La gestione dei rifiuti da manutenzione e demolizione torna al centro dell’attenzione normativa. Il Testo Unico Ambientale fornisce indicazioni precise su produzione, trasporto e responsabilità, chiarendo un dubbio operativo molto diffuso tra imprese e operatori.
Vediamo in questo articolo tutti i dettagli.
Trasporto e documentazione: quando basta il DDT e quando serve il formulario
La disciplina dei rifiuti derivanti da attività di manutenzione e piccoli interventi edili stabilisce un principio chiave: tali rifiuti si considerano prodotti presso la sede o l’unità locale del soggetto che esegue l’attività.
Si tratta di una previsione rilevante perché incide direttamente sulla gestione operativa e documentale del rifiuto.
In particolare, nei casi in cui i quantitativi prodotti siano limitati e non giustifichino l’allestimento di un deposito nel luogo di intervento, la normativa consente una semplificazione.
Il trasporto dal luogo di effettiva produzione alla sede dell’impresa può avvenire senza formulario di identificazione, a condizione che sia accompagnato da un documento di trasporto (DDT).
Questo documento deve indicare in modo chiaro il luogo di produzione, la tipologia e la quantità dei materiali, anche tramite una stima, oltre al numero di colli e alla destinazione finale.
Diverso è il caso dei rifiuti derivanti da attività di demolizione, che il Testo Unico Ambientale qualifica espressamente come rifiuti speciali.
Qui emerge una delle questioni più discusse nella pratica: l’individuazione del produttore del rifiuto. Il dubbio riguarda se tale ruolo debba essere attribuito all’impresa che esegue i lavori oppure al proprietario dell’immobile oggetto di demolizione.
La distinzione non è meramente teorica, ma ha effetti concreti rilevanti. Se si considera produttore l’impresa esecutrice, questa potrà trasportare i rifiuti in conto proprio, utilizzando i propri mezzi e seguendo un regime semplificato.
Al contrario, se si ritenesse produttore il proprietario dell’immobile, il trasporto effettuato dall’impresa assumerebbe la natura di trasporto in conto terzi, con conseguente applicazione di tutti gli adempimenti previsti dalla normativa sui rifiuti.
La definizione di produttore chiarisce responsabilità e gestione operativa dei rifiuti da demolizione
Per risolvere la questione occorre fare riferimento alla definizione normativa di produttore contenuta nell’articolo 183 del D.Lgs. 152/2006.
La norma individua come produttore il soggetto la cui attività genera materialmente il rifiuto oppure chi interviene modificandone natura o composizione attraverso operazioni di trattamento.
Applicando questo criterio al caso dei rifiuti da demolizione, emerge che il produttore è il soggetto che realizza concretamente l’attività da cui i rifiuti originano, cioè l’impresa che esegue i lavori.
È infatti questa attività a generare il materiale di risulta, indipendentemente dalla proprietà dell’immobile.
In altre parole, la definizione generale di rifiuto, che fa riferimento al detentore che si disfa di una sostanza o oggetto, non è sufficiente per individuare il produttore in senso tecnico-giuridico.
Per questo motivo, l’interpretazione che attribuisce tale ruolo al proprietario dell’immobile risulta non coerente con il quadro normativo.
La lettura più aderente al Testo Unico Ambientale porta quindi a riconoscere nell’impresa esecutrice il produttore dei rifiuti da demolizione.
Ne consegue che il trasporto può avvenire in conto proprio, evitando l’applicazione del regime più oneroso previsto per il trasporto in conto terzi.
Il chiarimento assume dunque un’importanza pratica significativa, perché uniforma le modalità operative e riduce il rischio di interpretazioni divergenti.

