Responsabilità estesa del produttore: le nuove linee guida UE sui costi di rimozione dei rifiuti di plastica monouso

La Commissione europea ha pubblicato le nuove linee guida sull’attuazione dell’articolo 8 della Direttiva 2019/904, chiarendo come gli Stati membri dovranno applicare la responsabilità estesa del produttore per i rifiuti plastici dispersi nell’ambiente.

Vediamo in questo articolo tutti i dettagli. 

L’obiettivo: rendere i produttori parte attiva nella lotta all’inquinamento da plastica tramite la responsabilità estesa 

Come anticipato, le nuove linee guida europee sull’attuazione dell’articolo 8 della Direttiva (UE) 2019/904, la cosiddetta “Direttiva sulla plastica monouso”, definiscono in modo più preciso i criteri con cui i produttori dovranno contribuire finanziariamente alla gestione dei rifiuti generati dai loro prodotti.

L’obiettivo è rafforzare la responsabilità estesa del produttore (EPR), un principio secondo cui chi immette sul mercato articoli in plastica monouso è tenuto a coprire i costi della loro rimozione quando questi finiscono dispersi nell’ambiente.

Questa responsabilità si applica a una gamma di prodotti specifici: contenitori per alimenti e bevande, tazze, sacchetti di plastica leggeri, salviette umidificate, palloncini e filtri per tabacco.

Gli Stati membri dovranno garantire che i produttori coprano i costi di pulizia, trasporto e trattamento dei rifiuti derivanti da tali articoli, assicurando trasparenza e proporzionalità nei calcoli.

Le spese a carico dei produttori riguarderanno solo i rifiuti dispersi, ossia quelli abbandonati in modo deliberato o per negligenza nell’aria, nel suolo o nelle acque, e non i rifiuti già raccolti nei normali circuiti pubblici.

La direttiva distingue chiaramente tra i costi di rimozione dei rifiuti dispersi e quelli relativi alla raccolta differenziata, evitando sovrapposizioni tra le due voci.

Secondo la Commissione, la rimozione comprende attività come la pulizia manuale o meccanica delle aree pubbliche (strade, spiagge, parchi).

Inoltre, comprende la manutenzione delle reti fognarie o degli impianti di trattamento delle acque reflue e, se necessario, interventi straordinari in seguito a eventi climatici o manifestazioni di massa.

Queste operazioni devono essere effettuate dalle autorità pubbliche o per loro conto, escludendo iniziative private o volontarie non coordinate con i comuni.

Rientrano invece le collaborazioni con enti o associazioni che, tramite convenzioni ufficiali, partecipano alla pulizia di aree pubbliche.

Come si calcolano i costi e le quantità?

La direttiva impone che i costi coperti dai produttori non superino quanto necessario per fornire un servizio “economicamente efficiente”.

In particolare, ogni Stato membro dovrà definire metodologie trasparenti per calcolare i costi, basandosi su dati verificabili e distinguendo le spese di rimozione, trasporto e trattamento.

Per la determinazione dei costi potranno essere utilizzati diversi criteri, tra cui:

In questo contesto, le autorità locali saranno il punto di riferimento principale per la raccolta dei dati, poiché gran parte delle attività di pulizia avviene a livello comunale.

In mancanza di dati completi, gli Stati potranno ricorrere a importi fissi pluriennali, purché proporzionati e basati su stime realistiche.

La Commissione raccomanda inoltre di aggiornare i calcoli ogni tre o cinque anni, per adeguarsi a eventuali cambiamenti nei volumi di rifiuti, nei comportamenti dei consumatori o nell’efficienza delle infrastrutture di raccolta.

Per determinare invece la quota di rifiuti di plastica monouso presenti nell’ambiente, le linee guida individuano due approcci principali:

Si sottolinea che entrambi i metodi richiedono coerenza nei criteri di misurazione e trasparenza nella gestione dei dati.

La Commissione suggerisce di combinare più unità di misura (peso, volume e quantità) per garantire un’equa ripartizione dei costi tra le varie categorie di prodotti.

Ripartizione dei costi tra produttori

Una volta stabiliti i costi complessivi, gli Stati membri dovranno attribuirli ai produttori in modo proporzionato alla quantità di prodotti immessi sul mercato.

In pratica, le imprese contribuiranno in base alla loro quota di mercato, secondo il principio “chi inquina paga”.

I contributi finanziari potranno essere raccolti tramite fondi nazionali o altri strumenti dedicati, così da garantire la disponibilità delle risorse necessarie alle operazioni di pulizia.

Inoltre, i produttori che adottano misure preventive, come campagne di sensibilizzazione o design ecocompatibile, potranno beneficiare di riduzioni dei contributi.

A seguire, un capitolo specifico delle linee guida riguarda i filtri per prodotti del tabacco, che rappresentano una delle principali fonti di rifiuti dispersi.

In questo caso, la Commissione richiama gli obblighi derivanti dalla Convenzione quadro dell’OMS per la lotta al tabagismo, che vieta qualsiasi forma di collaborazione o sponsorizzazione con l’industria del tabacco.

Pertanto, gli Stati membri dovranno garantire che i costi di rimozione dei filtri siano a carico dei produttori, senza consentire loro di ottenere vantaggi o visibilità attraverso attività di “responsabilità sociale d’impresa”.

In altre parole, con queste linee guida, l’Unione Europea intende promuovere una responsabilità condivisa tra istituzioni, imprese e cittadini, spingendo i produttori a prevenire la dispersione dei rifiuti e migliorare la progettazione dei loro prodotti.


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