La digitalizzazione dei formulari rifiuti solleva nuovi interrogativi nel settore dell’autodemolizione. Un chiarimento del MASE affronta il caso dei veicoli fuori uso ritirati presso privati cittadini non iscritti al RENTRI.

FIR digitale e veicoli fuori uso: il problema dei privati non iscritti al RENTRI

L’introduzione del Formulario di Identificazione dei Rifiuti (FIR) digitale rappresenta un cambiamento significativo per le imprese che operano nella gestione dei rifiuti. La transizione, tuttavia, non riguarda indistintamente tutti i soggetti e tutte le operazioni, soprattutto quando nella filiera intervengono cittadini privati.

È proprio su questa distinzione che si concentra un chiarimento del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE), relativo alla gestione dei formulari nel settore dei veicoli fuori uso.

La questione è stata sollevata dall’Associazione Demolitori Autoveicoli (ADA) e riguarda una situazione frequente: un cittadino decide di rottamare la propria automobile e ne affida il ritiro a un trasportatore autorizzato.

Il privato, non essendo iscritto al RENTRI, non utilizza gli strumenti digitali previsti dal sistema. Il trasportatore, invece, può essere un operatore professionale già soggetto agli obblighi di digitalizzazione.

Da qui nasce il dubbio: è possibile emettere un FIR digitale quando il veicolo fuori uso proviene da un privato cittadino non iscritto al RENTRI?

La risposta assume particolare rilevanza per gli autodemolitori, chiamati a gestire correttamente la documentazione che accompagna i veicoli destinati al trattamento, evitando di confondere l’adozione degli strumenti digitali con l’obbligo di utilizzarli in ogni circostanza.

La proposta di ADA: FIR digitale con firma cartacea del cittadino

Per affrontare questa difficoltà operativa, ADA ha sottoposto al Ministero una possibile soluzione che prevedeva l’utilizzo combinato di strumenti digitali e cartacei.

L’ipotesi consisteva nella predisposizione del FIR digitale da parte del trasportatore, accompagnata dalla sottoscrizione di una copia cartacea del formulario da parte del privato cittadino.

Questa modalità avrebbe consentito al trasportatore di utilizzare il sistema digitale, mantenendo al tempo stesso una procedura accessibile al cittadino non iscritto al RENTRI.

La proposta rispondeva a un’esigenza concreta: favorire la digitalizzazione delle attività professionali senza trasferire sui privati adempimenti informatici che non sono tenuti a svolgere.

La questione, però, non può essere risolta soltanto attraverso una valutazione di praticità. Le modalità di emissione e gestione del FIR devono rispettare le disposizioni applicabili alla specifica operazione di trasporto, tenendo conto anche della posizione del produttore o detentore del rifiuto.

Il chiarimento del MASE: quando il FIR deve restare cartaceo

Con una nota del 14 maggio 2026, il MASE ha risposto alla richiesta presentata da ADA il 17 novembre 2025, affrontando il rapporto tra gli obblighi di tracciabilità digitale e la gestione dei veicoli fuori uso provenienti da cittadini privati.

Secondo il contenuto del riscontro ministeriale riportato nella documentazione disponibile, quando il veicolo fuori uso proviene da un privato cittadino non iscritto al RENTRI ed è consegnato a un soggetto autorizzato al trasporto, il FIR deve essere emesso in formato cartaceo.

Il riferimento è l’articolo 6 del D.M. 4 aprile 2023, n. 59, che disciplina l’emissione del formulario da parte dei produttori non iscritti al RENTRI.

La regola trova conferma anche nelle FAQ ufficiali RENTRI dedicate ai soggetti non iscritti. Il portale chiarisce che tali produttori emettono il formulario in modalità cartacea, anche in presenza di rifiuti pericolosi, e non trasmettono al RENTRI i relativi dati.

Il Ministero richiama inoltre le modifiche introdotte dalla Legge 30 dicembre 2025, n. 199, che hanno escluso dall’obbligo di iscrizione al RENTRI i produttori di rifiuti pericolosi non rientranti nell’organizzazione di un ente o di un’impresa.

La distinzione è importante perché evita un’interpretazione troppo ampia della digitalizzazione. L’obbligo di utilizzare strumenti digitali non può essere valutato considerando soltanto il trasportatore, senza verificare il regime applicabile al produttore o detentore del rifiuto.

Cosa cambia per autodemolitori e trasportatori

Per gli operatori dell’autodemolizione, il chiarimento mette in evidenza un aspetto essenziale: il formato del formulario deve essere individuato sulla base delle caratteristiche della specifica operazione e dei soggetti coinvolti.

La posizione del privato cittadino assume quindi un ruolo determinante quando il veicolo viene ritirato presso il luogo in cui si trova e trasportato verso un centro autorizzato.

Sul piano operativo, il principio è coerente con le indicazioni pubblicate dal RENTRI, secondo cui la modalità di emissione del FIR da parte del produttore o detentore determina quella utilizzata dall’intera filiera. Se il formulario nasce cartaceo, anche trasportatore e destinatario devono gestirlo nello stesso formato.

Questa impostazione richiede attenzione soprattutto alle imprese che gestiscono contemporaneamente formulari digitali e cartacei. La presenza di software gestionali, procedure informatizzate e operatori iscritti al RENTRI non consente, da sola, di modificare le modalità documentali previste per una determinata fattispecie.

La questione evidenzia inoltre un limite pratico della transizione digitale: la tracciabilità informatica deve convivere con situazioni nelle quali il soggetto che conferisce il rifiuto non è tenuto a utilizzare gli strumenti del RENTRI.

Per gli autodemolitori diventa quindi fondamentale predisporre procedure capaci di distinguere correttamente i diversi conferimenti, senza applicare automaticamente le stesse modalità a ogni ritiro.

FAQ – FIR digitale e veicoli fuori uso

No. Il formato dipende dalla disciplina applicabile al produttore o detentore del rifiuto e dalla specifica operazione. Non tutti i conferimenti seguono necessariamente la medesima procedura.
Nel caso del veicolo fuori uso ritirato da un trasportatore autorizzato, oggetto del chiarimento ministeriale, è prevista l’emissione del FIR cartaceo.
È la soluzione proposta da ADA al Ministero. Nel caso esaminato, il MASE ha confermato l’applicazione della modalità cartacea, senza accogliere la procedura ibrida proposta.
Il riferimento principale è l’articolo 6 del D.M. 59/2023, da leggere insieme alle disposizioni del D.Lgs. 152/2006 e alle successive modifiche normative.
Gli operatori devono verificare la posizione del produttore o detentore e individuare la corretta modalità di gestione del formulario, evitando di considerare il FIR digitale automaticamente applicabile a ogni ritiro.
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