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	<title>pericolose Archivi - Wastezero.it</title>
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	<description>Consulente ambientale Formazione - Informazione</description>
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	<title>pericolose Archivi - Wastezero.it</title>
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		<title>ADR 2025: novità e requisiti per le esenzioni dei privati nel trasporto di merci pericolose</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Mirco Mingarelli]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Oct 2024 13:38:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ADR]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Sicurezza nel trasporto di merci pericolose: come applicare correttamente le nuove esenzioni</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.wastezero.it/adr-2025-novita-requisiti-esenzioni-privati/">ADR 2025: novità e requisiti per le esenzioni dei privati nel trasporto di merci pericolose</a> proviene da <a href="https://www.wastezero.it">Wastezero.it</a>.</p>
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<p class="wp-block-paragraph">Con l’<strong>ADR 2025</strong>, i privati che non esercitano abitualmente il trasporto di merci pericolose possono beneficiare di specifiche <strong>esenzioni.</strong> Vediamo le condizioni necessarie per il trasporto sicuro di tali materiali nel seguente articolo.&nbsp;</p>



<h4 class="wp-block-heading">Le condizioni per l’esenzione dei privati dal regolamento ADR 2025: cosa cambia?</h4>



<p class="wp-block-paragraph">L&#8217;<a href="https://eur-lex.europa.eu/IT/legal-content/summary/inland-transport-of-dangerous-goods.html" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Accordo europeo</a> relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada (ADR) verrà aggiornato con <strong>nuove disposizioni</strong> che entreranno in vigore nel 2025. Queste ultime includono importanti novità per quanto riguarda le esenzioni rivolte ai <strong>cittadini privati. </strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">Tali esenzioni rappresentano un’opportunità per coloro che <a href="https://www.wastezero.it/regolamento-iata-adr-2025-tutte-modifiche/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">trasportano merci pericolose</a> in modo occasionale o non professionale. </p>



<p class="wp-block-paragraph">Di conseguenza, permettono loro di svolgere tali attività in<strong> sicurezza </strong>senza obblighi normativi troppo rigidi, purché siano rispettate specifiche condizioni di sicurezza.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Le nuove disposizioni dell’ADR 2025 introducono esenzioni mirate per i cittadini privati che trasportano merci pericolose non come attività principale, bensì per uso <strong>personale, domestico, ricreativo o sportivo.&nbsp;</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">In questi casi, infatti, le normative prevedono che non vi sia un obbligo generalizzato di adeguamento alle norme ADR, a patto che siano rispettati determinati criteri.</p>



<h4 class="wp-block-heading">Quali sono le nuove esenzioni per i privati?</h4>



<p class="wp-block-paragraph">Le esenzioni riguardano principalmente due casi. Il primo è quello delle <strong>merci pericolose confezionate per la vendita al dettaglio.&nbsp;</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">Quando i privati trasportano merci pericolose confezionate per la vendita al dettaglio e destinate all’uso personale, domestico o per attività ricreative e sportive, possono beneficiare dell’esenzione.&nbsp;</p>



<p class="wp-block-paragraph">Tuttavia, è essenziale che tali merci siano<strong> correttamente imballate </strong>per prevenire perdite di contenuto durante il trasporto. Questa misura di sicurezza è fondamentale per evitare qualsiasi rischio durante il tragitto.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Per il <strong>trasporto di liquidi infiammabili, </strong>invece, la normativa prevede ulteriori limitazioni. Ovvero, ogni recipiente ricaricabile utilizzato non può contenere più di <strong>60 litri</strong>, e il totale complessivo per unità di trasporto non deve superare i <strong>240 litri.&nbsp;</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">È importante notare che le merci pericolose trasportate in grandi imballaggi, cisterne o IBC (contenitori intermedi per il trasporto di massa) non sono considerate come imballate per la vendita al dettaglio e quindi <strong>non possono beneficiare</strong> <a href="https://www.wastezero.it/decreto-legislativo-7-agosto-2023-esenzione-consulente-adr/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">dell’esenzione.</a></p>



<p class="wp-block-paragraph">Il secondo caso è quello del <strong>trasporto di merci pericolose come rifiuti. </strong>La seconda categoria di esenzioni riguarda il trasporto di merci pericolose che, pur non essendo più nel loro imballaggio originale per la vendita, sono destinate allo smaltimento come rifiuti.&nbsp;</p>



<p class="wp-block-paragraph">In questo caso, anche se le merci non sono imballate nel loro contenitore originale, il trasporto da parte di privati è esente dalle disposizioni ADR purché si prendano misure adeguate per evitare perdite di sostanze durante il tragitto.</p>



<h4 class="wp-block-heading">Perché queste esenzioni sono importanti?</h4>



<p class="wp-block-paragraph">L’aggiornamento ADR 2025 mira a snellire il trasporto di merci pericolose da parte dei privati, eliminando obblighi eccessivi in situazioni in cui il rischio è considerato minimo.&nbsp;</p>



<p class="wp-block-paragraph">Queste esenzioni sono fondamentali per permettere il trasporto di materiali destinati a un utilizzo personale o domestico<strong> senza complicazioni burocratiche</strong>, sempre a condizione che vengano rispettati i requisiti di sicurezza necessari.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Per esempio, chi utilizza prodotti chimici per la manutenzione della propria abitazione o del giardino, o liquidi infiammabili per il barbecue, non dovrà sottostare a norme complesse se trasporta tali materiali in modo sicuro.&nbsp;</p>



<p class="wp-block-paragraph">Lo stesso vale per il trasporto di materiali da smaltire. L’esenzione permette una gestione semplificata di rifiuti domestici potenzialmente pericolosi senza richiedere una complessa gestione documentale.</p>



<p class="wp-block-paragraph">L’applicazione di queste esenzioni, pur essendo vantaggiosa, <strong>richiede attenzione.&nbsp;</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">Il trasporto sicuro di merci pericolose richiede che il cittadino prenda <strong>misure adeguate</strong>, come assicurarsi che i contenitori siano chiusi in modo sicuro e che non vi siano perdite durante il tragitto.&nbsp;</p>



<p class="wp-block-paragraph">Inoltre, per i liquidi infiammabili è fondamentale rispettare i limiti previsti. Superare la quantità massima consentita comporta automaticamente la perdita del diritto all’esenzione, con l’obbligo di rispettare tutte le disposizioni ADR.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Anche nel caso dei rifiuti, è necessario fare attenzione alle modalità di trasporto. Le merci pericolose devono essere sistemate in modo tale da evitare perdite accidentali. Ad esempio, utilizzando contenitori ermetici e resistenti, soprattutto per sostanze liquide o chimiche. </p>



<p class="wp-block-paragraph">Questo accorgimento non solo è richiesto per mantenere l’esenzione, ma contribuisce a <a href="https://www.wastezero.it/decreto-legge-ambiente-misure-salvaguardia-ambientale/" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>proteggere l’ambiente</strong></a> e la sicurezza pubblica.</p>



<p class="wp-block-paragraph">In altre parole, l’ADR 2025 porta con sé un approccio più flessibile e mirato per i privati che trasportano merci pericolose. Facilitando di conseguenza attività quotidiane come l’uso di prodotti chimici domestici o lo smaltimento di rifiuti. </p>



<p class="wp-block-paragraph">Tuttavia, per beneficiare delle esenzioni, è essenziale che il trasporto sia svolto in<strong> condizioni sicure e controllate</strong>. Rispettando dunque i limiti e le specifiche imposte dalla normativa.</p>
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		<title>Gestione delle schede di sicurezza e trasporto ADR: responsabilità e conformità</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Mirco Mingarelli]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Oct 2024 09:27:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ADR]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>La SDS e il regolamento REACH: obblighi e contenuti per la sicurezza</p>
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										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph">La <strong>schede dati di sicurezza</strong> (SDS) sono essenziali per garantire il trasporto sicuro delle merci pericolose (ADR). Nello specifico, ogni fornitore è responsabile della conformità delle informazioni secondo il Regolamento REACH e le normative ADR.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Vediamo di seguito tutti i dettagli.&nbsp;</p>



<h4 class="wp-block-heading">Classificazione e responsabilità nel trasporto ADR di merci pericolose: le schede di sicurezza</h4>



<p class="wp-block-paragraph">Come sappiamo, la sicurezza nel trasporto e nella gestione di sostanze e miscele pericolose richiede una meticolosa attenzione alla normativa vigente.&nbsp;</p>



<p class="wp-block-paragraph">Nello specifico attraverso la Scheda Dati di Sicurezza (SDS), un documento fondamentale per garantire la <strong>sicurezza lungo la catena di fornitura.&nbsp;</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">La SDS, elaborata dal fornitore, è redatta in conformità con l’articolo 31 del Regolamento CE 1907/2006 (REACH), con requisiti specifici stabiliti nell’allegato II del regolamento stesso, aggiornato con il <a href="https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32015R0830" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>Regolamento UE 2015/830.</strong></a><strong> </strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">Questo documento mira a fornire tutte le informazioni necessarie per una corretta gestione del prodotto pericoloso, dall’uso industriale al trasporto sicuro, al fine di <strong>minimizzare i rischi.</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">Ogni SDS deve essere redatta secondo criteri precisi, comprendendo <strong>16 sezioni standardizzate</strong> che forniscono dettagli critici sul prodotto.&nbsp;</p>



<p class="wp-block-paragraph">Vale a dire dalle <a href="https://www.wastezero.it/sostanze-chimiche-aggiornamenti-metodi-prova/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">proprietà chimiche</a> alle istruzioni di manipolazione, fino alla sezione 14 dedicata alle informazioni sul trasporto. </p>



<p class="wp-block-paragraph">Questa sezione include la classificazione per il trasporto su strada, ferrovia, vie navigabili interne, marittime o aeree, secondo le normative tipo dell&#8217;ONU. La sezione trasporto riveste particolare importanza quando si tratta di sostanze pericolose.&nbsp;</p>



<p class="wp-block-paragraph">In particolare richiede una classificazione accurata secondo le regolamentazioni europee ADR (trasporto su strada), RID (trasporto ferroviario), ADN (vie navigabili interne), il codice <strong>IMDG</strong> per il trasporto marittimo e le istruzioni ICAO per il trasporto aereo.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Ogni passaggio della catena di fornitura, che può includere più distributori e utilizzatori finali, deve ricevere la SDS aggiornata.&nbsp;</p>



<p class="wp-block-paragraph">Ciò poiché la responsabilità di garantire la conformità del documento ricade su ciascun fornitore che, a sua volta, deve garantire l’aderenza del documento a quanto stabilito nell’allegato II del Regolamento REACH.</p>



<h4 class="wp-block-heading">La catena di fornitura e la responsabilità dei fornitori</h4>



<p class="wp-block-paragraph">La SDS segue un percorso lungo la catena di fornitura, che varia a seconda del tipo di prodotto (sostanza o miscela) e della <strong>complessità della rete distributiva</strong>.&nbsp;</p>



<p class="wp-block-paragraph">Nel caso di una sostanza pericolosa, la SDS si muove dal fabbricante o importatore attraverso i distributori fino all’utilizzatore a valle finale.&nbsp;</p>



<p class="wp-block-paragraph">Per le miscele, invece, la catena include tipicamente utilizzatori a valle o formulatori e successivi distributori, con il destinatario finale che usa il prodotto in un ambiente di lavoro o industriale.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Ogni fornitore, lungo questa catena, ha l’obbligo di <strong>verificare la conformità </strong>della SDS e di mantenerla aggiornata secondo i requisiti normativi.&nbsp;</p>



<p class="wp-block-paragraph">Questo include la verifica che le informazioni sui rischi e la classificazione dei pericoli, in particolare nella sezione 14, siano in linea con le <a href="https://www.wastezero.it/adr-2025-normative-trasporto-sicuro-merci-pericolose/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">normative sul trasporto. </a></p>



<p class="wp-block-paragraph">Spesso si verifica una trasmissione “copia-incolla” dei testi della SDS, un metodo che, se non adeguatamente monitorato, può generare errori nella classificazione, aumentando i rischi di gestione e manipolazione del prodotto.</p>



<p class="wp-block-paragraph">La sezione 14 della SDS è dedicata alle informazioni sul trasporto, in particolare per quanto riguarda le merci pericolose.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Qui, è essenziale che ogni fornitore riporti correttamente la classificazione ADR e le informazioni aggiornate secondo le normative internazionali e comunitarie.&nbsp;</p>



<p class="wp-block-paragraph">Nel caso in cui il fornitore accetti in maniera automatica la classificazione del prodotto indicata dal precedente attore nella catena di fornitura, può incorrere in <strong>seri rischi.&nbsp;</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">Infatti, ogni fornitore, in qualità di “speditore” ai sensi dell’ADR, ha l’obbligo di presentare al trasporto una spedizione conforme e autorizzata secondo il 1.4.1 ADR.</p>



<p class="wp-block-paragraph">L&#8217;ADR stabilisce infatti che lo speditore debba assicurarsi che le merci pericolose siano classificate e autorizzate al trasporto in modo conforme. Non solo, tale responsabilità<strong> non può </strong>essere trasferita automaticamente tramite la semplice trasmissione della SDS. </p>



<p class="wp-block-paragraph">Ogni fornitore deve quindi verificare l’esattezza delle informazioni. Inoltre, deve assumere la responsabilità della classificazione dei pericoli riportata nella sezione 14, evitando di accettare passivamente classificazioni precedenti.</p>



<h4 class="wp-block-heading">Implicazioni per la conformità e la sicurezza nel trasporto</h4>



<p class="wp-block-paragraph">La responsabilità di garantire la conformità delle informazioni per il trasporto si estende dunque a <strong>ogni singolo fornitore.</strong>&nbsp;</p>



<p class="wp-block-paragraph">Questo include la verifica del contenuto della SDS. In particolare della sezione trasporto, anche se la <a href="https://www.wastezero.it/service/preparazione_esame_di_consulente_alla_sicurezza_adr/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">normativa </a>ADR non menziona espressamente la scheda dati di sicurezza tra i documenti essenziali per il trasporto. </p>



<p class="wp-block-paragraph">La SDS, infatti, è solo uno degli elementi per determinare la classificazione e <strong>non esonera</strong> il fornitore dalla verifica e dalla responsabilità diretta.&nbsp;</p>



<p class="wp-block-paragraph">In sintesi, la responsabilità di presentare al trasporto una spedizione correttamente classificata, conforme alle disposizioni ADR, resta sempre nelle mani del fornitore che si assume il ruolo di speditore.</p>



<p class="wp-block-paragraph">In definitiva, l’importanza della scheda dati di sicurezza e della sezione trasporto <strong>non può </strong>essere sottovalutata. Ogni passaggio della catena di fornitura rappresenta un rischio potenziale se le informazioni non vengono adeguatamente verificate e classificate.&nbsp;</p>



<p class="wp-block-paragraph">Il Regolamento REACH, con l’ADR e le altre normative di trasporto, costituisce il quadro di riferimento per garantire che ogni fase della gestione delle merci pericolose sia conforme e sicura.&nbsp;<br>Per chi opera lungo la catena, il rispetto delle normative e l’assunzione di responsabilità nella classificazione delle merci rappresentano gli elementi fondamentali per prevenire incidenti e proteggere la <strong>sicurezza</strong> di operatori e dell’ambiente.</p>
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		<title>Novità sulle emissioni di sostanze pericolose: obblighi di comunicazione e scadenze per l’adeguamento autorizzazioni al 2025</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Mirco Mingarelli]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Oct 2024 09:52:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EVIDENZA]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>L'importanza della scadenza del 1° gennaio 2025 e l’adeguamento delle autorizzazioni: istruzioni per i gestori di stabilimenti</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.wastezero.it/novita-emissioni-sostanze-pericolose/">Novità sulle emissioni di sostanze pericolose: obblighi di comunicazione e scadenze per l’adeguamento autorizzazioni al 2025</a> proviene da <a href="https://www.wastezero.it">Wastezero.it</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph">Novità: la scadenza del 1° gennaio 2025 introduce<strong> importanti obblighi</strong> per i gestori degli impianti produttivi che emettono <strong>sostanze pericolose</strong>, inclusi dettagliati requisiti per la comunicazione delle emissioni.&nbsp;</p>



<p class="wp-block-paragraph">Inoltre, è prevista la revisione delle autorizzazioni in conformità alle normative aggiornate. Vediamo in questo articolo tutti i dettagli.&nbsp;</p>



<h4 class="wp-block-heading">La normativa vigente sulle emissioni di sostanze pericolose: cosa cambia con le ultime novità?</h4>



<p class="wp-block-paragraph">La gestione delle emissioni di sostanze pericolose è una tematica sempre più rilevante per la protezione dell’ambiente e della salute pubblica.&nbsp;</p>



<p class="wp-block-paragraph">In Italia, la normativa vigente regolamenta gli obblighi dei gestori di stabilimenti industriali per monitorare e ridurre l’impatto delle sostanze classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione <strong>(H340, H350, H360)</strong>, nonché di quelle altamente tossiche e cumulative.&nbsp;</p>



<p class="wp-block-paragraph">L’art. 271, comma 7-bis, del<a href="https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2006-04-14&amp;atto.codiceRedazionale=006G0171" target="_blank" rel="noreferrer noopener"> D.Lgs. 152/2006 </a>(modificato dal D.Lgs. 102/2020) stabilisce l’obbligo per i gestori di presentare una <strong>relazione dettagliata</strong>, valutando la disponibilità di alternative a queste sostanze e analizzandone la fattibilità tecnico-economica.</p>



<p class="wp-block-paragraph">La relazione tecnica rappresenta uno strumento fondamentale per valutare <a href="https://www.wastezero.it/regolamento-ue-2024-251-etichettatura-digitale-fertilizzanti/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">i rischi </a>e l’opportunità di sostituire le sostanze pericolose utilizzate nei processi produttivi. </p>



<p class="wp-block-paragraph">Questo documento, da inviare all’autorità competente, deve includere una <strong>valutazione approfondita</strong> sull’esistenza di alternative meno rischiose e sostenibili, considerando sia gli aspetti tecnici sia quelli economici legati alla possibile sostituzione.&nbsp;</p>



<p class="wp-block-paragraph">La relazione diventa quindi un elemento chiave per determinare il rispetto delle norme e per garantire che le industrie adottino pratiche produttive più sicure e responsabili.</p>



<p class="wp-block-paragraph">L’obiettivo della relazione non è solo la valutazione del rischio, ma anche la<strong> sensibilizzazione </strong>dei gestori sull’importanza della transizione verso sostanze e pratiche meno dannose.&nbsp;</p>



<p class="wp-block-paragraph">Questa normativa mira a creare un percorso graduale per il settore industriale verso una riduzione dell’utilizzo di composti pericolosi, incentivando l&#8217;innovazione e la sicurezza in ambito produttivo.</p>



<h4 class="wp-block-heading">La scadenza del 1° gennaio 2025: cosa devono fare i gestori?</h4>



<p class="wp-block-paragraph">Il 1° gennaio 2025 è una data cruciale per i gestori degli stabilimenti già in esercizio al 28 agosto 2020.&nbsp;</p>



<p class="wp-block-paragraph">Entro tale data, i gestori devono inviare all’autorità competente una <strong>domanda di autorizzazione aggiornata</strong>, includendo i dettagli emersi dalla relazione tecnica prevista dall’art. 271, comma 7-bis.&nbsp;</p>



<p class="wp-block-paragraph">Questa scadenza rappresenta una delle più importanti per l’adeguamento normativo, obbligando le aziende a dimostrare concretamente l’impegno per la gestione responsabile delle sostanze pericolose.</p>



<p class="wp-block-paragraph">L’adeguamento richiesto entro il 2025 può includere anche domande di<strong> rinnovo periodico </strong>delle autorizzazioni o modifiche sostanziali degli impianti presentate in anticipo rispetto alla scadenza.&nbsp;</p>



<p class="wp-block-paragraph">Questo significa che i gestori devono essere preparati non solo a presentare la documentazione aggiornata, ma anche ad apportare le modifiche necessarie in caso di istruzioni da parte dell’autorità competente.&nbsp;</p>



<p class="wp-block-paragraph">Includendo dunque la possibilità di implementare misure alternative per le sostanze pericolose.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Il processo di aggiornamento delle autorizzazioni può risultare complesso, specialmente per le aziende che necessitano di un rinnovo periodico dell’autorizzazione o che intendono effettuare modifiche sostanziali ai propri impianti prima del 1° gennaio 2025.&nbsp;</p>



<p class="wp-block-paragraph">In questi casi, la normativa consente di includere le valutazioni della relazione tecnica direttamente nelle domande di rinnovo, in linea con quanto previsto <strong>dall’art. 3, comma 3, del D.Lgs. 102/2020.</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">L’importanza della<a href="https://www.wastezero.it/relazione-annuale-adr-perche-importante/" target="_blank" rel="noreferrer noopener"> relazione tecnica</a>, in questo contesto, si evidenzia poiché fornisce una base su cui l’autorità competente può richiedere aggiornamenti o revisioni specifiche. </p>



<p class="wp-block-paragraph">Per garantire la conformità, i gestori devono documentare accuratamente le analisi di fattibilità tecnico-economica della sostituzione delle sostanze pericolose, in modo che l’autorità possa prendere decisioni informate sull’autorizzazione.&nbsp;</p>



<p class="wp-block-paragraph">Le aziende che hanno presentato richieste di rinnovo prima del 2025 dovranno comunque fare riferimento alla relazione e alle eventuali disposizioni ricevute dall’autorità per evitare non conformità.</p>



<h4 class="wp-block-heading">Questioni e dubbi interpretativi sulla normativa vigente</h4>



<p class="wp-block-paragraph">Un aspetto critico della normativa riguarda i possibili<strong> dubbi interpretativi</strong> relativi al rinnovo periodico delle autorizzazioni.&nbsp;</p>



<p class="wp-block-paragraph">Ad esempio, se un’azienda ha presentato una domanda di rinnovo prima del 1° gennaio 2025, ci si potrebbe chiedere se tale richiesta rispetti automaticamente i requisiti della <a href="https://www.wastezero.it/leggi-normative/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">nuova normativa.</a></p>



<p class="wp-block-paragraph">In questo contesto, è fondamentale considerare che l’esito della relazione tecnica presentata potrebbe richiedere ulteriori approfondimenti o chiarimenti da parte dell’autorità.&nbsp;</p>



<p class="wp-block-paragraph">Quest’ultima, infatti, potrebbe fornire indicazioni più specifiche sulla fattibilità della sostituzione delle sostanze.</p>



<p class="wp-block-paragraph">La normativa chiarisce che l’adeguamento richiesto dall’art. 3, comma 3, del D.Lgs. 102/2020 è applicabile anche alle domande di rinnovo periodico, offrendo così un certo <strong>grado di flessibilità </strong>alle aziende nel processo di adeguamento.&nbsp;</p>



<p class="wp-block-paragraph">Tuttavia, i gestori devono essere pronti a rispondere alle richieste aggiuntive dell’autorità per assicurarsi che la documentazione sia completa e aggiornata.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.wastezero.it/novita-emissioni-sostanze-pericolose/">Novità sulle emissioni di sostanze pericolose: obblighi di comunicazione e scadenze per l’adeguamento autorizzazioni al 2025</a> proviene da <a href="https://www.wastezero.it">Wastezero.it</a>.</p>
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		<title>2025: il regolamento IATA e la normativa ADR portano cambiamenti importanti per il trasporto sicuro di merci pericolose</title>
		<link>https://www.wastezero.it/regolamento-iata-adr-2025-tutte-modifiche/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[Mirco Mingarelli]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Oct 2024 09:29:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ADR]]></category>
		<category><![CDATA[NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[OTT - DIC]]></category>
		<category><![CDATA[⇒ 2024]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Le novità sulle normative per il trasporto di merci pericolose su strada e via aerea</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.wastezero.it/regolamento-iata-adr-2025-tutte-modifiche/">2025: il regolamento IATA e la normativa ADR portano cambiamenti importanti per il trasporto sicuro di merci pericolose</a> proviene da <a href="https://www.wastezero.it">Wastezero.it</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph">Il 2025 introduce cambiamenti significativi nel trasporto sicuro di merci pericolose, su strada e via aerea, con il nuovo <strong>regolamento IATA </strong>e le<strong> revisioni ADR.</strong>&nbsp;</p>



<p class="wp-block-paragraph">Conoscere le modifiche sarà dunque cruciale per tutti gli operatori del settore, al fine di garantire la conformità e la sicurezza. Vediamo in questo articolo tutti i dettagli.&nbsp;</p>



<h4 class="wp-block-heading">Regolamento IATA e ADR 2025: le modifiche chiave che gli operatori devono conoscere</h4>



<p class="wp-block-paragraph">Il<strong> trasporto sicuro di merci pericolose</strong> richiede una costante attenzione e partecipazione alle<a href="https://www.wastezero.it/service/sistema-rentri-registro-elettronico-nazionale-per-la-tracciabilita-dei-rifiuti/" target="_blank" rel="noreferrer noopener"> normative in evoluzione</a>, e il 2025 si preannuncia come un anno cruciale per gli operatori del settore. </p>



<p class="wp-block-paragraph">La <a href="https://www.iata.org/en/publications/newsletters/iata-knowledge-hub/cargo-ground-ops-regulations-manuals-2025-significant-changes/#:~:text=To%20comply%20with%20new%20regulations%20effective%20January%201," target="_blank" rel="noreferrer noopener">66ª edizione del regolamento</a> IATA per il trasporto aereo di merci pericolose, in uscita a gennaio, introdurrà modifiche importanti che impatteranno tutte le aziende coinvolte. </p>



<p class="wp-block-paragraph">In parallelo, le <strong>revisioni biennali del regolamento ADR </strong>per il trasporto su strada entreranno in vigore, introducendo nuove disposizioni e modifiche significative, con un periodo di transizione che durerà fino a luglio 2025.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Questi aggiornamenti, che riguardano sia il trasporto aereo che terrestre, richiederanno una rapida familiarizzazione da parte di compagnie aeree, spedizionieri, operatori di servizi a terra e tutti gli altri attori coinvolti nel trasporto di merci pericolose.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Nello specifico, la nuova edizione del regolamento IATA introduce <strong>oltre 350 modifiche</strong> che riguardano vari aspetti del trasporto di merci pericolose.&nbsp;</p>



<p class="wp-block-paragraph">Ricordiamo che, pubblicato ogni anno, il manuale IATA è una risorsa indispensabile per tutti coloro che operano nel settore, offrendo aggiornamenti su normative, tendenze e best practice.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Tra i cambiamenti più rilevanti nel Regolamento IATA, si evidenziano:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>Esenzioni</strong> per i data logger e i sistemi di tracciamento del carico (1.2.7).&nbsp;</li>



<li><strong>Restrizioni </strong>aggiornate per le merci pericolose trasportate da passeggeri ed equipaggio (2.3).&nbsp;</li>



<li><strong>Deviazioni</strong> degli Stati e degli operatori (2.8).&nbsp;</li>



<li><strong>Classificazione</strong> (3).&nbsp;</li>



<li><strong>Nuove voci</strong> nell&#8217;elenco delle merci pericolose (4.2).&nbsp;</li>



<li><strong>Imballaggi ONU</strong> e specifiche per bombole e contenitori criogenici (6.2 e 6.4).&nbsp;</li>



<li><strong>Etichettatura </strong>delle batterie al litio (7).&nbsp;</li>



<li><strong>Documentazione per UN 3171 </strong>e lettera di trasporto aereo (8).&nbsp;</li>
</ul>



<h4 class="wp-block-heading">Le modifiche della normativa ADR per il 2025</h4>



<p class="wp-block-paragraph">Parallelamente al regolamento IATA, come già evidenziato, il 2025 vedrà l&#8217;introduzione di <strong>importanti modifiche</strong> alla normativa ADR, la quale disciplina il trasporto di merci pericolose su strada.&nbsp;</p>



<p class="wp-block-paragraph">Queste <a href="https://www.wastezero.it/adr-2025-normative-trasporto-sicuro-merci-pericolose/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">modifiche </a>sono il risultato delle revisioni biennali dell&#8217;Accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada (ADR), che entreranno in vigore il <strong>1° gennaio 2025</strong>, con un periodo di transizione fino a luglio.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Le novità più rilevanti per gli operatori del settore includono:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>Esenzioni estese ai rifiuti. </strong>La normativa ora consente l&#8217;esenzione dalle disposizioni ADR per i trasporti effettuati da privati cittadini anche per i rifiuti, facilitando il trasporto di questi materiali.</li>



<li><strong>Nuove definizioni.</strong> Tra le definizioni aggiornate, troviamo quella di &#8220;materie plastiche riciclate&#8221; e &#8220;effetto esplosivo o pirotecnico&#8221;. È stata inoltre introdotta la nuova definizione di &#8220;grado di riempimento&#8221;, essenziale per il trasporto sicuro di liquidi e gas.</li>



<li><strong>Classificazione di nuove batterie e dispositivi. </strong>Tra i cambiamenti più significativi, vi è l&#8217;introduzione delle batterie al sodio ionico e dei dispositivi alimentati da queste batterie, che richiederanno nuove disposizioni per il loro trasporto.</li>



<li><strong>Nuovi numeri ONU.</strong> Sono stati introdotti 11 nuovi numeri ONU, ciascuno con specifiche disposizioni per garantire un trasporto sicuro.&nbsp;</li>



<li><strong>Compatibilità chimica degli imballaggi.</strong>La normativa prevede ora nuove disposizioni per garantire la compatibilità chimica degli imballaggi in plastica utilizzati per il trasporto di rifiuti liquidi.&nbsp;</li>



<li><strong>Trasporto in cisterna. </strong>Le nuove disposizioni sul grado di riempimento per le cisterne destinate al trasporto di liquidi a temperature superiori a 50°C forniscono linee guida precise per prevenire incidenti durante il trasporto di sostanze ad alto rischio.</li>



<li><strong>Trasporto di rifiuti contenenti amianto.</strong> Una nuova disposizione speciale consente il trasporto di rifiuti contenenti amianto in forma libera, purché rispettino specifiche condizioni di imballaggio.</li>
</ul>



<h4 class="wp-block-heading">Come prepararsi ai cambiamenti?</h4>



<p class="wp-block-paragraph">Per prepararsi alle importanti modifiche del 2025, è fondamentale che gli operatori del settore restino aggiornati sulle nuove <a href="https://www.wastezero.it/leggi-normative/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">normative.</a> </p>



<p class="wp-block-paragraph">Le compagnie aeree, i fornitori di servizi a terra, gli spedizionieri e tutti coloro coinvolti nel trasporto di merci pericolose<strong> dovranno aggiornare</strong> le loro procedure operative e investire in formazione per il personale.&nbsp;</p>



<p class="wp-block-paragraph">I manuali IATA e ADR saranno dunque strumenti essenziali per garantire la conformità e per evitare sanzioni o ritardi nelle operazioni.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Inoltre, sarà cruciale collaborare con esperti del settore e partecipare a webinar o seminari per una comprensione approfondita delle modifiche.&nbsp;</p>



<p class="wp-block-paragraph">Investire tempo e risorse nella comprensione delle nuove disposizioni non solo migliorerà la sicurezza, ma anche l&#8217;efficienza operativa.</p>
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