Con il Regolamento Delegato (UE) 2024/197, la Commissione europea aggiorna le classificazioni armonizzate di numerose sostanze pericolose. In vigore dal 1° settembre 2025, introduce obblighi specifici su etichettatura e imballaggio.
Vediamo in questo articolo tutti i dettagli.
Dal 1° settembre 2025, cambiano etichettatura e imballaggio per molte sostanze pericolose: ecco cosa prevede il regolamento UE
Come anticipato, il Regolamento Delegato (UE) 2024/197, adottato dalla Commissione europea il 19 ottobre 2023 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea il 5 gennaio 2024, porta con sé modifiche importanti.
Nello specifico, cambia in modo sostanziale l’allegato VI del Regolamento (CE) n. 1272/2008, aggiornando la classificazione e l’etichettatura armonizzate di molte sostanze pericolose. w
Si tratta di un intervento importante che incide direttamente su produttori, importatori e fornitori di sostanze e miscele chimiche, con impatti significativi in termini di regolazione del rischio, tutela ambientale e sicurezza sanitaria.
Il Regolamento Delegato 2024/197 interviene sull’allegato VI, parte 3, del Regolamento CLP (classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele), che contiene la tabella 3 delle classificazioni armonizzate.
L’aggiornamento recepisce i pareri scientifici formulati dal Comitato per la valutazione dei rischi (RAC) dell’ECHA tra marzo e novembre 2021, relativi a oltre 50 sostanze chimiche, molte delle quali ampiamente utilizzate in ambito industriale, agricolo e cosmetico.
Questi aggiornamenti si basano sui criteri di classificazione stabiliti nell’allegato I del Regolamento CLP, e riflettono nuove evidenze tossicologiche, impatti ambientali, rischi di sensibilizzazione respiratoria o cutanea, e pericoli legati alla riproduzione.
Le sostanze interessate: da pesticidi a solventi industriali
Tra le sostanze oggetto di nuova classificazione armonizzata figurano:
- Bisfenolo AF, cinnamaldeide, foramsulfuron e benfluralin: spesso presenti in pesticidi o trattamenti fitosanitari;
- Metacrilati (es. metacrilato di metile, allile, dimetacrilati): utilizzati nella produzione di plastiche, resine e materiali polimerici;
- Trietilammina, di-n-butilammina, 4-nitrosomorfolina: impiegate nei settori farmaceutico e agrochimico;
- Clorati di sodio e potassio, piombo e suoi composti: per cui vengono proposte classificazioni distinte tra forma massiva e polvere, in base alla diversa solubilità in acqua e alla relativa tossicità ambientale;
- Nonilfenoli etossilati: classificati in base al peso molecolare e soggetti a nuove restrizioni per l’impatto sugli organismi acquatici.
Particolare attenzione è stata posta a sostanze come alcol benzilico, resorcinolo e diossido di zolfo, di largo impiego in processi chimici e industriali.
Il regolamento mira a garantire una maggiore trasparenza nella gestione dei rischi e una protezione uniforme in tutti gli Stati membri.
Nonostante la mole di aggiornamenti, la Commissione ha deciso di posticipare l’inclusione di alcune sostanze nel regime di classificazione armonizzata.
È il caso del metacrilato di metile (ipotizzato come sensibilizzante respiratorio) e dei composti del litio come carbonato, cloruro e idrossido di litio, per i quali era stata proposta la classificazione come tossici per la riproduzione.
Su queste sostanze, i portatori di interesse hanno fornito nuove evidenze scientifiche dopo la pubblicazione dei pareri del RAC.
La Commissione ha quindi richiesto ulteriori valutazioni, e fino al completamento delle stesse, queste sostanze non saranno oggetto di obblighi classificatori ai sensi del nuovo regolamento.
Tempistiche e flessibilità per l’applicazione
L’entrata in vigore ufficiale del regolamento è fissata al 20° giorno successivo alla pubblicazione, mentre l’applicazione obbligatoria decorre dal 1° settembre 2025. Tuttavia, il testo lascia margini di flessibilità:
- I fornitori possono già da subito applicare le nuove classificazioni, etichettature e imballaggi;
- È previsto un periodo di transizione per adeguarsi ai nuovi obblighi e smaltire le scorte di magazzino classificate secondo le regole precedenti;
- Le aziende avranno tempo per aggiornare SDS, etichette, imballaggi e garantire la coerenza con altri obblighi normativi europei, inclusi REACH e regolamenti sui biocidi.
Questo aggiornamento dimostra la continua attenzione dell’UE verso la gestione dei rischi chimici, attraverso un approccio dinamico basato sulla scienza e sul principio di precauzione.
Le aziende interessate dovranno infatti verificare se i loro prodotti contengano le sostanze oggetto di aggiornamento e adeguare documentazione tecnica, schede dati di sicurezza, etichette e imballaggi.
Inoltre, dovranno monitorare eventuali ulteriori valutazioni da parte dell’ECHA su sostanze in sospeso e prepararsi a comunicare in modo trasparente ai clienti e lungo la catena di approvvigionamento le modifiche introdotte.
L’adozione del Regolamento Delegato 2024/197 rappresenta quindi un passaggio essenziale per assicurare una protezione elevata della salute umana e dell’ambiente, promuovendo nel contempo la coerenza normativa all’interno del mercato unico europeo.
In altre parole, l’aggiornamento della classificazione armonizzata delle sostanze pericolose è un tassello chiave nel rafforzamento della sicurezza chimica in Europa.
Il Regolamento 2024/197 si inserisce in un contesto normativo in evoluzione, dove la valutazione del rischio scientifico si traduce in obblighi pratici per le imprese.
Il prossimo appuntamento è fissato per settembre 2025, ma le aziende lungimiranti possono e dovrebbero agire da subito.