Le semplificazioni ambientali 2026 introducono importanti novità per le imprese che operano nella gestione dei rifiuti e nel recupero delle risorse. Con il decreto-legge 8 ottobre 2026, n. 177, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dello stesso giorno, il Governo interviene su diversi aspetti della normativa ambientale, modificando anche il D.Lgs. 152/2006.
Le disposizioni, in vigore dal 9 ottobre 2026, riguardano l’impiego del CSS-combustibile, la gestione delle terre e rocce da scavo, la governance dei consorzi e gli interventi di bonifica. Il provvedimento dovrà essere convertito in legge entro 60 giorni dalla pubblicazione, pena la perdita di efficacia secondo le regole costituzionali.
CSS-combustibile: procedure più rapide e nuove condizioni per gli impianti
Una delle modifiche più rilevanti riguarda il CSS-combustibile, materiale ottenuto dal trattamento di determinati rifiuti che, quando soddisfa i requisiti previsti dal DM 22/2013, può essere utilizzato come combustibile in specifici impianti industriali.
L’articolo 4 del decreto-legge 177/2026 modifica l’articolo 35 del DL 77/2021, intervenendo sulle procedure per sostituire i combustibili tradizionali con CSS-combustibile conforme.
Per gli impianti già autorizzati alle operazioni di recupero energetico R1, la sostituzione non costituisce una modifica sostanziale dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), purché non aumenti la capacità produttiva autorizzata e siano rispettate le condizioni previste in materia di emissioni.
L’intervento può essere realizzato attraverso una comunicazione all’autorità competente, accompagnata dalla documentazione tecnica descrittiva.
L’autorità dispone di 45 giorni per verificare il rispetto delle condizioni e, qualora queste non risultino soddisfatte, richiedere una nuova domanda di autorizzazione. Trascorso il termine senza una contestazione, il soggetto interessato può procedere.
Una disciplina analoga viene prevista per gli impianti non autorizzati alle operazioni R1, per i quali è richiesto l’aggiornamento del titolo abilitativo attraverso una comunicazione da presentare almeno 45 giorni prima dell’intervento.
La semplificazione non elimina quindi i controlli ambientali: restano vincolanti i limiti emissivi e le condizioni tecniche stabilite dalla normativa.
Il decreto qualifica inoltre questi interventi come opere di pubblica utilità, indifferibili e urgenti. Un’ulteriore modifica proroga dal 31 dicembre 2026 al 31 dicembre 2030 una specifica disciplina contenuta nell’articolo 4, comma 5-bis, del DL 17/2022, collegata all’impiego del CSS.
Terre e rocce da scavo: nuovi limiti per il deposito e semplificazioni nei piccoli cantieri
Un’altra novità riguarda la gestione delle terre e rocce da scavo, attraverso l’introduzione del nuovo articolo 185-ter nel Testo Unico Ambientale.
La disposizione interviene innanzitutto sui quantitativi ammessi in deposito temporaneo per le terre e rocce qualificate come rifiuti, identificate dai codici EER 17 05 04 e 17 05 03*.
Per queste tipologie il limite quantitativo viene elevato a 4.000 metri cubi complessivi, dei quali non più di 800 metri cubi di rifiuti pericolosi, nell’ambito della disciplina richiamata dall’articolo 185-bis.
Il decreto introduce inoltre una semplificazione per i cosiddetti cantieri puntuali, nei quali vengono prodotte quantità di terre e rocce non superiori a 20 metri cubi, destinate al riutilizzo diretto nello stesso sito.
In questi casi il materiale può essere riutilizzato senza preventiva caratterizzazione ambientale, purché siano soddisfatte le condizioni stabilite dalla norma e documentate nell’esecuzione dei lavori.
La possibilità non si applica però indiscriminatamente. Sono escluse, tra le altre, le terre e rocce contenenti determinati materiali utilizzati nelle operazioni di scavo, come calcestruzzo, bentonite, vetroresina e additivi, nonché quelle provenienti da siti interessati da procedimenti di bonifica.
La novità può ridurre alcuni adempimenti per i piccoli interventi, ma non equivale a un’esenzione generale dagli obblighi di corretta gestione dei materiali di scavo.
Consorzi del riciclo e bottiglie di plastica: aumentano gli obblighi di trasparenza
Il decreto interviene anche sul funzionamento delle organizzazioni che operano nell’ambito della responsabilità estesa del produttore (EPR).
Attraverso la modifica dell’articolo 178-ter del D.Lgs. 152/2006 vengono introdotte disposizioni volte a garantire maggiore trasparenza nelle decisioni degli organi amministrativi, anche attraverso obblighi di astensione in presenza di conflitti d’interesse effettivi o potenziali.
Un’ulteriore modifica riguarda i consorzi disciplinati dall’articolo 223 del Testo Unico Ambientale. I rappresentanti delle imprese attive nella raccolta, selezione, recupero o riciclaggio che partecipano agli organi amministrativi devono rispettare specifiche regole per prevenire situazioni di conflitto d’interesse.
In particolare, non possono partecipare alle decisioni relative all’affidamento di servizi riconducibili all’attività dell’impresa che rappresentano.
Sul fronte degli imballaggi, il decreto introduce anche un nuovo obbligo informativo per i produttori delle bottiglie per bevande individuate dalla normativa sulla plastica monouso.
Le imprese interessate devono comunicare annualmente al CONAI, attraverso i sistemi previsti dalla disciplina vigente, i quantitativi di bottiglie immessi sul mercato e quelli di plastica riciclata acquistata e contenuta nelle bottiglie, specificandone la provenienza europea o extra-UE.
Il CONAI dovrà poi trasmettere i dati al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e agli altri soggetti competenti secondo le finalità indicate dalla norma.
La misura rafforza la disponibilità di informazioni sulla filiera, un elemento particolarmente importante per verificare l’effettivo impiego di materiale riciclato negli imballaggi.
Bonifiche: nuovi termini per individuare i responsabili e fino a 200 milioni alla Terra dei Fuochi
L’articolo 5 introduce modifiche significative alla disciplina delle bonifiche dei siti contaminati.
In particolare, viene modificato l’articolo 244 del D.Lgs. 152/2006, stabilendo che l’ordinanza motivata con cui viene individuato il responsabile della contaminazione debba essere adottata dalla Provincia entro 150 giorni dalla comunicazione prevista dalla norma.
Se il termine non viene rispettato, la Regione assegna alla Provincia un ulteriore periodo, non superiore a 30 giorni, per provvedere.
Trascorso inutilmente anche questo termine, l’ordinanza viene adottata dalla Regione competente, con il supporto tecnico del Sistema nazionale a rete per la protezione dell’ambiente (SNPA).
Il provvedimento interviene inoltre sulla caratterizzazione ambientale delle aree marine comprese nei siti di interesse nazionale, rinviando a un successivo decreto la definizione dei relativi criteri.
Particolarmente rilevante è il capitolo dedicato alla Terra dei Fuochi. Il decreto destina fino a 200 milioni di euro di risorse disponibili agli interventi di risanamento e bonifica dell’area, da realizzare attraverso il Commissario unico.
È importante precisare che la disposizione riguarda la destinazione di risorse già individuate dalla normativa richiamata, mentre il decreto prevede separatamente ulteriori incrementi finanziari distribuiti tra il 2026 e il 2030.
La misura mira a rafforzare la capacità di intervento in un territorio nel quale il risanamento ambientale rappresenta una questione ancora aperta.
Semplificazioni ambientali 2026: opportunità per le imprese, ma restano i controlli
In altre parole, il decreto-legge 177/2026 cerca di affrontare alcune criticità operative che interessano la gestione dei rifiuti, il recupero energetico e le bonifiche.
La riduzione dei passaggi amministrativi può favorire interventi più rapidi, soprattutto quando le attività si svolgono all’interno di impianti già autorizzati e non comportano un aumento delle pressioni ambientali.
Allo stesso tempo, semplificare le procedure non significa ridurre automaticamente le garanzie ambientali. L’efficacia delle nuove disposizioni dipenderà dalla capacità delle autorità di verificare il rispetto dei requisiti tecnici e dalla chiarezza delle modalità applicative.
Per gli operatori sarà quindi essenziale valutare caso per caso le condizioni previste dalla legge, evitando di interpretare le semplificazioni come autorizzazioni generalizzate.
Il prossimo passaggio sarà l’iter parlamentare di conversione, durante il quale il testo potrebbe essere modificato. Fino ad allora, il riferimento normativo è il decreto-legge nella formulazione attualmente in vigore.
FAQ sulle semplificazioni ambientali 2026
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