattato il quadro normativo di riferimento con particolare attenzione alle leggi vigenti, tra cui il Decreto... > Corsi personalizzati per la gestione dei rifiuti. WasteZero offre corsi e programmi di formazione ambientale per aziende e gestione dei rifiuti - Published: 2026-02-25 - Modified: 2026-07-14 - URL: https://www.wastezero.it/corsi-personalizzati-per-la-gestione-dei-rifiuti/ Corsi personalizzati per la gestione dei rifiuti Home Corsi personalizzati per la gestione dei rifiuti e programmi di formazione ambientale per aziende WasteZero sviluppa percorsi formativi personalizzati rivolti ad aziende, professionisti e operatori che necessitano di acquisire competenze specifiche in materia ambientale e nella gestione dei rifiuti. Oltre ai corsi presenti a catalogo, realizziamo programmi formativi costruiti sulle effettive esigenze operative dell’organizzazione, tenendo conto del settore di attività, delle procedure aziendali adottate e degli adempimenti normativi applicabili. Le attività formative possono riguardare la gestione dei rifiuti, la classificazione e l’attribuzione dei codici EER, la compilazione dei registri di carico e scarico, i formulari di identificazione dei rifiuti, il RENTRI, il trasporto di merci pericolose in conformità all’ADR e gli altri obblighi ambientali che interessano l’azienda. I corsi possono essere svolti sia in presenza sia da remoto e vengono organizzati in modo da integrarsi con le esigenze produttive e organizzative dell’impresa, garantendo una formazione concreta, aggiornata e immediatamente applicabile alle attività quotidiane. L’obiettivo è fornire al personale gli strumenti necessari per operare correttamente, prevenire errori nella gestione documentale e operativa e assicurare il rispetto della normativa ambientale vigente. Scrivici ed entra in contatto con noi Compila il seguente form per richiedere maggiori informazioni. Tutti i campi contrassegnati con * sono obbligatori. > Cerchi chiarimenti su sanzioni RENTRI, regole xFir o registrazione del terzo scaglione? Approfondisci i temi della tracciabilità digitale con WasteZero - Published: 2026-02-18 - Modified: 2026-07-14 - URL: https://www.wastezero.it/editoriale/rentri/ Mozziconi di sigaretta, nuove regole per il trasporto: cambia il codice EER per le imprese iscritte all’Albo Home Rentri, il MASE apre al confronto: verso modifiche all’xFir prima della scadenza di settembre 1 Giugno 2026 RENTRI: come pagare le sanzioni per irregolarità e mancata iscrizione 17 Aprile 2026 RENTRI torna a regime: stop alla fase emergenziale e spinta decisiva verso il FIR digitale 1 Aprile 2026 Geolocalizzazione obbligatoria sui veicoli per i rifiuti pericolosi: cosa cambia con le nuove regole dell’Albo 30 Marzo 2026 Pulizia delle reti fognarie e RENTRI: tutti gli obblighi tra iscrizione, FIR e fase transitoria 24 Marzo 2026 FIR e cambio destinatario durante il trasporto: cosa fare tra cartaceo e digitale? 20 Marzo 2026 FIR e trasporto rifiuti: cosa cambia tra tratta marittima e compilazione ADR (e cosa evitare per non sbagliare) 19 Marzo 2026 Formulario rifiuti: il portale RENTRI conferma la possibilità di usare il FIR cartaceo fino al 15 settembre 2026 9 Marzo 2026 Formulario dei rifiuti cartaceo fino al 15 settembre 2026: ufficiale la proroga in Gazzetta 2 Marzo 2026 Proroga del formulario rifiuti cartaceo: verso un doppio binario fino al 2026 26 Febbraio 2026 RENTRI e FIR digitale: modifiche, stati del formulario e strumenti di supporto 18 Febbraio 2026 RENTRI e FIR: proroga al cartaceo e sfida sulla regia politica della transizione digitale 18 Febbraio 2026 FIR digitale RENTRI: trasmissione dei dati e consultazione delle informazioni inviate 17 Febbraio 2026 Come il produttore e il trasportatore recuperano la copia definitiva del FIR... > Gestione rifiuti aziendali: Cerchi chiarimenti su classificazione dei rifiuti, registri di carico e scarico o novità RENTRI? Approfondisci i temi con WasteZero - Published: 2026-02-18 - Modified: 2026-07-14 - URL: https://www.wastezero.it/editoriale/gestione-rifiuti-aziendali/ Relazione annuale ADR: un pilastro per la sicurezza nel trasporto e nella gestione di merci pericolose Home Fanghi delle fosse settiche, stop all’iscrizione in categoria 1: l’Albo avvia le cancellazioni d’ufficio 30 Giugno 2026 CITES, l’UE aggiorna l’elenco delle specie protette: nuove regole su commercio, fauna e flora selvatiche 29 Giugno 2026 PPWR, otto Paesi UE chiedono regole più chiare: “Senza indicazioni immediate rischiamo costi miliardari e mercato frammentato” 26 Giugno 2026 RAEE, cambiano le regole sulle sostanze pericolose: il MASE aggiorna le deroghe all’uso del piombo nelle apparecchiature elettriche 25 Giugno 2026 Emissioni industriali, l’Italia recepisce la IED 2. 0: nuove regole per impianti, allevamenti e autorizzazioni ambientali 23 Giugno 2026 Acque reflue, il Parlamento UE mette in discussione l’EPR: possibile stop temporaneo agli obblighi per farmaci e cosmetici 22 Giugno 2026 Energia, l’Italia accelera sulle batterie: approvato il piano per nuovi sistemi di accumulo elettrico entro il 2029 19 Giugno 2026 Rifiuti speciali e deposito temporaneo: la Cassazione conferma la condanna se i materiali restano abbandonati per anni 18 Giugno 2026 Natura 2000, il Ministero chiarisce: la VINCA può essere obbligatoria anche senza autorizzazioni 17 Giugno 2026 Imballaggi, l’UE chiude una possibile scappatoia: dal 2030 stop anche a carta e plastica se la quota plastica supera il 5% 16 Giugno 2026 Rifiuti sanitari sterilizzati, il Ministero chiarisce: VIA obbligatoria e responsabilità condivise negli impianti ospedalieri 15 Giugno 2026 RAEE, il Ministero chiarisce quando un prototipo importato non è soggetto agli obblighi AEE 12 Giugno 2026 Sequestro di macchinari... > ADR: obblighi tecnici e le linee guida europee sul trasporto merci pericolose. Segui l'editoriale di WasteZero per evitare sanzioni aziendali - Published: 2026-02-18 - Modified: 2026-07-14 - URL: https://www.wastezero.it/editoriale/adr/ Rifiuti speciali e deposito temporaneo: la Cassazione conferma la condanna se i materiali restano abbandonati per anni Home ADR 2027: cambiano le istruzioni scritte a bordo, un anno in più per adeguarsi 24 Aprile 2026 ADR 2027: tutte le novità in arrivo tra sicurezza, batterie e nuovi obblighi tecnici 15 Aprile 2026 Accordi ADR M361, M362 e M364: nuove deroghe operative per il trasporto di merci pericolose in Italia 10 Aprile 2026 ADR, arriva la checklist digitale: controlli su strada più tracciabili e standardizzati 2 Aprile 2026 Obbligo del Consulente ADR: cosa cambia con la nuova Direttiva UE e quali sono le sanzioni? 29 Ottobre 2025 Trasporto di merci pericolose: l’UE aggiorna le regole sui controlli stradali 13 Ottobre 2025 Accordo ADR M366: deroga attivata per le leghe di piombo 17 Settembre 2025 ADR: l’Accordo multilaterale M329 si avvia alla scadenza, pronto il nuovo M368 12 Settembre 2025 Piombo e nuova classificazione CLP: dal 1° settembre 2025 scattano obblighi e controlli più severi 21 Luglio 2025 Nuova classificazione UE per le sostanze pericolose: pubblicato il Regolamento Delegato 2024/197 15 Luglio 2025 Come gestire il trasporto ADR nel portale RENTRI: una guida pratica 7 Dicembre 2024 Nomina del consulente ADR per le imprese coinvolte nelle operazioni di spedizione, trasporto, imballaggio, carico e scarico dei rifiuti pericolosi: perché e quando è obbligatorio? 5 Novembre 2024 ADR 2025: novità e requisiti per le esenzioni dei privati nel trasporto di merci pericolose 29 Ottobre 2024 Gestione delle schede di sicurezza e trasporto ADR: responsabilità... - Published: 2026-01-27 - Modified: 2026-07-10 - URL: https://www.wastezero.it/error-404/ Pesticidi nelle acque, SNPA aggiorna le regole: ecco come saranno selezionate le sostanze da monitorare Home OPS, qualcosa è andato storto! Mi dispiace, la pagina che stavi cercando non esiste più. Ma non andare via! Dai un'occhiata alle altre sezioni del sito, forse troverai quello che cerchi. Ecco alcuni link utili: Azienda Formazione Consulenze Editoriale E non dimenticare di seguirci sui social: Facebook | Instagram - Published: 2026-01-27 - Modified: 2026-07-14 - URL: https://www.wastezero.it/richiesta-inviata/ Pesticidi nelle acque, SNPA aggiorna le regole: ecco come saranno selezionate le sostanze da monitorare La Sua richiesta di informazioni è stata correttamente inviata. Un nostro addetto la contatterà il prima possibile. Torna alla home page Your message has been sent. We will reply you as soon as possible. Back to home page > Sopralluogo verifica obbligo consulente ADR, il servizio per l’analisi dei processi aziendali, delle merci pericolose e delle operazioni effettuate dall’impresa - Published: 2024-05-24 - Modified: 2026-07-14 - URL: https://www.wastezero.it/sopralluogo-verifica-obbligo-consulente-adr/ Sopralluogo e verifica obblighi ADR Home Sopralluogo per verificare l'obbligo o l'esenzione del consulente ADR Il servizio di sopralluogo per verificare l’obbligo o l’esenzione del consulente ADR è finalizzato a verificare se le attività svolte dall’azienda comportano l’obbligo di nomina del Consulente ADR ai sensi del D. Lgs. 35/2010 e delle disposizioni previste dall’ADR. L’attività prevede un’analisi preliminare dei processi aziendali, delle merci pericolose gestite e delle operazioni effettuate dall’impresa, quali spedizione, trasporto, carico, imballaggio, riempimento o scarico. Qualora necessario, viene effettuato un sopralluogo presso la sede operativa al fine di acquisire ulteriori informazioni utili alla corretta valutazione dell’attività svolta. L’analisi comprende la verifica delle eventuali esenzioni applicabili e delle specifiche disposizioni normative che possono incidere sugli obblighi dell’impresa, con l’obiettivo di determinare in modo chiaro e documentato la necessità o meno di procedere alla nomina del Consulente ADR. Relazione tecnica e supporto operativo Al termine della verifica viene predisposta una relazione tecnica contenente le risultanze dell’analisi svolta, l’inquadramento normativo dell’attività e le conclusioni relative all’eventuale obbligo di nomina del Consulente ADR. Qualora emergano specifici adempimenti o criticità, vengono inoltre fornite indicazioni operative finalizzate all’adeguamento dell’organizzazione aziendale e alla corretta applicazione delle disposizioni previste dalla normativa ADR. Nel caso in cui l’impresa risulti soggetta all’obbligo di nomina, è possibile attivare il servizio di consulenza ADR continuativa e assumere formalmente l’incarico di consulente ADR dell’azienda. Costi Nel servizio sopralluogo verifica obbligo consulente ADR, la prima ispezione è gratuita, il costo totale verrà proposto dopo aver valutato l’entità e la tipologia dei... > Gestione complessiva dei rifiuti, contatta WasteZero per una gestione sicura, conforme ed efficiente per ottimizzare i processi ambientali della tua azienda - Published: 2024-05-24 - Modified: 2026-07-14 - URL: https://www.wastezero.it/gestione-complessiva-dei-rifiuti/ Gestione complessiva rifiuti aziendali Home Una gestione sicura, conforme ed efficiente per ottimizzare i processi ambientali della tua azienda WasteZero affianca le aziende nella gestione degli adempimenti connessi alla produzione e alla gestione dei rifiuti, fornendo supporto tecnico specialistico finalizzato al rispetto della normativa ambientale vigente. L’attività di gestione complessiva dei rifiuti aziendali comprende la verifica delle procedure adottate dall’azienda, il controllo della corretta classificazione dei rifiuti, la gestione della documentazione ambientale, il monitoraggio dei registri di carico e scarico, dei formulari di identificazione e degli ulteriori adempimenti previsti dalla normativa applicabile. Particolare attenzione viene dedicata all’organizzazione e alla verifica del deposito temporaneo, alla corretta etichettatura dei contenitori, alla gestione dei rifiuti prodotti e alla verifica dei requisiti autorizzativi dei soggetti coinvolti nella filiera, quali trasportatori e impianti di destinazione. Il servizio può comprendere inoltre attività di formazione e aggiornamento del personale, audit periodici e supporto tecnico continuativo, con l’obiettivo di ridurre il rischio di non conformità e garantire una gestione dei rifiuti coerente con gli obblighi normativi applicabili all’azienda. Piano gestione rifiuti azienda e ottimizzazione operativa L’attività prosegue con la verifica delle modalità di classificazione, identificazione ed etichettatura dei rifiuti, assicurando la corretta applicazione delle disposizioni previste dal D. Lgs. 152/2006 e della normativa ambientale vigente. Vengono inoltre analizzate le procedure aziendali adottate per la gestione dei rifiuti, la corretta separazione dei flussi prodotti e l’organizzazione del deposito temporaneo. Il servizio comprende la verifica degli adempimenti documentali e operativi, il monitoraggio delle scadenze previste dalla normativa, l’ottimizzazione della raccolta... > Organizzazione bonifiche ambientali - Published: 2024-05-24 - Modified: 2026-07-14 - URL: https://www.wastezero.it/organizzazione-bonifiche/ Organizzazione bonifiche ambientali Home Pianificazione e coordinamento delle attività di bonifica ambientale WasteZero supporta aziende, enti e strutture private nell’organizzazione e nel coordinamento di interventi di bonifica ambientale, garantendo una gestione efficiente delle attività e il rispetto della normativa ambientale applicabile. L’attività di organizzazione bonifiche ambientali inizia con un sopralluogo preliminare finalizzato alla valutazione delle aree interessate, delle tipologie di materiali presenti e delle operazioni necessarie per l’esecuzione dell’intervento. Sulla base delle informazioni raccolte viene definita la soluzione operativa più idonea, individuando modalità di gestione, tempistiche e soggetti coinvolti. Gestione operativa e organizzazione delle attività La gestione di interventi di bonifica ambientale comprende il coordinamento delle attività di rimozione, raccolta, movimentazione e conferimento dei materiali e dei rifiuti eventualmente presenti, assicurando la corretta gestione della documentazione ambientale e la verifica dei requisiti autorizzativi dei soggetti coinvolti nella filiera. Particolare attenzione viene dedicata alla pianificazione logistica degli interventi, alla tracciabilità dei rifiuti e all’organizzazione delle operazioni necessarie per garantire efficienza, sicurezza e conformità normativa durante tutte le fasi della bonifica. Supporto tecnico e assistenza WasteZero fornisce supporto tecnico durante l’intero coordinamento di attività di bonifica ambientale, affiancando il committente nella gestione delle attività operative e nella risoluzione delle eventuali criticità che possono emergere nel corso dei lavori. Grazie a una rete di professionisti e operatori qualificati, è possibile organizzare interventi di diversa complessità, adattando le modalità operative alle specifiche esigenze del sito e del committente. Costi Il primo sopralluogo è gratuito. L’eventuale proposta economica viene definita successivamente alla valutazione dell’intervento, delle... - Published: 2024-04-16 - Modified: 2026-02-20 - URL: https://www.wastezero.it/accesso_utente/ - Tag: adr, sanzioni, rifiuti, wastezero, normative, leggi Pesticidi nelle acque, SNPA aggiorna le regole: ecco come saranno selezionate le sostanze da monitorare ACCESSO RISERVATO Effettua il login Alcuni contenuti su questo sito web potrebbero essere riservati ai membri iscritti. Se sei in possesso dell’iscrizione e delle relative chiavi di accesso effettua il login dal form che segue: ATTIVA CONTENUTI Registrati Se vuoi accedere anche ai contenuti riservati agli utenti registrati di questo sito web, richiedi l’iscrizione. Modalità di utilizzo e termini di accesso ti saranno indicati via mail alla casella inserita nel modulo di registrazione. > WasteZero propone diverse tipologie di consulenza gestione rifiuti aziendali pensate per fornire supporto concreto su aspetti normativi, operativi e documentali - Published: 2024-04-15 - Modified: 2026-07-14 - URL: https://www.wastezero.it/consulenza-gestione-rifiuti-aziendali/ Consulenza gestione rifiuti aziendali Home Consulenze sulla gestione dei rifiuti aziendali personalizzati e su misura per imprese e privati WasteZero propone diverse tipologie di consulenza per la gestione dei rifiuti aziendali, pensate per fornire supporto concreto su aspetti normativi, operativi e documentali. L’obiettivo è accompagnare le imprese verso una gestione più consapevole e strutturata dei rifiuti, garantendo la conformità alle normative vigenti. Ogni intervento viene sviluppato in modo personalizzato, perché ogni realtà ha esigenze differenti. Per questo la consulenza ambientale su rifiuti viene adattata caso per caso, con soluzioni mirate a migliorare l’efficienza dei processi, ridurre l’impatto ambientale e favorire anche una reale ottimizzazione costi smaltimento rifiuti, rendendo la gestione più sostenibile anche dal punto di vista economico. Un ruolo importante è svolto anche dal consulente ADR per aziende, che supporta nella verifica degli obblighi legati al trasporto di merci pericolose su strada. Questo servizio permette di capire in modo chiaro se l’azienda deve nominare un consulente ADR oppure se rientra in condizioni di esenzione, riducendo il rischio di non conformità. Grande attenzione viene dedicata alla consulenza normativa rifiuti pericolosi, fondamentale per tutte le attività che gestiscono materiali soggetti a regolamentazioni più stringenti. In questo ambito vengono fornite indicazioni precise su classificazione, documentazione e corrette modalità di gestione e smaltimento. Accanto ai servizi per le imprese, è disponibile anche la consulenza gestione rifiuti per privati, utile per chi necessita di supporto nella corretta gestione e smaltimento di particolari tipologie di rifiuti. Tipologie di consulenza per la gestione dei rifiuti Sopralluogo... > Corsi di formazione ambientale per aziende, per fornire competenze pratiche e applicabili nella gestione degli adempimenti ambientali - Published: 2019-03-29 - Modified: 2026-07-14 - URL: https://www.wastezero.it/corsi-di-formazione-ambientale/ Corsi di formazione ambientale Home Wastezero: il partner ideale per la formazione ambientale e corsi per la gestione dei rifiuti aziendali e ADR WasteZero organizza corsi di formazione ambientale per aziende, professionisti e operatori del settore ambientale, con l’obiettivo di fornire competenze pratiche e immediatamente applicabili nella gestione degli adempimenti ambientali. L’offerta formativa comprende corsi per la gestione dei rifiuti, alla classificazione e compilazione della documentazione ambientale, al RENTRI, al trasporto di merci pericolose in conformità all’ADR e alla corretta gestione dei depositi e delle attività soggette a specifici obblighi normativi. I corsi di gestione rifiuti aziendali sono sviluppati sulla base di casi reali e dell’esperienza maturata sul campo, consentendo ai partecipanti di comprendere non solo gli aspetti normativi, ma anche le modalità operative con cui tali obblighi devono essere gestiti nella pratica quotidiana. Le attività formative possono essere svolte sia in presenza sia da remoto e sono personalizzabili in funzione delle esigenze dell’azienda, del settore di appartenenza e delle specifiche problematiche operative da affrontare. Perché scegliere i corsi di formazione ambientale per aziende di WasteZero Grazie a un approccio pratico e orientato all’operatività, i partecipanti acquisiscono competenze concrete attraverso esempi reali, casi studio e approfondimenti sulle principali problematiche della gestione ambientale aziendale. I corsi possono essere svolti sia online sia presso la sede aziendale, con programmi personalizzabili in base alle necessità produttive e organizzative dell’impresa. Corso Sistema RENTRI Grazie a un approccio pratico e orientato all’operatività, i partecipanti acquisiscono competenze concrete attraverso esempi reali, casi studio e approfondimenti sulle... > I contatti per comunicare con WasteZero, scriverci o chiamarci: E-mail: info@wastezero.it, telefono e Whatsapp +39 327.82.92.034 - Published: 2019-02-22 - Modified: 2026-07-14 - URL: https://www.wastezero.it/contatti/ - Tag: rifiuti, wastezero, normative, leggi, smaltimento Pesticidi nelle acque, SNPA aggiorna le regole: ecco come saranno selezionate le sostanze da monitorare Home Email: info@wastezero. it Telefono: +39 327. 82. 92. 034 Whatsapp: +39 327. 82. 92. 034 Scrivici ed entra in contatto con noi Compila il seguente form per richiedere maggiori informazioni. Tutti i campi contrassegnati con * sono obbligatori. > Ingegnere ambientale Mirco Mingarelli espero del Territorio e consulente ambientale per aziende, strutture sanitarie e professionisti nella gestione ambientale - Published: 2019-01-31 - Modified: 2026-07-14 - URL: https://www.wastezero.it/ingegnere-ambientale-mirco-mingarelli/ - Tag: rifiuti, wastezero, normative, leggi, smaltimento Ingegnere ambientale Mirco Mingarelli Home Consulenza ambientale e formazione professionale per la gestione dei rifiuti Mirco Mingarelli è un Ingegnere per l’Ambiente e il Territorio e consulente ambientale che supporta aziende, strutture sanitarie e professionisti nella gestione degli adempimenti ambientali e nell’implementazione di soluzioni tecniche finalizzate alla conformità normativa e all’ottimizzazione dei processi aziendali. Attraverso WasteZero fornisce consulenza specialistica in materia di gestione dei rifiuti, RENTRI, trasporto di merci pericolose, autorizzazioni ambientali, sistemi di gestione, formazione e supporto tecnico-operativo alle imprese. Consulenza ambientale a 360 gradi WasteZero affianca le aziende nella gestione delle problematiche ambientali con un approccio pratico e orientato ai risultati. L’attività comprende la gestione dei rifiuti, il RENTRI, gli adempimenti ADR, le autorizzazioni ambientali, le verifiche di conformità normativa, i rapporti con gli enti competenti, l’assistenza durante controlli e ispezioni e il supporto nella predisposizione della documentazione tecnica e amministrativa. L’obiettivo è consentire alle organizzazioni di operare nel rispetto della normativa vigente, riducendo il rischio di non conformità e migliorando l’efficienza dei processi aziendali. Corretta gestione rifiuti, RENTRI e ADR WasteZero supporta le aziende nella corretta gestione dei rifiuti e degli adempimenti connessi alla loro tracciabilità, fornendo assistenza tecnica continuativa su registri di carico e scarico, formulari, RENTRI, classificazione dei rifiuti, deposito temporaneo e trasporto di merci pericolose. L’attività come ingegnere ambientale per aziende comprende inoltre audit ambientali, verifiche documentali e supporto operativo per affrontare correttamente gli obblighi previsti dalla normativa ambientale e dall’ADR. Autorizzazioni ambientali e rapporti con gli enti L’assistenza comprende la predisposizione e la... - Published: 2018-10-27 - Modified: 2026-02-06 - URL: https://www.wastezero.it/newsletter-ambiente-wastezero/ Iscriviti alla Newsletter - Published: 2018-09-21 - Modified: 2024-07-06 - URL: https://www.wastezero.it/faq-domande-frequenti-rifiuti-normative-wastezero/ Benvenuto nella nostra sezione FAQ, dove troverai risposte alle domande più comuni riguardanti i servizi di consulenza ambientale e i corsi di formazione. Se non trovi la risposta alla tua domanda, non esitare a contattarci direttamente. Siamo qui per aiutarti e fornirti ulteriori chiarimenti. Grazie per la tua visita e buona lettura! Certamente. A fronte di emissione di nostra regolare fattura potrete utilizzare la stessa per ottenere le dovute detrazioni fiscali. La nostra azienda opera su tutto il territorio nazionale, e svolge i propri servizi anche presso vostra sede operativa. Inoltre offriamo la possibilità di ottenere consulenze e corsi anche on line, facilitando lo svolgimento delle attività. Se non sussiste nessuna politica interna di gestione ambientale è molto probabile che la vostra azienda non sia allineata alle normative vigenti. Attraverso la nostra attività di consulenza, possiamo verificare lo stato di fatto, proporre soluzioni, formazione e gestione delle attività pratiche e documentali a norma di legge. Invia una richiesta Compila il modulo seguente oppure chiama ai numeri indicati nella pagina dei contatti > Editoriale dedicato a: informazione ambientale, aggiornamenti normativi e approfondimenti tecnici sul mondo della gestione dei rifiuti e della sostenibilità - Published: 2018-07-06 - Modified: 2026-07-14 - URL: https://www.wastezero.it/editoriale/ - Tag: rifiuti, wastezero, normative, leggi, smaltimento, articoli, notizie Pesticidi nelle acque, SNPA aggiorna le regole: ecco come saranno selezionate le sostanze da monitorare Home Esplora gli argomenti La pagina editoriale di WasteZero è uno spazio dedicato all’informazione ambientale, agli aggiornamenti normativi e agli approfondimenti tecnici sul mondo della gestione dei rifiuti e della sostenibilità. Qui le notizie sono organizzate per categorie tematiche, così da permettere una consultazione semplice, veloce e mirata in base agli argomenti di maggiore interesse. Rentri 121 articoli ADR 23 articoli Rifiuti 243 articoli Bonifiche 6 articoli Sentenze 12 articoli Economia Circolare 6 articoli Sostanze Chimiche 5 articoli Fiscalità Ambientale 11 articoli Albo Gestori Ambientali 4 articoli All’interno delle diverse sezioni troverai articoli gestione rifiuti e ambiente, approfondimenti RENTRI e ADR, aggiornamenti sulla sicurezza ambientale, focus operativi e contenuti dedicati alle aziende e ai professionisti del settore. La pagina raccoglie inoltre novità normative rifiuti, chiarimenti tecnici e casi studio gestione rifiuti aziende, con l’obiettivo di offrire informazioni pratiche, affidabili e sempre aggiornate. Su WasteZero potrai consultare anche articoli rifiuti e riciclaggio, approfondimenti sulla corretta gestione documentale, trasporto ADR, sostenibilità e conformità ambientale. Uno spazio editoriale pensato per supportare imprese, consulenti e operatori nelle attività quotidiane e nell’aggiornamento costante sulle evoluzioni legislative e sulle migliori pratiche del settore ambientale. ## Articoli - Published: 2026-06-30 - Modified: 2026-07-13 - URL: https://www.wastezero.it/fanghi-fosse-settiche-stop-iscrizione-categoria-1/ - Categorie: NEWS, Evidenza, Rifiuti, Albo Gestori Ambientali Arriva un nuovo chiarimento destinato ad avere effetti concreti per le imprese che operano nella gestione dei rifiuti. Arriva un nuovo chiarimento destinato ad avere effetti concreti per le imprese che operano nella gestione dei rifiuti. L’Albo Nazionale Gestori Ambientali ha chiesto alle proprie Sezioni regionali e provinciali di avviare la cancellazione d’ufficio dei codici EER 20 03 04 e 20 03 06 dalle iscrizioni in categoria 1 che erano state rinnovate successivamente in modo non conforme alla normativa vigente. La decisione riguarda in particolare i fanghi delle fosse settiche (EER 20 03 04) e i rifiuti della pulizia delle fognature (EER 20 03 06), due tipologie di rifiuti che, a seguito delle modifiche introdotte dal D. Lgs. 116/2020, non sono più considerate rifiuti urbani ma rifiuti speciali. Secondo quanto comunicato, alcune iscrizioni rinnovate negli ultimi anni avrebbero continuato a comprendere questi codici nella categoria 1, nonostante la Circolare n. 14/2021 dell’Albo avesse già chiarito il corretto inquadramento normativo. Per questo motivo l'Albo ha disposto l'attivazione della procedura di cancellazione d'ufficio, con l'obiettivo di uniformare tutte le iscrizioni alle disposizioni oggi in vigore. Perché i codici EER 20 03 04 e 20 03 06 non possono più restare in categoria 1 Il punto centrale della vicenda riguarda il cambiamento introdotto dalla riforma della disciplina sui rifiuti urbani. Con il D. Lgs. 116/2020, che ha recepito le direttive europee sull'economia circolare, è stata modificata la definizione di rifiuto urbano contenuta nel Testo Unico Ambientale. A seguito di questa revisione normativa, i fanghi delle fosse settiche e i rifiuti derivanti dalla pulizia delle reti fognarie sono stati esclusi dall'elenco dei... - Published: 2026-06-29 - Modified: 2026-07-13 - URL: https://www.wastezero.it/cites-ue-aggiorna-elenco-specie-protette/ - Categorie: NEWS, Evidenza, Rifiuti L’Unione Europea aggiorna le norme che regolano il commercio internazionale di animali e piante selvatiche protette. L’Unione Europea aggiorna le norme che regolano il commercio internazionale di animali e piante selvatiche protette. Con il Regolamento (UE) 2026/1383, la Commissione europea ha modificato gli allegati del Regolamento (CE) n. 338/97, recependo le decisioni adottate durante la 20ª Conferenza delle Parti (CoP20) della Convenzione CITES, svoltasi a Samarcanda tra novembre e dicembre 2025, oltre agli ultimi pareri del Gruppo di consulenza scientifica dell’Unione europea. L'intervento rappresenta uno dei più ampi aggiornamenti degli ultimi anni e riguarda l'intero sistema europeo di tutela delle specie di fauna e flora selvatiche. Le modifiche interessano infatti gli allegati che individuano le specie soggette alle diverse misure di protezione previste dalla normativa comunitaria. Inoltre, disciplinano le condizioni per la loro importazione, esportazione e commercializzazione. L'obiettivo rimane quello di contrastare il commercio illegale di specie minacciate, garantire una gestione sostenibile delle risorse naturali e mantenere allineata la legislazione europea alle decisioni adottate nell'ambito della Convenzione CITES, il principale accordo internazionale dedicato alla tutela delle specie a rischio di estinzione. Nuove specie protette e aggiornamento della classificazione scientifica Il regolamento introduce numerose modifiche che riguardano sia l'elenco delle specie tutelate sia la loro classificazione. In alcuni casi vengono aggiunte nuove specie agli allegati, in altri si procede al trasferimento di specie da un livello di tutela a un altro, in funzione dello stato di conservazione e delle decisioni adottate dalla Conferenza delle Parti della Convenzione CITES. Il provvedimento aggiorna inoltre la nomenclatura scientifica e la classificazione tassonomica di numerosi animali e vegetali, adeguando la normativa... - Published: 2026-06-26 - Modified: 2026-07-13 - URL: https://www.wastezero.it/ppwr-otto-paesi-ue-chiedono-regole-piu-chiare/ - Categorie: NEWS, Evidenza, Rifiuti, Economia Circolare L’entrata in vigore delle prime disposizioni del nuovo Regolamento europeo sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (PPWR) si avvicina. L’entrata in vigore delle prime disposizioni del nuovo Regolamento europeo sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (PPWR) si avvicina. Tuttavia, diversi Stati membri ritengono che il quadro normativo non sia ancora sufficientemente definito. A poche settimane dall'applicazione generale del regolamento, prevista per il 12 agosto 2026, otto Paesi dell'Unione Europea, tra cui l'Italia, hanno chiesto alla Commissione europea di accelerare la pubblicazione degli atti attuativi e dei chiarimenti tecnici indispensabili per garantire un'applicazione uniforme della normativa. La richiesta è stata presentata in vista del Consiglio Ambiente del 25 giugno e coinvolge, oltre all'Italia, Bulgaria, Repubblica Ceca, Lettonia, Polonia, Romania, Slovacchia e Slovenia. Secondo i firmatari, il rischio è che imprese e autorità nazionali si trovino ad applicare il regolamento con interpretazioni differenti. Generando dunque incertezza giuridica, costi aggiuntivi e una frammentazione del mercato unico europeo. La preoccupazione nasce dal fatto che il PPWR introduce un numero molto elevato di nuovi obblighi destinati a incidere sull'intera filiera degli imballaggi. Molte disposizioni, tuttavia, dipendono ancora da atti delegati, atti di esecuzione, linee guida e metodologie tecniche che la Commissione europea deve ancora completare. La stessa Commissione riconosce che l'attuazione del regolamento sarà accompagnata da documenti interpretativi e FAQ proprio per favorire un'applicazione coerente negli Stati membri. Etichettatura, PFAS ed EPR: sono questi i nodi che preoccupano di più Secondo gli otto Stati membri, uno dei problemi principali riguarda la mancanza di indicazioni operative su alcuni degli aspetti più delicati del regolamento. Tra questi figura la futura etichettatura armonizzata degli imballaggi, destinata... - Published: 2026-06-25 - Modified: 2026-07-13 - URL: https://www.wastezero.it/raee-cambiano-regole-sostanze-pericolose/ - Categorie: NEWS, Evidenza, Rifiuti, Sostanze Chimiche L’Italia aggiorna la disciplina sulle sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE). L’Italia aggiorna la disciplina sulle sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE). Con un nuovo decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha recepito tre direttive delegate della Commissione europea che modificano l’allegato III del D. Lgs. 27/2014, il provvedimento nazionale che attua la direttiva RoHS (Restriction of Hazardous Substances). L’intervento non introduce un allentamento generalizzato dei limiti previsti dalla normativa europea, ma aggiorna alcune esenzioni all’utilizzo del piombo per specifiche applicazioni tecniche. Si tratta di modifiche rese necessarie dall’evoluzione tecnologica e dalla constatazione che, in determinati casi, non esistono ancora alternative tecnicamente affidabili in grado di sostituire completamente questo metallo senza compromettere sicurezza, affidabilità o durata delle apparecchiature. Il decreto recepisce le direttive delegate (UE) 2025/1802, 2025/2363 e 2025/2364, che aggiornano la direttiva 2011/65/UE adattandola al progresso tecnico, come previsto dalla stessa normativa europea. Le nuove deroghe riguardano saldature, vetro, ceramica e leghe metalliche Il provvedimento interviene esclusivamente sull’allegato III del D. Lgs. 27/2014, cioè la parte della normativa che contiene l’elenco delle esenzioni al divieto di utilizzare alcune sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche. Nel dettaglio, vengono aggiornate le deroghe relative all'impiego del piombo nelle saldature ad alta temperatura di fusione, nei componenti in vetro o ceramica e come elemento di lega nell’acciaio, nell’alluminio e nel rame. Queste eccezioni non sono permanenti né generalizzate. La logica della direttiva RoHS resta infatti quella di limitare progressivamente l’impiego delle sostanze pericolose, consentendone l’utilizzo solo quando la loro sostituzione non è ancora tecnicamente o... - Published: 2026-06-24 - Modified: 2026-07-13 - URL: https://www.wastezero.it/pesticidi-acque-snpa-aggiorna-regole/ - Categorie: NEWS, Evidenza, Rifiuti, Sostanze Chimiche La presenza di pesticidi nelle acque superficiali continua a rappresentare una delle principali sfide per la tutela dell’ambiente. La presenza di pesticidi nelle acque superficiali e sotterranee continua a rappresentare una delle principali sfide per la tutela dell’ambiente e della salute pubblica. Per questo il Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente (SNPA) ha pubblicato le nuove Linee guida n. 58/2026, un documento che aggiorna i criteri utilizzati per individuare le sostanze da monitorare nelle attività di controllo delle acque. L’obiettivo è costruire un sistema di monitoraggio più uniforme ed efficace su tutto il territorio nazionale, superando le differenze operative che negli anni hanno caratterizzato le diverse realtà regionali. Il documento sostituisce e aggiorna le precedenti linee guida pubblicate nel 2018 e i riferimenti tecnici elaborati da ISPRA nel 2017, introducendo una metodologia condivisa per la selezione dei pesticidi considerati più rilevanti sotto il profilo ambientale e sanitario. La nuova impostazione nasce dalla consapevolezza che il numero di sostanze utilizzate in agricoltura è molto elevato e che non tutte possono essere monitorate con la stessa intensità. Diventa quindi fondamentale individuare criteri scientifici in grado di selezionare le molecole che presentano il maggiore potenziale di contaminazione o che possono rappresentare un rischio più significativo per gli ecosistemi acquatici e per la popolazione. Una lista nazionale e liste regionali per adattare i controlli al territorio Uno degli aspetti più innovativi delle nuove linee guida riguarda la possibilità di costruire un sistema di monitoraggio articolato su due livelli. Da un lato viene prevista una lista nazionale dei pesticidi da monitorare, pensata per garantire omogeneità nei controlli e maggiore confrontabilità dei dati raccolti... - Published: 2026-06-23 - Modified: 2026-07-13 - URL: https://www.wastezero.it/emissioni-industriali-italia-recepisce-ied-2-0/ - Categorie: NEWS, Evidenza, Rifiuti, Economia Circolare L’Italia compie un passo importante verso l’attuazione della nuova normativa europea sulle emissioni industriali. L’Italia compie un passo importante verso l’attuazione della nuova normativa europea sulle emissioni industriali. Il Consiglio dei Ministri ha approvato in esame preliminare lo schema di decreto legislativo che recepisce la Direttiva (UE) 2024/1785, meglio conosciuta come IED 2. 0, la riforma europea destinata a rafforzare la prevenzione e la riduzione dell’inquinamento generato dalle attività industriali e da alcune categorie di allevamenti. Il provvedimento interviene su una delle principali discipline ambientali europee, quella che regola il funzionamento delle installazioni soggette ad Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA). L’obiettivo dichiarato è aggiornare il quadro normativo nazionale alle nuove regole europee, semplificando alcune procedure ma allo stesso tempo introducendo controlli più efficaci e una maggiore attenzione alle prestazioni ambientali degli impianti. La direttiva europea nasce nell’ambito della strategia comunitaria per l’inquinamento zero entro il 2050 e amplia il proprio raggio d’azione rispetto al passato. Oltre agli impianti industriali tradizionalmente soggetti alla disciplina IED, vengono rafforzati gli obblighi per alcuni comparti produttivi e per determinate attività zootecniche considerate particolarmente impattanti sotto il profilo delle emissioni in atmosfera, delle acque reflue e della produzione di rifiuti. Più poteri alle Regioni e nuove regole per gli allevamenti Uno degli aspetti più significativi dello schema di recepimento riguarda il settore agricolo e zootecnico. Il decreto attribuisce infatti un ruolo più incisivo alle amministrazioni regionali nella definizione delle modalità di autorizzazione o registrazione degli allevamenti interessati dalla nuova disciplina. Le Regioni saranno chiamate a disciplinare diversi aspetti operativi, tra cui le procedure amministrative, le tariffe istruttorie e le attività... - Published: 2026-06-22 - Modified: 2026-07-13 - URL: https://www.wastezero.it/acque-reflue-parlamento-ue-mette-discussione-epr/ - Categorie: NEWS, Evidenza, Rifiuti, Sostanze Chimiche Il nuovo sistema europeo pensato per finanziare la rimozione dei microinquinanti dalle acque reflue potrebbe subire una battuta d’arresto. Il nuovo sistema europeo pensato per finanziare la rimozione dei microinquinanti dalle acque reflue potrebbe subire una battuta d’arresto. Con una risoluzione approvata il 18 giugno 2026, il Parlamento europeo ha chiesto alla Commissione di riesaminare alcuni aspetti centrali della nuova direttiva sul trattamento delle acque reflue urbane. Aprendo dunque anche alla possibilità di una sospensione temporanea della Responsabilità Estesa del Produttore (EPR) per i settori farmaceutico e cosmetico. La decisione non modifica direttamente la normativa già in vigore, ma rappresenta un segnale politico significativo. Al centro del dibattito vi sono i costi del trattamento quaternario delle acque reflue, le modalità con cui tali costi vengono attribuiti ai diversi settori industriali e le possibili conseguenze sull’accessibilità e sulla disponibilità dei medicinali in Europa. La direttiva europea sul trattamento delle acque reflue urbane è entrata in vigore il 1° gennaio 2025 e introduce un principio destinato a cambiare profondamente il settore della depurazione. Ovvero che i produttori di farmaci e cosmetici dovranno finanziare almeno l’80% dei costi necessari per eliminare i microinquinanti dagli impianti di trattamento più grandi attraverso il meccanismo EPR. Applicando così il principio europeo del “chi inquina paga”. Secondo la Commissione europea, farmaci e cosmetici rappresentano le principali fonti di microinquinanti che richiedono il trattamento quaternario, una fase avanzata della depurazione destinata a rimuovere sostanze come residui farmaceutici, PFAS, ormoni, microplastiche e altre sostanze persistenti che sfuggono ai trattamenti tradizionali. Dubbi sui costi e sul principio “chi inquina paga” Il Parlamento non mette in discussione gli obiettivi ambientali... - Published: 2026-06-19 - Modified: 2026-07-13 - URL: https://www.wastezero.it/energia-italia-accelera-batterie-approvato-piano/ - Categorie: NEWS, Evidenza, Rifiuti, Sostanze Chimiche Il MASE ha approvato la proposta presentata da Terna relativa al fabbisogno di nuova capacità di stoccaggio elettrico per il 2029. La transizione energetica italiana compie un nuovo passo in avanti. Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha approvato la proposta presentata da Terna relativa al fabbisogno di nuova capacità di stoccaggio elettrico per il 2029, una decisione che punta a rafforzare la capacità del sistema elettrico nazionale di integrare la crescente produzione da fonti rinnovabili. Il provvedimento riguarda in particolare lo sviluppo di nuovi sistemi di accumulo basati principalmente su batterie agli ioni di litio, che saranno approvvigionati attraverso il meccanismo MACSE, il sistema introdotto per incentivare la realizzazione di nuova capacità di stoccaggio elettrico mediante contratti di lungo termine. L’obiettivo è garantire maggiore flessibilità alla rete elettrica nazionale in un contesto in cui la produzione da impianti fotovoltaici ed eolici continua a crescere rapidamente. La sfida è nota: le energie rinnovabili non programmabili producono elettricità quando le condizioni meteorologiche lo consentono, mentre i consumi seguono dinamiche differenti. Per questo motivo la disponibilità di sistemi di accumulo è considerata sempre più strategica per evitare sprechi di energia e garantire la stabilità della rete. Secondo il decreto, la proposta elaborata da Terna tiene conto degli obiettivi previsti dal Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC), degli sviluppi della rete di trasmissione e delle future esigenze del sistema elettrico italiano. La capacità di accumulo viene infatti considerata uno strumento essenziale per favorire l’integrazione delle rinnovabili e ridurre il ricorso alle centrali alimentate da combustibili fossili. Più accumulo per ridurre sprechi energetici e dipendenza dal gas Alla base della proposta approvata dal... - Published: 2026-06-18 - Modified: 2026-07-13 - URL: https://www.wastezero.it/rifiuti-speciali-deposito-temporaneo-cassazione-chiarisce/ - Categorie: NEWS, Evidenza, Rifiuti, Sentenze La gestione del deposito temporaneo dei rifiuti speciali continua a rappresentare uno dei temi più delicati per le imprese. La gestione del deposito temporaneo dei rifiuti speciali continua a rappresentare uno dei temi più delicati per le imprese. Una recente pronuncia della Corte di Cassazione ribadisce infatti che il mancato rispetto delle condizioni previste dalla normativa può trasformare un deposito apparentemente legittimo in una gestione illecita di rifiuti, con conseguenze penali per il titolare dell’attività. La vicenda riguarda un’azienda operante nel settore della lavorazione dei materiali lapidei, all’interno della quale erano stati rinvenuti rifiuti speciali non pericolosi depositati nell’area aziendale in condizioni di evidente degrado. Secondo quanto accertato nel corso delle verifiche, i materiali risultavano accumulati da lungo tempo e non erano stati avviati a smaltimento o recupero con la periodicità prevista dalla normativa ambientale. Il Tribunale aveva ritenuto configurabile il reato previsto dall’articolo 256 del D. Lgs. 152/2006, escludendo che si trattasse di un semplice deposito temporaneo. La decisione è stata successivamente impugnata, ma la Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile confermando l’impostazione adottata dal giudice di merito. La sentenza offre alcuni spunti particolarmente interessanti perché chiarisce quali elementi possono portare a considerare illecito un deposito che, almeno formalmente, viene presentato come temporaneo. Vegetazione sui rifiuti e anni senza conferimenti: gli indizi che fanno scattare il reato Nel confermare la condanna, la Corte ha valorizzato una serie di elementi fattuali che dimostravano come i materiali non fossero gestiti secondo le regole previste dall’articolo 185-bis del Testo Unico Ambientale. Tra gli aspetti ritenuti più significativi vi era la presenza di vegetazione spontanea cresciuta sui cumuli di rifiuti, circostanza che,... - Published: 2026-06-17 - Modified: 2026-07-13 - URL: https://www.wastezero.it/natura-2000-ministero-chiarisce/ - Categorie: NEWS, Rifiuti, Sentenze La VINCA) continua a essere uno degli strumenti più importanti per la tutela dei siti della Rete Natura 2000. La Valutazione di Incidenza Ambientale (VINCA) continua a essere uno degli strumenti più importanti per la tutela dei siti della Rete Natura 2000, ma anche uno dei più dibattuti tra enti pubblici, imprese e professionisti. Un recente interpello del Ministero dell’Ambiente chiarisce diversi aspetti applicativi della normativa europea e nazionale. Nello specifico ribadendo un principio destinato ad avere effetti concreti sulla gestione del territorio: non conta tanto la tipologia formale dell’attività, quanto la sua capacità di produrre effetti significativi sugli habitat e sulle specie protette. Il documento nasce da una richiesta di chiarimenti relativa all’applicazione della VINCA alle attività che si svolgono nei siti della Rete Natura 2000. Inoltre, affronta questioni che riguardano sia le amministrazioni competenti sia gli operatori che svolgono attività economiche, ricreative o gestionali all’interno o nelle vicinanze delle aree protette. Uno degli aspetti più rilevanti riguarda proprio la definizione di “attività”. Secondo il Ministero, la normativa europea non fornisce una classificazione rigida e non limita la procedura a particolari categorie di interventi. Ciò che conta è verificare, caso per caso, se un’attività possa avere incidenze significative sugli obiettivi di conservazione di un sito Natura 2000. Per questo motivo la valutazione non può essere esclusa automaticamente sulla base della semplice natura dell’intervento. La VINCA non dipende dalla presenza di un’autorizzazione Uno dei chiarimenti più importanti riguarda le attività che non richiedono alcun titolo autorizzativo. Il Ministero evidenzia che la VINCA può rendersi necessaria anche in assenza di autorizzazioni, concessioni o altri provvedimenti amministrativi. L’esistenza di un iter... - Published: 2026-06-16 - Modified: 2026-07-13 - URL: https://www.wastezero.it/imballaggi-ue-chiude-possibile-scappatoia/ - Categorie: NEWS, Rifiuti, Economia Circolare L’Unione Europea mette un punto fermo su uno degli aspetti più discussi del nuovo regolamento sugli imballaggi. L’Unione Europea mette un punto fermo su uno degli aspetti più discussi del nuovo regolamento sugli imballaggi. Con una recente comunicazione interpretativa, la Commissione europea ha chiarito che i divieti previsti dal Packaging and Packaging Waste Regulation (PPWR) non riguarderanno soltanto gli imballaggi realizzati interamente in plastica, ma anche quelli compositi che contengono una quota significativa di materiale plastico. Una precisazione che potrebbe avere effetti importanti per produttori, distributori e operatori della filiera degli imballaggi. Carta e plastica insieme? Per Bruxelles il limite è il 5% Uno dei dubbi più frequenti riguardava gli imballaggi compositi, cioè quei prodotti costituiti da più materiali, come ad esempio carta e plastica accoppiate. Negli ultimi anni molte aziende hanno investito in queste soluzioni ritenendole più sostenibili rispetto alla plastica tradizionale, ma la Commissione europea ha deciso di chiarire come dovranno essere interpretate le nuove regole. Secondo l’orientamento ufficiale, gli imballaggi contenenti almeno il 5% di plastica rientreranno nell’ambito di applicazione dei divieti previsti dall’articolo 25 e dall’allegato V del nuovo regolamento europeo sugli imballaggi. In altre parole, non sarà sufficiente aggiungere una minima quantità di carta o altro materiale per sottrarsi alle restrizioni previste per alcuni imballaggi monouso. La Commissione spiega che un’interpretazione diversa rischierebbe di creare una sorta di scappatoia normativa. Se bastasse inserire una percentuale trascurabile di materiale diverso dalla plastica per evitare i divieti, l’obiettivo ambientale della norma verrebbe facilmente aggirato. Per questo motivo Bruxelles ritiene che anche gli imballaggi a base carta contenenti più del 5% di plastica debbano essere... - Published: 2026-06-15 - Modified: 2026-07-13 - URL: https://www.wastezero.it/rifiuti-sanitari-sterilizzati-ministero-chiarisce/ - Categorie: NEWS, Rifiuti, Sentenze La gestione dei rifiuti sanitari a rischio infettivo torna al centro dell’attenzione con un nuovo interpello ambientale. La gestione dei rifiuti sanitari a rischio infettivo torna al centro dell’attenzione con un nuovo interpello ambientale che chiarisce alcuni aspetti fondamentali relativi agli impianti di sterilizzazione installati all’interno delle strutture sanitarie. I dubbi riguardavano autorizzazioni, responsabilità gestionali, procedure di valutazione ambientale e regime applicabile ai rifiuti prodotti dopo il trattamento. Il Ministero dell’Ambiente ha fornito una serie di indicazioni che interessano direttamente aziende sanitarie, ospedali e operatori incaricati della gestione degli impianti. Il chiarimento assume particolare rilevanza in un momento in cui molte strutture stanno valutando soluzioni di trattamento interno dei rifiuti infettivi per ridurre i costi logistici e migliorare la gestione dei flussi. Uno dei punti più importanti riguarda la deroga prevista dal D. P. R. 254/2003 per gli impianti di sterilizzazione collocati all’interno del perimetro della struttura sanitaria. La normativa consente infatti di evitare la normale autorizzazione prevista per gli impianti di trattamento dei rifiuti quando vengono rispettate precise condizioni, tra cui l’utilizzo esclusivo per i rifiuti prodotti dalla stessa struttura sanitaria o da strutture ad essa collegate sotto il profilo organizzativo e funzionale. Secondo il Ministero, questa deroga riguarda esclusivamente l’impianto e non dipende dalla titolarità del soggetto che lo gestisce. Ciò significa che la presenza di un appaltatore esterno non esclude automaticamente l’applicabilità della semplificazione prevista dalla normativa. La deroga non esclude la Valutazione di Impatto Ambientale Uno dei chiarimenti più significativi riguarda il rapporto tra la deroga autorizzativa e le procedure ambientali. Il Ministero precisa infatti che la deroga prevista per gli impianti di... - Published: 2026-06-12 - Modified: 2026-07-13 - URL: https://www.wastezero.it/raee-quando-prototipo-non-e-soggetto-obblighi-aee/ - Categorie: NEWS, Rifiuti, Sentenze Importare un’apparecchiatura elettrica dall’estero significa sempre diventare soggetti agli obblighi previsti dalla normativa RAEE? Importare un’apparecchiatura elettrica ed elettronica dall’estero per testarla internamente significa sempre diventare soggetti agli obblighi previsti dalla normativa RAEE? Secondo un recente interpello ambientale, la risposta non è automatica e dipende da una serie di valutazioni tecniche e giuridiche che devono essere effettuate caso per caso. Il chiarimento arriva in seguito a un quesito riguardante l’importazione di una Apparecchiatura Elettrica ed Elettronica (AEE) acquistata non per essere commercializzata o distribuita sul mercato, ma esclusivamente come prototipo destinato alla verifica della qualità del prodotto. Il tema è particolarmente rilevante per molte aziende che operano nei settori industriali, tecnologici e della ricerca e che frequentemente importano apparecchiature da utilizzare per attività di test e sviluppo. Secondo il Ministero, non tutte le apparecchiature utilizzate per finalità di ricerca e sviluppo rientrano automaticamente nel campo di applicazione della normativa RAEE. Esistono infatti specifiche esclusioni previste dal D. Lgs. 49/2014, che recepisce la direttiva europea sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche. Quando un prototipo può essere escluso dalla disciplina RAEE? Uno dei passaggi più importanti dell’interpello riguarda le apparecchiature progettate specificamente per attività di ricerca e sviluppo. Il Ministero ricorda che la normativa esclude dal proprio campo di applicazione le apparecchiature concepite esclusivamente per fini di ricerca e sviluppo e disponibili soltanto nell’ambito di rapporti tra imprese. In questa categoria possono rientrare anche prototipi, campioni e prodotti ancora in fase di sviluppo o pre-produzione, purché non siano commercializzati come prodotti ordinari. La distinzione è tuttavia fondamentale. Se l’apparecchiatura è già presente nei cataloghi commerciali... - Published: 2026-06-11 - Modified: 2026-07-13 - URL: https://www.wastezero.it/sequestro-macchinari-presunti-reati-ambientali-cassazione-frena/ - Categorie: NEWS, Rifiuti, Sentenze La Corte di Cassazione interviene su un tema particolarmente delicato per il settore ambientale e delle costruzioni. La Corte di Cassazione interviene su un tema particolarmente delicato per il settore ambientale e delle costruzioni. Nello specifico stabilendo che il sequestro preventivo di macchinari e attrezzature aziendali non può essere giustificato con motivazioni generiche o basate su presunzioni astratte. Serve invece dimostrare in modo concreto sia il nesso tra i beni sequestrati e il reato contestato, sia il rischio effettivo che tali beni possano essere utilizzati per commettere ulteriori illeciti. La vicenda nasce nell’ambito di un procedimento relativo a presunte violazioni ambientali connesse alla gestione di fanghi derivanti da attività di dragaggio e alla contestazione del reato di gestione non autorizzata di rifiuti previsto dall’articolo 256 del D. Lgs. 152/2006. Nell’inchiesta erano stati sequestrati non soltanto alcuni siti interessati dalle operazioni, ma anche numerosi mezzi e attrezzature di cantiere utilizzati da un’impresa operante nel settore delle opere pubbliche e private. L’azienda aveva chiesto la restituzione dei beni sostenendo che si trattasse di strumenti ordinari di lavoro, privi di una specifica pericolosità e indispensabili per la prosecuzione dell’attività imprenditoriale. Dopo il rigetto delle richieste nei precedenti gradi di giudizio, la questione è arrivata davanti alla Cassazione. Per la Cassazione serve una prova concreta del legame tra bene e reato Nel pronunciarsi sul caso, la Suprema Corte ha ricordato che il sequestro preventivo con funzione impeditiva può essere disposto soltanto quando ricorrono due condizioni precise. La prima è la presenza di un effettivo rapporto di pertinenzialità tra il bene e il reato contestato. La seconda è l’esistenza di un pericolo... - Published: 2026-06-10 - Modified: 2026-07-13 - URL: https://www.wastezero.it/sottoprodotti-emilia-romagna-rafforza-sistema/ - Categorie: NEWS, Rifiuti, Economia Circolare L’Emilia-Romagna punta a favorire l’economia circolare attraverso una gestione più chiara e strutturata dei sottoprodotti. L’Emilia-Romagna punta a favorire l’economia circolare attraverso una gestione più chiara e strutturata dei sottoprodotti. La Regione ha infatti attivato il Coordinamento permanente sottoprodotti e consolidato l’Elenco regionale dei sottoprodotti, uno strumento destinato alle imprese che intendono valorizzare materiali e residui produttivi senza che questi vengano classificati come rifiuti. L’iniziativa nasce nell’ambito delle misure previste dalla Legge regionale n. 16 del 2015, che individua la prevenzione della produzione dei rifiuti come uno degli obiettivi strategici della politica ambientale regionale. Al centro del progetto vi è il corretto utilizzo dell’articolo 184-bis del D. Lgs. 152/2006, la norma che disciplina la qualifica di sottoprodotto e che consente, in presenza di specifici requisiti, di escludere determinate sostanze o materiali dalla disciplina sui rifiuti. Si tratta di un tema particolarmente rilevante per il mondo produttivo. La corretta qualificazione di un residuo come sottoprodotto può infatti ridurre costi gestionali, semplificare alcuni passaggi amministrativi e favorire il recupero di risorse all’interno di altri cicli produttivi. Proprio per questo la materia continua a essere una delle più delicate e discusse nel settore ambientale. Come funziona il Coordinamento permanente e chi può iscriversi all’elenco Il nuovo sistema regionale si basa sul lavoro del Coordinamento permanente sottoprodotti, organismo composto da rappresentanti della Regione, dell’agenzia ambientale regionale e delle principali organizzazioni economiche e produttive del territorio. La sua funzione è quella di individuare e definire buone pratiche tecniche e gestionali che possano aiutare le imprese a verificare, caso per caso, se un determinato materiale derivante da un processo produttivo possa... - Published: 2026-06-09 - Modified: 2026-07-13 - URL: https://www.wastezero.it/riciclo-plastica-crisi-impianti-vicini-saturazione/ - Categorie: NEWS, Rifiuti, Economia Circolare La filiera italiana del riciclo della plastica torna a lanciare un segnale d’allarme. Vediamo in questo articolo i dettagli. La filiera italiana del riciclo della plastica torna a lanciare un segnale d’allarme. Dopo le preoccupazioni espresse nei giorni scorsi dal settore dei servizi pubblici, anche le imprese del recupero e del riciclo denunciano una situazione sempre più difficile. In particolare, nella gestione dei rifiuti di imballaggio in plastica, con giacenze in continuo aumento e numerosi impianti che si starebbero avvicinando ai limiti autorizzati di stoccaggio. Secondo gli operatori, il problema non riguarda soltanto la capacità degli impianti di ricevere nuovi materiali, ma rischia di mettere sotto pressione l’intero sistema della raccolta differenziata. Se i siti di selezione e stoccaggio dovessero raggiungere la saturazione, le conseguenze potrebbero propagarsi lungo tutta la catena, fino a coinvolgere i Comuni e i servizi di raccolta. Le criticità non sarebbero nuove. Da mesi il comparto segnala difficoltà nel ritiro dei rifiuti plastici provenienti dai centri che gestiscono i flussi degli imballaggi raccolti in modo differenziato. Tuttavia, secondo le imprese, gli interventi adottati finora non sarebbero stati sufficienti a invertire la tendenza e i quantitativi accumulati continuerebbero a crescere. Giacenze record e mercato del riciclato in difficoltà Alla base della situazione vi sarebbe una combinazione di fattori economici e industriali. Da un lato, la raccolta differenziata continua a generare grandi quantità di materiali da trattare. Dall’altro, il mercato del riciclo attraversa una fase particolarmente complessa. La principale difficoltà è rappresentata dalla concorrenza delle resine plastiche vergini a basso costo e dall’arrivo di materiali provenienti da Paesi extraeuropei. In questo contesto, la domanda di plastica riciclata... - Published: 2026-06-08 - Modified: 2026-07-13 - URL: https://www.wastezero.it/nucleare-sostenibile-primo-via-libera-camera/ - Categorie: NEWS, Rifiuti, Sentenze La Camera dei Deputati ha approvato in prima lettura la legge delega sul nucleare sostenibile, tutti i dettagli. La Camera dei Deputati ha approvato in prima lettura la legge delega sul nucleare sostenibile, un provvedimento che punta a creare il quadro normativo necessario per consentire all’Italia di valutare e adottare le nuove tecnologie nucleari nei prossimi anni. Il testo passa ora all’esame del Senato e rappresenta uno dei passaggi più significativi degli ultimi decenni nel dibattito energetico nazionale. Secondo il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, l’obiettivo non è quello di riaprire immediatamente centrali nucleari. Piuttosto quello di preparare il Paese all’arrivo delle nuove tecnologie nucleari di prossima generazione, considerate più sicure, più efficienti e maggiormente integrate con gli obiettivi di decarbonizzazione. La scelta arriva in un momento in cui la questione energetica è tornata centrale nelle politiche europee e nazionali. L’aumento della domanda di elettricità, alimentato dalla diffusione dell’intelligenza artificiale, dalla crescita dei data center e dall’elettrificazione di industrie e consumi domestici, sta spingendo molti Paesi a rivalutare il ruolo del nucleare nel mix energetico. Sicurezza energetica, indipendenza e decarbonizzazione: gli obiettivi della riforma Il Governo sostiene che il nucleare sostenibile possa contribuire a rafforzare la sicurezza energetica nazionale, ridurre la dipendenza dalle importazioni e favorire il raggiungimento degli obiettivi climatici. La strategia si basa sull’idea che le future tecnologie nucleari, la cui diffusione è prevista all’inizio del prossimo decennio, possano affiancare le fonti rinnovabili garantendo una produzione stabile di energia anche quando sole e vento non sono disponibili. In questa prospettiva, il nucleare viene presentato come uno strumento complementare alla transizione energetica e non come un’alternativa... - Published: 2026-06-05 - Modified: 2026-07-13 - URL: https://www.wastezero.it/rifiuti-ferrosi-attivita-non-occasionale-fa-scattare-condanna/ - Categorie: NEWS, Rifiuti, Sentenze La Cassazione torna sul trasporto non autorizzato di rifiuti speciali non pericolosi e ribadisce un principio importante per imprese. La Cassazione torna sul trasporto non autorizzato di rifiuti speciali non pericolosi e ribadisce un principio importante per imprese, piccoli operatori e soggetti che movimentano materiali metallici. Quando il trasporto e il deposito di rifiuti ferrosi non sono episodi isolati, ma assumono il carattere di attività non occasionale, può configurarsi il reato previsto dall’articolo 256, comma 1, lettera a), del D. Lgs. 152/2006. Il caso nasce da una sentenza del Tribunale di Napoli, che aveva condannato un soggetto alla pena di 3. 000 euro di ammenda per avere effettuato, senza titolo, attività di trasporto e deposito di rifiuti speciali non pericolosi. In particolare materiali ferrosi, servendosi di un piccolo veicolo e conferendoli presso un’azienda operante nel settore dei rifiuti. La difesa aveva contestato la ricostruzione dei fatti, chiedendo l’assoluzione, l’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto e, in subordine, una riduzione della sanzione. La Corte, però, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Secondo i giudici, le doglianze erano formulate in modo generico e si limitavano a contestare aspetti di fatto già valutati nel giudizio di merito, senza indicare elementi concreti idonei a mettere in discussione la decisione. Rifiuti ferrosi e attività non occasionale: perché la condanna resta valida Il punto centrale della vicenda riguarda la natura della condotta. Il giudice di merito aveva ritenuto provato che l’imputato trasportasse rifiuti speciali ferrosi non pericolosi presso un’azienda del settore. Ponendo dunque in essere una condotta non meramente sporadica. Questo aspetto è decisivo, perché il reato di gestione non autorizzata... - Published: 2026-06-04 - Modified: 2026-07-13 - URL: https://www.wastezero.it/microplastiche-ue-corregge-regolamento-reach/ - Categorie: NEWS, Rifiuti, Sostanze Chimiche L’Unione Europea interviene nuovamente sulle microparticelle di polimeri sintetici, aggiornando le restrizioni previste dal regolamento REACH. L’Unione Europea interviene nuovamente sulle microparticelle di polimeri sintetici, aggiornando le restrizioni previste dal regolamento REACH. Con il Regolamento (UE) 2026/1168, la Commissione modifica l’allegato XVII del regolamento n. 1907/2006 per chiarire alcuni aspetti applicativi legati al divieto di immissione sul mercato delle microplastiche. Il nuovo testo non cancella la stretta introdotta dal Regolamento (UE) 2023/2055, ma corregge alcune formulazioni che rischiavano di creare effetti non voluti. Il punto centrale riguarda le deroghe per i medicinali umani e veterinari, comprese le sostanze utilizzate nelle sperimentazioni cliniche e nei test preclinici di sicurezza. La Commissione chiarisce che l’intenzione originaria era quella di escludere dall’applicazione del divieto tutti i medicinali, anche quelli impiegati nelle fasi di ricerca e sviluppo prima dell’autorizzazione definitiva. Le nuove deroghe per medicinali, università e ospedali La modifica più rilevante riguarda dunque il settore farmaceutico. La vecchia formulazione della voce 78 dell’allegato XVII del regolamento REACH esentava infatti i medicinali per uso umano e veterinario. Tuttavia, non copriva in modo esplicito i prodotti usati nelle sperimentazioni cliniche e nelle attività preparatorie, come prove analitiche, tossicologiche, fisiche, di stabilità e rilascio dei lotti. Secondo la Commissione, questa esclusione non era intenzionale. Per questo il nuovo regolamento stabilisce che la deroga deve comprendere anche i medicinali usati nelle fasi cliniche e precliniche. Si tratta di una correzione importante, perché evita che attività essenziali per la sicurezza dei farmaci vengano considerate non conformi a causa di un vuoto normativo. Un altro chiarimento riguarda le attività di ricerca e sviluppo orientate ai... - Published: 2026-06-03 - Modified: 2026-07-13 - URL: https://www.wastezero.it/auto-euro-7-arriva-nuovo-regolamento-ue/ - Categorie: NEWS, Rifiuti L'Unione Europea aggiorna le regole per l'omologazione dei veicoli e apre la strada alla piena applicazione degli standard Euro 7. L'Unione Europea aggiorna le regole per l'omologazione dei veicoli e apre ufficialmente la strada alla piena applicazione degli standard Euro 7, delle nuove tecnologie di assistenza alla guida e dei sistemi di parcheggio automatizzato. Con il Regolamento delegato (UE) 2026/1188, la Commissione europea modifica il quadro normativo che disciplina l'omologazione dei veicoli, introducendo una serie di adeguamenti destinati ad accompagnare l'evoluzione tecnologica del settore automobilistico. L'intervento non introduce nuovi limiti alle emissioni, già definiti dalla normativa Euro 7 approvata nel 2024, ma aggiorna il sistema delle omologazioni affinché possa recepire le nuove tecnologie e le nuove procedure di controllo richieste dall'industria automobilistica moderna. Tra le novità più rilevanti compare l'inserimento dei sistemi di assistenza al controllo del conducente tra le tecnologie riconosciute ai fini dell'omologazione europea. Si tratta di strumenti sempre più diffusi nei veicoli moderni, progettati per supportare il guidatore nelle operazioni di guida e aumentare il livello di sicurezza sulle strade. Contestualmente vengono introdotte anche le disposizioni relative ai sistemi di parcheggio automatizzato con servizio di ritiro e riconsegna del veicolo. Vale a dire una tecnologia che fino a pochi anni fa sembrava futuristica ma che sta iniziando a trovare applicazione concreta in diversi contesti urbani. Un altro punto centrale riguarda l'integrazione delle prescrizioni previste dal quadro normativo Euro 7, che interesseranno emissioni allo scarico, emissioni evaporative, monitoraggio ambientale del veicolo, diagnostica di bordo e controllo delle strategie anti-manomissione. Il regolamento aggiorna infatti l'elenco degli atti normativi necessari per ottenere l'omologazione, includendo i più recenti regolamenti europei dedicati... - Published: 2026-06-01 - Modified: 2026-07-13 - URL: https://www.wastezero.it/rentri-mase-apre-confronto-verso-modifiche-xfir/ - Categorie: NEWS, Rentri Il MASE ha annunciato l’avvio di un tavolo istituzionale per affrontare le criticità nell’applicazione del Rentri e del xFir. La transizione digitale nella gestione dei rifiuti entra in una fase decisiva. Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) ha annunciato l’avvio di un tavolo istituzionale con associazioni e operatori del settore per affrontare le criticità emerse nell’applicazione del Rentri e del nuovo formulario elettronico xFir. Una decisione che arriva mentre il sistema registra una crescita costante nell’utilizzo, ma mostra ancora limiti normativi e operativi che rischiano di complicare il percorso verso la piena digitalizzazione della tracciabilità dei rifiuti. L’annuncio è stato dato durante il Green Med Expo & Symposium di Napoli e rappresenta una risposta alle richieste avanzate dalle principali associazioni di categoria coinvolte nell’implementazione del nuovo sistema. Secondo il Ministero, il confronto con le imprese è già attivo da tempo in modo informale, ma ora verrà portato a un livello istituzionale con incontri dedicati e un percorso strutturato di analisi delle problematiche ancora aperte. La questione è particolarmente rilevante perché dal 15 settembre terminerà il regime transitorio che consente l’utilizzo sia dei formulari cartacei sia di quelli digitali. Da quella data, infatti, tutte le imprese già iscritte al Rentri dovranno utilizzare obbligatoriamente il formulario elettronico xFir. Segnando così il passaggio definitivo alla gestione digitale della documentazione di trasporto dei rifiuti. I dati più recenti mostrano che il percorso è avviato ma non ancora completato. Al 27 maggio risultavano oltre 1,6 milioni di xFir accettati a destino, mentre 6. 690 impianti avevano già chiuso formulari in modalità digitale, a fronte di circa 14 mila soggetti obbligati. Numeri significativi,... - Published: 2026-05-29 - Modified: 2026-07-14 - URL: https://www.wastezero.it/materie-prime-critiche-ue-individua-rifiuti-da-cui-recuperarle/ - Categorie: NEWS, Rifiuti, Economia Circolare L’Unione Europea compie un nuovo passo verso l’economia circolare e la sicurezza delle forniture strategiche. L’Unione Europea compie un nuovo passo verso l’economia circolare e la sicurezza delle forniture strategiche. Con il Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1116, la Commissione ha pubblicato l’elenco dei prodotti, componenti e flussi di rifiuti che presentano un rilevante potenziale di recupero delle materie prime critiche. Fornendo così agli Stati membri una base concreta per sviluppare le proprie politiche di recupero e riciclo. La misura si inserisce nel quadro del Critical Raw Materials Act (Regolamento UE 2024/1252), la strategia europea nata per ridurre la dipendenza dalle importazioni di materiali essenziali per la transizione energetica e digitale. L’obiettivo è aumentare il recupero di risorse preziose già presenti nei prodotti a fine vita e nei flussi di rifiuti generati sul territorio europeo. Batterie, RAEE, veicoli e turbine eoliche tra le priorità europee L’elenco pubblicato dalla Commissione individua alcune categorie considerate particolarmente strategiche per il recupero delle materie prime critiche. Tra queste figurano innanzitutto le batterie, comprese le componenti più rilevanti come materiali catodici e anodici, collettori di corrente, sistemi di gestione e cablaggi interni. Si tratta di elementi che contengono materiali fondamentali per la produzione di nuove batterie e per lo sviluppo della mobilità elettrica. Grande attenzione viene riservata anche ai RAEE (rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche). Nell’elenco compaiono infatti magneti permanenti, hard disk, compressori, display, circuiti stampati, cavi, celle e telai fotovoltaici, oltre alle frazioni residue derivanti dalle operazioni di pretrattamento. La Commissione inserisce inoltre le turbine eoliche e le relative infrastrutture, evidenziando il valore di componenti come generatori, trasformatori, convertitori,... - Published: 2026-05-28 - Modified: 2026-07-13 - URL: https://www.wastezero.it/imballaggi-plastica-conai-aumenta-cac-1-ottobre-2026/ - Categorie: NEWS, Rifiuti CONAI ha ufficializzato l’aumento del Contributo ambientale (CAC) per gli imballaggi in plastica, con decorrenza dal 1° ottobre 2026. Il sistema degli imballaggi in plastica si prepara a una nuova stretta economica. CONAI ha ufficializzato l’aumento del Contributo ambientale (CAC) per gli imballaggi in plastica, con decorrenza dal 1° ottobre 2026, motivando la scelta con la necessità di garantire la sostenibilità finanziaria del sistema consortile e la continuità delle filiere di riciclo. La decisione arriva in una fase particolarmente delicata per il comparto. Il mercato europeo delle plastiche riciclate continua infatti a vivere una situazione di forte instabilità, tra domanda debole, costi industriali elevati e difficoltà nel collocamento di alcune tipologie di materiali recuperati. In questo contesto, CONAI e COREPLA hanno svolto una serie di analisi economiche e industriali che hanno portato il Consiglio di amministrazione a intervenire sui valori del contributo ambientale. Secondo quanto comunicato dal consorzio, la scelta di far partire gli aumenti da ottobre punta anche a lasciare alle imprese un margine temporale sufficiente per organizzarsi. L’obiettivo dichiarato è evitare squilibri economici nel sistema di gestione degli imballaggi e mantenere almeno il 50% del tasso di riciclo della plastica, soglia considerata essenziale sia sul piano ambientale sia su quello normativo. Dietro l’aumento del CAC, però, si nasconde una criticità più ampia che riguarda l’intero settore del riciclo europeo. Negli ultimi anni le aziende hanno dovuto affrontare l’aumento dei costi energetici, della raccolta e del trattamento dei rifiuti plastici, mentre il mercato delle materie prime seconde ha mostrato segnali di debolezza sempre più evidenti. In molti casi, infatti, la plastica riciclata fatica a competere economicamente con la... - Published: 2026-05-27 - Modified: 2026-07-13 - URL: https://www.wastezero.it/fir-rifiuti-cassazione-cambia-tutto/ - Categorie: NEWS, Rifiuti La Corte di Cassazione interviene sui formulari rifiuti: il conducente può essere coinvolto nelle responsabilità legate al FIR irregolare. La Corte di Cassazione interviene sul tema dei formulari rifiuti e ribalta un orientamento molto discusso: anche il conducente del mezzo può essere coinvolto nelle responsabilità legate al FIR irregolare. Una decisione che rischia di avere effetti concreti su trasportatori, imprese e controlli ambientali. Per anni il dibattito si è concentrato su una domanda precisa: quando un Formulario di Identificazione dei Rifiuti (FIR) contiene dati incompleti o inesatti, la responsabilità ricade soltanto sull’impresa che effettua il trasporto oppure può coinvolgere anche chi guida materialmente il mezzo? Come anticipato, la recente ordinanza della Corte di Cassazione riapre completamente la questione. Il caso nasce da una sanzione amministrativa emessa nei confronti di un conducente fermato durante un controllo stradale mentre trasportava rifiuti speciali non pericolosi con un formulario incompleto o inesatto. In primo grado e poi in appello, i giudici avevano escluso la responsabilità del conducente sostenendo che la normativa facesse riferimento principalmente all’ente o impresa che svolge professionalmente il trasporto, e non al singolo lavoratore dipendente incaricato della guida del mezzo. Secondo la Corte d’Appello, infatti, il “trasportatore” individuato dal Testo Unico Ambientale doveva essere interpretato come il soggetto imprenditoriale che organizza e gestisce il servizio di trasporto rifiuti, distinguendolo dal semplice conducente. Una lettura che negli anni è stata spesso utilizzata anche nella pratica operativa da molte aziende del settore. La Cassazione però ha scelto una strada diversa, molto più severa sul piano della tracciabilità ambientale. La Cassazione rafforza il principio di responsabilità nella gestione dei rifiuti Nel provvedimento, i... - Published: 2026-05-26 - Modified: 2026-07-13 - URL: https://www.wastezero.it/agrivoltaico-quando-piu-impianti-condividono-sottostazione/ - Categorie: NEWS, Rifiuti La gestione delle autorizzazioni per gli impianti agrivoltaici torna al centro del dibattito ambientale. Tutti i dettagli. La gestione delle autorizzazioni per gli impianti agrivoltaici torna al centro del dibattito ambientale. Un nuovo interpello del MASE chiarisce come devono essere trattate le procedure di VIA quando più progetti condividono la stessa infrastruttura di rete. La questione riguarda un tema sempre più frequente nello sviluppo degli impianti energetici: più progetti agrivoltaici o fotovoltaici collegati alla stessa sottostazione Terna. Il chiarimento arriva attraverso una risposta del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica a un interpello ambientale presentato da una Provincia. Il quale aveva evidenziato il rischio di sovrapposizioni tra diverse procedure di VIA e PAUR riferite alla medesima opera di connessione. Nel documento il MASE spiega che, anche quando la sottostazione è identica e condivisa da più impianti, ogni progetto deve comunque essere valutato unitariamente insieme alle proprie opere connesse. Questo significa che la documentazione ambientale relativa alla connessione di rete deve essere allegata a ciascuna istanza di VIA/PAUR, perché l’opera di connessione viene considerata necessaria al funzionamento dell’impianto principale. Il problema nasce dal fatto che, nella pratica, diverse società possono utilizzare la stessa nuova sottostazione Terna per collegare impianti distinti. In molti casi esiste un soggetto “capofila” che sviluppa la documentazione tecnica dell’opera di rete, mentre gli altri proponenti allegano la stessa infrastruttura ai propri procedimenti autorizzativi. Secondo la Provincia che ha presentato l’interpello, questa situazione rischiava di generare duplicazioni di valutazioni ambientali sulla stessa infrastruttura, con il conseguente dubbio su come gestire avvio, sospensione o archiviazione delle pratiche. Il Ministero però chiarisce che la VIA non riguarda... - Published: 2026-05-25 - Modified: 2026-07-13 - URL: https://www.wastezero.it/mozziconi-sigaretta-cambia-codice-eer-imprese/ - Categorie: NEWS, Rifiuti La nuova Deliberazione n. 2 del 20 maggio 2026 aggiorna le regole per i mozziconi di sigaretta, introducendo il nuovo codice EER. La nuova Deliberazione n. 2 del 20 maggio 2026 aggiorna le regole per le imprese che raccolgono e trasportano mozziconi di sigaretta, introducendo il nuovo codice EER 20 01 99 e sostituendo la precedente disciplina del 2019. Seppur si tratta di un aggiornamento apparentemente tecnico, in realtà coinvolge direttamente aziende, operatori ambientali e sistemi di raccolta urbana sempre più diffusi nelle città italiane. La Deliberazione n. 2 del 20 maggio 2026 recepisce infatti le modifiche introdotte dal Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica del 26 marzo 2026, che ha ridefinito il codice EER associato a questa particolare tipologia di rifiuto. Da ora i mozziconi di sigaretta raccolti separatamente dovranno dunue essere identificati con il nuovo codice EER 20 01 99 – Rifiuti dei prodotti del tabacco con filtri, mentre il vecchio codice 20 03 99 viene definitivamente superato. La novità interessa soprattutto le imprese che svolgono esclusivamente attività di raccolta e trasporto di questi rifiuti e che devono essere iscritte nella categoria 1 dell’Albo Gestori Ambientali, dedicata alla gestione dei rifiuti urbani. Il Comitato nazionale conferma infatti che i mozziconi rientrano nella gestione dei rifiuti urbani, ma riconosce anche le particolarità operative di questa attività. Proprio per questo viene mantenuto il sistema già introdotto negli anni scorsi che consente di basare l’iscrizione non sulla popolazione servita, ma sulle quantità annue di rifiuti raccolti e trasportati. L’obiettivo dichiarato è favorire la diffusione di servizi dedicati alla raccolta dei mozziconi, incentivando il recupero di un rifiuto che, nonostante le dimensioni... - Published: 2026-05-22 - Modified: 2026-07-13 - URL: https://www.wastezero.it/rifiuti-abbandonati-cambia-trasporto-mase-chiarisce/ - Categorie: Rifiuti La nuova Circolare n. 3 del 21 maggio 2026 interviene sulla gestione dei rifiuti abbandonati su aree pubbliche. La nuova Circolare n. 3 del 21 maggio 2026 interviene sulla gestione dei rifiuti abbandonati su aree pubbliche, chiarendo quando gli operatori possono utilizzare anche i mezzi iscritti alle categorie 4 e 5 dell’Albo Gestori Ambientali per la raccolta e il trasporto. Nello specifico, il documento risponde ai dubbi operativi emersi negli ultimi mesi sulle corrette modalità di trasporto di questi rifiuti e soprattutto sulla categoria di iscrizione necessaria per effettuare il servizio. E' infatti importante per Comuni, aziende di igiene urbana e operatori ambientali capire se determinati rifiuti abbandonati possano essere raccolti esclusivamente tramite mezzi collegati alla gestione dei rifiuti urbani oppure anche tramite veicoli autorizzati al trasporto di rifiuti speciali. La circolare ribadisce innanzitutto un principio già espresso in precedenti documenti ministeriali, tra cui la Circolare del Ministero della Transizione Ecologica del 14 maggio 2021 e l’Interpello del MASE del 5 maggio 2023. Nello specifico, questi chiarirono che i rifiuti abbandonati su aree pubbliche sono considerati rifiuti urbani, anche quando originariamente potrebbero appartenere alla categoria dei rifiuti speciali. Questo significa che, dal punto di vista normativo e della tracciabilità, tali rifiuti mantengono la qualifica di urbani una volta rinvenuti in contesti pubblici. Rimane inoltre confermato che l’obbligo di rimozione spetta ai Comuni, soprattutto nei casi in cui il responsabile dell’abbandono sia ignoto oppure non intervenga. La novità più rilevante della circolare riguarda però la possibilità di utilizzare, in determinate situazioni, anche i mezzi iscritti in categoria 4 e categoria 5 dell’Albo Gestori Ambientali, normalmente destinati al trasporto di... - Published: 2026-05-21 - Modified: 2026-07-13 - URL: https://www.wastezero.it/plastica-mase-apre-dialogo-epr-confronto-imprese/ - Categorie: Rifiuti Dopo le contestazioni delle imprese sul nuovo schema EPR per la plastica, il MASE ha deciso di aprire un tavolo di confronto. Dopo le accese contestazioni delle imprese sul nuovo schema EPR per la plastica, il Ministero dell’Ambiente (MASE) ha deciso di aprire un tavolo di confronto con le categorie produttive per discutere misure ambientali considerate più sostenibili e proporzionate. Vediamo in questo articolo tutti i dettagli. Il MASE avvia un tavolo tecnico per discutere il futuro regime di EPR sui prodotti in plastica Come anticipato, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica apre ufficialmente al confronto con le imprese sul nuovo sistema di responsabilità estesa del produttore (EPR) dedicato ai prodotti in plastica. La decisione arriva dopo settimane di tensioni e critiche avanzate dalle principali organizzazioni produttive durante la consultazione pubblica sul provvedimento. Le associazioni coinvolte, tra cui Agci, Cia-Agricoltori Italiani, Claai, Cna, Confagricoltura, Confapi, hanno accolto positivamente la disponibilità del Ministero ad avviare un tavolo tecnico immediato per discutere il futuro impianto normativo. Secondo le organizzazioni, l’apertura del Mase rappresenta un segnale importante di disponibilità al dialogo su un tema che potrebbe avere conseguenze economiche rilevanti per numerosi comparti produttivi. Al centro della discussione c’è il progetto di estendere il sistema EPR a una vasta gamma di prodotti realizzati prevalentemente in plastica, destinati sia all’uso domestico sia a quello professionale. Tra gli articoli coinvolti figurano complementi d’arredo, prodotti per la pulizia, accessori personali, articoli per l’abbigliamento e altri beni di largo consumo contenenti polimeri plastici. L’obiettivo del sistema sarebbe quello di attribuire ai produttori i costi della gestione dei rifiuti a fine vita attraverso contributi ambientali applicati ai beni immessi... - Published: 2026-05-19 - Modified: 2026-07-13 - URL: https://www.wastezero.it/recepita-direttiva-ue-tutela-penale-ambientale/ - Categorie: NEWS, Rifiuti L’Italia recepisce la nuova direttiva europea sulla tutela penale dell’ambiente. Vediamo in questo articolo tutti i dettagli. L’Italia recepisce la nuova direttiva europea sulla tutela penale dell’ambiente. Con il decreto legislativo n. 81 del 21 aprile 2026 vengono rafforzati strumenti repressivi, responsabilità delle imprese e coordinamento investigativo contro i reati ambientali più gravi. Vediamo in questo articolo tutti i dettagli. Tutela penale dell’ambiente: dal 2 giugno nuove regole su sanzioni e responsabilità delle imprese Come anticipato, dal prossimo 2 giugno entrerà ufficialmente in vigore il nuovo decreto legislativo dedicato alla tutela penale dell’ambiente, approvato per recepire la direttiva europea 2024/1203. Il provvedimento aggiorna il quadro normativo italiano sui reati ambientali e sostituisce le precedenti direttive europeedel 2008 e del 2009. L’obiettivo della riforma è rafforzare la capacità degli Stati membri di prevenire, perseguire e sanzionare gli illeciti ambientali più gravi, introducendo strumenti considerati più efficaci e armonizzati a livello europeo. Il decreto interviene infatti sia sul piano penale sia sulla responsabilità delle persone giuridiche, ampliando il sistema di contrasto ai reati che causano danni all’ambiente. Il testo richiama direttamente la necessità di adeguare la normativa italiana alle nuove disposizioni europee in materia di tutela ambientale penale. Tra gli ambiti coinvolti figurano la definizione dei reati ambientali, le aggravanti, le attenuanti e le sanzioni applicabili. Particolare attenzione viene riservata anche alle imprese. Il decreto prevede infatti modifiche collegate al sistema della responsabilità amministrativa degli enti disciplinato dal decreto legislativo 231/2001. In pratica, le società potranno essere chiamate a rispondere più direttamente per determinati reati ambientali commessi nel loro interesse o vantaggio. La direttiva europea recepita dall’Italia punta inoltre... - Published: 2026-05-18 - Modified: 2026-07-13 - URL: https://www.wastezero.it/ripristino-natura-decreto-adeguarsi-nuove-regole/ - Categorie: NEWS, Rifiuti Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legislativo che adegua l’Italia al nuovo regolamento europeo sul ripristino della natura. Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legislativo che adegua l’Italia al nuovo regolamento europeo sul ripristino della natura. In particolare, il provvedimento definisce competenze, governance e attuazione delle misure previste dall’Unione Europea per recuperare ecosistemi degradati. Vediamo in questo articolo tutti i dettagli. Il Ministero dell’Ambiente e quello dell’Agricoltura saranno le autorità centrali per il piano nazionale di ripristino della natura Come anticipato, con la pubblicazione del decreto legislativo n. 80 dell’8 aprile 2026, l’Italia avvia ufficialmente l’adeguamento della normativa nazionale al regolamento europeo 2024/1991 sul ripristino della natura. Il testo, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 maggio 2026, rappresenta il primo passo operativo per applicare nel sistema italiano le nuove regole europee dedicate al recupero degli ecosistemi degradati, alla tutela della biodiversità e al miglioramento delle condizioni ambientali. Il decreto nasce nell’ambito della legge di delegazione europea 2024 e punta a coordinare le disposizioni nazionali con quanto previsto dall’Unione Europea. L’obiettivo è costruire un quadro normativo capace di sostenere gli interventi di ripristino ambientale richiesti dal regolamento UE, considerato uno dei pilastri della strategia europea sulla biodiversità e del Green Deal. Nel testo viene chiarito che il decreto ha la funzione di definire le disposizioni necessarie all’adeguamento della normativa italiana rispetto al regolamento europeo sul ripristino della natura. Uno degli aspetti principali riguarda la governance delle future misure ambientali. Il provvedimento individua infatti le autorità nazionali competenti per l’applicazione del regolamento europeo. Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica avrà un ruolo centrale per diverse disposizioni legate alla pianificazione,... - Published: 2026-05-15 - Modified: 2026-07-13 - URL: https://www.wastezero.it/plastiche-non-da-imballaggio-richiesto-blocco-sistema-epr/ - Categorie: NEWS, Rifiuti Il nuovo schema di decreto sull’EPR per le plastiche non da imballaggio divide il mondo produttivo. Tutti i dettagli. Il nuovo schema di decreto sull’EPR per le plastiche non da imballaggio divide il mondo produttivo. Diverse associazioni di categoria hanno infatti chiesto al Ministero dell’Ambiente difermare l’attuale impostazione del provvedimento, giudicata troppo onerosa per imprese e consumatori e poco efficace sul piano ambientale. Vediamo in questo articolo tutti i dettagli. Associazioni agricole, cooperative e industriali contestano il decreto sulla responsabilità estesa del produttore Il confronto sul nuovo regime di responsabilità estesa del produttore per le plastiche non da imballaggio entra nel vivo e registra una forte opposizione da parte di numerose organizzazioni rappresentative del settore agricolo, industriale, artigiano e cooperativo. Durante la consultazione pubblica aperta dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, le associazioni hanno inviato osservazioni molto critiche sullo schema di decreto predisposto dal Mase. Secondo le organizzazioni firmatarie, il provvedimento introdurrebbe nuovi costi a carico del sistema produttivo nazionale senza produrre benefici ambientali diretti realmente proporzionati. La contestazione riguarda soprattutto l’estensione del sistema EPR a prodotti in plastica che oggi non rientrano nei tradizionali circuiti degli imballaggi. L’obiettivo del decreto è ampliare la responsabilità dei produttori anche a categorie di manufatti plastici finora escluse dai sistemi consortili esistenti, finanziando così le attività di raccolta, gestione e trattamento dei rifiuti derivanti da questi materiali. Si tratta di una misura collegata alla strategia italiana sull’economia circolare e al rafforzamento dei meccanismi di responsabilizzazione delle filiere produttive. Tuttavia, le associazioni ritengono che il modello proposto rischi di tradursi in un aggravio economico generalizzato. Nel documento inviato al Ministero si parla... - Published: 2026-05-14 - Modified: 2026-07-13 - URL: https://www.wastezero.it/paesaggio-compeggi-nuova-semplificazione-via-libera-piu-rapido/ - Categorie: NEWS, Rifiuti Dal 27 maggio 2026 entreranno in vigore nuove regole sulla semplificazione paesaggistica per campeggi e strutture turistiche all’aperto. Dal 27 maggio 2026 entreranno in vigore nuove regole sulla semplificazione paesaggistica per campeggi e strutture turistiche all’aperto. Il decreto amplia gli interventi esclusi dall’autorizzazione ordinaria e chiarisce i casi soggetti a procedura semplificata. Vediamo in questo articolo tutti i dettagli.   Semplificazione: cambiano le regole per campeggi e strutture turistiche all’aperto Con il nuovo Decreto del Presidente della Repubblica n. 73 del 20 febbraio 2026, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 12 maggio, il Governo interviene sul DPR 31/2017. Vale a dire il regolamento che disciplina gli interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica oppure sottoposti a procedura semplificata. La modifica riguarda soprattutto il settore delle strutture turistico-ricettive all’aperto, come campeggi e villaggi turistici. In particolare, si introduce una disciplina più chiara per la collocazione di mezzi mobili di pernottamento e per alcuni interventi infrastrutturali interni alle aree autorizzate. Il provvedimento entrerà ufficialmente in vigore il 27 maggio 2026 e si inserisce nel percorso di semplificazione amministrativa collegato anche agli obiettivi del PNRR e alle riforme sulla digitalizzazione e riduzione degli oneri burocratici. La principale novità riguarda l’allegato A del DPR 31/2017, cioè l’elenco degli interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica. Da ora vengono espressamente inclusi tra gli interventi non soggetti ad autorizzazione paesaggistica anche la collocazione, pure continuativa, all’interno di strutture turistico-ricettive già autorizzate sotto il profilo paesaggistico, di caravan, case mobili per vacanze e autocaravan. La semplificazione però non è automatica né generalizzata. Il decreto stabilisce condizioni molto precise. I mezzi devono infatti avere caratteristiche conformi alle norme tecniche UNI EN sui veicoli... - Published: 2026-05-13 - Modified: 2026-07-13 - URL: https://www.wastezero.it/mare-entra-vigore-nuova-legge-piu-coordinamento-porti/ - Categorie: NEWS, Rifiuti Dal 10 maggio 2026 è ufficialmente in vigore la nuova legge sulla valorizzazione della risorsa mare. Tutti i dettagli. Dal 10 maggio 2026 è ufficialmente in vigore la nuova legge sulla valorizzazione della risorsa mare. Il provvedimento rafforza il ruolo del Comitato interministeriale per le politiche del mare e aggiorna il sistema di pianificazione strategica nazionale. Vediamo in questo articolo tutti i dettagli. Nuova legge: aggiornati tempi e funzioni del Piano del mare, con maggiore coinvolgimento dei ministeri Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Legge 7 maggio 2026 n. 70, l’Italia modifica in modo significativo l’organizzazione delle politiche legate al mare. Nello specifico intervenendo direttamente sul funzionamento del CIPOM, il Comitato interministeriale per le politiche del mare istituito nel 2022. L’obiettivo dichiarato della riforma è migliorare il coordinamento tra i diversi ministeri coinvolti nelle strategie marittime nazionali e rendere più strutturata la pianificazione delle attività collegate al sistema mare. Il testo amplia inoltre alcuni ambiti di intervento già previsti dalla normativa precedente, includendo espressamente la valorizzazione della navigazione commerciale e del diporto nautico tra le priorità strategiche nazionali. Uno dei cambiamenti principali riguarda la durata del Piano del mare. La pianificazione non avrà più una cadenza triennale ma quadriennale. Anche la pubblicazione del Piano in Gazzetta Ufficiale seguirà quindi un ciclo più lungo, mentre il monitoraggio e gli aggiornamenti passeranno da una verifica annuale a una biennale. La legge introduce poi nuove funzioni operative per il CIPOM. In particolare, il Comitato potrà diventare il luogo nel quale i ministeri coinvolti esprimono formalmente il proprio concerto sugli atti amministrativi collegati all’attuazione del Piano del mare. Si tratta di un... - Published: 2026-05-12 - Modified: 2026-07-13 - URL: https://www.wastezero.it/rifiuti-pericolosi-arresto-flagranza-cassazione-conferma/ - Categorie: NEWS, Rifiuti La Corte di Cassazione ha chiarito che la gestione illecita di rifiuti pericolosi può consentire l’arresto in flagranza. La Corte di Cassazione ha chiarito che, dopo la riforma del 2025, la gestione illecita di rifiuti pericolosi può configurare un delitto e consentire l’arresto in flagranza. Annullata la decisione del GIP che aveva escluso la validità dell’arresto effettuato dalla polizia giudiziaria. Vediamo nell’articolo tutti i dettagli. Legittimo l’arresto in flagranza quando l’attività illecita di rifiuti mette a rischio ambiente e salute pubblica Come anticipato, la gestione illecita di rifiuti pericolosi cambia definitivamente volto sul piano penale. Con una recente decisione, la Corte di Cassazione ha stabilito che l’arresto in flagranza può essere considerato legittimo quando le attività abusive riguardano rifiuti pericolosi, alla luce delle modifiche introdotte nel 2025 all’articolo 256 del Testo Unico Ambientale. La vicenda nasce da un’indagine relativa a un’attività organizzata di raccolta, trasporto, trattamento e smaltimento illecito di rifiuti. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, i materiali venivano raccolti da conferitori non identificati, separati tra frazioni recuperabili e non recuperabili, poi in parte rivenduti e in parte smaltiti illegalmente attraverso abbruciamento e abbandono. Durante il procedimento, il giudice per le indagini preliminari aveva deciso di non convalidare l’arresto eseguito dalla polizia giudiziaria, ritenendo che il reato contestato avesse natura contravvenzionale e che quindi non consentisse l’arresto in flagranza. La Procura ha però impugnato la decisione davanti alla Cassazione, sostenendo che il giudice non aveva considerato la modifica normativa introdotta dal decreto-legge n. 116 dell’8 agosto 2025. Con quella riforma, infatti, il legislatore ha distinto in modo netto il trattamento sanzionatorio tra rifiuti non pericolosi e rifiuti pericolosi.... - Published: 2026-05-11 - Modified: 2026-07-13 - URL: https://www.wastezero.it/comunita-energetiche-ue-spinge-energia-condivisa/ - Categorie: NEWS, Rifiuti L’Unione europea (UE) vuole rafforzare il ruolo dei cittadini nella produzione e condivisione dell’energia. L’Unione europea (UE) vuole rafforzare il ruolo dei cittadini nella produzione e condivisione dell’energia. Nello specifico, con una nuova raccomandazione, la Commissione chiede agli Stati membri di semplificare regole, autorizzazioni e accesso ai finanziamenti per comunità energetiche e autoconsumo. Vediamo in questo articolo tutti i dettagli. La Commissione europea (UE) punta su autoconsumo, condivisione dell’energia e inclusione sociale contro il caro energia Come anticipato, la Commissione europea ha adottato una nuova raccomandazione dedicata allo sviluppo delle comunità energetiche e alla diffusione dell’autoconsumo da fonti rinnovabili. In particolare, con l’obiettivo di accelerare la partecipazione diretta di cittadini, imprese e autorità locali alla transizione energetica. Il documento punta a creare un quadro normativo più favorevole per chi produce, consuma, condivide o vende energia rinnovabile. Soprattutto attraverso impianti fotovoltaici, sistemi di accumulo e modelli collettivi di condivisione dell’energia. La raccomandazione richiama esplicitamente il diritto alla condivisione dell’energia previsto dalla normativa europea e invita gli Stati membri a garantire che famiglie, PMI ed enti pubblici possano partecipare ai nuovi modelli energetici senza ostacoli sproporzionati. Nel testo viene ribadito il ruolo strategico delle comunità energetiche per ridurre la dipendenza dai combustibili fossili, abbassare i costi dell’energia e favorire investimenti locali. La Commissione collega infatti queste misure agli obiettivi del pianoREPowerEU e alla strategia europea per l’energia solare. La quale già prevedeva la creazione di almeno una comunità energetica basata sulle rinnovabili in ogni comune con più di 10 mila abitanti. Uno dei temi centrali riguarda la semplificazione amministrativa. Bruxelles chiede agli Stati membri di ridurre... - Published: 2026-05-08 - Modified: 2026-07-13 - URL: https://www.wastezero.it/bollette-energia-commissione-ue-chiede-contratti-semplici/ - Categorie: NEWS, Rifiuti L’Unione europea (UE) vuole rendere più trasparenti i contratti di fornitura energetica. Con una nuova raccomandazione pubblicata il 30 aprile 2026, Bruxelles invita gli Stati membri ad adottare modelli standardizzati e semplificati per aiutare i consumatori a confrontare offerte e condizioni. Vediamo in questo articolo tutti i dettagli. Bruxelles punta su modelli standard per elettricità e gas: le nuove richieste dell’UE per i contratti di energia Come anticipato, la Commissione europea è intervenuta sul tema della trasparenza nei contratti di fornitura di energia elettrica e gas con la Raccomandazione (UE) 2026/1008 del 30 aprile 2026. Il documento mira a migliorare la comprensione delle offerte energetiche da parte dei consumatori, introducendo indicazioni precise per la realizzazione di sintesi contrattuali standardizzate, semplici da leggere e facilmente confrontabili. Secondo Bruxelles, uno dei principali problemi del mercato energetico europeo è rappresentato dalla difficoltà, per molti utenti, di comprendere le condizioni economiche e contrattuali delle offerte disponibili. La Commissione evidenzia infatti che molti consumatori non sanno distinguere chiaramente tra prezzi fissi, variabili o dinamici e spesso si trovano davanti documenti complessi, terminologie differenti tra fornitori e informazioni poco omogenee. Per questo motivo la raccomandazione invita gli Stati membri a introdurre una “sintesi delle principali condizioni contrattuali” da consegnare prima della conclusione o del rinnovo dei contratti di fornitura. Il documento dovrà essere breve, chiaro, gratuito e fornito tempestivamente, anche prima di eventuali variazioni di prezzo. La sintesi dovrà contenere almeno le informazioni essenziali relative al prezzo totale, alle singole componenti tariffarie, alla tipologia di prezzo applicata, ai contatti del fornitore e alle eventuali promozioni o servizi aggiuntivi.... - Published: 2026-05-07 - Modified: 2026-07-13 - URL: https://www.wastezero.it/2026-cosa-cambia-trasporto-merci-internazionale/ - Categorie: NEWS, Rifiuti Da luglio 2026 le norme europee sul trasporto merci su strada si estenderanno a molti veicoli commerciali leggeri utilizzati oltre confine. Dal 1° luglio 2026 le norme europee sul trasporto merci su strada si estenderanno anche a molti veicoli commerciali leggeri utilizzati oltre confine. Per diverse aziende scatteranno nuovi obblighi legati al tachigrafo digitale, ai tempi di guida e alla gestione operativa dei conducenti. Vediamo in questo articolo tutti i dettagli. Dal 1° luglio 2026 nuove regole UE anche per i veicoli tra 2,5 e 3,5 tonnellate: cosa cambia nel trasporto di merci L’estensione delle regole previste dal Regolamento europeo 561/2006 rappresenta una delle novità più rilevanti introdotte dal Pacchetto Mobilità dell’Unione Europea. A partire dal 1° luglio 2026, infatti, anche i veicoli con massa superiore a 2,5 tonnellate e fino a 3,5 tonnellate impiegati nel trasporto internazionale di merci o nelle operazioni di cabotaggio potranno rientrare nell’obbligo di installazione e utilizzo del tachigrafo intelligente di seconda generazione. Si tratta di un cambiamento importante soprattutto per le imprese che utilizzano furgoni o mezzi commerciali leggeri per attività oltre confine, spesso senza essere finora soggette alle regole tipiche dell’autotrasporto pesante. Attenzione però perché la novità non riguarda però automaticamente tutti i veicoli di questa categoria. Il semplice superamento della soglia delle 2,5 tonnellate non basta infatti a far scattare l’obbligo. Nello specifico, il nuovo perimetro normativo si applica soltanto ai mezzi utilizzati in operazioni di trasporto internazionale o di cabotaggio. Restano quindi esclusi, in linea generale, i trasporti esclusivamente nazionali. Inoltre, il Regolamento europeo prevede specifiche deroghe e situazioni di esclusione che dovranno essere valutate caso per caso. Inoltre, tra gli elementi... - Published: 2026-05-06 - Modified: 2026-07-13 - URL: https://www.wastezero.it/nuovi-centri-raccolta-rifiuti-cosa-cambia-nuovo-decreto/ - Categorie: NEWS, Rifiuti Cambiano le regole per i centri di raccolta dei rifiuti: il nuovo Decreto 26 marzo 2026 introduce una disciplina completamente aggiornata. Cambiano le regole per i centri di raccolta dei rifiuti urbani. Il nuovo Decreto 26 marzo 2026 introduce una disciplina completamente aggiornata che sostituisce quella in vigore dal 2008, ridefinendo organizzazione, gestione e obblighi operativi per Comuni e gestori. Vediamo in questo articolo tutti i dettagli. Dal 14 maggio 2026 entrano in vigore nuove regole su gestione, sicurezza e tracciabilità dei centri comunali Come anticipato, il Ministero dell’Ambiente ha pubblicato il nuovo decreto dedicato ai centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, introducendo una revisione ampia della normativa che per quasi vent’anni ha regolato queste strutture. Il provvedimento entrerà ufficialmente in vigoreil 14 maggio 2026 e comporterà l’abrogazione del precedente decreto ministeriale del 2008, insieme alle successive modifiche del 2009. Il nuovo quadro normativo punta a uniformare la gestione dei centri comunali e intercomunali, rafforzando soprattutto gli aspetti legati alla sicurezza, alla tracciabilità dei rifiuti e alla qualità della raccolta differenziata. Allo stesso tempo, il decretoamplia il ruolo dei centri di raccolta. Questi ultimi non vengono più considerati semplici aree di conferimento ma strumenti integrati nelle politiche di economia circolare e riutilizzo dei beni. Una delle principali novità riguarda proprio la definizione dei centri di raccolta. In particolare, essi vengono identificati come aree presidiate e organizzate per il raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani provenienti sia dalle utenze domestiche sia da alcune categorie di utenze non domestiche. Il decreto chiarisce inoltre che la pianificazione dei centri dovrà essere effettuata a livello comunale o intercomunale, tenendo conto delle caratteristiche... - Published: 2026-05-05 - Modified: 2026-07-13 - URL: https://www.wastezero.it/sequestro-autocarro-gestione-illecita-rifiuti/ - Categorie: NEWS, Rifiuti La Corte di Cassazione dichiarato inammissibile il ricorso contro il sequestro di un autocarro: attività illecite di gestione dei rifiuti. La Corte di Cassazione ha di recente dichiarato inammissibile il ricorso contro il sequestro preventivo di un autocarro, confermando la valutazione dei giudici sul coinvolgimento in attività illecite di gestione dei rifiuti. Vediamo in questo articolo tutti i dettagli. Ritenuta adeguata la motivazione del Tribunale: irrilevanti le richieste di rivalutazione delle prove Come anticipato, la Corte di Cassazione ha confermato la legittimità del sequestro preventivo disposto su un autocarro utilizzato nell’ambito di un’attività di gestione illecita di rifiuti. Dichiarando dunque inammissibile il ricorso presentato dall’indagato. La decisione si inserisce in unprocedimento più ampio che riguarda presunte irregolarità nella gestione e nello smaltimento di rifiuti all’interno di un impianto formalmente autorizzato. Il provvedimento impugnato era stato adottato dal Tribunale del riesame, che aveva parzialmente accolto l’appello del pubblico ministero, riformulando l’ipotesi di reato contestata. In particolare, la condotta originariamente qualificata come attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti è stata ricondotta alla fattispecie meno grave di gestione non autorizzata di rifiuti prevista dal Testo Unico Ambientale. Nonostante questa riqualificazione, i giudici avevano comunque ritenuto sussistenti elementi sufficienti per giustificare il sequestro del mezzo. Nel ricorso, la difesa aveva sostenuto che il coinvolgimento dell’indagato fosse marginale e limitato a pochi accessi presso il sito. In particolare avvenuti per conferimenti regolari e accompagnati da documentazione. Inoltre, veniva contestata l’assenza di una verifica approfondita degli indizi di colpevolezza e la mancata acquisizione di documenti ritenuti rilevanti, come i formulari di identificazione dei rifiuti. La Cassazione ha però respinto queste argomentazioni. Chiarendo innanzitutto che,... - Published: 2026-05-04 - Modified: 2026-07-13 - URL: https://www.wastezero.it/regolamento-ue-clima-edifici-calcolo-emissioni/ - Categorie: NEWS, Rifiuti L’Unione europea (UE) aggiorna le regole per misurare le emissioni degli edifici, introducendo un sistema armonizzato L’Unione europea (UE) aggiorna le regole per misurare le emissioni degli edifici, introducendo un sistema armonizzato per il calcolo del GWP lungo l’intero ciclo di vita, con effetti diretti su progettazione e certificazione energetica. Vediamo in questo articolo tutti i dettagli. Emissioni: definito un quadro UE unico per il GWP degli edifici di nuova costruzione L’Unione europea ha adottato il regolamento delegato (UE) 2026/52, che modifica l’allegato III della direttiva sulla prestazione energetica degli edifici. Nello specifico, questo comporta l’introduzione di un nuovo quadro comune per il calcolo del potenziale di riscaldamento globale (GWP) nel ciclo di vita degli edifici di nuova costruzione. Il provvedimento punta a uniformare le modalità con cui gli Stati membri stimano e comunicano le emissioni di gas a effetto serra legate agli edifici. Superando così le differenze nazionali che finora hanno reso difficile il confronto tra risultati e politiche climatiche. Il regolamento stabilisce infatti una metodologia comune, basata su standard riconosciuti a livello internazionale. La quale consente di valutare in modo coerente l’impatto ambientale degli edifici lungo tutto il loro ciclo di vita, dalla produzione dei materiali fino alla demolizione. Uno degli elementi centrali èl’obbligo di calcolare il GWP già in fase progettuale, prima dell’inizio dei lavori. Questo consente di intervenire tempestivamente sulle scelte costruttive per ridurre le emissioni complessive. I risultati dovranno poi essere riportati nell’attestato di prestazione energetica (APE) sulla base dello stato reale dell’edificio una volta completato. Il nuovo quadro introduce anche un periodo di riferimento standard di 50 anni per il... - Published: 2026-04-30 - Modified: 2026-07-13 - URL: https://www.wastezero.it/impianti-rifiuti-quando-vas-resta-obbligatoria/ - Categorie: NEWS, Rifiuti Ampliamenti e modifiche di impianti esistenti non rientrano nelle deroghe previste dal Testo Unico Ambientale Un recente interpello ambientale ha chiarito l’applicazione delle norme su VAS e varianti urbanistiche per impianti rifiuti. Centrale il richiamo al Consiglio di Stato: l’esclusione riguarda solo nuove localizzazioni, non ampliamenti o modifiche esistenti. Vediamo in questo articolo tutti i dettagli.   Interpello ambientale chiarisce i limiti dell’esclusione dalla VAS per impianti rifiuti: i dettagli Come anticipato, arrivano chiarimenti rilevanti sul rapporto tra autorizzazioni degli impianti di gestione rifiuti e varianti urbanistiche, con particolare riferimento all’obbligo di Valutazione Ambientale Strategica (VAS). Il punto viene affrontato in un riscontro a interpello ambientale che richiama esplicitamente l’orientamento del Consiglio di Stato, offrendo un’indicazione interpretativa precisa per le amministrazioni. Il quesito riguardava l’applicazione dell’articolo 6, comma 12, del d. lgs. 152/2006, norma che disciplina i casi di esclusione dalla VAS per alcune varianti ai piani e programmi. In particolare, si chiedeva se tale esclusione potesse operare anche per le cosiddette “varianti automatiche” derivanti da provvedimenti autorizzatori relativi a impianti di smaltimento e recupero rifiuti, in relazione al procedimento previsto dall’articolo 208 dello stesso decreto. La risposta si fonda sul parere n. 984/2025 del Consiglio di Stato, che delimita in modo netto il campo di applicazione della norma. Secondo i giudici amministrativi, l’esclusione dalla VAS prevista dall’articolo 6, comma 12, riguarda esclusivamente la localizzazione di nuove opere. Si tratta quindi di un ambito circoscritto, che non può essere esteso ad altre fattispecie. Di conseguenza, non tutte le varianti urbanistiche collegate ad autorizzazioni ambientali possono beneficiare di questa esclusione. In particolare, il Consiglio di Stato... - Published: 2026-04-29 - Modified: 2026-07-13 - URL: https://www.wastezero.it/rifiuti-deposito-incontrollato-cassazione-conferma-condanna/ - Categorie: NEWS, Rifiuti Sottoprodotti e terre da scavo: serve prova concreta, non basta l’intenzione di riutilizzo La Cassazione conferma una condanna per gestione illecita di rifiuti, chiarendo che l’accumulo disordinato e prolungato di materiali edili integra deposito incontrollato. Decisiva la mancanza di prove sul riutilizzo e sulla qualifica di sottoprodotto. Vediamo in questo articolo tutti i dettagli.   Quando i materiali non sono più riutilizzabili diventano rifiuti, altrimenti si sfocia nel deposito incontrollato: conta il comportamento oggettivo  Come anticipato, la Corte di Cassazione ha di recente dichiarato inammissibile il ricorso presentato contro una condanna per gestione illecita di rifiuti, confermando integralmente quanto già stabilito nei precedenti gradi di giudizio. Il caso riguarda il deposito incontrollato di ingenti quantità di materiali provenienti da attività edilizia, accumulati nel tempo su un terrenosenza alcuna organizzazione o finalità produttiva dimostrabile. Secondo quanto accertato dai giudici di merito, sul sito erano presenti circa 500 metri cubi di materiali eterogenei: terre e rocce da scavo, tubazioni in PVC, una gru dismessa e vari residui metallici. L’elemento centrale della decisione riguarda proprio la qualificazione di questi materiali come rifiuti, respingendo la tesi difensiva secondo cui si trattava invece di beni destinati a un futuro riutilizzo o riconducibili alla categoria dei sottoprodotti. La Cassazione ha ribadito un principio ormai consolidato: per stabilire se un materiale sia rifiuto occorre fare riferimento a dati oggettivi e non alla volontà soggettiva del detentore. In particolare, è rifiuto qualsiasi sostanza o oggetto di cui il soggetto si disfa o ha l’intenzione o l’obbligo di disfarsi. Questo significa che non è sufficiente sostenere che un materiale potrebbe essere riutilizzato;... - Published: 2026-04-28 - Modified: 2026-07-13 - URL: https://www.wastezero.it/rifiuti-da-demolizione-chi-e-davvero-produttore/ - Categorie: NEWS, Rifiuti Impresa o proprietario? La norma chiarisce il nodo più controverso La gestione dei rifiuti da manutenzione e demolizione torna al centro dell’attenzione normativa. Il Testo Unico Ambientale fornisce indicazioni precise su produzione, trasporto e responsabilità, chiarendo un dubbio operativo molto diffuso tra imprese e operatori. Vediamo in questo articolo tutti i dettagli. Trasporto e documentazione: quando basta il DDT e quando serve il formulario La disciplina dei rifiuti derivanti da attività di manutenzione e piccoli interventi edili stabilisce un principio chiave: tali rifiuti si considerano prodotti presso la sede o l’unità locale del soggetto che esegue l’attività. Si tratta di una previsione rilevante perché incide direttamente sulla gestione operativa e documentale del rifiuto. In particolare, nei casi in cui i quantitativi prodotti siano limitati e non giustifichino l’allestimento di un deposito nel luogo di intervento, la normativa consente una semplificazione. Il trasporto dal luogo di effettiva produzione alla sede dell’impresa può avvenire senza formulario di identificazione, a condizione che sia accompagnato da un documento di trasporto (DDT). Questo documento deve indicare in modo chiaro il luogo di produzione, la tipologia e la quantità dei materiali, anche tramite una stima, oltre al numero di colli e alla destinazione finale. Diverso è il caso dei rifiuti derivanti da attività di demolizione, che il Testo Unico Ambientale qualifica espressamente come rifiuti speciali. Qui emerge una delle questioni più discusse nella pratica: l’individuazione del produttore del rifiuto. Il dubbio riguarda se tale ruolo debba essere attribuito all’impresa che esegue i lavori oppure al proprietario dell’immobile oggetto di demolizione. La distinzione non è meramente teorica,... - Published: 2026-04-27 - Modified: 2026-07-13 - URL: https://www.wastezero.it/aia-fusione-secondaria-alluminio-chiarimenti-ministero/ - Categorie: NEWS, Rifiuti Arriva un chiarimento importante per gli impianti AIA che producono billette di alluminio da fusione secondaria. Arriva un chiarimento importante per gli impianti AIA che producono billette di alluminio da fusione secondaria. Il Ministero dell’Ambiente ha infatti di recente indicato quali BAT applicare, sciogliendo un dubbio interpretativo sollevato dalla Regione Abruzzo. Vediamo in questo articolo tutti i dettagli. AIA e alluminio: il nodo interpretativo tra fonderie e semilavorati Con risposta a un interpello ambientale presentato ai sensi dell’articolo 3-septies del D. Lgs. 152/2006, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha sciolto alcuni dubbi. In particolare, ha definito quale quadro normativo deve essere utilizzato per le installazioni soggette ad Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) che svolgono attività di fusione secondaria di alluminio finalizzata alla produzione di billette. Il caso riguarda impianti con capacità superiore a 20 Mg/giorno, rientranti nella categoria IED 2. 5 b) dell’Allegato VIII alla Parte II del Testo Unico Ambientale. Il dubbio nasceva dopo l’entrata in vigore della Decisione di esecuzione (UE) 2024/2974, pubblicata il 6 dicembre 2024, relativa alle BAT per impianti di forgiatura e fonderie. Secondo la Regione Abruzzo era necessario capire se tale decisione potesse applicarsi anche agli impianti che producono billette, cioè semilavorati destinati a successive lavorazioni industriali, oppure se restasse valido il precedente riferimento normativo. Il Ministero ha ricordato che la decisione europea del 2024 riguarda in particolare le fonderie di metalli non ferrosi che utilizzano rottami, lingotti o metalli liquidi per realizzare getti nella forma definitiva o quasi definitiva. Lo stesso testo europeo, però, esclude espressamente dal proprio campo di applicazione la produzione di prodotti semilavorati di metalli... - Published: 2026-04-24 - Modified: 2026-07-13 - URL: https://www.wastezero.it/adr-2027-cambiano-istruzioni-scritte-bordo/ - Categorie: NEWS, ADR Dal giubbotto fluorescente ai pittogrammi: il documento che ogni conducente deve avere a bordo Dal prossimo aggiornamento ADR arrivano novità specifiche sulle istruzioni scritte da tenere a bordo dei veicoli che trasportano merci pericolose. Previsto un regime transitorio di dodici mesi per consentire alle imprese l’adeguamento graduale. Vediamo in questo articolo tutti i dettagli in merito. Regole nuove dal 1° gennaio 2027 per la documentazione obbligatoria in cabina delle istruzioni scritte ADR Come anticipato, l’aggiornamento ADR 2027 interviene anche sulla documentazione operativa obbligatoria presente in cabina, introducendo una modifica che riguarda direttamente le cosiddette istruzioni scritte. Si tratta del documento consegnato all’equipaggio con le indicazioni da seguire in caso di emergenza durante il trasporto di merci pericolose. La novità emerge dal documento ufficiale ECE/TRANS/WP. 15/274 del 24 febbraio 2026, pubblicato nell’ambito dei lavori UNECE preparatori al nuovo ADR. Il testo inserisce una nuova misura transitoria numerata 1. 6. 1. 58, dedicata proprio a questo tema. In concreto, viene stabilito che le istruzioni scritte conformi alle regole ADR applicabili fino al 31 dicembre 2026, ma non più allineate ai nuovi requisiti del punto 5. 4. 3 validi dal 1° gennaio 2027, potranno comunque continuare a essere utilizzate ancora per un anno. Questo significa che le aziende di trasporto, i consulenti ADR e gli operatori logistici non saranno obbligati a sostituire immediatamente tutta la documentazione presente sui mezzi allo scattare del nuovo biennio normativo. I modelli oggi in uso potranno infatti restare validi fino al 31 dicembre 2027. La misura punta chiaramente a evitare un passaggio brusco tra vecchie e nuove versioni dei documenti di bordo.... - Published: 2026-04-23 - Modified: 2026-07-13 - URL: https://www.wastezero.it/energia-bruxelles-lancia-accelerateeu-piu-sostegno-biometano/ - Categorie: NEWS, Rifiuti La Commissione europea ha di recente presentato AccelerateEU, il nuovo piano anti crisi per l’energia. Tutti i dettagli. La Commissione europea ha di recente presentato AccelerateEU, il nuovo piano anti crisi per l’energia pensato per contenere l’impatto dei rincari e rafforzare l’autonomia energetica dell’Unione. Tra le priorità indicate da Bruxelles c’è anche il sostegno a biogas e biometano. Vediamo in questo articolo tutti i dettagli.   Il nuovo piano per l’energia AccelerateEU che punta a ridurre la dipendenza dai combustibili fossili importati Come anticipato, la Commissione europea ha annunciato una nuova strategia per affrontare gli effetti della crisi energetica e ridurre la dipendenza dell’Unione dai combustibili fossili acquistati all’estero. Il piano, denominato AccelerateEU, mira a offrire un sostegno immediato a famiglie e imprese, accompagnando al tempo stesso la transizione verso un sistema energetico più autonomo e sostenibile. Secondo Bruxelles, infatti, l’Europa continua a dipendere in modo significativo dalle importazioni energetiche. Nello specifico, circa il 57% del fabbisogno energetico europeo è ancora coperto da fonti fossili provenienti da Paesi terzi. Non a caso, nel 2025 la spesa complessiva per questi acquisti ha raggiunto i 340 miliardi di euro. A incidere ulteriormente è stato anche l’aumento dei prezzi internazionali legato alle tensioni geopolitiche, che ha fatto crescere il conto energetico senza incrementare i volumi disponibili. La nuova strategia si sviluppa dunque su cinque direttrici principali. La prima riguarda una maggiore cooperazione tra Stati membri, con acquisti congiunti di gas e petrolio per rafforzare il potere negoziale europeo. La seconda punta alla protezione di consumatori e imprese attraverso misure temporanee contro il caro bollette. La terza riguarda l’accelerazione dell’elettrificazione e l’aumento... - Published: 2026-04-22 - Modified: 2026-07-13 - URL: https://www.wastezero.it/pnrr-nuovo-decreto-operativo-21-aprile/ - Categorie: NEWS, Rifiuti Più controlli su ReGiS e nuove regole per interventi, appalti e rendicontazione finale Dal 21 aprile 2026 è ufficialmente in vigore il nuovo decreto-legge n. 19 del 19 febbraio 2026, coordinato con la legge di conversione n. 50 del 20 aprile 2026. In particolare, il provvedimento introduce nuove misure urgenti per l’attuazione del PNRR e per le politiche di coesione. Con la pubblicazione del testo coordinato nella Gazzetta Ufficiale n. 91 del 20 aprile 2026, diventano efficaci le modifiche inserite in fase di conversione. Il focus principale è il rafforzamento del controllo sugli interventi finanziati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, soprattutto in vista delle scadenze finali del 2026. Vediamo in questo articolo tutti i dettagli. Entrata in vigore la legge di conversione del Dl n. 19/2026: il focus del nuovo decreto è sul PNRR Tra le novità più rilevanti nuovo decreto-legge n. 19 del 19 febbraio 2026, c’è il potenziamento del sistema informatico ReGiS, la piattaforma utilizzata per monitorare avanzamento, spese e risultati del PNRR. Il decreto stabilisce che i soggetti attuatori dovranno caricare entro il decimo giorno di ogni mese il cronoprogramma procedurale e finanziario aggiornato di ciascun intervento. Insieme al calendario operativo dovrà essere inserito anche lo stato di avanzamento rilevato alla fine del mese precedente. Non solo: ogni amministrazione dovrà attestare la reale possibilità di raggiungere il target assegnato oppure segnalare eventuali criticità. Questo passaggio punta a individuare con anticipo ritardi, ostacoli tecnici o problemi amministrativi. Le nuove comunicazioni mensili non hanno solo valore informativo. Serviranno infatti anche per valutare l’eventuale attivazione dei poteri sostitutivi previsti dalla normativa... - Published: 2026-04-17 - Modified: 2026-07-14 - URL: https://www.wastezero.it/rentri-come-pagare-sanzioni-irregolarita/ - Categorie: NEWS, Rentri, Fiscalità Ambientale Nuove istruzioni operative dopo l’istituzione del capitolo di bilancio dedicato L’introduzione di un capitolo di bilancio dedicato chiarisce finalmente le modalità di pagamento delle sanzioni legate al RENTRI. Imprese ed enti hanno ora indicazioni operative precise per gestire correttamente i versamenti dovuti. Vediamo in questo articolo tutti i dettagli. Quando scattano le sanzioni RENTRI: indicazioni pratiche per imprese ed enti Come anticipato, la gestione della tracciabilità dei rifiuti attraverso il RENTRI entra in una fase più strutturata anche sotto il profilo sanzionatorio.   Con la pubblicazione delle nuove indicazioni operative, vengono definite in modo chiaro le modalità con cui devono essere effettuati i pagamenti delle sanzioni previste in caso di violazioni legate al sistema. Il riferimento normativo resta quello dell’articolo 258, comma 10, del decreto legislativo n. 152 del 2006, che disciplina le conseguenze per chi non rispetta gli obblighi di iscrizione o trasmissione dei dati al Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti. Tuttavia, fino ad oggi mancava un quadro operativo univoco per gestire i pagamenti. Questo vuoto viene ora colmato. Le sanzioni oggetto delle nuove indicazioni riguardano principalmente due situazioni. Da un lato, la mancata o irregolare iscrizione al RENTRI da parte dei soggetti obbligati; dall’altro, la mancata o incompleta trasmissione dei dati richiesti secondo le tempistiche e le modalità previste dal regolamento. Si tratta di violazioni che, nella pratica operativa, possono derivare sia da inadempienze formali sia da difficoltà nella fase di adeguamento al sistema digitale. Il passaggio al RENTRI, infatti, ha comportato per molte imprese un cambiamento significativo nei processi di gestione documentale e di... - Published: 2026-04-15 - Modified: 2026-07-13 - URL: https://www.wastezero.it/adr-2027-tutte-novita-arrivo-sicurezza-nuovi-obblighi/ - Categorie: NEWS, ADR Dalle esenzioni ai requisiti per i veicoli: come cambia il trasporto di merci pericolose Le prime anticipazioni sull’ADR 2027 delineano un aggiornamento rilevante per il trasporto di merci pericolose. Tra esenzioni, nuove tecnologie e sicurezza dei veicoli, le imprese dovranno prepararsi a cambiamenti concreti. Vediamo in questo articolo tutti i dettagli Un aggiornamento atteso per il sistema ADR 2027  Le modifiche che entreranno nel prossimo aggiornamento dell’ADR iniziano a prendere forma attraverso i documenti preparatori elaborati nell’ambito del gruppo di lavoro internazionale sul trasporto di merci pericolose. In particolare, il documento ECE/TRANS/WP. 15/274 rappresenta una sintesi delle proposte di emendamento che potrebbero confluire nella versione 2027 dell’accordo. Non si tratta ancora di un testo definitivo, ma le indicazioni contenute offrono già un quadro piuttosto chiaro delle direttrici su cui si muoverà la normativa. Ovvero maggiore attenzione alla sicurezza, aggiornamento tecnologico e adattamento alle nuove tipologie di merci, in particolare quelle legate alla transizione energetica. Uno dei primi ambiti toccati dalle modifiche riguarda le disposizioni generali e le esenzioni, tema sempre centrale per operatori e trasportatori. Tra gli interventi più rilevanti emerge la revisione delle categorie di trasporto previste dal paragrafo 1. 1. 3. 6. In questo contesto, viene eliminata una nota esplicativa nella categoria 1, mentre per la categoria 2, in particolare nella Classe 9, vengono introdotti nuovi numeri ONU, ampliando così il perimetro delle sostanze considerate. Un chiarimento importante riguarda inoltre i sistemi di accumulo e produzione di energia. Batterie, condensatori e pile a combustibile, quando utilizzati per il funzionamento del veicolo o delle sue apparecchiature, vengono esclusi dal campo di applicazione dell’ADR.... - Published: 2026-04-14 - Modified: 2026-07-13 - URL: https://www.wastezero.it/epr-plastica-non-imballaggio-nuove-regole-arrivo/ - Categorie: NEWS, Rifiuti Prorogata all’11 maggio 2026 la consultazione sul decreto: produttori e operatori chiamati a partecipare Slitta il termine per la consultazione pubblica sul nuovo sistema EPR dedicato ai prodotti di plastica non da imballaggio. Una fase cruciale che coinvolge imprese e stakeholder nella definizione di regole più sostenibili e responsabili. Vediamo in questo articolo tutti i dettagli.   Più tempo per contribuire: cosa cambia con la proroga al EPR per la plastica non da imballaggio  Come anticipato, il percorso verso l’introduzione di un sistema di responsabilità estesa del produttore (EPR) per i prodotti plastici non da imballaggio entra in una fase decisiva. Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha infatti concesso più tempo agli operatori per inviare osservazioni sulla bozza di decreto, spostando la scadenza all’11 maggio 2026. Una scelta che, nei fatti, riconosce la complessità del tema e la necessità di raccogliere contributi qualificati da parte delle filiere coinvolte. Non si tratta solo di un passaggio formale, ma di un momento in cui imprese, associazioni e soggetti istituzionali possono incidere concretamente sull’impostazione del futuro sistema. Il decreto in consultazione punta infatti a introdurre un modello strutturato che attribuisca ai produttori un ruolo diretto nella gestione del fine vita dei prodotti. Un cambiamento significativo, soprattutto per quei comparti finora meno coinvolti da obblighi EPR rispetto al settore degli imballaggi. Finora, gran parte delle politiche di responsabilità estesa si è concentrata sugli imballaggi. Il nuovo schema normativo, invece, amplia il campo di applicazione ai prodotti plastici non da imballaggio, intercettando una quota rilevante di materiali immessi sul mercato. Parliamo di beni di uso quotidiano, componenti... - Published: 2026-04-13 - Modified: 2026-07-13 - URL: https://www.wastezero.it/spedizioni-rifiuti-svolta-digitale-ue-accelera-diwass/ - Categorie: NEWS, Rifiuti Dal 21 maggio 2026 notifiche e documenti solo in formato digitale: operatori chiamati a una transizione rapida L’Unione Europea si prepara a rivoluzionare le spedizioni di rifiuti con l’introduzione obbligatoria del sistema digitale DIWASS. Tra scadenze imminenti e criticità operative, emerge la necessità di una transizione graduale per garantire continuità. Vediamo in questo articolo tutti i dettagli.   Una transizione digitale obbligatoria per le spedizioni di rifiuti: Bruxelles apre a una fase transitoria per evitare blocchi operativi La digitalizzazione delle spedizioni transfrontaliere di rifiuti entra nella fase decisiva. Dopo mesi di preparazione, l’Unione Europea si avvicina alla data del 21 maggio 2026, quando entreranno in vigore le nuove regole che impongono l’utilizzo esclusivo di strumenti digitali per la gestione delle notifiche e della documentazione. Al centro di questo cambiamento c’è ilsistema DIWASS (Digital Waste Shipment System), destinato a diventare l’infrastruttura di riferimento per operatori, autorità e stakeholder del settore. Il tema è stato al centro di un recente incontro tecnico promosso dalla Commissione Europea, che ha riunito rappresentanti degli Stati membri e delle principali organizzazioni di settore. L’obiettivo: fare il punto sullo stato di avanzamento del sistema e affrontare le criticità emerse a poche settimane dall’avvio obbligatorio. A partire dal 21 maggio 2026, tutte le spedizioni di rifiuti tra Paesi dell’Unione dovranno essere gestite in modalità digitale. Ciò significa che notifiche e Allegati VII non potranno più essere trasmessi in formato cartaceo, ma dovranno essere caricati attraverso piattaforme informatiche interoperabili. Gli operatori avranno diverse opzioni: utilizzare direttamente DIWASS, accedere tramite sistemi nazionali interconnessi oppure affidarsi a software compatibili. Questa flessibilità è stata pensata per facilitare l’adeguamento, ma... - Published: 2026-04-10 - Modified: 2026-07-13 - URL: https://www.wastezero.it/accordi-adr-m361-m362-m364-nuove-deroghe-operative/ - Categorie: NEWS, ADR Validità fino al 31 dicembre 2026: cosa cambia concretamente per trasportatori e operatori logistici Con il recepimento degli accordi multilaterali ADR M361, M362 e M364, l’Italia introduce nuove deroghe operative nel trasporto di merci pericolose, semplificando alcune attività tecniche e documentali fino alla fine del 2026. Vediamo in questo articolo tutti i dettagli.   Recepiti tre accordi multilaterali ADR UNECE: maggiore flessibilità per manutenzioni, ispezioni e gestione documentale Nel panorama della normativa ADR, gli accordi multilaterali rappresentano uno strumento fondamentale per adattare temporaneamente le regole alle esigenze concrete del settore. Non modificano in modo permanente l’impianto normativo, ma consentono deroghe condivise tra gli Stati firmatari, con l’obiettivo di risolvere criticità operative emergenti. In questo contesto si inserisce il recente recepimento, da parte dell’Italia, degli accordi M361, M362 e M364, promossi rispettivamente da Germania e Norvegia. Si tratta di tre interventi distinti, ma accomunati da una logica precisa: rendere più gestibili alcune situazioni pratiche che, nella loro rigidità originaria, rischiavano di ostacolare attività tecniche essenziali come manutenzione, ispezione o gestione documentale. La loro validità è limitata nel tempo, con scadenza fissata al 31 dicembre 2026, ma il loro impatto operativo è già significativo per imprese di trasporto, officine specializzate e operatori della logistica. Il primo accordo, M361, affronta un tema spesso trascurato ma molto rilevante nella pratica: il trasporto di merci pericolose contenute all’interno di articoli, apparecchiature o macchinari usati. In condizioni standard, questi trasporti possono risultare complessi da inquadrare, soprattutto quando i dispositivi vengono movimentati non per utilizzo, ma per attività tecniche come: ispezione manutenzione riparazione smaltimento L’accordo introduce una deroga che consente di... - Published: 2026-04-09 - Modified: 2026-07-13 - URL: https://www.wastezero.it/deroga-ue-italia-prova-salvare-monouso-compostabile/ - Categorie: NEWS, Rifiuti Consultazione europea e tempi stretti: tra procedura d’infrazione e nuova strategia industriale L’Italia tenta di ottenere una deroga europea per alcune tipologie di imballaggi monouso in plastica, puntando su biodegradabilità e compostabilità. La proposta è in consultazione UE e si inserisce in un contesto normativo complesso e in evoluzione. Vediamo in questo articolo tutti i dettagli.   Verso il 2030: stop al monouso tradizionale, i tentativi dell’Italia per la deroga Negli ultimi anni, la normativa europea sugli imballaggi ha intrapreso una direzione sempre più rigorosa, con l’obiettivo di ridurre drasticamente l’uso della plastica monouso. Tuttavia, in questo scenario di progressiva eliminazione, l’Italia sta cercando di ritagliarsi uno spazio specifico per alcune soluzioni alternative, basate su materiali biodegradabili e compostabili. La proposta, elaborata dal Ministero dell’Ambiente, mira infatti a consentire la permanenza sul mercato di determinati imballaggi monouso, come le bustine per condimenti o i sacchetti ultraleggeri per ortofrutta, purché realizzati secondo standard tecnici precisi. Non si tratta di un semplice allentamento delle regole, ma di un tentativo di valorizzare una filiera industriale che nel nostro Paese ha raggiunto livelli di sviluppo particolarmente avanzati. Il punto di partenza è rappresentato dal nuovo regolamento europeo sugli imballaggi, che fissa al 1° gennaio 2030 una scadenza chiave: da quel momento potranno essere immessi sul mercato solo imballaggi riciclabili. Contestualmente, verrà vietata una lunga serie di prodotti monouso in plastica, tra cui contenitori alimentari, bicchieri, vassoi e piccoli formati monoporzione. Questa stretta normativa si inserisce in una strategia più ampia di economia circolare, che privilegia il riutilizzo e il riciclo rispetto allo smaltimento. Tuttavia, il regolamento... - Published: 2026-04-08 - Modified: 2026-07-14 - URL: https://www.wastezero.it/rifiuti-quando-pena-detentiva-non-puo-essere-sostituita/ - Categorie: NEWS, Rifiuti, Fiscalità Ambientale La valutazione del giudice tra finalità rieducativa e rischio di recidiva Una recente decisione della Cassazione chiarisce i criteri per la sostituzione della pena detentiva nei reati ambientali in merito ai rifiuti. Nello specifico evidenziando il ruolo centrale della valutazione discrezionale del giudice e dei precedenti penali dell’imputato. Vediamo in questo articolo tutti i dettagli. Rifiuti e pena detentiva: i limiti del ricorso in Cassazione nelle decisioni sulle sanzioni sostitutive La disciplina sanzionatoria in materia ambientale continua a essere oggetto di interpretazioni rilevanti da parte della giurisprudenza, soprattutto quando si tratta di stabilire se una pena detentiva possa essere sostituita con una misura meno afflittiva. Una recente pronuncia della Corte di Cassazione offre l’occasione per fare chiarezza su questo punto. In particolare ribadendo alcuni principi fondamentali che incidono direttamente sull’operatività delle imprese e dei soggetti coinvolti nella gestione dei rifiuti. Il caso esaminato riguarda una condanna per attività di raccolta e trasporto di rifiuti, anche pericolosi, effettuata in assenza delle necessarie autorizzazioni e iscrizioni previste dalla normativa vigente. In particolare, i rifiuti venivano in parte conferiti in luoghi non identificati e in parte accumulati presso un’abitazione privata. Configurando così una gestione illecita ai sensi dell’articolo 256 del Testo Unico Ambientale. Dopo la conferma della responsabilità nei precedenti gradi di giudizio, il ricorrente ha contestato la decisione limitatamente alla mancata sostituzione della pena detentiva con una sanzione alternativa. Sostenendo dunque che la motivazione fornita dal giudice fosse insufficiente e non adeguatamente argomentata. La questione centrale affrontata dalla Cassazione riguarda proprio i presupposti necessari per accedere alle cosiddette pene sostitutive, ossia quelle misure... - Published: 2026-04-07 - Modified: 2026-07-13 - URL: https://www.wastezero.it/raee-pubblica-amministrazione-conferimento-gratuito/ - Categorie: NEWS, Rifiuti La pubblica amministrazione può conferire gratuitamente i RAEE tramite il sistema nazionale, tutti i dettagli. La pubblica amministrazione può conferire gratuitamente i RAEE tramite il sistema nazionale, ma con i nuovi CAM ICT la gestione del fine vita diventa un obbligo strutturato, tra tracciabilità, verifiche documentali e responsabilità operative più stringenti. Vediamo in questo articolo tutti i dettagli.   Responsabilità rafforzate nella pubblica amministrazione in merito ai RAEE La gestione dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) all’interno della pubblica amministrazione sta attraversando una fase di evoluzione significativa. Se fino a poco tempo fa il tema era spesso relegato a una questione marginale, oggi assume unacentralità operativa e normativa, soprattutto alla luce delle recenti disposizioni sui criteri ambientali minimi (CAM) per il settore ICT. Uno degli aspetti meno conosciuti, ma potenzialmente più vantaggiosi per gli enti pubblici, riguarda la possibilità di conferire gratuitamente i RAEE attraverso il sistema coordinato a livello nazionale. Un’opzione già prevista, ma ancora sottoutilizzata, che oggi si inserisce in un contesto normativo più rigoroso e orientato alla responsabilizzazione delle amministrazioni. Le pubbliche amministrazioni, infatti, possono accedere al sistema nazionale di gestione dei RAEE iscrivendosi al portale del Centro di Coordinamento nella categoria dei “grandi utilizzatori”. Questo consente di conferire apparecchiature dismesse, come computer, stampanti, tablet e smartphone, senza sostenere i costi tipici associati alla gestione dei rifiuti speciali. Il vantaggio non è solo economico. Utilizzare il circuito nazionale significa anche assicurare che i rifiuti vengano trattati all’interno di una filiera controllata, composta da impianti autorizzati e specializzati nel recupero di materia. In questo modo si riduce il rischio di gestione... - Published: 2026-04-03 - Modified: 2026-07-13 - URL: https://www.wastezero.it/deposito-temporaneo-quando-scatta-reato-gestione-illecita/ - Categorie: NEWS, Rifiuti Respinto il ricorso: la reiterazione delle condotte esclude la particolare tenuità del fatto Una recente pronuncia della Cassazione torna su un tema centrale nella gestione dei rifiuti: il confine tra deposito temporaneo e gestione illecita. La decisione offre chiarimenti su responsabilità, prova e requisiti normativi. Vediamo in questo articolo tutti i dettagli. La Cassazione chiarisce i limiti del deposito temporaneo e la gestione illecita La vicenda nasce da controlli effettuati su un’area nella disponibilità di un’impresa operante nel settore dei materiali edili. Nel corso delle verifiche, le autorità hanno individuato la presenza di diversi cumuli di rifiuti, costituiti prevalentemente da materiali di risulta, elementi ferrosi e imballaggi in legno. In un momento successivo, rispetto a precedenti accertamenti, è stato rinvenuto un ulteriore accumulo di rifiuti di dimensioni rilevanti, composto da inerti da demolizione e sacchi contenenti materiali analoghi. Questo nuovo deposito, non presente nelle verifiche precedenti, ha determinato l’intervento degli organi di controllo e il conseguente sequestro. Elemento decisivo è stata l’assenza di autorizzazione per lo stoccaggio di tali rifiuti. La gestione non risultava infatti conforme alla normativa vigente, che richiede specifici titoli abilitativi per attività diverse dal deposito temporaneo. Uno dei punti centrali del ricorso riguardava la qualificazione della condotta. La difesa sosteneva che si trattasse di deposito temporaneo, ossia una forma lecita di gestione dei rifiuti, consentita a determinate condizioni. Secondo questa impostazione, i materiali sarebbero stati collocati in un’area sotto il controllo del detentore, in attesa di essere avviati a recupero o smaltimento, senza superare i limiti temporali previsti dalla legge. La Corte ha però escluso questa ricostruzione. Richiamando l’orientamento... - Published: 2026-04-02 - Modified: 2026-07-13 - URL: https://www.wastezero.it/adr-arriva-checklist-digitale-controlli-strada-tracciabili/ - Categorie: NEWS, ADR Una nuova checklist digitale per i controlli ADR segna un passo avanti nella tracciabilità e nell’uniformità delle verifiche su strada. Una nuova checklist digitale per i controlli ADR segna un passo avanti nella tracciabilità e nell’uniformità delle verifiche su strada, rafforzando sicurezza, monitoraggio e coordinamento tra amministrazioni competenti nel trasporto di merci pericolose. Vediamo in questo articolo tutti i dettagli. Cosa prevede la Circolare del 19 marzo in merito alla checklist digitale per ADR? La novità nasce da una comunicazione istituzionale precisa. Il riferimento è la Circolare del Ministero dell’Interno del 19 marzo 2026, che introduce una nuova modalità operativa per i controlli su strada relativi al trasporto di merci pericolose in regime ADR. La circolare dispone l’utilizzo di una checklist digitale standardizzata, predisposta in formato editabile (PDF), che dovrà essere compilata dagli organi di controllo durante le verifiche. Il documento rappresenta uno strumento unico a livello nazionale, pensato per raccogliere informazioni omogenee e facilmente condivisibili. Un ulteriore elemento chiave riguarda la gestione dei dati: le checklist compilate dovranno essere trasmesse con cadenza mensile, tramite PEC, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT). Questo passaggio consente di centralizzare le informazioni e migliorare la capacità di analisi e monitoraggio a livello nazionale. L’introduzione della checklist digitale non è solo un aggiornamento tecnico, ma risponde a una strategia più ampia di modernizzazione dei controlli. Negli ultimi anni, il trasporto di merci pericolose è diventato infatti sempre più complesso, sia per l’aumento dei volumi sia per la crescente attenzione ai profili di sicurezza. In questo contesto, uno dei limiti principali era rappresentato dalla eterogeneità dei controlli, spesso svolti con modalità e criteri... - Published: 2026-04-01 - Modified: 2026-07-13 - URL: https://www.wastezero.it/rentri-torna-regime-stop-fase-emergenziale/ - Categorie: NEWS, Rentri Dal 14 aprile ripristinate le funzionalità complete del sistema: non più giustificato l’uso del cartaceo per indisponibilità tecnica Con la chiusura della fase emergenziale, il RENTRI torna pienamente operativo. Dal 14 aprile cambia l’approccio alla gestione dei FIR digitali: meno deroghe, più responsabilità per gli operatori nella transizione verso il sistema digitale. Vediamo in questo articolo tutti i dettagli.   Fine della fase emergenziale: il sistema RENTRI torna operativo Dopo settimane di gestione straordinaria, il sistema RENTRI entra ufficialmente in una nuova fase. Il Ministero dell’Ambiente ha comunicato la conclusione dell’emergenza tecnica che, a partire dal 13 febbraio 2026, aveva reso necessario adottare modalità operative alternative per la gestione del formulario di identificazione dei rifiuti (FIR). Il ritorno alla piena operatività scatterà dalla mezzanotte tra il 13 e il 14 aprile 2026. Da quel momento, tutte le funzionalità digitali del sistema saranno nuovamente disponibili senza limitazioni, segnando un passaggio importante nel percorso di digitalizzazione del settore. Si tratta di un cambiamento non solo tecnico, ma anche operativo e culturale: con il ripristino delle condizioni standard, viene meno la possibilità di ricorrere alle procedure emergenziali previste nei mesi scorsi per fronteggiare le criticità iniziali della piattaforma. Il principale effetto della fine della fase emergenziale riguarda l’impossibilità di giustificare l’utilizzo del formulario cartaceo con motivazioni legate a disservizi del sistema. Durante il periodo di criticità, infatti, gli operatori avevano potuto fare affidamento su modalità di sicurezza che consentivano di continuare le attività anche in presenza di malfunzionamenti della piattaforma digitale. Queste deroghe, disciplinate da specifici decreti direttoriali, non saranno più applicabili. Dal 14 aprile, dunque, il sistema viene considerato pienamente... - Published: 2026-03-31 - Modified: 2026-07-13 - URL: https://www.wastezero.it/imballaggi-ue-nuove-regole-dubbi-operativi/ - Categorie: NEWS, Rifiuti Linee guida in arrivo per chiarire riciclabilità, riuso e restrizioni sui materiali La Commissione europea (UE) pubblica le prime linee guida sul regolamento imballaggi, in vista dell’entrata in vigore nel 2026. Tra chiarimenti tecnici e criticità aperte, imprese e Stati membri cercano certezze operative per adeguarsi. Vediamo in questo articolo tutti i dettagli. Un primo tentativo di fare chiarezza sul nuovo regolamento per gli imballaggi UE Con l’avvicinarsi della data di applicazione del regolamento europeo sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (PPWR), fissata al 12 agosto 2026, la Commissione europea ha avviato un primo intervento interpretativo per accompagnare imprese e amministrazioni nel percorso di adeguamento. Sono state infatti diffuse, in versione preliminare, le prime linee guida e una raccolta di FAQ elaborate dalla Direzione generale Ambiente, con l’obiettivo dichiarato di rendere più uniforme l’applicazione delle nuove disposizioni all’interno dell’Unione. Si tratta di un passaggio atteso da tempo dagli operatori, che da mesi segnalano la necessità di chiarimenti su numerosi aspetti della normativa. Il regolamento, infatti, introduce cambiamenti significativi sia sul piano produttivo sia su quello organizzativo, incidendo sull’intera filiera del packaging, dalla progettazione alla gestione dei rifiuti. Il documento pubblicato da Bruxelles non ha ancora valore definitivo: sarà formalmente adottato solo dopo la traduzione nelle diverse lingue ufficiali dell’Unione. Tuttavia, rappresenta già un riferimento utile per comprendere l’impostazione che la Commissione intende adottare nella fase applicativa. Uno dei punti centrali affrontati nelle linee guida riguarda i nuovi requisiti di riciclabilità degli imballaggi. Il regolamento stabilisce infatti criteri più stringenti che diventeranno vincolanti a partire dal 1° gennaio 2030, imponendo alle aziende... - Published: 2026-03-30 - Modified: 2026-07-13 - URL: https://www.wastezero.it/geolocalizzazione-obbligatoria-veicoli-rifiuti-pericolosi/ - Categorie: NEWS, Rentri Dalla delibera n. 1/2026 nuovi requisiti tecnici per la categoria 5: scadenze e modalità operative Nuove regole per i trasportatori di rifiuti pericolosi: l’Albo introduce l’obbligo di geolocalizzazione sui veicoli. Tra scadenze, attestazioni e rischio cancellazione, imprese ed enti devono adeguarsi rapidamente per evitare conseguenze operative rilevanti. Vediamo in questo articolo tutti i dettagli. Geolocalizzazione sui veicoli come requisito tecnico per i rifiuti: cosa devono fare le imprese Come anticipato, la digitalizzazione della gestione dei rifiuti compie un ulteriore passo avanti. Con la Delibera n. 1 del 24 marzo 2026, l’Albo Nazionale Gestori Ambientali interviene direttamente sui requisiti tecnici richiesti alle imprese che operano nel trasporto di rifiuti speciali pericolosi. Introducendo così un elemento destinato a incidere concretamente sull’operatività quotidiana: la geolocalizzazione dei veicoli. Non si tratta di una semplice raccomandazione tecnologica, ma di un vero e proprio requisito obbligatorio legato all’idoneità tecnica per l’iscrizione in categoria 5. In altre parole, senza sistemi di tracciamento installati sugli automezzi, non sarà più possibile mantenere, o ottenere, l’iscrizione all’Albo per questa specifica attività. La misura si inserisce nel più ampio processo di implementazione del RENTRI, il Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti. Nello specifico, con l’obiettivo di rendere più trasparente e monitorabile ogni fase del trasporto, soprattutto quando si tratta di rifiuti ad alto rischio ambientale. Il punto centrale della delibera riguarda proprio l’obbligo di dotare i veicoli di sistemi di geolocalizzazione. Non viene imposto uno specifico standard tecnologico, ma si richiede che i dispositivi siano basati su soluzioni disponibili sul mercato, lasciando quindi una certa flessibilità nella scelta degli strumenti. Ciò che invece non... - Published: 2026-03-27 - Modified: 2026-07-13 - URL: https://www.wastezero.it/traffico-illecito-rifiuti-ue-rafforza-controlli/ - Categorie: NEWS, Rifiuti Accesso ai dati e indagini transfrontaliere: cosa cambia con la decisione 2026/681 L’Unione europea rafforza la lotta al traffico illecito di rifiuti affidando all’OLAF nuove funzioni operative. Più coordinamento, accesso diretto ai dati e indagini transfrontaliere per contrastare fenomeni complessi e pericolosi. Vediamo in questo articolo tutti i dettagli.   Più coordinamento europeo contro il traffico illecito di rifiuti La gestione delle spedizioni di rifiuti rappresenta da tempo uno dei punti più critici delle politiche ambientali europee. Non solo per gli impatti diretti sull’ambiente e sulla salute pubblica, ma anche per le implicazioni economiche e criminali legate al traffico illecito. Proprio in questo contesto si inserisce la Decisione (UE) 2026/681 della Commissione, che introduce un cambiamento operativo rilevante: il coinvolgimento diretto dell’OLAF nelle attività di contrasto. L’obiettivo è chiaro: rendere più efficace e coordinata l’azione a livello europeo nei casi più complessi, soprattutto quando le spedizioni illegali attraversano più Stati membri. La decisione non nasce dal nulla, ma si colloca all’interno del quadro delineato dal regolamento (UE) 2024/1157 sulle spedizioni di rifiuti. Questo regolamento aveva già attribuito alla Commissione poteri significativi, in particolare la possibilità di intervenire direttamente neicasi più gravi e articolati. In particolare, quando le spedizioni illegali: hanno una dimensione transfrontaliera; coinvolgono almeno due Paesi; possono causare danni rilevanti alla salute o all’ambiente; la Commissione può attivare ispezioni e azioni di coordinamento. La novità introdotta nel 2026 riguarda quindi non tanto l’esistenza di questi poteri, quanto il modo in cui vengono esercitati. Invece di essere gestiti direttamente dalla Commissione, vengono affidati a un organismo già specializzato nelle indagini: l’OLAF. Ad... - Published: 2026-03-26 - Modified: 2026-07-13 - URL: https://www.wastezero.it/rentri-unita-locali-come-cancellarle-correttamente/ - Categorie: NEWS, Rentri Quando è possibile eliminare una sede operativa dal sistema e quali verifiche fare prima La gestione delle unità locali nel RENTRI richiede attenzione, soprattutto quando si decide di cancellarle. Tra requisiti normativi, passaggi operativi e limiti successivi, ecco cosa sapere per evitare errori e blocchi operativi. Quando è possibile cancellare le unità locali dal RENTRI?   Come anticipato, la gestione delle unità locali nel RENTRI è uno degli aspetti più delicati per imprese e operatori del settore rifiuti. Non si tratta solo di un’operazione amministrativa, ma di un passaggio che può incidere concretamente sulla gestione documentale e operativa dell’azienda. La cancellazione di una o più unità locali, infatti, non è automatica né priva di conseguenze: richiede verifiche preliminari, il rispetto di precise condizioni e una piena consapevolezza di ciò che cambia dopo. La possibilità di eliminare un’unità locale dal sistema è prevista in due situazioni ben precise. La prima riguarda il venir meno dei requisiti previsti dal D. M. 4 aprile 2023, n. 59, cioè quando quella sede non rientra più tra quelle soggette agli obblighi del RENTRI. La seconda è legata a una scelta volontaria dell’operatore, ma solo nel caso in cui l’iscrizione fosse stata effettuata su base non obbligatoria. In altre parole, se l’azienda aveva aderito volontariamente al sistema, può decidere di uscire limitatamente a una o più unità locali. Questa distinzione è importante perché incide sulla responsabilità dell’operatore: non sempre la cancellazione è una semplice scelta organizzativa, ma può derivare da un cambiamento sostanziale dell’attività. Dal punto di vista operativo, la procedura è relativamente semplice, ma richiede attenzione nei passaggi. Una... - Published: 2026-03-25 - Modified: 2026-07-13 - URL: https://www.wastezero.it/appalti-pubblici-verdi-2026-aggiornati-cam/ - Categorie: NEWS, Rifiuti Dalle stampanti al trasporto pubblico: come cambia la programmazione dei criteri ambientali minimi Nel 2026 prosegue il rafforzamento del Green Public Procurement con un nuovo decreto che aggiorna e amplia i criteri ambientali minimi (CAM). Coinvolti servizi, forniture e infrastrutture, in linea con gli obiettivi di sostenibilità della pubblica amministrazione. Vediamo in questo articolo tutti i dettagli.   Aggiornamenti per i CAM nel 2026: un nuovo passo nella strategia degli appalti sostenibili La sostenibilità negli acquisti pubblici non è più un obiettivo accessorio, ma una leva strutturale delle politiche ambientali. In questa direzione si inserisce il nuovo decreto che definisce la programmazione delle attività per l’aggiornamento e la definizione dei criteri ambientali minimi (CAM) nel 2026. Si tratta di uno strumento operativo che traduce in pratica il principio del Green Public Procurement (GPP), ovvero l’integrazione di criteri ambientali nelle gare pubbliche. Un processo che negli ultimi anni ha acquisito sempre più rilevanza, anche grazie al rafforzamento normativo e al coordinamento tra Ministeri, enti territoriali e soggetti tecnici. Alla base di questo sistema c’è il Piano d’azione nazionale per la sostenibilità ambientale dei consumi nella pubblica amministrazione, che stabilisce gli indirizzi generali e individua le categorie merceologiche su cui intervenire. Il decreto per il 2026 si inserisce proprio in questo quadro, dando continuità a un percorso già avviato e ampliandone il raggio d’azione. Uno degli aspetti centrali del provvedimento riguarda l’avvio delle attività di aggiornamento per alcune categorie già disciplinate da CAM esistenti. In particolare, l’attenzione si concentra su ambiti molto diffusi nella gestione ordinaria degli enti pubblici. Tra questi figurano i servizi e... - Published: 2026-03-24 - Modified: 2026-07-13 - URL: https://www.wastezero.it/pulizia-reti-fognarie-rentri-tutti-obblighi/ - Categorie: NEWS, Rentri Doppio ruolo per gli operatori: trasportatori e produttori tra scadenze e requisiti dimensionali Le attività di pulizia delle reti fognarie entrano pienamente nel sistema RENTRI, con obblighi specifici che riguardano iscrizione, tracciabilità e gestione documentale. Tra regole transitorie e nuove procedure digitali, gli operatori devono adeguarsi rapidamente. Vediamo in questo articolo tutti i dettagli.   Un’attività “ibrida” tra produzione e trasporto di rifiuti per la pulizia delle reti fognarie  Come anticipato, chi si occupa della pulizia manutentiva delle reti fognarie si trova in una posizione particolare nel sistema della gestione dei rifiuti. Non si tratta, infatti, di un semplice trasportatore né di un produttore tradizionale: l’operatore assume entrambe le qualifiche. Questa doppia natura comporta conseguenze operative rilevanti. Da un lato, infatti, i soggetti devono iscriversi al RENTRI come trasportatori di rifiuti. Dall’altro, devono valutare anche gli obblighi connessi alla produzione dei rifiuti stessi, che derivano direttamente dall’attività di manutenzione svolta sulle reti. L’iscrizione come trasportatori segue una tempistica precisa: dal 15 dicembre 2024 ed entro il 13 febbraio 2025. Si tratta di una finestra temporale chiave, che segna l’ingresso ufficiale di queste attività nel sistema di tracciabilità digitale dei rifiuti. Parallelamente, la qualifica di produttore non è automatica per tutti, ma dipende da specifiche condizioni, in particolare dalla dimensione dell’impresa. Non tutti gli operatori che effettuano pulizia delle reti fognarie devono infatti iscriversi al RENTRI anche come produttori di rifiuti non pericolosi. La normativa introduce infatti un criterio selettivo legato al numero di dipendenti. L’obbligo scatta solo se l’azienda supera i 10 dipendenti. In questo caso, si applicano le tempistiche previste dall’articolo 13... - Published: 2026-03-23 - Modified: 2026-07-13 - URL: https://www.wastezero.it/traffico-illecito-rifiuti-confisca-parole-cassazione/ - Categorie: NEWS, Rifiuti Sequestro per equivalente e responsabilità degli amministratori: la linea dei giudici Un caso recente riporta al centro il tema della confisca nei reati ambientali sui rifiuti, chiarendo come il profitto illecito possa derivare anche da un semplice risparmio di spesa, con conseguenze dirette per amministratori e società. Vediamo in questo articolo tutti i dettagli. Confisca: la distinzione tra vantaggio della società e responsabilità personale nei reati sui rifiuti Nel panorama dei reati ambientali, uno degli aspetti più delicati riguarda la gestione delle conseguenze economiche delle condotte illecite. Non si tratta soltanto di stabilire se un comportamento sia penalmente rilevante, ma anche di comprendere come e su chi debba ricadere il peso patrimoniale derivante dall’illecito. Una recente pronuncia offre un chiarimento importante proprio su questo punto, affrontando un tema centrale: il rapporto tra profitto del reato, responsabilità degli amministratori e strumenti di confisca. Nel caso esaminato, al centro della vicenda vi è un’attività organizzata di gestione illecita di rifiuti. Alcuni materiali, invece di essere trattati come rifiuti speciali, venivano qualificati come prodotti destinati all’agricoltura, attraverso documentazione non veritiera. Questa operazione consentiva di evitare i costi connessi allo smaltimento corretto. Ed è proprio qui che si inserisce il punto giuridico fondamentale: il profitto del reato non consiste necessariamente in un guadagno diretto, ma può coincidere con un risparmio di spesa. In altre parole, non serve che qualcuno incassi denaro. È sufficiente che, grazie alla condotta illecita, si evitino costi che invece sarebbero stati obbligatori. Questo principio è ormai consolidato: il vantaggio economico può derivare tanto da un incremento patrimoniale quanto da una riduzione... - Published: 2026-03-20 - Modified: 2026-07-13 - URL: https://www.wastezero.it/fir-cambio-destinatario-durante-trasporto/ - Categorie: NEWS, Rentri FIR digitale e fase transitoria RENTRI: quando serve emettere un nuovo formulario e come compilarlo correttamente La gestione del cambio destinatario durante il trasporto dei rifiuti resta uno dei passaggi più delicati per gli operatori. Le regole cambiano tra FIR cartaceo e digitale, imponendo attenzione a procedure, tempistiche e responsabilità. Vediamo in questo articolo tutti i dettagli.   Quando è possibile il cambio del destinatario durante il trasporto? Non è una situazione ordinaria, ma può capitare. Un impianto che improvvisamente non può ricevere il rifiuto, un problema tecnico, un fermo inatteso: sono tutte circostanze che rendono necessario individuare una nuova destinazione mentre il trasporto è già in corso. In questi casi, la normativa consente la modifica del destinatario, ma solo in presenza di eventi eccezionali e seguendo procedure ben precise. Non si tratta quindi di una scelta discrezionale del trasportatore, ma di una decisione che deve partire dal produttore o detentore del rifiuto, mantenendo sempre la tracciabilità dell’operazione. Proprio qui si inserisce la differenza più rilevante: la modalità operativa cambia sensibilmente a seconda che si utilizzi un formulario cartaceo oppure digitale. Nel caso del formulario tradizionale, la procedura è relativamente più lineare, anche se richiede attenzione. Quando emerge la necessità di modificare il destinatario, il trasportatore, su richiesta del produttore o detentore, deve intervenire direttamente sul documento già in uso. La modifica avviene compilando il campo 16, dedicato al “secondo destinatario”. In questo spazio viene indicato il nuovo impianto di destinazione individuato. Ma non basta. È fondamentale anche documentare le ragioni del cambiamento. Per questo motivo, nel campo 17 (Annotazioni) devono essere riportate in modo chiaro... - Published: 2026-03-19 - Modified: 2026-07-13 - URL: https://www.wastezero.it/fir-cosa-cambia-tratta-marittima-compilazione-adr/ - Categorie: NEWS, Rentri Trasporto intermodale e tratta marittima: quando il campo “gestore marittimo” resta vuoto Nuovi chiarimenti operativi incidono sulla compilazione del FIR nei trasporti intermodali, in particolare nella tratta marittima, e nella gestione dei rifiuti in cisterna. Vediamo in questo articolo tutte le indicazioni tecniche che puntano a evitare errori frequenti e a garantire maggiore coerenza normativa. Trasporto intermodale e compilazione del FIR: cosa cambia davvero per la tratta marittima Nel percorso di progressiva digitalizzazione e standardizzazione della tracciabilità dei rifiuti, uno degli aspetti più delicati resta la corretta compilazione del Formulario di Identificazione del Rifiuto (FIR), soprattutto nei casi in cui il trasporto non avviene con un’unica modalità. È il caso del trasporto intermodale, sempre più diffuso nelle filiere logistiche complesse, dove il rifiuto può passare dalla strada al mare (o viceversa), coinvolgendo più soggetti e più segmenti operativi. Proprio su questo punto arrivano indicazioni operative importanti: in presenza di una tratta marittima, il campo relativo al “Gestore marittimo” non deve essere compilato. Non si tratta di una dimenticanza o di una lacuna del sistema, ma di una scelta precisa, almeno in questa fase transitoria. Il motivo è legato al fatto che le istruzioni definitive per la compilazione del FIR, aggiornate anche alla luce delle evoluzioni normative e della digitalizzazione (in particolare con il RENTRI), non sono ancora state formalmente adottate. Fino a quel momento, quindi, l’indicazione è chiara: quel campo resta vuoto. Questa precisazione ha un impatto pratico rilevante. Molti operatori, infatti, tendevano a compilare comunque il campo, inserendo dati del vettore marittimo o del gestore della tratta navale. Una prassi che,... - Published: 2026-03-18 - Modified: 2026-07-13 - URL: https://www.wastezero.it/clima-europa-alza-asticella-fissato-nuovo-traguardo-2040/ - Categorie: NEWS, Rifiuti Con il regolamento Ue 2026/667 entra nella normativa europea l’obiettivo di ridurre del 90% le emissioni nette rispetto ai livelli del 1990 L’Europa mette nero su bianco il passaggio chiave verso la neutralità climatica: un nuovo target al 2040 per il clima, più severo ma accompagnato da flessibilità, tutele sociali e attenzione crescente alla competitività industriale. Vediamo in questo articolo tutti i dettagli.   Competitività industriale, transizione giusta, assorbimenti di carbonio e rinvio dell’ETS2: gli obiettivi dell’Europa per il clima entro il 2040 L’Unione europea ha scelto di stringere ulteriormente il percorso della decarbonizzazione. Con il regolamento (UE) 2026/667, approvato l’11 marzo 2026, Bruxelles modifica la normativa europea sul clima e inserisce un nuovo traguardo intermedio vincolante. Nello specifico, entro il 2040 le emissioni nette di gas a effetto serra dovranno ridursi del 90% rispetto ai livelli del 1990. È questo il cuore politico e normativo della riforma, che aggiorna il regolamento (UE) 2021/1119 e rafforza il disegno già fissato con l’obiettivo della neutralità climatica al 2050. La novità non è solo quantitativa. Il nuovo regolamento prova infatti a tenere insieme ambizione climatica e realismo economico, inserendo nel quadro europeo una serie di criteri che dovranno guidare le future politiche post-2030. Non si tratta, quindi, di un semplice innalzamento degli obiettivi ambientali, ma di una revisione più ampia del metodo con cui l’Unione intende arrivare alla neutralità climatica. Alla base del nuovo target c’è una valutazione che guarda insieme alla scienza, all’economia e agli equilibri sociali. Il testo richiama il primo bilancio globale dell’Accordo di Parigi, chiuso alla fine del 2023, che ha segnalato un dato ormai difficilmente contestabile. Ovvero che i... - Published: 2026-03-17 - Modified: 2026-07-13 - URL: https://www.wastezero.it/rifiuti-non-punibilita-cassazione-chiarisce/ - Categorie: NEWS, Rifiuti Organizzazione e continuità dell’attività escludono la particolare tenuità del fatto Una recente ordinanza della Cassazione torna sul tema della gestione illecita dei rifiuti, chiarendo quando non può essere applicata la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto prevista dal codice penale. Vediamo in questo articolo tutti i dettagli. Il caso di non punibilità: smaltimento illecito di rifiuti da sgombero La vicenda nasce da un’attività apparentemente marginale: lo sgombero di un appartamento e la successiva gestione di alcuni beni dismessi, tra cui mobilia e suppellettili. Si tratta di circa tre metri cubi di rifiuti speciali non pericolosi, una quantità che, a prima vista, potrebbe sembrare modesta. Eppure, proprio su questo punto si concentra uno degli aspetti più interessanti della decisione. La dimensione quantitativa, infatti, non è stata ritenuta sufficiente per qualificare il fatto come di particolare tenuità. I giudici di merito avevano già accertato la responsabilità penale per attività di trasporto e smaltimento non autorizzati, in violazione dell’articolo 256 del d. lgs. 152/2006, norma cardine del sistema sanzionatorio in materia ambientale. La Corte d’appello aveva confermato tale impostazione, escludendo la possibilità di applicare la causa di non punibilità prevista dall’art. 131-bis del codice penale. Nel ricorso per cassazione, la difesa ha contestato proprio questo punto: la mancata valutazione della gravità del fatto e del grado di colpevolezza, elementi centrali per l’applicazione dell’istituto della particolare tenuità. L’argomentazione si muoveva lungo una linea ormai consolidata nella prassi difensiva: sostenere che l’episodio fosse isolato, di modesta entità e privo di una reale offensività. Tuttavia, la Corte ha ritenuto tali censure in parte... - Published: 2026-03-16 - Modified: 2026-07-13 - URL: https://www.wastezero.it/biometano-cambia-peso-costi-allaccio/ - Categorie: NEWS, Rifiuti Con la delibera 67/2026/R/gas parte l’attuazione delle regole che redistribuiscono gli oneri di connessione tra produttori e gestori di rete La connessione alla rete del gas resta uno dei nodi più delicati per lo sviluppo del biometano. Con un nuovo intervento regolatorio, Arera prova ora a tradurre la riforma legislativa in criteri operativi più chiari. Vediamo in questo articolo tutti i dettagli. L’obiettivo è sbloccare gli investimenti, accelerare gli impianti e accompagnare la crescita del biometano verso i target nazionali al 2030 Lo sviluppo del biometano in Italia passa sempre più da una questione concreta e spesso poco visibile al grande pubblico: la possibilità di collegare in tempi ragionevoli i nuovi impianti alla rete del gas. Negli ultimi anni, infatti, uno dei principali ostacoli alla realizzazione dei progetti non è stato soltanto l’iter autorizzativo o la sostenibilità economica degli investimenti, ma anche il peso dei costi e la complessità tecnica delle connessioni. È proprio su questo fronte che si inserisce il nuovo intervento di Arera, chiamata a dare attuazione alle disposizioni introdotte dal legislatore con la legge di bilancio. L’Autorità ha infatti avviato il procedimento che dovrà tradurre la nuova impostazione normativa in regole applicative, ridefinendo la ripartizione degli oneri tra soggetti produttori e gestori delle infrastrutture gas. Il punto centrale della riforma è chiaro: alleggerire il carico economico a carico di chi produce biometano, nella convinzione che questo possa accelerare la diffusione degli impianti e rendere più realistici gli obiettivi energetici nazionali. La novità più rilevante riguarda la distribuzione dei costi di connessione. Secondo il nuovo schema, il richiedente non dovrà più sostenere l’intero peso dell’allaccio, ma solo una... - Published: 2026-03-13 - Modified: 2026-07-14 - URL: https://www.wastezero.it/bonifiche-rifiuti-interrati-mase-chiarisce/ - Categorie: NEWS, Rifiuti, Bonifiche Interpello del Comune di Civitanova Marche: il Ministero distingue tra interventi “in situ” e operazioni con movimentazione dei rifiuti Quando nei siti contaminati sono presenti rifiuti interrati non sempre è necessario applicare la normativa sulle discariche. Un recente interpello ambientale chiarisce che tutto dipende dal tipo di intervento previsto nella messa in sicurezza permanente. Vediamo in questo articolo tutti i dettagli  Messa in sicurezza permanente: il nodo dei rifiuti interrati Nei procedimenti di bonifica dei siti contaminati uno dei problemi più frequenti riguarda la gestione dei rifiuti interrati presenti nel sottosuolo. In molti casi la rimozione completa dei materiali non è tecnicamente semplice o comporta costi elevati, motivo per cui i progetti di risanamento prevedono soluzioni alternative come la messa in sicurezza permanente (MISP). Proprio su questo punto è intervenuto il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE), rispondendo a un interpello ambientale presentato dal Comune di Civitanova Marche ai sensi dell’articolo 3-septies del decreto legislativo 152/2006. Il quesito posto dall’amministrazione locale riguarda un caso concreto: un sito contaminato nel quale sono presenti rifiuti non pericolosi interrati, che il progetto di bonifica prevede di mantenere nel sottosuolo senza rimozione. La domanda centrale è se un intervento di questo tipo debba essere considerato alla stregua di una discarica, con conseguente applicazione della disciplina prevista dal decreto legislativo 36/2003. La risposta ministeriale chiarisce che la soluzione dipende dalle modalità con cui viene realizzato l’intervento. La disciplina delle bonifiche ambientali è contenuta nella Parte IV, Titolo V del decreto legislativo 152/2006, che regola le procedure per il risanamento dei siti contaminati e per la riduzione delle concentrazioni di sostanze inquinanti. L’obiettivo della... - Published: 2026-03-12 - Modified: 2026-07-13 - URL: https://www.wastezero.it/riciclo-plastica-europa-industria-chiede-regole-piu-chiare/ - Categorie: NEWS, Rifiuti Le associazioni del settore lanciano una petizione per rafforzare tracciabilità e trasparenza nel calcolo degli obiettivi europei In Europa, il settore del riciclo della plastica lancia un appello alle istituzioni comunitarie: servono regole più chiare, tracciabilità reale dei materiali e politiche coerenti per evitare distorsioni del mercato e salvaguardare la capacità industriale europea. Vediamo in questo articolo tutti i dettagli.   La richiesta di maggiore trasparenza nei dati sul riciclo della plastica in Europa Il mondo del riciclo della plastica in Europa sta vivendo una fase particolarmente delicata. Tra costi energetici elevati, concorrenza internazionale sempre più aggressiva e regole considerate poco chiare, molte imprese del settore temono che il sistema europeo rischi di perdere competitività. Inoltre, sostengono che tutto ciò potrebbe accadere proprio nel momento in cui l’economia circolare dovrebbe diventare uno dei pilastri della transizione ecologica. È in questo contesto che alcune delle principali organizzazioni europee del comparto, tra cui Plastics Recyclers Europe, Chemical Recycling Europe e Zero Waste, hanno deciso di avviare una petizione pubblica sulla piattaforma Change. org. L’iniziativa mira a sensibilizzare le istituzioni comunitarie sulla necessità di rafforzare la tracciabilità dei rifiuti plastici e di introdurre regole più coerenti per il raggiungimento degli obiettivi europei di riciclo. Secondo i promotori, il sistema attuale rischia infatti di generare una discrepanza tra i risultati dichiarati dall’Unione europea e la reale capacità del continente di riciclare i propri rifiuti. Uno dei punti centrali della petizione riguarda la tracciabilità dei rifiuti plastici utilizzati per calcolare le percentuali di riciclo richieste dalla normativa europea. Le associazioni del settore sottolineano che l’attuale quadro normativo consente di conteggiare, ai fini... - Published: 2026-03-11 - Modified: 2026-07-13 - URL: https://www.wastezero.it/appalti-pubblici-cassazione-chiarisce/ - Categorie: NEWS, Rifiuti Nei lavori pubblici le contestazioni devono essere registrate subito nei documenti di contabilità Negli appalti pubblici la corretta gestione delle riserve è decisiva per tutelare i diritti dell’appaltatore. Con l’ordinanza n. 4721/2026, la Cassazione ribadisce criteri stringenti sulla tempestività delle contestazioni e sulla loro corretta iscrizione nei documenti contabili. Vediamo in questo articolo tutti i dettagli.   La Corte conferma l’orientamento rigoroso sulla tempestività delle riserve negli appalti pubblici  La vicenda esaminata dalla Corte di cassazione nasce dal complesso contenzioso relativo alla realizzazione di un tratto della linea B1 della metropolitana di Roma. L’appalto riguardava l’estensione della linea dalla stazione Conca d’Oro fino a piazzale Jonio e coinvolgeva un’associazione temporanea di imprese. Nel corso dell’esecuzione dei lavori sorsero numerose contestazioni tra l’appaltatore e la stazione appaltante, Roma Metropolitane. Le imprese formularono diverse riserve, ossia annotazioni nei documenti contabili dell’appalto con cui si chiedeva il riconoscimento di maggiori compensi o il ristoro di danni derivanti dall’andamento dei lavori. Le riserve riguardavano vari aspetti della realizzazione dell’opera: ritardi nell’avvio dei lavori, interferenze con sottoservizi esistenti, modifiche progettuali, rallentamenti nell’esecuzione e maggiori oneri legati a circostanze tecniche emerse durante lo scavo delle gallerie. Il Tribunale di Roma, chiamato a decidere in primo grado, accolse solo alcune delle richieste dell’appaltatore e riconobbe una parte limitata delle somme rivendicate. La decisione fu poi parzialmente modificata dalla Corte d’appello di Roma, che ridusse ulteriormente l’importo riconosciuto all’impresa. La vicenda è quindi arrivata davanti alla Corte di cassazione, chiamata a pronunciarsi su numerosi motivi di ricorso presentati sia dall’appaltatore sia dalla stazione appaltante. Uno dei punti centrali della decisione riguarda... - Published: 2026-03-10 - Modified: 2026-07-13 - URL: https://www.wastezero.it/imballaggi-pallet-ue-introduce-esenzione/ - Categorie: NEWS, Rifiuti La Commissione europea alleggerisce gli obiettivi del regolamento sugli imballaggi per film estensibili e reggette utilizzati nel trasporto delle merci La Commissione europea introduce un’esenzione ai nuovi obblighi di riutilizzo degli imballaggi per pallet previsti dal regolamento sugli imballaggi. La misura riguarda film estensibili e reggette, valutati troppo onerosi da convertire integralmente a sistemi riutilizzabili. Vediamo in questo articolo tutti i dettagli. Un’esenzione mirata per gli imballaggi utilizzati sui pallet La politica europea sui rifiuti di imballaggio continua a evolversi con l’obiettivo di ridurre gli impatti ambientali e promuovere modelli produttivi più circolari. In questo contesto si inserisce una nuova decisione delegata della Commissione europea che interviene sul regolamento (UE) 2025/40 relativo agli imballaggi e ai rifiuti di imballaggio. Il provvedimento introduce un’importante eccezione per alcune tipologie di imballaggi utilizzati nella logistica: i film estensibili e le reggette impiegati per stabilizzare e proteggere i prodotti posizionati sui pallet durante il trasporto. Questi materiali, ampiamente diffusi nelle catene di approvvigionamento industriali e commerciali, non saranno soggetti agli obblighi di riutilizzo totale previsti dalla normativa europea. La decisione nasce dalla necessità di bilanciare gli obiettivi ambientali con le reali condizioni operative del mercato, evitando di imporre vincoli tecnicamente complessi o economicamente sproporzionati per le imprese. Il regolamento (UE) 2025/40 rappresenta uno dei pilastri della strategia europea per la riduzione dei rifiuti e la promozione dell’economia circolare. Tra le misure principali vi è l’introduzione di obiettivi di riutilizzo per diversi formati di imballaggio utilizzati nella logistica e nella distribuzione delle merci. A partire dal 1° gennaio 2030, gli operatori economici che utilizzano imballaggi per il trasporto dovranno assicurare che almeno il 40% di... > Il RENTRI chiarisce le conseguenze della conversione in legge del decreto n. 200/2025: sarà ancora possibile utilizzare il FIR cartaceo. - Published: 2026-03-09 - Modified: 2026-07-13 - URL: https://www.wastezero.it/rentri-confermata-possibilita-usare-fir-cartaceo/ - Categorie: NEWS, Rentri L’avviso pubblicato sul portale RENTRI chiarisce gli effetti della legge di conversione del decreto-legge 200/2025 Un avviso pubblicato sul portale RENTRI chiarisce le conseguenze operative della recente conversione in legge del decreto-legge n. 200/2025: fino al 15 settembre 2026 sarà ancora possibile utilizzare il FIR cartaceo come alternativa al formulario digitale. Vediamo in questo articolo tutti i dettagli.   FIR cartaceo fino al 15 settembre 2026: cosa chiarisce l’avviso pubblicato sul portale RENTRI Il percorso di digitalizzazione della tracciabilità dei rifiuti continua, ma con tempi leggermente più distesi. Un avviso pubblicato sul portale RENTRI ha infatti chiarito gli effetti operativi delle modifiche introdotte dal decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 200, convertito nella legge 27 febbraio 2026, n. 26, entrata in vigore il 1° marzo 2026. La novità principale riguarda il Formulario di identificazione dei rifiuti (FIR), il documento che accompagna ogni trasporto di rifiuti dal produttore fino all’impianto di destinazione. In questa fase di transizione verso il sistema digitale previsto dal D. M. 4 aprile 2023, n. 59, il legislatore ha scelto di mantenere per un periodo limitato la possibilità di utilizzare anche il formato tradizionale cartaceo. Il chiarimento pubblicato sul portale RENTRI conferma quindi che fino al 15 settembre 2026 il FIR potrà continuare a essere emesso in formato cartaceo, come alternativa al formulario digitale previsto dal nuovo sistema di tracciabilità. Si tratta di una soluzione che mira a facilitare l’adattamento degli operatori, evitando criticità operative nella fase iniziale di implementazione del registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti. Il riferimento normativo principale è contenuto nell’articolo 13 del decreto-legge n. 200 del 31... > Un interpello della Provincia di Como offre l’occasione per chiarire alcuni aspetti chiave della normativa sui rifiuti inerti. - Published: 2026-03-06 - Modified: 2026-07-13 - URL: https://www.wastezero.it/recupero-ambientale-rifiuti-inerti-chiarimenti-ministero/ - Categorie: NEWS, Rifiuti Il recupero ambientale in procedura semplificata richiede il rispetto dei criteri del DM 127/2024 quando si producono aggregati recuperati Un interpello della Provincia di Como offre l’occasione per chiarire alcuni aspetti chiave della normativa sui rifiuti inerti. Il Ministero precisa i rapporti tra recupero ambientale R10, End of Waste e gestione dei residui delle attività estrattive. Vediamo in questo articolo tutti i dettagli. Recupero ambientale e rifiuti inerti: cosa cambia con i chiarimenti del Ministero Il recupero dei rifiuti inerti rappresenta uno degli ambiti più rilevanti nel percorso verso l’economia circolare nel settore delle costruzioni. Tuttavia, proprio la complessità della normativa che regola queste attività genera spesso dubbi interpretativi, soprattutto quando si intrecciano regole diverse: procedure semplificate, cessazione della qualifica di rifiuto e disciplina dei rifiuti di estrazione. Un recente interpello presentato dalla Provincia di Como ha offerto al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica l’occasione per fare chiarezza su due questioni particolarmente delicate. Da un lato l’ammissibilità del recupero ambientale R10 in assenza di conformità ai criteri previsti dal DM 127/2024, dall’altro l’applicabilità della normativa sui rifiuti di estrazione ai residui derivanti dal trattamento dei materiali di cava. Le indicazioni fornite dall’amministrazione centrale, supportate dal parere tecnico di ISPRA, contribuiscono a definire meglio i confini operativi per imprese e autorità competenti. Il primo quesito riguarda la possibilità di effettuare operazioni di recupero ambientale classificate come R10 attraverso le procedure semplificate previste dalla normativa sui rifiuti, anche nel caso in cui l’operatore non si sia adeguato alle prescrizioni del DM 127/2024. Questo decreto, entrato in vigore nel 2024, ha introdotto criteri specifici per la cessazione della qualifica di rifiuto... > Il nuovo MUD 2026 è in procinto di essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Le modifiche al modello restano limitate. - Published: 2026-03-05 - Modified: 2026-07-13 - URL: https://www.wastezero.it/mud-2026-arrivo-gazzetta-poche-novita-modello/ - Categorie: NEWS, Rifiuti Nuova voce per gli eco-compattatori nella raccolta degli imballaggi in plastica per bevande Il nuovo MUD 2026 è in procinto di essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Le modifiche al modello restano limitate, ma l’aggiornamento formale del formato dichiarativo comporterà lo slittamento della scadenza per la trasmissione dei dati. Vediamo in questo articolo tutti i dettagli.   MUD 2026: aggiornamenti limitati ma nuova scadenza per la dichiarazione Anche per il 2026 il Modello Unico di Dichiarazione ambientale (MUD) si prepara a un aggiornamento. Il provvedimento che approva il nuovo format dichiarativo è stato trasmesso alla Gazzetta Ufficiale e la sua pubblicazione appare ormai imminente. Come accade ormai da diversi anni, imprese ed enti pubblici saranno chiamati a utilizzare una versione aggiornata del modello per comunicare i dati relativi alla produzione e gestione dei rifiuti nel corso del 2025. Non si tratta tuttavia di una riforma strutturale del sistema dichiarativo: le informazioni disponibili indicano che il nuovo MUD manterrà sostanzialmente invariata la struttura già nota agli operatori del settore. L’aggiornamento annuale del modello è diventato una costante. Negli ultimi anni il format è stato oggetto di piccoli aggiustamenti tecnici, spesso legati alla necessità di migliorare la raccolta di alcuni dati specifici o di adeguare il sistema alle evoluzioni normative. Anche questa volta l’impostazione generale del MUD non dovrebbe subire modifiche rilevanti. Tra gli interventi previsti nel nuovo modello emerge soprattutto l’introduzione di una voce dedicata alla raccolta degli imballaggi in plastica per bevande tramite eco-compattatori. Si tratta di macchine automatiche, sempre più diffuse nei centri urbani e nei punti vendita della grande distribuzione, che consentono... > L’Unione europea (UE) aggiorna la disciplina sui detergenti con un regolamento che integra sostenibilità, digitalizzazione e controlli. - Published: 2026-03-03 - Modified: 2026-07-13 - URL: https://www.wastezero.it/detergenti-tensioattivi-nuovo-regolamento-ue/ - Categorie: NEWS, Rifiuti Dal passaporto digitale alla biodegradabilità avanzata: cosa cambia per imprese e importatori L’Unione europea (UE) aggiorna la disciplina sui detergenti con un regolamento che integra sostenibilità, digitalizzazione e controlli doganali. Dal passaporto digitale alla biodegradabilità dei tensioattivi, cambiano obblighi e responsabilità per operatori economici e distributori. Vediamo in questo articolo tutti i dettagli. Stop al regolamento 648/2004: controlli rafforzati in UE, ricariche disciplinate e nuove scadenze al 2029 per i detergenti Il settore dei detergenti entra in una nuova fase normativa. Con il Regolamento (UE) 2026/405, l’Unione europea archivia definitivamente il quadro del 2004 e introduce una disciplina più coerente con l’evoluzione del mercato, della chimica e delle politiche ambientali europee. L’obiettivo dichiarato è duplice: garantire la libera circolazione dei prodotti nel mercato interno e assicurare un elevato livello di tutela della salute umana e dell’ambiente. Non si tratta di un semplice aggiornamento tecnico. Il nuovo testo interviene su diversi fronti: requisiti di biodegradabilità, digitalizzazione delle informazioni, controlli alle frontiere, disciplina delle ricariche e ridefinizione delle responsabilità lungo la filiera. Il regolamento nasce anche dalla constatazione che, negli ultimi anni, il panorama normativo europeo in materia di sostanze chimiche si è profondamente trasformato. REACH, CLP, regolamento sui biocidi e nuove discipline su ecodesign e sostenibilità hanno generato sovrapposizioni informative e talvolta incoerenze. La nuova disciplina sui detergenti mira quindi a eliminare duplicazioni e ad allinearsi alle norme già vigenti, mantenendo un sistema armonizzato che impedisca agli Stati membri di introdurre restrizioni nazionali per prodotti conformi. In questo modo si tutela il mercato interno, ma senza arretrare sul piano ambientale. Il campo di... > Con la pubblicazione in Gazzetta n. 49 del 28 febbraio 2026, la proroga del formulario cartaceo fino al 15 settembre 2026 diventa legge. - Published: 2026-03-02 - Modified: 2026-07-13 - URL: https://www.wastezero.it/formulario-rifiuti-cartaceo-fino-15-settembre-2026/ - Categorie: NEWS, Rentri Con la legge di conversione del decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 200, diventa operativa l’estensione del doppio binario tra digitale e analogico È ufficiale: con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2026, la proroga del formulario cartaceo fino al 15 settembre 2026 diventa legge. Il sistema di tracciabilità dei rifiuti resta quindi temporaneamente “a doppio binario”. Vediamo in questo articolo tutti i dettagli.   Il sistema RENTRI resta il perno della tracciabilità, ma imprese e trasportatori potranno continuare a utilizzare il formulario cartaceo in alternativa alle modalità telematiche La conferma è arrivata con la pubblicazione della legge di conversione del decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 200. Tra le modifiche approvate in sede parlamentare, una in particolare era attesa dagli operatori del settore. Ovvero la possibilità di continuare a utilizzare il formulario di identificazione dei rifiuti in formato cartaceo fino al 15 settembre 2026, in alternativa alle modalità digitali previste dalla disciplina sul RENTRI. La norma interviene su un passaggio delicato del processo di digitalizzazione della tracciabilità dei rifiuti, riconoscendo che la piena operatività del sistema telematico richiede ancora un periodo di assestamento. Non si tratta di un arretramento, ma di una scelta pragmatica: garantire continuità operativa alle imprese senza interrompere il percorso verso la completa digitalizzazione. Il cuore della disposizione è chiaro: fino alla metà di settembre 2026, il formulario può essere emesso anche in modalità cartacea, in alternativa a quanto previsto dall’articolo 7, comma 8, della disciplina che regola le nuove modalità di emissione e gestione digitale. In concreto, ciò significa che produttori, trasportatori e destinatari di rifiuti non sono obbligati, nell’immediato, ad abbandonare il supporto cartaceo.... > Una recente pronuncia della Cassazione ribadisce i principi chiari in materia di rifiuti abbandonati. Tutti i dettagli. - Published: 2026-02-27 - Modified: 2026-07-14 - URL: https://www.wastezero.it/rifiuti-abbandonati-ordinanza-sindaco/ - Categorie: Rifiuti, Fiscalità Ambientale La mancata impugnazione del provvedimento amministrativo chiude la strada alle contestazioni tardive Non basta lamentare un vizio formale dell’ordinanza né invocare un adempimento tardivo per evitare la condanna: una recente pronuncia della Cassazione ribadisce i principi chiari in materia di rifiuti abbandonati. Ovvero che chi non ottempera all’ordine di rimozione risponde penalmente, salvo prove concrete e tempestive. Vediamo in questo articolo tutti i dettagli.   Ricorso inammissibile se non si confronta con le motivazioni: la sentenza dei rifiuti abbandonati La vicenda prende le mosse da un’ordinanza sindacale che imponeva ai proprietari di un terreno la rimozione e il corretto smaltimento di rifiuti abbandonati sull’area. Non si trattava di pochi scarti domestici, ma di un insieme eterogeneo di materiali: parti di autoveicoli, contenitori con residui presumibilmente pericolosi, sacchi di immondizia e componenti in plastica. Il termine concesso per intervenire era di trenta giorni. Allo scadere del termine, però, nulla era stato fatto. Da qui l’avvio del procedimento penale per l’inosservanza dell’ordinanza, con condanna in primo grado e successiva parziale riduzione della pena in appello. La questione è quindi arrivata in Cassazione, dove i ricorrenti hanno tentato di ribaltare l’esito del giudizio. Il primo argomento difensivo riguardava la presunta illegittimità dell’ordinanza. Secondo i ricorrenti, il provvedimento sarebbe stato adottato senza la comunicazione di avvio del procedimento, impedendo loro di partecipare e far valere le proprie ragioni in sede amministrativa. La Suprema Corte, tuttavia, ha ritenuto il motivo manifestamente infondato. Il punto centrale è semplice: l’ordinanza non era mai stata impugnata davanti al giudice amministrativo. In assenza di una tempestiva contestazione, i vizi procedurali dedotti... > La Camera approva la proroga del formulario cartaceo fino al 15 settembre 2026 e sospende le sanzioni legate al RENTRI. - Published: 2026-02-26 - Modified: 2026-07-13 - URL: https://www.wastezero.it/proroga-formulario-rifiuti-cartaceo-verso-doppio-binario/ - Categorie: Rentri Tra fiducia politica e criticità tecniche, il sistema di tracciabilità resta sospeso tra analogico e digitale La Camera approva la proroga del formulario cartaceofino al 15 settembre 2026 e sospende le sanzioni legate al RENTRI. Il testo passa al Senato. Intanto, cartaceo e digitale convivono in un sistema ancora in fase di assestamento. Vediamo in questo articolo tutti i dettagli. Proroga del formulario cartaceo e stop alle sanzioni: il Parlamento ridisegna il cronoprogramma del RENTRI Il percorso di digitalizzazione della tracciabilità dei rifiuti subisce un nuovo rallentamento. Con il voto di fiducia espresso alla Camera dei deputati, il decreto Milleproroghe introduce una modifica significativa al calendario operativo del RENTRI, il Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti. La novità più rilevante riguarda il formulario di identificazione dei rifiuti (FIR), che potrà continuare a essere compilato in formato cartaceo fino al 15 settembre 2026. Fino alla stessa data, inoltre, non saranno applicate sanzioni per l’eventuale mancato invio dei dati al sistema informatico. Il provvedimento ha ottenuto 177 voti favorevoli, 93 contrari e 3 astensioni, passando ora all’esame del Senato per la conversione definitiva in legge, che dovrà avvenire entro il 1° marzo. Se il testo sarà confermato senza modifiche, il settore si troverà formalmente in una fase di convivenza tra vecchie e nuove modalità operative, con un doppio binario destinato a proseguire ancora per oltre un anno e mezzo. Il percorso parlamentare degli emendamenti ha mostrato una convergenza politica ampia e trasversale. La richiesta di proroga del formulario cartaceo, inizialmente avanzata da esponenti di Forza Italia e Partito Democratico, è stata successivamente sostenuta anche dalla Lega.... > Il Ministero dell’Ambiente chiarisce come classificare i generatori di corrente dismessi. Vediamo tutte le definzioni. - Published: 2026-02-25 - Modified: 2026-07-13 - URL: https://www.wastezero.it/generatori-corrente-fine-vita-come-attribuire-codice-eer/ - Categorie: Rifiuti Interpello della Regione Campania: cosa cambia per gli impianti di autodemolizione e per la classificazione dei rifiuti Il Ministero dell’Ambiente chiarisce come classificare i generatori di corrente dismessi. La distinzione tra impianti fissi, scarrabili e componenti di veicoli diventa decisiva per individuare la normativa applicabile e il corretto codice EER. Vediamo in questo articolo tutti i dettagli.   Dalla distinzione tra fissi e scarrabili alla disciplina RAEE e veicoli fuori uso: i chiarimenti del MASE sui generatori di corrente  La classificazione dei rifiuti è uno dei passaggi più delicati nella gestione ambientale, soprattutto quando si tratta di apparecchiature complesse come i generatori di corrente. Un’errata attribuzione del codice EER può infatti comportare criticità operative, contestazioni in fase di controllo e conseguenze sanzionatorie. Con la risposta all’interpello n. 30800 del 12 febbraio 2026, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) è intervenuto per chiarire quale sia il corretto inquadramento dei generatori di corrente ritirati dagli impianti di autodemolizione. In particolare, distinguendo con precisione le diverse casistiche. Prima ancora di affrontare il tema del codice EER, occorre stabilire quando un generatore di corrente assume la qualifica di rifiuto. Il riferimento normativo è l’art. 183, comma 1, lettera a) del D. lgs. 152/2006, che definisce rifiuto “qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l’intenzione o l’obbligo di disfarsi”. Una volta maturata questa condizione, si apre il tema della classificazione: non tutti i generatori, infatti, seguono lo stesso regime giuridico. Il MASE ha chiarito che la prima distinzione da operare è tra generatori fissi e generatori scarrabili. Nel caso dei generatori fissi, è necessario un... > L’Europa accelera sull’adattamento climatico. Città e regioni chiedono obiettivi vincolanti, fondi certi e una governance condivisa. - Published: 2026-02-24 - Modified: 2026-07-13 - URL: https://www.wastezero.it/adattamento-climatico-citta-regioni-centro-nuovo-piano/ - Categorie: Rifiuti Governance multilivello, giustizia climatica e finanza pubblica: le priorità indicate dal Comitato europeo delle regioni L’Europa accelera sull’adattamento climatico. Città e regioni chiedono obiettivi vincolanti, fondi certi e una governance condivisa per prevenire rischi sanitari, economici e sociali sempre più evidenti, trasformando la resilienza in una scelta strutturale e permanente. Vediamo in questo articolo tutti i dettagli.   Dai dati di Copernicus alle “città spugna”: come trasformare l’adattamento climatico in politica strutturale Quando si parla di cambiamento climatico, troppo spesso il dibattito resta confinato alla riduzione delle emissioni. Ma negli ultimi anni un dato è diventato ineludibile: anche azzerando oggi le emissioni, una parte degli effetti è ormai irreversibile. Ondate di calore, alluvioni, incendi, siccità prolungate non sono più eventi eccezionali, ma condizioni ricorrenti. Per questo l’adattamento non è più un capitolo accessorio delle politiche ambientali: è diventato una priorità strategica. Il parere adottato dal Comitato europeo delle regioni, relatore il sindaco di Bologna Matteo Lepore, rappresenta una presa di posizione netta in vista della futura iniziativa europea per la resilienza climatica attesa nel secondo semestre 2026. Il messaggio è chiaro: servono strumenti giuridicamente solidi, obiettivi di lungo periodo, fino al 2050, e un sistema di governance capace di coinvolgere in modo strutturato città e regioni. I numeri parlano da soli. Nel solo 2023 l’Europa ha registrato quasi 48 mila decessi in eccesso legati alle ondate di calore. Dal 1980 al 2023, gli eventi climatici estremi hanno prodotto perdite economiche stimate in oltre 700 miliardi di euro. Non si tratta solo di danni materiali: è un impatto che tocca bilanci pubblici, sistemi assicurativi, investitori e... > Con il decreto-legge 20 febbraio 2026 n. 21 il Governo interviene su bollette, competitività e decarbonizzazione. - Published: 2026-02-23 - Modified: 2026-07-13 - URL: https://www.wastezero.it/decreto-bollette-2026-sconti-mirati-spinta-rinnovabili/ - Categorie: Rifiuti Dai 115 euro alle famiglie in bonus sociale ai tagli degli oneri ASOS per le imprese: come si muovono ARERA, GSE e Terna Con ildecreto-legge 20 febbraio 2026 n. 21 il Governo interviene su bollette, competitività e decarbonizzazione: bonus per famiglie, riduzione oneri alle imprese, regole per connessioni rinnovabili e una corsia unica autorizzativa per i data center. Vediamo in questo articolo tutti i dettagli. Contratti “lunghi” per energia verde e stop alla saturazione virtuale delle connessioni: i dettagli del decreto bollette 2026 Il “decreto bollette” del 20 febbraio 2026 (DL n. 21) nasce con un obiettivo semplice da capire e difficile da realizzare: abbassare il costo dell’energia senza perdere di vista la transizione, la sicurezza del sistema e la competitività industriale. Il testo mette insieme misure immediate (sconti e riduzioni in bolletta) e interventi più strutturali sul mercato elettrico, reti, rinnovabili e perfino sull’inserimento dei data center nel sistema energetico. La prima leva è sociale. Per il 2026 viene previsto un contributo straordinario da 115 euro sulle forniture elettriche per chi, alla data di entrata in vigore del decreto, è già titolare del bonus sociale. La gestione operativa passa da ARERA, con risorse stanziate entro un limite di spesa fissato dal provvedimento. Accanto a questo intervento “automatico”, il decreto apre una strada ulteriore per i nuclei con ISEE fino a 25. 000 euro che non ricevono il bonus sociale. In particolare nel biennio 2026–2027 i venditori possono riconoscere (quindi non è un obbligo generalizzato) un contributo sotto forma di sconto. Quest'ultimo legato a parametri di consumo e alla componente di prezzo dell’energia. Anche qui ARERA è chiamata a definire modalità applicative e... > Una recente ordinanza della Corte di Cassazione riaccende l’attenzione sulla responsabilità penale in materia di rifiuti. - Published: 2026-02-20 - Modified: 2026-07-13 - URL: https://www.wastezero.it/deposito-incontrollato-responsabilita-penale-rifiuti-speciali/ - Categorie: Rifiuti La Cassazione conferma la linea rigorosa sulla responsabilità ambientale Una recente ordinanza della Corte di Cassazione riaccende l’attenzione sulla responsabilità penale in materia di rifiuti. Al centro della decisione, il deposito incontrollato di rifiuti speciali e la figura del gestore di fatto, ritenuto penalmente responsabile al pari del titolare formale dell’impresa. Vediamo in questo articolo tutti i dettagli. Responsabilità penale: quantità e natura dei rifiuti escludono la particolare tenuità del fatto La vicenda di cui sopra trae origine da una condanna pronunciata in secondo grado nei confronti di due soggetti ritenuti responsabili del reato di deposito incontrollato di rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi, ai sensi dell’articolo 256 del decreto legislativo n. 152 del 2006. Secondo i giudici di merito, entrambi avevano concorso nella condotta illecita: uno in qualità di titolare formale dell’impresa, l’altro quale gestore di fatto. Proprio su quest’ultimo aspetto si è concentrato il primo motivo di ricorso. La difesa ha contestato la correttezza della motivazione con cui era stata attribuita al secondo imputato la qualifica di gestore di fatto, sostenendo che mancassero elementi idonei a dimostrare un effettivo potere decisionale in materia di gestione dei rifiuti. La Corte di Cassazione ha ritenuto il motivo manifestamente infondato. I giudici hanno evidenziato come la qualifica fosse stata ricavata da circostanze oggettive e non contestate. L’imputato aveva infatti fornito agli organi accertatori tutte le informazioni relative alla gestione contabile e amministrativa dell’impresa, dimostrando così di esercitare un ruolo sostanziale nella conduzione aziendale. Nel diritto penale ambientale, la responsabilità non si arresta alla dimensione formale delle cariche. Quando un soggetto... > Il Consiglio UE ha definito la sua posizione sulla revisione delle direttive sulle acque d’Europa, puntando a rafforzare standard ambientali. - Published: 2026-02-19 - Modified: 2026-07-13 - URL: https://www.wastezero.it/acque-deuropa-nuova-direttiva-proteggere-risorse/ - Categorie: Rifiuti Un quadro rinnovato per combattere inquinamento, garantire qualità e gestire le pressioni sul ciclo idrico europeo Il Consiglio UE ha definito la sua posizione sulla revisione delle direttive sulle acque d’Europa, puntando a rafforzare standard ambientali, ridurre inquinanti critici e armonizzare le politiche idriche. Il testo riflette evidenze scientifiche e sfide emergenti. Vediamo in questo articolo tutti i dettagli.   Dalla valutazione scientifica alla posizione del Consiglio: obiettivi, sfide e innovazioni per le acque d’Europa La gestione delle risorse idriche nell’Unione Europea è oggi al centro di un processo legislativo cruciale. Dopo anni di implementazione e monitoraggio delle direttive esistenti, gli Stati membri e le istituzioni comunitarie si confrontano su come aggiornare un quadro che tutela l’ambiente e la salute pubblica. Il documento 14144/25, elaborato dal Consiglio dell’Unione Europea, rappresenta la posizione in prima lettura sulla proposta di direttiva che modifica alcune norme chiave del diritto comunitario delle acque. Tra queste la direttiva quadro sulle acque del 2000 e le norme sulla qualità delle acque sotterranee e superficiali. La base da cui si parte è ampia: la direttiva 2000/60/CE ha stabilito per decenni un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque, con l’obiettivo di conseguire un “buono stato” per tutti i corpi idrici entro un termine definito e di proteggere ecosistemi e usi umani. Tuttavia, evidenze scientifiche e pressioni ambientali crescenti, in particolare a causa dei cambiamenti climatici, dell’inquinamento diffuso e dell’uso intensivo delle risorse idriche, rendono necessaria una revisione profonda di questi obiettivi e delle strategie per raggiungerli. La valutazione dell’Agenzia europea dell’ambiente ha evidenziato progressi importanti in alcune metriche (ad esempio la qualità... > La proroga del FIR cartaceo fino al 15 settembre 2026 riapre il dibattito sulla gestione della transizione digitale del RENTRI. - Published: 2026-02-18 - Modified: 2026-07-13 - URL: https://www.wastezero.it/rentri-fir-proroga-cartaceo-sfida-regia-politica/ - Categorie: Rentri Doppio regime fino al 15 settembre 2026: tra buon senso operativo e criticità tecniche La proroga del formulario rifiuti (FIR) cartaceo fino al 15 settembre 2026 riapre il dibattito sulla gestione della transizione digitale del RENTRI, tra esigenze operative delle imprese, criticità tecniche e interrogativi sulla governance politica del processo. Vediamo in questo articolo tutti i dettagi.   Digitalizzazione sì, ma con gradualità: il nodo della governance torna centrale con la proroga del FIR cartaceo  Come anticipato, la decisione di prorogare l’utilizzo del formulario rifiuti cartaceo fino al 15 settembre 2026 ha riacceso un confronto che va ben oltre l’aspetto tecnico. Al centro non c’è soltanto la scelta di mantenere un doppio regime, cartaceo e digitale, ma il modo in cui è stata governata la transizione verso il nuovo sistema informatico di tracciabilità dei rifiuti. L’emendamento approvato in sede di conversione del decreto milleproroghe, sostenuto in modo bipartisan, consente alle imprese di continuare a utilizzare il modello cartaceo in alternativa al formulario digitale (xFIR). Prevedendo dunque anche la sospensione delle sanzioni legate alla trasmissione dei dati alla piattaforma RENTRI. Una scelta che, secondo i promotori, non rappresenta un arretramento rispetto al percorso di digitalizzazione, ma un intervento di equilibrio per evitare blocchi operativi e incertezze applicative. Il passaggio al formulario digitale era stato inserito in un cronoprogramma definito già nel 2023, con l’obiettivo di rendere pienamente operativa la tracciabilità informatica dei rifiuti su scala nazionale. Il cosiddetto “switch day” del 13 febbraio avrebbe dovuto segnare un punto di non ritorno. Tuttavia, proprio nella fase di avvio, il sistema ha mostrato criticità evidenti. Il blocco... > Il FIR digitale non è un documento immutabile sin dalla sua creazione: il sistema RENTRI prevede stati specifici che consentono modifiche. - Published: 2026-02-18 - Modified: 2026-07-13 - URL: https://www.wastezero.it/rentri-fir-digitale-modifiche-stati-formulario/ - Categorie: Rentri Quando è possibile correggere un FIR e quali sono gli stati che lo consentono? Il FIR digitale non è un documento immutabile sin dalla sua creazione: il sistema RENTRI prevede stati specifici che consentono modifiche prima delle firme e mette a disposizione strumenti operativi per accompagnare ogni fase del processo. Vediamo in questo articolo tutti i dettagli in merito.   Servizi di supporto, app mobile, obblighi di trasmissione dei dati e modifiche per il FIR digitale  Come sappiamo, la digitalizzazione del FIR non ha eliminato la necessità di correzioni o integrazioni. Al contrario, il sistema RENTRI ha introdotto una logica più strutturata, in cui le modifiche sono possibili solo entro determinati stati del formulario e prima che vengano apposte le firme. Le pagine di approfondimento del documento chiariscono dunque un punto essenziale: il FIR digitale può essere modificato solo se non è stato ancora firmato. La firma, infatti, rappresenta il momento in cui i dati si consolidano e diventano non più alterabili. Tuttavia, il sistema prevede una serie di stati intermedi che permettono l’intervento sui dati. Tra questi rientrano, ad esempio: “In attesa dell’inserimento dei dati di primo trasporto e di quantità” “In attesa dell’inserimento dei dati di primo trasporto” “In attesa dell’inserimento dei dati di quantità” “In attesa delle firme del produttore e del primo trasportatore” Finché il formulario si trova in uno di questi stati e non è stato firmato, è possibile accedere alla funzione di modifica tramite l’applicazione web o, in alcune fasi, tramite app mobile. Questo meccanismo introduce una gestione più consapevole rispetto al passato: non esistono più correzioni informali... > Dopo la chiusura del FIR digitale, il processo non termina con la restituzione della copia: vi è infatti la trasmissione dei dati al RENTRI. - Published: 2026-02-17 - Modified: 2026-07-13 - URL: https://www.wastezero.it/fir-digitale-rentri-trasmissione-dati/ - Categorie: Rentri Obblighi per i rifiuti pericolosi e verifica dei dati trasmessi Dopo la chiusura del FIR digitale, il processo non termina con la restituzione della copia: vi è infatti la trasmissione dei dati al RENTRI e successivamente la consultazione degli stessi. In questo modo, si garantisce la continuità tra operatività aziendale e sistema nazionale di tracciabilità. Vediamo in questo articolo tutti i dettagli.   Dall’upload dell’xFIR alla conferma di trasmissione dei dati Come anticipato, una volta completato il ciclo del FIR digitale, dalla compilazione alla restituzione della copia completa, entra in gioco un ulteriore passaggio fondamentale: la trasmissione dei dati al RENTRI. È questa fase che collega il documento operativo alla banca dati nazionale, consolidando il sistema di tracciabilità. Il processo avviene tramite i servizi di supporto disponibili nell’applicazione web del portale RENTRI, nella sezione dedicata alla trasmissione dei dati del FIR digitale. La trasmissione riguarda i FIR digitali relativi a rifiuti pericolosi. Come specificato, infatti, produttori/detentori, trasportatori e destinatari iscritti devono trasmettere al RENTRI i dati contenuti nella copia completa del FIR, compilata e sottoscritta dal destinatario. L’obbligo sussiste sia in caso di accettazione sia in caso di respingimento (totale o parziale). È quindi il contenuto definitivo del formulario, quello validato e firmato, a costituire il riferimento per la trasmissione. Un aspetto importante riguarda le tempistiche: l’invio dei dati deve rispettare le scadenze previste per l’annotazione sul registro cronologico di carico e scarico. In questo modo, il flusso informativo tra registro e RENTRI rimane coerente e sincronizzato. La procedura di trasmissione tramite applicazione web Dal punto di vista operativo, la... > Con la restituzione della copia completa e definitiva da parte del destinatario, il FIR digitale entra nella sua fase conclusiva. - Published: 2026-02-16 - Modified: 2026-07-13 - URL: https://www.wastezero.it/recupero-copia-definitiva-fir-digitale-rentri/ - Categorie: Rentri Dopo la restituzione del destinatario: accesso e ricerca del formulario Con la restituzione della copia completa e definitiva da parte del destinatario, il FIR digitale entra nella sua fase conclusiva. Produttore e trasportatore possono dunque accedere al portale RENTRI e scaricare la versione definitiva del formulario. Vediamo in questo articolo tutti i passaggi.   Download dell’xFIR digitale e archiviazione della copia definitiva  Quando il destinatario conclude la restituzione della copia completa del FIR digitale, il processo documentale non si esaurisce automaticamente. Il sistema RENTRI prevede infatti un ultimo passaggio operativo: il recupero della copia definitiva da parte del produttore e del trasportatore. Si tratta di un momento cruciale, perché consente ai soggetti che hanno avviato e gestito il trasporto di acquisire la versione finale del formulario, completa di tutte le firme e delle informazioni di accettazione. Per scaricare la copia restituita, produttore e trasportatore devono accedere all’area dedicata del portale RENTRI, utilizzando i servizi di supporto messi a disposizione tramite applicazione web. All’interno del menu, è disponibile la funzione specifica relativa alla restituzione della copia del FIR digitale. Attraverso questa sezione, l’operatore può individuare i formulari per i quali il destinatario ha già completato la procedura di restituzione. Il sistema consente di filtrare e ricercare il documento tramite la funzione “Ricerca”, facilitando l’individuazione del FIR di interesse anche in presenza di numerosi movimenti. La struttura dell’interfaccia è pensata per rendere chiaro lo stato del formulario: una volta restituita la copia completa, il FIR risulta disponibile per il download da parte degli altri soggetti della filiera. Individuazione del formulario corretto Inoltre,... > Un interpello di Confindustria riaccende l’attenzione sulle regole per l’accesso nelle discariche dei rifiuti inerti. - Published: 2026-02-13 - Modified: 2026-07-13 - URL: https://www.wastezero.it/discariche-rifiuti-inerti-quando-come-si-applicano-deroghe/ - Categorie: Rifiuti Il nodo TDS, solfati e cloruri nelle autorizzazioni Un interpello di Confindustria riaccende l’attenzione sulle regole per l’accesso nelle discariche dei rifiuti inerti. Il Ministero chiarisce limiti, condizioni e portata delle deroghe,ribadendo il carattere eccezionale della procedura e il ruolo centrale dell’analisi di rischio. Vediamo in questo articolo tutti i dettagli.   Il quadro ordinario per i rifiuti inerti nelle discariche: test di cessione e limiti tabellari La gestione delle discariche per rifiuti inerti torna al centro del dibattito tecnico-giuridico a seguito di un interpello presentato da Confindustria ai sensi dell’articolo 3-septies del D. Lgs. 152/2006. L’oggetto del quesito riguarda l’applicazione delle deroghe previste dall’articolo 16-ter del D. Lgs. 36/2003, con particolare riferimento ai criteri di ammissibilità e ai parametri chimici da considerare in fase autorizzativa. Il riscontro del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, formulato anche sulla base del parere tecnico di ISPRA, offre indicazioni importanti per gestori, consulenti e autorità competenti. In particolare, chiarendo sia l’ambito operativo delle deroghe sia i limiti entro cui esse possono essere riconosciute. Per comprendere la portata dei chiarimenti ministeriali, è necessario partire dalla disciplina ordinaria. L’articolo 7-quater del D. Lgs. 36/2003 stabilisce che i rifiuti possono essere conferiti in una discarica per inerti solo a seguito di: caratterizzazione di base (art. 7-bis); esito conforme del test di cessione, eseguito secondo l’Allegato 6; rispetto dei valori limite fissati nella Tabella 2 dell’Allegato 4, nonché dei limiti per i contaminanti organici di cui alla Tabella 4. Tra i parametri più discussi figurano i Solidi Disciolti Totali (TDS), i solfati e i cloruri.... > Con la restituzione della copia completa del FIR digitale, il destinatario conclude formalmente il percorso del rifiuto. - Published: 2026-02-12 - Modified: 2026-07-13 - URL: https://www.wastezero.it/fir-digitale-rentri-restituzione-copia-completa-2/ - Categorie: Rentri Dal download dell’xFIR alla trasmissione al produttore e al trasportatore Con la restituzione della copia completa del FIR digitale, il destinatario conclude formalmente il percorso del rifiuto. Tramite l’applicazione web, il documento firmato viene scaricato, caricato e reso disponibile agli altri soggetti della filiera. Vediamo in questo articolo tutti i dettagli in merito a questi passaggi.   Restituzione digitale del FIR e tracciabilità finale del formulario Dopo l’accettazione e la firma del FIR digitale, il destinatario entra nell’ultima fase operativa del processo: la restituzione della copia completa del formulario. Si tratta di un passaggio che nel sistema cartaceo comportava la gestione fisica delle copie, mentre nel modello RENTRI avviene interamente in modalità digitale. La restituzione rappresenta il momento in cui il formulario, ormai completo di tutte le firme e delle informazioni definitive, viene messo a disposizione del produttore e del trasportatore, chiudendo formalmente il ciclo documentale. Il primo passaggio consiste nell’individuare la copia completa del FIR digitale all’interno dell’area dedicata dell’applicazione web. Il destinatario accede alla sezione dei FIR digitali e seleziona il documento di interesse. Il sistema consente di scaricare la copia nel formato previsto (xFIR), che rappresenta il file completo contenente tutti i dati e le firme apposte durante il ciclo di gestione del rifiuto. Questo file costituisce la versione definitiva del formulario digitale. Il download non è un mero adempimento tecnico, ma un momento fondamentale per garantire che la copia restituita sia effettivamente quella corretta e completa. Una volta scaricato il file xFIR, il destinatario procede con la restituzione della copia tramite i servizi di supporto del... > Il Ministero ha definito le modalità per garantire la continuità del FIR digitale anche nel caso in cui i servizi RENTRI fossero offline. - Published: 2026-02-11 - Modified: 2026-07-13 - URL: https://www.wastezero.it/rentri-offline-come-gestire-fir-digitale/ - Categorie: Rentri Il Decreto Direttoriale n. 25/2026 introduce procedure di emergenza per operatori e trasportatori Con il Decreto Direttoriale n. 25 del 5 febbraio 2026, il Ministero ha definito le modalità operative da seguire per garantire la continuità del FIR digitale anche nel caso in cui i servizi RENTRI fossero offline. Vediamo dunque in questo articolo tutti i dettagli in merito.   Cosa fare in caso di servizi RENTRI offline: tutte le istruzioni La digitalizzazione della tracciabilità dei rifiuti rappresenta una delle più importanti innovazioni degli ultimi anni nel settore ambientale. Con l’introduzione del Formulario di identificazione del rifiuto in formato digitale (FIR digitale), il sistema RENTRI ha segnato un passaggio decisivo verso una gestione più trasparente, controllabile e sicura dei flussi di rifiuti. Ma cosa accade quando il sistema non funziona? Come sappiamo, i sistemi informatici possono subire interruzioni, i servizi di autenticazione possono risultare temporaneamente indisponibili, oppure può mancare la connessione Internet per cause indipendenti dalla volontà dell’operatore. Proprio per disciplinare questi scenari è intervenuto il Decreto Direttoriale n. 25 del 5 febbraio 2026, pubblicato il 6 febbraio 2026. Il provvedimento approva le modalità operative da adottare in caso di mancata disponibilità dei servizi RENTRI, purché tale indisponibilità non sia legata a interventi programmati di manutenzione ordinaria o straordinaria. Il decreto distingue chiaramente due ipotesi: indisponibilità dei servizi RENTRI per cause tecniche non previste; indisponibilità temporanea della connettività Internet o dei servizi di autenticazione digitale utilizzati dall’operatore, per ragioni fuori dal suo controllo e non imputabili a negligenza o cattiva manutenzione. La logica è semplice ma fondamentale: l’operatore deve poter dimostrare che l’evento... > Con i regolamenti UE 2026/245 e 2026/250, la Commissione europea aggiorna la disciplina sui materiali a contatto con gli alimenti. - Published: 2026-02-10 - Modified: 2026-07-13 - URL: https://www.wastezero.it/materiali-contatto-alimenti-novita-ue-2026/ - Categorie: Rifiuti Aggiornato l’elenco delle sostanze ammesse nelle plastiche alimentari Con i regolamenti UE 2026/245 e 2026/250, la Commissione europea aggiorna la disciplina sui materiali a contatto con gli alimenti, introducendo nuove autorizzazioni, precisazioni tecniche e rettifiche fondamentali per operatori e filiere produttive. Vediamo in questo articolo tutti i dettagli.   Chiarimenti normativi per garantire sicurezza e continuità produttiva per i materiali a contatto con alimenti La sicurezza dei materiali destinati a venire a contatto con gli alimenti rappresenta da anni uno dei pilastri della legislazione europea in materia di tutela della salute dei consumatori. In questo contesto si inseriscono i due regolamenti adottati dalla Commissione europea il 2 febbraio 2026, che intervengono sul regolamento (UE) n. 10/2011 e sul più recente regolamento (UE) 2024/3190 relativo al bisfenolo A (BPA). L’obiettivo dichiarato è duplice. Da un lato, aggiornare l’elenco delle sostanze autorizzate alla luce dei più recenti pareri scientifici dell’EFSA. Dall’altro, correggere alcune incoerenze normative emerse nell’applicazione delle nuove regole, evitando incertezze interpretative e criticità operative per le imprese. Il regolamento (UE) 2026/245 modifica l’allegato I del regolamento (UE) n. 10/2011, che contiene la cosiddetta “lista positiva” delle sostanze utilizzabili nella fabbricazione di materiali plastici per uso alimentare. L’inclusione o la modifica delle condizioni d’uso di una sostanza avviene esclusivamente sulla base di una valutazione scientifica approfondita da parte dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare. Tra le sostanze autorizzate figurano additivi e coadiuvanti tecnologici destinati prevalentemente a materiali poliolefinici, PET, PLA, PVC rigido e poliammidi. Le autorizzazioni sono sempre accompagnate da limiti quantitativi precisi, condizioni di utilizzo dettagliate e, in... > Il decreto del 16 dicembre 2025 aggiorna le regole tecniche per l’immersione in mare dei materiali di escavo. - Published: 2026-02-09 - Modified: 2026-07-13 - URL: https://www.wastezero.it/immersione-mare-materiali-di-escavo-aggiornamento-tecnico/ - Categorie: Rifiuti Nuovi criteri tecnici per una gestione più uniforme e sostenibile Il decreto del 16 dicembre 2025 aggiorna le regole tecniche per l’immersione in mare dei materiali di escavo, introducendo criteri più chiari e omogenei per autorizzazioni, controlli e valutazioni ambientali. Vediamo in questo articolo tutti i dettagli.   Autorizzazioni, controlli e ruolo delle Regioni dopo il decreto 2025 sui materiali di escavo La gestione dei materiali derivanti dall’escavo dei fondali marini rappresenta da anni una delle questioni più delicate nel rapporto tra sviluppo delle infrastrutture portuali e tutela dell’ambiente marino. Dragaggi, ampliamenti di porti, posa di cavi e condotte sono attività strategiche per l’economia e la logistica nazionale, ma comportano inevitabilmente interventi diretti sull’ecosistema marino. Con il decreto 16 dicembre 2025, pubblicato in Gazzetta Ufficiale a gennaio 2026, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica interviene su questo equilibrio aggiornando l’allegato tecnico al decreto n. 173/2016. Non si tratta di una riforma radicale del sistema, ma di un affinamento tecnico-operativo che nasce dall’esperienza applicativa maturata negli ultimi anni e dalle criticità segnalate da Regioni e operatori del settore. L’obiettivo dichiarato è duplice: rendere più omogenea l’applicazione delle norme sul territorio nazionale e rafforzare la coerenza tra tutela ambientale e programmazione delle opere marittime. Il decreto si inserisce all’interno di un impianto normativo già consolidato, che trova il suo perno nell’articolo109 del decreto legislativo n. 152/2006. Tale disposizione disciplina l’immersione in mare dei materiali di escavo, subordinandola a una specifica autorizzazione e al rispetto di criteri tecnici volti a prevenire danni all’ambiente marino. Il regolamento del 2016 aveva già fornito una... > Una recente ordinanza della Cassazione torna a fare chiarezza sulla gestione degli imballaggi contaminati, tutti i dettagli. - Published: 2026-02-06 - Modified: 2026-07-13 - URL: https://www.wastezero.it/imballaggi-contamnati-bonifica-non-basta-evitare-reato/ - Categorie: Rifiuti Una recente ordinanza della Cassazione torna a fare chiarezza sulla gestione degli imballaggi contaminati, tutti i dettagli. Una recente ordinanza della Cassazione torna a fare chiarezza sulla gestione degli imballaggi contaminati, ribadendo che senza procedure rigorose di bonifica e tracciabilità restano rifiuti pericolosi, con conseguenze penali rilevanti per imprese e amministratori. Vediamo in questo articolo tutti i dettagli.   Imballaggi contaminati: il confine tra recupero e rifiuto pericoloso La gestione dei rifiuti pericolosi rappresenta da tempo uno dei nodi più complessi del diritto ambientale, soprattutto quando riguarda materiali che, almeno in apparenza, sembrano aver perso la loro pericolosità originaria. È il caso degli imballaggi che hanno contenuto sostanze pericolose e che, secondo alcune prassi aziendali, verrebbero “ripuliti” prima dello smaltimento o del riutilizzo. Su questo punto è intervenuta una recente ordinanza della Corte di Cassazione, chiamata a valutare la correttezza della qualificazione giuridica attribuita a imballaggi contaminati gestiti come rifiuti non pericolosi. La difesa sosteneva che la pulizia effettuata fosse sufficiente a escludere la pericolosità residua, facendo così venir meno il presupposto del reato. La Suprema Corte ha però ribadito un principio chiave: la perdita della qualifica di rifiuto pericoloso non può basarsi su valutazioni generiche o su operazioni di pulizia non formalizzate. Affinché un imballaggio contaminato possa essere considerato bonificato, è necessario che la decontaminazione sia completa, verificabile e realizzata secondo procedure riconosciute. Solo in questo modo è possibile escludere la presenza di residui pericolosi e garantire la tutela della salute e dell’ambiente. In assenza di tali condizioni, l’imballaggio deve continuare a essere gestito come rifiuto pericoloso, con l’obbligo di seguire le modalità di smaltimento previste... > Con la firma del destinatario, il FIR digitale entra nella sua fase conclusiva attraverso l’applicazione web RENTRI. - Published: 2026-02-05 - Modified: 2026-07-13 - URL: https://www.wastezero.it/rentri-firma-destinatario-chiusura-formulario/ - Categorie: Rentri Dall’accettazione del rifiuto alla validazione finale dei dati Con la firma del destinatario, il FIR digitale entra nella sua fase conclusiva. Attraverso l’applicazione web RENTRI, l’impianto valida i dati di accettazione e consolida l’intero percorso di tracciabilità del rifiuto. Vediamo in questo articolo tutti i dettagli. Firma digitale e responsabilità del destinatario nel sistema RENTRI Nel ciclo di vita del FIR digitale, la firma del destinatario rappresenta uno dei momenti più rilevanti dal punto di vista giuridico e operativo. Dopo l’arrivo del rifiuto e l’inserimento dei dati di accettazione, è infatti questa sottoscrizione a sancire la correttezza delle informazioni raccolte lungo tutta la filiera, dal produttore al trasportatore. Nel sistema RENTRI, la firma non è un atto automatico o meramente formale. Al contrario, è preceduta da una fase di verifica accurata, che consente al destinatario di controllare il contenuto del FIR digitale prima di procedere con la validazione finale. Una volta completata l’accettazione per intero del rifiuto, il destinatario accede alla gestione del FIR digitale tramite applicazione web. In questa fase, il formulario è già arricchito di tutte le informazioni inserite dai soggetti precedenti: dati del produttore, del trasportatore, del rifiuto e del trasporto. Il sistema consente una consultazione completa del FIR, offrendo una visione ordinata e strutturata delle informazioni. Questo passaggio permette all’impianto di verificare la coerenza tra quanto dichiarato e quanto effettivamente ricevuto, riducendo il rischio di incongruenze o contestazioni successive. La verifica rappresenta anche una forma di tutela per il destinatario, che può così firmare il documento con piena consapevolezza del contenuto che sta validando.... > Con l’arrivo del rifiuto a destinazione, il FIR digitale entra nella fase conclusiva della gestione: il destinatario verifica i dati e non solo - Published: 2026-02-04 - Modified: 2026-07-13 - URL: https://www.wastezero.it/fir-digitale-ruolo-destinatario-fase-accettazione/ - Categorie: Rentri Dalla presa in carico alla verifica finale del formulario Con l’arrivo del rifiuto a destinazione, il FIR digitale entra nella fase conclusiva della gestione operativa: il destinatario verifica i dati, registra l’accettazione e contribuisce a chiudere correttamente il ciclo di tracciabilità previsto dal RENTRI. Vediamo in questo articolo tutti i dettagli.   Accettazione per intero e completamento del FIR digitale Nel sistema RENTRI, la fase di accettazione del rifiuto da parte del destinatario rappresenta uno snodo essenziale del ciclo di vita del FIR digitale. È in questo momento che il trasporto si conclude e che le informazioni raccolte lungo l’intero percorso vengono verificate, confermate e consolidate all’interno del formulario. Il destinatario non si limita a ricevere fisicamente il rifiuto, ma assume un ruolo attivo nella validazione finale dei dati, contribuendo in modo determinante alla qualità e all’affidabilità della tracciabilità digitale. Il primo passaggio operativo consiste nella presa in carico del FIR digitale tramite l’applicazione web messa a disposizione dal RENTRI. Il destinatario accede all’area dedicata, individua il formulario e ne acquisisce la gestione. Questo passaggio consente di collegare formalmente il FIR all’impianto di destinazione e di avviare le operazioni di verifica. L’acquisizione della visibilità del FIR digitale avviene inserendo il numero identificativo del formulario e confermando l'emissione, garantendo così che il documento sia quello corretto e riferito al carico effettivamente ricevuto. Rispetto al sistema cartaceo, questa fase introduce un livello di controllo preventivo più elevato, perché consente al destinatario di analizzare il contenuto del FIR prima di procedere con l’accettazione. Una volta preso in carico, il FIR digitale può... > Come sappiamo, durante il trasporto dei rifiuti possono verificarsi eventi non programmati. Come interviene il RENTRI? - Published: 2026-02-03 - Modified: 2026-07-13 - URL: https://www.wastezero.it/rentri-gestione-imprevisti-durante-trasporto-rifiuti/ - Categorie: Rentri Trasbordo parziale e sosta tecnica: quando il viaggio cambia Come sappiamo, durante il trasporto dei rifiuti possono verificarsi eventi non programmati. In questo contesto, il FIR digitale del RENTRI consente al trasportatore di registrarli in tempo reale, garantendo così continuità documentale e tracciabilità anche in presenza di trasbordi o soste tecniche. Vediamo in questo articolo tutti i dettagli.   La firma degli eventi come garanzia di tracciabilità per il trasporto dei rifiuti Una delle principali novità introdotte dal FIR digitale è la capacità di adattarsi agli eventi che possono verificarsi durante il trasporto, superando la rigidità del formulario cartaceo. Nel sistema RENTRI, il trasporto non è considerato una fase lineare e immutabile, ma un processo dinamico che può richiedere aggiornamenti puntuali da parte del trasportatore. È proprio in questa fase che entra in gioco l’App RENTRI FIR Digitale, strumento operativo che consente al conducente di intervenire sul formulario in mobilità, registrando eventi rilevanti e garantendo la continuità della tracciabilità. Il trasbordo parziale si verifica quando solo una parte del carico viene trasferita su un altro mezzo durante il trasporto. Si tratta di un evento che, nel sistema cartaceo, risultava spesso difficile da documentare in modo chiaro e uniforme. Con il FIR digitale, il trasportatore può accedere alla funzione dedicata e registrare il trasbordo parziale direttamente tramite app. Il sistema guida l’operatore nell’inserimento delle informazioni necessarie, assicurando che il formulario rifletta fedelmente la situazione reale del carico. Una volta inseriti i dati, l’evento viene salvato e associato al FIR digitale. Tuttavia, perché il trasbordo parziale assuma valore formale, è necessario... > Con l’avvio del trasporto, il FIR digitale entra nella fase più dinamica del suo ciclo di vita. Vediamo tutti i dettagli. - Published: 2026-02-02 - Modified: 2026-07-13 - URL: https://www.wastezero.it/fir-digitale-rentri-gestione-formulario-durante-trasporto/ - Categorie: Rentri Con l’avvio del trasporto, il FIR digitale entra nella fase più dinamica del suo ciclo di vita. Vediamo tutti i dettagli. Con l’avvio del trasporto, il FIR digitale entra nella fase più dinamica del suo ciclo di vita. Tramite l’App RENTRI FIR Digitale, infatti, il trasportatore gestisce firme, aggiornamenti ed eventi che possono verificarsi durante il viaggio. Vediamo in questo articolo tutti i dettagli.   Trasbordo e sosta tecnica: come funziona l’aggiornamento del FIR digitale nel trasporto Come anticipato, una volta completate le firme del produttore e la preparazione del formulario, il FIR digitale accompagna il rifiuto lungo il trasporto vero e proprio. È in questa fase che il sistema RENTRI dimostra la propria capacità di gestire eventi operativi in tempo reale, superando i limiti del tradizionale formulario cartaceo. Il protagonista di questa fase è il trasportatore, che opera principalmente tramite l’App RENTRI FIR Digitale installata sul dispositivo mobile del conducente. L’accesso avviene tramite PIN operativo, uno strumento pensato per garantire sicurezza e tracciabilità anche in mobilità. All’avvio del trasporto, il conducente accede all’app e seleziona il FIR digitale dall’elenco dei formulari emessi. Questo passaggio consente di individuare il documento corretto e di visualizzarne il contenuto prima della firma. Il sistema permette una verifica puntuale dei dati, articolata per sezioni: rifiuto, soggetti coinvolti e informazioni di trasporto. La possibilità di consultare tutte le informazioni direttamente sul dispositivo mobile riduce il rischio di errori e garantisce che il documento che accompagna il rifiuto sia coerente con la situazione reale. Solo dopo questa verifica il trasportatore procede con la firma del FIR digitale, apponendo la propria sottoscrizione tramite PIN operativo. Con questa firma,... - Published: 2026-01-30 - Modified: 2026-07-14 - URL: https://www.wastezero.it/tarsu-aree-esenti-chiarimenti-cassazione/ - Categorie: NEWS, Rifiuti, Fiscalità Ambientale Motivazione degli avvisi: basta che la pretesa sia comprensibile, non serve allegare atti già noti al contribuente La sentenza n. 1155/2026 chiarisce quando un avviso TARSU è motivato in modo sufficiente e, soprattutto, perché le esclusioni per rifiuti speciali o aree inutilizzabili non scattano automaticamente senza denuncia preventiva. Vediamo in questo articolo tutti i dettagli. Il caso: superfici tassabili, permessi edilizi e contestazioni “a più strati” La vicenda nasce da avvisi TARSU con cui il Comune ha recuperato a tassazione superfici ritenute “infedelmente dichiarate”: secondo l’ente, le aree imponibili erano maggiori rispetto a quanto dichiarato dalla contribuente. Nel ricorso, la società ha provato a smontare gli avvisi su più fronti. Prima sostenendo che fossero nulli per motivazione insufficiente (perché richiamavano concessioni edilizie senza allegarle e senza indicarne gli estremi). In un secondo momento cercando in appello di introdurre documenti e argomentazioni utili a ridurre la superficie tassabile, fino ad arrivare al tema classico della TARSU. Vale a dire aree produttive di rifiuti speciali (e quindi escluse, in tutto o in parte) oppure aree non tassabili perché oggettivamente inutilizzabili. La Cassazione, però, fa una cosa molto netta: separa i piani, controlla la coerenza tra ciò che era stato chiesto in primo grado e ciò che viene introdotto dopo, e rimette al centro un principio che, in materia rifiuti, torna ciclicamente. Ovvero che le agevolazioni non sono “automatiche” e, se mancano alcuni passaggi amministrativi, in giudizio si rischia di arrivare troppo tardi. Sul primo motivo, la contribuente sosteneva che gli avvisi fossero nulli perché, nel dire come erano state accertate le superfici, facevano riferimento a permessi a costruire senza... - Published: 2026-01-29 - Modified: 2026-07-13 - URL: https://www.wastezero.it/fir-digitale-rentri-fase-firma-produttore/ - Categorie: NEWS, Rentri Dalla verifica finale alla sottoscrizione del formulario La firma del produttore rappresenta un passaggio decisivo nel ciclo di vita del FIR digitale. Attraverso l’applicazione web RENTRI, il formulario viene infatti verificato, sottoscritto e reso pronto per le fasi operative successive del trasporto. Vediamo in questo articolo tutti i dettagli. Certificati RENTRI, verifica finale del FIR prima della firma del produttore e altre modalità disponibili Dopo l’inserimento dei dati di quantità e di trasporto, il FIR digitale entra in una delle fasi più delicate dell’intero processo: la firma del produttore. Questo momento segna il passaggio dal completamento dei dati alla loro validazione formale, rendendo il formulario operativo e pronto a proseguire lungo la filiera. Nel sistema RENTRI, la firma non è un semplice atto conclusivo, ma un passaggio strutturato, progettato per garantire che il produttore abbia piena consapevolezza del contenuto del documento che sta sottoscrivendo. Prima di firmare, infatti, il produttore ha la possibilità di verificare nuovamente tutte le informazioni inserite, assicurandosi che siano corrette e coerenti con l’operazione di gestione del rifiuto. Attraverso i servizi di supporto disponibili via applicazione web, il produttore accede alla gestione del FIR digitale e visualizza il formulario nello stato che precede la firma. In questa fase, il sistema consente la consultazione completa dei dati, offrendo una visione ordinata e strutturata di tutte le informazioni rilevanti. La possibilità di controllare il FIR prima della sottoscrizione rappresenta uno degli elementi di maggiore discontinuità rispetto alla gestione cartacea. Eventuali incongruenze o errori possono essere individuati prima che il documento venga firmato, evitando successive rettifiche... - Published: 2026-01-28 - Modified: 2026-07-13 - URL: https://www.wastezero.it/fir-digitale-rentri-come-avviene-gestione-operativa/ - Categorie: NEWS, Rentri Dalla presa in carico all’invio su app: il ruolo del produttore Con il nuovo sistema RENTRI, nella fase che precede il trasporto, il FIR digitale entra nel vivo della gestione operativa. Attraverso l’applicazione web RENTRI, produttori e trasportatori verificano, completano e preparano il formulario alle fasi successive. Vediamo in questo articolo tutti i dettagli in merito.   Quantità e trasporto: quando e come inserire i dati nel FIR digitale per una corretta gestione operativa Come anticipato, dopo l’emissione e la creazione del FIR digitale, il processo entra in una fase cruciale: quella della gestione operativa preliminare, che precede l’avvio del trasporto vero e proprio. È in questo momento che il sistema RENTRI mostra con maggiore evidenza la propria impostazione collaborativa, consentendo ai diversi soggetti coinvolti di interagire sullo stesso documento, ciascuno secondo il proprio ruolo. A partire da questa fase, il produttore assume una posizione centrale nella gestione del FIR digitale. Attraverso i servizi di supporto disponibili via applicazione web, il produttore può prendere in carico il formulario, acquisirne la visibilità e verificare che i dati inseriti siano coerenti con l’operazione di gestione del rifiuto. La prima operazione richiesta al produttore è la presa in carico del FIR digitale. Questa azione non modifica il contenuto del formulario, ma consente al soggetto di accedere alla gestione del documento e di intervenire nelle fasi successive. Il sistema richiede l’inserimento del numero identificativo del FIR e una verifica dell’avvenuta emissione, passaggio che garantisce la corretta associazione del formulario all’operatore. Una volta acquisita la visibilità, il FIR digitale diventa consultabile in tutte le sue parti.... - Published: 2026-01-27 - Modified: 2026-07-13 - URL: https://www.wastezero.it/iscrizione-rentri-cosa-fare-profuttori-terzo-scaglione/ - Categorie: NEWS, Rentri Procedura semplificata, supporti disponibili e principali chiarimenti Dal 15 dicembre 2025 al 13 febbraio 2026 i produttori di rifiuti del terzo scaglione sono chiamati all’iscrizione al RENTRI. Il Ministero mette a disposizione materiali e strumenti per accompagnare le imprese nella nuova fase digitale. Vediamo in questo articolo tutti i dettagli. Chi è obbligato all’iscrizione al RENTRI e quali sono le scadenze per il terzo scaglione? Come anticipato, con la pubblicazione del materiale informativo dedicato ai produttori di rifiuti del terzo scaglione, il RENTRI entra in una fase cruciale del proprio percorso di attuazione. L’iscrizione, prevista tra il 15 dicembre 2025 e il 13 febbraio 2026, rappresenta un passaggio obbligato per una platea ampia di operatori. La quale è spesso caratterizzata da strutture organizzative medio-piccole e da una gestione ambientale meno formalizzata rispetto ai grandi produttori. Proprio per questo motivo, l’impostazione scelta dal Ministero punta a un approccio progressivo e guidato. Nello specifico, affiancando all’obbligo normativo una serie di strumenti informativi e operativi pensati per facilitare l’adempimento. I soggetti interessati dall’iscrizione del terzo scaglione sono i produttori di rifiuti non rientranti nei precedenti scaglioni, individuati sulla base delle dimensioni aziendali e delle tipologie di rifiuti prodotti. Si tratta, in larga parte, di imprese che fino a oggi hanno gestito gli adempimenti ambientali con strumenti tradizionali e che ora si confrontano con un sistema di tracciabilità completamente digitale. L’iscrizione al RENTRI non introduce nuovi obblighi sostanziali in termini di responsabilità ambientale, ma ridefinisce le modalità con cui tali obblighi vengono assolti. La finalità è quella di rendere più uniforme,... - Published: 2026-01-26 - Modified: 2026-07-13 - URL: https://www.wastezero.it/fir-digitale-rentr-come-funziona-emissione-gestione/ - Categorie: NEWS, Rentri Dal FIR cartaceo al digitale: il nuovo ruolo degli operatori Con l’avvio del FIR digitale, il RENTRI introduce una gestione più strutturata e tracciabile dei movimenti dei rifiuti. I servizi di supporto accompagnano operatori e trasportatori nelle fasi iniziali di compilazione, vidimazione e controllo. Vediamo dunque in questo articolo tutti i dettagli in merito.   I servizi di supporto RENTRI e l’avvio del FIR digitale Come anticipato, l’introduzione del Formulario di Identificazione del Rifiuto in formato digitale segna un passaggio chiave nel percorso di digitalizzazione della tracciabilità ambientale. Il FIR non è più soltanto un documento che accompagna fisicamente il rifiuto, ma diventa un processo digitale condiviso, in cui le informazioni vengono costruite e verificate progressivamente dai soggetti coinvolti. In questa fase iniziale, i servizi di supporto messi a disposizione dal RENTRI svolgono una funzione essenziale. Accessibili tramite applicazione web, questi strumenti consentono di gestire l’emissione del FIR digitale seguendo un percorso guidato, pensato per accompagnare operatori, produttori e trasportatori nella transizione dal cartaceo al digitale. Il processo può essere avviato direttamente dal trasportatore, che, su richiesta del produttore, compila e vidima il FIR digitale per suo conto. Questa possibilità riflette una continuità con le prassi operative già consolidate e consente di distribuire le attività in modo più efficiente, soprattutto nei contesti in cui il produttore delega la gestione documentale. L’accesso avviene dall’area operatori del portale RENTRI, selezionando i servizi di supporto dedicati all’emissione del FIR. Una volta entrati nel sistema, il primo passaggio operativo consiste nella selezione dell’operatore e dell’unità locale iscritta per l’attività di trasporto. Questo passaggio non... - Published: 2026-01-23 - Modified: 2026-07-13 - URL: https://www.wastezero.it/piano-transizione-5-0-regole-chiare-controlli-stretti/ - Categorie: NEWS, Rifiuti Crediti d’imposta e comunicazioni: cosa cambia dopo il decreto di gennaio 2026 Il decreto di conversione sul Piano Transizione 5. 0 interviene su scadenze, cumulo dei crediti e controlli. Un intervento mirato che punta a dare certezza alle imprese e rafforzare la tenuta del sistema agevolativo. Vediamo in questo articolo tutti i dettagli.   Cumulo, controlli e risorse: il nuovo equilibrio tra incentivi e responsabilità del Piano Transizione 5. 0 Come anticipato, l’entrata in vigore del testo coordinato del decreto-legge n. 175 del 2025, convertito a gennaio 2026, segna un passaggio importante per il Piano Transizione 5. 0. Non si tratta di una riforma strutturale, ma di una serie di interventi puntuali che incidono su tempi, modalità operative e responsabilità dei soggetti coinvolti, con un obiettivo chiaro. Ovvero rendere il sistema dei crediti d’imposta piùordinato, controllabile e coerente con le risorse disponibili. Il cuore dell’intervento è l’articolo 1, interamente dedicato ai crediti d’imposta del Piano Transizione 5. 0. Qui il legislatore mette mano a tre aspetti chiave: le comunicazioni delle imprese, il divieto di cumulo con altri incentivi e il rafforzamento dei controlli affidati al Gestore dei Servizi Energetici. Uno dei nodi più delicati del Piano Transizione 5. 0 riguarda le comunicazioni necessarie per accedere al credito d’imposta. Il decreto chiarisce innanzitutto le tempistiche: le comunicazioni previste dal decreto-legge n. 19 del 2024 potevano essere presentate entro il 27 novembre 2025. Una data diventata centrale per tutte le imprese interessate. Tuttavia, il legislatore ha introdotto una sorta di “seconda chance” per le comunicazioni presentate tra il 7 e il 27 novembre 2025.... - Published: 2026-01-22 - Modified: 2026-07-13 - URL: https://www.wastezero.it/rinnovabili-2030-cosa-cambia-nuovo-decreto/ - Categorie: NEWS, Rifiuti Obiettivi più ambiziosi, dati aperti e nuove regole per il sistema energetico Dal 4 febbraio 2026 entra in vigore il nuovo decreto sulle fonti rinnovabili, che aggiorna il quadro normativo italiano agli obiettivi europei 2030, rafforzando sostenibilità, trasparenza dei dati e qualità tecnica degli interventi. Vediamo in questo articolo tutti i dettagli.   Dalla sostenibilità delle biomasse alle comunità energetiche: una riforma trasversale per le rinnovabili entro il 2030 Con la pubblicazione del decreto legislativo 9 gennaio 2026, n. 5, l’Italia compie un nuovo passo nel percorso di allineamento alle politiche energetiche europee. Il provvedimento recepisce le modifiche introdotte dalla direttiva (UE) 2023/2413, intervenendo in modo organico sulla disciplina nazionale delle fonti rinnovabili. Inoltre, aggiornando il decreto legislativo n. 199/2021, che resta il pilastro della normativa italiana in materia di energia verde. Il primo elemento di rilievo riguarda proprio l’impostazione generale del decreto. Non si tratta di un semplice adeguamento formale, ma di unarevisione strutturata che si articola in sei Capi e 51 articoli, con l’obiettivo di rendere coerente il quadro normativo interno con il Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima aggiornato. L’orizzonte temporale è quello del 2030, con target più elevati e strumenti pensati per accelerare la transizione, riducendo al contempo le incertezze regolatorie. Il Capo I interviene sul cuore della disciplina delle rinnovabili. Vengono innalzati gli obiettivi nazionali diproduzione da fonti pulite, in linea con le nuove soglie europee, ma soprattutto si rafforzano i criteri di sostenibilità. Biomasse e biocarburanti, da tempo al centro di un dibattito complesso, sono sottoposti a requisiti più stringenti, sia sotto il profilo... - Published: 2026-01-21 - Modified: 2026-07-14 - URL: https://www.wastezero.it/quando-materiale-diventa-rifiuto-limiti-giudizio-legittimita/ - Categorie: NEWS, Rentri, Sentenze La qualificazione dei materiali tra fatto e diritto La Corte di cassazione chiarisce ancora una volta che la qualificazione di un materiale come rifiuto è una valutazione di fatto, rimessa ai giudici di merito, con rilevanti effetti penali e procedurali. Vediamo in questo articolo tutti i dettagli.   Il caso: ordinanza di smaltimento e contestazione penale La vicenda esaminata dalla Corte di Cassazione prende le mosse da un’ordinanza sindacale che imponeva lo smaltimento di materiali presenti in un’area privata. Alla mancata ottemperanza a tale provvedimento era seguita una contestazione penale, fondata sulla qualificazione di quei materiali come rifiuti non pericolosi. La difesa aveva impostato l’intera strategia processuale su un punto centrale: la natura dei beni presenti sul sito. Secondo la ricostruzione proposta, non si sarebbe trattato di rifiuti, bensì di materiali destinati a attività di recupero e restauro, in particolare elementi lignei riconducibili a un settore artigianale specializzato. In questa prospettiva, la corretta classificazione del materiale assumeva valore decisivo, perché destinata a incidere direttamente sull’integrazione della fattispecie penale contestata. A sostegno di tale tesi, era stata prodotta una consulenza tecnica di parte e il consulente era stato sentito nel corso del giudizio di primo grado. Tuttavia, sia il tribunale sia la corte d’appello avevano ritenutonon condivisibile l’impostazione difensiva, valorizzando una serie di elementi fattuali. Tra questi la quantità significativa dei materiali, la loro eterogeneità, lo stato di abbandono e il posizionamento disordinato, tali da renderne impossibile un utilizzo concreto. Giunta in Cassazione, la difesa ha denunciato una violazione di legge, sostenendo che i giudici di merito avessero erroneamente... - Published: 2026-01-20 - Modified: 2026-07-13 - URL: https://www.wastezero.it/app-rentri-fir-digitale-come-cambia-gestione/ - Categorie: NEWS, Rentri Uno strumento operativo per il trasporto rifiuti Con l’introduzione dell’APP del RENTRI per il FIR Digitale, la gestione del formulario entra nella fase operativa mobile. Uno strumento pensato per accompagnare trasportatori e operatori nella compilazione, firma e condivisione del FIR direttamente sul campo. Vediamo dunque in questo articolo come funziona e tutti i dettagli in merito. Accesso, configurazione e funzioni chiave dell’app RENTRI per il FIR Digitale L’evoluzione del sistema RENTRI passa anche, e soprattutto, dagli strumenti operativi messi a disposizione degli operatori. In questo quadro si inserisce l’APP RENTRI FIR Digitale, pensata per supportare le attività quotidiane legate alla movimentazione dei rifiuti,semplificando la gestione del formulario di identificazione in formato digitale durante le fasi di trasporto. L’app non sostituisce i sistemi gestionali aziendali né l’area operatori del portale RENTRI, ma si affianca a essi come strumento pratico, da utilizzare direttamente su dispositivi mobili. Il suo utilizzo è strettamente connesso alla disponibilità di una connessione Internet e risponde all’esigenza di rendere il FIR realmente operativo anche fuori dall’ufficio. Dal punto di vista funzionale, l’app consente di coprire l’intero ciclo operativo del FIR nella fase di trasporto. Attraverso l’APP è infatti possibile emettere il formulario già vidimato in formato digitale e procedere alla compilazione secondo il nuovo modello previsto dalla normativa. Questo consente agli operatori di lavorare sempre su documenti conformi e aggiornati. Un passaggio centrale è rappresentato dalla sottoscrizione digitale del FIR. L’APP utilizza il certificato di firma remota RENTRI, eliminando la necessità di dispositivi esterni o procedure complesse. La firma può essere apposta direttamente dal dispositivo... - Published: 2026-01-19 - Modified: 2026-07-13 - URL: https://www.wastezero.it/fir-digitale-calendario-ufficiale-verso-13-febbraio-2026/ - Categorie: NEWS, Rentri Dalle basi normative alle scadenze operative fissate dal Ministero Il passaggio al FIR digitale entra nella fase decisiva. Date, strumenti e funzionalità sono ormai definite e gli operatori devono organizzarsi per arrivare pronti all’obbligo del 13 febbraio 2026. Vediamo in questo articolo tutti i dettagli.   Servizi, app e interoperabilità: come prepararsi al passaggio definitivo del FIR digitale  Come sappiamo, l’introduzione del formulario di identificazione del rifiuto in formato digitale rappresenta uno dei passaggi più rilevanti nel percorso di digitalizzazione della tracciabilità dei rifiuti. Non si tratta solo di un cambiamento tecnologico, ma di una trasformazione operativa che coinvolge produttori, trasportatori, destinatari e tutti i soggetti che, a vario titolo, partecipano alla movimentazione dei rifiuti. Il riferimento normativo è l’articolo 7, comma 8, del D. M. 3 aprile 2023 n. 59, il quale stabilisce che il FIR deve essere emesso e gestito esclusivamente in modalità digitale a partire dalla data indicata dall’articolo 13, comma 1, lettera c), ossia dal 13 febbraio 2026. Questa data segna dunque il superamento definitivo del formulario cartaceo, salvo i casi residuali previsti dalla normativa. Consapevole dell’impatto organizzativo di questo passaggio, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha scelto un approccio graduale. Prima dell’entrata in vigore dell’obbligo, è stato infatti definito un calendario di rilascio delle funzionalità necessarie, in modo da consentire agli operatori di familiarizzare con gli strumenti e adeguare per tempo i propri processi interni. La prima data da segnare è il 22 gennaio 2026. In quella giornata saranno rilasciate in ambiente di produzione una serie di funzionalità fondamentali per la gestione... > Nel sistema RENTRI, intermediari e consorzi assumono un ruolo definito ma spesso frainteso. Tutti i dettagli. - Published: 2026-01-16 - Modified: 2026-07-13 - URL: https://www.wastezero.it/intermediari-consorzi-fir-digitale-cosa-cambia-rentri/ - Categorie: NEWS, Rentri Perché non compilano il formulario ma restano tracciati nel sistema? Nel sistema RENTRI, intermediari e consorzi assumono un ruolo definito ma spesso frainteso. Non compilano il FIR digitale né trasmettono dati, ma restano parte integrante della tracciabilità ufficiale dei rifiuti. Vediamo dunque in questo articolo tutti i chiarimenti in merito. Chi sono gli intermediari e i consorzi nel sistema RENTRI? Come sappiamo, con l’avvio del RENTRI, la gestione del FIR digitale segue una logica più rigorosa nella distribuzione delle responsabilità. Tra i soggetti che operano nella filiera dei rifiuti, intermediari, commercianti senza detenzione e consorzi occupano infatti una posizione particolare. Ciò poiché partecipano all’organizzazione e alla gestione dei flussi, ma non intervengono direttamente nella movimentazione fisica del rifiuto. Proprio per questo, la normativa ha scelto di delimitare in modo netto il loro ruolo all’interno del FIR digitale, evitando sovrapposizioni con le responsabilità di produttori, trasportatori e destinatari. Gli intermediari o commercianti senza detenzione sono soggetti che organizzano il conferimento dei rifiuti senza entrare mai in possesso materiale degli stessi. I consorzi, invece, sono enti istituiti per il recupero e il riciclaggio di specifiche tipologie di rifiuti, spesso nell’ambito di sistemi collettivi previsti dalla normativa ambientale. Entrambi svolgono una funzione di coordinamento e indirizzo, ma non partecipano direttamente alle operazioni di carico, trasporto o trattamento. La disciplina del FIR digitale chiarisce che intermediari e consorzi non rientrano tra i soggetti che compilano o sottoscrivono il formulario. La ragione è strettamente legata alla natura del FIR stesso, che documenta un’operazione fisica di movimentazione del rifiuto. La compilazione e la sottoscrizione del FIR... > Nel sistema RENTRI non basta trasmettere “qualcosa”: occorre sapere quali dati inviare, quando farlo e come comportarsi. - Published: 2026-01-15 - Modified: 2026-07-13 - URL: https://www.wastezero.it/rentri-contenuto-dati-trasmessi-cosa-deve-essere-inviato/ - Categorie: NEWS, Rentri Dal FIR digitale alla banca dati nazionale: quali informazioni contano Nel sistema RENTRI non basta trasmettere “qualcosa”: occorre sapere quali dati inviare, quando farlo e come comportarsi in caso di informazioni incomplete o annullamento del FIR digitale. Vediamo dunque in questo articolo come procedere e tutti i dettagli in merito.   Casi ordinari, dati incompleti e annullamento del formulario sul RENTRI Con l’entrata a regime del RENTRI, la tracciabilità dei rifiuti si fonda su un principio chiaro: ciò che viene trasmesso al sistema deve riflettere fedelmente quanto avvenuto nella gestione reale del rifiuto. Per questo motivo, il legislatore ha individuato nel FIR digitale completo la fonte primaria dei dati da inviare. Il RENTRI non è un semplice archivio di formulari, ma una banca dati strutturata che raccoglie informazioni validate lungo tutta la filiera. Capire quali dati devono essere trasmessi è quindi essenziale per evitare errori formali e incongruenze. In condizioni ordinarie, produttori/detentori e trasportatori trasmettono al RENTRI i dati contenuti nella copia completa del FIR digitale, cioè quella restituita dal destinatario dopo la presa in carico del rifiuto. Questa copia rappresenta la versione “definitiva” del formulario: contiene tutte le informazioni compilate nelle varie fasi e le sottoscrizioni elettroniche richieste. È su questo documento che il sistema costruisce la coerenza tra produzione, trasporto e destino finale del rifiuto. Dal punto di vista operativo, il RENTRI non richiede l’invio di documenti allegati o scansioni, ma la trasmissione dei dati strutturati estratti dal FIR digitale. La normativa prende atto di una situazione frequente nella pratica: non sempre produttori e trasportatori dispongono subito della... > Nel sistema RENTRI la trasmissione dei dati non è libera, ma legata a tempi precisi. Vediamo in questo articolo i dettagli. - Published: 2026-01-14 - Modified: 2026-07-13 - URL: https://www.wastezero.it/rentri-tempi-trasmission-dati-scadenze-rispettare/ - Categorie: NEWS, Rentri Dieci o due giorni lavorativi? Come cambiano le tempistiche lungo la filiera Nel sistema RENTRI la trasmissione dei dati non è libera, ma legata a tempi precisi. Le scadenze variano in base al ruolo svolto e seguono quelle del registro cronologico di carico e scarico. Vediamo dunque nel dettaglio tutte le tempistiche in questo articolo.   Tempi di trasmissione dei dati come elemento centrale del RENTRI Come sappiamo, con l’entrata in funzione del RENTRI, la tracciabilità dei rifiuti non si basa solo sulla correttezza dei dati, ma anche sul momento in cui questi dati vengono trasmessi. Il sistema è costruito per riflettere in modo coerente e tempestivo ciò che accade nella realtà operativa, evitando ricostruzioni tardive o disallineamenti tra i diversi soggetti coinvolti. Per questo motivo, la normativa collega la trasmissione dei dati dei FIR digitali alle stesse tempistiche previste per l’annotazione dei movimenti sul registro cronologico di carico e scarico. Ne consegue che chi è già abituato a gestire correttamente il registro troverà una logica di continuità; chi invece operava in modo più informale dovrà rivedere le proprie procedure. Per i produttori e detentori dei rifiuti, la trasmissione dei dati al RENTRI deve avvenire entro dieci giorni lavorativi dallo scarico del rifiuto prodotto. Il riferimento allo “scarico” è fondamentale, perché coincide con il momento in cui il rifiuto esce dalla disponibilità del produttore e viene avviato al trasporto. Questo termine consente una gestione ordinata, ma non va interpretato come un invito a rimandare. In un sistema digitale come il RENTRI, l’invio tempestivo dei dati riduce il rischio di incongruenze e rende... > Con l’entrata del RENTRI, la trasmissione dei dati dei FIR digitali diventa un passaggio centrale nella gestione dei rifiuti pericolosi. - Published: 2026-01-13 - Modified: 2026-07-13 - URL: https://www.wastezero.it/rentri-trasmissione-dati-fir-digitali/ - Categorie: NEWS, Rentri Chi invia i dati, quando scatta l’obbligo e quali strumenti utilizzare Con l’entrata a regime del RENTRI, la trasmissione dei dati dei FIR digitali diventa un passaggio centrale nella gestione dei rifiuti pericolosi. Produttori, trasportatori e destinatari sono dunque chiamati a coordinarsi secondo regole precise. Vediamo in questo articolo tutti i dettagli.   La trasmissione dei dati dei FIR digitali come pilastro del RENTRI Come anticipato, nel nuovo sistema di tracciabilità, la compilazione del FIR digitale non è più sufficiente. Il vero salto di qualità introdotto dal RENTRI riguarda la trasmissione strutturata dei dati al registro nazionale, che consente alle autorità di avere una visione completa e coerente dei flussi di rifiuti pericolosi. La trasmissione non è un adempimento facoltativo: è parte integrante del ciclo di vita del FIR digitale e rappresenta il momento in cui le informazioni diventano effettivamente disponibili nel sistema pubblico di tracciabilità. L’obbligo di trasmissione riguarda i dati dei FIR digitali relativi ai rifiuti pericolosi. Non si tratta quindi di una scelta dell’operatore, ma di un vincolo normativo che coinvolge tutti i soggetti iscritti al RENTRI che intervengono nella gestione di questa tipologia di rifiuti. Il sistema è costruito per raccogliere informazioni coerenti e omogenee lungo tutta la filiera, evitando disallineamenti tra ciò che viene dichiarato dal produttore, ciò che viene trasportato e ciò che viene effettivamente accettato o respinto dal destinatario. La normativa prevede due modalità alternative per trasmettere i dati al RENTRI. La prima è l’interoperabilità tra i sistemi gestionali degli utenti e il RENTRI. Questa soluzione è pensata per le imprese strutturate, che utilizzano... > Con la Legge 199/2025 il legislatore ridefinisce i confini dell’obbligo di iscrizione al RENTRI, chiarendo chi è escluso. - Published: 2026-01-12 - Modified: 2026-07-13 - URL: https://www.wastezero.it/rentri-chi-e-fuori-obbligo-iscrizione-legge-199-2025/ - Categorie: NEWS, Evidenza, Rentri Le nuove esclusioni chiarite dalla modifica all’articolo 188-bis del Testo Unico Ambientale Con la Legge 199/2025 il legislatore ridefinisce i confini dell’obbligo di iscrizione al RENTRI, chiarendo chi è escluso dal Registro elettronico e quali adempimenti restano comunque necessari per la tracciabilità dei rifiuti. Vediamo in questo articolo tutti i dettagli. Iscrizione al RENTRI: cosa cambia per piccoli produttori, imprese agricole e operatori già registrati con la nuova Legge? La disciplina del RENTRI, il Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti, continua a essere oggetto di affinamenti normativi. Con l’entrata in vigore della Legge 199, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 30 dicembre 2025, il legislatore ha riscritto il comma 3-bis dell’articolo 188-bis del D. Lgs. 152/2006, fornendo una definizione più precisa dei soggetti obbligati e, soprattutto, di quelli esclusi dall’iscrizione. L’obiettivo è duplice: da un lato rendere più chiaro il perimetro degli obblighi, dall’altro evitare che categorie già caratterizzate da regimi semplificati siano gravate da ulteriori adempimenti digitali non proporzionati alla loro attività. Il nuovo comma 3-bis conferma l’obbligo di iscrizione al RENTRI per una platea ben definita di operatori. Rientrano nel Registro gli enti e le imprese che effettuano attività di trattamento dei rifiuti, i produttori di rifiuti pericolosi e i soggetti che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale. L’obbligo si estende anche ai commercianti e agli intermediari di rifiuti pericolosi, nonché, per i rifiuti non pericolosi, ai soggetti già individuati dall’articolo 189, comma 3, del Testo Unico Ambientale. Si tratta, quindi, del “cuore” del sistema di tracciabilità, costituito dagli operatori che, per dimensione o tipologia di attività,... > Con l’avvio del RENTRI nel febbraio 2026, anche il FIR digitale entra pienamente nel ciclo di conservazione a norma. - Published: 2026-01-09 - Modified: 2026-07-13 - URL: https://www.wastezero.it/rentri-come-funziona-conservazione-norma-2026/ - Categorie: NEWS, Rentri Perché la copia restituita dal destinatario diventa un documento da conservare? Con l’avvio del RENTRI nel febbraio 2026, anche il FIR digitale entra pienamente nel ciclo di conservazione a norma. Non basta più dunque archiviare un file: la copia restituita va preservata secondo regole precise. Ma cosa significa questo e quali sono queste regole? Vediamo in questo articolo tutti i dettagli.   RENTRI: obblighi, tempi e responsabilità operative per produttori, trasportatori e impianti con la conservazione a norma Con il passaggio al FIR digitale, il formulario di identificazione del rifiuto smette di essere un semplice documento di accompagnamento del trasporto e diventa un documento informatico strutturato, che evolve nel tempo. Il momento centrale di questo processo è la restituzione della copia completa del FIR digitale da parte del destinatario. È solo a quel punto infatti che il documento può dirsi concluso e assume valore pieno ai fini probatori, amministrativi e ispettivi. Da qui nasce l’obbligo di conservazione digitale a norma, introdotto per garantire che i dati restino accessibili, integri e verificabili nel tempo. La conservazione a norma non è una semplice archiviazione informatica. Salvare il FIR digitale come PDF in una cartella, su un gestionale o su un cloud aziendale non è infatti sufficiente. La normativa richiede un sistema di conservazione conforme al Codice dell’Amministrazione Digitale e alle Linee guida AgID, in grado di assicurare: l’immutabilità del documento nel tempo; la tracciabilità delle operazioni di conservazione; la possibilità di esibizione con valore legale in caso di controllo o contenzioso. In sostanza, il FIR digitale deve poter essere recuperato anche dopo anni... > Con il RENTRI, la restituzione della copia completa del FIR digitale diventa un passaggio centrale nella tracciabilità dei rifiuti. - Published: 2026-01-08 - Modified: 2026-07-13 - URL: https://www.wastezero.it/fir-digitale-rentri-restituzione-copia-completa/ - Categorie: NEWS, Rentri Tempi, modalità e responsabilità nella fase finale del trasporto dei rifiuti Con il RENTRI, la restituzione della copia completa del FIR digitale diventa un passaggio centrale nella tracciabilità dei rifiuti. Tempistiche certe e strumenti digitali sostituiscono prassi frammentate, rafforzando responsabilità e controlli lungo tutta la filiera. Vediamo in questo articolo tutti i dettagli.   Dal destinatario al produttore: la restituzione della copia completa del FIR digitale  Come anticipato, con l’entrata a regime del FIR digitale all’interno del RENTRI, la fase finale del trasporto dei rifiuti assume un peso operativo e giuridico molto più rilevante rispetto al passato. La restituzione della copia completa del formulario non è più un adempimento marginale, ma un passaggio essenziale per la corretta chiusura del ciclo di tracciabilità e per il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa ambientale. Il sistema introduce regole chiare, tempi definiti e modalità standardizzate, superando le incertezze che per anni hanno accompagnato la gestione del FIR cartaceo. Il primo protagonista di questa fase è il destinatario del rifiuto, cioè il soggetto che prende in carico il rifiuto presso l’impianto. Con il FIR digitale, il destinatario è tenuto a restituire la copia completa del formulario entro due giorni lavorativi dalla presa in carico. Si tratta di un obbligo generalizzato, che non ammette distinzioni in base alla tipologia di rifiuto o all’esito del conferimento. La restituzione è infatti richiesta: per rifiuti pericolosi e non pericolosi; in caso di accettazione integrale; in caso di respingimento, sia parziale sia totale. Questo aspetto segna una discontinuità importante rispetto ad alcune prassi del passato, dove il respingimento del rifiuto... > La gestione della TARI continua a sollevare dubbi sul piano IVA: un chiarimento dell’Agenzia delle Entrate definisce confini e responsabilità. - Published: 2026-01-07 - Modified: 2026-07-14 - URL: https://www.wastezero.it/iva-tari-gestione-tariffa-resta-fuori-aliquota-agevolata/ - Categorie: NEWS, Rifiuti, Fiscalità Ambientale Il chiarimento dell’Agenzia delle Entrate sui servizi affidati ai gestori dei rifiuti La gestione della TARI continua a sollevaredubbi sul piano IVA. Un recente chiarimento dell’Agenzia delle Entrate definisce confini e responsabilità, distinguendo nettamente tra servizi ambientali agevolati e attività amministrative soggette ad aliquota ordinaria. Vediamo in questo articolo tutti i dettagli. Tra regolazione ARERA, prestazione unica e limiti del principio di accessorietà: chiarimenti in merito alla gestione IVA e TARI Il tema dell’IVA applicabile alla gestione della TARI torna al centro del dibattito, soprattutto nei Comuni che affidano a un unico soggetto sia il servizio di gestione dei rifiuti urbani sia quello di accertamento e riscossione della tariffa. La questione non è solo tecnica, ma ha ricadute economiche rilevanti sui contratti di servizio, sui piani finanziari e, in ultima analisi, sui costi sostenuti dagli enti locali. A fare chiarezza interviene un parere dell’Agenzia delle Entrate, chiamata a pronunciarsi a seguito di un interpello presentato da un Comune che, in attuazione della regolazione ARERA, stava adeguando il proprio contratto di gestione integrata dei rifiuti. Il caso nasce da una situazione sempre più diffusa. Ovvero quando il Comune affida a una società esterna un pacchetto integrato di servizi, che comprende la raccolta e il trasporto dei rifiuti urbani, la gestione degli impianti, lo spazzamento stradale e, insieme, anche la gestione della TARI e dei rapporti con l’utenza. Questo assetto è consentito dalla normativa, in particolare dalla legge n. 147 del 2013, che permette ai Comuni di affidare la gestione della tariffa ai soggetti che già svolgevano il servizio rifiuti o la riscossione dei... > Il MIT ha di recente pubblicato il decreto con il calendario dei divieti di circolazione 2026 per i mezzi pesanti. - Published: 2026-01-05 - Modified: 2026-07-13 - URL: https://www.wastezero.it/divieti-circolazione-mezzi-pesanti-2026/ - Categorie: NEWS, ADR Limitazioni, veicoli interessati e giorni critici per la viabilità extraurbana Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha pubblicato il decreto con il calendario dei divieti di circolazione 2026 per i mezzi pesanti. Un provvedimento atteso che incide su trasporti, logistica e programmazione operativa. Vediamo in questo articolo tutti i dettagli.   Merci pericolose, deroghe territoriali ed esenzioni: cosa cambia con i divieti di circolazione per mezzi pesanti? Come anticipato, con la pubblicazione del nuovo decreto ministeriale, il quadro delle limitazioni alla circolazione dei mezzi pesanti per il 2026 è ora definito in modo ufficiale. Il provvedimento, adottato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, disciplina in maniera puntuale i divieti di circolazione sulle strade extraurbane nei giorni festivi e in altre giornate considerate particolarmente critiche per la sicurezza e la fluidità del traffico. L’obiettivo è ridurre la congestione, aumentare i livelli di sicurezza stradale e contenere i rischi nei periodi di maggiore intensità dei flussi veicolari, come i fine settimana, le festività nazionali e alcune fasi dell’anno caratterizzate da esodi e rientri stagionali. Nello specifico, il decreto si applica ai veicoli adibiti al trasporto di oggetti con massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 tonnellate, in linea con quanto previsto dal Codice della strada. Rientrano quindi nel perimetro non solo i classici camion per il trasporto merci, ma anche i veicoli eccezionali e i trasporti in condizioni di eccezionalità, anche quando non destinati direttamente al trasporto di cose, purché autorizzati. Il calendario, allegato al decreto, individua nel dettaglio giorni e fasce orarie in cui la circolazione è vietata. Ad... > Con l’avvio del RENTRI nel febbraio 2026, cambia anche il modo in cui il formulario accompagna il trasporto dei rifiuti. - Published: 2026-01-02 - Modified: 2026-07-13 - URL: https://www.wastezero.it/rentri-trasporto-rifiuti-come-cambia-stampa-fir/ - Categorie: NEWS, Rentri Dal formulario cartaceo all’xFIR: cosa deve accompagnare il rifiuto su strada Con l’avvio del RENTRI nel febbraio 2026, cambia anche il modo in cui il formulario accompagna il trasporto dei rifiuti. Stampa non firmata o versione digitale: cosa serve davvero durante i controlli su strada? Vediamo in questo articolo tutti i dettagli.   Il RENTRI entra a regime: controlli, trasporto dei rifiuti e dispositivi mobili Come anticipato, dal febbraio 2026 il RENTRI diventa pienamente operativo per una platea sempre più ampia di soggetti. La digitalizzazione della tracciabilità dei rifiuti non riguarda solo registri e adempimenti amministrativi, ma incide in modo diretto sulle operazioni quotidiane di trasporto, in particolare su ciò che deve accompagnare fisicamente il rifiuto durante il viaggio. Uno dei punti che ha generato più dubbi negli operatori riguarda proprio la stampa del formulario digitale di identificazione del rifiuto (xFIR): quando serve, che valore ha, chi deve averla e, soprattutto, se deve essere firmata. La normativa chiarisce che, al fine di agevolare i controlli su strada, il rifiuto deve essere accompagnato da: una stampa del FIR digitale, oppure dalla possibilità di esibire il formulario digitale tramite dispositivi mobili. La stampa, quindi, non è un nuovo documento e non sostituisce il FIR digitale. È una modalità di supporto pensata per rendere immediata la verifica da parte degli organi di controllo, soprattutto in contesti operativi dove l’accesso al sistema informatico potrebbe non essere istantaneo. Questo passaggio segna una discontinuità netta rispetto al passato: nel sistema tradizionale il documento cartaceo era il fulcro della tracciabilità, mentre nel RENTRI la centralità resta sempre nel... > Dal 13 febbraio 2026 il FIR digitale entra a regime e ridefinisce tempi, responsabilità e possibilità di intervento lungo tutta la filiera. - Published: 2025-12-31 - Modified: 2026-07-13 - URL: https://www.wastezero.it/rentri-dopo-13-febbraio-2026-gestione-fir-digitale/ - Categorie: Rentri Dal primo click alla firma finale: il nuovo ciclo operativo del formulario Dal 13 febbraio 2026 il FIR digitale entra a regime e ridefinisce tempi, responsabilità e possibilità di intervento lungo tutta la filiera dei rifiuti. Capire cosa si può fare, e quando, diventa essenziale per evitare errori e sanzioni. Vediamo in questo articolo tutti i dettagli.   Ruoli, responsabilità e blocchi informativi nella tracciabilità dei rifiuti: tutte le novità del FIR dal 13 febbraio 2026  Con l’entrata in vigore a pieno regime del sistema RENTRI, prevista dopo il 13 febbraio 2026, il Formulario di Identificazione del Rifiuto digitale non è più solo una versione “informatizzata” del vecchio FIR cartaceo. Diventa, a tutti gli effetti, un documento dinamico ma rigidamente scandito nel tempo, in cui ogni fase del trasporto corrisponde a precise possibilità operative e a responsabilità ben definite. La vera novità non è tanto cosa cambia nei dati richiesti, quanto quando quei dati possono essere inseriti, modificati o bloccati definitivamente. Una scansione temporale che coinvolge produttori, trasportatori, intermediari e destinatari e che richiede una nuova attenzione organizzativa. La fase che precede l’avvio del trasporto è quella in cui il sistema concede il maggior margine operativo. Il FIR può essere emesso e compilato sia dal produttore o detentore del rifiuto, sia dal trasportatore, purché su richiesta del produttore. In entrambi i casi, le modalità devono rispettare le istruzioni operative contenute nel Decreto Direttoriale n. 251/2023. In questa fase iniziale, il formulario non è ancora “cristallizzato”. Alcuni dati possono essere modificati, sia dal produttore/detentore sia dal trasportatore, e il FIR può anche essere... > La transizione dal FIR cartaceo al FIR digitale ridefinisce obblighi e responsabilità nella gestione dei rifiuti. - Published: 2025-12-30 - Modified: 2026-07-13 - URL: https://www.wastezero.it/fir-cartaceo-vs-fir-digitale-come-orientarsi/ - Categorie: Rentri Dal produttore al destinatario: come cambiano ruoli, flussi e adempimenti fino al 2026 La transizione dal FIR cartaceo al FIR digitale ridefinisce obblighi e responsabilità nella gestione dei rifiuti. Capire chi deve usare quale strumento è essenziale per evitare errori, sanzioni e blocchi operativi lungo l’intera filiera. Vediamo in questo articolo tutti i dettagli in merito.   Chi è davvero obbligato al FIR digitale e chi può ancora usare il cartaceo? La gestione del formulario di identificazione del rifiuto non è più una scelta puramente organizzativa, ma una conseguenza diretta degli obblighi che gravano sul produttore o detentore. Con l’introduzione del sistema digitale collegato al RENTRI, il legislatore ha costruito un modello “a cascata”: è il soggetto che produce o detiene il rifiuto a determinare, di fatto, la modalità di gestione dell’intero trasporto. Questo significa che non esiste una libertà generalizzata di scegliere tra FIR cartaceo e FIR digitale. La modalità di emissione è infatti strettamente legata all’iscrizione o meno al RENTRI, alla tipologia di rifiuto (pericoloso o non pericoloso) e, in alcuni casi, anche alla dimensione dell’organizzazione produttiva. Tutti gli altri attori, trasportatori e destinatari, devono adeguarsi alla scelta obbligata dal produttore, anche quando ciò comporta la gestione parallela di procedure diverse. Ci sono categorie di produttori per i quali il formulario digitale non è un’opzione, ma un obbligo esclusivo. Rientrano in questo gruppo i produttori iscritti al RENTRI che generano rifiuti derivanti da lavorazioni industriali o artigianali, dal trattamento dei rifiuti stessi, dalla potabilizzazione e depurazione delle acque, dall’abbattimento dei fumi, nonché da fosse settiche e reti fognarie, quando l’organico supera... > Il perimetro del RENTRI viene ridisegnato: una novità nata dal ricorso dei dentisti ma destinata a incidere su tutti i liberi professionisti. - Published: 2025-12-29 - Modified: 2026-07-13 - URL: https://www.wastezero.it/rentri-liberi-professionisti-cambia-perimetro-obblighi/ - Categorie: Rentri Dalla legge di bilancio un chiarimento normativo che allinea il RENTRI al Testo Unico Ambientale Con l’approvazione della legge di bilancio, il perimetro del RENTRI viene ridisegnato: una novità nata dal ricorso dei dentisti ma destinata a incidere su tutti i liberi professionisti, riducendo oneri e incertezze interpretative. Vediamo in questo articolo tutti i dettagli. RENTRI: una modifica che riguarda non solo i dentisti, ma tutti i liberi professionisti Come anticipato, l’approvazione della legge di bilancio segna un punto di svolta nella disciplina del RENTRI, il Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti. Il voto favorevole del Senato alla fiducia posta dal Governo ha infatti aperto la strada a una modifica sostanziale del perimetro dei soggetti obbligati all’iscrizione, accogliendo istanze che da tempo arrivavano dal mondo delle professioni. Il titolo di questa vicenda parla di dentisti, ed è vero: il ricorso e le pressioni più forti sono arrivate dalle associazioni odontoiatriche. Tuttavia, il risultato finale ha una portata molto più ampia e riguarda tutti i liberi professionisti che, secondo il quadro normativo ambientale, già beneficiano di specifiche deroghe. In particolare, con le modifiche approvate, vengono esclusi dall’obbligo di iscrizione al Rentri consorzi, imprenditori agricoli e una serie di attività professionali. Tra questi studi medici e odontoiatrici con meno di dieci dipendenti, centri estetici e tatuatori. In sostanza, soggetti che producono quantità limitate di rifiuti e che, nella pratica quotidiana, non gestiscono flussi complessi tali da giustificare un sistema di tracciabilità digitale avanzato. A chiarire definitivamente il perimetro degli obblighi interviene infatti il comma 789 della legge di bilancio 2026, che modifica direttamente il Testo... > Il nuovo regolamento UE 2025/2573 aggiorna i metodi di prova chimici alla luce del progresso tecnico, tutti i dettagli. - Published: 2025-12-23 - Modified: 2026-07-13 - URL: https://www.wastezero.it/metodi-prova-chimici-regolamento-ue-2025-2573/ - Categorie: Rifiuti Aggiornamento dell’allegato al regolamento 440/2008: nuove linee guida OCSE e meno sperimentazione animale Il nuovo regolamento UE 2025/2573 aggiorna i metodi di prova chimici alla luce del progresso tecnico, rafforzando l’allineamento con REACH, le linee guida OCSE e l’obiettivo europeo di riduzione dell’uso di animali nei test normativi. Vediamo in questo articolo tutti i dettagli.   Un aggiornamento tecnico che rafforza il sistema REACH: il nuovo Regolamento in merito ai metodi di prova chimici Con il Regolamento (UE) 2025/2573, la Commissione europea interviene in modo puntuale su un pilastro tecnico fondamentale della normativa chimica europea: il regolamento (CE) n. 440/2008. Nello specifico, quest’ultimo raccoglie i metodi di prova riconosciuti per la valutazione delle sostanze ai fini REACH. L’obiettivo è chiaro: garantire che le procedure utilizzate per valutare i rischi per la salute umana e per l’ambiente siano sempre coerenti con lo stato più avanzato delle conoscenze scientifiche. Il regolamento 440/2008, infatti, costituisce il riferimento operativo per l’applicazione del Regolamento REACH, disciplinando come devono essere generate le informazioni sulle proprietà fisico-chimiche, tossicologiche ed ecotossicologiche delle sostanze. Se i metodi di prova diventano obsoleti, l’intero sistema di valutazione del rischio rischia di perdere affidabilità. Da qui la necessità di un aggiornamento periodico, in linea con l’evoluzione delle linee guida internazionali. Uno degli elementi centrali del nuovo regolamento è il forte allineamento alle più recenti linee guida elaborate dall’OCSE. Le OCSE Test Guidelines rappresentano, da anni, lo standard internazionale per la sperimentazione regolatoria sulle sostanze chimiche. L’OCSE aggiorna costantemente tali linee guida per incorporare nuovi approcci scientifici, metodi alternativi e risultati della ricerca più recente. Inoltre,... > Il Parlamento europeo ha di recente approvato il rinvio e la revisione della normativa UE contro la deforestazione. - Published: 2025-12-22 - Modified: 2026-07-13 - URL: https://www.wastezero.it/deforestazione-ue-rivede-calendario-rinvio-obblighi/ - Categorie: Rifiuti Un anno in più per adeguarsi e regole semplificate per micro e piccoli operatori Il Parlamento europeo ha di recente approvato il rinvio e la revisione della normativa UE contro la deforestazione. Le nuove misure concedono più tempo alle imprese e alleggeriscono alcuni obblighi, senza rinunciare alla tutela delle foreste e della biodiversità. Vediamo in questo articolo tutti i dettagli. L’UE in merito alla deforestazione: tracciabilità più snella nel mercato interno e focus sui prodotti a maggior rischio Come anticipato, il Parlamento europeo ha dato il via libera definitivo alle modifiche del regolamento UE sulla deforestazione, introducendo un rinvio di un anno nell’applicazione delle norme e una serie di aggiustamenti mirati agli obblighi di tracciabilità e di due diligence. La decisione, approvata con una maggioranza ampia, nasce dall’esigenza di rendere la normativa più applicabile sul piano operativo, soprattutto per gli operatori di minori dimensioni, mantenendo però intatta la finalità ambientale del provvedimento. Il regolamento, adottato originariamente nell’aprile 2023, rappresenta uno degli strumenti chiave della strategia europea per contrastare il cambiamento climatico e la perdita di biodiversità. Il suo obiettivo è prevenire la deforestazione associata al consumo europeo di alcune materie prime e dei prodotti che ne derivano, come cacao, caffè, olio di palma, soia, legno, gomma e prodotti legati all’allevamento. Ad ogni modo, la novità più rilevante riguarda il calendario di applicazione. Tutte le imprese avranno un anno aggiuntivo per adeguarsi alle nuove regole. I grandi operatori e commercianti dovranno conformarsi al regolamento a partire dal 30 dicembre 2026. Per i piccoli operatori, ossia persone fisiche e imprese con meno di 50 dipendenti e... > Cassazione: caso di gestione illecita dei rifiuti, chiarimenti sul rapporto tra responsabilità penale e responsabilità amministrativa. - Published: 2025-12-19 - Modified: 2026-07-13 - URL: https://www.wastezero.it/gestione-rifiuti-responsabilita-cassazione-chiarisce-confini/ - Categorie: Rifiuti Il nodo di interesse e vantaggio dell’ente nelle violazioni ambientali Una recente sentenza della Corte di Cassazione interviene su un caso di gestione illecita dei rifiuti, offrendo chiarimenti centrali sul rapporto tra responsabilità penale della persona fisica e responsabilità amministrativa dell’ente ai sensi del d. lgs. 231/2001. Vediamo in questo articolo tutti i dettagli.   Tra illeciti ambientali e obblighi organizzativi: quando la responsabilità penale non basta nella gestione dei rifiuti  Come anticipato ,la recente decisione della Corte di Cassazione affronta un tema di particolare rilievo per il diritto ambientale e per la responsabilità degli enti. Ovvero il corretto accertamento dei presupposti per l’applicazione del d. lgs. 231/2001 in presenza di reati ambientali. La sentenza nasce da un procedimento complesso, sviluppatosi tra primo grado, appello e giudizio di legittimità. In particolare, essa ha coinvolto una società operante in ambito logistico-portuale e il suo legale rappresentante, in relazione a violazioni della normativa sui rifiuti e sulla gestione delle acque meteoriche Secondo la ricostruzione dei giudici di merito, sull’area demaniale marittima concessa alla società erano presenti, in modo reiterato, rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi. Tra questi oli esausti, componenti di veicoli, apparecchiature elettroniche dismesse e materiali contaminati. Tali rifiuti risultavano stoccati senza autorizzazione, spesso all’aperto e senza adeguate misure di protezione, con esposizione agli agenti atmosferici e potenziale contaminazione delle acque meteoriche. Accanto alle contestazioni sulla gestione e sul deposito incontrollato dei rifiuti, veniva inoltre rilevata l’omessa presentazione del piano di prevenzione e gestione delle acque meteoriche e di lavaggio delle aree esterne. Tutti fattori che sono previsti dalla normativa regionale... > Il Parlamento europeo (UE) ha di recente approvato la riforma delle norme sulla rendicontazione di sostenibilità e il dovere di diligenza. - Published: 2025-12-18 - Modified: 2026-07-13 - URL: https://www.wastezero.it/sostenibilita-impresa-ue-rivede-regole-rendicontazione/ - Categorie: Rifiuti Obblighi più mirati e meno burocrazia: cosa cambia per la rendicontazione ESG Il Parlamento europeo (UE) ha di recente approvato la riforma delle norme sulla rendicontazione di sostenibilità e il dovere di diligenza. Un intervento che riduce gli obblighi per molte imprese e punta a coniugare competitività, chiarezza normativa e obiettivi ambientali. Vediamo in questo articolo tutti i dettagli.   L’UE sulla sostenibilità: due diligence limitata alle grandi multinazionali e avvio graduale dal 2029 Come anticipato, con il voto favorevole del Parlamento europeo, l’Unione compie un nuovo passo nel percorso di revisione delle regole sulla sostenibilità d’impresa. In particolare, la riforma delle norme su rendicontazione di sostenibilità e dovere di diligenza, approvata con un’ampia maggioranza, ridisegna in modo significativo l’ambito di applicazione degli obblighi ESG. Riducendo così il numero delle imprese coinvolte e alleggerendo alcuni adempimenti considerati eccessivamente onerosi. La modifica rientra nel pacchetto di semplificazione Omnibus I proposto dalla Commissione europea, che mira a rendere il quadro normativo più proporzionato e coerente con le dimensioni e la capacità organizzativa delle aziende. L’obiettivo dichiarato è rafforzare la competitività dell’Unione senza abbandonare il percorso verso la sostenibilità ambientale e sociale. Uno dei punti centrali della riforma riguarda larendicontazione di sostenibilità, ovvero l’obbligo per le imprese di pubblicare informazioni sugli impatti ambientali, sociali e di governance delle proprie attività. In base alle nuove regole, questo obbligo sarà limitato alle imprese dell’Unione europea con una media superiore a 1. 000 dipendenti e un fatturato netto annuo oltre i 450 milioni di euro. La soglia dimensionale rappresenta un cambiamento rilevante rispetto all’impostazione precedente, che avrebbe coinvolto... > Roma rinnova la raccolta differenziata degli indumenti usati con nuovi cassonetti più sicuri e controllati. - Published: 2025-12-17 - Modified: 2026-07-13 - URL: https://www.wastezero.it/roma-nuovi-investimenti-rafforzare-raccolta-differenziata/ - Categorie: Rifiuti Cinque milioni di euro per nuovi cassonetti e più sicurezza contro il rovistaggio Roma rinnova la raccolta differenziata degli indumenti usati con nuovi cassonetti più sicuri e controllati. Un investimento regionale da cinque milioni di euro sostiene la Capitale nel migliorare e rafforzare il recupero del tessile. Vediamo in questo articolo tutti i dettagli.   Scuole, mercati e luoghi pubblici al centro della strategia di Roma per l’economia circolare e la raccolta differenziata  Negli ultimi mesi chi vive a Roma avrà notato un cambiamento silenzioso ma significativo lungo le strade e nei luoghi pubblici: i vecchi cassonetti gialli per la raccolta degli indumenti stanno progressivamente lasciando spazio a nuovi contenitori di colore amaranto. Non si tratta solo di una scelta estetica, ma di un intervento mirato che risponde a problemi concreti e ormai ben noti ai cittadini, come il rovistaggio incontrollato e il degrado delle postazioni di conferimento. L’operazione rientra in un piano più ampio promosso dalla Regione Lazio, che ha stanziato un contributo specifico dicinque milioni di euro per sostenere Roma Capitale nel rafforzamento della raccolta differenziata. Le risorse hanno consentito l’acquisto di nuovi cassonetti dedicati al materiale tessile, progettati con sistemi di assemblaggio che rendono più difficile l’accesso improprio e riducono il rischio di manomissioni. A cambiare non è solo il contenitore, ma anche il modo in cui viene integrato nel tessuto urbano. I nuovi cassonetti non vengono più collocati indiscriminatamente lungo le strade, come avveniva in passato, ma sono posizionati in aree considerate più sicure e presidiate. Scuole, mercati rionali, centri commerciali e sedi istituzionali diventano così punti strategici per... > Con il decreto dell’11 dicembre 2025 il MASE introduce i modelli unici nazionali per autorizzare gli impianti da fonti rinnovabili. - Published: 2025-12-16 - Modified: 2026-07-13 - URL: https://www.wastezero.it/rinnovabili-via-modelli-unici-nazionali-nuove-regole/ - Categorie: Rifiuti Un solo schema per PAS e Autorizzazione Unica: il decreto MASE punta su uniformità e digitale Con il decreto dell’11 dicembre 2025 il MASE introduce i modelli unici nazionali per autorizzare gli impianti da fonti rinnovabili. Un intervento chiave per rendere più semplici, digitali e omogenee le procedure su tutto il territorio. Vediamo in questo articolo tutti i dettagli.   Piattaforme GSE, interoperabilità e tempi certi: cosa cambia per imprese e amministrazioni con i modelli unici per le rinnovabili  Come anticipato, con il decreto firmato l’11 dicembre 2025, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica compie un passo decisivo nel processo di semplificazione amministrativa legato allo sviluppo delle fonti rinnovabili. Il provvedimento adotta ufficialmente i modelli unici nazionali per la procedura abilitativa semplificata (PAS) e per l’autorizzazione unica, strumenti destinati a diventare il riferimento esclusivo per la presentazione delle istanze su tutto il territorio italiano. L’obiettivo è duplice. Da un lato ridurre la frammentazione normativa e procedurale che negli anni ha rallentato la realizzazione degli impianti. Dall’altro garantire maggiore certezza giuridica a operatori, imprese e pubbliche amministrazioni coinvolte nei procedimenti autorizzativi. Il decreto si inserisce in un contesto normativo già ricco e stratificato, che negli ultimi anni ha visto una profonda evoluzione. Il riferimento principale è il decreto legislativo n. 190 del 25 novembre 2024, come modificato dal successivo decreto legislativo n. 178 del 26 novembre 2025, che disciplina i regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili. In particolare, l’articolo 5 prevede l’adozione di modelli standardizzati per le principali procedure autorizzative, previo accordo in sede di Conferenza unificata. A questo si affiancano i... > Parte ufficialmente il nuovo sportello PNRIC dedicato alle imprese che investono nel fotovoltaico per l’autoconsumo. - Published: 2025-12-15 - Modified: 2026-07-13 - URL: https://www.wastezero.it/fotovoltaico-imprese-sud-aperto-sportello-pnric/ - Categorie: Rifiuti Contributi a fondo perduto per l’autoconsumo energetico nelle aree produttive del Mezzogiorno Parte ufficialmente il nuovo sportello PNRIC dedicato alle imprese che investono nel fotovoltaico per l’autoconsumo. Una misura strategica che unisce competitività, transizione energetica e solidarietà sociale, con risorse mirate alle regioni del Mezzogiorno. Vediamo in questo articolo tutti i dettagli.   A chi si rivolge lo sportello PNRIC per il fotovoltaico e quali interventi sono ammessi? Con l’apertura ufficiale dello sportello PNRIC, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica compie un passo concreto verso il rafforzamento della transizione energetica nel tessuto produttivo italiano. Dalle ore 10 del 3 dicembre 2025, le imprese hanno infatti potuto presentare domanda di agevolazione per progetti di autoproduzione di energia da fonti rinnovabili, con una finestra temporale che resterà aperta fino al 3 marzo 2026. La misura si inserisce nel Programma Nazionale Ricerca, Innovazione e Competitività per la transizione verde e digitale 2021-2027 e mette a disposizione una dotazione complessiva di 262 milioni di euro. L’obiettivo è chiaro: sostenere gli investimenti delle aziende nel fotovoltaico,riducendo i costi energetici e favorendo al tempo stesso una maggiore autonomia nella gestione dei consumi. Il bando è destinato alle imprese di ogni dimensione, senza distinzioni legate alla forma giuridica o al settore produttivo, purché operino in specifiche aree del Mezzogiorno. Gli interventi finanziabili riguardano infatti impianti da realizzare in aree industriali, produttive o artigianali situate in Comuni con oltre 5. 000 abitanti delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. Sono ammessi progetti di installazione di impianti fotovoltaici e termo-fotovoltaici destinati all’autoconsumo, anche in modalità differita grazie... > Dal 15 dicembre 2025 entra in funzione una piattaforma digitale per gestire l’obbligo di notifica delle esportazioni di rottami metallici. - Published: 2025-12-12 - Modified: 2026-07-13 - URL: https://www.wastezero.it/esportazioni-rottami-metallici-15-dicembre-obbligo-notifica/ - Categorie: Rifiuti Una rivoluzione nelle procedure: accesso digitale obbligatorio e periodo transitorio Dal 15 dicembre 2025 entra in funzione unapiattaforma digitale per gestire l’obbligo di notifica delle esportazioni di rottami metallici verso Paesi extra-UE, semplificando e rendendo più chiara la procedura, con un periodo transitorio di tre mesi. Vediamo in questo articolo tutti i dettagli. Risorse, dati richiesti e impatto per gli operatori economici oltre i confini UE nell’esportazione dei rottami metallici Con la pubblicazione della Circolare del 25 novembre 2025, i Ministeri delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) e degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale hanno definito nuove modalità operative. In particolare, per quanto riguarda l’adempimento dell’obbligo di notifica delle esportazioni di rottami metallici verso Paesi al di fuori dell’Unione europea. L’obiettivo dichiarato dal documento è chiaro: sostituire gli strumenti tradizionali, come l’invio di documenti via posta elettronica certificata (PEC), con una piattaforma digitale dedicata, più affidabile, strutturata e facile da usare. Questa scelta segue la tendenza crescente alla digitalizzazione delle procedure amministrative in Italia e mira a snellire i processi burocratici per gli operatori economici coinvolti nelle esportazioni. La normativa sull’obbligo di notifica delle esportazioni di rottami metallici è stata introdotta dal Decreto-Legge 21 marzo 2022, n. 21 (articolo 30), e ha lo scopo di garantire trasparenza e controllo preventivo sulle partite di materiali ferrosi dirette al di fuori dell’UE. In passato, la procedura prevedeva l’invio di moduli e documenti tramite PEC, con margine di errore e difficoltà di tracciamento. La nuova circolare recepisce la necessità di aggiornare questi strumenti, offrendo un’interfaccia digitale centralizzata che accompagna l’utente... > La Cassazione ha di recente dichiarato inammissibile il ricorso contro la condanna per gestione non autorizzata di rifiuti. - Published: 2025-12-11 - Modified: 2026-07-13 - URL: https://www.wastezero.it/gestione-non-autorizzata-rifiuti-pronuncia-cassazione/ - Categorie: Rifiuti La Suprema Corte conferma la responsabilità dell’imputata: ricostruzione dei fatti e motivazione ritenute corrette La Cassazione ha di recente dichiarato inammissibile il ricorso contro la condanna per gestione non autorizzata di rifiuti. Nello specifico, la decisione chiarisce i limiti del giudizio di legittimità e conferma la correttezza delle valutazioni operate nei precedenti gradi. Vediamo in questo articolo tutti i dettagli.   Attenuanti, prescrizione e benefici negati: la Cassazione ribadisce i limiti del ricorso per la gestione non autorizzata dei rifiuti  La pronuncia della Corte di Cassazione di cui sopra affronta un caso riguardante la gestione irregolare di rifiuti non pericolosi e lamancanza delle necessarie autorizzazioni da parte di un’impresa operante nel settore cartario. La ricorrente, amministratrice unica della società coinvolta, aveva contestato la decisione della Corte d’appello, lamentando errori nella ricostruzione dei fatti, valutazioni insufficienti sulla sua responsabilità e vizi di motivazione. Tuttavia, come anticipato, il ricorso è stato dichiarato inammissibile. In particolare, secondo la Cassazione, il primo motivo di impugnazione si limitava a criticare la ricostruzione del fatto. Tuttavia, senza indicare specifici errori di diritto o contraddizioni nella motivazione della sentenza impugnata. La Corte ha ricordato che il giudizio di legittimità non può trasformarsi in un terzo grado di merito. Non è possibile infatti chiedere alla Cassazione una nuova valutazione delle prove o dei fatti, ma solo segnalare errori di logica o violazioni di legge. Nel caso in esame, la Corte d’appello aveva già confermato che la ricorrente ricopriva il ruolo di amministratrice unica della società e che l’azienda gestiva rifiuti non pericolosi derivanti da carta e cartone senza il necessario titolo abilitativo.... > Dal 18 dicembre 2025 entreranno in vigore modifiche al deposito temporaneo dei rifiuti soggetti a responsabilità estesa del produttore (EPR). - Published: 2025-12-10 - Modified: 2026-07-13 - URL: https://www.wastezero.it/nuove-regole-deposito-temporaneo-rifiuti-epr/ - Categorie: Rifiuti Il legislatore amplia gli spazi autorizzati per il raggruppamento dei rifiuti soggetti a responsabilità estesa del produttore Dal 18 dicembre 2025 entreranno in vigore importanti modifiche al deposito temporaneo dei rifiuti soggetti a responsabilità estesa del produttore (EPR). In particolare, la Legge 182/2025 introduce nuove possibilità operative per distributori e sistemi EPR, semplificando parte delle procedure. Vediamo in questo articolo tutti i dettagli.   Cosa cambia per distributori, produttori e sistemi EPR con le nuove regole per il deposito temporaneo? Come anticipato, la gestione dei rifiuti soggetti a responsabilità estesa del produttore (EPR) continua a evolversi. Uno dei cambiamenti più rilevanti di fine 2025 riguarda proprio le modalità con cui tali rifiuti possono essere raggruppati prima di essere raccolti. La Legge 2 dicembre 2025, n. 182, che entrerà in vigore il 18 dicembre 2025, introduce infatti una revisione mirata dell’articolo 185-bis del D. Lgs. 152/2006, ampliando gli spazi in cui i distributori possono effettuare il deposito temporaneo. Questa modifica, contenuta nell’articolo 5 della nuova legge, rientra nel più ampio pacchetto di misure pensate per semplificare e digitalizzare le procedure amministrative. In particolare, con l’obiettivo dichiarato di alleggerire gli oneri a carico di imprese e attività economiche. In questo contesto, il settore rifiuti non fa eccezion. Il legislatore interviene proprio su uno degli aspetti più delicati della gestione dei flussi EPR, ossia la fase di deposito preliminare alla raccolta, che rappresenta il primo anello della catena logistica. La novità più significativa riguarda la possibilità per i distributori di trattenere i rifiuti EPR non soltanto all’interno del punto vendita, come già previsto in passato, ma anche in altre tipologie... > La nuova deliberazione n. 6/2025 ridisegna requisiti, prove di idoneità e deroghe per il responsabile tecnico dell’Albo gestori ambientali. - Published: 2025-12-09 - Modified: 2026-07-14 - URL: https://www.wastezero.it/responsabile-tecnico-nuove-regole-2026/ - Categorie: Rifiuti, Albo Gestori Ambientali Verifiche, dispense per i legali rappresentanti e impatti organizzativi per le imprese La nuova deliberazione n. 6/2025 ridisegna requisiti, prove di idoneità e deroghe per il responsabile tecnico dell’Albo gestori ambientali, bilanciando accesso alle professioni, esperienza maturata sul campo e tutela dell’ambiente nel quadro delle riforme normative. Vediamo in questo articolo tutti i dettagli.   Il nuovo quadro per il responsabile tecnico dell’Albo Come anticipato, la deliberazione n. 6 del 26 novembre 2025 del Comitato nazionale dell’Albo nazionale gestori ambientali riorganizza la disciplina del responsabile tecnico, sostituendo e coordinando molte delle decisioni adottate dal 2017 in poi. Il riferimento resta il D. M. 120/2014, in particolare gli articoli 12 e 13 su ruolo, requisiti e formazione di questa figura, ma cambiano le regole pratiche su requisiti minimi, verifiche, deroghe e regime transitorio. Sul piano di contesto, la deliberazione recepisce la novità del 2024 dell'articolo 212 del Testo Unico Ambientale. Ovvero che il legale rappresentante può assumere il ruolo di responsabile tecnico per tutte le categorie di iscrizione all’Albo senza sostenere le verifiche di idoneità iniziali e di aggiornamento, purché abbia ricoperto quel ruolo nella stessa impresa per almeno tre anni consecutivi. Il Ministero, con un interpello del 2025, ha però precisato che l’esenzione riguarda solo le prove d’esame: restano fermi i requisiti di titolo di studio ed esperienza. La dispensa, quindi, semplifica le procedure ma non abbassa la soglia di professionalità richiesta per presidiare attività ad alto impatto ambientale e sanzionatorio. Nell’allegato A sono indicati i requisiti minimi del responsabile tecnico per le varie categorie e classi. L’impostazione è graduale: classi più... > Il Regolamento (UE) 2025/2439 modifica il quadro applicativo del CLP aggiornato nel 2024, introducendo proroghe e periodi transitori più ampi. - Published: 2025-12-08 - Modified: 2026-07-13 - URL: https://www.wastezero.it/regolamento-2025-2439-date-applicazione-normativa-clp/ - Categorie: Rifiuti Perché l’UE ha deciso di prorogare gli obblighi introdotti dal Regolamento 2024/2865? Il Regolamento (UE) 2025/2439 modifica il quadro applicativo del CLP aggiornato nel 2024, introducendo proroghe e periodi transitori più ampi. In particolare, l’obiettivo è bilanciare chiarezza normativa, competitività delle imprese e tutela della salute e dell’ambiente. Vediamo in questo articolo tutti i dettagli.   CLP: nuove scadenze per etichettatura, rietichettatura e classificazione di sostanze e miscele in base al Regolamento Il nuovo Regolamento (UE) 2025/2439, adottato dal Parlamento europeo e dal Consiglio il 26 novembre 2025, interviene sul quadro normativo relativo alla classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele, modificando il precedente Regolamento (UE) 2024/2865. Le modifiche riguardano soprattutto le date di applicazione delle nuove prescrizioni e le relative disposizioni transitorie, con l’obiettivo di garantire maggiore coerenza, semplificazione e sostenibilità tecnica per le imprese coinvolte. L’Unione europea riconosce da anni l’importanza del regolamento CLP (Regolamento (CE) n. 1272/2008) come cardine per la tutela della salute umana e dell’ambiente. Tuttavia, gli aggiornamenti introdotti negli ultimi anni, in particolare con il Regolamento 2024/2865, hanno evidenziato criticità operative e oneri amministrativi rilevanti. A ciò si aggiunge il contesto delineato dalla Relazione Draghi del 2024, che ha segnalato come la crescente complessità normativa rischi di minacciare la competitività delle imprese europee, soprattutto nei settori maggiormente regolamentati. È proprio alla luce di questo quadro che la Commissione ha ritenuto necessario proporre una revisione mirata. In particolare, volta a introdurre un differimento selettivo delle nuove norme relative alla formattazione delle etichette, ai requisiti informativi, alla pubblicità, alle vendite a distanza e ai termini per... > La Corte di Cassazione si è pronunciata su un ricorso riguardante reati ambientali e violazioni in materia di gestione dei rifiuti. - Published: 2025-12-05 - Modified: 2026-07-13 - URL: https://www.wastezero.it/ricorso-cassazione-annullamento-parziale-sentenza/ - Categorie: Rifiuti La riqualificazione del reato e la necessità di rideterminare la pena La Corte di Cassazione si è recentemente pronunciata su un ricorso riguardante reati ambientali e violazioni in materia di gestione dei rifiuti. In particolare, ha chiarito quali aspetti potessero essere riesaminati e quali, invece, risultavano definitivamente stabiliti dai precedenti gradi di giudizio. Vediamo in questo articolo tutti i dettagli.   Prescrizione, limiti del ricorso in Cassazione e formazione del giudicato progressivo Come anticipato, la recente sentenza della Corte di Cassazione riguarda un procedimento complesso, sviluppatosi attraverso più gradi di giudizio e incentrato su reati ambientali, gestione illecita di rifiuti e responsabilità correlate. Il ricorso in Cassazione è stato promosso da una delle imputate, condannata in appello per violazioni in materia di rifiuti non pericolosi, dopo una riqualificazione del fatto originariamente contestato. Il caso offre l’occasione per riflettere sia sui limiti del giudizio di legittimità sia sulle conseguenze derivanti dalla corretta individuazione del trattamento sanzionatorio. La Corte d’appello aveva confermato, per la maggior parte degli imputati coinvolti, la decisione di primo grado, apportando alcune modifiche alle pene inflitte. Tra queste, vi era anche la posizione dell’imputata ricorrente: la corte di merito aveva infatti riqualificato il reato contestato, applicando la disciplina prevista per la gestione di rifiuti non pericolosi e determinando una pena di arresto e ammenda. Da questa decisione era scaturito il ricorso per Cassazione. Il primo motivo sollevato dalla ricorrente riguardava la presunta violazione di legge nella determinazione della pena. Secondo la difesa, l’articolo applicabile, relativo alla gestione di rifiuti non pericolosi, prevedeva un trattamento sanzionatorio alternativo, dunque modulabile tra... > Molte imprese si chiedono se, producendo sia rifiuti pericolosi sia non pericolosi, debbano comunicare entrambi al RENTRI. - Published: 2025-12-04 - Modified: 2026-07-13 - URL: https://www.wastezero.it/rifiuti-pericolosi-non-quando-comunicare-rentri/ - Categorie: Rentri Differenze tra imprese con più o meno di 10 dipendenti: cosa cambia negli adempimenti Molte imprese si chiedono se, producendo sia rifiuti pericolosi sia non pericolosi, debbano comunicare entrambi al RENTRI. Le regole variano in base al numero di dipendenti e alla tipologia di attività svolta dall’ente o dall’impresa, vediamo dunque in questo articolo tutti i dettagli.   Registri, trasmissione dei dati dei rifiuti e obblighi per le diverse categorie di operatori del RENTRI  Come anticipato, con l’entrata in vigore del RENTRI, una delle domande più ricorrenti riguarda gli obblighi di comunicazione per le imprese che producono sia rifiuti pericolosi sia non pericolosi. La normativa vigente introduce distinzioni precise tra categorie di operatori, definendo casi in cui la trasmissione dei dati deve riguardare entrambi i flussi e situazioni in cui, invece, la comunicazione al sistema interessa solo i rifiuti pericolosi. La prima grande distinzione è legata al numero di dipendenti. Un ente o un’impresa con più di 10 dipendenti che produce rifiuti sia pericolosi sia non pericolosi nell’ambito di lavorazioni industriali, artigianali o attività di trattamento di fumi, acque o rifiuti, è tenuta a mantenere il registro e a trasmettere al RENTRI i dati relativi a entrambi i flussi: pericolosi e non pericolosi. Questa categoria rappresenta quella con l’adempimento più ampio, poiché la produzione mista di rifiuti, unita alla dimensione aziendale, rende necessaria una tracciabilità completa. Diversa è la situazione per le imprese di dimensioni più ridotte. Gli enti o le imprese che hanno fino a 10 dipendenti e che producono rifiuti pericolosi e non pericolosi nelle stesse tipologie di attività industriali, artigianali o... > L’avvio del RENTRI ha riacceso l’attenzione sul futuro del MUD, sollevando domande e incertezze tra operatori e imprese. - Published: 2025-12-03 - Modified: 2026-07-13 - URL: https://www.wastezero.it/mud-rentri-cosa-cambiera-davvero-entro-2027/ - Categorie: Rentri Sperimentazione, scadenze e obblighi per imprese e operatori: cosa prevede la normativa L’avvio del RENTRI ha riacceso l’attenzione sul futuro del MUD, sollevando domande e incertezze tra operatori e imprese. In un quadro normativo in costante aggiornamento, vediamo in questo articolo tutti i chiarimenti in merito pubblicati e disponibili nella sezione “Servizi di supporto” del portale RENTRI. Il possibile superamento del MUD e il ruolo centrale del nuovo sistema digitale RENTRI Negli ultimi mesi, la discussione sull’introduzione del RENTRI e sul futuro del MUD si è intensificata, complice l’avvicinarsi delle nuove scadenze previste dalla normativa ambientale. Molte imprese stanno infatti cercando di capire se il Modello Unico di Dichiarazione Ambientale verrà effettivamente eliminato e, soprattutto, quando. La questione non è banale: il MUD è un adempimento che da anni accompagna la gestione dei rifiuti di enti e imprese, mentre il RENTRI punta a rivoluzionare l’intero processo introducendo una piattaforma unica, digitale e centralizzata. Non a caso, il dubbio principale riguarda proprio la possibile abolizione del MUD. Secondo quanto chiarito nel documento che accompagna l’attuazione del sistema, a partire dalla prima annualità successiva alle scadenze previste dall’articolo 13, comma 1, quindi dal 2027, il MASE renderà disponibile tramite il RENTRI un modello precompilato da utilizzare ai fini degli obblighi di comunicazione. Questo modello, conforme al formato stabilito dalla Legge 70/1994, permetterà di assolvere agli obblighi previsti dall’articolo 2 della stessa legge. Fino a quella data rimane invece pienamente in vigore l’obbligo di trasmettere il MUD secondo le modalità attuali. La situazione, ad oggi, resta quindi fluida. Le informazioni ufficiali indicano una transizione graduale,... > La gestione degli adempimenti RENTRI genera ancora molti dubbi, soprattutto sulla figura del delegato e sul ruolo dei consulenti ambientali. - Published: 2025-12-02 - Modified: 2026-07-13 - URL: https://www.wastezero.it/chi-puo-essere-delegato-rentri-chiarimenti-ufficiali/ - Categorie: Rentri Il ruolo dei consulenti ambientali: limiti, possibilità operative e riferimenti ufficiali La gestione degli adempimenti RENTRI genera ancora molti dubbi, soprattutto sulla figura del delegato e sul ruolo dei consulenti ambientali. Vediamo dunque in questo articolo cosa stabiliscono le norme e quali indicazioni fornisce il portale ufficiale nella sezione “Servizi di supporto”. Delegato e incaricato: cosa dice la normativa e chi può operare sul RENTRI Nel processo di digitalizzazione degli adempimenti ambientali, la distinzione tra delegato e incaricato sta creando più di una incertezza tra imprese, consulenti e operatori del settore rifiuti. Un dubbio molto frequente riguarda proprio i consulenti ambientali: possono essere registrati come delegati nel RENTRI? E quali attività possono svolgere all’interno del sistema? Per rispondere in modo chiaro è necessario partire da ciò che stabilisce la normativa e da quanto riportato nelle FAQ e nella documentazione ufficiale del RENTRI, disponibili sul portale istituzionale (www. rentri. gov. it), nella sezione Servizi di supporto. La definizione dei soggetti che possono assumere il ruolo di delegato non è infatti lasciata a interpretazioni. Il riferimento normativo principale è l’articolo 30 del D. M. 59/2023, che disciplina la struttura del Registro elettronico nazionale e l’accesso ai servizi. Come confermato dalle FAQ ufficiali RENTRI, i soggetti che possono essere iscritti come delegati sono esclusivamente: Associazioni imprenditoriali rappresentative a livello nazionale, oppure società di servizi costituite da queste ultime; Il gestore del servizio di raccolta o del circuito organizzato di raccolta di cui all’art. 183, comma 1, lettera pp) del D. lgs. 152/2006. Questo significa che il ruolo di delegato è riservato a categorie ben... > L’emendamento che mirava a ridurre il numero degli obbligati all’iscrizione al RENTRI è stato dichiarato inammissibile. - Published: 2025-12-01 - Modified: 2026-07-13 - URL: https://www.wastezero.it/rentri-niente-esenzioni-confermato-obbligo-iscrizione/ - Categorie: Rentri Dal 15 dicembre tocca a 200 mila imprese: obblighi confermati nonostante le richieste di semplificazione L’emendamento che mirava a ridurre il numero degli obbligati all’iscrizione al RENTRI è stato dichiarato inammissibile. La terza tranche di operatori dovrà quindi registrarsi senza eccezioni, mentre rimangono aperte le criticità segnalate da categorie e associazioni. Vediamo in questo articolo tutti i dettagli. La decisione della Commissione Bilancio chiude la porta alle modifiche: il perimetro delle iscrizioni al RENTRI resta invariato Come anticipato, il tentativo di alleggerire l’elenco degli operatori chiamati a registrarsi al RENTRi si è fermato prima ancora di entrare nel merito. La Commissione Bilancio del Senato ha infatti dichiarato inammissibile l’emendamento che avrebbe escluso alcuni piccoli soggetti obbligati, lasciando così immutato il quadro degli adempimenti. Una scelta che non sorprende del tutto sul piano formale, ma che alimenta il dibattito sostanziale su una disciplina percepita come complessa e, in alcuni casi, poco proporzionata rispetto alle dimensioni dei soggetti coinvolti. L’emendamento, presentato all’interno della manovra economica, puntava a ritagliare uno spazio di esenzione per una serie di operatori considerati “micro”. Tra questi consorzi di ridotte dimensioni, piccoli imprenditori agricoli e categorie professionali come dentisti, estetisti, tatuatori e altre attività accomunate da ridotte quantità di rifiuti pericolosi prodotti. L’idea era quella di eliminare per loro l’obbligo di iscrizione alla piattaforma digitale del RENTRI, ritenuta da molti un impegno eccessivo in rapporto agli adempimenti ambientali già previsti dalle norme ordinarie. La proposta, però, si è scontrata con i limiti tipici della legge di bilancio: secondo i tecnici della Commissione, l’emendamento non rientrava nelle materie ammesse in manovra. In gergo parlamentare,... > Il Decreto Legislativo 178/2025 interviene sul D.Lgs. 190/2024 ampliando l’ambito dei regimi amministrativi per le fonti rinnovabili. - Published: 2025-11-28 - Modified: 2026-07-13 - URL: https://www.wastezero.it/nuove-semplificazioni-impianti-fonti-rinnovabili/ - Categorie: Rifiuti Accumuli ed elettrolizzatori entrano pienamente nelle procedure semplificate: cosa cambia per operatori e amministrazioni Il Decreto Legislativo 178/2025 interviene sul D. Lgs. 190/2024 ampliando l’ambito dei regimi amministrativi per le fonti rinnovabili. Nello specifico, il correttivo integra accumuli ed elettrolizzatori e adegua la normativa nazionale agli obblighi europei e al nuovo contesto energetico. Vediamo in questo articolo tutti i dettagli.   Il correttivo al D. Lgs. 190/2024 amplia il perimetro dei regimi autorizzativi e rafforza l’allineamento con il quadro europeo per le fonti rinnovabili  Il Decreto Legislativo 26 novembre 2025, n. 178 rappresenta il primo intervento correttivo al D. Lgs. 190/2024, il provvedimento che ha riscritto le procedure amministrative per la realizzazione e gestione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili. Pur intervenendo inizialmente su un numero limitato di disposizioni, il decreto introduce elementi significativi per definire in modo più chiaro il campo di applicazione della disciplina. Inoltre, interviene per armonizzare il sistema autorizzativo con le esigenze di sviluppo della capacità rinnovabile, dell’accumulo energetico e della filiera power-to-X. Il correttivo nasce dalla necessità di allineare ulteriormente la normativa italiana al quadro europeo, in particolare alla direttiva (UE) 2023/2413. Nello specifico, quest’ultima promuove un’accelerazione dei progetti da fonti rinnovabili e introduce criteri più uniformi per le autorizzazioni nei diversi Stati membri. Il Governo motiva l’intervento anche con riferimento al nuovo contesto programmatorio derivante dal PNRR aggiornato e dal decreto-legge 175/2025, che ha ridefinito obiettivi e sostegni nell’ambito della Transizione 5. 0. In questo quadro, l’integrazione degli accumuli e degli elettrolizzatori tra gli impianti disciplinati dal D. Lgs. 190/2024 diventa non solo una scelta tecnica, ma un... > La trasmissione dei dati dei FIR digitali al RENTRI diventa sempre più un passaggio centrale nella gestione dei rifiuti pericolosi. - Published: 2025-11-27 - Modified: 2026-07-13 - URL: https://www.wastezero.it/trasmissione-dati-fir-digitali-rentri/ - Categorie: Rentri Obblighi, responsabilità e modalità operative per l’invio dei dati del FIR digitale (xFIR) La trasmissione dei dati dei FIR digitali al RENTRI diventa sempre più un passaggio centrale nella gestione dei rifiuti pericolosi. Produttori, trasportatori e destinatari devono dunque conoscere obblighi, modalità operative e responsabilità per rispettare correttamente la normativa, soprattutto in vista dell’ultima ondata di iscrizioni al RENTRI. Vediamo in questo articolo tutti i dettagli.   Quando la trasmissione dei dati al RENTRI è obbligatoria e chi può effettuarla lungo la filiera dei rifiuti pericolosi? Come anticipato, la digitalizzazione della gestione dei rifiuti sta vivendo una fase decisiva, e uno dei punti centrali di questo cambiamento riguarda la trasmissione dei dati dei FIR digitali, gli xFIR, al RENTRI. Per molti operatori il tema può sembrare ancora sfuggente, perché la normativa ha introdotto vari obblighi senza però dettagliare con la stessa precisione tutte le tempistiche. Ciononostante, il quadro complessivo è chiaro: chi gestisce rifiuti pericolosi deve trasmettere i dati dei formulari digitali al sistema nazionale. Il RENTRI diventa così il punto di raccordo che raccoglie e storicizza le informazioni sui movimenti dei rifiuti lungo la filiera. Il primo elemento da chiarire riguarda chi è tenuto alla trasmissione. L’obbligo coinvolge tre soggetti: il produttore o detentore, il trasportatore e il destinatario finale. Tutti e tre sono iscritti al RENTRI e, in base al proprio ruolo, partecipano al caricamento delle informazioni che documentano il viaggio del rifiuto. Il sistema è stato pensato in modo da consentire a ciascuno, in momenti diversi, di completare o validare i dati del FIR digitale. Un secondo aspetto importante è... > L’Unione europea (UE) introduce un nuovo regolamento per prevenire la dispersione dei pellet di plastica, fissando obblighi per operatori. - Published: 2025-11-26 - Modified: 2026-07-13 - URL: https://www.wastezero.it/nuove-regole-ue-pellet-plastica-misure-obbligatorie/ - Categorie: Rifiuti Come cambia la gestione lungo la filiera: piani di rischio, formazione e registri obbligatori L’Unione europea (UE) introduce un nuovo regolamento per prevenire la dispersione dei pellet di plastica, fissando obblighi stringenti per operatori, trasportatori e impianti. Le misure puntano a ridurre in modo significativo l’inquinamento da microplastiche in tutta la filiera. Vediamo in questo articolo tutti i dettagli.   Trasporto terrestre e marittimo: le disposizioni UE che entreranno in vigore nel 2027 per i pallet di plastica La lotta alle microplastiche compie un nuovo passo avanti. Nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 26 novembre 2025 è stato pubblicato il Regolamento (UE) 2025/2365 un provvedimento destinato a incidere profondamente su tutti gli operatori che manipolano oppure trasportano pellet di plastica. Si tratta di una norma attesa da tempo, pensata per ridurre in modo drastico una delle principali fonti di inquinamento invisibile ma ormai diffuso in ogni ambiente naturale: la dispersione accidentale delle plastiche in forma granulare. Il legislatore europeo ha scelto un approccio chiaro: intervenire su ogni fase della catena di approvvigionamento, dalla produzione al trasporto, dall’imballaggio allo stoccaggio, con l’obiettivo dichiarato di arrivare a una dispersione pari a zero. Non una semplice raccomandazione, dunque, ma un impianto normativo vincolante che impone nuovi adempimenti a imprese, vettori e operatori portuali. Il nuovo quadro regolatorio non riguarda soltanto i grandi industriali, ma si estende a tutte le realtà che movimentano pellet di plastica in quantità significative. In particolare, il provvedimento si applica a diversi soggetti: imprese che nell’anno precedente hanno gestito almeno cinque tonnellate di pellet all’interno dell’Unione; gestori di impianti specializzati nella pulizia di... > Il decreto-legge 175/2025 modifica scadenze, controlli e regole sui crediti d’imposta del Piano Transizione 5.0. - Published: 2025-11-25 - Modified: 2026-07-13 - URL: https://www.wastezero.it/transizione-5-0-energia-rinnovabile-cosa-cambia-davvero/ - Categorie: Rifiuti Imprese e sostenibilità: come il decreto accelera investimenti, certificazioni energetiche e sviluppo delle rinnovabili Il decreto-legge 175/2025 modifica scadenze, controlli e regole sui crediti d’imposta del Piano Transizione 5. 0, rafforzando al tempo stesso la pianificazione delle aree per le energie rinnovabili. Vediamo in questo articolo i dettagli in merito alle misure urgenti per sostenere investimenti, la sicurezza e la crescita industriale. Nuove scadenze e controlli più severi: il Governo ridisegna il perimetro degli incentivi per la Transazione 5. 0 Come anticipato, il Governo ha pubblicato il decreto-legge 175/2025, un provvedimento che interviene con decisione sul Piano Transizione 5. 0 e sulle politiche per l’energia rinnovabile. L’obiettivo è duplice: da un lato accelerare gli investimenti produttivi delle imprese, dall’altro garantire che il percorso verso la decarbonizzazione sia realistico, controllato e coerente con gli obiettivi del PNRR. Si tratta di un testo tecnico, ma con ricadute molto concrete per aziende, professionisti e territori. Una delle prime modifiche riguarda le comunicazioni necessarie per accedere ai crediti d’imposta Transizione 5. 0. Il decreto sposta la scadenza al 27 novembre 2025, dando alle imprese qualche settimana in più per completare l’invio dei dati. Non solo: per tutte le comunicazioni caricate tra il 7 e il 27 novembre 2025, se emergono errori, documenti incompleti o file illeggibili, il GSE può chiedere un’integrazione. Le aziende hanno tempo fino al 6 dicembre 2025 per sistemare la pratica, ma con un limite chiaro: non è possibile sanare una certificazione energetica mancante o non conforme. In altre parole, tutto ciò che riguarda la prova della riduzione dei consumi energetici, elemento chiave del credito... > Il decreto-legge 145/2025, convertito nella legge 173/2025, introduce misure urgenti per assicurare la continuità operativa dell’ARERA. - Published: 2025-11-24 - Modified: 2026-07-13 - URL: https://www.wastezero.it/arera-verso-continuita-cosa-prevede-decreto-legge-145-2025/ - Categorie: Rifiuti Mandati prorogati e limiti operativi: come si garantisce la funzionalità dell’Autorità in attesa dei nuovi componenti Il decreto-legge 145/2025, convertito nella legge 173/2025, introduce misure urgenti per assicurare la continuità operativa dell’ARERA fino alla nomina dei nuovi componenti, definendo limiti, responsabilità e obblighi di trasparenza durante la fase transitoria. Vediamo in questo articolo tutti i dettagli.   Trasparenza e responsabilità istituzionale per ARERA: la relazione alle Camere sugli atti adottati di legge nella fase transitoria La continuità delle autorità indipendenti è un tema che ciclicamente torna al centro del dibattito pubblico, soprattutto quando si avvicina la scadenza dei mandati dei loro componenti. È quanto accaduto anche per ARERA, l’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, un organismo che svolge un ruolo cruciale in settori strategici per il Paese. L’autunno 2025 ha posto una questione specifica: come evitare un vuoto decisionale nel periodo che precede la nomina dei nuovi membri? La risposta è arrivata con il decreto-legge 145/2025, successivamente convertito nella legge 173/2025. Il provvedimento individua una soluzione immediata e pragmatica: i componenti dell’Autorità nominati nel 2018 continuano a esercitare le loro funzioni fino all’insediamento dei successori, ma entro limiti ben precisi. La proroga non è infatti una prosecuzione “piena” del mandato, bensì una misura temporanea che consente all’Autorità di occuparsi delle sole attività di ordinaria amministrazione, oltre a quelle indifferibili e urgenti. Si tratta di una distinzione importante, perché delimita il campo d’azione e impedisce che un collegio in prorogatio prenda decisioni che vadano oltre la gestione necessaria o che possano influenzare scelte strategiche future. Il decreto stabilisce anche un limite temporale assoluto: il 31... > Come sappiamo, con l’avvio del RENTRI dal 13 febbraio 2026 il FIR digitale diventa realtà operativa per migliaia di imprese. - Published: 2025-11-21 - Modified: 2026-07-13 - URL: https://www.wastezero.it/fir-digitale-cosa-cambia-davvero-chiarimenti-rentri/ - Categorie: Rentri Come sappiamo, con l’avvio del RENTRI dal 13 febbraio 2026 il FIR digitale diventa realtà operativa per migliaia di imprese. Come sappiamo, con l’avvio del RENTRI dal 13 febbraio 2026 il FIR digitale diventa realtà operativa per migliaia di imprese. E, come abbiamo visto, le nuove schede informative del RENTRI chiariscono obblighi, ruoli e tempistiche, offrendo un quadro finalmente più definito per produttori, trasportatori e destinatari. Vediamo dunque in questo articolo i dettagli finali. Il ruolo degli intermediari nel FIR digitale: cosa devono fare e cosa invece resta escluso? Chiarimenti dal RENTRI  Come accennato, dal 13 febbraio 2026 il formulario di identificazione smetterà definitivamente di essere un documento cartaceo per trasformarsi in un sistema digitale strutturato. In questo contesto, il riferimento normativo principale resta il D. M. 59/2023, che all’articolo 7 stabilisce una condizione inequivocabile: il FIR deve essere emesso e gestito in digitale secondo quanto previsto dall’articolo 13. Non si tratta dunque di “mettere online” un documento che prima esisteva su carta, ma di ripensare l’intero processo. Uno dei punti più delicati chiariti dalle schede riguarda la trasmissione dei dati al RENTRI. I soggetti obbligati sono i produttori o detentori del rifiuto, i trasportatori e i destinatari, ma soltanto quando si tratta di rifiuti pericolosi. Le informazioni devono raggiungere il sistema informatico nazionale in tempi precisi, coordinati con le scadenze previste per l’annotazione dei movimenti sul registro cronologico. Questo significa che non basta compilare correttamente il formulario: occorre anche inviare i dati in modo puntuale, evitando ritardi che potrebbero essere interpretati come violazioni. La trasmissione può avvenire in due modalità. La prima, pensata soprattutto per imprese strutturate o per... > Come sappiamo, dal 13 febbraio 2026 il FIR digitale diventa realtà operativa per tutta la filiera dei rifiuti. - Published: 2025-11-20 - Modified: 2026-07-13 - URL: https://www.wastezero.it/fir-digitale-2026-cosa-cambia-davvero-imprese-trasportatori/ - Categorie: Rentri Una filiera che cambia passo Come sappiamo, dal 13 febbraio 2026 il FIR digitale diventa realtà operativa per tutta la filiera dei rifiuti. Produttori, trasportatori e destinatari dovranno adeguarsi alle nuove modalità di emissione, gestione, restituzione e consultazione del formulario tramite RENTRI. Vediamo in questo articolo alcuni dettagli in merito.   Come funzionano la restituzione e consultazione della copia completa del FIR digitale dal 2026? Come anticipato, il 13 febbraio 2026 rappresenta un cambio di paradigma per chiunque lavori nella gestione dei rifiuti. Con l’entrata in vigore dell’obbligo di utilizzo del FIR digitale (xFIR), il formulario non è più un documento “da compilare e archiviare”, ma diventa una tessera fondamentale di un sistema informativo più trasparente, controllabile e integrato. È un passaggio che segna la fine del duplice utilizzo tra cartaceo e digitale, almeno per buona parte dei soggetti coinvolti, e che spinge l’intera filiera verso una gestione più tracciabile e moderna. Nello specifico, l'articolo 7, comma 8, del DM 59/2023 sancisce l’obbligo di operare in digitale dalla data stabilita dall’art. 13, comma 1, lettera c). Da qui parte la necessità di capire cosa accadrà, concretamente, dopo il 13 febbraio 2026. Come abbiamo già visto, le nuove schede informative pubblicate dal RENTRI ci danno indicazioni dettagliate e, soprattutto, mettono in luce un concetto chiave: sarà il produttore o detentore a determinare la modalità di gestione dell’intera filiera. In altre parole, non saranno trasportatori o impianti a decidere “digitale o cartaceo”, ma chi emette il formulario. Se il produttore utilizzerà il formato digitale, perché obbligato o... > Come sappiamo, dal 13 febbraio 2026 il formulario di identificazione dei rifiuti (FIR) sarà gestito esclusivamente in formato digitale. - Published: 2025-11-19 - Modified: 2026-07-13 - URL: https://www.wastezero.it/fir-digitale-cosa-cambia-13-febbraio-2026-2/ - Categorie: Rentri Dal trasporto alla consegna finale: come funzionano le nuove procedure digitali? Come sappiamo, dal 13 febbraio 2026 il formulario di identificazione dei rifiuti (FIR) sarà gestito esclusivamente in formato digitale. Una trasformazione che richiede familiarità con firme elettroniche, nuovi flussi operativi e una comprensione chiara delle regole introdotte dal sistema RENTRI. Vediamo dunque in questo articolo tutti gli ultimi aggiornamenti in merito.   Firma elettronica, stampa e gestione operativa: le principali novità del FIR digitale dopo il 13 febbraio  Come anticipato, il passaggio definitivo al FIR digitale (xFIR) rappresenta uno dei cambiamenti più significativi per la gestione dei rifiuti in Italia. A seguito del Decreto Ministeriale 59/2023, infatti, dal 13 febbraio 2026 il formulario di identificazione dei rifiuti dovrà essere emesso e gestito esclusivamente in modalità elettronica. Si tratta di una trasformazione profonda, destinata a modificare abitudini consolidate e a richiedere un adattamento da parte di produttori, trasportatori, destinatari, intermediari e consorzi. Per accompagnare gli operatori in questo percorso, nella sezione “Supporto” del RENTRI sono state pubblicate nuove schede informative che chiariscono aspetti essenziali. In particolare, dalla firma digitale alla stampa per i controlli su strada, dalle regole di compilazione alle tempistiche di restituzione della copia completa del FIR. Sono tutti strumenti pensati per rendere più semplice la transizione e per sciogliere dubbi frequenti, soprattutto tra chi sta iniziando ora a familiarizzare con le logiche del sistema digitale. Uno degli elementi centrali del nuovo modello è la sottoscrizione elettronica. Lo xFIR richiede la firma digitale di tutti i soggetti coinvolti nel trasporto: produttore o detentore, trasportatore e destinatario. Le tipologie ammesse... > .L’UE compie un passo decisivo verso una gestione più chiara e tempestiva delle sostanze chimiche, tutti i dettagli - Published: 2025-11-18 - Modified: 2026-07-13 - URL: https://www.wastezero.it/ue-accelera-sicurezza-sostanze-chimiche/ - Categorie: Rifiuti .L’UE compie un passo decisivo verso una gestione più chiara e tempestiva delle sostanze chimiche, tutti i dettagli L’UE compie un passo decisivo verso una gestione più chiara e tempestiva delle sostanze chimiche, introducendo un sistema coordinato che punta a valutazioni più coerenti, conoscenze condivise e protezioni più rapide per la salute pubblica e per l’ambiente. Vediamo in questo articolo tutti i dettagli. Meno frammentazione, più prevenzione: come cambia il controllo delle sostanze chimiche in UE Come anticipato, il Consiglio dell’Unione Europea ha dato il via libera definitivo a un pacchetto legislativo che promette di cambiare in profondità il modo in cui vengono valutate le sostanze chimiche nel mercato europeo. Con l’approvazione formale dell’iniziativa “una sostanza, una valutazione”, l’Europa si prepara dunque a razionalizzare un sistema che, fino ad oggi, era frammentato tra numerosi regolamenti, competenze distribuite e dati difficili da integrare. Il risultato atteso? Una valutazione dei rischi più veloce, coerente e capace di offrire una protezione più solida alle persone e all’ambiente. Il cuore di questo intervento è semplice, almeno nella sua intenzione: evitare duplicazioni, semplificare la raccolta e l’analisi dei dati, e ridurre quel ritardo spesso eccessivo tra la scoperta di un rischio e l’adozione di misure correttive. Un ritardo che, in un settore delicato come quello delle sostanze chimiche, può avere ricadute significative sulla salute umana e sugli ecosistemi. Uno dei punti più innovativi del pacchetto è l’istituzione di una piattaforma comune europea dei dati sulle sostanze chimiche, che sarà gestita dall’ECHA, l’Agenzia europea per le sostanze chimiche. Si tratterà di un vero e proprio sportello unico digitale, pensato per raccogliere e armonizzare le... > Il caso della discarica di Tor Tignosa continua a dividere Pomezia: cosa succede dopo la discussione in Consiglio comunale? - Published: 2025-11-17 - Modified: 2026-07-13 - URL: https://www.wastezero.it/pomezia-maxi-discarica-tor-tignosa-accende-scontro-politico/ - Categorie: Rifiuti Dopo la seduta di fine settembre, restano irrisolti dubbi, timori e tensioni tra istituzioni e cittadini Il caso della discarica di Tor Tignosa continua a dividere Pomezia. Dopo la discussione in Consiglio comunale, la comunità attende risposte concrete sul futuro del territorio e su un progetto che potrebbe cambiarne in modo profondo l’equilibrio ambientale. Vediamo in questo articolo tutti i dettagli. La comunità di Pomezia chiede risposte sulla discarica di Tor Tignosa: tra proroghe regionali e interessi incrociati Come anticipato, a distanza di alcune settimane dalla seduta straordinaria del Consiglio comunale di fine settembre, la questione della maxi discarica di Tor Tignosa non si è affatto calmata. Anzi, il progetto, enorme per dimensioni e collocazione, continua a sollevare interrogativi, timori e prese di posizione sempre più nette. Il punto di partenza resta lo stesso: un impianto da 4,5 milioni di metri cubi, nove volte il vicino VII invaso della discarica di Albano, progettato a soli cinquecento metri dal quartiere “Roma 2” di Santa Palomba e dalla scuola Fabrizio De Andrè. Una vicinanza che continua a far discutere, soprattutto tra i residenti che, proprio in questo periodo, stanno organizzando assemblee e gruppi di confronto per capire cosa li aspetti davvero nei prossimi mesi. Infatti, durante la seduta di settembre, annunciata come un passaggio cruciale, non sono arrivate le risposte che molti si aspettavano. L’interrogazione del consigliere di opposizione Giacomo Castro (Valore Civico) alla sindaca Veronica Felici ha dato voce ai dubbi sulla compatibilità dell’impianto con il Piano regionale dei rifiuti e sulle misure necessarie per proteggere i cittadini. Tuttavia, nel corso delle settimane successive, le preoccupazioni non... > Il Regolamento (UE) 2025/2269 corregge le imprecisioni nel quadro normativo sulla plastica riciclata destinata al contatto alimentare. - Published: 2025-11-14 - Modified: 2026-07-13 - URL: https://www.wastezero.it/correzioni-quadro-europeo-plastica-riciclata-cosa-cambia/ - Categorie: Rifiuti Etichettatura più chiara, obblighi più coerenti: l’UE interviene per correggere errori e garantire sicurezza Il recente Regolamento (UE) 2025/2269 corregge una serie di imprecisioni presenti nel quadro normativo sulla plastica riciclata destinata al contatto alimentare. Le modifiche rafforzano chiarezza, trasparenza e coerenza nelle procedure di etichettatura, valutazione tecnologica e gestione delle autorizzazioni. Vediamo in questo articolo tutti i dettagli.   Nuove tecnologie e autorizzazioni: come si aggiorna il sistema europeo per la plastica riciclata tra trasparenza e tutela degli operatori Come sappiamo, il settore della plastica riciclata destinata al contatto con gli alimenti è uno dei più delicati e monitorati all’interno della legislazione europea. È infatti un ambito dove innovazione tecnologica, sicurezza sanitaria e affidabilità dei processi devono convivere in modo rigoroso. Per questo, quando una norma così complessa come il Regolamento (UE) 2022/1616 entra in vigore, possono emergere imprecisioni, rinvii errati o formulazioni ambigue. Ed è esattamente ciò che è accaduto: nel tempo, operatori, autorità e tecnici hanno individuato una serie di errori materiali nel regolamento originale, tali da richiedere un intervento formale della Commissione europea. Il nuovo Regolamento (UE) 2025/2269 nasce proprio per questo: correggere, chiarire e riallineare il quadro normativo, senza modificarne l’impianto sostanziale. Si tratta di un testo tecnico, ma le sue implicazioni sono tutt’altro che secondarie. Le correzioni introdotte puntano infatti a migliorare la coerenza giuridica e a semplificare il lavoro degli operatori,Inoltre, lo scopo è quello di rafforzare la trasparenza delle informazioni e garantire che tutte le fasi del riciclo, dalla progettazione alla valutazione dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA), possano procedere senza zone d’ombra. Una delle... > La Cassazione ha di recente confermato una condanna per gestione illecita di rifiuti speciali, vediamo tutti i dettagli. - Published: 2025-11-13 - Modified: 2026-07-13 - URL: https://www.wastezero.it/gestione-illecita-rifiuti-speciali-cassazione-conferma-condanna/ - Categorie: Rifiuti La Corte ribadisce i criteri per applicare l’art. 131-bis c.p.: non basta la scarsa offensività dichiarata dall’imputato La Cassazione ha di recente confermato una condanna per gestione illecita di rifiuti speciali, respingendo la richiesta di non punibilità per particolare tenuità. La decisione chiarisce come la valutazione sulla gravità dei fatti prevalga sulle giustificazioni dell’imputato. Vediamo in questo articolo tutti i dettagli.   Rifiuti speciali e pericolosi sul suolo pubblico: la gravità oggettiva della gestione illecita esclude la non punibilità La recente pronuncia della Corte di Cassazione offre uno spunto significativo per comprendere come venga applicato, nella pratica giudiziaria, l’art. 131-bis del codice penale, ossia la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. Il caso esaminato riguarda un uomo condannato per gestione e deposito illecito di rifiuti speciali e pericolosi. Ovvero una tipologia di reato che ricade nel quadro della normativa ambientale prevista dal D. Lgs. 152/2006. Secondo la ricostruzione dei fatti, l’imputato era stato inizialmente giudicato in primo grado per due condotte. Cioè occupazione abusiva di suolo pubblico e gestione irregolare di rifiuti. In appello era stato assolto da una parte della prima imputazione e dichiarato non punibile, per particolare tenuità, limitatamente alla collocazione di una bilancia ingombrante su suolo pubblico. Tuttavia, per quanto riguarda la gestione dei rifiuti speciali, la condanna era stata confermata, con una pena ridotta ma comunque significativa. Ritenendo ingiusto il mancato riconoscimento della particolare tenuità anche per il reato ambientale, l’imputato, tramite il proprio difensore, ha portato la questione in Cassazione. L’argomento principale era che la Corte d’appello non aveva risposto espressamente alla richiesta di applicare l’art. 131-bis del codice... > Il Regolamento Delegato (UE) 2025/2273 integra la Direttiva (UE) 2024/1275 per rafforzare i requisiti di prestazione energetica degli edifici - Published: 2025-11-12 - Modified: 2026-07-13 - URL: https://www.wastezero.it/prestazione-energetica-regolamento-delegato-ue-2025-2273/ - Categorie: Rifiuti Ambito e obiettivi della normativa: cosa cambia per gli edifici nell’Unione Europea? Il Regolamento Delegato (UE) 2025/2273 integra la Direttiva (UE) 2024/1275 per rafforzare i requisiti di prestazione energetica degli edifici, con l’obiettivo di accelerare la transizione verso l’efficienza e la sostenibilità nel settore edilizio europeo. Vediamo in questo articolo tutti i dettagli. Implicazioni operative per gli Stati membri e le imprese per la prestazione energetica: adempimenti, tempistiche e sfide Come anticipato, la nuova normativa europea rappresenta un passo significativo nel percorso verso un’edilizia più sostenibile. Con l’entrata in vigore del Regolamento Delegato (UE) 2025/2273 del 30 giugno 2025, la Direttiva (UE) 2024/1275 viene integrata con norme specifiche che mirano a elevare i requisiti di prestazione energetica degli edifici negli Stati membri dell’Unione Europea. L’obiettivo principale della nuova disposizione è assicurare che gli edifici, che rappresentano una parte rilevante dei consumi energetici nell’UE, adottino standard più elevati di efficienza e contribuiscono alla riduzione dell’impronta ambientale. Il regolamento integra e dettaglia dunque la direttiva precedente, offrendo una cornice più operativa per l’attuazione. In concreto, si richiede agli Stati membri di adeguare i propri sistemi nazionali in modo da garantire che gli edifici rispettino nuovi requisiti minimi di prestazione energetica. Ciò include sia edifici nuovi che ristrutturati in misura rilevante. Gli Stati membri sono dunque chiamati a recepire e applicare la normativa nei tempi e modi stabiliti. In particolare, dovranno aggiornare le proprie leggi nazionali, definire meccanismi di controllo e sanzione, e rendere operative le novità. Ricordiamo anche che il regolamento è direttamente applicabile, il che significa che entra in vigore senza necessità di... > La Regione Campania ha di recente chiesto chiarimenti sull’applicazione dei limiti emissivi per le fonderie di metalli ferrosi. - Published: 2025-11-11 - Modified: 2026-07-13 - URL: https://www.wastezero.it/mase-chiarisce-limiti-fonderie-metalli-ferrosi/ - Categorie: Rifiuti Il quesito della Regione Campania: concentrazioni sotto controllo ma impatti ancora significativi La Regione Campania ha di recente chiesto chiarimenti sull’applicazione dei limiti emissivi per le fonderie di metalli ferrosi. Il Ministero dell’Ambiente ha dunque risposto delineando le modalità di intervento per tutelare la salute pubblica e ridurre l’impatto complessivo. Vediamo in questo articolo tutti i dettagli. Emissioni sotto i limiti, ma l’impatto dei metalli ferrosi resta Come anticipato, la Regione Campania ha sottoposto al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) un interpello riguardante la corretta applicazione della normativa nazionale sulle emissioni in atmosfera per gli impianti IPPC 2. 4. Vale a dire le fonderie di metalli ferrosi con capacità produttiva superiore a 20 tonnellate al giorno. Nonostante il rispetto formale dei limiti di concentrazione previsti, la Regione ha evidenziato come ciò non comporti necessariamente una riduzione effettiva dell’impatto ambientale complessivo. In particolare, sono state riscontrate criticità legate alla massa totale di polveri emesse, ai fenomeni di emissioni diffuse e alla percezione del disagio da parte dei cittadini residenti nelle aree limitrofe. Secondo la nota regionale, anche dimezzando i valori limite di emissione (VLE), le simulazioni mostrano una riduzione solo marginale del flusso emissivo complessivo. Inoltre, condizioni meteo climatiche particolari possono amplificare la diffusione delle polveri, causando depositi visibili sui balconi delle abitazioni vicine, nonostante i valori di concentrazione risultino formalmente molto inferiori ai limiti di legge. Il problema, dunque, non riguarda solo la conformità normativa, ma la compatibilità effettiva tra le attività produttive e la qualità della vita dei cittadini. È su questo punto che si è concentrato l’intervento chiarificatore... > Dal 13 febbraio 2026 il formulario di identificazione dei rifiuti (FIR) diventa digitale: RENTRI fornisce materiali e strumenti operativi. - Published: 2025-11-10 - Modified: 2026-07-13 - URL: https://www.wastezero.it/fir-digitale-cosa-cambia-13-febbraio-2026/ - Categorie: Rentri Dal formulario cartaceo al digitale: RENTRI accompagna imprese e operatori verso la nuova gestione dei rifiuti Dal 13 febbraio 2026 il formulario di identificazione dei rifiuti (FIR) diventa digitale. RENTRI fornisce materiali e strumenti operativi per supportare imprese e operatori nella gestione corretta di questa transizione tecnologica e normativa. Vediamo in questo articolo tutti i dettagli.   FIR digitale: un passaggio chiave dal 13 febbraio per la tracciabilità dei rifiuti La digitalizzazione del Formulario di Identificazione dei Rifiuti (FIR) rappresenta un passo fondamentale nel processo di ammodernamento del sistema nazionale di tracciabilità dei rifiuti. Si tratta di una riforma che segna una svolta nel modo in cui imprese e operatori gestiscono le informazioni ambientali, rendendo il sistema più efficiente, trasparente e controllabile. A partire dal 13 febbraio 2026, tutti i soggetti obbligati dovranno adottare la modalità digitale del formulario. Secondo le regole tecniche stabilite dal DM 59/2023 e in linea con le disposizioni del RENTRI (Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti). Per accompagnare imprese e operatori in questa transizione, il Ministero ha pubblicato un materiale informativo dettagliato, che illustra le principali novità, i soggetti coinvolti, le caratteristiche del file xFIR, le responsabilità operative e i nuovi servizi digitali per la compilazione e la firma elettronica. La trasformazione non riguarda solo la sostituzione del formato cartaceo con quello digitale: introduce un nuovo paradigma gestionale, basato su una tracciabilità in tempo reale, su dati più affidabili e su un controllo immediato lungo tutta la catena di gestione del rifiuto. L’obiettivo è ridurre errori, semplificare gli adempimenti e aumentare la trasparenza delle informazioni. Non tutti, però, passeranno... > Il quesito del Comune di Cerro Tanaro affronta la complessa applicazione della cessazione della qualifica di rifiuto. - Published: 2025-11-07 - Modified: 2026-07-13 - URL: https://www.wastezero.it/cessazione-qualifica-rifiuto-caso-per-caso/ - Categorie: Rifiuti Quando i materiali da scavo provengono da siti di bonifica o contengono frazioni antropiche: il confine tra regolamento e autorizzazione ‘caso per caso’ Il quesito del Comune di Cerro Tanaro affronta la complessa applicazione della cessazione della qualifica di rifiuto per terre e rocce da scavo, con particolare riguardo a siti di bonifica, riporti e materiali antropici. Richiedendo dunque un’analisi puntuale della normativa ambientale. Vediamo in questo articolo tutti i dettagli.   Ripensare EoW significa chiarire criteri, limiti, autorizzazioni e responsabilità in merito alla cessazione della qualifica di rifiuto Come sappiamo, nel campo della gestione dei rifiuti, uno dei temi più complessi riguarda la qualificazione come rifiuto oppure la sua trasformazione in materia riutilizzabile o “non-rifiuto”. Il caso specifico dell’istanza presentata dal Comune di Cerro Tanaro (AT) ai sensi dell’articolo 3‑septies del D. Lgs. 152/2006 illustra la delicatezza delle scelte interpretative quando si tratta di terre e rocce da scavo che provengono da siti di bonifica, riporti o materiali eterogenei di origine antropica. Innanzitutto occorre richiamare il quadro normativo di riferimento: il D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (il cosiddetto “Testo unico ambientale”), il quale disciplina in modo complessivo le materie ambientali e stabilisce all’articolo 183 la definizione di rifiuto, recupero e riciclo. In particolare, l’articolo 3-septies dello stesso decreto consente agli enti locali, regioni, associazioni di categoria e di protezione ambientale di chiedere al Ministero interpretazioni nella materia ambientale. Offrendo così un utile strumento interpretativo e di orientamento per l’applicazione delle norme. In parallelo, il D. M. 28 giugno 2024, n. 127 introduce un regolamento specifico relativo alla cessazione della qualifica di rifiuto (end of waste, EoW) per «rifiuti inerti da... > Un nuovo decreto definisce le regole operative da adottare in caso di mancata disponibilità dei servizi RENTRI. - Published: 2025-11-06 - Modified: 2026-07-13 - URL: https://www.wastezero.it/rentri-cosa-fare-caso-malfunzionamento-sistema/ - Categorie: Rentri Il Ministero chiarisce le procedure di emergenza, i canali ufficiali e le tempistiche da seguire Un nuovo decreto definisce le regole operative da adottare in caso di mancata disponibilità dei servizi RENTRI. Le istruzioni chiariscono tempi, canali di comunicazione e procedure di emergenza per assicurare la continuità della tracciabilità dei rifiuti. Vediamo in questo articolo tutti i dettagli.   Un quadro chiaro per gestire le interruzioni del RENTRI Come anticipato, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha approvato un decreto che definisce in modo puntuale come comportarsi quando i servizi del Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti (RENTRI) non risultano disponibili. Il provvedimento, pubblicato sul sito istituzionale del MASE e su quello del RENTRI, si concentra su un tema concreto e spesso critico per gli operatori: come garantire la tracciabilità dei rifiuti anche durante un’interruzione del sistema. In particolare, il decreto approva due documenti allegati: il primo, con le “Modalità operative da adottare in caso di mancanza di disponibilità dei servizi RENTRI”, e il secondo, relativo agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. Entrambi i testi vengono resi pubblici nella sezione Avvisi del portale RENTRI, che diventa così il riferimento ufficiale per ogni comunicazione sullo stato dei servizi. Inoltre, il decreto introduce un principio fondamentale. Ovvero che le modalità di emergenza possono essere attivate solo quando la Direzione generale Economia Circolare e Bonifiche (ECB) del MASE pubblica un apposito avviso di “mancanza di disponibilità” nella sezione Avvisi del portale RENTRI. In parallelo, sul sito dell’Albo nazionale gestori ambientali. L’utilizzo delle procedure alternative è consentito fino al termine del primo giorno lavorativo successivo... > Unione europea: pubblicato la rettifica che annulla il regolamento delegato (UE) 2025/1511 sulla prestazione energetica degli edifici. - Published: 2025-11-05 - Modified: 2026-07-13 - URL: https://www.wastezero.it/rettifica-ue-prestazione-energetica-edifici/ - Categorie: Rifiuti La Commissione europea chiarisce: la pubblicazione del regolamento del 30 giugno 2025 è da considerarsi nulla La Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ha di recente pubblicato la rettifica che annulla il regolamento delegato (UE) 2025/1511 sulla prestazione energetica degli edifici, chiarendo che la sua pubblicazione è da considerarsi nulla e priva di effetti. Vediamo in questo articolo tutti i dettagli. La rettifica del regolamento UE 2025/1511 sulla prestazione energetica: pubblicazione nulla e nessun effetto giuridico Come anticipato, un recente aggiornamento pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il 4 novembre 2025 ha sollevato l’attenzione di professionisti e operatori del settore edilizio e dell’energia. La Commissione europea ha infatti emesso una rettifica ufficiale riguardante il regolamento delegato (UE) 2025/1511, del 30 giugno 2025, relativo alla prestazione energetica degli edifici. Con questa rettifica, la Commissione chiarisce che la pubblicazione del regolamento è da considerarsi nulla e non avvenuta, di fatto annullando il provvedimento. Il regolamento in questione era stato emanato per integrare la direttiva (UE) 2024/1275. In particolare, con l’obiettivo di istituire un nuovo quadro metodologico comparativo per il calcolo dei livelli ottimali in funzione dei costi relativi ai requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici e degli elementi edilizi. Si trattava di un passaggio importante nel percorso di adeguamento delle normative europee in materia di efficienza energetica, in linea con gli obiettivi di decarbonizzazione e risparmio energetico fissati dal Green Deal. Tuttavia, la rettifica pubblicata a novembre cambia radicalmente la situazione. La Commissione precisa che, a seguito di una revisione formale, la pubblicazione del regolamento 2025/1511 è da ritenersi inesistente a tutti gli effetti. Inoltre, sostiene che il testo... > La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato contro la condanna per gestione illecita di rifiuti pericolosi. - Published: 2025-11-04 - Modified: 2026-07-14 - URL: https://www.wastezero.it/gestione-rifiuti-pericolosi-cassazione-conferma-condanna/ - Categorie: Rifiuti, Sentenze Nessuna prescrizione per il reato: la Corte chiarisce l’applicazione della sospensione introdotta dalla Riforma Orlando La Corte di Cassazione ha di recente dichiarato inammissibile il ricorso presentato contro la condanna per gestione illecita di rifiuti pericolosi. Nello specifico, i giudici hanno ribadito la validità della sospensione dei termini di prescrizione e la gravità delle condotte accertate. Vediamo in questo articolo tutti i dettagli.   Confermata la responsabilità per la gestione non autorizzata di rifiuti pericolosi: tutti i dettagli sulla condanna  Come anticipato, la Corte di Cassazione ha posto la parola fine a una vicenda giudiziaria che trae origine da un’attività di gestione non autorizzata di rifiuti pericolosi e non pericolosi. Confermando dunque in via definitiva la condanna dell’imputato già sancita nei precedenti gradi di giudizio. L’episodio, avvenuto nel 2018, riguardava la raccolta, il trasporto e lo stoccaggio di un’ingente quantità di materiali metallici, tra cui cavi di rame, batterie esauste, bombole di GPL e residui di apparecchiature elettriche. Tutti rifiuti che, secondo gli accertamenti tecnici, rientravano nella categoria dei rifiuti pericolosi ai sensi del Testo Unico Ambientale (D. Lgs. 152/2006). La difesa aveva tentato di ribaltare la condanna sostenendo diversi motivi di ricorso. In primo luogo, era stata sollevata un’eccezione di prescrizione del reato, che, secondo la tesi difensiva, sarebbe maturata nel 2023, prima della sentenza della Corte d’appello. A tale argomento si erano aggiunte ulteriori contestazioni: la presunta occasionalità della condotta, la limitata quantità di materiale riconducibile all’imputato e l’asserita mancanza di prova sulla natura pericolosa dei rifiuti. I giudici di Cassazione, tuttavia, hanno esaminato punto per punto le argomentazioni della difesa, ritenendole manifestamente... > Dal 2026 cambiano i contributi ambientali CONAI per bioplastiche e plastiche tradizionali: aumentano le tariffe e si aggiornano le fasce. - Published: 2025-11-03 - Modified: 2026-07-13 - URL: https://www.wastezero.it/contributi-ambientali-2026-aggiornamenti-bioplastiche/ - Categorie: Rifiuti Aumenta il CAC per le bioplastiche compostabili dopo tre anni di riduzioni Dal 2026 cambiano i contributi ambientali CONAI per bioplastiche e plastiche tradizionali: aumentano le tariffe, si aggiornano le fasce e vengono introdotte nuove regole per incentivare il design for recycling e l’equilibrio economico del sistema consortile. Vediamo in questo articolo tutti i dettagli.   L’aumento dei contributi per le bioplastiche compostabili Come anticipato, il Consiglio d’amministrazione del CONAI, dopo un confronto con Biorepack, ha deliberato un importante aggiornamento del Contributo Ambientale (CAC) per gli imballaggi in bioplastica compostabile. A partire dal 1° luglio 2026, infatti, il contributo passerà da 130 euro a 246 euro per tonnellata, segnando una netta revisione rispetto ai valori in vigore negli ultimi anni. L’aumento arriva dopo un periodo in cui il CAC per le bioplastiche era stato più che dimezzato. Oggi la rimodulazione si rende necessaria per garantire l’equilibrio tra entrate e uscite del sistema consortile e mantenere un livello adeguato di riserve economiche, in linea con la policy di sostenibilità finanziaria di CONAI. In pratica, si tratta di un riallineamento ai costi effettivi di raccolta, trattamento e compostaggio, che riflette la complessità della gestione di questi materiali sul territorio. Il valore aggiornato, dunque, non va interpretato come una penalizzazione verso il comparto, ma come un segnale di correzione strutturale per assicurare la stabilità del sistema e la corretta valorizzazione della filiera delle bioplastiche compostabili. Per quanto riguarda gli imballaggi in plastica, di competenza Corepla, le novità decorrono dal 1° gennaio 2026. Come annunciato lo scorso giugno, il Contributo ambientale per i pack di fascia... > Il MASE ha di recente pubblicato nuove FAQ sul principio DNSH applicato al PNRR, chiarendo criteri, documentazione e controlli. - Published: 2025-10-31 - Modified: 2026-07-13 - URL: https://www.wastezero.it/pnrr-dnsh-nuove-faq-mase/ - Categorie: Rifiuti Guida, schede tecniche e checklist: come impostare i progetti PNRR senza danno significativo all’ambiente Il MASE ha di recente pubblicato nuove FAQ sul principio DNSH applicato al PNRR, chiarendo criteri, documentazione e controlli. In particolare, si fornisce una guida operativa che orienta soggetti attuatori e progettisti su mappature, schede tecniche, check list e analisi di adattabilità climatica. Vediamo in questo articolo tutti i dettagli. Regimi 1 e 2, CAM vs DNSH, analisi di adattabilità climatica e PNRR: i chiarimenti del MASE  Il principio DNSH (“Do No Significant Harm”) è la cerniera che unisce sostenibilità e uso responsabile dei fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Come anticipato, le nuove FAQ del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica chiariscono come impostare e gestire gli interventi in modo conforme. Nello specifico, al fine di evitare danni significativi ai sei obiettivi ambientali della tassonomia europea, ovvero clima, acqua, economia circolare, inquinamento e biodiversità. Non è dunque solo un vincolo formale: è una metodologia che accompagna l’intero ciclo di vita del progetto, dalla progettazione alla chiusura. Nel dettaglio, il primo fondamento recita il DNSH si applica sempre. Il Regolamento (UE) 241/2021 ammette dunque a finanziamento solo le misure conformi. Tradotto in pratica, le prescrizioni vanno inserite negli atti di programmazione e nei documenti di gara (capitolati, disciplinari, specifiche), riprese nei contratti e monitorate fino al certificato di regolare esecuzione. RUP, progettisti, direzione lavori e imprese devono condividere responsabilità e scadenze: la conformità non si recupera a fine lavori, si costruisce passo dopo passo. Per orientarsi “sul campo”, lo strumento chiave è la Guida Operativa MEF-RGS (circolare n.... > Con la Legge 147/2025, entrata in vigore il 3 ottobre, cambia la gestione dei RAEE: nuove semplificazioni per i rivenditori. - Published: 2025-10-30 - Modified: 2026-07-13 - URL: https://www.wastezero.it/raee-nuove-regole-cosa-cambia-legge-147-2025/ - Categorie: Rifiuti Più tracciabilità e semplificazioni: il nuovo quadro per la raccolta dei rifiuti elettronici Con la Legge 147/2025, entrata in vigore il 3 ottobre, cambia la gestione dei RAEE. Nuove semplificazioni per i rivenditori, obblighi più stringenti di registrazione e sanzioni per chi non rispetta le regole. Vediamo in questo articolo tutti i dettagli.   Le novità della Legge 147/2025 per la gestione dei RAEE Come anticipato, è entrata ufficialmente in vigore la Legge 147/2025, che ha convertito il Decreto-legge n. 116/2025, conosciuto come “Decreto Terra dei Fuochi”. Tra i diversi interventi in materia ambientale, spiccano due modifiche di rilievo al Decreto Legislativo 49/2014, che regola la gestione dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE). In particolare, le nuove disposizioni mirano a potenziare la raccolta e la tracciabilità dei rifiuti elettronici, rendendo il sistema più efficiente e capillare, soprattutto nei punti vendita di elettrodomestici e dispositivi elettronici. La prima novità riguarda una semplificazione importante per la raccolta dei RAEE domestici. Finora, il cosiddetto “ritiro 1 contro 1” consentiva ai rivenditori di prendere in carico un vecchio apparecchio solo nel momento in cui il consumatore acquistava un prodotto nuovo equivalente (ad esempio, un frigorifero per un frigorifero). Con la Legge 147/2025, questa logica cambia. Ora, durante la consegna a domicilio dell’apparecchiatura acquistata, il rivenditore potrà ritirare gratuitamente tutti i RAEE domestici presenti in casa del cliente, anche se non collegati all’acquisto di un nuovo prodotto. Si tratta di una misura che agevola i cittadini, riducendo le difficoltà legate allo smaltimento dei piccoli o grandi dispositivi elettronici accumulati nel tempo. Ma è anche un passo... > La Direttiva Delegata (UE) 2025/1801 introduce aggiornamenti sui controlli ADR, confermando l’obbligo di nomina del Consulente. - Published: 2025-10-29 - Modified: 2026-07-13 - URL: https://www.wastezero.it/obbligo-consulente-adr-cosa-cambia-nuova-direttiva/ - Categorie: ADR La mancata nomina del consulente tra le infrazioni più gravi secondo l’ADR La Direttiva Delegata (UE) 2025/1801 introduce importanti aggiornamenti sui controlli ADR, confermando l’obbligo di nomina del Consulente per la Sicurezza e classificando la sua assenza come infrazione di rischio elevato, con sanzioni severe. Vediamo in questo articolo tutti i dettagli.   ADR: la nomina diventa un obbligo sempre più stringente per le imprese che trattano merci pericolose Come sappiamo, dal 1° gennaio 2023, l’obbligo di nominare un Consulente ADR per la Sicurezza dei Trasporti è stato esteso anche agli speditori di merci pericolose, oltre che a chi le imballa, carica, trasporta o scarica. Si tratta di una figura chiave per garantire che tutte le operazioni legate al trasporto su strada di materiali pericolosi avvengano nel rispetto delle norme europee e nazionali. Con l’adozione della Direttiva Delegata (UE) 2025/1801, pubblicata il 23 giugno 2025, la Commissione Europea ha introdotto un aggiornamento tecnico alla Direttiva (UE) 2022/1999, che disciplina i controlli uniformi nel trasporto di merci pericolose. Sebbene la modifica riguardi principalmente gli allegati, ossia le checklist di controllo e la classificazione delle infrazioni, le implicazioni pratiche per le imprese non sono trascurabili. Gli Stati membri dovranno infatti applicare le nuove disposizioni dal 24 giugno 2026, lasciando quindi alle aziende un arco temporale limitato per adeguarsi e verificare la propria posizione rispetto agli obblighi ADR. Come riportato nel documento ufficiale della Commissione, la mancata nomina del Consulente per la Sicurezza ADR, quando necessaria, è classificata tra le infrazioni di Categoria di rischio I. Si tratta della fascia più alta di gravità, riservata... > La Commissione UE ha di recente aggiornato i limiti per i PBDE nei prodotti, distinguendo tra materiali vergini e riciclati. - Published: 2025-10-28 - Modified: 2026-07-13 - URL: https://www.wastezero.it/pbde-nuovi-limiti-ue-materiali-vergini-riciclati/ - Categorie: Rifiuti Soglie più severe per giocattoli e articoli per l’infanzia La Commissione UE ha di recente aggiornato i limiti per i PBDE nei prodotti, distinguendo tra materiali vergini e riciclati e fissando soglie più severe per giocattoli e articoli per l’infanzia. Vediamo in questo articolo cosa cambia, date e per chi. Regole differenziate per materiali riciclati: le novità dell’UE sui PBDE Come accennato, l’Unione europea è intervenuta sui polibromodifenileteri (PBDE), tetra-, penta-, esa-, epta- e decaBDE, con il Regolamento delegato (UE) 2025/1482 del 24 luglio 2025, che modifica l’allegato I del Regolamento (UE) 2019/1021 sui POP. L’obiettivo è lo stesso che ispira la Convenzione di Stoccolma: proteggere salute e ambiente limitando, fino a eliminarne l’uso, le sostanze chimiche persistenti, bioaccumulabili e tossiche. Pur essendo ormai cessata quasi ovunque nell’UE la produzione e l’immissione sul mercato di PBDE, l’eredità del passato continua a riemergere nei flussi di riciclo, specialmente nelle plastiche provenienti da AEE fuori uso e da imbottiture e tessuti. Il nuovo atto introduce dunque un doppio binario di limiti per la somma delle concentrazioni dei PBDE elencati quando presenti come contaminanti non intenzionali in tracce (UVCB): Miscele e articoli “generali” (materiale vergine o non riciclato) – 10 mg/kg (0,001%) alla data di entrata in vigore del regolamento. Questa è la regola di base, molto stringente, che si applica a tutti i prodotti e miscele tranne quelli espressamente esclusi. Miscele e articoli che contengono o sono costituiti da materiale recuperato (riciclato) – 500 mg/kg all’entrata in vigore;– 350 mg/kg dal 30 dicembre 2025;– 200 mg/kg dal 30 dicembre 2027. Qui... > UE: nuove modalità per la dichiarazione di conformità e la verifica delle apparecchiature contenenti gas fluorurati. - Published: 2025-10-27 - Modified: 2026-07-13 - URL: https://www.wastezero.it/nuove-regole-ue-gas-fluorurati-entra-vigore-regolamento/ - Categorie: Rifiuti Maggiore tracciabilità e trasparenza per i produttori e importatori di apparecchiature contenenti idrofluorocarburi Dal 23 ottobre 2025 la Commissione Europea ha adottato il Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2155, che stabilisce nuove modalità per la dichiarazione di conformità e la verifica delle apparecchiature contenenti gas fluorurati, rafforzando tracciabilità e controlli. Vediamo in questo articolo tutti i dettagli.   Un nuovo quadro UE per la conformità dei gas fluorurati Come anticipato, con l’entrata in vigore del Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2155, la Commissione Europea introduce un aggiornamento sostanziale al sistema di controllo dei gas fluorurati a effetto serra (HFC). Ricordiamo che questi ultimi sono i componenti utilizzati in apparecchiature di refrigerazione, condizionamento d’aria, pompe di calore e inalatori predosati. Nello specifico, il provvedimento dà attuazione al Regolamento (UE) 2024/573, che nel febbraio 2024 aveva ridefinito l’intero quadro normativo in materia di F-Gas, abrogando la precedente normativa del 2014. Il nuovo regolamento nasce con l’obiettivo di garantire una maggiore tracciabilità delle sostanze che contribuiscono al riscaldamento globale. Inoltre, si prefigge di semplificare le procedure di conformità per gli operatori economici, mantenendo al tempo stesso elevati standard di trasparenza e controllo. Uno degli aspetti centrali della nuova disciplina è l’introduzione di un modello standardizzato di dichiarazione di conformità, riportato nell’Allegato I del regolamento. Tale dichiarazione deve essere redatta e firmata da un rappresentante legale dell’azienda, sia essa produttrice che importatrice. Lo scopo è quello di dimostrare che gli idrofluorocarburi (HFC) contenuti nei prodotti o nelle apparecchiature sono regolarmente conteggiati nel sistema di quote dell’Unione europea. Questo modello uniformato risponde all’esigenza di eliminare le difformità interpretative che avevano... > L'UE ha chiarito come gli Stati membri dovranno applicare la responsabilità estesa del produttore, tutti i dettagli. - Published: 2025-10-24 - Modified: 2026-07-13 - URL: https://www.wastezero.it/responsabilita-estesa-produttore-nuove-linee-guida-ue/ - Categorie: Rifiuti L’Unione Europea definisce criteri comuni per la copertura dei costi di pulizia, trasporto e trattamento dei rifiuti dispersi La Commissione europea ha pubblicato le nuove linee guida sull’attuazione dell’articolo 8 della Direttiva 2019/904, chiarendo come gli Stati membri dovranno applicare la responsabilità estesa del produttore per i rifiuti plastici dispersi nell’ambiente. Vediamo in questo articolo tutti i dettagli.   L’obiettivo: rendere i produttori parte attiva nella lotta all’inquinamento da plastica tramite la responsabilità estesa  Come anticipato, le nuove linee guida europee sull’attuazione dell’articolo 8 della Direttiva (UE) 2019/904, la cosiddetta “Direttiva sulla plastica monouso”, definiscono in modo più preciso i criteri con cui i produttori dovranno contribuire finanziariamente alla gestione dei rifiuti generati dai loro prodotti. L’obiettivo è rafforzare la responsabilità estesa del produttore (EPR), un principio secondo cui chi immette sul mercato articoli in plastica monouso è tenuto a coprire i costi della loro rimozione quando questi finiscono dispersi nell’ambiente. Questa responsabilità si applica a una gamma di prodotti specifici: contenitori per alimenti e bevande, tazze, sacchetti di plastica leggeri, salviette umidificate, palloncini e filtri per tabacco. Gli Stati membri dovranno garantire che i produttori coprano i costi di pulizia, trasporto e trattamento dei rifiuti derivanti da tali articoli, assicurando trasparenza e proporzionalità nei calcoli. Le spese a carico dei produttori riguarderanno solo i rifiuti dispersi, ossia quelli abbandonati in modo deliberato o per negligenza nell’aria, nel suolo o nelle acque, e non i rifiuti già raccolti nei normali circuiti pubblici. La direttiva distingue chiaramente tra i costi di rimozione dei rifiuti dispersi e quelli relativi alla raccolta differenziata, evitando sovrapposizioni tra le due voci. Secondo la... > La Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di una società accusata di aver gestito rifiuti pericolosi come non pericolosi. - Published: 2025-10-23 - Modified: 2026-07-13 - URL: https://www.wastezero.it/rifiuti-pericolosi-cassazione-conferma-responsabilita/ - Categorie: Rifiuti Sanzionata la società per aver trattato rifiuti pericolosi come non pericolosi, senza adeguati controlli e procedure interne La Cassazione ha di recente dichiarato inammissibile il ricorso di una società accusata di aver gestito rifiuti pericolosi come non pericolosi. In particolare, la decisione evidenzia l’importanza dei modelli organizzativi nella prevenzione delle responsabilità ambientali d’impresa. Ma procediamo per gradi e vediamo in questo articolo tutti i dettagli.   La Cassazione sulla responsabilità ambientale e i modelli organizzativi di rifiuti pericolosi  Come anticipato, la recente pronuncia della Corte di Cassazione ha confermato la responsabilità amministrativa di un’impresa coinvolta in un episodio di gestione illecita di rifiuti pericolosi. Nello specifico, nella sentenza viene riaffermato un principio chiave del sistema normativo ambientale. E cioè che le imprese devono dotarsi di adeguati modelli organizzativi e procedure di controllo per prevenire condotte che possano generare danni ambientali o violazioni di legge. Facendo un passo indietro, vediamo che il caso nasce da una verifica in cui gli organi di controllo avevano accertato la presenza, presso uno stabilimento autorizzato al solo trattamento di rifiuti non pericolosi, di materiali pericolosi privi di documentazione attestante la loro natura e provenienza. Le analisi condotte avevano evidenziato che tali rifiuti, facilmente riconoscibili come pericolosi, erano stati accatastati e gestiti come se fossero non pericolosi. Tutto ciò senza alcun tracciamento analitico o verifica preventiva. Durante il processo, è emerso che l’azienda non disponeva di un modello organizzativo conforme al D. Lgs. 231/2001, né di procedure standardizzate idonee a garantire la corretta classificazione e gestione dei rifiuti. La difesa aveva sostenuto che la presenza di un ingegnere ambientale all’interno della struttura e... > Con un interpello ambientale, il MASE ha chiarito i dubbi sulla miscelazione dei rifiuti inerti nella produzione di aggregati recuperati. - Published: 2025-10-22 - Modified: 2026-07-13 - URL: https://www.wastezero.it/miscelazione-rifiuti-inerti-mase-chiarisce-limiti/ - Categorie: Rifiuti Interpello ambientale della Provincia di Campobasso: quando la miscelazione è ammessa nella produzione di aggregati recuperati Con un recente interpello ambientale, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha chiarito i dubbi sulla miscelazione dei rifiuti inerti nella produzione di aggregati recuperati, precisando quando l’operazione è consentita e a quali condizioni operative. Vediamo in questo articolo tutti i dettagli.   La richiesta di chiarimento della Provincia di Campobasso in merito alla miscelazione dei rifiuti inerti  Come anticipato, la Provincia di Campobasso aveva di recente presentato un’istanza di interpello ambientale ai sensi dell’art. 3-septies del D. Lgs. 152/2006. In particolare, si chiedevano chiarimenti circa la possibilità di autorizzare un’operazione di miscelazione dei rifiuti prima del processo di recupero volto alla cessazione della qualifica di rifiuto (End of Waste). Il quesito nasce nell’ambito dell’applicazione del Decreto Ministeriale 28 giugno 2024, n. 127, che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto per i materiali inerti da costruzione e demolizione, nonché per altri rifiuti minerali non pericolosi. L’obiettivo dell’interpello era comprendere se fosse possibile rilasciare un’autorizzazione specifica per la miscelazione, da eseguire prima del trattamento vero e proprio, finalizzato alla produzione di aggregato recuperato conforme ai criteri del decreto. In questo contesto, il MASE, nella sua risposta, ha prima di tutto ricostruito il contesto normativo applicabile. In primo luogo, l’articolo 184-ter del D. Lgs. 152/2006 definisce la disciplina generale della cessazione della qualifica di rifiuto. Nello specifico, questo stabilisce che un rifiuto può cessare di essere tale se sottoposto a un’operazione di recupero che produca materiali conformi a specifici criteri ambientali e tecnici. A tale disciplina si aggiunge il D.... > La conversione del D.L. 116/2025 inasprisce le sanzioni rifiuti: per l’omessa o incompleta tenuta del registro vi è sospensione della patente - Published: 2025-10-21 - Modified: 2026-07-13 - URL: https://www.wastezero.it/d-l-116-2025-stretta-sanzioni-rifiuti-e-davvero-sensata/ - Categorie: Rifiuti Patente sospesa “in ogni caso”: cosa cambia con l’art. 258 TUA? La conversione del D. L. 116/2025 inasprisce le sanzioni rifiuti: per l’omessa o incompleta tenuta del registro scatta sempre la sospensione della patente. Una misura efficace contro i traffici illeciti, ma discutibile quando colpisce soggetti che non guidano? Vediamo in questo articolo tutti i dettagli. Registro sanzioni rifiuti: obblighi estesi ben oltre i trasportatori con la conversione del D. L. 116/2025 Come anticipato, la legge di conversione del Decreto-legge 8 agosto 2025, n. 116 (“Terra dei fuochi”) è in vigore. In particolare, il testo coordinato con la L. 3 ottobre 2025, n. 147 conferma una vera “tolleranza zero” verso gli illeciti in materia di rifiuti, con interventi che toccano sia il penale sia l’amministrativo. L’obiettivo principale è dunque quello di reprimere trasporti e smaltimenti illegali e accelerare bonifiche nei territori più colpiti. Ad ogni modo, la novità più discussa sta nell’art. 258 TUA (D. Lgs. 152/2006). Oltre a multe più alte per l’omessa o incompleta tenuta del registro di carico e scarico, la conversione introduce infatti anche il nuovo comma 2-bis. Quest’ultimo prevede che all’accertamento dell’illecito consegue in ogni caso la sospensione della patente di guida da 1 a 4 mesi per rifiuti non pericolosi e da 2 a 8 mesi per rifiuti pericolosi. Si sottolinea che questa è una sanzione accessoria automatica, svincolata dall’uso effettivo del veicolo. Per capire l’impatto reale bisogna però ricordare chi deve tenere il registro. L’obbligo dell’art. 190 TUA non riguarda infatti solo i trasportatori. Include anche i produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi (e,... > Il Consiglio di Stato ha ribadito che gli impianti di rifiuti pericolosi devono essere situati a 500 metri dagli insediamenti abitativi. - Published: 2025-10-20 - Modified: 2026-07-13 - URL: https://www.wastezero.it/impianti-rifiuti-obbligo-distanza-minima-abitazioni/ - Categorie: Rifiuti Il caso sull’annullamento di un’AIA ottenuta con dichiarazioni inesatte riaccende il dibattito sulla tutela dei residenti e sul rispetto del Piano Regionale Gestione Rifiuti Il caso sull’annullamento di un’AIA ottenuta con dichiarazioni inesatte riaccende il dibattito sulla tutela dei residenti e sul rispetto del Piano Regionale Gestione Rifiuti Il Consiglio di Stato ha di recente ribadito, con la sentenza n. 8441/2021, che gli impianti che trattano rifiuti pericolosi devono essere situati ad almeno 500 metri dagli insediamenti abitativi, pena l’annullamento dell’autorizzazione anche oltre i termini ordinari. Vediamo in questo articolo tutti i dettagli.   La vicenda sugli impianti di rifiuti: un’autorizzazione ottenuta con dichiarazioni errate La decisione del Consiglio di Stato di cui sopra nasce da una controversia relativa al rilascio di un’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) a una ditta che intendeva realizzare un impianto per il recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi. Nello specifico, nel presentare la domanda, l’impresa aveva dichiarato che le abitazioni presenti nella zona fossero “case sparse”, e non veri e propri “insediamenti residenziali”. In questo modo, aveva sostenuto che il sito non rientrasse nelle aree soggette al vincolo dei 500 metri previsto dal Piano Regionale Gestione Rifiuti. Di conseguenza, la Regione, accogliendo tali dichiarazioni senza ulteriori verifiche, aveva rilasciato l’AIA. Tuttavia, in seguito a una segnalazione del Comune competente, è stato accertato che a meno di 500 metri dall’impianto vi erano gruppi di abitazioni chiaramente riconducibili a un nucleo abitativo, e non a semplici case isolate. A quel punto, la Regione ha avviato un procedimento di annullamento parziale in autotutela dell’autorizzazione, limitatamente alla parte che riguardava il trattamento di rifiuti pericolosi. L’annullamento, benché adottato dopo il termine ordinario di... > Il Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2067 aggiorna le tariffe ECHA e ridisegna la verifica PMI, tutti i dettagli. - Published: 2025-10-17 - Modified: 2026-07-14 - URL: https://www.wastezero.it/reach-tariffe-echa-aggiornate-inflazione-si-non-pmi/ - Categorie: Rifiuti, Fiscalità Ambientale Decisioni valide tre anni, allegati sostituiti e calendario applicativo da conoscere Il Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2067 aggiorna le tariffe ECHA e ridisegna la verifica PMI. Ciò significa aumento per inflazione cumulata del 19,5% (non per le PMI), controllo ex ante, decisioni valide tre anni e precise scadenze. Ma cosa significa tutto questo? Vediamo in questo articolo tutti i dettagli. Gli aggiornamenti sulle tariffe ECHA e le nuove regole di verifica ex ante dello status PMI Come anticipato, con il nuovo Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2067, la Commissione Europea interviene sul sistema di tariffe e oneri pagabili all’ECHA ai sensi di REACH (Reg. (CE) n. 1907/2006)In particolare, si interviene con un duplice obiettivo: da una parte rafforzare la sostenibilità finanziaria dell’Agenzia e dall’altra semplificare/razionalizzare la gestione delle riduzioni per le PMI. Il centro dell’intervento è l’adeguamento all’inflazione cumulata del 19,5% relativa al triennio 2021-2023, escludendo però le PMI da tale aumento, in coerenza con gli orientamenti politici 2024-2029 e con il pacchetto di aiuti dedicato alle piccole e medie imprese. In parallelo, cambia il processo di verifica dello status di PMI, che passa da ex post a ex ante, con decisioni valide tre anni e possibili riduzioni temporanee in caso di ritardi non imputabili all’impresa. Non solo, la Commissione richiama anche la necessità di stabilizzare le entrate dell’ECHA dopo il picco registrativo del 2018 e alla luce della riassegnazione di attività scientifiche e tecniche alle agenzie UE. L’adeguamento tariffario viene dunque calibrato in modo che, sommato ad altre entrate, risulti sufficiente a coprire i costi dei servizi resi dall’Agenzia, mantenendo al... > Il MASE chiarisce, con una risposta a interpello, come si applicano gli obblighi di tracciabilità dei rifiuti per gli impianti portuali. - Published: 2025-10-17 - Modified: 2026-07-13 - URL: https://www.wastezero.it/tracciabilita-rifiuti-portuali-chiarimenti-mase/ - Categorie: Rentri L’interpello di Amici della Terra ONLUS fa luce sull’applicazione del D.Lgs. 197/2021 Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica chiarisce, con una risposta a interpello, come si applicano gli obblighi di tracciabilità dei rifiuti per gli impianti portuali di raccolta, i pescherecci e le imbarcazioni da diporto. Vediamo in questo articolo tutti i dettagli.   RENTRI e tracciabilità: il Ministero conferma gli obblighi per gli impianti portuali di raccolta rifiuti Come anticipato, l’associazione Amici della Terra ONLUS aveva presentato un interpello al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) per ottenere chiarimenti sulla corretta applicazione del Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 197.   Quest’ultimo recepisce la Direttiva (UE) 2019/883 relativa agli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi. In particolare, l’associazione chiedeva se, nei casi in cui nel porto sia presente un impianto portuale di gestione dei rifiuti già individuato ai sensi dell’art. 4, comma 8, del D. Lgs. 197/2021, gli obblighi di iscrizione al sistema RENTRI (previsto dall’art. 188-bis del D. Lgs. 152/2006) potessero continuare a essere assolti direttamente dall’impianto portuale, anche per conto di pescatori e diportisti. Il MASE ha inquadrato la questione all’interno di un articolato contesto normativo che comprende: la Direttiva (UE) 2019/883, che disciplina la gestione dei rifiuti delle navi e impone agli Stati membri di dotarsi di impianti portuali di raccolta adeguati; il D. Lgs. 197/2021, che recepisce la direttiva e rappresenta la norma speciale in materia di rifiuti prodotti dalle navi; gli articoli 232 e 188-bis del D. Lgs. 152/2006 (Codice dell’Ambiente), che regolano rispettivamente la gestione dei rifiuti navali... > Disponibile da poco il nuovo aggiornamento della piattaforma RENTRI in ambiente DEMO, con importanti novità legate al FIR digitale. - Published: 2025-10-16 - Modified: 2026-07-13 - URL: https://www.wastezero.it/nuovo-aggiornamento-rentri-ambiente-demo/ - Categorie: Rentri Miglioramenti tecnici e nuove funzionalità per operatori e sviluppatori software Disponibile da poco il nuovo aggiornamento della piattaforma RENTRI in ambiente DEMO, con importanti novità legate al FIR digitale, pensate per semplificare l’interoperabilità e ottimizzare le operazioni di prova per gli operatori. Vediamo in questo articolo tutti i dettagli.   Aggiornamento DEMO: interoperabilità, area riservata e app RENTRI  Come anticipato, il 13 ottobre 2025 è stato rilasciato un aggiornamento in ambiente DEMO RENTRI. In particolare, dedicato al FIR digitale (Formulario di Identificazione Rifiuti), ovvero lo strumento che consente la gestione elettronica dei formulari di trasporto. L’aggiornamento, pubblicato ufficialmente sul portale RENTRI il 15 ottobre 2025, introduce una serie di miglioramenti tecnici e nuove funzionalità. Ciò con lo scopo di facilitare lo sviluppo e il collaudo di soluzioni autonome da parte di operatori, trasportatori e produttori di software. L’obiettivo è quello di offrire un ambiente sempre più stabile e realistico per testare l’interoperabilità delle applicazioni integrate con il sistema RENTRI, in vista della piena operatività della piattaforma. Tra le principali novità vediamo l’ampliamento dell’area servizi per l’interoperabilità. Nello specifico, quest'ultima ora include un endpoint dedicato all’upload dei file xFIR nella nuova area virtuale di interscambio RENTRI. Si tratta di una svolta fondamentale per consentire agli sviluppatori di testare il caricamento dei formulari digitali direttamente da sistemi esterni, migliorando così l’efficienza dell’integrazione tra piattaforme. Inoltre, è stata integrata la documentazione tecnica relativa ai principali flussi operativi del FIR digitale, un supporto indispensabile per chi sviluppa soluzioni software in conformità con le specifiche del sistema RENTRI. Inoltre, le nuove sezioni documentali comprendono: Flusso... > Un'ordinanza della Corte di Cassazione ha sancito la cessazione della materia del contendere in una controversia sull'ecotassa sui rifiuti. - Published: 2025-10-15 - Modified: 2026-07-14 - URL: https://www.wastezero.it/ecotassa-rifiuti-decisioni-cassazione/ - Categorie: Rifiuti, Fiscalità Ambientale Un lungo contenzioso tributario si chiude in via bonaria grazie a una transazione tra ente pubblico e società di gestione Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha sancito la cessazione della materia del contendere in una controversia legata all'ecotassa sui rifiuti, chiudendo dunque definitivamente un lungo contenzioso grazie a un accordo transattivo tra le parti. Vediamo in questo articolo tutti i dettagli.   Una controversia durata anni sul rimborso dell’ecotassa sui rifiuti Come anticipato, la recente pronuncia della Corte di Cassazione ha messo fine a un procedimento che durava da anni, riguardante il pagamento del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, noto comunemente come ecotassa. Il caso aveva avuto origine da una richiesta di rimborso di oltre 680. 000 euro avanzata da una società di gestione di una discarica regionale, la quale sosteneva di aver versato somme in misura superiore al dovuto. Secondo la ricostruzione dei fatti, la società aveva applicato l’aliquota ordinaria del tributo per il conferimento di rifiuti non pericolosi assimilati agli urbani, quando invece sarebbe dovuta valere una riduzione del 20%. Tale interpretazione era stata poi confermata da una decisione giudiziaria in un procedimento collegato, che aveva riconosciuto la minore tassazione applicabile. La richiesta di rimborso presentata all’amministrazione regionale aveva però incontrato un diniego tacito, spingendo l’azienda a rivolgersi alle Commissioni tributarie per ottenere il riconoscimento delle somme versate in eccesso. Ad ogni modo, prima di giungere a questo punto, il contenzioso aveva attraversato più gradi di giudizio. In primo luogo, la Commissione tributaria provinciale aveva rigettato la richiesta della società, ritenendo legittimo l’operato della Regione. Successivamente, la Commissione tributaria regionale aveva... > Un passo verso la semplificazione del reporting ESG con i nuovi criteri UE per CSRD e CSDD, tutti i dettagli. - Published: 2025-10-14 - Modified: 2026-07-13 - URL: https://www.wastezero.it/nuovi-criteri-ue-csrd-csddd-reporting-sostenibilita/ - Categorie: Rifiuti Meno imprese coinvolte, più chiarezza sugli obblighi ESG: la Commissione Europea ridisegna i parametri del reporting di sostenibilità La Commissione Europea (UE) rivede le soglie e i criteri dimensionali per le imprese soggette agli obblighi di rendicontazione ESG, con l’obiettivo di ridurre gli oneri amministrativi, semplificare il reporting e rendere più efficiente l’applicazione delle direttive CSRD e CSDDD. Vediamo in questo articolo tutti i dettagli.   Un passo verso la semplificazione del reporting ESG con i nuovi criteri UE per CSRD e CSDD Il 13 ottobre 2025 segna una data importante per le imprese europee: la Commissione Affari Giuridici del Parlamento Europeo ha approvato le modifiche proposte dalla Commissione UE in materia di reporting di sostenibilità (CSRD) e due diligence (CSDDD). Si tratta di un pacchetto di interventi che, nella scia della Comunicazione COM(2025)/81, mira a ridurre il numero di aziende obbligate al reporting ESG e a snellire gli adempimenti burocratici per chi rimane soggetto alla normativa. L’obiettivo generale è duplice: da un lato, alleggerire la pressione regolatoria sulle imprese di piccole e medie dimensioni, dall’altro rendere più efficace e coerente il quadro delle informazioni ambientali, sociali e di governance a livello europeo. Una delle novità principali riguarda la Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), la normativa che impone alle imprese di comunicare in modo trasparente le proprie performance ESG e la conformità ai criteri della Tassonomia UE. Infatti, con le modifiche appena apportate, gli obblighi di rendicontazione si applicheranno solo alle imprese con più di 1. 000 dipendenti medi annui e un fatturato netto superiore a 450 milioni di euro. Le aziende che non superano tali soglie non... > Direttiva delegata (UE) 2025/1801: aggiornate le procedure di controllo dei trasporti su strada di merci pericolose. - Published: 2025-10-13 - Modified: 2026-07-13 - URL: https://www.wastezero.it/trasporto-merci-pericolose-ue-aggiorna-regole/ - Categorie: ADR Nuova direttiva delegata 2025/1801: adeguamento tecnico e maggiore uniformità tra gli Stati membri La Commissione europea ha di recente pubblicato la direttiva delegata (UE) 2025/1801, che aggiorna le procedure di controllo dei trasporti su strada di merci pericolose. In particolare, la nuova direttiva introduce modifiche tecniche e uniforma le verifiche previste dalla direttiva (UE) 2022/1999. Vediamo in questo articolo tutti i dettagli.   L’UE fa un passo avanti nella sicurezza del trasporto ADR per le merci pericolose  Come anticipato, oggi 13 ottobre 2025 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea la nuova direttiva delegata (UE) 2025/1801. Nello specifico, il provvedimento segna un ulteriore sviluppo verso la modernizzazione e l’armonizzazione delle norme sui controlli dei trasporti di merci pericolose su strada. Adottata dalla Commissione europea il 23 giugno 2025, la direttiva entrerà ufficialmente in vigore il 2 novembre 2025. Sostituendo in questo modo integralmente gli allegati I e II della precedente direttiva (UE) 2022/1999. L’obiettivo principale è garantire che le ispezioni e le modalità di verifica da parte delle autorità competenti siano totalmente allineate agli ultimi progressi tecnici in materia di sicurezza ADR (Accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada). Facendo un passo indietro, ricordiamo che la direttiva del 2022, entrata in vigore appunto il 13 novembre 2022, stabiliva un quadro normativo uniforme per i controlli effettuati dagli Stati membri sui trasporti stradali di merci pericolose. Inoltre, ricordiamo che ciò avveniva sia all’interno del territorio nazionale sia in ingresso da Paesi terzi. Con la 2025/1801, invece, la Commissione aggiorna in particolare gli allegati I e II, ovvero due parti... > Rettifica al regolamento di esecuzione (UE) 2024/2493: disposizioni sul monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas serra. - Published: 2025-10-10 - Modified: 2026-07-13 - URL: https://www.wastezero.it/rettificato-regolamento-ue-monitoraggio-gas-serra/ - Categorie: Rifiuti L’Unione europea interviene per garantire coerenza e precisione nell’applicazione delle norme ETS E’ stata ufficialmente pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale UE la rettifica al regolamento di esecuzione (UE) 2024/2493, che aggiorna alcune disposizioni sul monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas serra. Nello specifico, la rettifica assicura una maggiore precisione interpretativa per gestori e autorità competenti. Vediamo in questo articolo tutti i dettagli.   Chiarezza normativa per un sistema ETS più coerente sul monitoraggio dei gas serra  Come anticipato, il 9 ottobre 2025, la Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea ha reso nota la Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2024/2493, adottato dalla Commissione il 23 settembre 2024. Il provvedimento, che integra il regolamento (UE) 2018/2066, rappresenta un passo tecnico ma significativo nel quadro della governance delle emissioni di gas a effetto serra. La quale è regolata dalla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio. Nello specifico, l’obiettivo della rettifica è quello di rendere il testo normativo più chiaro, coerente e facilmente applicabile dai soggetti obbligati. Tutto ciò senza introdurre nuovi oneri o variazioni sostanziali. Si tratta dunque di una revisione interpretativa e redazionale, finalizzata a evitare ambiguità operative per gli impianti e gli operatori che rientrano nel sistema di scambio delle quote di emissione (ETS). Uno dei punti chiave della rettifica riguarda l’articolo 39, paragrafo 4 del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066. In questa sezione, la Commissione ha voluto chiarire come debba essere determinata la frazione di biomassa e quella con fattore di emissione pari a zero nel caso di utilizzo di biogas. Secondo la nuova formulazione, il gestore può calcolare tali... > Il CONAI ha di recente reso pubblico il vademecum dedicato al nuovo Regolamento (UE) 2025/40 sugli imballaggi e rifiuti di imballaggio (PPWR). - Published: 2025-10-09 - Modified: 2026-07-13 - URL: https://www.wastezero.it/nuovo-regolamento-imballaggi-ppwr-vademecum-conai/ - Categorie: Rifiuti Un quadro operativo per comprendere le nuove regole europee su imballaggi e rifiuti da imballaggio Il CONAI ha di recente reso pubblico il vademecum dedicato al nuovo Regolamento (UE) 2025/40 sugli imballaggi e rifiuti di imballaggio (PPWR), offrendo alle imprese una guida pratica per interpretare correttamente le nuove norme europee sulla sostenibilità. Vediamo in questo articolo tutti i dettagli.   Imballaggi: il vademecum del CONAI per orientarsi nel nuovo Regolamento europeo sugli PPWR  Come anticipato, il Consorzio Nazionale Imballaggi (CONAI) ha diffuso un documento di grande rilevanza per il settore. Cioè il vademecum di ricognizione normativa dedicato al Regolamento (UE) 2025/40, noto anche come Packaging and Packaging Waste Regulation (PPWR). Nello specifico, si tratta del testo legislativo che ridefinirà la gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio in tutta l’Unione europea, introducendo obiettivi più stringenti e un approccio fortemente orientato alla sostenibilità ambientale. Il documento realizzato da CONAI nasce con lo scopo di offrire un supporto concreto a imprese, consorzi e operatori del settore, facilitando la comprensione delle nuove disposizioni europee e promuovendo una corretta applicazione delle norme. Inoltre, il Regolamento europeo sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio punta a creare un mercato interno più sostenibile, riducendo in modo significativo la produzione di rifiuti e favorendo la prevenzione, il riuso e il riciclo. A differenza delle direttive precedenti, il PPWR ha effetto diretto negli Stati membri e dunque non richiede recepimenti nazionali. Ciò significa che le regole saranno valide e vincolanti in tutta l’UE. Vediamo che tra gli obiettivi principali figurano la riduzione del volume complessivo degli imballaggi immessi sul mercato, l’aumento del... > Entro il 31 dicembre 2025 dovranno essere trasmessi all’Albo Gestori Ambientali i dati per la geolocalizzazione del RENTRI. - Published: 2025-10-08 - Modified: 2026-07-13 - URL: https://www.wastezero.it/geolocalizzazione-rentri-entro-dicembre-istanza-albo/ - Categorie: Evidenza Obbligo in arrivo per trasportatori e gestori: scadenza fissata al 31 dicembre 2025 Il 31 dicembre 2025 rappresenta una scadenza cruciale per tutti gli operatori del settore rifiuti: entro tale data dovranno essere infatti trasmessi all’Albo Gestori Ambientali i dati per la geolocalizzazione del RENTRI e installati i dispositivi GPS sui mezzi. Ma come adempiere correttamente a questa procedura? Vediamo in questo articolo tutti i dettagli e come WasteZero può aiutare in questa fase delicata ma molto importante del processo di digitalizzazione dei rifiuti. La geolocalizzazione nel RENTRI: un passo decisivo verso la tracciabilità digitale Come accennato, la geolocalizzazione dei mezzi rappresenta uno degli elementi centrali della piena operatività del RENTRI (Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti). Con questo sistema, infatti, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica intende garantire un monitoraggio continuo, digitale e trasparente dei flussi di rifiuti. In cioè linea con le direttive europee sull’economia circolare e sulla prevenzione delle frodi ambientali. Il nuovo sistema di tracciabilità, già operativo per diverse categorie di operatori, prevede che tutti i veicoli iscritti all’Albo Gestori Ambientali, in particolare quelli utilizzati per il trasporto di rifiuti pericolosi, siano dotati di un dispositivo GPS omologato. Nello specifico un dispositivo capace di trasmettere in tempo reale i dati sulla posizione, la tratta percorsa e le soste effettuate. Questa innovazione consentirà non solo una maggiore trasparenza, ma anche un controllo più efficace da parte delle autorità competenti. I quali potranno verificare l’esatto percorso dei rifiuti dal produttore fino all’impianto di destinazione. Ricordiamo che per poter integrare i propri mezzi nel sistema RENTRI, le imprese devono... > Il MASE ha chiarito come gestire la messa in sicurezza permanente (MISP) in presenza di rifiuti con amianto. - Published: 2025-10-07 - Modified: 2026-07-14 - URL: https://www.wastezero.it/messa-sicurezza-amianto-chiarimenti-mase/ - Categorie: Rifiuti, Bonifiche Due diversi percorsi normativi a seconda dell’intervento: in situ o ex situ Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha chiarito, con l’interpello n. 174543 del 24 settembre 2025, come gestire la messa in sicurezza permanente (MISP) in presenza di rifiuti con amianto, distinguendo tra interventi in situ ed ex situ. Vediamo in questo articolo tutti i dettagli.   MISP e rifiuti contenenti amianto: il contesto normativo del MASE  Come sappiamo, la gestione dei rifiuti da demolizione e da processi industriali che possono contenere cemento amianto (eternit) continua ad essere un tema importante nel campo delle bonifiche ambientali. In questo contesto, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE), con la risposta all’interpello n. 174543 del 24 settembre 2025, ha fornito un importante chiarimento sulle modalità di messa in sicurezza permanente (MISP) di questi materiali. Tutto ciò alla luce delle più recenti pronunce giurisprudenziali e della normativa ambientale vigente. Richiamando la sentenza della Corte Costituzionale n. 50 del 2023, il Ministero ha infatti ribadito la necessità di distinguere attentamente due casi. Il primo, il caso in cui l’intervento di bonifica si realizza senza rimozione dei rifiuti, il secondo, il caso in cui è previsto il trasferimento e lo smaltimento in una nuova area. Tale distinzione non è meramente tecnica, ma incide direttamente sull’iter autorizzativo e sul quadro normativo di riferimento. Nel primo scenario, la messa in sicurezza avviene sul posto, senza rimuovere i rifiuti contenenti amianto. In queste situazioni, la normativa di riferimento è l’Allegato 3 al Titolo V della Parte IV del D. Lgs. 152/2006, che stabilisce le procedure per gli... > Il Governo ha deciso di prorogare il mandato del collegio ARERA al 31 dicembre 2025 per garantire continuità amministrativa e decisionale. - Published: 2025-10-06 - Modified: 2026-07-13 - URL: https://www.wastezero.it/arera-prorogato-collegio-fino-31-dicembre/ - Categorie: Rifiuti Il D.L. 3 ottobre 2025, n. 145 garantisce la piena operatività dell’Autorità per energia, reti e ambiente Il Governo ha deciso di prorogare il mandato del collegio ARERA fino al 31 dicembre 2025 per garantire continuità amministrativa e decisionale. Il Decreto-Legge n. 145, pubblicato in Gazzetta, tutela il regolare funzionamento dell’Autorità. Vediamo in questo articolo tutti i dettagli. ARERA resta operativa: prorogato il mandato del collegio fino a fine anno Come anticipato, con la pubblicazione del Decreto-Legge 3 ottobre 2025, n. 145 nella Gazzetta Ufficiale del 4 ottobre, il Governo ha ufficializzato la proroga del collegio dell’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA). Una misura definita “urgente e necessaria” per assicurare la continuità delle funzioni dell’ente, in attesa della nomina dei nuovi componenti. L’Autorità, istituita per garantire trasparenza, efficienza e tutela dei consumatori nei settori dell’energia, del gas, dell’acqua e dei rifiuti, è chiamata a svolgere un ruolo cruciale in una fase di forte transizione per il Paese. Una fase, nello specifico, segnata da sfide ambientali e riforme strutturali nel settore energetico. In particolare, il provvedimento stabilisce che i membri attualmente in carica, nominati con decreto del Presidente della Repubblica il 9 agosto 2018, continueranno a esercitare le proprie funzioni fino alla designazione del nuovo collegio. Tuttavia, il decreto pone un limite temporale chiaro, vale a dire non oltre il 31 dicembre 2025. Durante questo periodo, l’Autorità potrà adottare solo atti di ordinaria amministrazione e quelli considerati indifferibili e urgenti. Ne consegue che la formula è pensata per evitare vuoti decisionale ma allo stesso tempo per aprire la strada a interventi di rilievo politico o... > MASE: entro il 31 ottobre 2025 dovrà essere trasmessa al Registro Pneumatici la comunicazione relativa al contributo ambientale PFU 2026. - Published: 2025-10-03 - Modified: 2026-07-13 - URL: https://www.wastezero.it/contributo-pfu-2026-comunicazione-entro-31-ottobre-2025/ - Categorie: Rifiuti Scadenza per le forme di gestione e i sistemi individuali Il Ministero dell’Ambiente, con un recente comunicato, ha ricordato che entro il 31 ottobre 2025 dovrà essere trasmessa al Registro Pneumatici la comunicazione relativa al contributo ambientale PFU 2026. Nello specifico, nella comunicazione di cui sopra è necessario includere bilanci, ricavi e previsioni per garantire trasparenza e corretta gestione. Vediamo in questo articolo tutti i dettagli. Dettagli sul calcolo e prospetti informatici per il contributo PFU 2026  Come sappiamo, la gestione dei pneumatici fuori uso (PFU) è uno dei temi principali all’interno della normativa sull’ambiente. Ciò sia per l'mpatto che tali rifiuti hanno sull’ambiente, sia per le responsabilità che pesa su produttori, importatori e sistemi di gestione. Come anticipato, con un comunicato del 1° ottobre 2025, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) ha richiamato l’attenzione degli operatori su una scadenza fondamentale. Cioè che entro il 31 ottobre 2025 le forme associate e i sistemi individuali dovranno comunicare al Registro Pneumatici i dati relativi al contributo ambientale PFU per l’anno 2026. In particolare, il calcolo del contributo ambientale deriva da quanto previsto dal D. M. n. 182/2019, in particolare dall’Allegato VIII. La finalità è garantire che i costi per la raccolta, il trattamento e il recupero degli pneumatici dismessi siano equamente distribuiti e sostenuti dal sistema nel suo complesso, evitando squilibri e rafforzando il principio di responsabilità estesa del produttore. Inoltre, il contributo per il 2026 dovrà coprire i costi di gestione di un quantitativo di PFU pari al 95% del peso degli pneumatici nuovi immessi sul mercato nel... > Con l’avvio del RENTRI la gestione dei registri di carico e scarico dei rifiuti è entrata in una nuova fase di conservazione digitale. - Published: 2025-10-02 - Modified: 2026-07-13 - URL: https://www.wastezero.it/conservazione-digitale-cosa-prevede-normativa-rentri/ - Categorie: Rentri Obblighi per le imprese e regole di riferimento Dal 2023, e ancora di più con l’avvio del RENTRI, la gestione dei registri cronologici di carico e scarico dei rifiuti è entrata in una nuova fase di conservazione digitale. Firme elettroniche, sistemi di conservazione e pacchetti di versamento sono tutte le novità che garantiscono sicurezza, trasparenza e conformità normativa per operatori e aziende. Vediamo in questo articolo tutti i dettagli. Firma, conservazione digitale e marca temporale come garanzia di autenticità: le news del RENTRI Come anticipato, il percorso di digitalizzazione dei registri di carico e scarico dei rifiuti rappresenta una tappa cruciale verso una gestione più efficiente e sicura. Nello specifico, con il Decreto Direttoriale n. 143 del 6 novembre 2023, pubblicato sul sito ufficiale RENTRI, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) ha introdotto regole chiare per la conservazione digitale dei documenti. L’obiettivo è duplice: da un lato, ridurre la complessità e i rischi legati alla gestione cartacea, dall’altro garantire che ogni documento conservi pieno valore legale nel tempo, rispettando i requisiti di integrità, autenticità, leggibilità e reperibilità. Secondo la normativa, il registro cronologico di carico e scarico deve essere trasferito al sistema di conservazione almeno una volta l’anno, ma nulla vieta alle imprese di poterlo fare con frequenza maggiore. Inoltre, nel momento stesso del trasferimento, l’apposizione della firma digitale e della marca temporale rende il documento immodificabile, sancendo il suo valore legale. Questo significa che le aziende devono dotarsi di strumenti idonei per rispettare le linee guida AgID del maggio 2021 sulla conservazione dei documenti informatici.... > Dal 1° ottobre 2025 parte il servizio di conciliazione per i rifiuti, introdotto da ARERA con la delibera n. 574/2024. - Published: 2025-10-01 - Modified: 2026-07-13 - URL: https://www.wastezero.it/arera-1-ottobre-servizio-conciliazione-rifiuti/ - Categorie: Rifiuti Tutela dei cittadini: nuovi strumenti per risolvere i contenziosi con i gestori Dal 1° ottobre 2025 parte il servizio di conciliazione per i rifiuti, introdotto da ARERA con la delibera n. 574/2024. Una novità che amplia le tutele dei cittadini, semplificando la gestione delle controversie con i gestori. Vediamo in questo articolo tutti i dettagli. Sportello Energia e Ambiente e Servizio Conciliazione: ecco come funzionano le procedure per i rifiuti con ARERA Come anticipato, dal 1° ottobre 2025 entra ufficialmente in vigore il servizio di conciliazione dedicato al settore rifiuti, una novità che segna un passo importante verso la tutela dei cittadini e la trasparenza nei rapporti con i gestori. L’iniziativa rientra nella più ampia strategia di ARERA (Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente) per garantire strumenti efficaci di difesa e risoluzione delle controversie ai consumatori. In particolare, essi risultano già attivi in altri settori regolati come energia elettrica, gas, idrico e teleriscaldamento. Inoltre, la misura è stata introdotta con la delibera n. 574 del 27 dicembre 2024. Con quest’ultima ARERA ha deciso di estendere al comparto dei rifiuti il sistema di garanzie già esistente in altri ambiti. L’obiettivo è duplice. Da un lato, infatti, rafforzare l’empowerment dei cittadini, cioè la loro capacità di far valere i propri diritti. Dall’altro fornire un canale alternativo e più rapido rispetto ai tribunali per dirimere eventuali dispute con i gestori dei servizi di raccolta e trattamento. In altre parole, se un utente presenta un reclamo al proprio gestore dei rifiuti e non ottiene risposta soddisfacente, potrà rivolgersi allo Sportello per il consumatore Energia... > Il Consiglio dell’UE ha approvato la direttiva sul monitoraggio del suolo, cioè il primo quadro europeo per valutare e tutelare i terreni. - Published: 2025-09-30 - Modified: 2026-07-13 - URL: https://www.wastezero.it/suolo-ue-approva-direttiva-monitoraggio/ - Categorie: Rifiuti Il Consiglio dell’UE ha approvato la direttiva sul monitoraggio del suolo, cioè il primo quadro europeo per valutare e tutelare i terreni. Il Consiglio dell’UE ha approvato la direttiva sul monitoraggio del suolo, vale a dire il primo quadro europeo per valutare e tutelare i terreni. In particolare, la norma punta a miglioramento, riduzione del consumo di suolo e contrasto ai contaminanti entro il 2050. Vediamo in questo articolo tutti i dettagli.   Contaminanti emergenti, consumo di suolo e dati condivisi al centro della nuova normativa UE per il monitoraggio  Come anticipato, il 29 settembre 2025 segna una data molto importante per la politica ambientale europea. Il Consiglio dell’Unione europea ha infatti dato il via libera definitivo alla direttiva sul monitoraggio del suolo, istituendo il primo quadro normativo comune volto a valutare lo stato dei terreni in tutta l’UE. Si tratta di un passo fondamentale, il quale crea le basi per un approccio coordinato e comparabile tra gli Stati membri, con l’importante traguardo di raggiungere suoli più sani in Europa entro il 2050. Il suolo è una risorsa spesso sottovalutata, ma essenziale per la vita: regola infatti il ciclo dell’acqua, ospita la biodiversità, sostiene l’agricoltura e contribuisce alla mitigazione dei cambiamenti climatici. Tuttavia, in Europa quest’ultimo è costantemente sotto pressione a causa di urbanizzazione, attività industriali e pratiche agricole intensive. Fenomeni come la sigillatura del suolo, ovvero la copertura con materiali impermeabili come cemento o asfalto, e la rimozione dello strato superficiale durante le attività edilizie, hanno compromesso milioni di ettari. Non meno preoccupante è l’impatto dei contaminanti emergenti: PFAS, pesticidi e microplastiche rappresentano nuove sfide che rischiano di danneggiare la fertilità... > Il Consiglio UE ha approvato lo slittamento al 2028 del nuovo regolamento CLP in merito alle sostanze chimiche. - Published: 2025-09-29 - Modified: 2026-07-13 - URL: https://www.wastezero.it/rinviata-2028-entrata-vigore-regolamento-clp/ - Categorie: Rifiuti Slittano anche i termini per rietichettatura, cosmetici e fertilizzanti Il Consiglio UE ha approvato lo slittamento al 2028 del nuovo regolamento CLP in merito alle sostanze chimiche. Una decisione che offre più tempo alle imprese per adeguarsi, garantendo chiarezza normativa e maggiore competitività al settore europeo. Vediamo in questo articolo tutti i dettagli.   Regolamento CLP: approvato il meccanismo “stop the clock” dal Consiglio UE Come anticipato, il 24 settembre 2025 i rappresentanti degli Stati membri hanno dato il via libera al cosiddetto meccanismo “stop the clock”. In questo modo, hanno rinviato al 1º gennaio 2028 l’applicazione del regolamento riveduto sulla classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze chimiche, noto come CLP. La scelta viene motivata dalla volontà di offrire alle imprese maggiore certezza del diritto e tempi adeguati per l’adattamento, evitando sovrapposizioni di obblighi e scadenze non uniformi che avrebbero potuto creare confusione e costi aggiuntivi. Ciò è importante poiché per un settore tanto complesso come quello chimico, che coinvolge migliaia di operatori in tutta Europa, disporre di regole chiare e di scadenze precise significa poter pianificare investimenti e processi produttivi in maniera più razionale. Ad ogni modo, il meccanismo approvato non si limita al rinvio della data di applicazione del regolamento CLP. La proposta, infatti, interviene su più fronti, nello specifico:  ridefinisce i termini per la rietichettatura delle sostanze e miscele già immesse sul mercato; chiarisce le prescrizioni sulla formattazione delle etichette, così da uniformare la comunicazione dei pericoli; introduce regole specifiche per pubblicità e vendite a distanza, con l’obiettivo di garantire un’informazione trasparente anche online; disciplina l’etichettatura... > Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la Direttiva (UE) 2025/1892 in merito ai rifiuti, che entrerà in vigore il 16 ottobre. - Published: 2025-09-26 - Modified: 2026-07-13 - URL: https://www.wastezero.it/direttiva-europea-rifiuti-nuove-regole-tessili-alimentari/ - Categorie: Rifiuti Obiettivi chiari di riduzione degli sprechi entro il 2030 Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea la Direttiva (UE) 2025/1892 in merito ai rifiuti, che entrerà in vigore il 16 ottobre. Il provvedimento punta a ridurre sprechi alimentari e tessili, coinvolgendo produttori, cittadini e istituzioni in un percorso comune. Vediamo in questo articolo tutti i dettagli.   Una cornice normativa aggiornata sui rifiuti grazie alla nuova Direttiva Come anticipato, il 26 settembre 2025 è stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea la nuova Direttiva (UE) 2025/1892, approvata dal Parlamento europeo e dal Consiglio lo scorso 10 settembre. Questo atto modifica la storica direttiva quadro sui rifiuti, la 2008/98/CE, rafforzando gli obiettivi in due settori particolarmente critici: gli scarti alimentari e i rifiuti tessili. La direttiva sarà applicabile dal 16 ottobre 2025, ma gli Stati membri avranno tempo fino al 17 giugno 2027 per recepire il tutto nei rispettivi ordinamenti nazionali. Si tratta di un tassello importante nelle politiche europee sull’economia circolare e sulla riduzione degli sprechi, temi che da anni sono al centro delle strategie ambientali dell’UE. Uno dei punti principali della nuova direttiva riguarda gli sprechi alimentari, un problema che ha un forte impatto sia ambientale che sociale. Ogni anno, nell’Unione europea, milioni di tonnellate di cibo ancora commestibile finiscono infatti nella spazzatura, con conseguenze dirette sulle emissioni di gas serra, sul consumo di risorse naturali e sui costi per famiglie e imprese. Per affrontare questa criticità, l’UE ha fissato due obiettivi vincolanti di riduzione entro il 31 dicembre 2030: Riduzione del 10% degli scarti nella fase di trasformazione... > Dal 24 settembre 2025 sono in vigore le modifiche ai Criteri Ambientali Minimi (CAM) Strade, introdotte dal decreto dell’11 settembre 2025. - Published: 2025-09-25 - Modified: 2026-07-13 - URL: https://www.wastezero.it/cam-strade-entrano-vigore-modifiche-decreto/ - Categorie: Rifiuti Nuovi criteri ambientali per progettazione, manutenzione e adeguamento delle strade Dal 24 settembre 2025 sono in vigore le modifiche ai Criteri Ambientali Minimi (CAM) Strade, introdotte dal decreto dell’11 settembre 2025. Le novità riguardano progettazione ed esecuzione dei lavori, con regole più precise e deroghe specifiche. Vediamo in questo articolo tutti i dettagli. Le deroghe previste per i contratti e i procedimenti già avviati in merito ai CAM sulle strade Come anticipato, il settore delle infrastrutture stradali è pronto a nuove disposizioni in materia di sostenibilità ambientale. Con il decreto dell’11 settembre 2025, pubblicato dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, entrano infatti in vigore le modifiche al D. M. 5 agosto 2024, che definiva i Criteri Ambientali Minimi (CAM) Strade. Queste regole, concepite per orientare la progettazione e la realizzazione delle opere viarie verso standard più rispettosi dell’ambiente, vengono aggiornate e rese più puntuali. L’obiettivo è dunque garantire un approccio omogeneo a livello nazionale, che tenga insieme esigenze tecniche, tutela ambientale e semplificazione amministrativa. Ricordiamo che i Criteri Ambientali Minimi rappresentano uno strumento fondamentale del Green Public Procurement. Si tratta infatti di requisiti che le stazioni appaltanti devono inserire nei bandi di gara e nei contratti pubblici. In ambito stradale, i CAM riguardano attività come la progettazione, costruzione, manutenzione e adeguamento delle infrastrutture, con l’obiettivo di ridurre l’impatto ambientale in ogni fase del ciclo di vita dell’opera. Già il decreto del 5 agosto 2024 aveva introdotto una serie di criteri volti a promuovere l’uso di materiali riciclati, la riduzione dei consumi energetici, la limitazione delle emissioni inquinanti e la... > Dal 18 settembre 2025 la piattaforma RENTRI introduce una serie di aggiornamenti e novità che semplificano la tracciabilità dei rifiuti. - Published: 2025-09-24 - Modified: 2026-07-13 - URL: https://www.wastezero.it/rentri-novita-funzionalita-tracciabilita/ - Categorie: Rentri Aggiornamenti per operatori, enti e interoperabilità Dal 18 settembre 2025 la piattaforma RENTRI introduce una serie di aggiornamenti e novità che semplificano la tracciabilità dei rifiuti e migliorano i servizi digitali per operatori, enti e trasportatori, includendo nuove funzionalità sull’APP FIR Digitale. Vediamo in questo articolo tutti i dettagli.   Novità anche per l’APP RENTRI FIR Digitale in ambiente demo Come anticipato, dal 18 settembre 2025 la piattaforma RENTRI ha introdotto importanti aggiornamenti per potenziare l’esperienza degli utenti e rendere più efficiente la gestione digitale dei rifiuti. Nello specifico, gli interventi hanno riguardato diverse aree riservate, i servizi per l’interoperabilità e l’APP RENTRI FIR Digitale. L’obiettivo è garantire maggiore trasparenza, semplicità d’uso e sicurezza dei dati, rispondendo alle esigenze sia degli operatori del settore sia degli enti pubblici che monitorano i flussi di rifiuti. Le novità rientrano nel percorso di digitalizzazione del sistema di tracciabilità. Il quale da tempo costituisce uno strumento fondamentale per il controllo dei flussi, la prevenzione di irregolarità e l’adempimento agli obblighi normativi previsti dal D. Lgs. 152/2006 e successive modifiche. Le principali innovazioni si concentrano nell’area dei servizi per l’interoperabilità, con l’introduzione di strumenti che migliorano la gestione del FIR digitale (attualmente in ambiente demo). Tra gli aggiornamenti più rilevanti si segnalano: la possibilità per produttori e trasportatori di inserire annotazioni quando un rifiuto viene respinto o accettato solo parzialmente; un nuovo endpoint di rollback che consente di annullare l’ultima firma elettronica apposta al documento xFIR; una semplificazione della gestione degli allegati, per rendere più agile il caricamento e l’associazione dei... > Una recente sentenza della Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato contro una condanna per gestione illecita di rifiuti. - Published: 2025-09-23 - Modified: 2026-07-13 - URL: https://www.wastezero.it/gestione-illecita-rifiuti-cassazione-pronuncia/ - Categorie: Rifiuti Una recente sentenza della Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato contro una condanna per gestione illecita di rifiuti. Una recente sentenza della Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato contro una condanna per gestione illecita di rifiuti. Confermati dunque risarcimento al Comune, confisca del veicolo e spese processuali, con ulteriori 3. 000 euro alla Cassa delle ammende. Vediamo in questo articolo tutti i dettagli.   La Suprema Corte: non si può rivalutare il merito, legittima la parte civile nei reati ambientali per gestione illecita dei rifiuti Come anticipato, la Cassazione torna a pronunciarsi in tema di illecita gestione di rifiuti, confermando un principio fondamentale: la Corte di legittimità non può trasformarsi in un nuovo giudice di merito. Ma partiamo dall’inizio. Un procedimento penale ha accusato un imprenditore e un suo dipendente di aver depositato materiali di risulta in un’area privata non autorizzata, invece di conferirli regolarmente in discarica. Il Tribunale competente, nel 2024, aveva riqualificato il fatto contestato in base all’art. 256 del Testo Unico Ambientale (D. Lgs. 152/2006), riconoscendo la particolare tenuità del fatto e dunque l’esclusione della punibilità penale. Nonostante ciò, erano state disposte alcune conseguenze rilevanti. Ovvero la confisca dell’autocarro usato per il trasporto, il risarcimento dei danni in favore del Comune, costituitosi parte civile, e il pagamento delle spese legali. L’imputato, tramite difesa, aveva presentato un’impugnazione qualificata come appello e successivamente trasmessa alla Cassazione. I motivi alla base erano molteplici: contestazione della valutazione delle prove, ritenute non attendibili dal giudice di primo grado; affermazione che i rifiuti non erano stati abbandonati in area pubblica, bensì depositati in un terreno aziendale, sotto controllo diretto; richiamo... > Il Ministero dell’Interno ha chiarito le novità del D.L. 116/2025 in materia di abbandono di rifiuti e utilizzo della videosorveglianza. - Published: 2025-09-22 - Modified: 2026-07-13 - URL: https://www.wastezero.it/abbandono-rifiuti-nuove-sanzioni-uso-videosorveglianza/ - Categorie: Rifiuti Dal Ministero dell’Interno i chiarimenti sulle modifiche al Codice della Strada Con una recente circolare, il Ministero dell’Interno ha chiarito le novità introdotte dal D. L. 116/2025 in materia di abbandono di rifiuti e utilizzo della videosorveglianza. Nello specifico, viene menzionato più rigore normativo, nuove sanzioni e maggiore supporto tecnologico per garantire strade più pulite e sicure. Vediamo in questo articolo tutti i dettagli. Un quadro normativo in evoluzione per quanto riguarda l’abbandono dei rifiuti Come sappiamo, la lotta contro l’abbandono indiscriminato di rifiuti è un tema che da anni impegna istituzioni, enti locali e cittadini. In questo contesto, con il decreto-legge 8 agosto 2025, n. 116, il Governo ha voluto rafforzare gli strumenti per contrastare un fenomeno che, oltre a deturpare le città e i paesaggi, incide sulla qualità della vita e sulla percezione di sicurezza. Il decreto, che attende ancora la conversione in legge entro il 7 ottobre 2025, modifica alcuni punti fondamentali del Codice della Strada, aggiornando le disposizioni in materia di comportamenti vietati e di strumenti di controllo a disposizione delle autorità. Una delle principali novità riguarda la riscrittura dell’articolo 15 del Codice della Strada. In particolare, la lettera f) non si concentra più sul semplice deposito di rifiuti sulla carreggiata, ma colpisce chi provoca l’imbrattamento della strada con materiali non qualificabili come rifiuti. Tra questi vernici, liquidi sversati accidentalmente o a seguito di guasti, e altre sostanze che rendono pericolosa o degradata la sede stradale. La lettera f-bis), invece, disciplina specificamente il getto di rifiuti di piccole dimensioni, come mozziconi di sigaretta, scontrini, fazzoletti o gomme... > La sentenza n. 27671/2025 della Cassazione chiarisce i limiti di applicazione dell’art. 256 sulla gestione dei rifiuti. - Published: 2025-09-19 - Modified: 2026-07-13 - URL: https://www.wastezero.it/cassazione-pronuncia-merito-illecita-gestione-rifiuti/ - Categorie: Rifiuti Forza maggiore esclusa nei casi di disorganizzazione aziendale Con la sentenza n. 27671 del 28 luglio 2025, la Cassazione ha stabilito che la semplice mancanza di personale non rientra nella nozione di forza maggiore, confermando la responsabilità delle imprese in tema di gestione illecita di rifiuti. Vediamo in questo articolo tutti i dettagli.   La sentenza n. 27671/2025 della Cassazione chiarisce i limiti di applicazione dell’art. 256 sulla gestione dei rifiuti  Come anticipato, la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 27671 del 28 luglio 2025, ha affrontato nuovamente il tema della forza maggiore nell’ambito del reato di illecita gestione di rifiuti, previsto dall’art. 256 del d. lgs. 152/2006 (Testo Unico Ambientale). Il caso sottoposto alla Suprema Corte riguardava un’impresa che aveva invocato la carenza di personale come circostanza giustificativa rispetto alle violazioni contestate in materia ambientale. La difesa aveva sostenuto che l’impossibilità di gestire correttamente i flussi di rifiuti fosse derivata da un evento indipendente dalla volontà dell’imprenditore, tale da configurare la forza maggiore. I giudici di legittimità hanno però escluso con fermezza questa interpretazione. Secondo la Corte, la forza maggiore si configura infatti solo quando l’evento che determina l’illecito sia totalmente estraneo alla condotta del soggetto, non prevedibile e non evitabile con l’ordinaria diligenza. La Cassazione ha ribadito che la forza maggiore “postula la presenza di un fatto imponderabile, imprevisto ed imprevedibile, tale da rendere inevitabile l’evento”. L’elemento centrale è che l’accaduto non possa in alcun modo ricondursi a una scelta o a una omissione volontaria da parte dell’imprenditore. Ne consegue che la carenza di personale... > Regolamento UE 2025/1893: ridefinizione dei quisiti minimi per gli attestati di formazione degli operatori FGAS. - Published: 2025-09-19 - Modified: 2026-07-13 - URL: https://www.wastezero.it/fgas-nuove-regole-ue-attestati-formazione/ - Categorie: Rifiuti Regolamento UE 2025/1893: ridefinizione dei quisiti minimi per gli attestati di formazione degli operatori FGAS. Dal 9 ottobre 2025 entrerà in vigore il Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1893, che ridefinisce i requisiti minimi per gli attestati di formazione degli operatori FGAS. In particolare stabilendo nuove regole per manutenzione, controlli e recupero dei gas fluorurati. Vediamo in questo articolo tutti i dettagli. In vigore dal 9 ottobre 2025 il Regolamento UE 2025/1893: requisiti minimi per le certificazioni degli operatori FGAS  Come sappiamo, la lotta contro le emissioni climalteranti continua a coinvolgere in modo diretto i professionisti che operano nel settore della climatizzazione e del raffrescamento. In questo contesto, con la pubblicazione del Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1893, comparso sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il 19 settembre 2025, la Commissione europea ha introdotto una serie di novità. Queste incidono in maniera significativa sulle modalità di formazione e certificazione dei tecnici che lavorano con apparecchiature contenenti gas fluorurati a effetto serra (F-Gas) o le loro alternative. Queste regole attuano quanto previsto dal Regolamento (UE) 2024/573. Nello specifico con l’obiettivo di armonizzare i criteri di qualificazione e di garantire un riconoscimento reciproco degli attestati all’interno dell’Unione. Il nuovo quadro normativo abroga definitivamente il Regolamento (CE) n. 307/2008, ormai superato dall’evoluzione tecnologica e dalle necessità ambientali. Nello specifico, il regolamento si rivolge alle persone fisiche che, nella pratica quotidiana, intervengono su impianti e apparecchiature mobili che utilizzano F-Gas o sostanze alternative come idrocarburi o anidride carbonica (CO₂). Non si tratta quindi di una norma generica, ma di un provvedimento che riguarda direttamente i tecnici impegnati in attività delicate e ad... > Il MASE ha risposto a un interpello chiarendo l’applicazione del contributo ambientale sugli pneumatici fuori uso (PFU). - Published: 2025-09-17 - Modified: 2026-07-13 - URL: https://www.wastezero.it/contributo-ambientale-pfu-chiarimenti-ministero/ - Categorie: Rifiuti Il contributo ambientale resta a carico di produttori e importatori al momento dell’immissione Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha risposto a un interpello chiarendo l’applicazione del contributo ambientale sugli pneumatici fuori uso (PFU). Nello specifico, i chiarimenti distinguono tra cessione d’azienda e immissione sul mercato, specificando responsabilità e tempistiche contributive. Vediamo in questo articolo tutti i dettagli.   Contributo ambientale PFU: i chiarimenti del Ministero sulla corretta applicazione Il contributo ambientale sugli pneumatici fuori uso (PFU) rappresenta un tema delicato per gli operatori del settore, chiamati a gestire correttamente adempimenti e tempistiche. Con la risposta all’interpello n. 165144 del 9 settembre 2025, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) ha fornito un chiarimento rilevante, utile a distinguere tra immissione sul mercato e trasferimento tramite cessione d’azienda. La questione nasceva dal dubbio se la cessione degli pneumatici dal magazzino, a seguito di operazioni di vendita o trasferimento di ramo d’azienda, potesse essere assimilata alla prima immissione sul mercato di tali prodotti. In particolare, l’istanza presentata al Ministero poneva due domande principali. La prima riguardava la possibilità di considerare la cessione degli pneumatici dal magazzino come momento di applicazione del contributo ambientale. In altre parole: lo spostamento dei prodotti in occasione della cessione rappresenta un’immissione sul mercato? La seconda domanda, invece, chiedeva chiarimenti su come gestire il contributo in caso di vendita successiva da parte del cessionario, ossia di colui che riceve gli pneumatici e li immette poi a sua volta nella rete commerciale. Nel suo riscontro, il Ministero ha ricordato innanzitutto cosa significhi cessione di ramo d’azienda. Vale a dire un’operazione... > Con la firma della Slovenia, entra ufficialmente in vigore l’Accordo multilaterale ADR M366. Tutti i dettagli. - Published: 2025-09-17 - Modified: 2026-07-13 - URL: https://www.wastezero.it/accordo-adr-m366-deroga-attivata-leghe-piombo/ - Categorie: ADR Con la firma della Slovenia, entra ufficialmente in vigore l’Accordo multilaterale ADR M366. Tutti i dettagli. Con la firma della Slovenia, entra ufficialmente in vigore l’Accordo multilaterale ADR M366. Nello specifico, la deroga riguarda le leghe metalliche contenenti piombo, consentendo il trasporto in condizioni particolari, senza l’assoggettamento completo alle norme ADR. Vediamo in questo articolo tutti i dettagli.   Accordo M366: un nuovo equilibrio tra regole e necessità operative in campo ADR Come sappiamo, il trasporto di merci pericolose su strada è uno dei settori più regolamentati a livello europeo. In questo contesto, la recente attivazione dell’Accordo multilaterale ADR M366, grazie alla sottoscrizione della Slovenia, introduce un’importante novità per le leghe metalliche contenenti piombo, sia in forma massiva che in polvere. L’iniziativa, promossa dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) italiano e già riconosciuta dalle istituzioni europee, ha lo scopo di concedere una deroga mirata rispetto all’applicazione piena della normativa ADR. La quale, ricordiamo, regola da anni il trasporto internazionale di sostanze e oggetti classificati come pericolosi. Dal 1° settembre 2025, con l’entrata in vigore del Regolamento Delegato (UE) 2024/197, XXI ATP al regolamento CLP, le leghe metalliche contenenti piombo sarebbero automaticamente rientrate nell’elenco delle materie assoggettate all’ADR, in quanto considerate ecotossiche. L’Accordo M366 ha invece introdotto una via intermedia. Vale a dire che il trasporto di queste leghe potrà avvenire senza dover rispettare integralmente tutte le regole ADR. Tutto ciò purché siano seguite una serie di prescrizioni tecniche e di sicurezza stabilite nel testo dell’accordo. Questo passaggio è particolarmente rilevante per il settore industriale e metallurgico, che rischiava di vedere fortemente complicata e rallentata... > Dal 12 settembre 2025 è entrato in vigore il nuovo decreto che aggiorna la disciplina dei certificati bianchi. - Published: 2025-09-15 - Modified: 2026-07-13 - URL: https://www.wastezero.it/certificati-bianchi-cambia-sistema-risparmio-energetico/ - Categorie: Rifiuti Modalità, requisiti e ruoli: cosa cambia per imprese, enti pubblici e operatori energetici Dal 12 settembre 2025 è entrato in vigore il nuovo decreto che aggiorna la disciplina dei certificati bianchi. L’obiettivo è rafforzare il meccanismo nazionale di risparmio energetico, introducendo regole più chiare e strumenti alternativi per premiare l’efficienza. Vediamo in questo articolo tutti i dettagli.   Il Decreto del 21 luglio 2025 fissa gli obiettivi nazionali di efficienza fino al 2030 per i certificati bianchi  Come anticipato, con l’entrata in vigore del Decreto ministeriale del 21 luglio 2025, il sistema dei certificati bianchi, uno degli strumenti più importanti per promuovere il risparmio energetico in Italia, viene aggiornato e ridefinito in vari punti fondamentali. Si tratta di una misura attesa, frutto di mesi di confronto tecnico e istituzionale, che stabilisce gli obiettivi quantitativi nazionali da raggiungere entro il 2030. Inoltre, introduce nuove modalità operative per rendere più efficace il meccanismo. Ma andiamo per gradi. Prima di tutto, i certificati bianchi, noti anche come Titoli di Efficienza Energetica (TEE), sono titoli negoziabili che attestano il conseguimento di un certo quantitativo di risparmio di energia primaria. Ogni certificato corrisponde a un risparmio standardizzato pari a una tonnellata equivalente di petrolio (tep). In pratica, si tratta di una sorta di “riconoscimento” per chi realizza interventi di efficienza energetica. In questo contesto, il nuovo decreto, composto da 21 articoli e due allegati tecnici, stabilisce obiettivi più ambiziosi di riduzione dei consumi, coerenti con il quadro europeo di decarbonizzazione. Il periodo di riferimento va dal 2025 al 2030, una finestra temporale in cui imprese, enti pubblici e... > Accordo Multilaterale ADR M329, attualmente in vigore in alcuni Paesi europei, scadrà. Al suo posto, l’Austria ha già predisposto il M368, - Published: 2025-09-12 - Modified: 2026-07-13 - URL: https://www.wastezero.it/adr-accordo-m329-avvia-scadenza-pronto-nuovo-m368/ - Categorie: ADR Imballaggi e rifiuti pericolosi: le deroghe previste dall’accordo in scadenza Il 21 settembre 2025 scadrà l’Accordo Multilaterale ADR M329, attualmente in vigore in alcuni Paesi europei. Al suo posto, l’Austria ha già predisposto il nuovo M368, che necessita ora della sottoscrizione degli altri Stati contraenti. Vediamo in questo articolo tutti i dettagli.   Un passaggio regolamentare atteso in materia ADR: dal M329 al M368 Come sappiamo, il sistema ADR (Accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada) è uno dei pilastri normativi più rilevanti per la gestione dei trasporti a rischio. Tra gli strumenti che ne garantiscono l’aggiornamento vi sono gli accordi multilaterali, pensati, tra le altre cose, per introdurre deroghe temporanee e condivise tra più Stati firmatari. Ciò al fine di rispondere a esigenze particolari che non trovano immediata soluzione nelle disposizioni generali. In questo contesto si inserisce l’Accordo Multilaterale M329, sottoscritto inizialmente dall’Austria e poi esteso ad altri Paesi, tra cui Italia, Repubblica Ceca, Ungheria, Slovacchia, San Marino e Portogallo. Dopo cinque anni di applicazione, esso giungerà a termine il 21 settembre 2025. A sostituirlo sarà il nuovo Accordo M368, predisposto ancora una volta dall’Austria, al momento unico firmatario, e in attesa di ricevere le adesioni necessarie dalle altre parti contraenti. Ricordiamo che l’Accordo M329 è stato uno strumento fondamentale per il settore del trasporto dei rifiuti pericolosi soggetti ad ADR, introducendo deroghe mirate in materia di imballaggi e documentazione di trasporto. In particolare, esso ha autorizzato, in deroga alle regole vigenti, l’impiego delle seguenti tipologie di imballaggi: imballaggi già testati ma con validità scaduta;... > Il MASE ha approvato un decreto che finanzia con 2,5 milioni di euro attività di monitoraggio, studio e ricerca sull’inquinamento da PFAS. - Published: 2025-09-11 - Modified: 2026-07-13 - URL: https://www.wastezero.it/nuove-misure-studio-pfas-mase/ - Categorie: Rifiuti Decreto ministeriale: fondi destinati agli enti di ricerca per affrontare l’inquinamento da sostanze pericolose Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) ha approvato un decreto che finanzia con 2,5 milioni di euro, per il triennio 2025-2027, attività di monitoraggio, studio e ricerca sull’inquinamento da PFAS. Vediamo in questo articolo tutti i dettagli.   MASE: Un provvedimento atteso per la lotta alle sostanze pericolose (PFAS) Con il Decreto ministeriale n. 234 del 7 agosto 2025, registrato alla Corte dei Conti lo scorso 4 settembre, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) ha definito le misure operative per il contrasto all’inquinamento da sostanze per- e polifluoroalchiliche (PFAS). Queste sostanze, ampiamente utilizzate in passato per le loro proprietà idrorepellenti e resistenti al calore, sono oggi riconosciute come contaminanti persistenti. Nello specifico capaci di accumularsi nell’ambiente e nell’organismo umano, con potenziali gravi effetti sulla salute. Il provvedimento trova fondamento nell’articolo 1, comma 881, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, che aveva istituito un apposito Fondo per lo studio e il monitoraggio dei PFAS. Ora, con il decreto attuativo, vengono concretamente allocate le risorse economiche per avviare progetti di ricerca strutturati e mirati. La misura prevede lo stanziamento complessivo di 2,5 milioni di euro, distribuiti lungo il triennio 2025-2027. Queste risorse saranno dedicate ad attività di monitoraggio ambientale, analisi scientifiche e progetti di ricerca applicata volti a comprendere meglio la diffusione dei PFAS e i loro effetti. Il finanziamento sarà utilizzato per implementare reti di campionamento più capillari, condurre studi epidemiologici, sviluppare nuove tecniche di bonifica e migliorare le conoscenze sui rischi collegati all’esposizione prolungata a... > Il Parlamento europeo (UE) ha approvato una direttiva che impone obiettivi concreti per la riduzione dei rifiuti alimentari e tessili. - Published: 2025-09-10 - Modified: 2026-07-13 - URL: https://www.wastezero.it/ue-introduce-nuove-regole-ridurre-rifiuti-alimentari-tessili/ - Categorie: Rifiuti Responsabilità estesa dei produttori di tessili e attenzione al fast fashion Il Parlamento europeo (UE) ha approvato in via definitiva una direttiva che impone obiettivi concreti per la riduzione dei rifiuti alimentari e tessili, con misure mirate alla sostenibilità, alla donazione di alimenti invenduti e al riciclo dei prodotti tessili. Vediamo in questo articolo tutti i dettagli.   Obiettivi vincolanti in UE per i rifiuti alimentari e tessili e misure per favorire la donazione Come anticipato, il Parlamento europeo, riunito a Strasburgo il 9 settembre 2025, ha adottato in via definitiva un pacchetto di nuove misure che puntano a combattere gli sprechi alimentari e la crescente produzione di rifiuti tessili in tutta l’Unione europea. La decisione rappresenta un passo fondamentale nella strategia comunitaria verso un modello di economia circolare più sostenibile e responsabile. Tutto ciò in linea con gli obiettivi del Green Deal europeo. La direttiva approvata è frutto di un lungo iter legislativo e di un accordo con il Consiglio europeo, raggiunto nel febbraio 2025. In seconda lettura, non essendo stati presentati emendamenti, il testo è stato adottato senza votazione. Confermando così l’urgenza di interventi normativi volti a limitare l’impatto ambientale dei due settori individuati come critici: quello alimentare e quello tessile. Il cuore della nuova normativa riguarda la definizione di obiettivi vincolanti di riduzione dei rifiuti alimentari, da raggiungere entro il 31 dicembre 2030. In particolare, si prevede una diminuzione del 10% nella fase di produzione e trasformazione degli alimenti e un taglio del 30% pro capite per i rifiuti provenienti da commercio al dettaglio, ristorazione, servizi di catering... > Nuova fase di comunicazione al Registro Pneumatici: le realtà che gestiscono i PFU devono inviare entro il 30 settembre bilanci e relazioni. - Published: 2025-09-09 - Modified: 2026-07-13 - URL: https://www.wastezero.it/registro-pneumatici-obbligo-comunicazione-pfu/ - Categorie: Rifiuti Manuale operativo aggiornato disponibile online per facilitare gli adempimenti Dal 1° settembre 2025 è iniziata la nuova fase di comunicazione al Registro Pneumatici per cui le realtà che gestiscono i PFU devono inviare entro il 30 settembre bilanci e relazioni, rafforzando così la trasparenza e il monitoraggio ambientale. Vediamo in questo articolo tutti i dettagli.   Bilanci e relazioni sugli obiettivi ambientali inviati al Registro Pneumatici: un passaggio chiave per la filiera dei PFU Come anticipato, da settembre, chi si occupa della gestione degli pneumatici fuori uso (PFU) ha un nuovo obbligo da rispettare. Non si tratta di una semplice scadenza burocratica, ma di un momento importante per fare il punto su come sta funzionando il sistema. Il Registro Pneumatici, infatti, ha aperto la finestra temporale dedicata alla comunicazione annuale sull’andamento delle attività, richiesta dalla normativa ambientale. In concreto, significa che dal 1° settembre al 30 settembre 2025 le forme associate e i sistemi individuali di gestione devono inviare i propri dati economici e ambientali al Ministero, attraverso il portale telematico gestito dalle Camere di commercio. I documenti richiesti, entrambi essenziali per avere un quadro chiaro del settore, sono due:  il bilancio o rendiconto economico, il quale contiene le risorse utilizzate e il modo in cui sono state spese; la relazione sugli obiettivi raggiunti, dove si spiega fino a che punto sono stati centrati i target fissati dalle norme, soprattutto sul fronte del recupero e del riciclo. Sottolineiamo che questi due materiali permettono non solo di controllare i numeri, ma anche di capire se la filiera sta davvero rispettando... > Il Veneto riconosce le ceneri volanti come sottoprodotto di filiera a seguito del recente decreto della Direzione Ambiente. - Published: 2025-09-08 - Modified: 2026-07-13 - URL: https://www.wastezero.it/veneto-riconoscimento-ufficiale-filiera-ceneri-volanti/ - Categorie: Rifiuti Il Veneto riconosce le ceneri volanti come sottoprodotto di filiera a seguito del recente decreto della Direzione Ambiente. Il Veneto riconosce le ceneri volanti come sottoprodotto di filiera a seguito del recente decreto della Direzione Ambiente e Transizione Ecologica. In questo modo viene regolamentato l'impiego nei cementifici e nella produzione di conglomerati cementizi secondo stringenti requisiti normativi e ambientali. Vediamo in questo articolo tutti i dettagli.   Ceneri volanti: un riconoscimento normativo che apre nuove prospettive per il Veneto  Come anticipato, con il Decreto del Direttore della Direzione Ambiente e Transizione Ecologica n. 286 del 22 agosto 2025, la Regione Veneto ha approvato il documento di Riconoscimento Sottoprodotto per Filiera in merito alle ceneri volanti. Ovvero un materiale da tempo utilizzato nel comparto edilizio ma ora inquadrato in maniera ufficiale e strutturata. Le ceneri volanti non sono altro che i residui polverizzati che derivano dal processo di combustione del carbone nelle centrali termoelettriche, raccolti mediante precipitatori elettrostatici o filtri a maniche. Si tratta dunque di un materiale secondario che, anche essendo scarto di un processo industriale, può trovare un impiego fondamentale in altri settori produttivi, contribuendo così a ridurre il ricorso a materie prime vergini. In particolare, il decreto specifica che le ceneri volanti possono essere utilizzate in due principali filiere produttive: la fabbricazione del cemento; la produzione di conglomerati cementizi (calcestruzzo). Le applicazioni di cui sopra sono regolate da precisi riferimenti tecnici. Ovvero la norma UNI EN 197-1, la quale disciplina l’impiego delle ceneri volanti nella realizzazione di cemento e la norma UNI EN 206-1 che ne regola l’inserimento nei conglomerati cementizi. Questo riconoscimento rafforza il ruolo... > L'UE ha pubblicato il Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1706, che introduce procedure dettagliate per l’omologazione dei veicoli Euro 7. - Published: 2025-09-05 - Modified: 2026-07-13 - URL: https://www.wastezero.it/ue-nuove-regole-emissioni-euro-7/ - Categorie: Rifiuti Norme e test più stringenti per l’omologazione dei veicoli L’Unione europea (UE) ha pubblicato il Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1706, che introduce procedure dettagliate per l’omologazione dei veicoli Euro 7. Nello specifico rafforzando controlli su emissioni, software e sistemi di sicurezza, con misure mirate a contrastare manipolazioni e vulnerabilità informatiche. Vediamo in questo articolo tutti i dettagli.   Un nuovo passo nella regolamentazione ambientale UE per le emissioni Euro 7  Il 5 settembre 2025 la Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ha reso noto il Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1706, adottato dalla Commissione il 25 luglio 2025. Questo provvedimento rappresenta un tassello cruciale nell’attuazione del quadro normativo definito dal regolamento (UE) 2024/1257, relativo alle emissioni Euro 7. L’obiettivo principale è disciplinare in modo puntuale le modalità di prova e omologazione dei veicoli delle categorie M1 (autovetture) e N1 (veicoli commerciali leggeri), estendendo inoltre l’applicazione ai veicoli N2, designati come Euro 7ext e Euro 7Gext. Il regolamento entrerà in vigore il 25 settembre 2025 e comporterà importanti conseguenze per i costruttori automobilistici, le autorità nazionali di omologazione e gli organismi di vigilanza del mercato. Il testo normativo introduce procedure dettagliate di test sulle emissioni, con particolare riferimento ai gas di scarico, alle emissioni evaporative e alla durabilità dei sistemi di controllo. Ciò significa che i costruttori dovranno dimostrare, attraverso prove certificate, non solo il rispetto dei limiti iniziali di emissione, ma anche la capacità dei veicoli di mantenere tali standard per un periodo di tempo prolungato. Una delle novità più significative riguarda l’attenzione rivolta al contrasto delle cosiddette “strategie di manipolazione”, ovvero... > Una società di servizi ambientali chiedeva il pagamento per lo smaltimento dei rifiuti ospedalieri, vediamo tutti i dettagli. - Published: 2025-09-04 - Modified: 2026-07-13 - URL: https://www.wastezero.it/controversia-smaltimento-rifiuti-ospedalieri/ - Categorie: Rifiuti La Suprema Corte: senza valido appalto non esiste obbligo di pagamento per i rifiuti solidi urbani Una società di servizi ambientali chiedeva il pagamento per lo smaltimento dei rifiuti ospedalieri, sostenendo di aver svolto attività oltre il contratto originario. La Cassazione ha respinto il ricorso, ribadendo l’assenza di un obbligo ex lege. Vediamo in questo articolo tutti i dettagli. Il contenzioso tra azienda sanitaria e società di servizi ambientali sui contratti di raccolta e smaltimento di rifiuti ospedalieri La controversia nasce nei primi anni Duemila, quando un’azienda sanitaria locale affidò a una società esterna il servizio di raccolta e smaltimento di alcuni rifiuti differenziati, in particolare carta, cartone e inerti, prodotti all’interno di due ospedali provinciali. L’incarico, rinnovabile di anno in anno, prevedeva limiti precisi e non si estendeva automaticamente ad altre tipologie di rifiuti. Poco dopo, un Comune della stessa provincia affidò a un’altra società il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati, inclusi quelli provenienti dalle strutture ospedaliere. La sovrapposizione di competenze creò presto incertezze operative, soprattutto per la presenza di cassoni non sempre chiaramente distinti tra le diverse tipologie di scarti. La società incaricata dall’azienda sanitaria per la gestione della carta e del cartone lamentava che, nei cassoni destinati a tali materiali, venivano conferiti anche rifiuti solidi urbani indifferenziati. Per evitare contaminazioni e problematiche gestionali, la stessa sosteneva di essere stata costretta a provvedere allo smaltimento in discarica anche di tali rifiuti, compilando i relativi formulari e sostenendo costi aggiuntivi. Ritenendo di aver svolto un’attività effettiva di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani non coperta da un contratto scritto... > La Regione Lombardia, attraverso la task force “rifiuti” finanziata dal PNRR, mette a disposizione nuovi materiali di supporto. - Published: 2025-09-03 - Modified: 2026-07-13 - URL: https://www.wastezero.it/lombardia-strumenti-supporto-impianti-trattamento-rifiuti/ - Categorie: Rifiuti Pubblicato un vademecum con buone pratiche per agevolare le amministrazioni territoriali La Regione Lombardia, attraverso la task force “rifiuti” finanziata dal PNRR, mette a disposizione delle amministrazioni locali nuovi materiali di supporto: un vademecum operativo e un format di autorizzazione per semplificare e rendere più efficaci i procedimenti. Vediamo in questo articolo tutti i dettagli.   Lombardia e PNRR: un sostegno concreto alle amministrazioni locali per i rifiuti  Come anticipato, nell’ambito delle misure finanziate dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), la Regione Lombardia ha avviato una serie di azioni per rafforzare l’efficienza dei procedimenti autorizzativi relativi agli impianti di trattamento rifiuti. La complessità delle norme ambientali e la diversità delle situazioni territoriali spesso rendono difficile per le amministrazioni locali operare con criteri uniformi. Per questo, la task force “rifiuti” regionale ha predisposto una serie di strumenti di supporto pensati per agevolare l’attività degli enti competenti, fornendo linee guida chiare e replicabili. I nuovi materiali non hanno valore normativo né vincolante, ma rappresentano un punto di riferimento pratico utile a garantire omogeneità, trasparenza e tempi più rapidi nelle istruttorie. Il primo documento messo a disposizione è un vademecum che raccoglie suggerimenti operativi e buone pratiche per la gestione dei procedimenti di autorizzazione degli impianti di trattamento rifiuti. All’interno del manuale si trovano: indicazioni sulle fasi istruttorie più delicate; esempi di documentazione tecnica e amministrativa richiesta; riferimenti normativi aggiornati; consigli per evitare rallentamenti e criticità ricorrenti. L’obiettivo è fornire alle amministrazioni locali una sorta di ‘cassetta degli attrezzi’ che consenta di affrontare i procedimenti con maggiore sicurezza e rapidità, riducendo margini... > La Commissione europea ha avviato una consultazione pubblica sul “Circular Economy Act”, in scadenza il 6 novembre 2025. - Published: 2025-09-02 - Modified: 2026-07-13 - URL: https://www.wastezero.it/circular-economy-act-via-consultazione-pubblica/ - Categorie: Rifiuti Stakeholder coinvolti fino a novembre per orientare la nuova normativa europea La Commissione europea ha avviato una consultazione pubblica sul “Circular Economy Act”, in scadenza il 6 novembre 2025. L’obiettivo è predisporre entro il 2026 una normativa che rafforzi mercato, riuso e riciclo nell’economia circolare europea. Vediamo in questo articolo tutti i dettagli.   Una nuova iniziativa per la Circular Economy Act Come sappiamo, il Circular Economy Act rappresenta uno dei pilastri della strategia europea per la competitività sostenibile. Inserito nella “Bussola per la competitività”, il programma legislativo della Commissione per il quinquennio in corso, questo atto normativo intende colmare le lacune delle attuali disposizioni in materia di progettazione ecocompatibile e gestione dei rifiuti. Secondo l’Esecutivo di Bruxelles, infatti, le norme vigenti non bastano a garantire una transizione reale verso un’economia capace di ridurre il consumo di risorse naturali, favorire la progettazione di beni durevoli e stimolare la creazione di filiere efficienti per il riuso e il riciclo. La proposta legislativa è attualmente in fase di consultazione pubblica: fino al 6 novembre 2025, imprese, associazioni di categoria, enti locali, organizzazioni ambientaliste e singoli cittadini potranno trasmettere osservazioni e suggerimenti. Il cuore del provvedimento è la promozione di prodotti progettati e realizzati secondo criteri di circolarità: beni fabbricati con un minor impiego di risorse, facilmente riparabili, riciclabili e riutilizzabili. L’obiettivo è creare un mercato solido per queste soluzioni, affinché l’offerta e la domanda di prodotti sostenibili diventino competitive rispetto a quelle tradizionali. Particolare attenzione sarà dedicata al rafforzamento delle materie prime secondarie, comprese quelle considerate critiche, indispensabili per la transizione digitale ed... > L'Anac fornisce ai Comuni nuove linee guida per la predisposizione delle gare relative ai servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, - Published: 2025-09-01 - Modified: 2026-07-13 - URL: https://www.wastezero.it/appalti-rifiuti-nuove-indicazioni-anac-comuni/ - Categorie: Rifiuti Focus su certificazioni, mezzi e depositi richiesti alle imprese Con la delibera n. 284/2025, l’Autorità nazionale anticorruzione (Anac) fornisce ai Comuni nuove linee guida per la predisposizione delle gare relative ai servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani. Nello specifico correggendo prassi considerate illegittime. Vediamo in questo articolo tutti i dettagli. Anac: chiarimenti sulla legittimità dei requisiti nei bandi di gara per i rifiuti  Come sappiamo, la gestione dei rifiuti urbani rappresenta uno dei settori più delicati per gli enti locali, sia per l’impatto ambientale e sociale dei servizi offerti, sia per la complessità delle procedure di affidamento alle imprese. Proprio per questo motivo, l’Autorità nazionale anticorruzione (Anac) ha recentemente approvato la delibera n. 284/2025, con la quale vengono fornite ai Comuni nuove indicazioni operative in materia di gare pubbliche per i servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti. Il provvedimento trae origine da un’attività di verifica effettuata dall’Autorità su una procedura di gara avviata da un Comune del Sud Italia. Il quale aveva sollevato alcune criticità di carattere giuridico e procedurale. Dai controlli sono emerse illegittimità significative nei disciplinari di gara. Queste ultime tali da compromettere i principi di parità di trattamento, concorrenza e trasparenza previsti dal Dlgs 36/2023. Ovvero il nuovo Codice dei contratti pubblici. Al centro delle osservazioni vi è la figura del disciplinare di gara. Ossia l’atto con cui la Pubblica amministrazione definisce regole e requisiti per le imprese che intendono partecipare a un appalto. Secondo Anac, proprio questo documento, se formulato in modo non corretto, può generare restrizioni indebite all’accesso delle aziende al... > Il Comitato di Vigilanza RAEE ha chiarito gli obblighi di iscrizione per gli operatori che ricondizionano apparecchiature elettriche. - Published: 2025-08-29 - Modified: 2026-07-13 - URL: https://www.wastezero.it/ricondizionamento-aee-chiarimenti-comitato-raee/ - Categorie: Rifiuti Non tutti gli operatori sono tenuti all’iscrizione Con un parere del 29 luglio 2025, il Comitato di Vigilanza RAEE ha chiarito gli obblighi di iscrizione al Registro nazionale per gli operatori che ricondizionano apparecchiature elettriche ed elettroniche, distinguendo tra esportazione, re-immissione e nuova produzione. Vediamo in questo articolo tutti i dettagli.   Differenza tra semplice ricondizionamento e nuova produzione di AEE Il D. Lgs. 49/2014, che recepisce la Direttiva europea sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), stabilisce gli obblighi per i produttori e gli operatori del settore. Tra questi obblighi figura l’iscrizione al Registro nazionale AEE, uno strumento essenziale per monitorare i soggetti che immettono nuove apparecchiature sul mercato italiano e che sono quindi chiamati a finanziare i sistemi di raccolta, trattamento e recupero dei RAEE. Negli ultimi anni il mercato del ricondizionamento delle apparecchiature è cresciuto in modo significativo, spinto sia dalla crescente attenzione alla sostenibilità, sia dall’aumento della domanda di prodotti usati ma funzionanti. Questo ha generato diversi dubbi interpretativi sul perimetro degli obblighi previsti dal decreto e sulla qualificazione giuridica delle attività di ricondizionamento. Con il parere del 29 luglio 2025, il Comitato di Vigilanza e Controllo RAEE ha affrontato in maniera diretta tali questioni, precisando quando l’attività di ricondizionamento comporti l’obbligo di iscrizione al Registro e quando invece l’operatore possa considerarsi esente. In primo luogo, il Comitato ha chiarito che l’impresa che ricondiziona Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (AEE) esclusivamente con finalità di esportazione non deve essere qualificata come produttore ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. g), del decreto. Di conseguenza,... > Con la sentenza n. 25902 del 15 luglio 2025 della Corte di Cassazione vengono confermate le condanne per inquinamento ambientale. - Published: 2025-08-28 - Modified: 2026-07-13 - URL: https://www.wastezero.it/cassazione-confermate-condanne-inquinamento-ambientale/ - Categorie: Rifiuti I giudici ribadiscono la responsabilità dei dirigenti nonostante la delega a una società in-house Con la sentenza n. 25902 del 15 luglio 2025 della Corte di Cassazione vengono confermate le condanne per inquinamento ambientale inflitte a due dirigenti del Consorzio CISA. Deleghe inefficaci, mancata vigilanza e cattiva gestione degli impianti hanno aggravato il danno ambientale. Vediamo in questo articolo tutti i dettagli. Tracimazioni di reflui e inquinamento del Rio Mannu: nessuna attenuante per omissioni di vigilanza e manutenzione ambientale La Corte di Cassazione si è pronunciata con una sentenza di particolare rilievo in materia di responsabilità ambientale, confermando le condanne nei confronti di due figure apicali del Consorzio Intercomunale di Salvaguardia Ambientale (CISA). I fatti oggetto di giudizio riguardano ripetuti episodi di sversamento di liquami non trattati, avvenuti tra il 2015 e il 2016 in due località nel territorio del Comune di Samassi (Sardegna), che hanno provocato gravi fenomeni di inquinamento del suolo e delle acque del Rio Mannu. Il procedimento penale era stato avviato dopo le verifiche delle autorità ambientali (ARPA Sardegna e ASL), che avevano certificato il superamento dei limiti di legge per sostanze batteriche.   In particolare l’escherichia coli, nelle aree circostanti gli impianti di sollevamento del consorzio. Già in primo grado, il Tribunale di Cagliari aveva riconosciuto la colpa dei due imputati, il direttore generale e il presidente del Consorzio, condannandoli a un anno e quattro mesi di reclusione e a una multa di 10. 000 euro ciascuno. La Corte d’appello aveva poi confermato la sentenza. Gli imputati avevano proposto ricorso in Cassazione, contestando errori nella motivazione e richiamando l’esistenza... > Il Ministero dell’Ambiente chiarisce che le acque reflue depurate possono essere impiegate come risorsa antincendio. - Published: 2025-08-27 - Modified: 2026-07-13 - URL: https://www.wastezero.it/acque-reflue-depurate-autorizzazione-scopi-antincendio/ - Categorie: Rifiuti Il riutilizzo è consentito solo con autorizzazione e nel rispetto delle prescrizioni del Dm 185/2003 Il Ministero dell’Ambiente chiarisce che le acque reflue depurate possono essere impiegate come risorsa antincendio, purché autorizzate e conformi al Dm 185/2003. Nessuna eccezione è ammessa: il rispetto dei limiti ambientali resta dunque imprescindibile. Vediamo in questo articolo tutti i dettagli. Standard di riferimento assimilati agli usi civili per le acque reflue depurate: nessuna deroga neppure in caso di emergenza idrica Il riutilizzo delle acque reflue depurate rappresenta un tema centrale nella gestione sostenibile delle risorse idriche. Con una recente risposta a interpello (11 agosto 2025, n. 152853), il Ministero dell’Ambiente ha chiarito la possibilità di destinare tali acque anche all’uso antincendio, purché sia garantita la conformità al quadro normativo vigente e venga rilasciata la necessaria autorizzazione. La disciplina principale in materia è contenuta nel Decreto ministeriale 185/2003, che regola gli impieghi delle acque reflue depurate per finalità civili e industriali. All’articolo 3, il provvedimento include esplicitamente l’utilizzo come “acqua antincendio”, in quanto rientrante tra gli usi industriali. Questo significa che, già dal 2003, la normativa aveva contemplato la possibilità di un simile impiego, a condizione che vengano rispettati i requisiti tecnici e ambientali. Il Ministero ricorda, inoltre, che la gestione degli scarichi e la tutela della qualità delle acque restano vincolate ai limiti indicati dalla tabella 3, allegato 5, parte III del Dlgs 152/2006, che costituisce il livello minimo inderogabile. In altre parole, non è possibile applicare deroghe peggiorative neppure in presenza di situazioni straordinarie, come una crisi idrica. Sul fronte europeo, l’impiego delle acque reflue in agricoltura è... > La Sicilia ha prorogato al 15 settembre 2025 i termini per accedere ai contributi destinati alla realizzazione di impianti di compostaggio. - Published: 2025-08-26 - Modified: 2026-07-13 - URL: https://www.wastezero.it/sicilia-prorogati-termini-impianti-compostaggio/ - Categorie: Rifiuti Contributi fino al 100% dei costi ammissibili: disponibili 15 milioni di euro dal FESR La Regione Sicilia ha prorogato al 15 settembre 2025 i termini per accedere ai contributi destinati alla realizzazione di impianti di compostaggio della frazione organica. Il bando mette a disposizione 15 milioni di euro a fondo perduto. Vediamo in questo articolo tutti i dettagli.   Il contesto del bando regionale della Sicilia per gli impianti di compostaggio Come sappiamo, la gestione dei rifiuti organici rappresenta una delle principali sfide per gli enti locali, soprattutto in territori con elevata produzione di scarti alimentari e agricoli. Per incentivare un modello di economia circolare e ridurre il conferimento in discarica, la Regione Sicilia ha approvato un bando specifico per sostenere il compostaggio di prossimità, cioè la trasformazione della frazione organica in compost direttamente sul territorio. Il bando, inizialmente previsto con scadenza al 14 agosto 2025, è stato prorogato al 15 settembre 2025 con decreto dirigenziale n. 1088/2025. Tale estensione si è resa necessaria per garantire ai Comuni e agli Egato (Enti di governo d’ambito territoriale ottimale) più tempo per predisporre le proposte progettuali. In caso di Egato non operativi, saranno i Comuni stessi a poter richiedere i contributi. Gli enti locali hanno la possibilità di presentare fino a quattro proposte progettuali, in funzione della dimensione demografica e territoriale del Comune. Le risorse finanziarie disponibili ammontano a 15 milioni di euro, provenienti dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), destinato a promuovere la sostenibilità ambientale e lo sviluppo regionale. Gli interventi finanziabili comprendono: Acquisto e installazione di compostiere elettromeccaniche o statiche per la gestione... > La Commissione europea ha diffuso un documento di orientamento sull’EUDR, pubblicato nella Gazzetta ufficiale UE del 12 agosto 2025. - Published: 2025-08-25 - Modified: 2026-07-13 - URL: https://www.wastezero.it/eudr-pubblicato-documento-orientamento/ - Categorie: Rifiuti Indicazioni operative per imprese, autorità nazionali e organi giurisdizionali La Commissione europea ha diffuso un documento di orientamento sull’EUDR, pubblicato nella Gazzetta ufficiale UE del 12 agosto 2025. Si tratta di uno strumento di supporto per imprese, autorità e operatori del mercato interessati. Vediamo in questo articolo tutti i dettagli.   Il Regolamento EUDR e i suoi obiettivi Con la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 12 agosto 2025, la Commissione ha reso disponibile la Comunicazione C/2025/4524, contenente il nuovo documento di orientamento per il Regolamento (UE) 2023/1115, noto come EUDR (European Union Deforestation Regulation). Il Regolamento (UE) 2023/1115, già approvato nei mesi scorsi, rappresenta una delle iniziative più significative a livello europeo per contrastare la deforestazione globale e il degrado forestale. L’Unione europea, infatti, attraverso questo provvedimento, si propone di ridurre l’impatto ambientale legato ai prodotti immessi sul mercato o esportati, imponendo criteri rigorosi a tutela degli ecosistemi forestali. Il regolamento disciplina l’immissione e la messa a disposizione sul mercato dell’UE, nonché l’esportazione, di una serie di prodotti sensibili elencati nell’allegato I del testo normativo. Si tratta di beni di largo consumo o materie prime fondamentali per numerose filiere industriali: bovini, cacao, caffè, olio di palma, gomma, soia e legno. La loro produzione è infatti tra le principali cause di deforestazione a livello globale. La Comunicazione C/2025/4524 della Commissione europea non introduce obblighi giuridicamente vincolanti, ma fornisce chiarimenti preziosi per imprese e operatori che devono adeguarsi al nuovo quadro normativo. Si tratta dunque di uno strumento di natura interpretativa e operativa, pensato per facilitare l’attuazione uniforme del... > Le inondazioni improvvise sono tra i disastri naturali più pericolosi, capaci di trasformare un ruscello in un fiume impetuoso. - Published: 2025-08-22 - Modified: 2026-07-13 - URL: https://www.wastezero.it/inondazioni-improvvise-cause-impatti-strategie/ - Categorie: Rifiuti Come il cambiamento climatico amplifica la frequenza e la gravità delle alluvioni Le inondazioni improvvise sono tra i disastri naturali più pericolosi, capaci di trasformare in pochi minuti un ruscello in un fiume impetuoso. L’intensificarsi dei cambiamenti climatici ne sta aumentando frequenza, violenza e conseguenze sulle comunità umane. Vediamo in questo articolo tutti i dettagli.   Inondazioni: un fenomeno sempre più comune e distruttivo Le inondazioni rappresentano uno dei disastri naturali più diffusi e devastanti al mondo. Possono essere provocate da piogge torrenziali, mareggiate, scioglimento rapido della neve o crolli di dighe, colpendo intere comunità con scarsissimo preavviso. Negli ultimi anni, il cambiamento climatico ha contribuito a tempeste sempre più intense, causando precipitazioni abbondanti e improvvise. Un esempio recente arriva dal Texas, dove le esondazioni lungo il fiume Guadalupe hanno provocato oltre ottanta vittime e decine di dispersi, in coincidenza con l’inizio di una stagione degli uragani prevista più intensa della media. Le conseguenze non si limitano a tragedie locali: le inondazioni stanno progressivamente trasformando il modo in cui le città vengono progettate, costruite e difese dai rischi naturali. Un’alluvione si verifica quando l’acqua invade un’area che normalmente rimane asciutta. Di solito, questo processo si sviluppa nell’arco di ore o giorni, lasciando alle persone il tempo per evacuare. Diverso è il caso delle inondazioni improvvise: qui l’acqua può trasformare in pochi minuti un piccolo torrente o un letto asciutto in un flusso travolgente capace di distruggere strade, abitazioni e ponti. Le condizioni che favoriscono tali eventi includono piogge estreme, pendenze elevate del terreno e suoli rocciosi incapaci di assorbire l’acqua. Le aree... > Il Ministero dell’Ambiente ha reso operativo il nuovo modulo per la voltura dei provvedimenti di Valutazione di impatto ambientale. - Published: 2025-08-20 - Modified: 2026-07-13 - URL: https://www.wastezero.it/valutazione-impatto-ambientale-disponibile-modulo/ - Categorie: Rifiuti La voltura non genera una nuova autorizzazione ma assicura continuità agli obblighi ambientali già in vigore Il Ministero dell’Ambiente ha reso operativo, dall’11 agosto 2025, il nuovo modulo per la voltura dei provvedimenti di Valutazione di impatto ambientale. Lo strumento serve alle imprese per trasferire correttamente i titoli in caso di cessione o fusione. Vediamo in questo articolo tutti i dettagli. Voltura dei titoli: dal 11 agosto 2025 obbligatorio l’uso del modello ufficiale per trasferire la VIA a un nuovo intestatario Come anticipato, con l’obiettivo di uniformare e semplificare le procedure amministrative, il Ministero dell’Ambiente ha introdotto, a partire dall’11 agosto 2025, il modulo ufficiale per la voltura dei titoli di Valutazione di impatto ambientale (VIA). Si tratta di uno strumento operativo che le imprese devono utilizzare quando, a seguito di una cessione aziendale o di una fusione societaria, è necessario trasferire il provvedimento autorizzativo a un nuovo intestatario. La voltura rappresenta l’atto con cui un soggetto subentra ad un altro nella titolarità di un provvedimento ambientale già rilasciato. Non si parla quindi di una nuova autorizzazione, ma della prosecuzione senza interruzioni dell’efficacia del titolo originario. In questo modo, l’azienda che subentra diventa responsabile di tutti gli obblighi derivanti dalla VIA, garantendo la continuità delle prescrizioni e degli impegni previsti dalla normativa ambientale. Questa impostazione trova fondamento nel Decreto legislativo 152/2006 (Testo Unico Ambientale), che disciplina il procedimento di valutazione di impatto ambientale a livello nazionale. La voltura consente di gestire in maniera ordinata i passaggi societari, evitando vuoti autorizzativi o la necessità di ripetere da capo l’intero processo. Quando si applica la voltura? Il modulo... > La Commissione europea corregge il calendario sull’aggiornamento dell’Elenco europeo dei rifiuti: nuovi codici EER per le batterie. - Published: 2025-08-19 - Modified: 2026-07-13 - URL: https://www.wastezero.it/nuovi-codici-eer-batterie-rettifica-ue/ - Categorie: Rifiuti Classificazione aggiornata: la Commissione europea riscrive il capitolo 1606 e introduce codici ad hoc per la “massa nera” La Commissione europea corregge il calendario sull’aggiornamento dell’Elenco europeo dei rifiuti: i nuovi codici EER per le batterie scatteranno dal 9 dicembre 2026. Novità su classificazione, massa nera e divieto di esportazione extra-Ocse. Vediamo in questo articolo tutti i dettagli.   Nuovi codici EER europei per i rifiuti di batterie: cosa cambia dal 2026? Come anticipato, la gestione dei rifiuti di pile e accumulatori entra in una nuova fase normativa. Con la rettifica del 19 agosto 2025 (n. 90657), la Commissione europea ha posticipato di un mese l’entrata in vigore dell’aggiornamento dell’Elenco europeo dei rifiuti (EER). La data iniziale del 9 novembre 2026 è stata spostata al 9 dicembre 2026, per garantire maggiore chiarezza e coordinamento tra operatori e Stati membri. L’aggiornamento discende dalla decisione 2025/934/Ue, già in vigore dal 9 giugno 2025, e si inserisce nel solco del regolamento 2023/1542/Ue sulle batterie. La Commissione ha agito sulla base della delega prevista da tale regolamento, conformandosi al quadro di classificazione delle sostanze chimiche definito dal regolamento CLP (1272/2008/Ce). Il cuore della riforma riguarda la riscrittura integrale del capitolo 1606 dell’EER, che disciplina la classificazione dei rifiuti derivanti da batterie. Per la prima volta vengono introdotti numerosi codici specifici, pensati per intercettare in modo più accurato le diverse tipologie di flussi generati dal trattamento degli accumulatori. Particolare attenzione è stata riservata alle cosiddette “masse nere”, frazioni intermedie che derivano dal riciclo delle batterie esauste. Si tratta di materiali caratterizzati da un’elevata concentrazione di metalli e sostanze chimiche pericolose, la cui gestione... > Tutte le apparecchiature contenenti PCB oltre soglia dovranno essere dismesse, bonificate o smaltite entro il 31 dicembre 2025. - Published: 2025-08-18 - Modified: 2026-07-13 - URL: https://www.wastezero.it/pcb-oltre-soglia-obbligo-dismissione-smaltimento/ - Categorie: Rifiuti Il Ministero dell’Ambiente conferma: prevale la disciplina europea sui POP rispetto alle norme nazionali Con un interpello del 12 agosto 2025, il Ministero dell’Ambiente ribadisce l’obbligo inderogabile imposto dall’UE: tutte le apparecchiature contenenti PCB oltre soglia dovranno essere dismesse, bonificate o smaltite entro il 31 dicembre 2025. Vediamo in questo articolo tutti i dettagli. Trasformatori e condensatori con PCB oltre la soglia dovranno essere ritirati, bonificati o smaltiti senza proroghe Come sappiamo, il tema della gestione dei rifiuti pericolosi resta di primaria importanza per la politica ambientale europea e nazionale. In particolare, le apparecchiature contenenti policlorobifenili (PCB), sostanze tossiche e classificate tra gli inquinanti organici persistenti (POP), sono oggetto di un regime normativo molto severo che punta alla loro eliminazione definitiva. Con la risposta all’interpello n. 153255 del 12 agosto 2025, il Ministero dell’Ambiente ha confermato quanto stabilito dal Regolamento (UE) 2019/1021, che disciplina la gestione e l’eliminazione dei POP. Secondo il dicastero, entro il 31 dicembre 2025 tutte le apparecchiature che contengono PCB in concentrazioni superiori allo 0,005% in peso e con un volume superiore a 0,05 dm³ dovranno essere messe fuori servizio, bonificate o smaltite. Il chiarimento è stato richiesto da un’associazione industriale, preoccupata dalle ricadute pratiche della scadenza europea. La risposta ministeriale ha fugato ogni dubbio: le disposizioni europee sono direttamente applicabili e prevalgono sulle precedenti norme nazionali, anche in assenza di un formale atto di abrogazione. Prima dell’entrata in vigore della normativa europea, l’Italia applicava il D. Lgs. 209/1999, che regolava la dismissione dei PCB e prevedeva la possibilità di mantenerne l’utilizzo fino al termine della vita operativa delle apparecchiature.... > Il sistema RENTRI integra strumenti di firma digitale per la gestione del FIR, dai certificati qualificati eIDAS alla firma remota dedicata. - Published: 2025-08-15 - Modified: 2026-07-13 - URL: https://www.wastezero.it/firma-digitale-rentri-modalita-operative/ - Categorie: Rentri Dal FIR digitale alla firma remota: le soluzioni disponibili per gli operatori della filiera rifiuti Il sistema RENTRI integra diversi strumenti di firma digitale per la gestione del FIR, dai certificati qualificati eIDAS alla firma remota dedicata. Scopriamo in questo articolo tipologie, requisiti e modalità per garantire autenticità e tracciabilità. Firma digitale nel RENTRI: un requisito fondamentale La gestione digitale del Formulario di Identificazione del Rifiuto (FIR) richiede strumenti in grado di garantire autenticità, integrità e riconducibilità delle operazioni effettuate dagli operatori. Per questo, il sistema RENTRI mette a disposizione tre principali tipologie di certificati di firma, ciascuno con caratteristiche e ambiti di utilizzo specifici. L’obiettivo è consentire un’operatività sicura e conforme alle disposizioni eIDAS e alle modalità operative fissate dall’Autorità. Il RENTRI ammette tre categorie di certificati per la sottoscrizione digitale dei documenti: Certificati qualificati eIDAS Firma elettronica qualificata (di tipo sigillo o personale). Conformi al regolamento europeo eIDAS, garantiscono il massimo livello di sicurezza e validità legale. Certificati di identificazione elettronica eIDAS Firma elettronica avanzata tramite Carta di Identità Elettronica (CIE) o Tessera Sanitaria con CNS. Utilizzabili per identificare l’utente e firmare digitalmente con un livello elevato di affidabilità. Certificato di firma remota RENTRI Assegnato all’operatore e non al singolo dispositivo. Da non confondere con il certificato di interoperabilità. Utilizzabile esclusivamente in connettività e valido solo all’interno del sistema RENTRI. Il certificato di firma remota RENTRI è uno strumento pensato per semplificare le operazioni quotidiane degli operatori, garantendo: la possibilità di firmare digitalmente il FIR secondo le modalità operative previste; l’uso tramite servizi web, app mobile o integrazione con il gestionale aziendale via... > Con una recente sentenza del 2025, la Corte di Cassazione ha confermato la condanna per deposito incontrollato di rifiuti. - Published: 2025-08-14 - Modified: 2026-07-13 - URL: https://www.wastezero.it/deposito-incontrollato-rifiuti-decisioni-cassazione/ - Categorie: Rifiuti Il rinvio in appello riguarda solo la legittimità della confisca dell’autocarro Con una recente sentenza del 2025, la Corte di Cassazione ha confermato la condanna per deposito incontrollato di rifiuti, respingendo quasi tutte le doglianze difensive ma annullando la confisca obbligatoria del mezzo di trasporto. Vediamo in questo articolo tutti i dettagli. Confermata la responsabilità penale per il deposito incontrollato di rifiuti, respinta la particolare tenuità del fatto Come anticipato, la Corte di Cassazione è stata chiamata a pronunciarsi su un ricorso presentato contro una decisione della Corte d’Appello. La quale aveva confermato in larga parte la condanna inflitta in primo grado per deposito incontrollato di rifiuti ai sensi dell’art. 256, comma 2, del d. lgs. 152/2006. La vicenda prende avvio dal rinvenimento, in un’area di pertinenza dell’attività dell’imputato, di materiali eterogenei quali legnami provenienti da potature, pallet e scarti ferrosi, depositati senza rispettare le condizioni previste per il cosiddetto deposito temporaneo. In primo grado era stata disposta anche la confisca di due mezzi: un camion e una pala meccanica. La Corte d’Appello, riformando parzialmente la decisione, aveva assolto l’imputato da una delle imputazioni, rideterminato la pena e revocato la confisca della pala meccanica, confermando però quella dell’autocarro. Il ricorso per Cassazione si articolava in tre motivi principali: Errata qualificazione giuridica del fatto – La difesa contestava l’inquadramento della condotta come deposito incontrollato di rifiuti, sostenendo che sarebbe stato necessario distinguere con maggiore precisione tra abbandono di rifiuti e discarica abusiva, nonché valutare il contesto imprenditoriale in cui si era svolta l’attività. Mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto (art. 131-bis... > Con la delibera n. 373/2025/R/Rif, Arera approva il quadro normativo per la separazione contabile nel settore rifiuti urbani. - Published: 2025-08-13 - Modified: 2026-07-13 - URL: https://www.wastezero.it/separazione-contabile-settore-rifiuti-nuove-regole-arera/ - Categorie: Rifiuti Dal 2026 obbligo di unbundling per i gestori dei rifiuti urbani: obiettivi, modalità e tempistiche Con la delibera n. 373/2025/R/Rif, Arera approva il nuovo quadro normativo per la separazione contabile e amministrativa nel settore rifiuti urbani. L’obiettivo è quello di garantire maggiore trasparenza, efficienza e concorrenza a partire dal 2026. Vediamo in questo articolo tutti i dettagli. Separazione contabile nel settore rifiuti: il nuovo quadro regolatorio pensato da Arera Come anticipato, l’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (Arera) ha approvato, con la delibera del 29 luglio 2025 n. 373/2025/R/Rif, il nuovo Testo integrato degli obblighi di separazione contabile (Tiuc). Il provvedimento riguarda le imprese che operano nei settori dell’energia elettrica, del gas, del servizio idrico integrato e, soprattutto, nel comparto dei rifiuti urbani. Il documento definisce regole puntuali per l’unbundling contabile e amministrativo, introducendo obblighi di comunicazione e rendicontazione finalizzati a distinguere in maniera chiara le attività regolate da quelle libere. Questa iniziativa rappresenta il punto di arrivo di un percorso avviato con la delibera del 30 gennaio 2024 n. 27/2024/R/Rif, in attuazione dell’articolo 1, comma 527, della legge 205/2017 e nel quadro degli obiettivi strategici Arera 2022–2025. Le nuove direttive puntano a favorire l’efficienza nella gestione del servizio rifiuti urbani attraverso una chiara disaggregazione dei costi ammessi ai fini tariffari. In particolare, sarà necessario imputare i costi alle diverse funzioni operative (raccolta, trasporto, trattamento, smaltimento) e alle varie categorie di utenza, considerando le specificità territoriali. Secondo Arera, la separazione contabile: favorirà la concorrenza, evitando sovrapposizioni e sussidi incrociati tra attività regolate e attività libere; garantirà una più equa distribuzione dei costi, migliorando... > Dal 9 agosto 2025 è in vigore il Decreto Legge (DL) 116, che aumenta drasticamente pene e responsabilità per la gestione illecita dei rifiuti - Published: 2025-08-12 - Modified: 2026-07-13 - URL: https://www.wastezero.it/nuovo-dl-116-pene-piu-severe-gestione-illecita-rifiuti/ - Categorie: Rifiuti Modifiche a TUA, Codice penale e Dlgs 231: imprese chiamate a rafforzare i controlli interni Dal 9 agosto 2025 è in vigore il Decreto Legge (DL) 116, che aumenta drasticamente pene e responsabilità per la gestione illecita dei rifiuti, introducendo modifiche al Testo Unico Ambientale, al Codice penale e al Dlgs 231. Vediamo in questo articolo tutti i dettagli.   Nuovo DL 116: pene più severe per la gestione illecita dei rifiuti Come anticipato, il Decreto Legge n. 116 dell’8 agosto 2025, pubblicato in Gazzetta Ufficiale e già in vigore dal giorno successivo, rappresenta una svolta significativa nella lotta alle attività illecite in materia di rifiuti. Tra le principali novità vi è l’inasprimento pressoché totale delle sanzioni, con l’introduzione di pene detentive per condotte che in passato erano trattate come illeciti amministrativi o contravvenzioni. Non riuscire a dimostrare la correttezza di un deposito temporaneo, omettere la verifica delle autorizzazioni di trasportatori e destinatari dei propri rifiuti, abbandonare rifiuti pericolosi o trasportarli senza Formulario di Identificazione del Rifiuto (FIR), comporta ora il rischio concreto di reclusione. Questo cambiamento rende indispensabile per le imprese un immediato adeguamento organizzativo e documentale. L’assenza di procedure di controllo e di tracciabilità espone infatti a conseguenze penali, oltre che a pesanti sanzioni economiche. Le aziende dovranno dunque:  rafforzare le procedure di verifica delle autorizzazioni; documentare puntualmente ogni movimentazione di rifiuti; effettuare controlli periodici sui fornitori e sulle destinazioni finali; formare il personale sui nuovi obblighi normativi. Ogni momento può essere quello in cui un controllo, da parte di ARPA, NOE o altri organi di vigilanza, accerti violazioni con conseguenze gravi e... > Decreto Economia: l’Italia recepisce la Direttiva UE “Stop the Clock” e rinvia di due anni gli obblighi di rendicontazione di sostenibilità. - Published: 2025-08-08 - Modified: 2026-07-13 - URL: https://www.wastezero.it/obblighi-esg-rinviati-cosa-cambia-decreto-economia/ - Categorie: Rifiuti Il recepimento della Direttiva UE “Stop the Clock” modifica il calendario nazionale per la CSRD Con il Decreto Economia, l’Italia recepisce la Direttiva UE “Stop the Clock” e rinvia di due anni gli obblighi di rendicontazione di sostenibilità. Slittano le scadenze CSRD, mentre a livello europeo si discutono criteri e semplificazioni. Vediamo in questo articolo tutti i dettagli.   Obblighi ESG rinviati: cosa cambia con il Decreto Economia Il 6 agosto 2025 la Camera dei Deputati ha approvato in via definitiva il Decreto Legge n. 95/2025, meglio conosciuto come “Decreto Economia”, già pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 30 giugno e approvato dal Senato il 31 luglio con voto di fiducia. Il provvedimento contiene una serie di misure urgenti a sostegno di attività economiche, infrastrutture, trasporti e interventi di carattere sociale, ma riveste un’importanza particolare per le imprese in materia di rendicontazione di sostenibilità. All’articolo 10, comma 1-bis, il testo recepisce ufficialmente in Italia la Direttiva UE 2025/794, nota come “Stop the Clock”, che introduce un rinvio di due anni per l’applicazione degli obblighi di pubblicazione della Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). Si tratta di un intervento che allinea la normativa nazionale agli orientamenti comunitari e che consente alle aziende di beneficiare di un periodo più ampio per adeguarsi ai nuovi standard. La CSRD, introdotta dalla Direttiva 2022/2464/UE, prevede che un numero crescente di imprese debba rendere pubbliche informazioni dettagliate sulle proprie performance ambientali, sociali e di governance (ESG). L’obiettivo è garantire maggiore trasparenza e comparabilità dei dati, così da favorire decisioni consapevoli da parte di investitori, clienti e altri stakeholder. Con il recepimento della Direttiva... > Con la sentenza n. 22116/2025, la Corte di Cassazione rigetta il ricorso di una società contro il diniego di rimborso della TARSU. - Published: 2025-08-07 - Modified: 2026-07-14 - URL: https://www.wastezero.it/rimborso-tarsu-negato-cassazione-chiarisce/ - Categorie: Sentenze, Fiscalità Ambientale I registri di carico e scarico non bastano: serve la prova concreta dello smaltimento tramite ditte specializzate Con la sentenza n. 22116/2025, la Corte di Cassazione rigetta il ricorso di una società contro il diniego di rimborso della TARSU. Chiariti i criteri probatori per ottenere esenzioni e riduzioni tributarie sui rifiuti speciali. Vediamo in questo articolo tutti i dettagli.   Esenzioni e riduzioni tariffarie solo se documentate per il rimborso TARSU: la Corte ribadisce la centralità dell’onere della prova per il contribuente Con l’ordinanza n. 22116/2025, la sezione tributaria della Corte di Cassazione ha respinto il ricorso presentato da una società che contestava il silenzio-rifiuto dell’amministrazione comunale in merito alla richiesta di rimborso della TARSU (Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani) versata nel 2012. La decisione offre una rilettura puntuale dei principi giuridici che regolano l’esonero e la riduzione della tassa rifiuti per i produttori di rifiuti speciali smaltiti in proprio, stabilendo limiti chiari e precisi all’efficacia probatoria della documentazione presentata dai contribuenti. La società, attiva nel settore industriale, aveva ricevuto un avviso di pagamento TARSU da parte del concessionario per la riscossione del tributo comunale. Dopo aver versato l’importo richiesto, l’azienda aveva presentato istanza di rimborso per oltre 10. 000 euro, sostenendo di aver smaltito autonomamente i propri rifiuti speciali tramite ditte autorizzate, e dunque di non dover corrispondere la tassa per l’anno in questione. A fronte dell’inerzia dell’ente locale, la società aveva impugnato il silenzio-rifiuto. Tuttavia, sia in primo grado che in appello, i giudici tributari avevano respinto il ricorso, ritenendo insufficiente la documentazione fornita. La Commissione Tributaria Regionale aveva rilevato che la... > Il sistema RENTRI offre strumenti digitali per gestire il FIR anche a chi non possiede un software gestionale: disponibili servizi web. - Published: 2025-08-06 - Modified: 2026-07-13 - URL: https://www.wastezero.it/fir-digitale-supporto-rentri-come-funzionano-servizi-web/ - Categorie: Rentri App mobile RENTRI: operativa in ambiente demo per produttori, trasportatori e destinatari con firma remota integrata Il sistema RENTRI offre strumenti digitali per gestire il FIR anche a chi non possiede un software gestionale: disponibili servizi web e un'app mobile, entrambi utili per emettere, compilare e trasmettere il formulario. Vediamo in questo articolo tutti i dettagli. I servizi web di supporto RENTRI per la gestione del FIR digitale Nel contesto della digitalizzazione della tracciabilità dei rifiuti, il RENTRI mette a disposizione servizi di supporto specifici per la gestione del FIR digitale, pensati per gli operatori che non dispongono di un proprio sistema informatico. L’obiettivo è garantire che anche le realtà prive di software gestionali possano adempiere agli obblighi normativi, attraverso una piattaforma accessibile e semplificata. I soggetti autorizzati a utilizzare questi strumenti sono produttori o detentori, trasportatori e destinatari iscritti al RENTRI, che possono accedere all’area riservata della piattaforma e, tramite la sezione Servizi di supporto > Emissione FIR, usufruire delle funzionalità previste. Attualmente, tali servizi sono disponibili in ambiente demo, utile per testare le operazioni prima della messa in produzione obbligatoria. L’applicazione web permette agli operatori della filiera rifiuti di: Emettere il FIR digitale già vidimato Compilare il FIR inserendo i dati richiesti dal nuovo modello standardizzato Firmare digitalmente il documento Condividere il FIR con trasportatore e destinatario, affinché ciascun soggetto possa inserire i dati di propria competenza Prendere in carico un FIR emesso da un altro operatore Restituire la copia completa del FIR nei casi in cui si rivesta il ruolo di destinatario Trasmettere i dati del FIR al RENTRI, operazione necessaria per i... > Nel sistema RENTRI, le API rappresentano un elemento cruciale per automatizzare e digitalizzare la gestione dei rifiuti. - Published: 2025-08-05 - Modified: 2026-07-13 - URL: https://www.wastezero.it/rentri-api-come-funzionano-sistemi-digitali/ - Categorie: Rentri Servizi, operazioni e condivisione nella filiera: le API come strumento chiave per l’interoperabilità nella tracciabilità dei rifiuti Nel sistema RENTRI, le API rappresentano un elemento cruciale per automatizzare e digitalizzare la gestione dei rifiuti. Vediamo nel dettaglio le operazioni possibili, le fasi del FIR digitale e il ruolo degli operatori coinvolti. Dal FIR digitale alla trasmissione dati: tutto ciò che le imprese devono sapere sulle API del RENTRI Come sappiamo, con l’introduzione del RENTRI (Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti), la gestione documentale dei flussi di rifiuti è sempre più integrata e automatizzata. In questo contesto, un ruolo centrale lo giocano le API (Application Programming Interface), strumenti digitali che permettono agli operatori di interfacciarsi direttamente con il sistema per effettuare le operazioni previste in modalità telematica. Vediamo in dettaglio cosa sono, come funzionano e quali operazioni possono essere svolte tramite le API del RENTRI, suddivise in API di Servizio e API di Processo. Le API del RENTRI permettono di svolgere diverse funzioni legate al Formulario di Identificazione del Rifiuto digitale (FIR digitale), il documento che accompagna il rifiuto lungo tutta la filiera di trasporto. Tra le operazioni chiave da eseguire con l’integrazione API rientrano: Vidimazione dei formulari digitali, ovvero la validazione iniziale del FIR; Chiusura del ciclo del FIR digitale: quando il destinatario riceve i rifiuti, utilizza l’API per inviare il file xFIR a tutti gli operatori coinvolti e chiudere il ciclo documentale; Trasmissione dati al RENTRI: in particolare per i rifiuti pericolosi, l’operatore deve inviare al sistema i dati estratti dal FIR digitale riferiti alla propria unità locale. API di Servizio: creazione, modifica e... > Un recente parere del Comitato ministeriale di vigilanza RAEE-RPA esclude l’obbligo di iscrizione al Registro nazionale, a quali condizioni? - Published: 2025-08-04 - Modified: 2026-07-13 - URL: https://www.wastezero.it/ricondizionamento-raee-chiarimenti-ufficiali-comitato/ - Categorie: Rifiuti Il Comitato ministeriale chiarisce: chi ripara o esporta AEE non è considerato produttore Un recente parere del Comitato ministeriale di vigilanza RAEE-RPA esclude l’obbligo di iscrizione al Registro nazionale per le imprese che ricondizionano apparecchiature elettriche ed elettroniche, a meno che non ne derivino nuove funzioni o caratteristiche. Ricondizionamento e RAEE: i chiarimenti ufficiali del Comitato Il tema della corretta classificazione delle imprese che operano nel settore del ricondizionamento delle apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) è stato oggetto di un importante chiarimento da parte del Comitato di vigilanza RAEE-RPA, pubblicato il 29 luglio 2025. Il parere si concentra sull’ambito di applicazione del D. Lgs. 49/2014, che disciplina la gestione dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE). Secondo quanto chiarito, le imprese che si occupano del ricondizionamento di AEE con finalità di esportazione non sono tenute all’iscrizione al Registro nazionale dei soggetti obbligati alla gestione dei RAEE. La ragione di tale esenzione risiede nella definizione giuridica di "produttore". L’obbligo, infatti, riguarda esclusivamente i soggetti che immettono sul mercato nazionale apparecchiature nuove, anche ricondizionate, e non chi le destina esclusivamente al commercio estero. Il parere ministeriale sottolinea quindi che l’attività di esportazione non comporta obblighi legati alla normativa RAEE, proprio perché il ricondizionatore non ha alcun impatto sul flusso nazionale dei rifiuti elettronici. Anche nel caso in cui le AEE siano già presenti nel mercato nazionale e vengano sottoposte a interventi di manutenzione, riparazione o aggiornamento tecnologico, le imprese che svolgono tali attività non rientrano nella definizione di produttore. Secondo il Comitato, l’obiettivo del D. Lgs. 49/2014 è quello di responsabilizzare chi immette per... > Entrato in vigore dal 31 luglio 2025 il Regolamento (UE) 2025/1561: al 2027 l'applicazione degli obblighi di due diligence sulle batterie. - Published: 2025-08-01 - Modified: 2026-07-13 - URL: https://www.wastezero.it/batterie-dovere-diligenza-slittano-2027-obblighi/ - Categorie: Rifiuti La Commissione pubblicherà le linee guida entro luglio 2026 per agevolare l’attuazione Entrato in vigore dal 31 luglio 2025 il Regolamento (UE) 2025/1561, che differisce al 2027 l'applicazione degli obblighi di due diligence sulle batterie. Posticipata anche la pubblicazione delle linee guida europee. Vediamo in questo articolo tutti i dettagli.    L’UE concede più tempo a imprese e organismi notificati: obblighi rinviati al 2027 per le batterie  Come anticipato, il Regolamento (UE) 2025/1561, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea e in vigore dal 31 luglio 2025, introduce una modifica significativa al quadro normativo sulla due diligence per le batterie. Nello specifico posticipando l’entrata in vigore degli obblighi previsti per gli operatori economici. Il provvedimento, adottato dal Parlamento europeo e dal Consiglio il 18 luglio 2025, interviene direttamente sul Regolamento (UE) 2023/1542, prorogando i termini originari per dare più tempo al sistema industriale e amministrativo europeo di adeguarsi. Il dovere di diligenza introdotto con il Regolamento 2023/1542 impone agli operatori economici obblighi specifici legati alla catena di fornitura delle batterie, in particolare per quanto riguarda cobalto, grafite naturale, litio e nichel. L’obiettivo è assicurare che l’approvvigionamento, la trasformazione e la commercializzazione di tali materiali avvengano nel rispetto dei diritti umani, dell’ambiente e degli standard etici internazionali. Tuttavia, con il nuovo Regolamento 2025/1561, la data di applicazione effettiva di tali obblighi viene spostata al 18 agosto 2027, concedendo un periodo transitorio di due anni in più rispetto alla previsione originaria. Il rinvio è motivato dalla necessità di: Consentire la notifica e l’organizzazione degli organismi di valutazione della conformità, chiamati a svolgere le verifiche previste... > Il FIR digitale è uno strumento nativamente informatico che consente di tracciare ogni fase del trasporto dei rifiuti. - Published: 2025-07-31 - Modified: 2026-07-13 - URL: https://www.wastezero.it/fir-digitale-come-funziona-nuovo-sistema-informatico/ - Categorie: Rentri Produttori, trasportatori e destinatari coinvolti in un flusso digitale condiviso, sicuro e conforme alle regole Il Formulario di Identificazione del Rifiuto digitale (FIR digitale) è uno strumento nativamente informatico che consente di tracciare ogni fase del trasporto dei rifiuti. Obbligatorio per molte categorie, è gestito tramite il RENTRI. Vediamo in questo articolo tutte le novità in merito.   Dal 2026 operativi i nuovi obblighi del FIR digitale: compilazione, firma e trasmissione tramite RENTRI Come anticipato, il FIR digitale, introdotto dal D. M. 59/2023, è un documento informatico che accompagna i rifiuti durante il trasporto e consente la tracciabilità completa delle operazioni di gestione. Rispetto al formulario cartaceo tradizionale, il FIR digitale è collaborativo, sicuro, verificabile e conforme alle specifiche tecniche previste dalla normativa. Viene generato in formato . xFIR, una tipologia di file strutturato e firmato digitalmente che raccoglie tutte le informazioni relative alla movimentazione del rifiuto, aggiornate in tempo reale dai soggetti coinvolti: produttore/detentore, trasportatore e destinatario. Il FIR digitale è costruito in modo progressivo. Ogni attore della filiera inserisce e sottoscrive digitalmente solo le informazioni di propria competenza, secondo il seguente schema: Avvio: il produttore o detentore (o, in alcuni casi, il trasportatore delegato) compila e vidima il FIR digitale tramite: il proprio gestionale; oppure i servizi online del RENTRI per chi non dispone di strumenti autonomi. La vidimazione, sempre effettuata tramite RENTRI, e la firma digitale del documento sono requisiti obbligatori prima dell’avvio del trasporto. Durante il trasporto: il trasportatore integra i dati relativi a soste, trasbordi o altri eventi significativi. Può farlo anche in mobilità, sempre tramite il gestionale o i... > Dal 13 febbraio 2026 cambiano le regole per l’utilizzo del FIR: obblighi e modalità variano in base all'iscrizione al RENTRI. - Published: 2025-07-30 - Modified: 2026-07-13 - URL: https://www.wastezero.it/fir-cosa-cambia-dopo-13-febbraio-2026-rentri/ - Categorie: Rentri Doppia operatività per trasportatori e destinatari: pronti al cambio? Dal 13 febbraio 2026 cambiano le regole per l’utilizzo del Formulario di Identificazione dei Rifiuti (FIR): obblighi e modalità variano in base all'iscrizione al RENTRI, alla tipologia di rifiuti e alla dimensione aziendale. Obblighi diversi per i FIR in base all’iscrizione al RENTRI e al tipo di rifiuto Con l’avvicinarsi del 13 febbraio 2026, diventa cruciale comprendere il nuovo quadro normativo relativo all’impiego del Formulario di Identificazione dei Rifiuti (FIR), nella sua versione digitale e cartacea. Le novità riguardano in particolare chi è iscritto al RENTRI, il tipo di attività svolta, la quantità e pericolosità dei rifiuti trattati e il numero di dipendenti. L’obiettivo è quello di armonizzare la gestione dei rifiuti con strumenti digitali, senza però abbandonare del tutto la modalità tradizionale. A partire dalla data indicata, alcuni produttori saranno obbligati a emettere il FIR in formato digitale, senza alternative. Si tratta in particolare dei soggetti iscritti al Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti (RENTRI) che generano rifiuti: da lavorazioni industriali o artigianali, derivanti da processi di trattamento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione o dal trattamento delle acque reflue, rifiuti da abbattimento fumi, reti fognarie e fosse settiche. Per rientrare nell’obbligo del FIR digitale esclusivo, è necessario che il produttore abbia più di 10 dipendenti. La regola si applica a tutte le tipologie di rifiuto, siano essi pericolosi o non pericolosi. Altri soggetti, invece, si troveranno in una situazione di gestione mista, con la possibilità di utilizzare entrambi i formati. Questo gruppo include: produttori iscritti al... > L’UE rafforza il proprio impegno verso un’economia a basse emissioni grazie a una serie di provvedimenti pubblicati nel 2025. - Published: 2025-07-29 - Modified: 2026-07-13 - URL: https://www.wastezero.it/tecnologie-zero-emissioni-svolta-normativa-ue/ - Categorie: Rifiuti Nuove regole europee per favorire l’industria sostenibile e ridurre la dipendenza energetica dai Paesi terzi L’Unione europea (UE) rafforza il proprio impegno verso un’economia a basse emissioni grazie a una serie di provvedimenti pubblicati nel 2025. Obiettivo: sostenere le tecnologie sostenibili, l’energia rinnovabile e la resilienza produttiva interna. Vediamo in questo articolo tutti i dettagli,  Un nuovo quadro normativo per l’industria verde UE a basse emissioni Come anticipato, l’Unione europea compie un deciso passo avanti verso la neutralità climatica, introducendo un pacchetto di provvedimenti normativi pensati per sostenere le tecnologie a zero emissioni nette. Queste misure si inseriscono nella più ampia strategia europea per la decarbonizzazione dell’economia e il rafforzamento della resilienza energetica del continente. Tre dei quattro atti legislativi pubblicati il 18 giugno 2025 intervengono direttamente sul regolamento madre 2024/1735/UE, che rappresenta il fulcro della politica industriale green dell’Unione. Questo regolamento ha l’obiettivo di supportare le aziende europee impegnate nello sviluppo di tecnologie e componenti fondamentali per ridurre o azzerare le emissioni di gas serra. Tra queste rientrano le tecnologie per la produzione da fonti rinnovabili, per il trasporto della CO₂, per l’efficienza energetica e per la gestione avanzata dell’energia. Uno dei provvedimenti più rilevanti è il regolamento 2025/1176/UE, che introduce nuovi criteri non economici nei bandi pubblici per le aste dedicate allo sviluppo delle energie rinnovabili. Non sarà più sufficiente offrire il prezzo più basso: le imprese partecipanti dovranno dimostrare anche una condotta responsabile, attenzione alla cybersicurezza e una capacità concreta di completare i progetti nei tempi stabiliti. Questi criteri premiano non solo l’efficienza tecnologica, ma anche il rispetto dei principi ESG (ambientali,... > Con la sentenza n. 21209/2025, la Corte di Cassazione si pronuncia su un caso di appalto per la bonifica dell’amianto. - Published: 2025-07-28 - Modified: 2026-07-14 - URL: https://www.wastezero.it/bonifica-amianto-responsabilita-appaltatore/ - Categorie: Rifiuti, Bonifiche Senza la quarta copia del formulario e la certificazione di messa a dimora, l’appalto è inadempiuto Con la sentenza n. 21209/2025, la Corte di Cassazione si pronuncia su un caso di appalto per la bonifica dell’amianto, ribadendo che il mancato rilascio del certificato di smaltimento costituisce grave inadempimento contrattuale. Vediamo in questo articolo tutti i dettagli.   Bonifica dell’amianto: la Corte di Cassazione ribadisce il principio di responsabilità del detentore fino alla prova del corretto smaltimento Come anticipato, con la sentenza n. 21209 del 24 luglio 2025, la Seconda Sezione Civile della Corte di Cassazione ha respinto il ricorso proposto da una nota società nei confronti di un’altra società. Nello specifico, confermando un importante principio in materia di smaltimento dei rifiuti pericolosi e responsabilità contrattuali negli appalti ambientali. La vicenda trae origine da un contratto di appalto stipulato il 13 agosto 2013 tra le due, una appaltatore e l’altra committente, avente ad oggetto la bonifica della copertura in cemento-amianto presso lo stabilimento di Odolo (BS). Il contratto prevedeva, oltre alla rimozione e all’accatastamento provvisorio del materiale, il successivo trasporto e smaltimento in discarica autorizzata e il rilascio del certificato di messa a dimora definitiva del rifiuto pericoloso. La società eseguì i lavori ricorrendo a un subappaltatore, che curò il trasporto dell’amianto. Tuttavia, a causa del mancato pagamento del compenso, quest’ultima non consegnò la quarta copia originale del formulario di identificazione dei rifiuti e non rilasciò la certificazione finale di smaltimento. A fronte del mancato saldo di una parte del corrispettivo (81. 600 euro), l’appaltatore ottenne un decreto ingiuntivo nei confronti della committente. La quale, però, propose... > Entrano in vigore i regolamenti UE che aggiornano profondamente le norme sull’importazione e il transito dei sottoprodotti di origine animale - Published: 2025-07-25 - Modified: 2026-07-13 - URL: https://www.wastezero.it/sottoprodotti-animali-nuove-regole-ue-import-transito/ - Categorie: Rifiuti Dal 5 agosto 2025, in vigore i regolamenti europei che ridefiniscono limiti, certificazioni e Paesi autorizzati Dal 5 agosto 2025, entrano in vigore i regolamenti UE che aggiornano profondamente le norme sull’importazione e il transito dei sottoprodotti di origine animale, con nuovi divieti, certificazioni e Paesi ammessi. Vediamo in questo articolo tutti i dettagli.   Più controlli e nuove esclusioni in UE: cambiano le condizioni per l’ingresso di sottoprodotti di origine animale  Come stanno cambiando le regole europee sull'importazione dei sottoprodotti di origine animale (Soa)? A partire dal 5 agosto 2025, due nuovi regolamenti dell’Unione Europea, il Regolamento 1377/2025/Ue e il Regolamento 1379/2025/Ue, introducono modifiche sostanziali al quadro normativo, con effetti diretti su operatori economici, autorità sanitarie e gestori del trasporto di tali materiali. Alla base del cambiamento c’è l’aggiornamento del Regolamento 142/2011/Ue, il testo di riferimento che disciplina i sottoprodotti animali non destinati al consumo umano, come parti di animali, carcasse e materiali trasformati. L’obiettivo è rafforzare la sicurezza sanitaria e ambientale, in un contesto in cui i flussi commerciali e logistici internazionali diventano sempre più complessi. I due nuovi provvedimenti normativi introducono un doppio intervento. Da un lato ampliano l’elenco dei materiali la cui importazione è vietata, dall’altro aggiornano le liste dei Paesi terzi autorizzati a esportare verso l’Unione, in base a criteri di sicurezza e conformità sanitaria. Una delle novità più rilevanti riguarda proprio il rafforzamento delle limitazioni all’importazione e al transito dei Soa. Le autorità europee hanno infatti incluso nuove categorie di prodotti derivati e sottoprodotti animali tra quelli soggetti a divieto assoluto, a prescindere dalla destinazione o dal trattamento. Parallelamente, alcuni... > A partire dal 16 luglio 2025, il sistema RENTRI ha introdotto funzionalità che coinvolgono enti, operatori e utenti dell’app FIR digitale. - Published: 2025-07-24 - Modified: 2026-07-13 - URL: https://www.wastezero.it/rentri-nuove-funzionalita-enti-operator-app-fir-digitale/ - Categorie: Rentri Dal 16 luglio 2025 operative le novità su piattaforma, app mobile e area riservata: focus su interoperabilità, iscrizioni e messaggistica A partire dal 16 luglio 2025, il sistema RENTRI ha introdotto nuove funzionalità che coinvolgono enti, operatori e utenti dell’app FIR digitale. Un aggiornamento mirato a semplificare processi, migliorare l’interoperabilità e potenziare il supporto tecnico. Vediamo in questo articolo tutti i dettagli.   Online anche la cronologia degli aggiornamenti e gli avvisi di manutenzione: il sistema RENTRI evolve con l’app FIR digitale  Come anticipato, il sistema RENTRI, Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti, continua il suo percorso di digitalizzazione con il rilascio di nuove funzionalità, operative dal 16 luglio 2025. Gli aggiornamenti interessano la piattaforma online, l’app mobile FIR digitale e le aree riservate ad enti e operatori, con l’obiettivo di offrire strumenti più efficienti e personalizzati in base alle esigenze delle diverse categorie di utenti. Uno dei miglioramenti più significativi riguarda l’area servizi per l’interoperabilità, cruciale per garantire un flusso continuo e sicuro dei dati. È stata ottimizzata la gestione dei servizi Windows per l’elaborazione asincrona, consentendo una gestione più ordinata delle code e l’introduzione di strumenti aggiuntivi per il monitoraggio delle operazioni. In parallelo, è stata effettuata una revisione e integrazione delle API relative al FIR digitale e all’app mobile, accompagnata da una documentazione tecnica aggiornata e più accessibile. Per migliorare la tracciabilità degli sviluppi, sono ora disponibili file changelog separati per gli ambienti DEMO e Produzione, comprensivi sia dei file correnti sia di quelli storici. Tra le funzionalità aggiuntive si segnala la possibilità di ottenere l’elenco dei FIR associati a un operatore specifico, selezionandoli in... > La Corte di Cassazione interviene sull'applicazione dell’agevolazione "Tremonti Ambiente", fissando i criteri per impianti fotovoltaici. - Published: 2025-07-23 - Modified: 2026-07-14 - URL: https://www.wastezero.it/impianti-fotovoltaici-cassazione-fissa-limiti-agevolazione/ - Categorie: Rifiuti, Fiscalità Ambientale Accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate: necessaria la comparazione tra investimenti “verdi” e tecnologie tradizionali Con l’ordinanza n. 18918/2025, la Corte di Cassazione interviene sulla corretta applicazione dell’agevolazione "Tremonti Ambiente", fissando i criteri per evitare duplicazioni fiscali sugli investimenti ambientali, come quelli per impianti fotovoltaici. Nessuna doppia deduzione per i costi ambientali: l’applicazione dell’agevolazione anche per quanto riguarda gli impianti fotovoltaici Come anticipato, una nuova pronuncia della Cassazione chiarisce i confini dell’agevolazione fiscale per investimenti ambientali previsti dalla cosiddetta “Tremonti Ambiente” (art. 6, commi 13-19, L. n. 388/2000). Con l’ordinanza n. 18918 del 10 luglio 2025, la Suprema Corte ha accolto il ricorso presentato dall’Agenzia delle Entrate, ribaltando la decisione della Corte tributaria regionale del Veneto e cassando la sentenza impugnata. La controversia ha origine dalla richiesta di detassazione avanzata di una nota società che aveva dedotto integralmente il costo di un impianto fotovoltaico realizzato nell’anno d’imposta 2011. Tale deduzione era stata operata in virtù dell’agevolazione ambientale introdotta dalla legge finanziaria per il 2001, finalizzata a incentivare gli investimenti atti a prevenire, ridurre o riparare i danni ambientali causati dall’attività d’impresa. L’Agenzia delle Entrate, a seguito di un’attività istruttoria culminata con la presentazione di un questionario e un tentativo di adesione non andato a buon fine, aveva ridotto la deduzione spettante alla società. In particolare ritenendo che vi fosse stata una sovrastima dei costi ammissibili. In primo grado, il giudice tributario aveva dato ragione all’Amministrazione. Tuttavia, in appello, la società otteneva un parziale accoglimento, con la rideterminazione di una maggiore somma deducibile. Contro questa decisione l’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per Cassazione, articolando due motivi... > Con una proposta del 18 luglio 2025, la Commissione europea (UE) punta a rafforzare la protezione dei lavoratori. - Published: 2025-07-22 - Modified: 2026-07-13 - URL: https://www.wastezero.it/salute-lavoratori-centro-sesta-revisione-ue/ - Categorie: Rifiuti Inclusi anche i fumi di saldatura tra gli agenti cancerogeni: la proposta è ora al vaglio di Parlamento e Consiglio Con una proposta del 18 luglio 2025, la Commissione europea (UE) punta a rafforzare la protezione dei lavoratori dai rischi derivanti da agenti cancerogeni e mutageni, aggiornando i limiti e ampliando le sostanze soggette a monitoraggio. Vediamo in questo articolo tutti i dettagli.   Valori limite più severi per cobalto, IPA e 1,4-diossano: la salute dei lavoratori al centro della sesta revisione UE della direttiva 2004/37/CE Come anticipato, la Commissione europea ha presentato il 18 luglio 2025 una nuova proposta legislativa volta a rafforzare la tutela dei lavoratori esposti a sostanze pericolose durante l'attività lavorativa. Si tratta della sesta revisione della Direttiva 2004/37/CE, il provvedimento che stabilisce le prescrizioni minime in materia di protezione dai rischi connessi all’esposizione a agenti cancerogeni o mutageni nei luoghi di lavoro. L’obiettivo della Commissione è chiaro: aumentare il livello di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, aggiornando i valori limite di esposizione professionale e includendo nuove sostanze e categorie di rischio tra quelle regolamentate. La proposta introduce per la prima volta valori limite di esposizione professionale per tre categorie di sostanze: Il cobalto e i suoi composti inorganici, noti per la loro tossicità a lungo termine e per i potenziali effetti cancerogeni; Gli idrocarburi policiclici aromatici (IPA), che si generano in particolare nei processi di combustione incompleta e sono classificati tra i principali agenti cancerogeni ambientali e occupazionali; L’1,4-diossano, un composto organico largamente utilizzato come solvente e stabilizzante in ambito industriale, anch’esso associato a gravi rischi per la salute. L’introduzione di questi nuovi... > Con l'aggiornamento al Regolamento CLP, dal 1° settembre 2025 entra in vigore una nuova classificazione per i materiali contenenti piombo. - Published: 2025-07-21 - Modified: 2026-07-13 - URL: https://www.wastezero.it/piombo-nuova-classificazione-clp/ - Categorie: ADR Test ecotossicologici e deroga ADR: un'opportunità per le imprese, ma servono prove solide Con il 21° aggiornamento al Regolamento CLP, dal 1° settembre 2025 entra in vigore una nuova classificazione per i materiali contenenti piombo. Cambiano dunque le soglie di pericolosità e aumentano gli obblighi per le imprese. Vediamo in questo articolo tutti i dettagli.   Soglie abbassate e nuove classificazioni: cosa comporta l’aggiornamento del Regolamento CLP per leghe, sfridi e piombo Come anticipato, a partire dal 1° settembre 2025, entreranno ufficialmente in vigore le nuove disposizioni del 21° Adeguamento al Progresso Tecnico (ATP) del Regolamento CLP (Regolamento CE n. 1272/2008). Il quale disciplina la classificazione, l’etichettatura e l’imballaggio delle sostanze chimiche nell’Unione europea. Tra le novità più rilevanti vi è la riclassificazione del piombo come sostanza pericolosa per l’ambiente, anche in presenza di concentrazioni molto basse. Questa modifica, che mira a tutelare maggiormente l’ecosistema, comporterà un cambiamento sostanziale per molti materiali che finora non erano considerati pericolosi.   Leghe metalliche, sfridi di lavorazione, fanghi industriali, torniture, rifiuti metallici e altri scarti contenenti piombo, anche in quantità ridotte, potranno rientrare dunque nella nuova definizione di sostanza pericolosa e quindi essere sottoposti a regole più stringenti. Il criterio di valutazione si basa sulla granulometria del materiale: Per particelle inferiori a 1 mm, come polveri o limature, il limite di classificazione scende a 0,025% di piombo. Per frammenti più grandi di 1 mm, come scarti metallici o pezzi di fusione, la soglia è 0,25%. Superare questi limiti significa dover applicare la normativa sul trasporto di merci pericolose su strada (ADR), che comporta diversi obblighi operativi.... > La Corte di Cassazione ha confermato la condanna di un imprenditore per gestione illecita di rifiuti, ribadendo la responsabilità penale. - Published: 2025-07-18 - Modified: 2026-07-13 - URL: https://www.wastezero.it/nessuna-esclusione-responsabilita-deposito-rifiuti/ - Categorie: Rifiuti Non sussistono i presupposti per la particolare tenuità del fatto: i rifiuti erano eterogenei e pericolosi Con la sentenza del 2025, la Corte di Cassazione ha confermato la condanna di un imprenditore florovivaista per gestione illecita di rifiuti, ribadendo la responsabilità penale anche in caso di semplice omessa vigilanza. Vediamo in questo articolo tutti i dettagli. Nessuna esclusione di responsabilità per la temporaneità del deposito di rifiuti o l’assenza del titolare Come anticipato, una nuova sentenza della Corte di Cassazione chiarisce la responsabilità dei rappresentanti legali in materia ambientale. Con la decisione del 2025, è stata confermata la condanna a carico di un imprenditore siciliano per la gestione non autorizzata di rifiuti ai sensi dell’art. 256, comma 2, del D. Lgs. 152/2006. La vicenda nasce da un’ispezione in cui gli ispettori hanno rinvenuto materiali eterogenei abbandonati su un terreno utilizzato da una società florovivaistica, senza le prescritte autorizzazioni. L’imputato era stato riconosciuto colpevole in secondo grado dalla Corte d’Appello di Messina, che aveva riformulato la qualificazione giuridica del fatto ridimensionando l’imputazione dal comma 3 al comma 2 dell’articolo 256 del Testo Unico Ambientale. La pena definitiva inflitta è stata di cinque mesi di arresto e 3. 000 euro di ammenda. La Corte ha sottolineato che, in materia di rifiuti, il legale rappresentante dell’impresa non risponde solo delle violazioni commesse direttamente, ma anche di quelle poste in essere da soggetti che rientrano nella sua sfera di controllo, come dipendenti o collaboratori. Si tratta della cosiddetta “posizione di garanzia”, che impone all’imprenditore di prevenire condotte illecite e vigilare sull’intera gestione aziendale. In questo caso, la società disponeva del... > Il 16 luglio 2025 l’Unione europea ha introdotto importanti modifiche al Regolamento (UE) n. 142/2011 sui sottoprodotti di origine animale. - Published: 2025-07-17 - Modified: 2026-07-13 - URL: https://www.wastezero.it/nuove-regole-ue-sottoprodotti-origine-animale/ - Categorie: Rifiuti Dal 5 agosto 2025, obbligo di registri digitali e nuovi modelli per documenti commerciali e certificati sanitari Il 16 luglio 2025 l’Unione europea ha introdotto importanti modifiche al Regolamento (UE) n. 142/2011 sui sottoprodotti di origine animale. Cambiano dunque le regole per le importazioni, la tracciabilità e i documenti di trasporto. Vediamo in questo articolo tutti i dettagli.   Pubblicati i Regolamenti UE 2025/1377 e 2025/1379: nuove condizioni per i sottoprodotti di origine animale Come anticipato, il 16 luglio 2025 sono stati pubblicati sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea due nuovi regolamenti che intervengono in modo rilevante sulla gestione dei sottoprodotti di origine animale (SOA). Si tratta del Regolamento (UE) 2025/1377 e del Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1379, entrambi volti a modificare il Regolamento (UE) n. 142/2011. Il quale disciplina le misure sanitarie applicabili ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati, non destinati al consumo umano. Queste modifiche, applicabili direttamente in tutti gli Stati membri, entreranno in vigore il 5 agosto 2025. Le novità interessano, tra le altre cose, le condizioni per l’importazione e l’immissione sul mercato di questi materiali, nonché gli obblighi documentali e la digitalizzazione dei registri. Il Regolamento (UE) n. 142/2011 è un atto esecutivo del Regolamento (CE) n. 1069/2009, che stabilisce le norme sanitarie per i sottoprodotti di origine animale e per i prodotti derivati non destinati al consumo umano. Tra gli obiettivi principali vi sono la prevenzione dei rischi per la salute pubblica e animale e la regolamentazione della raccolta, del trasporto, della trasformazione, dell’utilizzo e dell’eliminazione dei SOA. Il regolamento individua diverse categorie di rischio per i sottoprodotti, a seconda... > Con la sentenza n. 24722/2025, la Corte di Cassazione ha respinto i ricorsi contro una condanna per traffico illecito di rifiuti. - Published: 2025-07-16 - Modified: 2026-07-14 - URL: https://www.wastezero.it/traffico-illecito-rifiuti-cassazione-conferma-condanne/ - Categorie: Rifiuti, Sentenze Nessun vizio di motivazione e corretto inquadramento giuridico: la Corte ribadisce i confini tra procedura semplificata e gestione illecita Con la sentenza n. 24722/2025, la Corte di Cassazione ha respinto i ricorsi contro una condanna per traffico illecito di rifiuti. Confermata dunque la responsabilità penale e l’illiceità delle operazioni svolte tra 2009 e 2013. Vediamo in questo articolo tutti i dettagli. Attività non autorizzata, rifiuti extraregionali e flussi ingenti: rigettati tutti i ricorsi per il traffico illecito di rifiuti  Con la sentenza n. 24722/2025, depositata il 7 luglio, la Corte di Cassazione ha confermato in via definitiva la condanna per attività organizzate finalizzate al traffico illecito di rifiuti (art. 452-quaterdecies c. p. ) nei confronti di tre imputati che operavano nel settore del recupero dei rifiuti in Campania. Il giudizio di legittimità ha rigettato tutti i motivi di ricorso proposti, giudicandoli inammissibili o manifestamente infondati. Le attività oggetto del procedimento si sono svolte nel periodo dal 2009 al 2013. Le imprese coinvolte trattavano diverse tipologie di rifiuti attraverso impianti situati nel territorio salernitano. Secondo l’accusa e i giudici di merito, la gestione avveniva in assenza delle necessarie autorizzazioni regionali e al di fuori dei limiti consentiti dalle procedure semplificate previste dal D. Lgs. 152/2006. L’operato illecito era stato ricondotto a tre flussi principali: Flusso A: gestione di rifiuti multimateriale misti, tra cui vetro, plastica e metalli, operata sotto la copertura del codice CER 150106. Tuttavia, l’autorizzazione semplificata consentiva esclusivamente la gestione di materiali cellulosici (carta e cartone). Flusso B: trattamento di rifiuti urbani provenienti da fuori regione, in particolare dalla Basilicata, in violazione delle norme emergenziali vigenti in Campania,... > Con il Regolamento Delegato (UE) 2024/197, la Commissione europea aggiorna le classificazioni armonizzate di numerose sostanze pericolose. - Published: 2025-07-15 - Modified: 2026-07-13 - URL: https://www.wastezero.it/nuova-classificazione-ue-sostanze-pericolose/ - Categorie: ADR Aggiornamenti basati sui pareri del Comitato per la valutazione dei rischi dell’ECHA: alcuni rinvii per sostanze ancora sotto esame Con il Regolamento Delegato (UE) 2024/197, la Commissione europea aggiorna le classificazioni armonizzate di numerose sostanze pericolose. In vigore dal 1° settembre 2025, introduce obblighi specifici su etichettatura e imballaggio. Vediamo in questo articolo tutti i dettagli.   Dal 1° settembre 2025, cambiano etichettatura e imballaggio per molte sostanze pericolose: ecco cosa prevede il regolamento UE  Come anticipato, il Regolamento Delegato (UE) 2024/197, adottato dalla Commissione europea il 19 ottobre 2023 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea il 5 gennaio 2024, porta con sé modifiche importanti. Nello specifico, cambia in modo sostanziale l’allegato VI del Regolamento (CE) n. 1272/2008, aggiornando la classificazione e l’etichettatura armonizzate di molte sostanze pericolose. wSi tratta di un intervento importante che incide direttamente su produttori, importatori e fornitori di sostanze e miscele chimiche, con impatti significativi in termini di regolazione del rischio, tutela ambientale e sicurezza sanitaria. Il Regolamento Delegato 2024/197 interviene sull’allegato VI, parte 3, del Regolamento CLP (classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele), che contiene la tabella 3 delle classificazioni armonizzate. L’aggiornamento recepisce i pareri scientifici formulati dal Comitato per la valutazione dei rischi (RAC) dell’ECHA tra marzo e novembre 2021, relativi a oltre 50 sostanze chimiche, molte delle quali ampiamente utilizzate in ambito industriale, agricolo e cosmetico. Questi aggiornamenti si basano sui criteri di classificazione stabiliti nell’allegato I del Regolamento CLP, e riflettono nuove evidenze tossicologiche, impatti ambientali, rischi di sensibilizzazione respiratoria o cutanea, e pericoli legati alla riproduzione. Le sostanze interessate: da pesticidi a solventi industriali Tra... > Il Consiglio di Stato ha ribadito che l’elaborazione dei piani per la gestione dei rifiuti portuali è competenza delle Autorità portuali. - Published: 2025-07-14 - Modified: 2026-07-13 - URL: https://www.wastezero.it/rifiuti-portuali-nessun-potere-sindaci-piani-raccolta/ - Categorie: Rifiuti La sentenza n. 4133/2025 chiarisce che i Comuni non possono imporre criteri ai piani sui rifiuti delle navi Con la sentenza n. 4133 del 14 maggio 2025, il Consiglio di Stato ha ribadito che l’elaborazione dei piani per la gestione dei rifiuti portuali delle navi è competenza esclusiva delle Autorità portuali, senza vincoli comunali. Vediamo in questo articolo tutti i dettagli.   La normativa di settore prevale sul regolamento comunale: i rifiuti in ambito portuale seguono regole autonome La gestione dei rifiuti prodotti dalle navi nei porti italiani è oggetto di una normativa specifica che attribuisce competenze ben definite. In questo quadro, il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 4133 del 14 maggio 2025, ha riaffermato un principio fondamentale: i Sindaci e gli Enti locali non hanno potere di indirizzo o approvazione sui piani di raccolta dei rifiuti portuali. Il caso nasce da un ricorso contro un piano rifiuti adottato da un’Autorità portuale dell’Emilia-Romagna. Il piano, nell'inquadrare parte dei rifiuti generati in porto come "assimilabili agli urbani", si discostava dalla classificazione prevista dal regolamento comunale, che li qualificava invece come "speciali non pericolosi". Da qui l'opposizione del Comune interessato, che ha ritenuto il piano non conforme alla propria regolamentazione locale. Nel rigettare il ricorso, il Consiglio di Stato ha fornito un’interpretazione chiara delle disposizioni vigenti, in particolare del D. Lgs. 182/2003 (attuativo della direttiva europea 2000/59/CE sui rifiuti delle navi) e del D. Lgs. 152/2006. Secondo i giudici, la disciplina dei rifiuti portuali è di natura speciale e prevale sulla normativa ordinaria relativa alla gestione dei rifiuti urbani o assimilati. In particolare, è stato evidenziato che l’autorità... > La Commissione europea (UE) propone un nuovo obiettivo vincolante: ridurre del 90% le emissioni di gas serra entro il 2040. - Published: 2025-07-04 - Modified: 2026-07-13 - URL: https://www.wastezero.it/ue-propone-taglio-emissioni-gas-serra-entro-2040/ - Categorie: Rifiuti Maggiore flessibilità per gli Stati membri nel raggiungimento dei target ambientali La Commissione europea (UE) propone un nuovo obiettivo vincolante: ridurre del 90% le emissioni di gas serra entro il 2040. Il provvedimento aggiorna il regolamento 2021/1119/Ue e prevede un approccio più flessibile per gli Stati. Vediamo in questo articolo tutti i dettagli. Nuovo regolamento UE in discussione per aggiornare gli obiettivi di riduzione delle emissioni di gas serra Come anticipato, l’Unione europea rilancia la propria strategia climatica con una nuova e ambiziosa proposta: ridurre del 90% le emissioni di gas serra entro il 2040, rispetto ai livelli registrati nel 1990. Il nuovo obiettivo rappresenta una tappa fondamentale verso la neutralità climatica prevista per il 2050, e aggiorna il percorso già delineato con il regolamento (UE) 2021/1119, noto anche come Legge europea sul clima. Dopo aver fissato l’obiettivo del -55% al 2030, l’Unione europea propone ora un ulteriore target intermedio per il 2040, allo scopo di garantire un cammino più graduale, ma costante, verso l’azzeramento delle emissioni nette. Il traguardo del 90% rappresenta una soglia vincolante e sarà calcolato, come in passato, prendendo come base i livelli di CO₂ del 1990. La proposta di regolamento mira non solo a rafforzare il quadro giuridico della neutralità climatica, ma anche a integrare nella legislazione europea gli orientamenti più recenti emersi in ambito scientifico e politico, inclusi quelli del Gruppo intergovernativo sul cambiamento climatico (IPCC) e del Green Deal europeo. Uno degli elementi più innovativi del nuovo regolamento è il cambio di approccio nel modo in cui gli Stati membri potranno raggiungere gli obiettivi.... > Come avevamo anticipato nei mesi precedenti, l’obbligo di geolocalizzazione per i veicoli che trasportano rifiuti pericolosi è ormai realtà. - Published: 2025-07-04 - Modified: 2026-07-13 - URL: https://www.wastezero.it/geolocalizzazione-rentri-cosa-fare-entro-31-dicembre-2025/ - Categorie: Rentri Come già anticipato: obbligo operativo dal 1° luglio per le imprese in categoria 5 Come avevamo già anticipato nei mesi precedenti, l’obbligo di geolocalizzazione per i veicoli che trasportano rifiuti pericolosi in categoria 5 è ormai realtà. Vediamo in questo articolo un riepilogo delle scadenze e delle azioni richieste. Dal 2026, la geolocalizzazione sarà requisito per ogni nuova domanda o variazione Come avevamo già anticipato, l’introduzione dell’obbligo di geolocalizzazione per i veicoli che trasportano rifiuti speciali pericolosi sta entrando nella fase operativa. La Circolare n. 2 del 22 maggio 2025 dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali fornisce tutte le istruzioni attuative per le imprese iscritte in categoria 5, in applicazione della Deliberazione n. 3 del 19 dicembre 2024. A partire dal 1° luglio 2025, le imprese iscritte al RENTRI nella categoria 5 saranno tenute a dotare i propri veicoli di sistemi di geolocalizzazione attiva. Ovvero in grado di monitorare e registrare in tempo reale la posizione del mezzo durante il trasporto di rifiuti speciali pericolosi. Questi rifiuti includono sostanze chimiche, sanitarie o industriali che presentano rischi per la salute umana o per l’ambiente. L’obbligo è parte integrante del sistema RENTRI, che mira a garantire una tracciabilità digitale completa dei rifiuti, riducendo il rischio di traffici illeciti e rafforzando la capacità di controllo da parte delle autorità. Per certificare l’adeguamento, le imprese dovranno trasmettere una dichiarazione sostitutiva che attesti la presenza dei dispositivi GPS sui veicoli. Tale dichiarazione può essere sottoscritta direttamente dal legale rappresentante oppure generata automaticamente tramite il sistema informatico AGEST. L’invio potrà avvenire anche in più istanze frazionate, nel caso di flotte con più... > La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di Mirko Abate, confermando la condanna per gestione illecita di rifiuti. - Published: 2025-07-03 - Modified: 2026-07-13 - URL: https://www.wastezero.it/gestione-illecita-rifiuti-cassazione-conferma-condanna/ - Categorie: Rifiuti Respinto il ricorso: confermate le valutazioni della Corte d’Appello di Messina Con la sentenza n. 23629 del 24 giugno 2025, la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di un cittadino, confermando la condanna per gestione illecita di rifiuti in un’area demaniale sequestrata. Vediamo in questo articolo tutti i dettagli. Nessuna tenuità del fatto: gestione illecita dei rifiuti su area pubblica già sotto sequestro Come anticipato, la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 23629/2025, ha posto la parola fine alla vicenda giudiziaria che vede coinvolto un cittadino, accusato di scarico illecito di rifiuti speciali. I giudici di legittimità hanno dichiarato inammissibile il ricorso presentato dalla difesa, confermando così integralmente la condanna pronunciata dalla Corte d’Appello di Messina il 14 febbraio 2025. Al centro del procedimento, l'abbandono su suolo pubblico, già sotto sequestro per precedenti violazioni, di rifiuti speciali di varia tipologia.   I quali sono stati trasportati con un mezzo riconducibile alla società di ristrutturazione edilizia di cui l’imputato era amministratore e legale rappresentante. Un episodio che, secondo i giudici, evidenzia un comportamento doloso di particolare gravità, incompatibile con le attenuanti invocate dalla difesa. Nonostante la mancata identificazione diretta delle persone che hanno materialmente scaricato i rifiuti, la responsabilità è stata ricostruita attraverso indizi gravi, precisi e concordanti. In particolare il camion utilizzato per il trasporto era intestato alla ditta dell’imputato e lo stesso mezzo fu individuato poco dopo il fatto nei pressi della sua abitazione. Secondo la Corte d’Appello, tale contesto era sufficiente per affermare il coinvolgimento diretto nell’episodio illecito, attraverso una valutazione fattuale non manifestamente illogica, dunque non... > Tredicesima scheda tecnica sui sottoprodotti: sabbie e sassi derivanti dalla lavorazione del pomodoro trovano nuovi impieghi. - Published: 2025-07-02 - Modified: 2026-07-13 - URL: https://www.wastezero.it/sottoprodotti-pomodoro-emilia-approva-scheda-tecnica/ - Categorie: Rifiuti Le imprese potranno iscriversi all’elenco regionale dei sottoprodotti se rispettano le condizioni indicate dalla D.G.R. n. 11093 dell’11 giugno 2025 Con la D. G. R. n. 11093/2025, la Regione Emilia-Romagna introduce la tredicesima scheda tecnica sui sottoprodotti: sabbie e sassi derivanti dalla lavorazione del pomodoro trovano ora nuovi impieghi sostenibili in agricoltura e viabilità rurale. Vediamo in questo articolo tutti i dettagli.   Dalla lavorazione dei pomodori a risorse per l’agricoltura: ecco cosa prevede la 13ª scheda regionale sui sottoprodotti Nuovi impieghi per gli scarti della lavorazione del pomodoro: la Regione Emilia-Romagna ha ufficializzato, con la Delibera di Giunta Regionale n. 11093 dell’11 giugno 2025, l’approvazione della tredicesima scheda tecnica regionale relativa ai sottoprodotti. Il documento riguarda due tipologie di residui prodotti nel comparto agroindustriale: le sabbie e i sassi derivanti dalla lavorazione del pomodoro destinato alla produzione di conserve, passate, sughi e salse. La scheda si inserisce nel contesto normativo regionale che consente alle imprese di iscriversi all’Elenco regionale dei sottoprodotti, strumento utile per distinguere correttamente materiali riutilizzabili dai rifiuti veri e propri. Tale iscrizione permette alle aziende di beneficiare delle semplificazioni normative e procedurali legate all’utilizzo dei residui di produzione, purché siano rispettati i requisiti tecnici e le condizioni previste dalla normativa. I materiali presi in esame dalla nuova scheda tecnica – “sabbie di lavorazione dei pomodori” e “sassi di lavorazione dei pomodori” – derivano da precise fasi del processo produttivo. Le sabbie si generano principalmente durante la fase di lavaggio dei pomodori, quando l'acqua impiegata viene poi trattata attraverso sedimentazione e centrifugazione per separare le particelle solide. I sassi, invece, vengono scartati già nella fase di selezione... > Con la sentenza n. 22631 del 17 giugno 2025, la Corte di Cassazione ha confermato la condanna per gestione illecita di rifiuti. - Published: 2025-07-01 - Modified: 2026-07-13 - URL: https://www.wastezero.it/gestione-illecita-rifiuti-sentenza-n-22631-2025/ - Categorie: Rifiuti Con la sentenza n. 22631 del 17 giugno 2025, la Corte di Cassazione ha confermato la condanna per gestione illecita di rifiuti, riaffermando l’importanza delle autorizzazioni e dell’iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali. Vediamo in questo articolo tutti i dettagli.   Assenza di iscrizione all’Albo e autorizzazioni: scatta la responsabilità penale secondo la sentenza per la gestione errata dei rifiuti Come anticipato, con la recente sentenza n. 22631 del 17 giugno 2025, la Corte di Cassazione – Sezione Penale – ha nuovamente chiarito il rigido perimetro della normativa ambientale in materia di gestione dei rifiuti. In particolare sul fronte della responsabilità penale connessa all’assenza di autorizzazioni. L’imputato era stato infatti condannato per aver gestito rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi, senza le prescritte autorizzazioni e senza l’iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali. La difesa sosteneva che l’attività fosse svolta in modo conforme alle regole tecniche, pur in mancanza dei titoli formali. Tuttavia, la Cassazione ha respinto questa impostazione.   Nello specifico evidenziando come il solo fatto di operare senza iscrizione all’Albo o senza titolo autorizzativo sia sufficiente a integrare la fattispecie penalmente rilevante prevista dall'art 256 del D. Lgs. 152/2006. Uno degli aspetti centrali della pronuncia riguarda la natura giuridica del rifiuto e il principio secondo cui qualsiasi attività di raccolta, trasporto, recupero o smaltimento debba avvenire nel rispetto delle prescrizioni amministrative previste dalla normativa ambientale. Nel caso in esame, l’imputato aveva gestito materiali provenienti da lavorazioni industriali, attribuendo agli stessi una qualifica di “bene riutilizzabile”, nel tentativo di escluderli dalla nozione... > Il MASE chiarisce quando l’impiego di biomasse End of Waste nel biogas compromette la qualifica di sottoprodotto del digestato. - Published: 2025-06-30 - Modified: 2026-07-13 - URL: https://www.wastezero.it/quando-digestato-non-e-piu-sottoprodotto/ - Categorie: Rifiuti Il MASE chiarisce i limiti all’uso di biomasse End of Waste nella digestione anaerobica Con la risposta all’interpello n. 121740 del 26 giugno 2025, il Ministero dell’Ambiente chiarisce quando l’impiego di biomasse End of Waste nel biogas compromette la qualifica di sottoprodotto del digestato. Vediamo in questo articolo tutti i dettagli.   Quando il digestato non è più un sottoprodotto? Cosa prevede il decreto 5046/2016 Come anticipato, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE), con la risposta all’interpello n. 121740 del 26 giugno 2025, ha fornito chiarimenti rilevanti per gli operatori del settore agroindustriale. In particolare per chi gestisce impianti di digestione anaerobica destinati alla produzione di biogas. Al centro della questione: la qualifica giuridica del digestato, ovvero il residuo del processo di digestione anaerobica, e i casi in cui possa ancora essere considerato sottoprodotto anziché rifiuto. Il dubbio nasceva dalla richiesta di un operatore che chiedeva se l’introduzione, nel digestore, di biomasse qualificate come End of Waste (EoW), in particolare solide e liquide, autorizzate ai sensi dell’art. 208 del d. lgs. 152/2006 e conformi alla norma tecnica UNI 11922:2023, potesse comportare la perdita della qualifica di sottoprodotto del digestato.   Ciò pur rispettando le condizioni generali dell’art. 184-bis del medesimo decreto. In questo contesto, la risposta del Ministero richiama, in primis, il decreto ministeriale n. 5046 del 25 febbraio 2016.   Il quale detta le condizioni per la qualificazione del digestato come sottoprodotto ai fini dell’utilizzazione agronomica. In particolare, l’articolo 22 del decreto stabilisce che tale qualifica è concessa solo se il digestato proviene da impianti (aziendali o interaziendali) alimentati esclusivamente con... > Con il Decreto del 18 giugno 2025, l’Italia recepisce in anticipo le novità del 42° emendamento al codice IMDG. - Published: 2025-06-27 - Modified: 2026-07-13 - URL: https://www.wastezero.it/italia-anticipa-adozione-42-emendamento-imdg/ - Categorie: Rifiuti Dal 1° luglio 2025 nuove regole per il trasporto in colli via mare Con il Decreto del 18 giugno 2025, l’Italia recepisce in anticipo le novità del 42° emendamento al codice IMDG, introducendo dal 1° luglio nuove regole per il trasporto marittimo di merci pericolose in colli. Vediamo in questo articolo tutti i dettagli. Decreto MIT anticipa l’applicazione delle disposizioni del codice internazionale: novità dal IMDG per l’Italia Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha ufficializzato, con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del 26 giugno 2025, il Decreto 18 giugno 2025, che introduce in Italia l’adozione anticipata del 42° emendamento al Codice IMDG. Tale aggiornamento riguarda specificamente il trasporto marittimo di merci pericolose in colli e sarà applicabile a partire dal 1° luglio 2025, sei mesi prima dell’entrata in vigore obbligatoria fissata a livello internazionale. Il Codice IMDG (International Maritime Dangerous Goods Code) è il principale strumento normativo per la gestione del trasporto via mare di sostanze pericolose. È adottato dall’Organizzazione Marittima Internazionale (IMO) e aggiornato periodicamente per migliorare la sicurezza, la protezione ambientale e l’armonizzazione normativa a livello globale. Il 42° emendamento al Codice IMDG è stato approvato il 23 maggio 2024 mediante la risoluzione MSC. 556(108) durante la 108ª sessione del Comitato per la Sicurezza Marittima (Maritime Safety Committee). Le modifiche riguardano numerosi aspetti operativi e normativi relativi al trasporto marittimo in colli, ovvero merci imballate singolarmente o in contenitori, e includono: Aggiornamenti alle classificazioni delle sostanze pericolose; Revisione delle istruzioni di imballaggio e marcatura dei colli; Modifiche alle disposizioni sulla documentazione di trasporto; Nuovi criteri per l’etichettatura e la... > Pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge 91/2025, che delega il Governo a recepire direttive e regolamenti UE in materia ambientale. - Published: 2025-06-26 - Modified: 2026-07-13 - URL: https://www.wastezero.it/legge-delegazione-europea-ue-2024-nuovi-obblighi-ambientali/ - Categorie: Rifiuti Più tutele contro gli ecoreati e nuove regole su emissioni, discariche e deforestazione È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge 91/2025, che delega il Governo a recepire una serie di direttive e regolamenti europei (UE) in materia ambientale: RAEE, emissioni, discariche, deforestazione e altro ancora. Vediamo in questo articolo tutti i dettagli.   Dalla qualità dell’aria ai RAEE: le direttive UE che l’Italia dovrà recepire Il 25 giugno 2025 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge 13 giugno 2025, n. 91, nota come Legge di delegazione europea 2024. Quest’ultima affida al Governo il compito di attuare le direttive e i regolamenti dell’Unione Europea, tra cui numerosi interventi in materia ambientale.   Il testo entrerà in vigore il prossimo 10 luglio 2025 e rappresenta uno snodo fondamentale per l’adeguamento dell’ordinamento italiano agli impegni europei in ambito ecologico e climatico. Tra gli interventi previsti dalla legge figurano il recepimento di cinque direttive europee che incidono direttamente su settori chiave della normativa ambientale. In particolare: la Direttiva (UE) 2024/884 sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) mira a rafforzare i meccanismi di raccolta, trattamento e riciclo di dispositivi elettronici, in un’ottica di economia circolare; la Direttiva (UE) 2024/1203, relativa alla tutela penale dell’ambiente, prevede un inasprimento delle pene per i cosiddetti ecoreati, con un’attenzione specifica ai danni gravi e intenzionali contro le risorse naturali; la Direttiva (UE) 2024/1785 sulle emissioni industriali introduce criteri più stringenti per l’autorizzazione degli impianti produttivi, con obblighi di monitoraggio continuo e tecnologie a basse emissioni; la Direttiva 1999/31/CE, benché non recente, è oggetto di aggiornamento e rientra nel... > Pubblicata in Gazzetta Ufficiale UE la Decisione 2025/1162 che aggiorna il questionario per le relazioni annuali sul sistema ETS. - Published: 2025-06-25 - Modified: 2026-07-13 - URL: https://www.wastezero.it/sistema-ets-aggiornato-questionario-relazione-annuale/ - Categorie: Rifiuti Modificato l’allegato della decisione 2005/381/CE: novità per il monitoraggio delle emissioni Il 24 giugno 2025 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale UE la Decisione 2025/1162 che aggiorna il questionario per le relazioni annuali sul sistema ETS, in seguito alle recenti modifiche della direttiva 2003/87/CE. Vediamo in questo articolo tutti i dettagli.   Aggiornamenti per il sistema ETS: pubblicata la nuova versione del questionario di rendicontazione Come anticipato, con la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 24 giugno 2025, entra in vigore la Decisione di esecuzione (UE) 2025/1162 della Commissione.   Quest’ultima introduce importanti modifiche al sistema europeo di scambio delle quote di emissione di gas a effetto serra, noto come ETS (Emission Trading System).   Il provvedimento, datato 5 giugno 2025, modifica la precedente decisione 2005/381/CE. In particolare, aggiorna il questionario utilizzato dagli Stati membri per redigere le relazioni annuali sull'applicazione della direttiva 2003/87/CE. Il nuovo questionario, allegato alla decisione, rappresenta uno strumento fondamentale per garantire la trasparenza, la comparabilità e la coerenza dei dati trasmessi dai Paesi dell’Unione Europea alla Commissione in merito all’attuazione della direttiva ETS.   Tale direttiva è la base giuridica per il principale meccanismo europeo di riduzione delle emissioni di gas serra, rientrante negli obiettivi climatici dell’UE al 2030 e oltre. La revisione dell’allegato alla decisione 2005/381/CE si è resa necessaria alla luce delle modifiche normative introdotte negli ultimi anni alla direttiva ETS e ai suoi atti delegati ed esecutivi.   Il sistema ETS, infatti, è stato oggetto di significativi interventi legislativi per adattarsi alle esigenze della transizione energetica e per rafforzarne l’efficacia nel raggiungimento... > Il Tar del Piemonte ha chiarito che i Comuni non possono vietare o limitare l’utilizzo dei gessi da fanghi nei campi. - Published: 2025-06-24 - Modified: 2026-07-13 - URL: https://www.wastezero.it/gessi-fanghi-ultime-decisioni-tar/ - Categorie: Rifiuti Lo spandimento dei gessi di defecazione è materia ambientale di competenza statale Con la sentenza n. 850 del 22 maggio 2025, il Tar del Piemonte ha chiarito che i Comuni non possono vietare o limitare l’utilizzo dei gessi da fanghi nei campi tramite ordinanze contingibili e urgenti. Vediamo in questo articolo tutti i dettagli.   Sentenza del Tar Piemonte annulla l’ordinanza sindacale su odori e rischi sanitari per i fanghi Il tema dell’utilizzo agricolo dei gessi di defecazione, ottenuti dal trattamento dei fanghi di depurazione, torna al centro dell’attenzione giuridica grazie alla recente sentenza n. 850 del 22 maggio 2025 del Tar Piemonte. La quale ha ribadito i limiti dei poteri comunali in materia ambientale. Il Tribunale Amministrativo ha infatti annullato un’ordinanza sindacale con cui il Comune aveva cercato di vietare lo spandimento nei campi di questi materiali. Nello specifico sostenendo la necessità di prevenire molestie olfattive, rischi per la salute pubblica e danni ambientali.   Il provvedimento era stato adottato dal sindaco facendo leva sul potere straordinario di emanare ordinanze contingibili e urgenti ai sensi dell’art. 54 del Testo unico degli enti locali (Dlgs 267/2000). Secondo i giudici amministrativi, non vi erano i presupposti per giustificare un intervento così straordinario.   La Corte ha sottolineato che lo spandimento dei gessi, pur potendo generare disagi alla popolazione, come odori sgradevoli, non configura un pericolo attuale e concreto per la salute pubblica o la sicurezza.   In particolare, viene affermato che “il disagio olfattivo non è idoneo a costituire grave nocumento per la salute pubblica” e non può quindi giustificare misure derogatorie all’ordinamento.... > Dal 1° febbraio 2027 cambiano le norme europee (UE) per la classificazione, l’etichettatura e l’imballaggio di oltre 30 sostanze chimiche. - Published: 2025-06-23 - Modified: 2026-07-13 - URL: https://www.wastezero.it/nuove-regole-ue-oltre-30-sostanze-chimiche/ - Categorie: Rifiuti Entra in vigore il Regolamento 2025/1222/UE: aggiornamenti per etichettatura, imballaggio e classificazione Dal 1° febbraio 2027 cambiano le norme europee (UE) per la classificazione, l’etichettatura e l’imballaggio di oltre 30 sostanze chimiche. Un aggiornamento che punta a rafforzare la protezione ambientale e la sicurezza dei cittadini. Vediamo in questo articolo tutti i dettagli.   Più tutele per ambiente e salute: introdotte 22 nuove sostanze chimiche nella classificazione armonizzata UE  Come anticipato, la normativa europea sulla classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze chimiche subirà un’importante revisione a partire dal 1° febbraio 2027. Ovvero la data in cui diventeranno pienamente applicabili le disposizioni contenute nel Regolamento (UE) 2025/1222.   Questo intervento modifica l’Allegato VI del Regolamento (CE) n. 1272/2008, noto come Regolamento CLP, introducendo aggiornamenti che coinvolgono oltre trenta sostanze. Il nuovo regolamento, pubblicato nell’ambito del pacchetto normativo europeo per la sicurezza chimica, mira a migliorare l’identificazione dei pericoli e la gestione del rischio associato a determinate sostanze. Garantendo in questo modo una maggiore armonizzazione tra gli Stati membri.   L’aggiornamento è stato predisposto dalla Commissione europea su parere dell’ECHA, l’Agenzia europea per le sostanze chimiche, dopo aver esaminato le evidenze scientifiche relative alla pericolosità delle sostanze coinvolte. Tra le principali novità introdotte, spicca l’inclusione nella classificazione armonizzata di 22 nuove sostanze, tra cui figurano componenti ampiamente diffusi come ozono, ossido di diazoto e fluoroetilene.   L’inserimento di queste sostanze comporta l’obbligo per i fornitori di adeguare le schede di sicurezza, l’etichettatura e le confezioni secondo i nuovi criteri, così da rendere immediatamente riconoscibili i potenziali pericoli per la salute umana e per l’ambiente.... > Il MASE ha chiarito alcuni aspetti dell’assoggettabilità a VIA per gli impianti dell’industria della gomma e delle materie plastiche. - Published: 2025-06-20 - Modified: 2026-07-13 - URL: https://www.wastezero.it/chiarimenti-mase-soglie-materie-plastiche/ - Categorie: Rifiuti Il principio di precauzione guida l’interpretazione estensiva del concetto di “a base di elastomeri” Con la risposta all’interpello n. 115870 del 18 giugno 2025, il Ministero dell’Ambiente ha chiarito alcuni aspetti chiave dell’assoggettabilità a VIA per gli impianti dell’industria della gomma e delle materie plastiche. Vediamo in questo articolo tutti i dettagli.   Quando si applica la verifica di assoggettabilità per gli impianti di materie plastiche? Le parole del MASE Nel panorama normativo ambientale italiano, l’assoggettabilità alla Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) per gli impianti industriali è spesso oggetto di interpretazioni e richieste di chiarimento. È il caso dell’interpello n. 115870, con cui un soggetto ha chiesto al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) chiarimenti sull'applicazione del punto 6, lettera a), dell’Allegato IV alla parte seconda del D. Lgs. 152/2006, riguardante l’industria della gomma e delle materie plastiche. In particolare, la norma coinvolta riguarda gli impianti dedicati alla “fabbricazione e trattamento di prodotti a base di elastomeri con almeno 25. 000 tonnellate/anno di materie prime lavorate”.   Il dubbio sollevato riguarda il significato preciso delle espressioni “prodotti a base di elastomeri” e la corretta interpretazione del quantitativo minimo previsto. L’interpellante ha suggerito due possibili interpretazioni restrittive. La prima è che per rientrare nella definizione di prodotto “a base di elastomeri”, il materiale debba essere costituito per oltre il 50% da elastomeri.   La seconda, che il computo della soglia delle 25. 000 tonnellate/anno debba considerare soltanto le materie prime effettivamente utilizzate per produrre tali prodotti.   Escludendo quindi quelle impiegate per altri tipi di lavorazioni all’interno dello stesso impianto.  Interpretazione estensiva del MASE... > Con la sentenza n. 21032/2012, la Corte di Cassazione si pronuncia in merito al deposito temporaneo di rifiuti. - Published: 2025-06-19 - Modified: 2026-07-13 - URL: https://www.wastezero.it/deposito-temporaneo-distanza-chiarimenti-cassazione/ - Categorie: Rifiuti Cassazione: vietato il conferimento su terreni non contigui al luogo di produzione Con la sentenza n. 21032/2012, la Corte di Cassazione si pronuncia in merito al deposito temporaneo di rifiuti, ribadendo che la contiguità fisica tra luogo di produzione e luogo di deposito è una condizione imprescindibile. Vediamo in questo articolo tutti i dettagli. La sentenza che chiarisce i limiti del deposito temporaneo di rifiuti a distanza Come anticipato, in questo articolo analizzeremo una sentenza fondamentale in tema di gestione dei rifiuti, con particolare riferimento al deposito temporaneo.   La Corte di Cassazione, con la decisione n. 21032 del 31 maggio 2012, ha infatti offerto un’ulteriore e significativa precisazione sull’interpretazione del concetto di “contiguità”.   Vale a dire un elemento chiave per stabilire la legittimità di un deposito temporaneo al di fuori del luogo di produzione. Il caso trae origine da un episodio avvenuto a Milano, dove un privato era stato sorpreso a scaricare materiale di risulta proveniente dal rifacimento di un impianto fognario su un terreno situato a circa 700 metri di distanza dal cantiere. Tale condotta era stata qualificata dalle autorità come deposito incontrollato di rifiuti, in violazione dell’articolo 256 del D. Lgs. 152/2006, e portata all’attenzione della magistratura. La Corte ha confermato la condanna in primo grado, ritenendo che la distanza intercorsa tra il luogo di produzione del rifiuto e quello di deposito fosse incompatibile con la nozione di “deposito temporaneo”, come delineata dalla normativa vigente e dalla propria giurisprudenza. La decisione si inserisce nel solco tracciato da una precedente sentenza (n. 35622/2007).   Nella quale la Cassazione aveva... > L'Albo nazionale gestori ambientali chiarisce le modalità per la gestione dei rifiuti da eventi post-calamità. - Published: 2025-06-18 - Modified: 2026-07-13 - URL: https://www.wastezero.it/gestione-rifiuti-post-calamita-nuove-disposizioni/ - Categorie: Rifiuti Come semplificare gli interventi d’urgenza attraverso l’aggiornamento volontario delle iscrizioni all’Albo Con un comunicato del 17 giugno 2025, l’Albo nazionale gestori ambientali chiarisce le modalità per il trasporto e la gestione dei rifiuti da eventi post-calamità, alla luce della nuova Legge Quadro 40/2025 sulla ricostruzione post-emergenziale. Vediamo in questo articolo tutti i dettagli.   Il codice EER 20. 03. 99 nelle autorizzazioni per il trasporto e la gestione di rifiuti urbani da eventi di calamità Come anticipato, l’Albo nazionale gestori ambientali ha recentemente aggiornato le proprie indicazioni operative in merito al trasporto dei rifiuti derivanti da eventi calamitosi, in conformità con la nuova Legge Quadro 40/2025. Il comunicato del 17 giugno 2025 rappresenta un importante passo avanti nella gestione delle emergenze ambientali, chiarendo come le imprese iscritte in categoria 1 possano integrare, in via preventiva, il codice EER 20. 03. 99 nelle loro autorizzazioni.   Questo codice fa riferimento ai rifiuti urbani non pericolosi generati a seguito di calamità naturali, contribuendo a uniformare e semplificare le procedure operative in situazioni ad alta criticità. La Legge 40/2025, entrata in vigore lo scorso 2 aprile, costituisce la nuova cornice normativa per la ricostruzione post-calamità, introducendo criteri omogenei per il trattamento dei rifiuti originati da fenomeni come alluvioni, terremoti e incendi. Tra le novità principali vi è la definizione normativa dei rifiuti derivanti da eventi calamitosi come rifiuti urbani non pericolosi, identificati con il codice EER 20. 03. 99.   Sono esclusi quelli contenenti amianto, ma vengono inclusi quelli che residuano dalla selezione di matrici contenenti amianto, RAEE, rifiuti pericolosi, pile e accumulatori.  ... > Una sentenza della Corte di Cassazione ha fatto chiarezza sulla natura degli scarichi provenienti dalle strutture sanitarie. - Published: 2025-06-17 - Modified: 2026-07-14 - URL: https://www.wastezero.it/scarichi-strutture-sanitarie-sentenza/ - Categorie: Rifiuti, Sentenze Sanzioni penali per scarichi non autorizzati secondo il D.Lgs. 152/2006 e il D.P.R. 227/2011 Una recente sentenza della Corte di Cassazione (n. 19391 del 16 maggio 2024) ha fatto chiarezza sulla natura degli scarichi provenienti dalle strutture sanitarie.   Nello specifico, ha stabilito che le acque reflue prodotte da una clinica medica devono essere considerate industriali e richiedono un'autorizzazione specifica. Il mancato rispetto di tale obbligo comporta responsabilità penali.   Vediamo in questo articolo tutti i dettagli.   La sentenza della Corte di Cassazione: scarichi non autorizzati di acque reflue da parte di una clinica o di strutture sanitarie  Nel maggio 2024, con la sentenza n. 19391, la Corte di Cassazione si è espressa su un caso che riguarda una clinica medica accusata di scarico non autorizzato di acque reflue nella rete fognaria destinata esclusivamente a reflui domestici. Il Tribunale di Cassino aveva condannato due legali rappresentanti della struttura sanitaria per aver immesso acque reflue industriali senza autorizzazione, violando l’articolo 137 del D. Lgs. 152/2006.   Sebbene il reato fosse estinto per prescrizione, la Suprema Corte ha confermato la responsabilità degli imputati, offrendo spunti interpretativi cruciali per la normativa ambientale. La sentenza prende le mosse dalla definizione di acque reflue contenuta nell’articolo 74 del D. Lgs. 152/2006 (“Codice dell’Ambiente”). Secondo tale norma: Le acque reflue domestiche sono quelle provenienti da insediamenti residenziali e da servizi, derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche (art. 74, lett. g). Le acque reflue industriali comprendono invece qualsiasi tipo di refluo scaricato da edifici o impianti in cui si svolgono attività commerciali o produttive, escluse le acque... > Con il nuovo aggiornamento del 4 giugno 2025, la piattaforma RENTRI introduce importanti novità operative. - Published: 2025-06-16 - Modified: 2026-07-13 - URL: https://www.wastezero.it/novita-funzionalita-operative-rentri/ - Categorie: Rentri Modifiche alla cancellazione delle Unità Locali e nuove regole per la trasmissione dei dati Con il nuovo aggiornamento del 4 giugno 2025, la piattaforma RENTRI introduce importanti novità operative. Le modifiche interessano la gestione delle Unità Locali, dei registri cronologici e del FIR, migliorando funzionalità e accessibilità. Vediamo in questo articolo tutti i dettagli. Miglioramenti su FIR, registri cronologici e servizi di supporto: cosa cambia per gli utenti con le novità operative del RENTRI Il 4 giugno 2025 è stato effettuato un nuovo aggiornamento della piattaforma RENTRI, che ha introdotto numerose novità per gli operatori ambientali e per la gestione dei registri legati ai rifiuti. In particolare, questo rilascio si inserisce nel percorso di progressivo perfezionamento dello strumento, nato per migliorare la tracciabilità e la trasparenza nel trattamento dei rifiuti.   Una delle principali novità riguarda la gestione della cancellazione di un’Unità Locale (UL). Grazie alle nuove modifiche, anche dopo l’eliminazione di una UL, l’operatore mantiene l’accesso ad alcune informazioni fondamentali tramite i servizi di supporto. In particolare, sarà possibile: Consultare le registrazioni già inserite; Esportare i registri cronologici di carico e scarico in formato XML o PDF; Accedere ai dati dei FIR (Formulario Identificazione Rifiuto) già vidimati ed emessi; Visualizzare le trasmissioni inviate al RENTRI e le copie complete dei FIR. Tuttavia, l’operatore non potrà più utilizzare tali UL per nuove operazioni, come la vidimazione, l’apertura di nuovi registri, la trasmissione di dati, o l’effettuazione di registrazioni e rettifiche.   La logica dietro questa scelta è quella di preservare lo storico e la tracciabilità, pur impedendo modifiche a una struttura ormai dismessa. Anche... > MASE: chiarimenti fondamentali sul trattamento di fanghi e rifiuti in arrivo da terzi presso impianti di depurazione urbani. - Published: 2025-06-12 - Modified: 2026-07-13 - URL: https://www.wastezero.it/fanghi-depurazione-nuove-indicazioni-operative/ - Categorie: Rifiuti Quando i quantitativi vanno sommati per le soglie IPPC: attenzione al trattamento effettuato Con la risposta all’interpello n. 110619 dell’11 giugno 2025, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha fornito chiarimenti fondamentali sul trattamento di fanghi e rifiuti in arrivo da terzi presso impianti di depurazione urbani. Vediamo in questo articolo tutti i dettagli.   Il MASE chiarisce le modalità di accoglienza dei fanghi da depurazione in regime di deroga Il trattamento dei fanghi di depurazione provenienti da impianti terzi rappresenta un tema di particolare rilievo per i gestori di impianti autorizzati, soprattutto alla luce delle implicazioni normative connesse alle categorie IPPC e alle autorizzazioni ambientali integrate.   Con l’interpello n. 110619 dell’11 giugno 2025, un soggetto ha chiesto al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) se fosse possibile accogliere fanghi provenienti da altri impianti.   La richiesta è valida anche in assenza di sezioni impiantistiche separate per il trattamento, e come questi conferimenti influiscano sul computo delle soglie previste dalle categorie IPPC 5. 3. a e 5. 3. b. La prima questione posta all’attenzione del Ministero riguarda l’ammissibilità del trattamento di fanghi da terzi in un impianto di depurazione già autorizzato: Ai sensi della Parte IV del D. Lgs. 152/2006 (norme in materia di gestione dei rifiuti), E dotato di autorizzazione allo scarico secondo l’articolo 124 dello stesso decreto. Secondo il MASE, in linea con quanto previsto dall’articolo 110, comma 3, lettera c) del Testo Unico Ambientale (TUA), tali impianti possono accogliere fanghi da altri depuratori in regime di deroga.   Questa possibilità è ammessa anche nel caso in cui,... > Con la risposta all’interpello n. 95594 del 20 maggio 2025, il MASE chiarisce come si applica il Regolamento REACH ai materiali End of Waste. - Published: 2025-06-10 - Modified: 2026-07-13 - URL: https://www.wastezero.it/end-of-waste-regolamento-reach-chiarimenti-mase/ - Categorie: Rifiuti Quando l’EoW diventa prodotto: obblighi, valutazioni e responsabilità secondo il Ministero dell’Ambiente Con la risposta all’interpello n. 95594 del 20 maggio 2025, il MASE ha chiarito come si applica il Regolamento REACH ai materiali End of Waste, distinguendo tra responsabilità documentali e requisiti normativi effettivi. Vediamo in questo articolo tutti i dettagli.   La qualifica di rifiuto e il regolamento REACH per i materiali End of Waste: cosa devono sapere gli impianti di recupero Come anticipato, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) è intervenuto con una risposta ufficiale all’interpello n. 95594 del 20 maggio 2025. Nello specifico fornendo un importante chiarimento sull’interazione tra la normativa End of Waste (EoW) e il Regolamento REACH (Regolamento CE n. 1907/2006), che disciplina la registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche. Il quesito, di particolare rilevanza per impianti di recupero e produttori di materiali secondari, ha permesso al Ministero di puntualizzare alcuni aspetti chiave sul piano giuridico e operativo. Uno dei punti fondamentali sollevati dal MASE riguarda il campo di applicazione del Regolamento REACH.   In base all’articolo 2, comma 2 del regolamento stesso, i rifiuti – così come definiti nella direttiva 2006/12/CE – non sono considerati sostanze, né miscele, né articoli.   Di conseguenza, il Regolamento REACH non si applica ai rifiuti, almeno fino a quando questi non cessano formalmente di essere qualificati come tali. Questa esclusione, sottolinea il Ministero, libera gli impianti di recupero da obblighi specifici REACH nella fase in cui i materiali sono ancora legalmente classificati come rifiuti.   Nessuna disposizione impone, dunque, controlli REACH sui flussi in ingresso... > Il Sistema nazionale per la protezione dell’ambiente conferma l’eccellenza delle acque e della balneazione dell’Italia. - Published: 2025-06-09 - Modified: 2026-07-13 - URL: https://www.wastezero.it/acque-balneazione-italia-top-classifica-europea/ - Categorie: Rifiuti Sardegna, Puglia e Calabria in vetta: le regioni con più chilometri di coste “eccellenti” Il Sistema nazionale per la protezione dell’ambiente conferma l’eccellenza delle acque e della balneazione dell’Italia: oltre il 95% dei litorali marini e il 90% delle acque interne raggiungono i più alti standard europei di qualità. Vediamo in questo articolo tutti i dettagli.   Acque di balneazione: Italia al top nella classifica europea Come anticipato, la qualità delle acque di balneazione italiane continua a essere tra le migliori d’Europa.   Secondo l’ultimo rapporto pubblicato dal Sistema nazionale per la protezione dell’ambiente (Snpa), il 95,7% dei tratti di costa monitorati rientra nella classe di qualità “eccellente”, il livello più alto previsto dalla normativa comunitaria. Il dato è in crescita rispetto agli anni precedenti (95,5% nel 2023 e 95,6% nel 2024), confermando una tendenza positiva e una gestione efficace dei litorali. Su un totale di circa 5. 100 chilometri di costa classificata come eccellente, solo 152 km (2,8%) rientrano nella fascia “buona”, mentre appena 31 km (0,6%) sono considerati “sufficienti” e 35 km (0,7%) “scarsi”. Le percentuali dimostrano dunque una situazione stabile e rassicurante per bagnanti, turisti e autorità sanitarie. A livello regionale, tutte le coste italiane mostrano una qualità generalmente molto alta. Tuttavia, alcune regioni spiccano in particolare per percentuali quasi totali di balneabilità eccellente.   Ovvero la Puglia con il 99,7% della costa in classe eccellente, il Friuli-Venezia Giulia con il 99,6% e la Sardegna con il 98,7%. In termini di chilometri assoluti, invece, la Sardegna guida la classifica con ben 1. 391 km di coste eccellenti, seguita dalla Puglia con... > L’Unione europea (UE) aggiorna il quadro normativo sui conti economici ambientali, introducendo nuovi criteri. - Published: 2025-06-06 - Modified: 2026-07-13 - URL: https://www.wastezero.it/nuove-regole-ue-conti-ambientali-aggiornati-allegati/ - Categorie: Rifiuti Cambiano gli allegati IV, V e VIII del Regolamento 691/2011: cosa devono sapere Stati membri e operatori L’Unione europea (UE) aggiorna il quadro normativo sui conti economici ambientali, introducendo nuovi criteri per il monitoraggio degli investimenti legati al clima e alla circolarità. Il nuovo regolamento sarà pienamente operativo dal 24 giugno 2025. Vediamo in questo articolo tutti i dettagli.   In vigore dal 24 giugno il Regolamento delegato 2025/1131 dell’UE: focus su investimenti e conti ambientali Il 4 giugno 2025 è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il Regolamento delegato (UE) 2025/1131, adottato dalla Commissione europea il 26 marzo 2025. Questo atto legislativo modifica e integra il Regolamento (UE) n. 691/2011 in materia di conti economici ambientali, aggiornando in particolare tre allegati fondamentali: IV, V e VIII.   Le modifiche entreranno in vigore il 24 giugno 2025 e saranno direttamente applicabili in tutti gli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale. Il Regolamento (UE) n. 691/2011 ha introdotto i conti economici ambientali europei come strumento statistico per integrare le informazioni ambientali nei conti economici tradizionali, fornendo un quadro coerente per analizzare l’interazione tra economia e ambiente.   Il nuovo Regolamento delegato amplia questa struttura, introducendo indicatori e classificazioni più dettagliate.   In particolare in merito agli investimenti destinati alla mitigazione dei cambiamenti climatici e alla transizione verso un’economia più sostenibile e circolare. Una delle principali novità è proprio l’introduzione di una classificazione sistematica delle finalità ambientali, che mira a rendere più leggibili e comparabili i dati raccolti a livello nazionale ed europeo.   Questa novità è di particolare rilievo nel contesto delle politiche comunitarie sul clima,... > Una nuova delibera dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali apre la strada al recupero sostenibile delle capsule di caffè esauste. - Published: 2025-06-05 - Modified: 2026-07-13 - URL: https://www.wastezero.it/capsule-caffe-esauste-nuove-opportunita-imprese/ - Categorie: Rifiuti Con la Delibera del 14 aprile 2025 si amplia l’accesso all’Albo Gestori Ambientali per la categoria 1 Una nuova delibera dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali apre la strada al recupero sostenibile delle capsule di caffè esauste, agevolando l’iscrizione per le imprese che usano piccoli mezzi e promuovono l’economia circolare. Vediamo in questo articolo tutti i dettagli.   Una nuova frontiera per la raccolta differenziata: il caso delle capsule di caffè esauste Negli ultimi anni, il consumo di capsule per caffè e infusi ha visto un'espansione senza precedenti.   Questa crescente diffusione ha generato, in parallelo, un problema ambientale non trascurabile: la gestione dei rifiuti derivanti da questi prodotti, che spesso finiscono nel secco indifferenziato.   Con l’obiettivo di incentivare un sistema più virtuoso, il Comitato nazionale dell’Albo Gestori Ambientali ha introdotto modifiche rilevanti attraverso la Delibera n. 3 del 14 aprile 2025. Nello specifico favorendo la raccolta e il trasporto delle capsule esauste classificate con il codice EER 20 01 99. Questa novità normativa si inserisce in un più ampio percorso verso l’attuazione di modelli di economia circolare, basati sul recupero e riciclo dei materiali. Inoltre, punta a rendere più inclusivo e accessibile il sistema di raccolta per le imprese di piccole e medie dimensioni, anche dotate di mezzi con portata limitata. La crescente diffusione sul mercato delle capsule di caffè e infusi ha creato l'urgenza di un sistema organizzato per la raccolta di queste frazioni esauste.   Identificate formalmente come rifiuti non specificati altrimenti avviati a riciclaggio (EER 20 01 99), queste capsule rappresentano un flusso che, se non intercettato, rischia di appesantire ulteriormente i circuiti tradizionali... > I legali rappresentanti con tre anni di esperienza nell’impresa possono usufruire di esenzioni dalle verifiche come responsabili tecnici. - Published: 2025-06-04 - Modified: 2026-07-13 - URL: https://www.wastezero.it/responsabili-tecnici-nuove-esenzioni-legali-rappresentanti/ - Categorie: Rifiuti Un’importante semplificazione operativa per le imprese iscritte all’Albo nazionale gestori ambientali Una recente delibera dell’Albo nazionale gestori ambientali introduce una semplificazione: i legali rappresentanti con almeno tre anni di esperienza consecutiva nell’impresa possono usufruire di esenzioni dalle verifiche di idoneità come responsabili tecnici. Semplificazione per i responsabili tecnici: cosa prevede la nuova delibera con le esenzioni  Con l’entrata in vigore della delibera n. 1 del 6 marzo 2025, l’Albo nazionale gestori ambientali introduce una rilevante novità per i legali rappresentanti delle imprese iscritte. A partire dal 1° aprile 2025, chi ha ricoperto continuativamente per almeno tre anni tale ruolo nella stessa impresa può essere dispensato dalle verifiche di idoneità previste per il responsabile tecnico. La disposizione si applica solo se l’impresa è iscritta nello specifico settore di attività per cui si richiede la dispensa.   Inoltre, si basa sulla verifica dell’esperienza maturata, effettuata dalla competente Sezione regionale o provinciale dell’Albo attraverso i dati della Camera di Commercio. L’iniziativa dell’Albo nasce dal recepimento della modifica introdotta nel Decreto Legislativo n. 152/2006, art. 212, con l’aggiunta del comma 16-bis, previsto dalla legge di conversione del DL ambiente del 2024. Questo nuovo comma stabilisce che: “Il legale rappresentante dell’impresa può assumere il ruolo di responsabile tecnico per tutte le categorie di iscrizione all’Albo senza necessità di verifica di idoneità iniziale e di aggiornamento, esclusivamente per l’impresa medesima, a condizione che abbia ricoperto tale ruolo presso la stessa per almeno tre anni consecutivi”. La verifica del requisito spetta alla Sezione territoriale dell’Albo e viene effettuata tramite i dati del Registro delle Imprese.   L’obiettivo è... > L’Albo Nazionale Gestori Ambientali ha rilasciato due nuove delibere che aggiornano i criteri per le iscrizioni nelle categorie 4 e 5 - Published: 2025-06-03 - Modified: 2026-07-13 - URL: https://www.wastezero.it/disposizioni-albo-gestori-ambientali-novita-categorie/ - Categorie: Rifiuti Pubblicate le delibere del 20 maggio 2025: cosa cambia per le imprese iscritte L’Albo Nazionale Gestori Ambientali ha rilasciato due nuove delibere che aggiornano i criteri per le iscrizioni nelle categorie 4 e 5 e annullano i riferimenti alla categoria 3-bis. Vediamo in questo articolo tutto ciò che cambierà. Albo Gestori Ambientali: nuovi criteri per le iscrizioni nelle categorie 4 e 5 Il 20 maggio 2025 l’Albo Nazionale Gestori Ambientali ha pubblicato due nuove deliberazioni che introducono significative novità per le imprese operanti nel settore della gestione dei rifiuti. Le modifiche riguardano sia l’adeguamento delle iscrizioni nelle categorie 4 e 5, sia l’eliminazione formale di ogni riferimento alla categoria 3-bis all’interno di precedenti atti ufficiali. La deliberazione n. 4 del 20 maggio 2025, che sostituisce la precedente n. 5 del 19 dicembre 2024, introduce nuovi criteri operativi per l'applicazione dell’articolo 8, comma 2, del decreto ministeriale 3 giugno 2014, n. 120. In particolare, la norma disciplina le modalità attraverso cui le aziende già iscritte nelle categorie 4 (raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi) e 5 (raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi) possono richiedere l’adeguamento della propria iscrizione. Per procedere a tale aggiornamento, le imprese dovranno presentare una domanda di variazione utilizzando il nuovo modello allegato alla deliberazione, identificato con la lettera “B”.   Questo passaggio sarà fondamentale per garantire la conformità alle nuove disposizioni e per mantenere valida l’autorizzazione all’esercizio dell’attività. Le aziende sono invitate a verificare attentamente i nuovi requisiti stabiliti, soprattutto in termini di documentazione, capacità tecnica e mezzi impiegati.   Ciò in quanto la mancata adeguata presentazione... > RENTRI: modalità operative per certificare i sistemi di geolocalizzazione sui veicoli che trasportano rifiuti speciali pericolosi. - Published: 2025-05-26 - Modified: 2026-07-13 - URL: https://www.wastezero.it/rentri-geolocalizzazione-indicazioni-rifiuti-pericolosi/ - Categorie: Rentri Scadenze, dichiarazioni e procedure: cosa devono sapere le imprese entro il 31 dicembre 2025 Con la Circolare n. 2 del 22 maggio 2025, l’Albo Gestori Ambientali, in conseguenza al RENTRI, chiarisce le modalità operative per certificare i sistemi di geolocalizzazione sui veicoli che trasportano rifiuti speciali pericolosi, in vista delle nuove scadenze. Vediamo in questo articolo tutti i dettagli.   RENTRI e l’obbligo di tracciamento e geolocalizzazione per i veicoli in categoria 5: le istruzioni dell’Albo in materia di rifiuti  Il trasporto dei rifiuti speciali pericolosi è un’attività altamente regolamentata, e dal 2026 entreranno in vigore nuovi obblighi per le imprese iscritte alla categoria 5 dell’Albo nazionale gestori ambientali.   In particolare, con la Circolare n. 2 del 22 maggio 2025, l’Albo fornisce importanti chiarimenti operativi sull’attuazione della Deliberazione n. 3 del 19 dicembre 2024.   La quale, a sua volta, introduce l’obbligo di dotare i veicoli impiegati per il trasporto di rifiuti pericolosi di sistemi di geolocalizzazione. La circolare mira a rendere operativo l’obbligo previsto dagli articoli 16 e 17 del decreto n. 59/2023, secondo cui i mezzi adibiti al trasporto di rifiuti pericolosi in categoria 5 devono essere dotati di dispositivi in grado di monitorare in tempo reale gli spostamenti dei veicoli.   Questa misura è parte integrante del sistema RENTRI, che punta a garantire una tracciabilità completa della filiera del rifiuto, dalla produzione allo smaltimento. La geolocalizzazione assume quindi una funzione chiave per rafforzare il controllo sulle attività di trasporto, evitare il traffico illecito di rifiuti e assicurare una maggiore tutela ambientale. Per attestare l’effettiva presenza dei dispositivi di tracciamento sui... > La gestione dei rifiuti non pericolosi è soggetta a una normativa articolata e in costante aggiornamento, quali sono gli ultimi? - Published: 2025-05-23 - Modified: 2026-07-13 - URL: https://www.wastezero.it/rifiuti-non-pericolosi-discarica-chiarimenti-normativi/ - Categorie: Rifiuti Le sottocategorie di discarica e i criteri di ammissibilità secondo il D.Lgs. 36/2003 La gestione dei rifiuti non pericolosi è soggetta a una normativa articolata e in costante aggiornamento.   In questo contesto, un recente interpello della Regione Puglia ha portato alla luce alcune questioni cruciali su deroghe ai limiti e trattamento dei rifiuti, con importanti risvolti per le amministrazioni e i gestori. Vediamo in questo articolo tutti i dettagli.   Interpello della Regione Puglia e risposta ministeriale: cosa cambia per la gestione dei rifiuti non pericolosi L'interpello oggetto di analisi è stato presentato dalla Regione Puglia ai sensi dell'articolo 3-septies del D. Lgs. 152/2006. Ovvero la norma che disciplina la possibilità per soggetti pubblici e privati di richiedere chiarimenti interpretativi al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica. Il quesito ha riguardato l’applicazione delle norme sulle sottocategorie di discariche per rifiuti non pericolosi, previste dall’art. 7-sexies del D. Lgs. 36/2003, come modificato dal D. Lgs. 121/2020, e le relative deroghe ai limiti di ammissibilità dei rifiuti. La Regione ha chiesto se, in caso di autorizzazione all’uso di tali sottocategorie, fosse possibile estendere la deroga al valore limite del parametro DOC anche al limite previsto per l’IRDP (Indice di Respirazione Dinamico Potenziale).   Ricordiamo che, quest’ultimo, secondo la normativa è fissato a 1. 000 mgO2/kgSVh. L’articolo 7-sexies del D. Lgs. 36/2003 consente alle autorità competenti di autorizzare determinate sottocategorie di discariche per rifiuti non pericolosi.   Alcune di queste sottocategorie sono, per esempio, per materiali organici pretrattati, bioreattori con recupero di biogas e discariche per materiali inorganici.   In tali casi, è possibile stabilire... > Il Ministero dell’Ambiente (MASE) ha di recente chiarito come applicare i Criteri Ambientali Minimi (CAM) ai sacchi per la raccolta rifiuti. - Published: 2025-05-22 - Modified: 2026-07-13 - URL: https://www.wastezero.it/cam-sacchetti-rifiuti-chiarimenti-ufficiali-mase/ - Categorie: Rifiuti Focus su contenuto riciclato e certificazioni: indicazioni puntuali per enti appaltanti e fornitori Il Ministero dell’Ambiente (MASE) ha di recente chiarito come applicare i Criteri Ambientali Minimi (CAM) ai sacchi per la raccolta rifiuti. Le risposte forniscono indicazioni precise su contenuto riciclato, certificazioni e responsabilità documentali. Vediamo in questo articolo tutti i dettagli.   MASE: la risposta all'interpello n. 89121 conferma che i requisiti CAM si applicano ai soli sacchi e sacchetti finiti Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) ha risposto, con la nota n. 89121 del 12 maggio 2025, a un interpello volto a chiarire alcuni aspetti applicativi del Decreto CAM 23 giugno 2022, n. 255. Con particolare riferimento al criterio 6. 1. 4 “Caratteristiche dei sacchi e sacchetti”.   Questo criterio è parte integrante delle regole ambientali da rispettare negli appalti pubblici relativi alla raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, alla pulizia e spazzamento delle aree pubbliche, e alla fornitura dei materiali necessari, tra cui appunto i sacchi per la raccolta differenziata. L’interpello ministeriale si è focalizzato su tre domande fondamentali, poste da un soggetto interessato a partecipare a una gara pubblica.   Le risposte del MASE confermano l’orientamento rigoroso dell’amministrazione nella verifica della conformità ambientale dei prodotti finiti. In particolare sottolineando la necessità di documentazione formale e certificazioni idonee. Il primo quesito chiedeva se il contenuto di materiale riciclato dovesse essere calcolato sul prodotto finito, ovvero sul sacchetto già pronto per l’uso, e non sui materiali grezzi o semilavorati. Il MASE ha risposto in modo chiaro: il requisito si riferisce al sacco o sacchetto nella sua forma finale.... > A Roma si svolgerà un incontro tra ISIN e SNPA per rilanciare la collaborazione su monitoraggio e sicurezza delle radiazioni ionizzanti. - Published: 2025-05-21 - Modified: 2026-07-13 - URL: https://www.wastezero.it/collaborazione-radioprotezione-isin-snpa-confronto-roma/ - Categorie: Rifiuti Verso un sistema integrato di vigilanza e monitoraggio tra istituzioni ambientali e nucleari A Roma, il 27 maggio, si svolgerà un incontro tra ISIN e SNPA per rilanciare la collaborazione su monitoraggio e sicurezza delle radiazioni ionizzanti.   Un confronto necessario per consolidare sinergie operative e rafforzare la protezione radiologica nazionale. Vediamo in questo articolo tutti i dettagli.   Un incontro strategico a Roma tra ISIN SNPA per rilanciare il coordinamento nella gestione delle radiazioni ionizzanti Il tema della protezione dalle radiazioni ionizzanti è tornato al centro dell’attenzione grazie all’iniziativa congiunta tra l’Ispettorato Nazionale per la Sicurezza Nucleare e la Radioprotezione (ISIN) e il Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente (SNPA). Le due istituzioni hanno organizzato una giornata di confronto a Roma per fare il punto sullo stato della collaborazione in materia di sicurezza radiologica, con l’obiettivo di rilanciare e rafforzare l’attuazione delle rispettive competenze. L’incontro nasce dalla volontà comune di aggiornare e rendere più efficace la cooperazione, già delineata nell’Accordo Quadro firmato nel 2020 da ISIN, ISPRA e tutte le Agenzie regionali per l’ambiente.   Un’intesa fondamentale per garantire una gestione integrata della sicurezza in ambito nucleare e ambientale. Secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo 101/2020, che disciplina la protezione sanitaria contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, le Agenzie ambientali svolgono un ruolo fondamentale.   In particolare nella sorveglianza, nel controllo e nel monitoraggio sia delle fonti naturali che di quelle artificiali di radioattività.   Questo ruolo si esplica sia in condizioni ordinarie che in contesti emergenziali, contribuendo alla tutela della salute pubblica e dell’ambiente. Tuttavia, molte di queste attività... > Dal 14 maggio 2025 sono ufficialmente aperte le iscrizioni al nuovo Registro informatico per produttori e importatori di pneumatici. - Published: 2025-05-20 - Modified: 2026-07-13 - URL: https://www.wastezero.it/registro-pneumatici-aperte-iscrizioni-produttori-importatori/ - Categorie: Rifiuti Operativo il portale per l’adempimento digitale degli obblighi sulla gestione dei PFU Dal 14 maggio 2025 sono ufficialmente aperte le iscrizioni al nuovo Registro informatico per produttori e importatori di pneumatici. Un passaggio fondamentale per garantire la corretta gestione degli pneumatici fuori uso (PFU). Vediamo in questo articolo tutti i dettagli.   Tempistiche: fino al 13 luglio 2025 per iscriversi al Registro Pneumatici istituito dal D. M. 147/2024 Come accennato, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha annunciato l’avvio delle iscrizioni al Registro informatico nazionale dei produttori e importatori di pneumatici, un adempimento previsto dal Decreto Ministeriale n. 147/2024.   Dal 14 maggio 2025, i soggetti obbligati possono effettuare l’iscrizione in modalità esclusivamente digitale, attraverso il portale predisposto dalle Camere di commercio, disponibile all’indirizzo ufficiale. L’introduzione del Registro rappresenta un tassello cruciale nel sistema di gestione degli pneumatici fuori uso (PFU), contribuendo alla trasparenza e alla tracciabilità lungo tutta la filiera.   Obiettivo dell’iniziativa è migliorare l’efficienza nella raccolta e nel trattamento dei PFU, nonché contrastare l’illegalità e l’abbandono incontrollato sul territorio. Secondo quanto stabilito dal decreto, sono obbligati all’iscrizione tutti i soggetti che immettono pneumatici sul mercato nazionale. Ovvero produttori, importatori e anche rappresentanti autorizzati. I soggetti interessati hanno sessanta giorni di tempo, a partire dal 14 maggio 2025, per completare l’iscrizione. Il termine ultimo è quindi fissato per il 13 luglio 2025.   Il mancato rispetto di tale scadenza può comportare sanzioni amministrative e la segnalazione alle autorità competenti. Per effettuare l’iscrizione, è necessario accedere all’area riservata del portale, dove sono disponibili le sezioni specifiche per produttori, importatori e... > La conservazione digitale è oggi più che mai una necessità, soprattututto con l’entrata in vigore del RENTRI: la soluzione WasteZero. - Published: 2025-05-19 - Modified: 2026-07-13 - URL: https://www.wastezero.it/conservazione-digitale-gestione-rentri-wastezero/ - Categorie: Evidenza Addio agli archivi cartacei: la digitalizzazione garantisce efficienza, risparmio e conformità normativa La conservazione digitale è oggi più che mai una necessità: con l’entrata in vigore del RENTRI, enti pubblici, aziende e professionisti devono assicurare la tracciabilità e l’integrità dei propri documenti.   Vediamo in questo articolo tutti i dettagli sulla soluzione offerta per la conservazione digitale da WasteZero.   Cos’è la conservazione digitale? Con WasteZero avete una soluzione chiara e conforme per rispettare gli obblighi del RENTRI Come anticipato, ad oggi la digitalizzazione della documentazione non è più una semplice scelta strategica, ma un obbligo normativo. Con l’introduzione del Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti (RENTRI), tutti i soggetti coinvolti nella gestione dei rifiuti, dalle pubbliche amministrazioni alle aziende, fino ai liberi professionisti, devono garantire la conservazione digitale a norma dei documenti prodotti e scambiati. Questo significa che ogni fase della gestione dei rifiuti, dalla produzione allo smaltimento, deve essere tracciata in formato digitale e conservata secondo i criteri imposti dalla normativa italiana.   La mancanza di conformità espone le imprese a sanzioni e all’invalidazione probatoria dei documenti, con gravi ripercussioni legali e operative. Per questo, la conservazione digitale a norma non si riduce a salvare un file su un computer o in cloud.   Si tratta infatti di un processo regolato dal Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD), che richiede la generazione di pacchetti informatici firmati digitalmente e marcati temporalmente, in modo da garantire: l’inalterabilità del contenuto nel tempo, l’autenticità dell’origine, la validità legale e probatoria dei documenti digitali. Tutto ciò deve essere gestito attraverso un sistema strutturato, sicuro e... > TAR Lazio annulla parte del Decreto Aree Idonee, limitando la discrezionalità delle Regioni nella scelta dei siti per impianti rinnovabili. - Published: 2025-05-16 - Modified: 2026-07-13 - URL: https://www.wastezero.it/energie-rinnovabili-tar-lazio-boccia-aree-non-idonee/ - Categorie: Rifiuti Serve una riformulazione uniforme dei criteri per fotovoltaico ed eolico su scala nazionale Il TAR Lazio annulla parte del Decreto Aree Idonee, limitando la discrezionalità delle Regioni nella scelta dei siti per impianti rinnovabili. Si apre una nuova fase per una regolamentazione più omogenea e vincolata. Vediamo in questo articolo tutti i dettagli. Sentenza storica contro il Decreto Aree Idonee da parte del TAR Lazio: troppo potere discrezionale alle Regioni Nel quadro della transizione ecologica, il Decreto ministeriale 21 giugno 2024 aveva il compito di individuare i criteri per definire le cosiddette aree idonee alla realizzazione di impianti eolici e fotovoltaici.   Un passaggio dunque cruciale per semplificare gli iter autorizzativi e promuovere gli investimenti nel settore delle energie rinnovabili. Tuttavia, secondo il TAR del Lazio, il provvedimento ha finito per creare l’effetto opposto: delegando eccessiva discrezionalità alle Regioni, ha generato confusione e frammentazione normativa. La sentenza n. 9155 del 13 maggio 2025, accogliendo il ricorso presentato da ANEV (Associazione nazionale energia del vento), ha infatti annullato i commi 2 e 3 dell’articolo 7 del decreto. Nello specifico ritenendoli carenti di criteri tecnici oggettivi e inadatti a garantire l’interesse pubblico. Come accennato, il giudice amministrativo ha sottolineato come la norma conferisse troppa libertà decisionale alle Regioni, senza fissare paletti sufficientemente chiari per la definizione delle cosiddette aree non idonee.   Secondo il TAR, il decreto manca di criteri tecnici vincolanti, legati alla tutela dell’ambiente, del paesaggio e del patrimonio culturale. Questo deficit normativo rende difficile garantire omogeneità e certezza del diritto sul territorio nazionale. Inoltre, il Tribunale ha evidenziato che il decreto, così... > La Legge 9 maggio 2025, n. 69 introduce importanti innovazioni in campo ambientale: nasce il Nucleo end of waste. - Published: 2025-05-15 - Modified: 2026-07-14 - URL: https://www.wastezero.it/istituito-nucleo-end-of-waste-fondi-mare/ - Categorie: Rifiuti, Fiscalità Ambientale Approvata la Legge 69/2025: bonifiche, rifiuti e proroghe TARI tra le principali novità La Legge 9 maggio 2025, n. 69 introduce importanti innovazioni in campo ambientale: nasce il Nucleo end of waste, proseguono gli interventi nella Terra dei fuochi e si potenziano le attività di monitoraggio marino. Vediamo in questo articolo tutti i dettagli.   Supporto tecnico per i regolamenti “end of waste” e nuove risorse per il Progetto MER Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Legge 9 maggio 2025, n. 69, entra ufficialmente in vigore la normativa che converte, con modifiche, il decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25. Il quale, ricordiamo, contiene disposizioni urgenti sul funzionamento delle pubbliche amministrazioni.   Il testo introduce anche misure rilevanti in ambito ambientale, che toccano settori cruciali come la gestione dei rifiuti, le bonifiche ambientali, la tutela del mare e la pianificazione tariffaria comunale. Una delle innovazioni più significative è contenuta nell’articolo 2, comma 2-bis, che prevede, a partire dal 1° gennaio 2026, l’istituzione del cosiddetto “Nucleo end of waste” (NEW).   Questa nuova struttura sarà funzionalmente subordinata al Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica.   Inoltre, avrà il compito di fornire un supporto tecnico qualificato per l’elaborazione dei regolamenti nazionali riguardanti i criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto. Il concetto di end of waste è centrale nella normativa europea e nazionale, in quanto consente di riconoscere come prodotto un materiale precedentemente considerato rifiuto, a condizione che soddisfi determinati requisiti ambientali e tecnici.   Il nuovo nucleo tecnico potrà quindi facilitare e velocizzare l’adozione di tali regolamenti, promuovendo l’economia circolare e una maggiore... > Il Ministero dell’Ambiente ha pubblicato nuove FAQ sul portale RENTRI, fornendo chiarimenti attesi dai professionisti del settore ambientale. - Published: 2025-05-14 - Modified: 2026-07-13 - URL: https://www.wastezero.it/chiarimenti-rentri-nuove-indicazioni-operative-alcune-faq/ - Categorie: Rentri Il Ministero dell’Ambiente scioglie i dubbi sulla compilazione dei nuovi modelli Il Ministero dell’Ambiente ha pubblicato nuove FAQ sul portale RENTRI, fornendo chiarimenti attesi dai professionisti del settore ambientale. Le risposte risolvono dubbi tecnici sul FIR e Registro, confermando molte posizioni sostenute da ANCE. Vediamo in questo articolo tutti i dettagli.   Focus su timbri, vidimazioni, date e stampa del formulario: le FAQ ufficiali sul RENTRI confermano l’interpretazione ANCE Come accennato, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha recentemente pubblicato sul portale ufficiale del RENTRI (Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti) una serie di FAQ aggiornate. In particolare, queste ultime destinate a chiarire aspetti pratici e normativi legati all’utilizzo del Formulario di Identificazione del Rifiuto (FIR) e del Registro di carico e scarico. Si tratta di un intervento molto atteso dagli operatori del settore, in quanto risponde ad alcuni dubbi ricorrenti che avevano sollevato incertezze nella fase di compilazione e utilizzo dei nuovi modelli. Le precisazioni del Ministero confermano, in larga parte, le interpretazioni da tempo sostenute da ANCE (Associazione Nazionale Costruttori Edili), rappresentando quindi un allineamento tra prassi operative e lettura normativa. Una delle questioni più discusse riguarda l’utilizzo dei timbri per la compilazione del formulario cartaceo.   Il Ministero ha confermato che è ammesso l’uso dei timbri, a condizione che contengano tutti i dati obbligatori richiesti per identificare i soggetti coinvolti nel trasporto: produttore o detentore, trasportatore, destinatario e intermediario o commerciante. Questa indicazione consente agli operatori di semplificare e velocizzare la procedura di compilazione del FIR, evitando la riscrittura manuale di dati ripetitivi, purché le... > L’UE ha adottato la Decisione (UE) 2025/868 per la conferenza della Convenzione di Stoccolma: restrizioni su sostanze chimiche inquinanti. - Published: 2025-05-13 - Modified: 2026-07-13 - URL: https://www.wastezero.it/lotta-globale-inquinanti-ue-approva-nuove-restrizioni/ - Categorie: Rifiuti Deroghe tecniche per settori strategici e proroghe fino al 2041: il compromesso europeo L’Unione europea ha adottato la Decisione (UE) 2025/868 in vista della prossima conferenza della Convenzione di Stoccolma, sostenendo nuove restrizioni su sostanze chimiche inquinanti altamente persistenti e deroghe limitate per applicazioni militari e aerospaziali. Vediamo in questo articolo tutti i dettagli.   Paraffine clorurate, clorpirifos e PFC a catena lunga: le nuove sostanze inquinanti sotto osservazione dell’UE L’Unione europea interviene ancora una volta sul fronte della lotta agli inquinanti organici persistenti (POP), approvando una posizione formale in vista della dodicesima conferenza delle parti della Convenzione di Stoccolma.   La Decisione (UE) 2025/868 del Consiglio, pubblicata il 12 maggio 2025 nella Gazzetta ufficiale dell’UE, definisce l’orientamento dell’Unione sulle modifiche proposte all’allegato A della Convenzione. Il tutto con un obiettivo chiaro: limitare e, ove possibile, eliminare l’uso di sostanze chimiche pericolose per l’ambiente e la salute umana. Tre sono le classi di sostanze al centro dell’iniziativa europea. La prima riguarda le paraffine clorurate a catena media (C14-C17) con un contenuto di cloro pari o superiore al 45% in peso. L’UE sostiene la loro inclusione nell’elenco delle sostanze da eliminare, ma con deroghe specifiche per usi ritenuti ancora essenziali in settori altamente specializzati.   Tra queste applicazioni figurano rivestimenti, lubrificanti, munizioni e imballaggi per il comparto aerospaziale e della difesa. Per queste destinazioni, l’Unione chiede una proroga delle attuali deroghe fino al 2041, con possibilità di ulteriore estensione fino al termine della vita utile di attrezzature e pezzi di ricambio che richiedano l’impiego della sostanza. La seconda sostanza in questione è il clorpirifos,... > L’UE conferma la propria posizione in vista della conferenza della Convenzione di Basilea, sostenendo modifiche sui rifiuti pericolosi. - Published: 2025-05-12 - Modified: 2026-07-13 - URL: https://www.wastezero.it/ue-convenzione-basilea-posizioni-rifiuti-pericolosi/ - Categorie: Rifiuti Rifiuti pericolosi: rigettata la proposta russa sui termini, ma apertura su altri emendamenti L’Unione europea (UE) ha ufficializzato la propria posizione in vista della 17ª conferenza delle parti della Convenzione di Basilea, sostenendo modifiche a determinati allegati sui rifiuti pericolosi ma opponendosi agli emendamenti proposti dalla Federazione russa. Vediamo in questo articolo tutti i dettagli.   L’Unione europea (UE) si prepara alla conferenza di Basilea: sostegno a modifiche per maggiore chiarezza normativa sui rifiuti pericolosi  Nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 12 maggio 2025 è stata pubblicata la Decisione (UE) 2025/869 del Consiglio. Quest’ultima stabilisce la posizione da adottare a nome dell’Unione in occasione della diciassettesima conferenza delle parti della Convenzione di Basilea, dedicata al controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e al loro smaltimento. Il documento europeo entra nel merito di una serie di proposte di emendamento alla convenzione e ai relativi allegati, avanzate da diverse parti, tra cui in particolare la Federazione russa e l’Unione stessa. Uno dei punti di maggiore rilievo è la proposta della Federazione russa di fissare in 90 giorni il termine massimo entro il quale lo Stato di importazione dovrebbe rispondere a una notifica di spedizione transfrontaliera di rifiuti.   La proposta si inserisce all’interno del più ampio articolo 6, paragrafo 2, della Convenzione di Basilea, che disciplina la procedura del previo assenso informato (“prior informed consent”). Tuttavia, l’Unione europea non appoggia questa proposta. Secondo quanto si legge nella Decisione, pur condividendo l’intento di rendere più efficace la procedura, l’UE è contraria a emendamenti che implichino una modifica sostanziale della convenzione stessa.   La posizione europea... > Dal 31 marzo 2025, il servizio REN-Noleggi si trasferisce esclusivamente sul Portale del Trasporto. Tutti i dettagli. - Published: 2025-05-09 - Modified: 2026-07-13 - URL: https://www.wastezero.it/ren-nolegg-nuova-piattaforma-esclusiva-portale-trasporto/ - Categorie: Evidenza Più funzioni e gestione semplificata per i veicoli italiani ed esteri destinati al noleggio Dal 31 marzo 2025, il servizio REN-Noleggi si trasferisce esclusivamente sul Portale del Trasporto. La nuova piattaforma introduce funzionalità avanzate per la gestione di veicoli noleggiati, migliorando l’efficienza e ampliando i servizi digitali disponibili. Vediamo in questo articolo tutti i dettagli.   Dal 31 marzo 2025, addio al Portale dell’Automobilista: tutte le operazioni di REN-Noleggi solo sul Portale del Trasporto Con l’entrata in vigore delle nuove disposizioni, dal 31 marzo 2025 l’applicativo REN-Noleggi è operativo unicamente sul Portale del Trasporto, segnando la fine del servizio sul precedente Portale dell’Automobilista. La comunicazione evidenzia l’importanza di questa migrazione per tutte le imprese e agenzie coinvolte nel settore del noleggio veicoli. Il nuovo applicativo è stato progettato con l’obiettivo di potenziare i servizi di registrazione dei veicoli destinati al noleggio, sia con targa italiana sia con targa estera, nell’ambito della piattaforma REN (Registro Elettronico Nazionale).   Questa transizione punta a semplificare le procedure burocratiche e a migliorare l’interazione tra operatori e pubblica amministrazione, grazie a strumenti digitali più efficaci e intuitivi. Rispetto al sistema precedente, la nuova piattaforma introduce una serie di funzionalità avanzate pensate per rispondere alle esigenze del settore: Intestazione temporanea: possibilità di registrare intestazioni temporanee di veicoli italiani ed esteri destinati al trasporto di merci e persone. Gestione avanzata dei veicoli esteri: il sistema consente ora il censimento, la ricerca, la modifica e la cancellazione dei veicoli con targa estera, migliorando il monitoraggio e la tracciabilità. Inserimento di noleggi: sono ammessi solo noleggi con impresa locataria iscritta all’ALBO, garantendo maggiore... > Con l’apertura della stagione balneare 2025, le Agenzie ambientali regionali hanno ripreso i controlli per la qualità delle acque. - Published: 2025-05-08 - Modified: 2026-07-13 - URL: https://www.wastezero.it/balneazione-2025-via-monitoraggi-qualita-acque/ - Categorie: Evidenza Controlli microbiologici intensificati per mari, laghi e fiumi: obiettivo sicurezza dei bagnanti Con l’apertura ufficiale della stagione balneare 2025, le Agenzie ambientali regionali hanno ripreso i controlli mensili per la qualità delle acque di balneazione, fondamentali per garantire la salute pubblica e aggiornare la classificazione delle coste e dei laghi italiani. Vediamo in questo articolo tutti i dettagli.   Le regioni italiane aggiornano i dati in tempo reale per la balneazione 2025: eccellenze e criticità del monitoraggio sulla qualità delle acque  La stagione balneare 2025 è iniziata e, come ogni anno, sono ripartite le attività di monitoraggio da parte delle Agenzie regionali per la protezione ambientale, che svolgono controlli regolari sulla qualità delle acque destinate alla balneazione.   I prelievi, effettuati tra aprile e maggio con cadenze stabilite a livello regionale, mirano a tutelare la salute dei bagnanti e a prevenire eventuali rischi sanitari. Le verifiche coinvolgono le acque marine, ma anche laghi e fiumi in alcune regioni, secondo le specificità territoriali. Due sono i principali parametri microbiologici analizzati: Escherichia coli e enterococchi intestinali.   Qualora i risultati delle analisi superino le soglie previste dalla normativa vigente, i sindaci emettono immediatamente ordinanze di divieto di balneazione, valide fino al rientro dei valori entro i limiti di sicurezza. I dati raccolti vengono aggiornati in tempo reale sul Portale Acque del Ministero della Salute e, a fine stagione, confluiscono nella classificazione ufficiale delle acque, suddivisa in quattro categorie: eccellente, buona, sufficiente e scarsa. Questa classificazione si basa sulle medie dei risultati degli ultimi quattro anni e determina le modalità future di monitoraggio e gestione... > Il Ministero dell’Ambiente ha fornito importanti chiarimenti sulla gestione dei rifiuti provenienti da impianti di trattamento. - Published: 2025-05-07 - Modified: 2026-07-13 - URL: https://www.wastezero.it/chiarimenti-gestione-rifiuti-post-trattamento/ - Categorie: Rifiuti Focus sulle operazioni R12 e R13: cosa cambia per gli impianti Il Ministero dell’Ambiente ha fornito importanti chiarimenti sulla gestione dei rifiuti provenienti da impianti di trattamento, specificando i limiti del deposito temporaneo e le regole per le operazioni R12 e R13. Vediamo in questo articolo tutte le novità operative. Le precisazioni del MASE: gestione dei rifiuti dopo il trattamento Con la risposta all’interpello n. 79776 del 29 aprile 2025, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) ha offerto chiarimenti fondamentali riguardanti la corretta gestione dei rifiuti generati dagli impianti di trattamento. Queste indicazioni aiutano a delineare un quadro normativo più preciso per operatori e gestori del settore rifiuti, con l’obiettivo di evitare interpretazioni errate e conseguenti inadempienze. In apertura, il Ministero ha ricordato che il deposito temporaneo prima della raccolta è disciplinato dall’articolo 183, comma 1, lettera n) del D. lgs. n. 152/2006.   Questo istituto si configura come una fase preliminare e non è considerato parte integrante della gestione dei rifiuti, essendo funzionale unicamente alla successiva raccolta e trattamento, attività che richiedono regolare autorizzazione. Tuttavia, il MASE ha precisato che questo meccanismo non può essere applicato ai rifiuti che abbiano già subito un’operazione di trattamento, sia essa di smaltimento o recupero. I riferimenti normativi sono gli allegati B e C della parte IV del D. lgs. 152/2006, dove vengono elencate le specifiche operazioni di gestione. Tali rifiuti risultano infatti già inseriti nel ciclo autorizzativo e, pertanto, devono seguire altre modalità operative. Uno dei punti più rilevanti toccati dal MASE riguarda le operazioni R12 e R13, spesso al centro... > Un recente briefing dell’Agenzia europea per l’ambiente mette in evidenza i pericoli legati ai polimeri PFAS. - Published: 2025-05-06 - Modified: 2026-07-13 - URL: https://www.wastezero.it/europa-accelera-eliminazione-pfas-polimeri-sotto-accusa/ - Categorie: Rifiuti Verso un divieto globale: la proposta di restrizione dei PFAS avanza nei comitati scientifici europei Un recente briefing dell’Agenzia europea per l’ambiente mette in evidenza i pericoli legati ai polimeri PFAS, sostanze chimiche diffuse nell’industria e nei beni di consumo, e sostiene la transizione europea verso un’economia più verde e sicura. Vediamo in questo articolo tutti i dettagli.   Un nuovo rapporto dell’Agenzia europea per l’ambiente evidenzia i rischi dei polimeri PFAS per salute e sostenibilità L’Agenzia europea per l’ambiente (AEA) ha recentemente pubblicato un nuovo approfondimento intitolato “Polimeri PFAS in primo piano: sostenere le ambizioni dell’Europa verso un’economia circolare, a basse emissioni di carbonio e a inquinamento zero”. Il documento, reso pubblico il 29 aprile 2025, getta luce sui rischi legati ai polimeri PFAS, una categoria di composti chimici finora meno discussa rispetto alle forme non polimeriche, ma altrettanto rilevante per gli impatti ambientali e sanitari. I PFAS, acronimo di sostanze per- e polifluoroalchiliche, sono una vasta famiglia di molecole sintetiche ampiamente impiegate per le loro proprietà idrorepellenti, oleorepellenti e resistenti alle alte temperature.   Secondo il briefing, i polimeri PFAS rappresentano tra il 24% e il 40% del volume complessivo dei PFAS presenti sul mercato europeo. La loro diffusione è notevole.   Si ritrovano infatti in articoli di uso quotidiano come rivestimenti antiaderenti, tessuti impermeabili, imballaggi alimentari, ma anche in ambiti industriali e sempre più nelle cosiddette tecnologie verdi. Nonostante il loro ampio utilizzo, questi composti comportano rischi significativi lungo l’intero ciclo di vita.   L’AEA segnala effetti potenzialmente tossici per la salute umana, conseguenze sul cambiamento climatico e contributi negativi al degrado... > Precisazioni sui requisiti che consentono al legale rappresentante di assumere la funzione di responsabile tecnico per l’iscrizione all’Albo. - Published: 2025-05-05 - Modified: 2026-07-14 - URL: https://www.wastezero.it/responsabile-tecnico-chiarimenti-iscrizione-albo/ - Categorie: Rifiuti, Albo Gestori Ambientali Il Ministero dell’Ambiente chiarisce l’applicazione dell’esonero dalla verifica di idoneità per i legali rappresentanti Con una recente risposta a un interpello, il Ministero dell’Ambiente ha fornito precisazioni sui requisiti e le condizioni che consentono al legale rappresentante di assumere la funzione di responsabile tecnico senza verifica di idoneità iniziale per l’iscrizione all’Albo.   Ma quali sono questi chiarimenti? Vediamo in questo articolo tutti i dettagli.   Focus sulla durata del mandato e sulle condizioni per ricoprire il ruolo di responsabile tecnico nell’iscrizione all’Albo Come anticipato, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha fornito nuove e rilevanti precisazioni in merito ai requisiti richiesti per i legali rappresentanti che intendono assumere la funzione di responsabile tecnico nelle imprese iscritte all’Albo Nazionale Gestori Ambientali.   Le indicazioni sono arrivate attraverso la risposta all’interpello n. 78183 del 24 aprile 2025, che ha fatto chiarezza su un aspetto spesso oggetto di dubbi interpretativi da parte degli operatori del settore. La questione riguarda la possibilità per il legale rappresentante di un’impresa, ai sensi dell’articolo 212 del Decreto Legislativo n. 152/2006, di assumere il ruolo di responsabile tecnico per tutte le categorie di iscrizione all’Albo.   Tutto ciò senza dover sostenere la verifica di idoneità iniziale e quelle di aggiornamento previste dalla normativa vigente. Questo è possibile solo a determinate condizioni, in particolare per i rappresentanti legali che abbiano ricoperto tale incarico per almeno tre anni consecutivi. Il Ministero ha a tal proposito chiarito che questa possibilità costituisce un’eccezione limitata rispetto alla regola generale stabilita dal D. M. n. 120/2014.   L’esonero riguarda infatti esclusivamente la verifica di idoneità iniziale... > Il Decreto Legislativo 116/2020 modifica la tracciabilità dei rifiuti, introducendo semplificazioni nei registri, nei formulari (FIR). - Published: 2025-05-02 - Modified: 2026-07-13 - URL: https://www.wastezero.it/tracciabilita-rifiuti-novita-registri-formulari-fir-trasporto/ - Categorie: Rifiuti Registro di carico e scarico: nuove esclusioni e riduzione dei tempi di conservazione Come sappiamo, dal 26 settembre 2020 è in vigore il Decreto Legislativo 116/2020, che modifica la gestione e la tracciabilità dei rifiuti, introducendo semplificazioni nei registri, nei formulari (FIR) e nelle procedure di trasporto per operatori e aziende. Ma cosa significa concretamente tutto questo? Vediamo in questo articolo tutti i dettagli.   FIR e trasporto rifiuti: invio digitale e semplificazioni operative nella tracciabilità per imprese e trasportatori Come accennato, il 26 settembre 2020 è entrato in vigore il Decreto Legislativo 116/2020, una riforma significativa in materia di gestione dei rifiuti e degli imballaggi, che recepisce la Direttiva europea 2018/851. Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 226 l'11 settembre 2020, questa normativa porta importanti aggiornamenti sulla tracciabilità dei rifiuti, impattando direttamente sulle pratiche delle imprese. Una delle principali novità riguarda il registro di carico e scarico.   Ricordiamo che, prima dell'attivazione del nuovo sistema di tracciabilità previsto dall'articolo 188-bis, i produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che impiegano fino a dieci dipendenti erano esclusi dall'obbligo di tenuta del registro.   Questa misura semplificava infatti le procedure per le piccole imprese, riducendo gli adempimenti burocratici per chi gestisce quantità limitate di rifiuti. Cambia anche la durata obbligatoria di conservazione dei documenti: il termine passa da cinque a tre anni, sia per i registri di carico e scarico sia per i formulari di identificazione dei rifiuti (FIR).   Questa riduzione rappresenta una semplificazione amministrativa che consente alle aziende di ridurre i costi legati all'archiviazione dei documenti. Il decreto introduce anche l'obbligo di annotare nei... > Tra semplificazioni e vincoli: come gestire correttamente la microraccolta e il trasbordo dei rifiuti nel rispetto della legge. - Published: 2025-04-30 - Modified: 2026-07-13 - URL: https://www.wastezero.it/microraccolta-trasbordo-rifiuti-obblighi-limiti/ - Categorie: Rifiuti Un'analisi normativa dell'art. 193 del Testo Unico Ambientale e delle sue implicazioni per trasportatori e produttori La microraccolta dei rifiuti rappresenta uno strumento operativo essenziale per la logistica ambientale, tuttavia, la sua gestione richiede attenzione alle regole tecniche e formali previste dal D. Lgs. 152/2006, specialmente in caso di trasbordo dei rifiuti.   Vediamo in questo articolo tutti i dettagli.   Tra semplificazioni e vincoli: come gestire correttamente la microraccolta e il trasbordo dei rifiuti nel rispetto della legge Come anticipato, nel settore della gestione dei rifiuti, l’attività di microraccolta si configura come un’operazione chiave per agevolare il prelievo di piccole quantità di rifiuti da diversi produttori o detentori. Questa pratica, riconosciuta e regolamentata dall’articolo 193, comma 11 del D. Lgs. 152/2006, consente a un unico operatore autorizzato di effettuare la raccolta tramite lo stesso mezzo di trasporto, purché ciò avvenga nel tempo tecnicamente più breve possibile. Tuttavia, dietro questa definizione sintetica si cela una disciplina articolata, che impone precisi adempimenti documentali, vincoli operativi e interpretazioni non sempre univoche. Secondo la normativa vigente, per configurarsi come microraccolta devono essere rispettate tre condizioni principali: l’attività deve consistere in un’operazione di raccolta di rifiuti. deve essere svolta da un unico soggetto autorizzato. deve avvenire presso più produttori o detentori, utilizzando il medesimo veicolo. Un ulteriore requisito essenziale è il fattore tempo: il legislatore impone che l’intera operazione si svolga nel minor tempo tecnicamente possibile.   Questa espressione, tuttavia, ha sollevato dubbi interpretativi, poiché non è supportata da una definizione temporale precisa.   La dottrina suggerisce che il parametro vada rapportato alla normale durata di un trasporto effettuato con... > Con l'entrata in vigore del Decreto Legislativo 116/2020, il concetto di "deposito temporaneo" è stato rivisto e regolamentato. - Published: 2025-04-29 - Modified: 2026-07-13 - URL: https://www.wastezero.it/la-nuova-disciplina-deposito-temporaneo-prima-raccolta/ - Categorie: Rifiuti Le condizioni operative e le semplificazioni nella tracciabilità dei rifiuti: cosa cambia per le imprese Con l'entrata in vigore del Decreto Legislativo 116/2020, il concetto di "deposito temporaneo" è stato rivisto e regolamentato in modo più dettagliato, apportando importanti novità operative per produttori, trasportatori e gestori dei rifiuti. Vediamo in questo articolo tutti i dettagli.   Dal Decreto Legislativo 116/2020 una nuova definizione di deposito temporaneo: meno burocrazia, più chiarezza Come anticipato, il Decreto Legislativo 3 settembre 2020, n. 116 ha profondamente modificato il regime del "deposito temporaneo" dei rifiuti. Nello specifico ridefinendo il concetto stesso all'interno dell'art. 183, lett. bb) del D. Lgs. 152/2006 e introducendo una disciplina autonoma con il nuovo art. 185-bis.   Questa innovazione è parte del più ampio recepimento delle direttive europee 2018/851 e 2018/852, finalizzate a una gestione più efficiente ed ecocompatibile dei rifiuti. Il "deposito temporaneo prima della raccolta" viene ora inteso come il raggruppamento dei rifiuti con lo scopo di trasportarli in impianti di recupero o smaltimento, senza che sia necessaria un'autorizzazione preventiva.   La regolamentazione precedente era inserita tra le sole definizioni; ora, invece, esiste una disciplina ad hoc che stabilisce condizioni precise per l'attività di deposito. Una novità importante è la distinzione tra il "raggruppamento" e il "deposito" vero e proprio. Il primo avviene nell'immediatezza della produzione dei rifiuti, il secondo richiede invece il rispetto di limiti quantitativi e temporali più stringenti.   In particolare, il deposito temporaneo deve essere effettuato presso il luogo di produzione e, per i rifiuti soggetti a responsabilità estesa del produttore, può avvenire anche presso i punti vendita. Le condizioni... > Le Linee Guida SNPA offrono un metodo standardizzato per classificare i rifiuti. Ma cosa significa e di cosa trattano? - Published: 2025-04-24 - Modified: 2026-07-13 - URL: https://www.wastezero.it/classificazione-rifiuti-cosa-prevedono-linee-guida-snpa/ - Categorie: Rifiuti Giudizio di classificazione e relazione tecnica: due strumenti chiave per una corretta identificazione del rifiuto Le Linee Guida SNPA offrono un metodo standardizzato per classificare i rifiuti. Il documento, oggi vincolante, illustra criteri tecnici e requisiti documentali per garantire trasparenza e correttezza nell’identificazione e nella gestione. Vediamo in questo articolo tutti i dettagli.   Le novità normative e il valore giuridico delle Linee Guida SNPA aggiornate in merito ai rifiuti  Come sappiamo, nel campo della gestione ambientale, una delle fasi più delicate riguarda la corretta classificazione dei rifiuti.   Per supportare operatori e imprese in questo compito, il Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente (SNPA) ha redatto le Linee Guida n. 24/2020.   Vale a dire documento tecnico che delinea un metodo chiaro e omogeneo per l’applicazione della normativa vigente in materia. Il documento ha lo scopo di fornire criteri uniformi per condurre la classificazione, accompagnati da un approccio procedurale suddiviso in fasi.   Questo consente non solo di determinare il codice dell’Elenco Europeo dei Rifiuti (EER) corretto, ma anche di valutare in modo sistematico la pericolosità del rifiuto. Le Linee Guida SNPA sono state inizialmente elaborate come strumento interpretativo e tecnico, privo di forza vincolante.   Tuttavia, con l’approvazione del Decreto direttoriale n. 47 del 9 agosto 2021 da parte del Ministero della Transizione Ecologica, è stato attribuito loro valore giuridico.   La base normativa è costituita dalla delibera n. 105 del Consiglio SNPA del 18 maggio 2021, a cui ha fatto seguito anche la Circolare MITE 0128108 del 17 ottobre 2022, che ha fornito ulteriori chiarimenti operativi. Attraverso il richiamo all’art. 184, comma... > Il Decreto Ministeriale del 7 aprile 2025 stabilisce nuovi criteri ambientali minimi (CAM) per la gestione dei rifiuti urbani. - Published: 2025-04-23 - Modified: 2026-07-13 - URL: https://www.wastezero.it/nuovi-cam-gestione-rifiuti-urbani/ - Categorie: Rifiuti Le pubbliche amministrazioni dovranno adeguarsi entro il 18 giugno 2025, integrando i nuovi requisiti nei contratti di servizio Il Decreto Ministeriale del 7 aprile 2025 stabilisce nuovi criteri ambientali minimi (CAM) per la gestione dei rifiuti urbani. Le pubbliche amministrazioni dovranno adeguarsi entro il 18 giugno, promuovendo sostenibilità e innovazione nei servizi. Vediamo in questo articolo tutti i dettagli.   Il Decreto Ministeriale del 7 aprile 2025 introduce CAM per la gestione dei rifiuti urbani, promuovendo sostenibilità e innovazione Come anticipato, il 7 aprile 2025, il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ha emanato un nuovo Decreto Ministeriale che stabilisce i Criteri Ambientali Minimi (CAM) per la gestione dei rifiuti urbani. Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 92 del 19 aprile 2025, il decreto entrerà in vigore il 18 giugno 2025, abrogando il precedente D. M. del 23 giugno 2022.   Questo aggiornamento rappresenta un passo significativo verso la promozione della sostenibilità ambientale nei servizi pubblici, in linea con il Piano d'Azione Nazionale sul Green Public Procurement (PAN GPP) . Nello specifico, il nuovo decreto mira a ridurre gli impatti ambientali associati alla gestione dei rifiuti urbani attraverso l'adozione di criteri ambientali minimi obbligatori per: L'affidamento dei servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani. L'affidamento dei servizi di pulizia e spazzamento stradale e altri servizi di igiene urbana. La fornitura di contenitori e sacchetti per la raccolta dei rifiuti urbani. La fornitura, leasing, locazione e noleggio di veicoli, macchine mobili non stradali e attrezzature per la raccolta e il trasporto dei rifiuti e per lo spazzamento stradale . Questi criteri sono progettati per garantire la prevenzione della produzione... > Il Ministero dell’Ambiente ha ricordato che entro il 30 aprile 2025 va versato il contributo annuo RENTRI per l’annualità in corso. - Published: 2025-04-17 - Modified: 2026-07-13 - URL: https://www.wastezero.it/contributo-annuo-rentri-2025-termine-fissato-30-aprile/ - Categorie: Rentri Importi differenziati per categoria e dimensione aziendale, da pagare tramite la piattaforma PagoPA Il Ministero dell’Ambiente ha ricordato che entro il 30 aprile 2025 va versato il contributo annuo RENTRI per l’annualità in corso da parte di imprese e soggetti registrati nel 2024. Vediamo in questo articolo modalità e importi. Scatta l’obbligo di versamento del contributo annuo 2025 al RENTRI per gli operatori già registrati: tutte le indicazioni operative Con una comunicazione ufficiale datata 10 aprile 2025, pubblicata sul portale del RENTRI (Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti), il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha fornito un promemoria importante. Ovvero che tutte le imprese e i soggetti delegati che hanno completato l’iscrizione al RENTRI durante l’anno 2024 sono tenuti a versare il contributo annuo per il 2025 entro e non oltre il 30 aprile. Questa scadenza riguarda esclusivamente coloro che, nel corso del 2024, hanno portato a termine la procedura di registrazione al sistema con il relativo pagamento iniziale e l’invio della documentazione necessaria.   Il mancato rispetto del termine potrebbe comportare conseguenze amministrative e l’impossibilità di operare correttamente all’interno del sistema di tracciabilità previsto dalla normativa vigente. Per eseguire il versamento del contributo annuale è necessario accedere all’area riservata del portale RENTRI, utilizzando la funzione “Pratiche/Contributo annuale”.   Questa sezione consente agli utenti registrati di gestire agevolmente gli adempimenti richiesti e di tenere traccia delle operazioni svolte. Il pagamento deve essere effettuato attraverso la piattaforma PagoPA, il canale ufficiale per i versamenti verso la Pubblica Amministrazione. Si tratta dello stesso sistema già utilizzato durante la fase di iscrizione, in... > Il deposito temporaneo dei rifiuti pericolosi richiede obblighi di segnalazione, ne consegue che un pannello conforme alla normativa vigente. - Published: 2025-04-16 - Modified: 2026-07-13 - URL: https://www.wastezero.it/pannello-deposito-temporaneo-soluzione-wastezero/ - Categorie: Evidenza Non basta un cartello qualunque: cosa richiede il D.Lgs. 152/2006 per i rifiuti pericolosi Il deposito temporaneo dei rifiuti pericolosi richiede specifici obblighi di segnalazione, ne consegue che un pannello conforme alla normativa vigente deve essere esposto in modo visibile. Inoltre, non tutti i cartelli sono validi. Vediamo in questo articolo tutti i dettagli in merito.   Il pannello conforme per il deposito temporaneo è fornito da WasteZero: come riconoscerlo e dove richiederlo Quando si gestisce un deposito temporaneo di rifiuti pericolosi, è fondamentale rispettare tutte le prescrizioni normative previste dal Decreto Legislativo n. 152/2006. In particolare, l’articolo 183, comma 1, lettera bb), definisce con precisione i requisiti che devono essere osservati per poter considerare il deposito regolare.   Tra questi requisiti, spesso trascurato ma di fondamentale importanza, c’è l’obbligo di segnalazione dell’area mediante un apposito pannello. Il pannello identificativo del deposito temporaneo non è un semplice elemento “decorativo” o un’opzione facoltativa: è un obbligo. Deve essere dunque posizionato all’esterno dell’area in modo da risultare chiaramente visibile.   Questo cartello ha il compito di indicare che si tratta di una zona di deposito temporaneo di rifiuti pericolosi, contenere il riferimento normativo corretto e fornire chiare istruzioni su accesso, sicurezza e stoccaggio. Affiggere il pannello correttamente contribuisce, ad esempio, a prevenire incidenti o comportamenti non conformi da parte del personale.   Inoltre, favorisce a facilitare i controlli da parte delle autorità competenti e a dimostrare la conformità normativa dell’impresa in caso di ispezioni o audit ambientali. Non tutti i pannelli sono conformi: la soluzione WasteZero Uno degli errori più comuni da parte delle aziende è... > Dal 2023 è obbligatoria l’etichettatura ambientale su tutti gli imballaggi immessi al consumo in Italia. Tutti i dettagli. - Published: 2025-04-16 - Modified: 2026-07-13 - URL: https://www.wastezero.it/etichettatura-ambientale-imballaggi-cosa-prevede-normativa/ - Categorie: Rifiuti Codici, raccolta e chiarezza: come aiutare i cittadini a conferire correttamente gli imballaggi Dal 2023 è obbligatoria l’etichettatura ambientale su tutti gli imballaggi immessi al consumo in Italia. Un sistema chiaro e standardizzato aiuta dunque imprese e cittadini a gestire correttamente i rifiuti e promuovere l’economia circolare. Vediamo in questo articolo tutti i dettagli.   Obblighi e linee guida: tutto quello che c'è da sapere sull’etichettatura ambientale degli imballaggi dal 1° gennaio 2023 A partire dal 1° gennaio 2023, tutti gli imballaggi destinati al mercato italiano devono essere etichettati secondo criteri ambientali ben precisi.   L’obbligo nasce dall’attuazione del decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, pubblicato in Gazzetta Ufficiale l’11 settembre 2020, che recepisce la direttiva (UE) 2018/851 in materia di rifiuti e la direttiva (UE) 2018/852 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio. La normativa è intervenuta direttamente sull’articolo 219 del decreto legislativo 152/2006, inserendo modifiche significative al comma 5, dove si definiscono i criteri informativi per la gestione degli imballaggi a fine vita. L’obiettivo è fornire informazioni chiare agli utenti finali per favorire una raccolta differenziata corretta e omogenea su tutto il territorio nazionale. Il principale intento della legge è standardizzare le informazioni ambientali riportate sugli imballaggi, rendendole accessibili e comprensibili a chi deve smaltirli.   Questo approccio risponde anche a quanto previsto dalla Direttiva 94/62/CE, che chiede agli Stati membri di adottare misure per facilitare il recupero e il riciclo degli imballaggi. Per accompagnare le imprese nell’attuazione della normativa, il Ministero dell’Ambiente ha pubblicato il Decreto Ministeriale n. 360 del 28 settembre 2022. Il quale recepisce ufficialmente le Linee... > Responsabilità Estesa del Produttore: come cambia il ruolo dei produttori nell’economia circolare? Tutti i dettagli. - Published: 2025-04-15 - Modified: 2026-07-13 - URL: https://www.wastezero.it/responsabilita-estesa-produttore-nuovo-modello-rifiuti/ - Categorie: Rifiuti Dal prodotto al rifiuto: obblighi e opportunità per chi immette beni sul mercato Con il D. Lgs. 116/2020, la gestione del fine vita dei prodotti diventa un obbligo per produttori e importatori: l’EPR (Responsabilità Estesa del Produttore) responsabilizza chi immette beni sul mercato, promuovendo riciclo, riuso e sostenibilità. Vediamo in questo articolo tutti i dettagli.   Responsabilità Estesa del Produttore: come cambia il ruolo dei produttori nell’economia circolare Come sappiamo, dal 26 settembre 2020 è in vigore il Decreto Legislativo 116/2020, che ha segnato un cambiamento radicale nella normativa ambientale italiana. Questo decreto, parte del pacchetto “Economia Circolare” dell’Unione Europea, ha modificato profondamente il Testo Unico Ambientale (D. Lgs. 152/2006), introducendo tra le varie innovazioni due articoli chiave: il 178-bis e il 178-ter.   Entrambi definiscono le basi della Responsabilità Estesa del Produttore (EPR), concetto con cui si attribuisce al produttore anche la responsabilità della fase di post-consumo del prodotto. L’EPR impone a chi sviluppa, fabbrica o commercializza beni, inclusi gli importatori, di occuparsi della gestione dei rifiuti derivanti dai prodotti immessi sul mercato.   Questo significa finanziare, organizzare o contribuire attivamente alla raccolta, selezione, trattamento e smaltimento degli scarti generati a fine ciclo di vita. Non si tratta più di una facoltà, ma di un obbligo normativo. L’articolo 178-ter del D. Lgs. 152/2006, introdotto dal decreto 116/2020, stabilisce una serie di requisiti che ogni regime EPR deve rispettare. Tra questi, è prevista: la definizione chiara dei ruoli dei soggetti coinvolti: produttori, enti pubblici, gestori dei rifiuti, operatori del riuso, autorità locali e imprese sociali; l’adozione di obiettivi di gestione dei rifiuti coerenti... > Con il D.Lgs. 116/2020 è cambiata radicalmente la gestione dei rifiuti urbani: obblighi precisi per la raccolta differenziata. - Published: 2025-04-14 - Modified: 2026-07-13 - URL: https://www.wastezero.it/raccolta-differenziata-d-lgs-116-2020-rifiuti-urbani/ - Categorie: Rifiuti Gli obiettivi UE al 2035 e la strategia nazionale per raggiungerli Con il D. Lgs. 116/2020 è cambiata radicalmente la gestione dei rifiuti urbani: obblighi precisi per la raccolta differenziata e traguardi ambiziosi di riciclo pongono Comuni e cittadini di fronte a nuove responsabilità ambientali. Vediamo in questo articolo tutti i dettagli.   Obblighi nella raccolta differenziata dei rifiuti urbani per Comuni e cittadini: più riciclo, meno discariche Entrato in vigore il 26 settembre 2020, il Decreto Legislativo n. 116/2020 ha rappresentato un punto di svolta nel sistema italiano di gestione dei rifiuti. Il provvedimento recepisce la Direttiva 2018/851/UE, parte del “Pacchetto economia circolare” dell’Unione Europea, e modifica profondamente il Testo Unico Ambientale (D. Lgs. 152/2006).   Tra le principali novità, l’obbligo di raccolta differenziata per tutti i rifiuti urbani, con particolare attenzione a quelli organici e tessili. Dal 1° gennaio 2022, infatti, i Comuni sono obbligati a organizzare la raccolta separata dei rifiuti organici (articolo 182-ter) e dei rifiuti tessili (articolo 205, comma 6-quater), entrambi inseriti nel Codice ambientale proprio grazie al D. Lgs. 116/2020.   Questi flussi devono essere trattati in maniera autonoma, evitando la commistione con altri rifiuti, anche grazie all’uso di contenitori riutilizzabili e sacchetti compostabili. Per i rifiuti organici, il decreto prevede che possano essere conferiti anche materiali biodegradabili e compostabili certificati secondo le norme EN 13432 o EN 14995, purché siano etichettati e tracciabili, almeno fino al 31 dicembre 2023.   L’obiettivo è garantire una separazione efficace, capace di preservare la qualità del materiale destinato al compostaggio e ridurre i conferimenti in discarica. Obiettivi europei:... > Il Decreto Legislativo 116/2020 porta con sé la definizione e il concetto di rifiuti urbani, coinvolgendo anche attività economiche. - Published: 2025-04-09 - Modified: 2026-07-13 - URL: https://www.wastezero.it/nuova-definizione-rifiuti-ubrani-cosa-dice-legge/ - Categorie: Rifiuti Imprese tra servizio pubblico e gestione autonoma: obblighi, libertà e scadenze Il Decreto Legislativo 116/2020 porta con sé la definizione e il concetto di rifiuti urbani, coinvolgendo anche attività economiche.   Negozi, uffici e industrie devono dunque periodicamente scegliere tra servizio pubblico o soluzioni private, con regole, scadenze e opportunità. Vediamo in questo articolo tutti i dettagli.   Nuova definizione di rifiuti urbani: cosa dice la legge Con l’adozione del Decreto Legislativo 3 settembre 2020, n. 116, l’Italia ha attuato la Direttiva europea 2018/851, introducendo una revisione significativa del Testo Unico Ambientale (D. Lgs. 152/2006), in particolare nella Parte IV. Una delle novità principali riguarda la ridefinizione della categoria dei rifiuti urbani, che ora include anche quelli prodotti da attività economiche, a condizione che siano simili per natura e composizione a quelli domestici. Questa estensione si applica a rifiuti provenienti da negozi, uffici e attività artigianali, ma anche, in parte, da alcune attività industriali.   Rientrano nella definizione di rifiuti urbani, tra gli altri: carta, vetro, plastica, legno, organico, RAEE, pile, tessili, rifiuti ingombranti e rifiuti da spazzamento stradale.   La classificazione dipende non solo dalla natura del materiale, ma anche dalla fonte produttiva elencata negli allegati L-quater e L-quinquies al decreto. Restano escluse le attività agricole ai sensi dell’art. 2135 del codice civile. Tuttavia, se un’attività non è espressamente indicata negli allegati, ma produce rifiuti simili a quelli elencati, può comunque essere ricompresa in via analogica. In sostanza, si assiste a una “assimilazione automatica per legge” dei rifiuti non pericolosi ex assimilabili agli urbani. Questi rifiuti, pur provenendo da soggetti... > L’Albo Nazionale Gestori Ambientali ha approvato una nuova delibera per regolare i controlli a campione sulle autodichiarazioni. - Published: 2025-04-08 - Modified: 2026-07-13 - URL: https://www.wastezero.it/controlli-campione-albo-gestori-nuove-regole-operative/ - Categorie: Evidenza La delibera n. 2 del 2025 aggiorna le modalità di accertamento nei procedimenti d’iscrizione e rinnovo L’Albo Nazionale Gestori Ambientali ha approvato una nuova delibera per regolare i controlli a campione sulle autodichiarazioni. Il provvedimento, operativo da luglio 2025, sostituisce la normativa precedente del 2015. Vediamo in questo articolo tutti i dettagli.   Dal 1° luglio cambia il regolamento per la verifica delle autodichiarazioni: nuovi controlli per l’Albo Gestori Con l’obiettivo di rafforzare la trasparenza e l’affidabilità dei dati forniti dai soggetti iscritti, l’Albo Nazionale Gestori Ambientali ha pubblicato la delibera n. 2 del 6 marzo 2025. Ovvero un nuovo regolamento che ridefinisce in modo puntuale criteri e modalità dei controlli a campione sulle autodichiarazioni.   Il provvedimento entrerà ufficialmente in vigore il 1° luglio 2025, data a partire dalla quale cesserà di avere efficacia la precedente delibera n. 1 del 22 aprile 2015. La delibera si inserisce nel solco tracciato dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, che disciplina l’uso delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio.   In particolare, gli articoli 71 e 72 del DPR 445/2000 prevedono che le pubbliche amministrazioni effettuino controlli, anche a campione, per accertare la veridicità di quanto autodichiarato dai cittadini o dalle imprese. Nel contesto dell’Albo Gestori Ambientali, tali dichiarazioni sono spesso richieste per l’iscrizione, la modifica o il rinnovo dell’autorizzazione a svolgere attività di gestione dei rifiuti. Verificarne la correttezza rappresenta quindi una condizione fondamentale per garantire la legittimità e l’efficienza del sistema autorizzativo. Le principali novità della delibera 2/2025 La nuova delibera introduce una serie di aggiornamenti rispetto alla normativa del 2015, mirando... > Con una circolare del 3 marzo 2025, il MASE definisce le nuove istruzioni operative per il trattamento dei rifiuti da sfalci e potature. - Published: 2025-04-07 - Modified: 2026-07-13 - URL: https://www.wastezero.it/sfalci-potature-nuove-regole-gestione-rifiuti-verdi/ - Categorie: Rifiuti Autonomia dei Comuni e limiti di accesso ai centri di raccolta: cosa cambia per i professionisti Con una circolare del 3 marzo 2025, il MASE definisce le nuove istruzioni operative per il trattamento dei rifiuti da sfalci e potature, in seguito agli aggiornamenti normativi introdotti con la legge di conversione del DL Ambiente. Vediamo in questo articolo tutti i dettagli.   Il MASE chiarisce le modalità di conferimento per i rifiuti derivanti dalla manutenzione del verde: sfalci e potature  Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) ha recentemente pubblicato la circolare prot. n. 39940 del 3 marzo 2025, contenente nuove indicazioni operative per la gestione dei rifiuti provenienti da sfalci e potature. Le linee guida sono state diffuse in risposta alle modifiche legislative apportate dalla Legge n. 191 del 13 dicembre 2024, che ha convertito il Decreto-legge n. 153 del 17 ottobre 2024, noto come “DL Ambiente”. La nuova normativa ripristina parzialmente la disciplina vigente prima dell’entrata in vigore del Decreto legislativo n. 116/2020.   Prima di tale intervento, infatti, il Testo Unico Ambientale (D. lgs. 152/2006) non operava una distinzione netta tra i rifiuti derivanti dalla manutenzione del verde pubblico e quelli generati da aree private.   La loro classificazione, come rifiuti urbani o speciali, dipendeva dai criteri di assimilazione stabiliti autonomamente da Comuni o Enti di Governo d’Ambito, in base a quantità, provenienza e modalità di gestione. Con l’introduzione del D. lgs. 116/2020 e successivamente del DL Ambiente, tale discrezionalità locale è venuta meno.   Tuttavia, la recente riforma normativa conferma che i soggetti produttori diversi dai privati cittadini (come imprese di giardinaggio... > La sosta dei veicoli che trasportano rifiuti non sempre equivale allo stoccaggio, ma occorre documentare sul formulario di identificazione. - Published: 2025-04-04 - Modified: 2026-07-13 - URL: https://www.wastezero.it/sosta-tecnica-come-documentare-formulario-rifiuti/ - Categorie: Rifiuti - Tag: rifiuti, formulario, identificazione, pericolosi, stoccaggio, sosta Trasbordo totale o parziale? Le istruzioni operative per evitare sanzioni e garantire la tracciabilità La sosta dei veicoli che trasportano rifiuti non sempre equivale allo stoccaggio, tuttavia, per rientrare nel regime semplificato, occorre documentare correttamente tempi, motivazioni e operazioni sul formulario di identificazione. Vediamo in questo articolo tutti i dettagli.   Quando la sosta non è stoccaggio: le condizioni da rispettare per il formulario secondo il D. Lgs. 152/2006 Nel settore della gestione dei rifiuti, la corretta interpretazione e applicazione delle norme relative alla sosta dei veicoli durante il trasporto è fondamentale per evitare gravi conseguenze sanzionatorie. Il riferimento normativo principale è l’art. 193, comma 12, del D. Lgs. 152/2006, che stabilisce le condizioni in cui la sosta del mezzo non è considerata attività di stoccaggio e quindi non necessita di specifica autorizzazione. Secondo quanto previsto dalla norma, la sosta effettuata da un mezzo autorizzato al trasporto dei rifiuti può essere esclusa dalla disciplina sullo stoccaggio soltanto al verificarsi di due condizioni contemporanee e inderogabili: Esigenze di trasporto: il fermo deve essere motivato da ragioni operative legate al trasporto stesso, come tempi di attesa per lo scarico o la necessità di trasbordo. Limite temporale: la durata della sosta non può superare le 48 ore, escluse le giornate in cui la circolazione dei mezzi è vietata. L'assenza di anche solo una di queste due condizioni può far rientrare la sosta nella categoria di stoccaggio temporaneo. Comportando dunque la necessità di un'autorizzazione specifica e il rischio di sanzioni, anche penali. Il soggetto che intende usufruire di questa esenzione deve essere dunque in grado di dimostrare che... > Dal 15 dicembre 2024, chi effettua la manutenzione delle reti fognarie si è dovuto iscrivere al RENTRI come trasportatore e produttore. - Published: 2025-04-03 - Modified: 2026-07-13 - URL: https://www.wastezero.it/rentri-reti-fognarie-cosa-cambia-operatori-2025/ - Categorie: Rentri - Tag: RENTRI, rifiuti, tracciabilità, digitalizzazione, pericolosi, reti, fognarie Come gestire correttamente i formulari e le registrazioni nel periodo transitorio e oltre il 13 febbraio 2025 Dal 15 dicembre 2024, chi effettua la manutenzione delle reti fognarie si è dovuto iscrivere al RENTRI come trasportatore e produttore di rifiuti. Scopriamo nel dettaglio gli obblighi, le scadenze e le modalità operative previste. Obblighi di iscrizione al RENTRI e nuovi modelli di tracciabilità per i manutentori delle reti fognarie Come accennato, a partire dal 15 dicembre 2024, i soggetti che svolgono attività di pulizia e manutenzione delle reti fognarie sono stati tenuti a iscriversi al RENTRI, il Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti. L’obbligo riguarda tali operatori in quanto trasportatori di rifiuti e doveva essere adempito entro il termine ultimo del 13 febbraio 2025.   In fase di iscrizione, ricordiamo che occorre indicare sia l’attività di trasporto rifiuti che quella di produzione, in conformità con quanto previsto dall’art. 230, comma 5 del D. Lgs. 152/2006. Tuttavia, fino all'entrata in vigore di ulteriori disposizioni normative, resta valido l’utilizzo del modello unico previsto per le attività di spurgo. Tale modello, stabilito sempre dall’art. 230, viene utilizzato nei casi specificati dalla delibera n. 14 del 21 dicembre 2021 dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali.   La compilazione e vidimazione avvengono tramite l’applicativo VIVIFIR, accessibile sia dal sito dell’Albo che dal portale ufficiale.   Ad ogni modo, a partire dal 13 febbraio 2025, nei casi in cui i rifiuti derivanti dalle attività di pulizia vengano trasportati dal deposito temporaneo presso la sede operativa all’impianto di trattamento, si è dovuto utilizzare il nuovo modello di formulario di identificazione del rifiuto (FIR).   Vale... > Con il nuovo portale RENTRI la gestione degli esiti dei conferimenti può diventare complessa. Vediamo le soluzioni WasteZero. - Published: 2025-04-02 - Modified: 2026-07-13 - URL: https://www.wastezero.it/rentri-esiti-conferimenti-soluzioni-wastezero/ - Categorie: Evidenza - Tag: RENTRI, digitalizzazione, pericolosi, gestione, esiti, conferimenti Un supporto concreto per produttori di rifiuti, strutture sanitarie e aziende con alti volumi di registrazioni nel RENTRI Con il nuovo portale RENTRI la gestione degli esiti dei conferimenti può diventare complessa.   Per questo motivo WasteZero ha sviluppato due stringhe Excel che identificano automaticamente le registrazioni incomplete, risparmiando tempo e riducendo il margine d’errore. Vediamo in questo articolo tutti i dettagli.   RENTRI e gli esiti dei conferimenti: come semplificare un’attività complessa con le soluzioni WasteZero Con l’avvio del RENTRI (Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti), le imprese si sono trovate di fronte a nuove opportunità di digitalizzazione, ma anche a sfide operative significative. In particolare in relazione alla gestione degli esiti dei conferimenti.   Questo aspetto riguarda in particolare i produttori di rifiuti, i quali hanno la possibilità di inserire l’esito del conferimento non contestualmente allo scarico, ma anche successivamente, tramite una rettifica. Il problema sorge dunque quando le registrazioni diventano numerose. Immaginiamo, ad esempio, un’azienda che effettua un ritiro al giorno per uno specifico codice EER.   Per ogni operazione si potrebbero generare tre movimenti distinti, ovvero carico, scarico e rettifica. Ciò avviene quando l’esito del conferimento non è noto nel momento in cui si registra lo scarico. Dopo qualche mese, tenere traccia di tutte le registrazioni di scarico prive di esito di conferimento diventa un’attività complessa e dispendiosa, che richiede il controllo manuale di ogni singola operazione. Tuttavia, il sistema RENTRI consente di esportare i dati delle registrazioni in formato Excel.   Questo rappresenta sicuramente un vantaggio per la gestione documentale, ma non risolve da solo la difficoltà di individuare rapidamente quali... > I concessionari di auto sono produttori di rifiuti pericolosi: devono rispettare regole per la gestione dei veicoli fuori uso. - Published: 2025-03-31 - Modified: 2026-07-13 - URL: https://www.wastezero.it/concessionari-auto-rifiuti-pericolosi-obblighi-normative/ - Categorie: Evidenza, Rifiuti Al via il Registro telematico RVFU: gestione digitale dei veicoli fuori uso dal 7 giugno 2024 I concessionari di auto sono produttori di rifiuti pericolosi e devono rispettare precise regole per la gestione e la registrazione dei veicoli fuori uso. Inoltre, dal 7 giugno 2024 è arrivato anche il Registro unico telematico. Vediamo in questo articolo tutti i dettagli.   Dal codice EER 160104* all’obbligo del registro: cosa devono sapere i concessionari di auto in merito ai rifiuti pericolosi  Secondo la normativa vigente, i concessionari di automobili e mezzi di trasporto sono considerati a tutti gli effetti produttori di rifiuti.   In particolare, rientrano tra i soggetti che generano rifiuti speciali pericolosi, come i veicoli fuori uso, classificati con il codice EER 160104*. Questo codice identifica un rifiuto pericoloso e impone quindi obblighi stringenti in termini di gestione e tracciabilità. Uno degli adempimenti principali per i concessionari riguarda la tenuta del registro di carico e scarico, un documento fondamentale per garantire la corretta gestione dei rifiuti speciali pericolosi derivanti dal deposito temporaneo. L’obbligo è stabilito dall’art. 5, comma 1-bis, del Decreto Legislativo 24 giugno 2003, n. 209, e dall’art. 231 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che disciplinano in maniera puntuale le modalità di compilazione e aggiornamento. La compilazione del registro deve essere effettuata sia in fase di carico, cioè al momento della produzione del rifiuto, sia in fase di scarico, ovvero quando il rifiuto viene avviato a recupero o smaltimento.   In entrambi i casi, le registrazioni devono essere effettuate entro dieci giorni lavorativi dalla produzione o dallo smaltimento del rifiuto, come stabilito... > Una frana ha riaperto una discarica nei boschi dell’Appennino della Toscana. I rifiuti minacciano la vallata del Santerno. - Published: 2025-03-28 - Modified: 2026-07-13 - URL: https://www.wastezero.it/toscana-discarica-dimenticata-appennino-allarme/ - Categorie: Uncategorized Frana riporta alla luce rifiuti degli anni ’70: il Rio Rovigo trasporta i detriti verso la Romagna Una frana ha riaperto una vecchia discarica nei boschi dell’Appennino della Toscana. I rifiuti, trasportati dal Rio Rovigo, minacciano la vallata del Santerno. È scontro di competenze e corsa contro il tempo. Vediamo in questo articolo tutti i dettagli.   Arpae e Regione Emilia-Romagna attendono risposte dalla Toscana in merito alla discarica dimenticata  La montagna ha parlato, e lo ha fatto riportando alla luce un'eredità tossica del passato. Un recente smottamento provocato dal maltempo ha riaperto una discarica abbandonata dagli anni Settanta, sepolta tra i boschi tra Palazzuolo sul Senio e Firenzuola. Le tonnellate di rifiuti, rimaste nascoste per oltre cinquant’anni, sono precipitate nel Rio Rovigo, piccolo corso d’acqua che nasce in Toscana ma si getta nel fiume Santerno, al confine con l’Emilia-Romagna. Il punto esatto dello sversamento si trova a ridosso del passo della Sambuca, un’area montuosa a quota mille metri che oggi rappresenta un intricato crocevia di responsabilità amministrative e ambientali.   La Regione Emilia-Romagna e Arpae attendono da ore, con crescente preoccupazione, una relazione ufficiale da parte di Arpat, l’Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana.   Una risposta che tarda ad arrivare, mentre i primi rifiuti già lambiscono le acque del Santerno. La zona interessata è particolarmente complessa da raggiungere e sorvegliare. Gli esperti parlano di una “giungla di competenze” che rallenta ogni intervento. La discarica, non censita nei documenti ufficiali della Regione Toscana, non esiste di fatto nelle mappe, alimentando dubbi sulla reale natura dei materiali fuoriusciti.   Fausto Ferruzza, presidente di Legambiente Toscana,... > L'UE ha approvato 47 progetti per le materie prime strategiche al fine di garantire l’approvvigionamento di materiali critici. - Published: 2025-03-27 - Modified: 2026-07-13 - URL: https://www.wastezero.it/materie-prime-strategiche-europa-ue-punta-italia/ - Categorie: Evidenza - Tag: circolare, materie, prime, ue, italia, economia L’UE seleziona 47 progetti chiave per ridurre la dipendenza da fornitori esterni: quattro sono italiani e si concentrano sul riciclo La Commissione europea (UE) ha approvato 47 progetti per le materie prime strategiche al fine di garantire l’approvvigionamento di materiali critici e rafforzare l’autonomia dell’Unione. L’Italia emerge tra i protagonisti, con quattro iniziative nel settore del riciclo. Vediamo in questo articolo tutti i dettagli.   Batterie, difesa e transizione verde: le materie prime strategiche tornano protagoniste con investimenti UE  Il 25 marzo 2025 ha segnato una data chiave per la politica industriale europea. La Commissione europea ha ufficialmente adottato l’elenco definitivo dei progetti strategici nell’ambito delle materie prime essenziali per il futuro dell’Unione.   In totale, sono stati selezionati 47 progetti distribuiti in 13 Stati membri, con l’obiettivo di rafforzare la resilienza delle catene del valore e ridurre la dipendenza da paesi terzi per l’approvvigionamento di materiali cruciali. Questi progetti si inseriscono nel quadro del Critical Raw Materials Act, una normativa fondamentale che punta a garantire una quota significativa della domanda interna attraverso attività europee di estrazione, trasformazione e riciclo. Gli obiettivi fissati per il 2030 prevedono che almeno il 10% delle materie prime strategiche venga estratto nell’UE, il 40% trasformato all’interno dei confini comunitari e il 25% riciclato. I 47 progetti selezionati coprono ogni anello della filiera delle materie prime: 25 riguardano l’estrazione, 24 la trasformazione, 10 il riciclo e 2 la sostituzione.   Tra le 14 materie prime strategiche coinvolte figurano elementi indispensabili per la transizione ecologica e digitale, come litio, nichel, cobalto, manganese e grafite, fondamentali per la produzione di batterie, veicoli elettrici e tecnologie green. Particolare... > La normativa sui rifiuti spesso confonde le figure di produttore e detentore. Analizziamo cosa prevede il quadro giuridico attuale. - Published: 2025-03-26 - Modified: 2026-07-13 - URL: https://www.wastezero.it/produttore-detentore-rifiuti-come-distinguere-figure/ - Categorie: Evidenza - Tag: normativa, italia, produttore, detentore La normativa italiana non sempre chiarisce i confini tra produttore e detentore: una questione di definizioni e responsabilità La normativa sui rifiuti spesso confonde le figure di produttore e detentore. Analizziamo cosa prevede il quadro giuridico attuale, evidenziando le responsabilità operative e le implicazioni legali connesse alla detenzione e al possesso dei rifiuti. Tra produttore, detentore e gestione: chi risponde realmente dei rifiuti lungo la filiera? Nel complesso mondo della gestione dei rifiuti, una delle questioni più controverse riguarda la corretta identificazione delle figure coinvolte: chi è il produttore e chi il detentore?   Il quadro normativo italiano, pur essendo dettagliato, spesso tende a sovrapporre i due concetti. Generando dunque dubbi interpretativi e operativi per le aziende, i trasportatori e gli operatori ambientali. L'articolo 188 del D. Lgs. 152/2006 parla della "responsabilità nella gestione dei rifiuti" riferendosi in modo alternato o congiunto al produttore e al detentore, senza specificare una distinzione netta. Lo stesso avviene nei modelli di formulario previsti dal D. M. 145/1998, dove compare la dicitura "produttore/detentore". Questo approccio induce molti a pensare che le due figure siano equivalenti. Ma è davvero così? L'articolo 183 del D. Lgs. 152/2006 fornisce alcune indicazioni. Il produttore di rifiuti è colui la cui attività genera i rifiuti (produttore iniziale) oppure chi effettua trattamenti che ne alterano composizione o natura (nuovo produttore).   Il detentore, invece, è definito come il produttore stesso o chiunque, persona fisica o giuridica, abbia i rifiuti nella propria disponibilità. A seguito della Direttiva 2008/98/CE, recepita in Italia con il D. Lgs. 205/2010, la definizione di detentore è stata riformulata per includere in modo più esplicito... > Novità dal portale RENTRI: un decreto stabilisce i criteri per i sistemi di geolocalizzazione nei trasporti di rifiuti speciali pericolosi. - Published: 2025-03-25 - Modified: 2026-07-13 - URL: https://www.wastezero.it/geolocalizzazione-rifiuti-pericolosi-rentri/ - Categorie: Rentri, Evidenza Entro il 2025, obbligo di dotare i veicoli con GPS certificato per il trasporto di rifiuti pericolosi Novità dal portale RENTRI: un decreto stabilisce i criteri tecnici per i sistemi di geolocalizzazione nei trasporti di rifiuti speciali pericolosi. Le imprese dovranno adeguarsi entro fine 2025 e garantire la tracciabilità completa tramite portale AGEST. Vediamo in questo articolo tutti i dettagli.   Definiti i requisiti tecnici dei sistemi di localizzazione e le modalità di trasmissione dei dati al RENTRI Con l’emanazione del decreto direttoriale n. 253 del 12 dicembre 2024, il Ministero dell’Ambiente ha introdotto le specifiche tecniche che i sistemi di geolocalizzazione dovranno rispettare per garantire la tracciabilità dei rifiuti speciali pericolosi.   Ciò come previsto dall’articolo 16 del Decreto Ministeriale 59/2023. Si tratta di un passaggio cruciale nell’ambito della digitalizzazione dei processi ambientali, volto a rafforzare i controlli lungo la filiera del trasporto rifiuti e a prevenire dispersioni illecite sul territorio. Il nuovo provvedimento impone alle imprese iscritte alla categoria 5 dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali, ovvero quelle autorizzate al trasporto di rifiuti speciali pericolosi, di adeguare il proprio parco mezzi entro il 31 dicembre 2025. Nello specifico, ogni veicolo utilizzato per il trasporto dovrà essere equipaggiato con un sistema di geolocalizzazione conforme ai requisiti indicati dal decreto.   L’adempimento dovrà essere attestato tramite un’autodichiarazione da inserire nel portale AGEST, completa di dati identificativi come targa e numero di telaio. Tutti i soggetti tenuti a iscriversi al Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti (RENTRI) e che si occupano del trasporto di rifiuti speciali pericolosi, dovranno uniformarsi alle nuove disposizioni.   L’obiettivo è garantire che il... > Il Centro di Coordinamento RAEE chiarisce come operare senza linee guida ufficiali per il documento di trasporto (DDT). - Published: 2025-03-24 - Modified: 2026-07-13 - URL: https://www.wastezero.it/raee-come-gestire-documento-trasporto-ddt/ - Categorie: Rifiuti Suggerimenti e buone pratiche per distributori, installatori, CAT e trasportatori Nonostante l'assenza di un decreto che disciplini nel dettaglio la redazione del Documento di Trasporto (DDT) per i RAEE in modalità semplificata, il CdC RAEE fornisce indicazioni operative per garantire tracciabilità e correttezza gestionale. Vediamo in questo articolo tutti i dettagli.   Il Centro di Coordinamento RAEE chiarisce come operare senza linee guida ufficiali per il documento di trasporto (DDT) L'introduzione della legge 166/2024 ha modificato il panorama normativo della gestione dei RAEE (Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche) in modalità 1 contro 1 e 1 contro 0. Tuttavia, permangono ancora diverse zone grigie.   In particolare, non esistono ad oggi linee guida ufficiali o un decreto attuativo che definisca in modo univoco la redazione del documento di trasporto (DDT) per i soggetti coinvolti nella filiera del trasporto RAEE semplificato. In questo contesto, il Centro di Coordinamento RAEE (CdC RAEE), pur non potendo legiferare, ha condiviso una serie di indicazioni e buone prassi. Nello specifico con lo scopo di aiutare i distributori, installatori, CAT e trasportatori a operare in modo conforme e a tutelarsi nelle more di chiarimenti normativi più puntuali. Le indicazioni del CdC RAEE si rivolgono a tutti i soggetti che ritirano RAEE nel contesto della loro attività professionale: distributori di AEE (Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche), installatori e centri di assistenza tecnica (CAT).   Questi operatori possono effettuare ritiri presso il domicilio del cliente, presso il punto vendita oppure presso depositi temporanei e sono responsabili della corretta gestione dei rifiuti, anche quando si avvalgono di trasportatori terzi. La... > Nonostante la conversione in legge del D.L. Milleproroghe, il rinvio dei termini per l’adesione al RENTRI non è ancora effettivo. - Published: 2025-03-21 - Modified: 2026-07-13 - URL: https://www.wastezero.it/rentri-d-l-milleproroghe-attesa-decreto/ - Categorie: Evidenza, Rentri - Tag: RENTRI, rifiuti, ministero, ambiente, milleproroghe Gli operatori devono ancora rispettare le scadenze attuali, con il rischio di sanzioni per chi non è in regola Nonostante la conversione in legge del D. L. Milleproroghe, il rinvio dei termini per l’adesione al RENTRI non è ancora effettivo. Il settore resta dunque in attesa del decreto ministeriale previsto entro fine marzo. Vediamo in questo articolo tutti i dettagli. RENTRI e il D. L. Milleproroghe: in attesa del decreto, possibile proroga al 14 aprile Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Legge n. 15 del 21 febbraio 2025, che ha convertito il decreto Milleproroghe (D. L. n. 202 del 27 dicembre 2024), si aprono nuovi scenari per il Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti (RENTRI). Tuttavia, contrariamente a quanto si potrebbe pensare, l’eventuale proroga del termine di iscrizione al sistema non è automatica: serve un ulteriore passaggio normativo per renderla effettiva. Il testo convertito in legge introduce infatti una possibile estensione del termine di 60 giorni, previsto originariamente dal Decreto Ministeriale 4 aprile 2023, n. 59, portandolo a 120 giorni.   Questo potrebbe tradursi in uno slittamento della scadenza per le iscrizioni da parte dei soggetti obbligati, dal 13 febbraio al 14 aprile 2025.   Tuttavia, tale proroga diventerà operativa solo dopo l’adozione di un nuovo decreto da parte del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, che ha tempo fino al 27 marzo per pubblicarlo. Nel frattempo, il RENTRI resta pienamente attivo. Gli obblighi di iscrizione e di utilizzo dei nuovi modelli di registri di carico e scarico e dei formulari di identificazione dei rifiuti (FIR) non subiscono alcuna modifica. Tutti gli operatori tenuti a registrarsi... > Corsi di formazione ambientale per aziende, professionisti e operatori del settore ambientale, con l’obiettivo di fornire competenze pratiche e immediatamente applicabili nella gestione degli adempimenti ambientali.