Un recente parere del Comitato ministeriale di vigilanza RAEE-RPA esclude l’obbligo di iscrizione al Registro nazionale per le imprese che ricondizionano apparecchiature elettriche ed elettroniche, a meno che non ne derivino nuove funzioni o caratteristiche.
Ricondizionamento e RAEE: i chiarimenti ufficiali del Comitato
Il tema della corretta classificazione delle imprese che operano nel settore del ricondizionamento delle apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) è stato oggetto di un importante chiarimento da parte del Comitato di vigilanza RAEE-RPA, pubblicato il 29 luglio 2025.
Il parere si concentra sull’ambito di applicazione del D.Lgs. 49/2014, che disciplina la gestione dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE).
Secondo quanto chiarito, le imprese che si occupano del ricondizionamento di AEE con finalità di esportazione non sono tenute all’iscrizione al Registro nazionale dei soggetti obbligati alla gestione dei RAEE.
La ragione di tale esenzione risiede nella definizione giuridica di “produttore”.
L’obbligo, infatti, riguarda esclusivamente i soggetti che immettono sul mercato nazionale apparecchiature nuove, anche ricondizionate, e non chi le destina esclusivamente al commercio estero.
Il parere ministeriale sottolinea quindi che l’attività di esportazione non comporta obblighi legati alla normativa RAEE, proprio perché il ricondizionatore non ha alcun impatto sul flusso nazionale dei rifiuti elettronici.
Anche nel caso in cui le AEE siano già presenti nel mercato nazionale e vengano sottoposte a interventi di manutenzione, riparazione o aggiornamento tecnologico, le imprese che svolgono tali attività non rientrano nella definizione di produttore.
Secondo il Comitato, l’obiettivo del D.Lgs. 49/2014 è quello di responsabilizzare chi immette per primo un’apparecchiatura sul mercato, creando così una potenziale fonte futura di RAEE.
Chi invece si limita a prolungare la vita utile di un prodotto già circolante, ne favorisce il riutilizzo e riduce la produzione di rifiuti.
Coerentemente dunque con i principi dell’economia circolare e della gerarchia europea nella gestione dei rifiuti, che privilegia la prevenzione rispetto al trattamento.
Nuova iscrizione solo in caso di trasformazioni sostanziali
Un discorso diverso va fatto nel caso in cui l’attività di ricondizionamento modifichi in modo sostanziale l’apparecchiatura, tanto da creare un prodotto con caratteristiche e/o funzioni diverse da quelle originarie.
In questi casi, spiega il Comitato, l’azienda viene assimilata a un produttore, con tutte le conseguenze normative del caso, inclusa l’iscrizione al Registro nazionale RAEE.
Questa distinzione è rilevante in particolare per quelle imprese che, ad esempio, assemblano parti di diverse AEE, trasformando il risultato finale in un dispositivo nuovo sotto il profilo funzionale o tecnico.
In tal caso, il ricondizionatore si assume pienamente le responsabilità del produttore, sia in termini di contributi ambientali, sia per quanto riguarda gli obblighi informativi e documentali.
Il chiarimento del Comitato ministeriale rappresenta un punto fermo per numerose piccole e medie imprese, spesso coinvolte nel settore del riuso e riparazione di AEE.
In assenza di indicazioni precise, molti operatori si sono trovati in difficoltà nell’interpretare i confini tra semplice manutenzione e nuova produzione. Rischiando così di incorrere in adempimenti non dovuti o, al contrario, sanzioni per omessa iscrizione.
L’orientamento ministeriale restituisce certezza giuridica a un comparto in crescita, strategico per il contenimento dei RAEE e la valorizzazione del patrimonio elettronico esistente.
Un tassello nella transizione circolare
La precisazione normativa va letta anche nel contesto delle più ampie politiche europee sul Green Deal. Secondo le quali la riparabilità e la durabilità dei prodotti elettronici sono considerate leve fondamentali per abbattere l’impatto ambientale del settore.
La manutenzione e il riutilizzo di AEE contribuiscono alla riduzione delle materie prime critiche, allunga il ciclo di vita dei beni e riduce la dipendenza dall’importazione di componenti, elementi centrali nella strategia dell’UE per l’autonomia industriale.
In sintesi, il parere del Comitato RAEE-RPA chiarisce definitivamente che:
- Le imprese che ricondizionano AEE per l’esportazione non devono iscriversi al Registro nazionale;
- Non è richiesto alcun adempimento nemmeno per chi esegue riparazioni o aggiornamenti tecnologici su AEE già in commercio in Italia;
- L’obbligo di iscrizione scatta solo in caso di modifiche sostanziali che danno origine a una nuova apparecchiatura.
Una distinzione chiara, utile per tutelare gli operatori onesti, promuovere il riuso e garantire il corretto funzionamento del sistema di gestione RAEE.