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	<title>pericolosi &#8211; WasteZero</title>
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	<description>Consulenze e corsi sulla gestione dei rifiuti</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Jul 2026 17:09:05 +0000</lastBuildDate>
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	<title>pericolosi &#8211; WasteZero</title>
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		<title>RENTRI e la gestione degli esiti dei conferimenti: con le stringhe WasteZero tutto diventa automatico</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Mirco Mingarelli]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Apr 2025 12:42:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Evidenza]]></category>
		<category><![CDATA[pericolosi]]></category>
		<category><![CDATA[gestione]]></category>
		<category><![CDATA[esiti]]></category>
		<category><![CDATA[conferimenti]]></category>
		<category><![CDATA[RENTRI]]></category>
		<category><![CDATA[digitalizzazione]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Un supporto concreto per produttori di rifiuti, strutture sanitarie e aziende con alti volumi di registrazioni nel RENTRI</p>
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										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph">Con il nuovo portale <strong>RENTRI</strong> la gestione degli<strong> esiti dei conferimenti </strong>può diventare complessa.&nbsp;</p>



<p class="wp-block-paragraph">Per questo motivo <strong>WasteZero </strong>ha sviluppato due stringhe Excel che <strong>identificano automaticamente</strong> le registrazioni incomplete, risparmiando tempo e riducendo il margine d’errore. Vediamo in questo articolo tutti i dettagli.&nbsp;</p>



<h4 class="wp-block-heading">RENTRI e gli esiti dei conferimenti: come semplificare un’attività complessa con le soluzioni WasteZero</h4>



<p class="wp-block-paragraph">Con l’avvio del RENTRI<a href="https://www.rentri.gov.it/it" target="_blank" rel="noreferrer noopener nofollow"> (Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti)</a>, le imprese si sono trovate di fronte a <strong>nuove opportunità di digitalizzazione,</strong> ma anche a sfide operative significative. </p>



<p class="wp-block-paragraph">In particolare in relazione alla gestione degli esiti dei conferimenti.&nbsp;</p>



<p class="wp-block-paragraph">Questo aspetto riguarda in particolare i produttori di rifiuti, i quali hanno la possibilità di inserire l’esito del conferimento <strong>non contestualmente allo scarico</strong>, ma anche successivamente, tramite una rettifica.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Il problema sorge dunque quando le registrazioni diventano numerose. Immaginiamo, ad esempio, un’azienda che effettua un ritiro al giorno per uno specifico codice EER.&nbsp;</p>



<p class="wp-block-paragraph">Per ogni operazione si potrebbero generare <strong>tre movimenti distinti, </strong>ovvero carico, scarico e rettifica. Ciò avviene quando l’esito del conferimento non è noto nel momento in cui si <a href="https://www.wastezero.it/rentri-procedure-digitali-registrazione-scarico/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">registra lo scarico. </a></p>



<p class="wp-block-paragraph">Dopo qualche mese, tenere traccia di tutte le registrazioni di scarico prive di esito di conferimento diventa un’attività complessa e dispendiosa, che richiede il controllo manuale di ogni singola operazione.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Tuttavia, il sistema RENTRI consente di <strong>esportare </strong>i dati delle registrazioni in formato Excel.&nbsp;</p>



<p class="wp-block-paragraph">Questo rappresenta sicuramente un vantaggio per la gestione documentale, ma non risolve da solo la difficoltà di <strong>individuare rapidamente</strong> quali registrazioni siano ancora prive di esito di conferimento.&nbsp;</p>



<p class="wp-block-paragraph">Per aziende con volumi elevati, la sola esportazione non è sufficiente. Occorre dunque uno strumento che sappia “leggere” in modo intelligente quei dati e trasformarli in <strong>informazioni operative utili.</strong></p>



<h4 class="wp-block-heading">La soluzione di WasteZero: due stringhe che fanno la differenza</h4>



<p class="wp-block-paragraph">Per rispondere all’esigenza concreta di cui sopra, WasteZero ha sviluppato due stringhe avanzate pronte all’uso, capaci di <strong>identificare automaticamente</strong> le registrazioni prive di esito di conferimento all’interno del file Excel esportato da RENTRI.&nbsp;</p>



<p class="wp-block-paragraph">Le stringhe non solo evidenziano le registrazioni incomplete, ma mostrano anche <strong>l’identificativo del </strong><a href="https://www.wastezero.it/rentri-istruzioni-formulario-identificazione-rifiuto/" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>formulario</strong></a><strong> corrispondente, </strong>rendendo immediato il recupero delle informazioni mancanti.</p>



<p class="wp-block-paragraph">In pratica, l’utente inserisce le due stringhe nel foglio Excel e ottiene una vista chiara e filtrata delle sole registrazioni che necessitano di un’integrazione. Il tutto in pochi secondi, senza dover analizzare riga per riga l’intero tracciato.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Prendiamo il caso di una struttura sanitaria che produce rifiuti speciali in modo continuo e ha il compito di gestire decine di conferimenti ogni mese. Come già detto, dopo qualche tempo, può risultare difficile stabilire se tutti gli esiti siano stati correttamente inseriti nel RENTRI.&nbsp;</p>



<p class="wp-block-paragraph">Con le stringhe fornite da WasteZero, il responsabile ambientale può <strong>ottenere in tempo reale </strong>l’elenco completo delle registrazioni senza esito, risparmiando ore di lavoro manuale e riducendo il rischio di sanzioni in caso di controlli.</p>



<h4 class="wp-block-heading">Efficienza, sicurezza, conformità</h4>



<p class="wp-block-paragraph">La soluzione WasteZero è dunque pensata per supportare le imprese nella transizione digitale e nella corretta gestione dei flussi documentali.&nbsp;</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Automatizzare il controllo </strong>degli esiti significa migliorare l’efficienza interna, garantire la <a href="https://www.wastezero.it/leggi-normative/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">conformità normativa</a> e ridurre i margini di errore umani. </p>



<p class="wp-block-paragraph">Inoltre, il fatto che le stringhe siano già pronte all’uso e non richiedano competenze tecniche avanzate le rende <strong>accessibili</strong> anche per chi non ha familiarità con strumenti di analisi dati.<br>Per ricevere maggiori informazioni o acquistare le stringhe, contattare il team di WasteZero all’indirizzo di posta <a href="mailto:info@wastezero.it" target="_blank" rel="noreferrer noopener">info@wastezero.it</a> o al numero di telefono +39 327 8292034.</p>
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		<item>
		<title>Sosta tecnica e trasbordo: come documentarli correttamente nel formulario dei rifiuti</title>
		<link>https://www.wastezero.it/sosta-tecnica-come-documentare-formulario-rifiuti/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=sosta-tecnica-come-documentare-formulario-rifiuti</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mirco Mingarelli]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Apr 2025 10:32:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Rifiuti]]></category>
		<category><![CDATA[rifiuti]]></category>
		<category><![CDATA[formulario]]></category>
		<category><![CDATA[identificazione]]></category>
		<category><![CDATA[pericolosi]]></category>
		<category><![CDATA[stoccaggio]]></category>
		<category><![CDATA[sosta]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Trasbordo totale o parziale? Le istruzioni operative per evitare sanzioni e garantire la tracciabilità</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph">La <strong>sosta dei veicoli </strong>che trasportano rifiuti non sempre equivale allo stoccaggio, tuttavia, per rientrare nel regime semplificato, occorre documentare correttamente tempi, motivazioni e operazioni sul<strong> formulario di identificazione.</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">Vediamo in questo articolo tutti i dettagli.&nbsp;</p>



<h4 class="wp-block-heading">Quando la sosta non è stoccaggio: le condizioni da rispettare per il formulario secondo il D.Lgs. 152/2006</h4>



<p class="wp-block-paragraph">Nel settore della gestione dei rifiuti, la corretta interpretazione e applicazione delle norme relative alla sosta dei veicoli durante il trasporto è<strong> fondamentale</strong> per evitare gravi conseguenze sanzionatorie.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Il riferimento normativo principale è<strong> l’</strong><a href="https://www.gazzettaufficiale.it/dettaglio/codici/materiaAmbientale" target="_blank" rel="noreferrer noopener nofollow"><strong>art. 193, comma 12, del D.Lgs. 152/2006,</strong></a><strong> </strong>che stabilisce le condizioni in cui la sosta del mezzo <strong>non è considerata</strong> attività di stoccaggio e quindi non necessita di specifica autorizzazione.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Secondo quanto previsto dalla norma, la sosta effettuata da un mezzo autorizzato al trasporto dei rifiuti <strong>può essere esclusa </strong>dalla disciplina sullo stoccaggio soltanto al verificarsi di due condizioni contemporanee e inderogabili:</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Esigenze di trasporto: </strong>il fermo deve essere motivato da ragioni operative legate al trasporto stesso, come tempi di attesa per lo scarico o la necessità di trasbordo.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Limite temporale: </strong>la durata della sosta non può superare le 48 ore, escluse le giornate in cui la circolazione dei mezzi è vietata.</p>



<p class="wp-block-paragraph">L&#8217;assenza di anche solo una di queste due condizioni può far rientrare la sosta nella categoria di stoccaggio temporaneo. Comportando dunque la necessità di <strong>un&#8217;autorizzazione specifica</strong> e il rischio di sanzioni, anche penali.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Il soggetto che intende usufruire di questa esenzione deve essere dunque in grado di dimostrare che la sosta risponde ai requisiti previsti dalla legge.&nbsp;</p>



<p class="wp-block-paragraph">Tuttavia,<strong> né l’art. 193 né il D.M. 1° aprile 1998</strong> impongono espressamente l’obbligo di annotare le soste nel formulario di identificazione dei rifiuti <a href="https://www.wastezero.it/rentri-vidimare-fir-cartaceo-produttori-non-iscritti/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">(FIR).</a></p>



<p class="wp-block-paragraph">A colmare questa lacuna interviene la Circolare del Ministero dell’Ambiente del 4 agosto 1998, che, pur non essendo una norma cogente, fornisce importanti indicazioni operative.</p>



<h4 class="wp-block-heading">Le due tipologie di trasbordo</h4>



<p class="wp-block-paragraph">La Circolare distingue chiaramente tra<strong> trasbordo totale e trasbordo parziale</strong>, indicando per ciascuna modalità le informazioni da riportare sul FIR:</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Trasbordo totale:</strong> avviene quando l’intero carico viene trasferito su un mezzo diverso, appartenente allo stesso trasportatore o a un altro soggetto, a causa di “esigenze operative concrete” o “imprevisti tecnici”. In tal caso, nel campo “Annotazioni” del formulario originario vanno indicati:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li class="has-text-color has-link-color wp-elements-1" style="color:#1b3f16">I dati identificativi del nuovo trasportatore (denominazione, codice fiscale, numero di iscrizione all’Albo),</li>



<li class="has-text-color has-link-color wp-elements-2" style="color:#1b3f16">I dati del mezzo (es. targa),</li>



<li class="has-text-color has-link-color wp-elements-3" style="color:#1b3f16">Il nome del conducente e la firma di assunzione di responsabilità.</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Trasbordo parziale:</strong> si verifica quando solo una parte del carico viene trasferita su un altro veicolo, per “motivi eccezionali”. Qui è necessario emettere un nuovo formulario per il quantitativo conferito al secondo mezzo. Sul nuovo FIR, il trasportatore dovrà indicare:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li class="has-text-color has-link-color wp-elements-4" style="color:#1b3f16">La propria ragione sociale nello spazio riservato al produttore/detentore,</li>



<li class="has-text-color has-link-color wp-elements-5" style="color:#1b3f16">Il motivo del trasbordo e il codice alfanumerico del primo formulario nello spazio “Annotazioni”,</li>



<li class="has-text-color has-link-color wp-elements-6" style="color:#1b3f16">Il nominativo del produttore originario.</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph">Sul formulario iniziale, dovranno invece essere indicati gli estremi del nuovo formulario e i dati del <a href="https://www.wastezero.it/rentri-dati-fir-trasportatore-destinatario/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">trasportatore</a> subentrante.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Ad ogni modo, <strong>non tutte le soste</strong> sono legate al trasbordo. Un veicolo può trovarsi nella necessità di fermarsi per cause di forza maggiore, traffico, problemi logistici o altri ostacoli che impediscano la prosecuzione immediata del viaggio.&nbsp;</p>



<p class="wp-block-paragraph">Anche in questi casi, purché la sosta rientri nelle esigenze di trasporto e rispetti il limite di 48 ore, essa<strong> non costituisce stoccaggio.</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">La Cassazione, in una sentenza significativa, ha chiarito che un veicolo fermo per meno di 24 ore, in attesa di completare la consegna dei rifiuti, <strong>non configura reato </strong>di gestione illecita, purché vi sia documentazione sufficiente a ricostruire le modalità del trasporto.</p>



<h4 class="wp-block-heading">Il valore delle annotazioni per la tracciabilità</h4>



<p class="wp-block-paragraph">Anche se la normativa non obbliga espressamente a riportare ogni sosta nel FIR, è <strong>altamente consigliato farlo</strong>. Il campo “Annotazioni” è destinato a raccogliere tutte le informazioni utili per tracciare il rifiuto dalla produzione allo smaltimento.&nbsp;</p>



<p class="wp-block-paragraph">In assenza di tali dettagli, l’autorità di controllo potrebbe ravvisare una violazione amministrativa o addirittura penale, soprattutto nel caso di<a href="https://www.wastezero.it/concessionari-auto-rifiuti-pericolosi-obblighi-normative/" target="_blank" rel="noreferrer noopener"> rifiuti pericolosi.</a></p>



<p class="wp-block-paragraph">Secondo <strong>l’art. 258 del D.Lgs. 152/2006, </strong>infatti, chi effettua trasporti con formulari incompleti o inesatti può incorrere in sanzioni fino a 9.300 euro.</p>



<p class="wp-block-paragraph">In caso di falsità o omissioni nei documenti relativi a rifiuti pericolosi, si applica anche l’art. 483 del codice penale (falsità ideologica in atto pubblico).</p>



<p class="wp-block-paragraph">Non è raro che il produttore dei rifiuti, ricevendo la quarta copia del formulario, si accorga dell’assenza di annotazioni su una sosta che, per altri canali, risulta essersi verificata.&nbsp;</p>



<p class="wp-block-paragraph">In questo caso, è opportuno<strong> chiedere chiarimenti</strong> al trasportatore e, se necessario, informare l’autorità competente, per evitare di incorrere in responsabilità in concorso per stoccaggio non autorizzato.</p>



<p class="wp-block-paragraph">In altre parole, la corretta gestione della sosta durante il trasporto di rifiuti, anche se non configurabile come stoccaggio, richiede sempre un’attenta documentazione.&nbsp;</p>



<p class="wp-block-paragraph">La trasparenza nel compilare il formulario, inclusa la registrazione delle soste e dei trasbordi, rappresenta una <strong>garanzia</strong> non solo per la tracciabilità del rifiuto ma anche per la tutela giuridica degli operatori coinvolti.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>RENTRI e le reti fognarie: cosa cambia per gli operatori dal 2025?</title>
		<link>https://www.wastezero.it/rentri-reti-fognarie-cosa-cambia-operatori-2025/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=rentri-reti-fognarie-cosa-cambia-operatori-2025</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mirco Mingarelli]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Apr 2025 10:26:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Rentri]]></category>
		<category><![CDATA[reti]]></category>
		<category><![CDATA[fognarie]]></category>
		<category><![CDATA[RENTRI]]></category>
		<category><![CDATA[rifiuti]]></category>
		<category><![CDATA[tracciabilità]]></category>
		<category><![CDATA[digitalizzazione]]></category>
		<category><![CDATA[pericolosi]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Come gestire correttamente i formulari e le registrazioni nel periodo transitorio e oltre il 13 febbraio 2025</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph">Dal 15 dicembre 2024, chi effettua la manutenzione delle <strong>reti fognarie </strong>si è dovuto iscrivere al <strong>RENTRI</strong> come trasportatore e produttore di rifiuti. Scopriamo nel dettaglio gli obblighi, le scadenze e le modalità operative previste.</p>



<h4 class="wp-block-heading">Obblighi di iscrizione al RENTRI e nuovi modelli di tracciabilità per i manutentori delle reti fognarie</h4>



<p class="wp-block-paragraph">Come accennato, a partire dal <strong>15 dicembre 2024,</strong> i soggetti che svolgono attività di pulizia e manutenzione delle reti fognarie sono stati tenuti a iscriversi al RENTRI, il<a href="https://www.wastezero.it/rentri-esiti-conferimenti-soluzioni-wastezero/" target="_blank" rel="noreferrer noopener"> Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti.</a></p>



<p class="wp-block-paragraph">L’obbligo riguarda tali operatori in quanto trasportatori di rifiuti e doveva essere adempito entro il termine ultimo del <strong>13 febbraio 2025.&nbsp;</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">In fase di iscrizione, ricordiamo che occorre indicare sia l’attività di trasporto rifiuti che quella di produzione, in conformità con quanto previsto <strong>dall’art. 230, comma 5 del </strong><a href="https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2006-04-14&amp;atto.codiceRedazionale=006G0171" rel="nofollow noopener" target="_blank"><strong>D.Lgs. 152/2006.</strong></a></p>



<p class="wp-block-paragraph">Tuttavia, fino all&#8217;entrata in vigore di ulteriori disposizioni normative, resta valido l’utilizzo del modello unico previsto per le attività di spurgo. </p>



<p class="wp-block-paragraph">Tale modello, stabilito sempre dall’art. 230, viene utilizzato nei casi specificati dalla delibera n. 14 del 21 dicembre 2021 dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali.&nbsp;</p>



<p class="wp-block-paragraph">La compilazione e vidimazione avvengono tramite l’applicativo<a href="https://vivifir.ecocamere.it." target="_blank" rel="noreferrer noopener nofollow"> VIVIFIR,</a> accessibile sia dal sito dell’Albo che dal portale ufficiale.&nbsp;</p>



<p class="wp-block-paragraph">Ad ogni modo, a partire dal 13 febbraio 2025, nei casi in cui i rifiuti derivanti dalle attività di pulizia vengano trasportati dal deposito temporaneo presso la sede operativa all’impianto di trattamento, si è dovuto utilizzare il nuovo modello di <a href="https://www.wastezero.it/rentri-vidimazione-formulario-identificazione-rifiuto/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">formulario di identificazione</a> del rifiuto (FIR).&nbsp;</p>



<p class="wp-block-paragraph">Vale a dire come previsto da<strong>l D.M. 4 aprile 2023, n. 59 – allegato II.</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">Questo modello, a differenza del documento unico usato prima, garantisce un<strong> maggior allineamento</strong> con i principi della tracciabilità digitale e si integra con le funzionalità del RENTRI.</p>



<h4 class="wp-block-heading">Registrazioni semplificate per conferimenti diretti o raggruppamenti temporanei</h4>



<p class="wp-block-paragraph">Il legislatore ha previsto delle <strong>semplificazioni operative</strong> nei casi di trasporto diretto a impianto o di gestione tramite raggruppamento temporaneo.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Nel primo caso, cioè il <strong>conferimento diretto all’impianto di trattamento</strong>, l’operatore effettua un’unica annotazione nel registro di carico e scarico, che include sia il carico che lo scarico.&nbsp;</p>



<p class="wp-block-paragraph">Questa registrazione contestuale fa riferimento al numero univoco generato automaticamente dal documento unico e inserito virtualmente nel sistema.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Nel secondo caso, quando i rifiuti vengono<strong> trasportati a un sito di raggruppamento temporaneo</strong>, è possibile inserire nel registro un’unica annotazione come produttore del rifiuto.&nbsp;</p>



<p class="wp-block-paragraph">Ciò in virtù del principio di &#8220;finzione giuridica&#8221; (fictio iuris) riconosciuto dalla<a href="https://www.wastezero.it/leggi-normative/" target="_blank" rel="noreferrer noopener"> normativa. </a>Attenzione perchè anche qui va riportato il numero univoco del documento ex art. 230. Il quale verrà poi utilizzato come riferimento nella successiva movimentazione.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Una volta che i rifiuti sono stati depositati temporaneamente presso il magazzino del soggetto che ha effettuato lo spurgo (nel rispetto delle condizioni previste dall’art. 183, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 152/2006), il successivo trasporto verso l’impianto finale di destinazione dovrà avvenire tramite il classico formulario previsto dall’articolo 193 del medesimo decreto legislativo.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Questa distinzione tra il primo trasporto (coperto dal documento unico e dalla “fictio iuris”) e il secondo (regolato dal FIR tradizionale) è <strong>fondamentale </strong>per garantire la corretta tracciabilità dei rifiuti prodotti.</p>



<h4 class="wp-block-heading">Specificità dei rifiuti derivanti da bagni mobili</h4>



<p class="wp-block-paragraph">Inoltre, nel caso specifico dei <strong>bagni chimici mobili,</strong> i rifiuti prodotti durante la manutenzione sono considerati a tutti gli effetti generati dal soggetto che esegue la pulizia.&nbsp;</p>



<p class="wp-block-paragraph">Questo implica che la responsabilità per la corretta registrazione e movimentazione dei rifiuti ricade <strong>su chi svolge materialmente l’intervento.</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">In fase di registrazione di scarico, ogni movimento deve essere riferito a uno o più carichi precedenti, da indicare nel campo 5 del registro (riferimento operazione), seguendo le istruzioni previste per la corretta tenuta della documentazione.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Infine, per il conferimento diretto ai centri di trattamento, l’annotazione dovrà indicare in modo specifico le causali T* (ricevuto da terzi) e aT (scarico a terzi), in conformità con le modalità previste nella sezione 3.1.1 delle istruzioni operative.&nbsp;</p>



<p class="wp-block-paragraph">Queste causali consentono di <strong>identificare correttamente</strong> le movimentazioni nel registro e di garantire l’allineamento con il sistema RENTRI.</p>



<p class="wp-block-paragraph">In altre parole, l’introduzione dell’obbligo di iscrizione al RENTRI anche per le imprese attive nella manutenzione delle reti fognarie rappresenta un passo decisivo verso una <strong>tracciabilità </strong>più completa e digitalizzata dei rifiuti.&nbsp;</p>



<p class="wp-block-paragraph">Le imprese dovranno adeguarsi entro le scadenze previste, adottando le nuove procedure e strumenti per evitare sanzioni e garantire la conformità normativa.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>RENTRI: guida all’esportazione delle registrazioni e conservazione dei dati digitali</title>
		<link>https://www.wastezero.it/rentri-guida-esportazione-registrazioni/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=rentri-guida-esportazione-registrazioni</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mirco Mingarelli]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Dec 2024 08:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Rentri]]></category>
		<category><![CDATA[RENTRI]]></category>
		<category><![CDATA[pericolosi]]></category>
		<category><![CDATA[esportazione]]></category>
		<category><![CDATA[registrazioni]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Strumenti digitali per la gestione e l’archiviazione dei registri aziendali dei rifiuti pericolosi</p>
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<p class="wp-block-paragraph">La gestione digitale dei registri sul RENTRI semplifica le attività di <strong>esportazione e conservazione delle registrazioni. </strong>Vediamo in questo articolo come esportare dati in formato XLS e generare file per una conservazione normativa efficiente e sicura.</p>



<h4 class="wp-block-heading">Esportazione delle registrazioni in formato XLS sul RENTRI e conservazione dei dati in conformità normativa</h4>



<p class="wp-block-paragraph">La <a href="https://www.rentri.gov.it/it" target="_blank" rel="noreferrer noopener nofollow">digitalizzazione</a> sul RENTRI dei processi aziendali per lo smaltimento dei rifiuti offre strumenti indispensabili per la gestione dei registri, permettendo di <strong>esportare e conservare </strong>i dati in modo conforme alle normative vigenti. </p>



<p class="wp-block-paragraph">Operazioni come l’esportazione in formato XLS e la generazione di file per la conservazione digitale rappresentano passi fondamentali per garantire<strong> trasparenza e tracciabilità.&nbsp;</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">L’esportazione dei dati in formato XLS è una funzione essenziale per l’elaborazione e l’analisi dei registri aziendali.&nbsp;</p>



<p class="wp-block-paragraph">Per iniziare, occorre accedere alla sezione dedicata cliccando su “Stampe/Esportazioni”. A questo punto, è necessario inserire i parametri richiesti: <strong>la data di inizio e la data di fine </strong>del periodo che si desidera esportare.&nbsp;</p>



<p class="wp-block-paragraph">Questi parametri garantiscono che i dati esportati siano rilevanti e rispondano alle specifiche <a href="https://www.wastezero.it/rentri-gestione-scarico-produttore/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">esigenze di consultazione.</a></p>



<p class="wp-block-paragraph">Una volta impostati i parametri, bisogna cliccare su “Esporta in XLS”. Il sistema genererà un file compatibile con i principali software di fogli di calcolo, consentendo un’analisi approfondita delle registrazioni.&nbsp;</p>



<p class="wp-block-paragraph">Questo strumento è particolarmente utile per monitorare le attività, identificare tendenze e preparare report personalizzati.</p>



<p class="wp-block-paragraph">La conservazione digitale dei dati è un altro<strong> passaggio obbligatorio</strong>, in quanto garantisce che le informazioni siano archiviate in modo sicuro e accessibile nel tempo.&nbsp;</p>



<p class="wp-block-paragraph">Per iniziare, occorre accedere alla funzione di conservazione cliccando su “Export per conservazione”. Questo comando genera un flusso di dati appositamente strutturato per essere messo in conservazione a norma.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Se invece si ha bisogno di avviare un nuovo processo di conservazione, bisogna selezionare l’opzione “Nuovo export”.&nbsp;</p>



<p class="wp-block-paragraph">In questo modo, il sistema genererà un file <strong>conforme alle normative</strong> di conservazione, assicurando che tutti i dati siano correttamente organizzati e pronti per l’archiviazione. Una volta completata questa operazione, confermare la generazione del file cliccando su “Sì”.</p>



<h4 class="wp-block-heading">Download e consultazione del file generato</h4>



<p class="wp-block-paragraph">Dopo aver generato il file per la conservazione, è possibile procedere con il download. Occorre dunque accedere alla sezione dedicata e cliccare su “Download del file generato”.&nbsp;</p>



<p class="wp-block-paragraph">Il file scaricato rappresenta una <strong>copia conforme</strong> che può essere utilizzata per la consultazione o ulteriori verifiche.</p>



<p class="wp-block-paragraph">La consultazione del file è un aspetto importante per assicurarsi che tutti i dati siano stati <a href="https://www.wastezero.it/registrazione-rifiuti-rentri-annotare-scarico-registro/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">trasferiti correttamente. </a>Esaminare il file prima di procedere alla conservazione definitiva permette di rilevare eventuali errori o omissioni. </p>



<p class="wp-block-paragraph">Questo controllo finale garantisce la <strong>massima affidabilità </strong>del processo di archiviazione.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Ricordiamo che il RENTRI per la gestione e la conservazione dei registri comporta numerosi vantaggi. Oltre a semplificare le operazioni, il sistema riduce il rischio di errori e ottimizza l’accessibilità delle informazioni.&nbsp;</p>



<p class="wp-block-paragraph">La possibilità di esportare dati in formato XLS facilita l’elaborazione di report dettagliati, mentre la conservazione digitale a norma offre la sicurezza di rispettare gli <strong>obblighi legislativi.</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">In altre parole, la tracciabilità e l’organizzazione dei dati non solo garantiscono la conformità normativa, ma offrono anche strumenti strategici per l’analisi e la pianificazione.<br>Per restare sempre aggiornati sulle prossime novità del sistema RENTRI, <strong>WasteZero</strong> offre un<a href="https://www.wastezero.it/service/sistema-rentri-registro-elettronico-nazionale-per-la-tracciabilita-dei-rifiuti/" target="_blank" rel="noreferrer noopener"> <strong>corso di formazione</strong></a> e affiancamento per un anno. Il corso è pensato a trecentosessanta gradi: formazione teorica sulle normative, requisiti tecnici e procedure operative.</p>



<figure class="wp-block-image aligncenter size-large is-resized"><a href="https://www.wastezero.it/service/sistema-rentri-registro-elettronico-nazionale-per-la-tracciabilita-dei-rifiuti/" target="_blank" rel=" noreferrer noopener"><img fetchpriority="high" decoding="async" width="1170" height="694" src="https://www.wastezero.it/wp-content/uploads/2024/11/Trafiletto-RENTRI-1170x694.jpg" alt="Trafiletto RENTRI" class="wp-image-7927" style="width:806px;height:auto" title="RENTRI: guida all’esportazione delle registrazioni e conservazione dei dati digitali 1" srcset="https://www.wastezero.it/wp-content/uploads/2024/11/Trafiletto-RENTRI-1170x694.jpg 1170w, https://www.wastezero.it/wp-content/uploads/2024/11/Trafiletto-RENTRI-768x456.jpg 768w, https://www.wastezero.it/wp-content/uploads/2024/11/Trafiletto-RENTRI-440x260.jpg 440w, https://www.wastezero.it/wp-content/uploads/2024/11/Trafiletto-RENTRI-220x130.jpg 220w" sizes="(max-width: 1170px) 100vw, 1170px" /></a></figure>
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