La gestione dei rifiuti non pericolosi è soggetta a una normativa articolata e in costante aggiornamento.
In questo contesto, un recente interpello della Regione Puglia ha portato alla luce alcune questioni cruciali su deroghe ai limiti e trattamento dei rifiuti, con importanti risvolti per le amministrazioni e i gestori.
Vediamo in questo articolo tutti i dettagli.
Interpello della Regione Puglia e risposta ministeriale: cosa cambia per la gestione dei rifiuti non pericolosi
L’interpello oggetto di analisi è stato presentato dalla Regione Puglia ai sensi dell’articolo 3-septies del D.Lgs. 152/2006.
Ovvero la norma che disciplina la possibilità per soggetti pubblici e privati di richiedere chiarimenti interpretativi al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica.
Il quesito ha riguardato l’applicazione delle norme sulle sottocategorie di discariche per rifiuti non pericolosi, previste dall’art. 7-sexies del D.Lgs. 36/2003, come modificato dal D.Lgs. 121/2020, e le relative deroghe ai limiti di ammissibilità dei rifiuti.
La Regione ha chiesto se, in caso di autorizzazione all’uso di tali sottocategorie, fosse possibile estendere la deroga al valore limite del parametro DOC anche al limite previsto per l’IRDP (Indice di Respirazione Dinamico Potenziale).
Ricordiamo che, quest’ultimo, secondo la normativa è fissato a 1.000 mgO2/kgSVh.
L’articolo 7-sexies del D.Lgs. 36/2003 consente alle autorità competenti di autorizzare determinate sottocategorie di discariche per rifiuti non pericolosi.
Alcune di queste sottocategorie sono, per esempio, per materiali organici pretrattati, bioreattori con recupero di biogas e discariche per materiali inorganici.
In tali casi, è possibile stabilire limiti specifici di accettabilità dei rifiuti, sulla base della tipologia della discarica, delle caratteristiche dei materiali smaltiti e di un’analisi del rischio ambientale.
Il ministero, rispondendo al quesito, ha chiarito che la deroga al parametro DOC può essere concessa, ma non implica automaticamente la possibilità di superare anche il limite previsto per l’IRDP.
Infatti, tale valore rimane un riferimento centrale per valutare l’idoneità al conferimento in discarica, soprattutto quando si tratta di rifiuti con codice EER 190501, ossia sottovaglio derivante dal trattamento dei rifiuti urbani indifferenziati.
In sostanza, la deroga al limite del DOC non comporta automaticamente una deroga all’IRDP, a meno che questa non sia espressamente prevista e motivata in sede autorizzativa.
Il trattamento dei rifiuti e la sua efficacia ai fini dello smaltimento
Un altro aspetto trattato nell’interpello è la definizione di trattamento e il suo ruolo nella qualificazione del rifiuto come idoneo alla discarica.
L’articolo 7, comma 1, del D.Lgs. 36/2003 stabilisce che nessun rifiuto può essere collocato in discarica senza essere stato preventivamente trattato.
Il trattamento, secondo l’articolo 2 dello stesso decreto, deve modificare le caratteristiche del rifiuto, riducendone la pericolosità o facilitandone la gestione.
La sola esecuzione del trattamento non garantisce automaticamente la conformità ai criteri di ammissibilità: è necessario che il rifiuto trattato soddisfi i parametri fissati nell’autorizzazione, incluso – laddove applicabile – il rispetto del limite IRDP.
Questo punto è cruciale per le amministrazioni locali e i gestori degli impianti, che devono dimostrare l’effettiva efficacia del trattamento, non solo la sua esecuzione formale.
Il terzo quesito dell’interpello si riferisce all’opportunità di utilizzare, oltre all’allegato 7 del D.Lgs. 36/2003, anche le linee guida APAT 2005 per la valutazione del rischio relativo alle emissioni di biogas e altri impatti ambientali delle discariche.
Il Ministero ha chiarito che queste linee guida sono state ritirate e sono in fase di aggiornamento da parte del Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente (SNPA).
Pertanto, il loro utilizzo deve essere considerato con cautela e solo come riferimento tecnico integrativo, non sostitutivo delle procedure normativamente previste.
In attesa di un aggiornamento ufficiale, le autorità competenti possono basarsi sull’allegato 7 del D.Lgs. 36/2003, che offre una cornice tecnico-normativa sufficientemente dettagliata per condurre un’analisi del rischio ambientale.
Implicazioni per la gestione delle discariche
Questo interpello evidenzia come l’evoluzione normativa in tema di smaltimento dei rifiuti stia muovendosi verso una maggiore precisione tecnica e ambientale.
Le deroghe ai limiti di ammissibilità, pur previste, non possono essere generalizzate ma devono essere attentamente valutate caso per caso.
In particolare, devono essere valutate in relazione alla tipologia del rifiuto, alle caratteristiche del sito, alle emissioni potenziali (es. biogas) e ai presidi ambientali previsti.
Il ruolo delle Regioni e degli enti locali resta centrale nell’implementazione di questa normativa, anche alla luce degli obiettivi europei che puntano a ridurre al minimo il ricorso alla discarica, promuovendo invece riciclo e recupero.
Infine, il Ministero ha ricordato che ogni autorizzazione deve essere motivatamente rilasciata, sulla base di dati tecnici verificabili e nell’ambito delle procedure previste dalla normativa vigente.