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	<title>medici Archivi - Wastezero.it</title>
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	<description>Consulente ambientale Formazione - Informazione</description>
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		<title>Gli obblighi di iscrizione al RENTRI per medici, parrucchieri e imprese agricole: chiariamo alcuni dubbi</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Mirco Mingarelli]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Aug 2024 08:20:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[RENTRI]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Implicazioni normative per dopo l’entrata in vigore del RENTRI: cosa cambia dal 2025</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.wastezero.it/rentri-iscrizione-medici-parrucchieri-imprese-agricole/">Gli obblighi di iscrizione al RENTRI per medici, parrucchieri e imprese agricole: chiariamo alcuni dubbi</a> proviene da <a href="https://www.wastezero.it">Wastezero.it</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[
<p>A partire dal 2025, medici, parrucchieri ed imprese agricole dovranno conformarsi a nuovi obblighi di <strong>iscrizione e trasmissione dati al RENTRI,</strong> con scadenze e requisiti specifici per ogni categoria professionale.</p>



<p>In questo articolo forniremo alcuni chiarimenti in merito.&nbsp;</p>



<h4 class="wp-block-heading">Medici, parrucchieri e imprese agricole: un approfondimento normativo sul RENTRI&nbsp;</h4>



<p>Negli ultimi anni, la gestione dei rifiuti è diventata una <strong>priorità </strong>sempre più stringente per molte categorie professionali.&nbsp;</p>



<p>La recente introduzione del <a href="https://www.rentri.gov.it/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Registro Elettronico Nazionale </a>per la Tracciabilità dei Rifiuti (RENTRI) impone <strong>nuovi obblighi e scadenze</strong> per medici, dentisti, veterinari, estetisti e imprenditori agricoli, con particolare attenzione ai produttori di rifiuti pericolosi. </p>



<p>I professionisti sanitari, quali medici, dentisti e veterinari, che operano come liberi professionisti senza essere organizzati in strutture di impresa, sono ora soggetti all&#8217;obbligo di iscrizione al RENTRI <strong>solo se </strong>producono rifiuti pericolosi.&nbsp;</p>



<p>Questa iscrizione deve essere completata entro un periodo ben definito: <strong>dal 15 dicembre 2025 al 13 febbraio 2026.</strong> È importante sottolineare che l&#8217;obbligo di iscrizione prescinde dal numero di dipendenti del professionista, garantendo così un&#8217;ampia copertura normativa.</p>



<p>Una volta iscritti, questi professionisti devono rispettare specifiche modalità di gestione dei registri cronologici di carico e scarico dei rifiuti.&nbsp;</p>



<p>Se scelgono di mantenere il registro secondo quanto stabilito dall&#8217;articolo <strong>190, comma 1</strong> del Decreto Legislativo 152/2006, devono farlo in formato cartaceo dal 13 febbraio 2025.&nbsp;</p>



<p>Il <a href="https://www.wastezero.it/service/sistema-rentri-registro-elettronico-nazionale-per-la-tracciabilita-dei-rifiuti/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">nuovo modello </a>cartaceo deve essere vidimato presso la Camera di Commercio e sarà disponibile tramite il portale RENTRI, dove potrà essere generato in formato PDF.</p>



<p>Dalla data di iscrizione al RENTRI, la tenuta del registro dovrà essere effettuata in formato digitale e i dati dovranno essere trasmessi con <strong>cadenza mensile.&nbsp;</strong></p>



<p>Questo passaggio alla digitalizzazione rappresenta un&#8217;evoluzione importante, ma richiede una preparazione adeguata per garantire la conformità entro i tempi stabiliti.</p>



<h4 class="wp-block-heading">Estetisti e parrucchieri: cosa cambia? Come viene gestito il FIR?</h4>



<p>Per quanto riguarda i Formulari di Identificazione del Rifiuto (FIR), dal 13 febbraio 2025, i produttori iniziali di rifiuti pericolosi non organizzati in impresa dovranno<strong> </strong><a href="https://www.wastezero.it/introduzione-fir-digitale-nuove-regole-rentri/" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>vidimare digitalmente</strong></a> il FIR cartaceo e completarlo tramite i sistemi gestionali del RENTRI. </p>



<p>Dal 13 febbraio 2026, questi formulari dovranno essere emessi in formato digitale e i dati trasmessi al RENTRI <strong>entro dieci giorni lavorativi </strong>dallo scarico del rifiuto.</p>



<p>Esistono, tuttavia, delle eccezioni: se i rifiuti vengono conferiti al gestore del servizio pubblico o a un circuito organizzato, il produttore non è tenuto a emettere il FIR né a trasmettere i dati al RENTRI.&nbsp;</p>



<p>Questo alleggerisce l&#8217;onere amministrativo per quei professionisti che si avvalgono di servizi pubblici o convenzioni organizzate per lo smaltimento dei rifiuti.</p>



<p>Anche per estetisti, tatuatori e parrucchieri, la normativa prevede obblighi specifici. Questi soggetti, identificati tramite i codici ATECO corrispondenti, devono iscriversi al RENTRI.&nbsp;</p>



<p>Tuttavia, se scelgono di gestire i registri dei rifiuti tramite il FIR o altri documenti equivalenti, <strong>non saranno tenuti </strong>a trasmettere i dati dei registri al RENTRI.</p>



<p>Questo significa che, per molte piccole attività, la gestione dei rifiuti potrà continuare ad essere gestita in modo relativamente semplice, purché vengano rispettate le modalità previste dall&#8217;art. 190 del Decreto Legislativo 152/2006.&nbsp;</p>



<p>Tuttavia, chi opta per una gestione tradizionale dei registri sarà obbligato alla trasmissione dei dati, adeguandosi così a un sistema di monitoraggio più rigoroso.</p>



<h4 class="wp-block-heading">Imprenditori agricoli: tempistiche e obblighi</h4>



<p>Gli imprenditori agricoli rappresentano un&#8217;altra categoria interessata dalle nuove disposizioni. Essi devono iscriversi al RENTRI come produttori iniziali di rifiuti pericolosi secondo un<strong> calendario</strong> basato sulle dimensioni dell&#8217;impresa.&nbsp;</p>



<p>Le aziende con più di 50 dipendenti dovranno iscriversi entro il 13 febbraio 2025, mentre quelle con un numero di dipendenti compreso tra 10 e 50 hanno tempo fino al 14 agosto 2025.&nbsp;</p>



<p>Gli imprenditori agricoli con meno di 10 dipendenti o non organizzati in impresa devono iscriversi entro il 13 febbraio 2026.</p>



<p>Una volta iscritti, gli imprenditori agricoli devono tenere il<a href="https://www.wastezero.it/chiarimenti-registro-carico-scarico-portale-rentri/"> registro cronologico di carico e scarico </a>in formato digitale e trasmettere i dati al RENTRI con cadenza mensile.&nbsp;</p>



<p>Questo obbligo entra in vigore dal 13 febbraio 2025 per le aziende più grandi, mentre per le altre decorre dalla data di iscrizione.</p>



<p>Anche per loro, come per i medici e gli estetisti, esistono eccezioni. Gli imprenditori agricoli che utilizzano il documento di conferimento e non emettono il FIR <strong>non sono infatti tenuti</strong> alla trasmissione dei dati al RENTRI.&nbsp;</p>



<p>Tuttavia, l&#8217;obbligo di iscrizione rimane per tutti i produttori di rifiuti pericolosi, indipendentemente dalle modalità di gestione adottate.</p>



<p>In conclusione, si sottolinea che la transizione verso un sistema di gestione dei rifiuti più rigoroso e digitalizzato rappresenta una sfida per molte categorie professionali.&nbsp;</p>



<p>Medici, estetisti e imprenditori agricoli devono prepararsi per rispettare scadenze precise e nuovi obblighi di iscrizione e trasmissione dati al RENTRI.&nbsp;<br>Sebbene esistano alcune eccezioni e modalità semplificate, è essenziale che tutti i soggetti interessati comprendano appieno le <strong>nuove normative</strong> per evitare sanzioni e garantire una gestione responsabile dei rifiuti.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.wastezero.it/rentri-iscrizione-medici-parrucchieri-imprese-agricole/">Gli obblighi di iscrizione al RENTRI per medici, parrucchieri e imprese agricole: chiariamo alcuni dubbi</a> proviene da <a href="https://www.wastezero.it">Wastezero.it</a>.</p>
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