La classificazione dei rifiuti di batterie entra in una nuova fase. Con la Circolare n. 8/2026, l’Albo Nazionale Gestori Ambientali definisce le procedure per aggiornare le iscrizioni ai nuovi codici EER. Vediamo in questo articolo tutti i dettagli.

Nuovi codici EER per i rifiuti di batterie: cosa prevede la normativa europea

La gestione dei rifiuti di batterie si prepara a un aggiornamento che coinvolge direttamente le imprese del settore. La Decisione delegata (UE) 2025/934 modifica l’Elenco Europeo dei Rifiuti (EER), introducendo nuove voci e rivedendo la classificazione di alcune tipologie di batterie esauste e dei rifiuti derivanti dal loro trattamento.

L’intervento risponde alla necessità di rendere la classificazione più coerente con l’evoluzione tecnologica del mercato. La diffusione delle batterie al litio, soprattutto nei veicoli elettrici e nei sistemi di accumulo energetico, ha infatti reso sempre più importante distinguere correttamente le diverse composizioni chimiche e i rischi associati alla loro gestione.

Per accompagnare gli operatori in questo passaggio, l’Albo Nazionale Gestori Ambientali ha pubblicato la Circolare n. 8 del 23 luglio 2026, che chiarisce come procedere all’aggiornamento dei codici EER nelle iscrizioni.

Il provvedimento individua due date fondamentali: 14 ottobre 2026 e 9 dicembre 2026. Si tratta però di scadenze con funzioni differenti, che non devono essere confuse.

La prima riguarda la possibilità di presentare le richieste di inserimento dei nuovi codici, mentre la seconda coincide con l’applicazione delle modifiche europee e con l’adeguamento d’ufficio previsto dall’Albo.

Dal 14 ottobre 2026 le imprese possono richiedere i nuovi codici EER

La prima novità operativa entra in vigore il 14 ottobre 2026. Da questa data, le imprese già iscritte all’Albo Gestori Ambientali, così come quelle che intendono iscriversi, possono richiedere l’inserimento dei nuovi codici EER attraverso un’apposita istanza telematica.

La procedura riguarda le nuove voci riportate nell’Allegato B della Circolare n. 8/2026 e consente agli operatori di preparare l’aggiornamento delle proprie autorizzazioni in vista dell’applicazione della normativa europea.

È importante precisare che la possibilità di presentare l’istanza dal 14 ottobre non significa che i nuovi codici possano essere utilizzati immediatamente. La circolare richiama espressamente la necessità di rispettare la decorrenza prevista dalla Decisione delegata (UE) 2025/934, fissata al 9 dicembre 2026.

Per le imprese, dunque, ottobre rappresenta soprattutto una fase di preparazione. Chi svolge attività di raccolta, trasporto o gestione dei rifiuti di batterie dovrà verificare se le nuove classificazioni interessano le proprie operazioni e se sia necessario presentare una richiesta specifica all’Albo.

Adeguamento d’ufficio dal 9 dicembre: quali codici saranno aggiornati

La seconda data da segnare è il 9 dicembre 2026, quando entrerà in applicazione il nuovo sistema di classificazione.

A partire da quel giorno, l’Albo procederà all’adeguamento d’ufficio dei codici EER sostituiti, secondo la tabella di correlazione contenuta nell’Allegato A della circolare. L’operazione riguarderà tutte le autorizzazioni delle imprese iscritte interessate dalle sostituzioni.

Tra le voci riportate nell’allegato figurano, ad esempio, i codici 16 06 01*, relativo ai rifiuti di batterie al piombo-acido, 16 06 02* per quelli al nichel-cadmio e 16 06 03* per le batterie contenenti mercurio. In questi casi, l’aggiornamento riguarda le descrizioni delle voci, che vengono adeguate alla nuova classificazione europea.

La distinzione tra i due allegati è essenziale: l’Allegato A individua i codici oggetto di adeguamento d’ufficio, mentre l’Allegato B contiene i nuovi codici per i quali è prevista la procedura di richiesta.

Le modifiche apportate alle iscrizioni saranno consultabili nella sezione Elenco iscritti del portale istituzionale dell’Albo e nell’area riservata alle imprese.

Batterie al litio e rifiuti pericolosi: le principali novità nella classificazione

L’aggiornamento dell’Elenco Europeo dei Rifiuti non si limita a una modifica amministrativa. La Decisione delegata (UE) 2025/934 introduce una classificazione più articolata, capace di distinguere meglio le diverse tipologie di batterie e i materiali prodotti durante la fabbricazione e il trattamento.

Una delle novità più significative riguarda i rifiuti di batterie al litio, per i quali viene introdotto il codice 16 06 07*. L’asterisco indica che la voce è classificata come pericolosa.

Compaiono inoltre nuove voci dedicate ai rifiuti di batterie al nichel, allo zinco e al sodio, oltre a codici specifici per le batterie miste e per i residui delle attività produttive.

Un’altra parte dell’aggiornamento interessa i materiali derivanti dal riciclaggio. L’elenco distingue, ad esempio, le scorie provenienti dal trattamento delle batterie al litio e introduce nuove voci per le frazioni intermedie ottenute dai processi termici e meccanici.

Questa maggiore precisione può contribuire a migliorare la tracciabilità dei flussi e la gestione dei materiali, soprattutto in un settore nel quale composizioni chimiche e tecnologie di recupero stanno cambiando rapidamente.

Resta però un aspetto delicato: attribuire correttamente il codice EER richiede una valutazione delle caratteristiche effettive del rifiuto. La presenza di nuove voci non sostituisce gli obblighi di corretta classificazione previsti dalla normativa ambientale.

Cosa devono controllare le imprese prima del 9 dicembre 2026

Per gli operatori, il passaggio al nuovo elenco richiede attenzione sia sul piano autorizzativo sia su quello organizzativo.

Il primo controllo riguarda i codici EER attualmente presenti nelle iscrizioni all’Albo. Le imprese devono verificare quali voci siano interessate dalla sostituzione automatica e quali nuove classificazioni possano risultare necessarie per le attività svolte.

Un secondo aspetto riguarda la documentazione utilizzata nella gestione quotidiana dei rifiuti. Registri, formulari, procedure interne e sistemi informatici dovranno essere coerenti con i codici applicabili, nel rispetto delle relative decorrenze.

Attenzione perchè non bisogna inoltre confondere l’adeguamento d’ufficio con l’inserimento di nuove voci. Il primo è previsto dalla circolare per i codici sostituiti; il secondo richiede, nei casi indicati, un’istanza telematica.

Ad ogni modo, il cambiamento arriva in un momento in cui il settore delle batterie assume un ruolo sempre più importante nell’economia circolare. La crescita della mobilità elettrica e dei sistemi di accumulo rende infatti necessario disporre di regole capaci di accompagnare l’evoluzione dei rifiuti prodotti.

FAQ – Nuovi codici EER per i rifiuti di batterie

Dal 14 ottobre 2026, le imprese iscritte o che intendono iscriversi all’Albo Gestori Ambientali possono richiederne l’inserimento tramite istanza telematica.
La decorrenza prevista dalla Decisione delegata (UE) 2025/934 è il 9 dicembre 2026. La presentazione anticipata delle istanze non autorizza a utilizzare i nuovi codici prima di tale data.
Sì, ma soltanto per i codici EER sostituiti individuati nell’Allegato A della Circolare n. 8/2026. Per l’inserimento delle nuove voci dell’Allegato B è prevista una richiesta telematica.
Tra le nuove voci figura il 16 06 07*, relativo ai rifiuti di batterie al litio, classificati come pericolosi.
Le modifiche saranno consultabili sul portale dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali, nella sezione Elenco iscritti e nell’area riservata alle imprese.
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