Dal 23 ottobre 2026 termina il periodo transitorio previsto dal RENTRI per l’utilizzo delle precedenti codifiche comunali. La novità interessa la compilazione dei formulari digitali e richiede alcune verifiche operative. Vediamo in questo articolo tutti i dettagli.
RENTRI, cosa cambia dal 23 ottobre per i FIR digitali?
Una nuova scadenza interessa gli operatori che utilizzano il Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti (RENTRI). A partire dal 23 ottobre 2026, per la compilazione dei nuovi Formulari di Identificazione dei Rifiuti in formato digitale devono essere utilizzate le codifiche aggiornate dei Comuni, necessarie per identificare correttamente le ubicazioni.
La modifica arriva al termine di un periodo transitorio durante il quale era ancora consentito utilizzare le precedenti codifiche. Con la conclusione di questa fase, gli operatori devono quindi prestare maggiore attenzione ai dati territoriali inseriti nei formulari, soprattutto quando utilizzano sistemi informatici integrati con il RENTRI.
È importante chiarire un aspetto che potrebbe generare confusione: non cambiano i codici EER utilizzati per classificare i rifiuti. L’aggiornamento riguarda esclusivamente le codifiche territoriali impiegate per identificare i Comuni e le relative ubicazioni.
Si tratta di una distinzione fondamentale, perché la classificazione del rifiuto e l’individuazione del luogo associato alla sua gestione rispondono a esigenze differenti. La prima permette di identificare la tipologia di materiale trasportato, mentre la seconda contribuisce alla corretta registrazione delle informazioni territoriali.
Per le imprese, quindi, la novità non comporta una revisione della classificazione dei rifiuti, ma richiede di verificare l’esattezza delle informazioni anagrafiche e territoriali utilizzate nei sistemi di compilazione.
FIR già predisposti: quali formulari devono essere aggiornati
Uno degli aspetti più importanti riguarda i formulari predisposti prima dell’entrata in vigore delle nuove regole.
Secondo le indicazioni del portale di supporto RENTRI, i FIR digitali già creati utilizzando le precedenti codifiche devono essere aggiornati dal 23 ottobre 2026. La semplice predisposizione del documento prima della scadenza non è quindi sufficiente, da sola, a mantenere valide le vecchie codifiche per le operazioni successive.
È però prevista una distinzione per i formulari già emessi.
I FIR emessi entro il 22 ottobre 2026 possono essere trasmessi utilizzando le precedenti codifiche comunali, secondo quanto previsto dalle disposizioni transitorie.
Questa differenza tra formulario creato e formulario emesso merita particolare attenzione. Nella gestione digitale dei rifiuti, infatti, le diverse fasi di predisposizione, emissione e trasmissione del documento non coincidono necessariamente.
Un’impresa che abbia preparato un FIR prima della scadenza, senza averlo ancora emesso, deve quindi verificare la necessità di aggiornare le informazioni territoriali. Diversa è la situazione di un formulario già emesso entro il termine previsto.
La corretta applicazione delle regole transitorie permette di evitare modifiche non necessarie ai documenti già emessi e, allo stesso tempo, di prevenire problemi nella gestione di quelli ancora in preparazione.
Per questo motivo, controllare lo stato dei FIR digitali già presenti nei sistemi aziendali rappresenta una delle verifiche più utili da effettuare in occasione del passaggio alle nuove codifiche.
Software gestionali e API: attenzione alle nuove codifiche comunali
L’aggiornamento coinvolge anche le imprese che utilizzano software gestionali collegati al RENTRI attraverso i servizi di interoperabilità (API).
Dal 23 ottobre 2026, le API per la compilazione dei FIR digitali accettano esclusivamente le nuove codifiche comunali. Di conseguenza, i sistemi che continuano a utilizzare quelle precedenti devono essere adeguati per consentire la corretta compilazione dei documenti.
Il portale RENTRI precisa tuttavia che, quando un software recupera tramite API l’ubicazione di un soggetto attraverso il numero di iscrizione dell’unità, il sistema effettua automaticamente la conversione della codifica nei Comuni interessati dalle variazioni.
Questa funzionalità non elimina comunque la necessità di verificare l’aggiornamento degli applicativi aziendali.
La scadenza riguarda inoltre i registri cronologici di carico e scarico in formato digitale. Dal 23 ottobre non possono più essere trasmesse registrazioni con la vecchia codifica, salvo che la data della registrazione sia antecedente o uguale al 22 ottobre 2026. Le stesse regole si applicano alla validazione dei registri in formato XML.
Un ulteriore aspetto riguarda le unità locali già iscritte al RENTRI, le cui informazioni anagrafiche non vengono aggiornate automaticamente. Gli operatori possono modificare i dati attraverso un’apposita pratica di aggiornamento anagrafico, senza costi.
La conclusione del periodo transitorio rappresenta quindi un passaggio tecnico importante nella digitalizzazione della tracciabilità dei rifiuti. Il rischio principale non è tanto la complessità della modifica, quanto la possibilità che dati territoriali non aggiornati o software non adeguati creino difficoltà nella gestione quotidiana dei documenti.
Per questo motivo, le imprese dovrebbero verificare le codifiche utilizzate, controllare i formulari già predisposti e confrontarsi con i fornitori dei propri gestionali per accertare che i sistemi siano compatibili con le nuove regole.
FAQ – RENTRI e nuove codifiche dei Comuni
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