Il 16 luglio 2025 l’Unione europea ha introdotto importanti modifiche al Regolamento (UE) n. 142/2011 sui sottoprodotti di origine animale. Cambiano dunque le regole per le importazioni, la tracciabilità e i documenti di trasporto.
Vediamo in questo articolo tutti i dettagli.
Pubblicati i Regolamenti UE 2025/1377 e 2025/1379: nuove condizioni per i sottoprodotti di origine animale
Come anticipato, il 16 luglio 2025 sono stati pubblicati sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea due nuovi regolamenti che intervengono in modo rilevante sulla gestione dei sottoprodotti di origine animale (SOA).
Si tratta del Regolamento (UE) 2025/1377 e del Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1379, entrambi volti a modificare il Regolamento (UE) n. 142/2011.
Il quale disciplina le misure sanitarie applicabili ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati, non destinati al consumo umano.
Queste modifiche, applicabili direttamente in tutti gli Stati membri, entreranno in vigore il 5 agosto 2025.
Le novità interessano, tra le altre cose, le condizioni per l’importazione e l’immissione sul mercato di questi materiali, nonché gli obblighi documentali e la digitalizzazione dei registri.
Il Regolamento (UE) n. 142/2011 è un atto esecutivo del Regolamento (CE) n. 1069/2009, che stabilisce le norme sanitarie per i sottoprodotti di origine animale e per i prodotti derivati non destinati al consumo umano.
Tra gli obiettivi principali vi sono la prevenzione dei rischi per la salute pubblica e animale e la regolamentazione della raccolta, del trasporto, della trasformazione, dell’utilizzo e dell’eliminazione dei SOA.
Il regolamento individua diverse categorie di rischio per i sottoprodotti, a seconda del potenziale pericolo sanitario:
- Categoria 1: materiale ad alto rischio, da eliminare (es. carcasse infette da BSE);
- Categoria 2: materiale a rischio intermedio, non destinato all’alimentazione animale;
- Categoria 3: materiale a basso rischio, riutilizzabile per fini tecnici o alimentazione animale in certe condizioni.
Le novità introdotte dal Regolamento (UE) 2025/1377
Il primo dei due regolamenti pubblicati, il Regolamento (UE) 2025/1377, modifica e rettifica il Regolamento 142/2011, concentrandosi sulle condizioni di accesso al mercato e di importazione dei sottoprodotti di origine animale e dei relativi prodotti derivati.
Tra le principali novità troviamo:
- Aggiornamento delle condizioni sanitarie per l’immissione sul mercato dei prodotti derivati da SOA, in modo da rafforzare la tutela della salute animale e ridurre il rischio di contaminazioni;
- Nuovi requisiti per l’importazione da Paesi terzi, con l’introduzione di controlli documentali più rigorosi e uniformi;
- Chiarimenti procedurali e tecnici su alcune categorie di materiali di origine animale, al fine di garantire un’applicazione coerente del regolamento all’interno dell’Unione.
La finalità del regolamento è duplice: armonizzare le pratiche tra gli Stati membri e garantire che i materiali introdotti nel mercato interno rispettino standard sanitari elevati, sia per motivi di salute pubblica sia per la protezione delle filiere alimentari e ambientali.
Il secondo provvedimento, il Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1379, riguarda in particolare l’aspetto documentale e di tracciabilità nella movimentazione dei sottoprodotti.
Come principali modifiche troviamo:
- Obbligo di tenuta digitale dei registri relativi alle attività di produzione, trasporto e trattamento dei sottoprodotti. L’obiettivo è rafforzare la tracciabilità, semplificare i controlli e limitare la possibilità di errori o frodi;
- Introduzione di nuovi modelli uniformi per i documenti commerciali e i certificati sanitari, da utilizzare nei movimenti di SOA tra aree soggette a restrizioni sanitarie (ad esempio per focolai di malattia) e nel trasporto di stallatico non trasformato.
Questi strumenti digitali rappresentano un passo importante verso una gestione informatizzata del rischio sanitario, in linea con le strategie europee di digitalizzazione della sanità pubblica veterinaria.
Impatti per operatori e autorità competenti
Dal 5 agosto 2025, tutti gli operatori del settore, compresi trasportatori, impianti di trattamento, intermediari e allevatori, dovranno adeguarsi alle nuove disposizioni. In particolare:
- Dovranno aggiornare i sistemi informativi per gestire digitalmente i registri e utilizzare i nuovi modelli di documentazione richiesti per i movimenti dei materiali;
- Gli importatori saranno soggetti a controlli più rigidi all’ingresso dei confini UE, con possibili ritardi o respingimenti in caso di non conformità.
Le autorità sanitarie nazionali avranno il compito di vigilare sull’applicazione uniforme delle nuove regole, e potranno adottare misure correttive o sanzionatorie in caso di inadempienze.
Le modifiche al Regolamento (UE) n. 142/2011 introdotte dai Regolamenti 2025/1377 e 2025/1379 rappresentano un importante aggiornamento normativo in materia di biosicurezza, tracciabilità e tutela ambientale.
L’introduzione di standard più stringenti per le importazioni e l’adozione di strumenti digitali obbligatori riflette l’evoluzione del quadro europeo verso una gestione più efficiente e trasparente dei sottoprodotti di origine animale.
Per tutti gli operatori del settore, sarà essenziale prepararsi in anticipo all’entrata in vigore delle nuove disposizioni, aggiornando procedure interne, sistemi digitali e competenze del personale.