Con il Regolamento Delegato (UE) 2024/197, la Commissione europea aggiorna le classificazioni armonizzate di numerose sostanze pericolose. In vigore dal 1° settembre 2025, introduce obblighi specifici su etichettatura e imballaggio.
Vediamo in questo articolo tutti i dettagli.
Dal 1° settembre 2025, cambiano etichettatura e imballaggio per molte sostanze pericolose: ecco cosa prevede il regolamento UE
Come anticipato, il Regolamento Delegato (UE) 2024/197, adottato dalla Commissione europea il 19 ottobre 2023 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea il 5 gennaio 2024, porta con sé modifiche importanti.
Nello specifico, cambia in modo sostanziale l’allegato VI del Regolamento (CE) n. 1272/2008, aggiornando la classificazione e l’etichettatura armonizzate di molte sostanze pericolose. w
Si tratta di un intervento importante che incide direttamente su produttori, importatori e fornitori di sostanze e miscele chimiche, con impatti significativi in termini di regolazione del rischio, tutela ambientale e sicurezza sanitaria.
Il Regolamento Delegato 2024/197 interviene sull’allegato VI, parte 3, del Regolamento CLP (classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele), che contiene la tabella 3 delle classificazioni armonizzate.
L’aggiornamento recepisce i pareri scientifici formulati dal Comitato per la valutazione dei rischi (RAC) dell’ECHA tra marzo e novembre 2021, relativi a oltre 50 sostanze chimiche, molte delle quali ampiamente utilizzate in ambito industriale, agricolo e cosmetico.
Questi aggiornamenti si basano sui criteri di classificazione stabiliti nell’allegato I del Regolamento CLP, e riflettono nuove evidenze tossicologiche, impatti ambientali, rischi di sensibilizzazione respiratoria o cutanea, e pericoli legati alla riproduzione.
Le sostanze interessate: da pesticidi a solventi industriali
Tra le sostanze oggetto di nuova classificazione armonizzata figurano:
- Bisfenolo AF, cinnamaldeide, foramsulfuron e benfluralin: spesso presenti in pesticidi o trattamenti fitosanitari;
- Metacrilati (es. metacrilato di metile, allile, dimetacrilati): utilizzati nella produzione di plastiche, resine e materiali polimerici;
- Trietilammina, di-n-butilammina, 4-nitrosomorfolina: impiegate nei settori farmaceutico e agrochimico;
- Clorati di sodio e potassio, piombo e suoi composti: per cui vengono proposte classificazioni distinte tra forma massiva e polvere, in base alla diversa solubilità in acqua e alla relativa tossicità ambientale;
- Nonilfenoli etossilati: classificati in base al peso molecolare e soggetti a nuove restrizioni per l’impatto sugli organismi acquatici.
Particolare attenzione è stata posta a sostanze come alcol benzilico, resorcinolo e diossido di zolfo, di largo impiego in processi chimici e industriali.
Il regolamento mira a garantire una maggiore trasparenza nella gestione dei rischi e una protezione uniforme in tutti gli Stati membri.
Nonostante la mole di aggiornamenti, la Commissione ha deciso di posticipare l’inclusione di alcune sostanze nel regime di classificazione armonizzata.
È il caso del metacrilato di metile (ipotizzato come sensibilizzante respiratorio) e dei composti del litio come carbonato, cloruro e idrossido di litio, per i quali era stata proposta la classificazione come tossici per la riproduzione.
Su queste sostanze, i portatori di interesse hanno fornito nuove evidenze scientifiche dopo la pubblicazione dei pareri del RAC.
La Commissione ha quindi richiesto ulteriori valutazioni, e fino al completamento delle stesse, queste sostanze non saranno oggetto di obblighi classificatori ai sensi del nuovo regolamento.
Tempistiche e flessibilità per l’applicazione
L’entrata in vigore ufficiale del regolamento è fissata al 20° giorno successivo alla pubblicazione, mentre l’applicazione obbligatoria decorre dal 1° settembre 2025. Tuttavia, il testo lascia margini di flessibilità:
- I fornitori possono già da subito applicare le nuove classificazioni, etichettature e imballaggi;
- È previsto un periodo di transizione per adeguarsi ai nuovi obblighi e smaltire le scorte di magazzino classificate secondo le regole precedenti;
- Le aziende avranno tempo per aggiornare SDS, etichette, imballaggi e garantire la coerenza con altri obblighi normativi europei, inclusi REACH e regolamenti sui biocidi.
Questo aggiornamento dimostra la continua attenzione dell’UE verso la gestione dei rischi chimici, attraverso un approccio dinamico basato sulla scienza e sul principio di precauzione.
Le aziende interessate dovranno infatti verificare se i loro prodotti contengano le sostanze oggetto di aggiornamento e adeguare documentazione tecnica, schede dati di sicurezza, etichette e imballaggi.
Inoltre, dovranno monitorare eventuali ulteriori valutazioni da parte dell’ECHA su sostanze in sospeso e prepararsi a comunicare in modo trasparente ai clienti e lungo la catena di approvvigionamento le modifiche introdotte.
L’adozione del Regolamento Delegato 2024/197 rappresenta quindi un passaggio essenziale per assicurare una protezione elevata della salute umana e dell’ambiente, promuovendo nel contempo la coerenza normativa all’interno del mercato unico europeo.
In altre parole, l’aggiornamento della classificazione armonizzata delle sostanze pericolose è un tassello chiave nel rafforzamento della sicurezza chimica in Europa.
Il Regolamento 2024/197 si inserisce in un contesto normativo in evoluzione, dove la valutazione del rischio scientifico si traduce in obblighi pratici per le imprese.
Il prossimo appuntamento è fissato per settembre 2025, ma le aziende lungimiranti possono e dovrebbero agire da subito.


Ultime news
RENTRI Evidenza
RENTRI, dal 23 ottobre cambiano le codifiche nei FIR digitali: cosa devono fare le imprese?
Dal 23 ottobre 2026 termina il periodo transitorio previsto dal RENTRI per l’utilizzo delle precedenti...
Rifiuti Economia Circolare
Emissioni industriali e rifiuti, nuove regole UE per comunicare i dati ambientali: cosa cambia dal 2028
L’Unione europea aggiorna le modalità di comunicazione dei dati sulle emissioni industriali e sui trasferimenti...
Rifiuti
Scarti del recupero rifiuti, il MASE chiarisce: possibile un nuovo trattamento anche dopo l’End of Waste mancato
Gli scarti del recupero rifiuti possono essere sottoposti a ulteriori trattamenti anche quando derivano da...
Evidenza Albo Gestori Ambientali
Trasporto rifiuti, arriva la categoria 2-quater: nuove regole per i liberi professionisti
Dal 15 ottobre 2026 è operativa la categoria 2-quater dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali, una novità...
Rifiuti
Rifiuti, CSS e bonifiche: nuove semplificazioni ambientali in vigore, ecco cosa cambia per le imprese
Le semplificazioni ambientali 2026 introducono importanti novità per le imprese che operano nella gestione dei...
Bonifiche
Bonifica delle falde, il MASE chiarisce dove si possono reimmettere le acque trattate
Il Ministero dell’Ambiente interviene sulla reimmissione delle acque di falda trattate durante gli interventi di...
RENTRI Evidenza
RENTRI, geolocalizzazione dei rifiuti pericolosi rinviata di 7 mesi: nuove regole e scadenze per le imprese
Il MASE rinvia al 13 settembre 2027 l’applicazione delle disposizioni sulla trasmissione dei dati di...
Fiscalità Ambientale
Depurazione acque reflue, prorogato per tre anni il Commissario unico: cosa cambia per gli interventi
La depurazione delle acque reflue urbane torna al centro dell’attenzione normativa. Con il DPCM del...
Rifiuti Albo Gestori Ambientali
Rifiuti di batterie, nuovi codici EER dal 14 ottobre 2026: cosa cambia per le imprese
La classificazione dei rifiuti di batterie entra in una nuova fase. Con la Circolare n....