Il MASE rinvia al 13 settembre 2027 l’applicazione delle disposizioni sulla trasmissione dei dati di geolocalizzazione al RENTRI. Restano però invariati gli obblighi relativi ai dispositivi GPS sui mezzi che trasportano rifiuti pericolosi. Vediamo in questo articolo tutti i dettagli.
RENTRI e geolocalizzazione: il MASE rinvia la trasmissione dei dati al 13 settembre 2027
Come anticipato, arriva un nuovo aggiornamento per le imprese che operano nel trasporto dei rifiuti speciali pericolosi. Con il Decreto direttoriale n. 275 del 12 ottobre 2026, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) ha disposto un rinvio di sette mesi per l’applicazione delle regole sulla gestione e trasmissione dei dati di geolocalizzazione al RENTRI.
La nuova decorrenza è fissata al 13 settembre 2027, rispetto alla precedente scadenza del 13 febbraio dello stesso anno. Il provvedimento interviene sul Decreto direttoriale n. 253 del 12 dicembre 2024, modificando alcune disposizioni e approvando un allegato tecnico dedicato alle modalità di gestione dei dati relativi ai percorsi degli autoveicoli.
La decisione arriva dopo una consultazione con i portatori di interesse, avviata nel mese di aprile 2026, durante la quale sono emerse osservazioni sulle specifiche tecniche previste per la trasmissione delle informazioni.
Il Ministero ha quindi ritenuto necessario concedere più tempo agli operatori per consentire la piena operatività del sistema.
Il rinvio, tuttavia, non riguarda l’obbligo di installazione dei dispositivi GPS sui veicoli interessati. È una distinzione fondamentale, perché le due disposizioni rispondono a esigenze differenti e seguono scadenze autonome.
Obbligo GPS sui mezzi: cosa non cambia per i trasportatori di rifiuti pericolosi
Il nuovo decreto non modifica quanto previsto dall’articolo 16 del D.M. 4 aprile 2023, n. 59, che impone ai soggetti obbligati all’iscrizione al RENTRI che trasportano rifiuti speciali pericolosi di garantire la presenza di sistemi di geolocalizzazione sui mezzi utilizzati.
La disponibilità di questi dispositivi costituisce inoltre un requisito di idoneità tecnica per l’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali in categoria 5, secondo quanto stabilito dall’articolo 17 del medesimo decreto, come successivamente modificato.
Di conseguenza, la proroga al settembre 2027 non autorizza le imprese a rinviare l’installazione dei dispositivi di geolocalizzazione o gli adempimenti già previsti per dimostrarne la disponibilità.
Il Decreto n. 275/2026 interviene invece sulla fase successiva: quella relativa alla raccolta, alla gestione e alla trasmissione dei dati che descrivono i percorsi effettivamente effettuati dai veicoli.
La distinzione è rilevante soprattutto per le aziende che devono programmare gli investimenti tecnologici. Un conto è dotare gli autoveicoli degli strumenti necessari al tracciamento, un altro è predisporre sistemi informatici capaci di comunicare correttamente con il RENTRI.
Nuove regole tecniche: targa, rilevazioni GPS e formato GPX 1.1
Oltre al rinvio, il decreto introduce indicazioni tecniche precise attraverso l’Allegato 1, denominato “Modalità di gestione dei dati attinenti ai percorsi degli autoveicoli”.
Una delle novità riguarda l’identificazione del mezzo. Il sistema di geolocalizzazione deve essere associato in maniera univoca all’autoveicolo attraverso la targa, senza più il riferimento al numero di telaio.
L’associazione deve essere riferita al singolo percorso, così da consentire una corretta identificazione del veicolo e delle informazioni trasmesse.
Il documento stabilisce inoltre che il tracciamento debba coprire il percorso dall’inizio del trasporto del rifiuto speciale pericoloso fino alla destinazione, considerando anche i casi in cui uno stesso tragitto sia associato a più formulari.
Particolare attenzione viene riservata alla frequenza delle rilevazioni: i punti consecutivi di geolocalizzazione trasmessi al RENTRI, quando riferiti a coordinate diverse, devono essere distanziati da un intervallo temporale massimo di tre minuti.
È prevista anche una tolleranza temporale massima di due minuti per l’associazione tra l’evento riportato nel FIR digitale e il dato di posizione.
Per quanto riguarda l’accuratezza, la traccia deve rispettare una deviazione orizzontale non superiore a 10 metri, salvo i tratti nei quali il segnale satellitare GNSS non risulti disponibile.
Il formato individuato per lo scambio dei dati è GPX, versione 1.1, uno standard utilizzato per rappresentare informazioni geografiche e tracce di percorso.
Trasmissione al RENTRI e archiviazione: gli adempimenti previsti
Le specifiche ministeriali chiariscono anche come dovranno essere trasmessi i dati.
La traccia di geolocalizzazione dovrà contenere una sequenza temporale ordinata di punti, con informazioni quali coordinate geografiche e timestamp di acquisizione.
La trasmissione avverrà attraverso interfacce API dedicate oppure tramite i servizi di supporto messi a disposizione dal RENTRI.
Un elemento importante riguarda l’ordine delle operazioni: i dati del percorso dovranno essere trasmessi successivamente a quelli del FIR digitale.
Il sistema dovrà inoltre consentire l’associazione tra la traccia e gli identificativi dei formulari interessati. Quando un percorso è comune a più FIR, sarà possibile trasmettere un’unica traccia, eventualmente articolata in più segmenti.
Se vengono successivamente ritrasmessi i dati del FIR digitale, il decreto prevede la necessità di ritrasmettere anche i dati del percorso, qualora siano già stati inviati.
Le imprese dovranno infine garantire l’archiviazione delle informazioni e la possibilità di estrarle dai sistemi informatici. L’allegato prevede la disponibilità dei dati trasmessi al RENTRI per un periodo massimo di tre anni, con possibilità di esportazione in un formato standard in caso di ispezioni o verifiche.
Cosa devono fare le imprese prima della nuova scadenza
In altre parole, il rinvio al settembre 2027 offre agli operatori un margine temporale aggiuntivo per organizzare l’adeguamento dei propri sistemi informatici, ma non deve essere interpretato come una sospensione generale degli obblighi di geolocalizzazione.
Le imprese interessate dovranno innanzitutto verificare che i veicoli utilizzati per il trasporto dei rifiuti speciali pericolosi siano dotati dei dispositivi richiesti dalla normativa.
Parallelamente, sarà necessario valutare se le soluzioni tecnologiche adottate siano in grado di rispettare le nuove specifiche relative alla frequenza delle rilevazioni, all’accuratezza delle coordinate, al formato GPX e alla trasmissione dei dati.
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