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	<title>WasteZero</title>
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	<description>Consulenze e corsi sulla gestione dei rifiuti</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Jul 2026 17:04:34 +0000</lastBuildDate>
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	<title>WasteZero</title>
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		<title>Fanghi delle fosse settiche, stop all’iscrizione in categoria 1: l’Albo avvia le cancellazioni d’ufficio</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Alessia Pannone]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2026 10:46:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[Evidenza]]></category>
		<category><![CDATA[Rifiuti]]></category>
		<category><![CDATA[Albo Gestori Ambientali]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Arriva un nuovo chiarimento destinato ad avere effetti concreti per le imprese che operano nella gestione dei rifiuti.</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.wastezero.it/fanghi-fosse-settiche-stop-iscrizione-categoria-1/">Fanghi delle fosse settiche, stop all’iscrizione in categoria 1: l’Albo avvia le cancellazioni d’ufficio</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.wastezero.it">WasteZero</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph">Arriva un nuovo chiarimento destinato ad avere effetti concreti per le imprese che operano nella gestione dei rifiuti. L’<strong>Albo Nazionale Gestori Ambientali</strong> ha chiesto alle proprie <strong>Sezioni regionali e provinciali</strong> di avviare la <strong>cancellazione d’ufficio dei codici <a href="https://www.albonazionalegestoriambientali.it/Public/Faq?utm_source=chatgpt.com" rel="nofollow noopener" target="_blank">EER 20 03 04 e 20 03 06</a> dalle iscrizioni in categoria 1</strong> che erano state rinnovate successivamente in modo non conforme alla normativa vigente.</p>



<p class="wp-block-paragraph">La decisione riguarda in particolare i <strong>fanghi delle fosse settiche (EER 20 03 04)</strong> e i <strong>rifiuti della pulizia delle fognature (EER 20 03 06)</strong>, due tipologie di rifiuti che, a seguito delle modifiche introdotte dal <strong>D.Lgs. 116/2020</strong>, non sono più considerate rifiuti urbani ma <strong>rifiuti speciali</strong>.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Secondo quanto comunicato, alcune iscrizioni rinnovate negli ultimi anni avrebbero continuato a comprendere questi codici nella <strong>categoria 1</strong>, nonostante la <strong>Circolare n. 14/2021 dell’Albo</strong> avesse già chiarito il corretto inquadramento normativo. Per questo motivo l&#8217;Albo ha disposto l&#8217;attivazione della procedura di cancellazione d&#8217;ufficio, con l&#8217;obiettivo di uniformare tutte le iscrizioni alle disposizioni oggi in vigore.</p>



<h2 class="wp-block-heading">Perché i codici EER 20 03 04 e 20 03 06 non possono più restare in categoria 1</h2>



<p class="wp-block-paragraph">Il punto centrale della vicenda riguarda il cambiamento introdotto dalla riforma della disciplina sui <a href="https://www.wastezero.it/category/news/gestione_rifiuti/">rifiuti urbani.</a></p>



<p class="wp-block-paragraph">Con il <strong>D.Lgs. 116/2020</strong>, che ha recepito le direttive europee sull&#8217;economia circolare, è stata modificata la definizione di rifiuto urbano contenuta nel <strong>Testo Unico Ambientale</strong>. A seguito di questa revisione <a href="https://www.wastezero.it/leggi-normative/">normativa,</a> i <strong>fanghi delle fosse settiche</strong> e i <strong>rifiuti derivanti dalla pulizia delle reti fognarie</strong> sono stati esclusi dall&#8217;elenco dei rifiuti urbani.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Per chiarire le conseguenze operative della riforma, l&#8217;<strong>Albo Nazionale Gestori Ambientali</strong> aveva già emanato la <strong>Circolare n. 14 del 21 dicembre 2021</strong>, specificando che i codici <strong>EER 20 03 04</strong> ed <strong>EER 20 03 06</strong> devono essere classificati come <strong>rifiuti speciali</strong> e, di conseguenza, non possono essere ricompresi nelle iscrizioni alla <strong>categoria 1</strong>, riservata alla raccolta e al trasporto dei rifiuti urbani.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Nonostante questo chiarimento, alcune iscrizioni rinnovate successivamente avrebbero continuato a riportare tali codici. Da qui la decisione dell&#8217;Albo di richiedere alle Sezioni regionali e provinciali l&#8217;avvio della <strong>cancellazione d&#8217;ufficio</strong> delle autorizzazioni rilasciate in difformità rispetto alle indicazioni già fornite nel 2021.</p>



<p class="wp-block-paragraph">L&#8217;intervento non modifica la classificazione dei rifiuti, già definita dalla normativa, ma mira a eliminare eventuali incoerenze amministrative presenti nei provvedimenti di iscrizione.</p>



<h2 class="wp-block-heading">Cosa cambia per le imprese e perché è importante verificare le autorizzazioni</h2>



<p class="wp-block-paragraph">La richiesta dell&#8217;Albo interessa direttamente le imprese iscritte alla <strong>categoria 1</strong> che svolgono attività di raccolta e trasporto dei rifiuti.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Le aziende coinvolte dovranno verificare il contenuto della propria iscrizione per accertare se siano ancora presenti i codici <strong>EER 20 03 04</strong> ed <strong>EER 20 03 06</strong>. Qualora tali codici risultino inseriti in provvedimenti rinnovati successivamente alla Circolare n. 14/2021, le Sezioni dell&#8217;Albo potranno procedere alla loro cancellazione.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Dal punto di vista operativo, il provvedimento conferma ancora una volta quanto sia importante mantenere costantemente aggiornate le autorizzazioni ambientali. Le modifiche normative introdotte negli ultimi anni hanno infatti inciso profondamente sulla classificazione dei rifiuti e, di conseguenza, anche sui requisiti necessari per lo svolgimento delle attività di raccolta e trasporto.</p>



<p class="wp-block-paragraph">La scelta dell&#8217;Albo va letta come un intervento volto a garantire uniformità nell&#8217;applicazione della normativa su tutto il territorio nazionale. Allo stesso tempo, rappresenta un richiamo per gli operatori del settore: il semplice rinnovo di un&#8217;iscrizione non garantisce automaticamente la correttezza del suo contenuto, soprattutto quando intervengono modifiche legislative o nuovi indirizzi interpretativi.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Per le imprese sarà quindi fondamentale verificare periodicamente la conformità delle proprie autorizzazioni rispetto all&#8217;evoluzione della disciplina ambientale, evitando possibili contestazioni durante i controlli e assicurando il corretto svolgimento delle attività autorizzate.</p>



<h2 class="wp-block-heading">FAQ</h2>



<h3 class="wp-block-heading">Quali codici EER sono interessati dalla cancellazione?</h3>



<p class="wp-block-paragraph">La misura riguarda i <strong>codici EER 20 03 04 (fanghi delle fosse settiche)</strong> e <strong>20 03 06 (rifiuti della pulizia delle fognature)</strong>.</p>



<h3 class="wp-block-heading">Perché vengono cancellati dalla categoria 1?</h3>



<p class="wp-block-paragraph">Perché, a seguito del <strong>D.Lgs. 116/2020</strong>, questi rifiuti sono classificati come <strong>rifiuti speciali</strong> e non più come rifiuti urbani.</p>



<h3 class="wp-block-heading">Quale documento aveva già chiarito questa classificazione?</h3>



<p class="wp-block-paragraph">L&#8217;<strong>Albo Nazionale Gestori Ambientali</strong>, con la <strong>Circolare n. 14/2021</strong>, aveva già precisato che i due codici EER non potevano più essere ricompresi nella categoria 1.</p>



<h3 class="wp-block-heading">Le imprese devono presentare una nuova domanda?</h3>



<p class="wp-block-paragraph">No. L&#8217;Albo ha chiesto alle Sezioni regionali e provinciali di avviare una <strong>procedura di cancellazione d&#8217;ufficio</strong> per le iscrizioni rinnovate in difformità rispetto alla normativa.</p>



<h3 class="wp-block-heading">Cosa devono fare gli operatori interessati?</h3>



<p class="wp-block-paragraph">È consigliabile <strong>verificare il contenuto della propria iscrizione all&#8217;Albo</strong> e accertare che i codici autorizzati siano coerenti con l&#8217;attuale classificazione dei rifiuti prevista dalla normativa vigente.</p>



<p class="wp-block-paragraph"></p>
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		<title>CITES, l’UE aggiorna l’elenco delle specie protette: nuove regole su commercio, fauna e flora selvatiche</title>
		<link>https://www.wastezero.it/cites-ue-aggiorna-elenco-specie-protette/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alessia Pannone]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2026 09:40:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[Evidenza]]></category>
		<category><![CDATA[Rifiuti]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>L’Unione Europea aggiorna le norme che regolano il commercio internazionale di animali e piante selvatiche protette.</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph">L’Unione Europea aggiorna le norme che regolano il commercio internazionale di animali e piante selvatiche protette. <a href="https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32026R1383&amp;utm_source=chatgpt.com" rel="nofollow noopener" target="_blank">Con il <strong>Regolamento (UE) 2026/1383</strong></a>, la Commissione europea ha modificato gli allegati del <strong>Regolamento (CE) n. 338/97</strong>, recependo le decisioni adottate durante la <strong>20ª Conferenza delle Parti (CoP20) della Convenzione CITES</strong>, svoltasi a Samarcanda tra novembre e dicembre 2025, oltre agli ultimi pareri del <strong>Gruppo di consulenza scientifica dell’Unione europea</strong>.</p>



<p class="wp-block-paragraph">L&#8217;intervento rappresenta uno dei più ampi aggiornamenti degli ultimi anni e riguarda l&#8217;intero sistema europeo di tutela delle specie di fauna e flora selvatiche. Le modifiche interessano infatti gli allegati che individuano le specie soggette alle diverse misure di protezione previste dalla <a href="https://www.wastezero.it/leggi-normative/">normativa </a>comunitaria. Inoltre, disciplinano le condizioni per la loro importazione, esportazione e commercializzazione.</p>



<p class="wp-block-paragraph">L&#8217;obiettivo rimane quello di <strong>contrastare il commercio illegale di specie minacciate</strong>, garantire una gestione sostenibile delle risorse naturali e mantenere allineata la legislazione europea alle decisioni adottate nell&#8217;ambito della Convenzione CITES, il principale accordo internazionale dedicato alla tutela delle specie a rischio di estinzione.</p>



<h2 class="wp-block-heading">Nuove specie protette e aggiornamento della classificazione scientifica</h2>



<p class="wp-block-paragraph">Il regolamento introduce numerose modifiche che riguardano sia l&#8217;elenco delle specie tutelate sia la loro classificazione.</p>



<p class="wp-block-paragraph">In alcuni casi vengono <strong>aggiunte nuove specie agli allegati</strong>, in altri si procede al <strong>trasferimento di specie da un livello di tutela a un altro</strong>, in funzione dello stato di conservazione e delle decisioni adottate dalla Conferenza delle Parti della Convenzione CITES.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Il provvedimento aggiorna inoltre la <strong>nomenclatura scientifica e la classificazione tassonomica</strong> di numerosi animali e vegetali, adeguando la normativa europea alle più recenti conoscenze scientifiche. Accanto a queste modifiche vengono introdotte anche precisazioni interpretative e aggiornamenti delle annotazioni applicabili ad alcune specie e ai relativi prodotti derivati. Ovvero elementi fondamentali per uniformare l&#8217;applicazione delle regole nei diversi Stati membri.</p>



<p class="wp-block-paragraph">La Commissione europea sottolinea che il numero delle modifiche è talmente elevato da rendere poco efficace un aggiornamento puntuale dei singoli allegati. Per questo motivo il regolamento sostituisce integralmente gli allegati del Regolamento (CE) n. 338/97 con una nuova versione completa e aggiornata.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Si tratta di una scelta che punta a rendere più chiaro il quadro normativo per autorità doganali, organi di controllo, imprese e operatori del commercio internazionale.</p>



<h2 class="wp-block-heading">Cosa cambia per imprese e operatori del commercio internazionale</h2>



<p class="wp-block-paragraph">L&#8217;aggiornamento interessa direttamente tutti gli operatori che importano, esportano o commercializzano esemplari di specie animali e vegetali soggetti alla disciplina CITES.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Le imprese dovranno verificare se le specie trattate siano state interessate dalle nuove classificazioni e se siano cambiate le condizioni per ottenere autorizzazioni, certificazioni o permessi necessari per il commercio internazionale.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Le modifiche riguardano anche prodotti derivati, manufatti e materiali ottenuti da specie protette. Ambiti nei quali le annotazioni contenute negli allegati assumono un ruolo determinante per stabilire gli obblighi documentali e le eventuali restrizioni commerciali.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Dal punto di vista ambientale, l&#8217;aggiornamento conferma il ruolo centrale della Convenzione CITES nella lotta contro il traffico illegale di specie selvatiche, uno dei mercati illeciti più redditizi a livello mondiale. Allo stesso tempo, però, evidenzia quanto sia complessa la gestione di un sistema normativo che deve conciliare tutela della <a href="https://www.wastezero.it/natura-2000-ministero-chiarisce/">biodiversità</a>, attività economiche lecite e continuo aggiornamento delle conoscenze scientifiche.</p>



<p class="wp-block-paragraph">La sostituzione integrale degli allegati rappresenta proprio la risposta a questa esigenza: mantenere la normativa europea coerente con l&#8217;evoluzione dello stato di conservazione delle specie e con le decisioni assunte a livello internazionale, evitando interpretazioni divergenti tra i diversi Stati membri.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Il <strong>Regolamento (UE) 2026/1383</strong> entrerà in vigore il <strong>terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell&#8217;Unione europea</strong> e sarà <strong>direttamente applicabile in tutti gli Stati membri</strong>, senza necessità di ulteriori recepimenti nazionali.</p>



<h2 class="wp-block-heading">FAQ</h2>



<h3 class="wp-block-heading">Cos&#8217;è il Regolamento (UE) 2026/1383?</h3>



<p class="wp-block-paragraph">È il provvedimento con cui la <strong>Commissione europea aggiorna gli allegati del Regolamento (CE) n. 338/97</strong>, recependo le decisioni adottate dalla CoP20 della Convenzione CITES.</p>



<h3 class="wp-block-heading">Perché sono stati aggiornati gli allegati CITES?</h3>



<p class="wp-block-paragraph">Per recepire <strong>le nuove decisioni internazionali sulla tutela delle specie</strong>, aggiornare la classificazione scientifica e uniformare la normativa europea alle più recenti valutazioni tecniche.</p>



<h3 class="wp-block-heading">Cosa cambia per le imprese?</h3>



<p class="wp-block-paragraph">Gli operatori dovranno verificare se <strong>le specie o i prodotti commercializzati rientrano nelle nuove classificazioni</strong> e adeguarsi agli eventuali nuovi obblighi autorizzativi.</p>



<h3 class="wp-block-heading">Perché gli allegati sono stati sostituiti integralmente?</h3>



<p class="wp-block-paragraph">La Commissione spiega che <strong>le modifiche sono molto numerose</strong> e riguardano l&#8217;intera struttura degli allegati, rendendo più semplice adottarne una nuova versione completa anziché intervenire su singole disposizioni.</p>



<h3 class="wp-block-heading">Quando entra in vigore il nuovo regolamento?</h3>



<p class="wp-block-paragraph">Il <strong>Regolamento (UE) 2026/1383</strong> entra in vigore il <strong>terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell&#8217;Unione europea</strong> ed è immediatamente applicabile in tutti gli Stati membri.</p>



<p class="wp-block-paragraph"></p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.wastezero.it/cites-ue-aggiorna-elenco-specie-protette/">CITES, l’UE aggiorna l’elenco delle specie protette: nuove regole su commercio, fauna e flora selvatiche</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.wastezero.it">WasteZero</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>PPWR, otto Paesi UE chiedono regole più chiare: “Senza indicazioni immediate rischiamo costi miliardari e mercato frammentato”</title>
		<link>https://www.wastezero.it/ppwr-otto-paesi-ue-chiedono-regole-piu-chiare/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alessia Pannone]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Jun 2026 09:39:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[Evidenza]]></category>
		<category><![CDATA[Rifiuti]]></category>
		<category><![CDATA[Economia Circolare]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>L’entrata in vigore delle prime disposizioni del nuovo Regolamento europeo sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (PPWR) si avvicina.</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.wastezero.it/ppwr-otto-paesi-ue-chiedono-regole-piu-chiare/">PPWR, otto Paesi UE chiedono regole più chiare: “Senza indicazioni immediate rischiamo costi miliardari e mercato frammentato”</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.wastezero.it">WasteZero</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph">L’entrata in vigore delle prime disposizioni del nuovo <a href="https://environment.ec.europa.eu/topics/waste-and-recycling/packaging-waste_en?utm_source=chatgpt.com" rel="nofollow noopener" target="_blank"><strong>Regolamento europeo sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (PPWR)</strong> </a>si avvicina. Tuttavia, diversi Stati membri ritengono che il quadro normativo non sia ancora sufficientemente definito. A poche settimane dall&#8217;applicazione generale del regolamento, prevista per il <strong>12 agosto 2026</strong>, <strong>otto Paesi dell&#8217;Unione Europea, tra cui l&#8217;Italia</strong>, hanno chiesto alla Commissione europea di accelerare la pubblicazione degli atti attuativi e dei chiarimenti tecnici indispensabili per garantire un&#8217;applicazione uniforme della <a href="https://www.wastezero.it/leggi-normative/">normativa.</a></p>



<p class="wp-block-paragraph">La richiesta è stata presentata in vista del Consiglio Ambiente del 25 giugno e coinvolge, oltre all&#8217;Italia, <strong>Bulgaria, Repubblica Ceca, Lettonia, Polonia, Romania, Slovacchia e Slovenia</strong>. Secondo i firmatari, il rischio è che imprese e autorità nazionali si trovino ad applicare il regolamento con interpretazioni differenti. Generando dunque <strong>incertezza giuridica, costi aggiuntivi e una frammentazione del mercato unico europeo</strong>.</p>



<p class="wp-block-paragraph">La preoccupazione nasce dal fatto che il PPWR introduce un numero molto elevato di nuovi obblighi destinati a incidere sull&#8217;intera filiera degli imballaggi. Molte disposizioni, tuttavia, dipendono ancora da <strong>atti delegati, atti di esecuzione, linee guida e metodologie tecniche</strong> che la Commissione europea deve ancora completare. La stessa Commissione riconosce che l&#8217;attuazione del regolamento sarà accompagnata da documenti interpretativi e FAQ proprio per favorire un&#8217;applicazione coerente negli Stati membri.</p>



<h2 class="wp-block-heading">Etichettatura, PFAS ed EPR: sono questi i nodi che preoccupano di più</h2>



<p class="wp-block-paragraph">Secondo gli otto Stati membri, uno dei problemi principali riguarda la mancanza di indicazioni operative su alcuni degli aspetti più delicati del regolamento.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Tra questi figura la futura <strong><a href="https://www.wastezero.it/etichettatura-ambientale-imballaggi-cosa-prevede-normativa/">etichettatura</a> armonizzata degli imballaggi</strong>, destinata a cambiare profondamente le informazioni che dovranno comparire sui prodotti. Le regole definitive, però, non sono ancora state completate. Ciò potrebbe dunque costringere molte aziende a modificare le etichette più volte nel giro di pochi anni.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Il rischio evidenziato dai governi è quello di dover affrontare <strong>ripetute rietichettature</strong>, con costi elevati soprattutto per le piccole e medie imprese. Invece di una sola fase di adeguamento, le aziende potrebbero trovarsi costrette ad aggiornare più volte confezioni e imballaggi man mano che verranno pubblicati gli atti tecnici mancanti.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Un altro punto riguarda le modalità con cui dovranno essere effettuati i <strong>test sulle sostanze PFAS</strong>, considerate tra gli inquinanti più critici per ambiente e salute. Anche in questo caso, secondo gli Stati promotori dell&#8217;iniziativa, servono criteri tecnici condivisi prima che gli obblighi diventino pienamente operativi.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Tra le questioni aperte compare inoltre il funzionamento dei sistemi di <strong>Responsabilità Estesa del Produttore (EPR)</strong>. I governi chiedono che il regolamento lasci agli Stati membri un margine sufficiente per mantenere strumenti nazionali di controllo e rendicontazione. I quali sono ritenuti indispensabili per garantire una concorrenza leale ed evitare fenomeni di free riding da parte degli operatori provenienti da altri Paesi.</p>



<h2 class="wp-block-heading">Le imprese chiedono certezza prima degli investimenti</h2>



<p class="wp-block-paragraph">Il messaggio lanciato dagli otto Paesi non rappresenta una richiesta di rinviare il PPWR, ma di renderne più prevedibile l&#8217;applicazione.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Le amministrazioni nazionali sottolineano che <strong>non è realistico chiedere alle imprese investimenti per miliardi di euro senza conoscere con precisione gli obblighi tecnici che dovranno rispettare</strong>. La transizione verso i nuovi requisiti su riciclabilità, riutilizzo, progettazione degli imballaggi ed etichettatura richiede infatti tempi di progettazione, modifiche produttive e investimenti industriali che difficilmente possono essere pianificati in assenza di regole definitive.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Per questo motivo gli Stati chiedono alla Commissione europea una <strong>tabella di marcia chiara</strong> per l&#8217;adozione degli atti delegati e di esecuzione ancora mancanti. Inoltre, chiedono un aggiornamento costante delle <strong>FAQ e delle linee guida</strong> già pubblicate e un confronto strutturato con le autorità nazionali incaricate dei controlli.</p>



<p class="wp-block-paragraph">La richiesta evidenzia una criticità che accompagna molte grandi riforme europee: approvare un regolamento direttamente applicabile garantisce maggiore armonizzazione rispetto a una direttiva, ma quando numerosi aspetti operativi vengono rinviati a successivi atti tecnici il rischio è che, almeno nella fase iniziale, ogni Stato sviluppi interpretazioni differenti.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Il PPWR rimane uno dei pilastri della strategia europea sull&#8217;<a href="https://www.wastezero.it/nuove-regole-ue-conti-ambientali-aggiornati-allegati/">economia circolare</a> e punta a ridurre i rifiuti di imballaggio, aumentare il riutilizzo e migliorare la riciclabilità dei materiali. Tuttavia, perché questi obiettivi possano essere raggiunti senza creare ostacoli al mercato interno, sarà fondamentale che la Commissione completi rapidamente il quadro attuativo, offrendo alle imprese e alle amministrazioni le certezze richieste.</p>



<h2 class="wp-block-heading">FAQ</h2>



<h3 class="wp-block-heading">Quando entrerà in applicazione il PPWR?</h3>



<p class="wp-block-paragraph">Le <strong>principali disposizioni del Regolamento europeo sugli imballaggi</strong> inizieranno ad applicarsi dal <strong>12 agosto 2026</strong>.</p>



<h3 class="wp-block-heading">Quali Paesi hanno chiesto chiarimenti alla Commissione?</h3>



<p class="wp-block-paragraph">La richiesta è stata presentata da <strong>Italia, Bulgaria, Repubblica Ceca, Lettonia, Polonia, Romania, Slovacchia e Slovenia</strong>.</p>



<h3 class="wp-block-heading">Quali sono gli aspetti più critici del PPWR?</h3>



<p class="wp-block-paragraph">Le principali criticità riguardano <strong>etichettatura degli imballaggi, test sui PFAS, sistemi EPR, metodologie di conformità e atti attuativi ancora mancanti</strong>.</p>



<h3 class="wp-block-heading">Perché le imprese chiedono maggiore chiarezza?</h3>



<p class="wp-block-paragraph">Perché molti investimenti necessari ad adeguarsi al PPWR dipendono da <strong>regole tecniche che non sono ancora state definite</strong>, rendendo difficile pianificare gli interventi.</p>



<h3 class="wp-block-heading">La Commissione europea ha già pubblicato documenti interpretativi?</h3>



<p class="wp-block-paragraph">Sì. La Commissione ha pubblicato <strong>linee guida e FAQ</strong> sul PPWR, ma è ancora al lavoro sugli ulteriori atti delegati e di esecuzione necessari per completare il quadro normativo.</p>



<p class="wp-block-paragraph"></p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.wastezero.it/ppwr-otto-paesi-ue-chiedono-regole-piu-chiare/">PPWR, otto Paesi UE chiedono regole più chiare: “Senza indicazioni immediate rischiamo costi miliardari e mercato frammentato”</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.wastezero.it">WasteZero</a>.</p>
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		<item>
		<title>RAEE, cambiano le regole sulle sostanze pericolose: il MASE aggiorna le deroghe all’uso del piombo nelle apparecchiature elettriche</title>
		<link>https://www.wastezero.it/raee-cambiano-regole-sostanze-pericolose/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alessia Pannone]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2026 10:00:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[Evidenza]]></category>
		<category><![CDATA[Rifiuti]]></category>
		<category><![CDATA[Sostanze Chimiche]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.wastezero.it/?p=9707</guid>

					<description><![CDATA[<p>L’Italia aggiorna la disciplina sulle sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE).</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.wastezero.it/raee-cambiano-regole-sostanze-pericolose/">RAEE, cambiano le regole sulle sostanze pericolose: il MASE aggiorna le deroghe all’uso del piombo nelle apparecchiature elettriche</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.wastezero.it">WasteZero</a>.</p>
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<p class="wp-block-paragraph">L’Italia aggiorna la disciplina sulle <strong>sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE)</strong>. <a href="https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2026-06-24&amp;atto.codiceRedazionale=26A03088&amp;elenco30giorni=true" rel="nofollow noopener" target="_blank">Con un nuovo decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale,</a> il <strong>Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica</strong> ha recepito tre direttive delegate della Commissione europea che modificano l’<strong>allegato III del D.Lgs. 27/2014</strong>, il provvedimento nazionale che attua la direttiva <strong>RoHS (Restriction of Hazardous Substances)</strong>.</p>



<p class="wp-block-paragraph">L’intervento non introduce un allentamento generalizzato dei limiti previsti dalla normativa europea, ma aggiorna alcune <strong>esenzioni all’utilizzo del piombo</strong> per specifiche applicazioni tecniche. Si tratta di modifiche rese necessarie dall’evoluzione tecnologica e dalla constatazione che, in determinati casi, non esistono ancora alternative tecnicamente affidabili in grado di sostituire completamente questo metallo senza compromettere sicurezza, affidabilità o durata delle apparecchiature.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Il decreto recepisce le <strong>direttive delegate (UE) 2025/1802, 2025/2363 e 2025/2364</strong>, che aggiornano la direttiva 2011/65/UE adattandola al progresso tecnico, come previsto dalla stessa <a href="https://www.wastezero.it/leggi-normative/">normativa europea.</a></p>



<h2 class="wp-block-heading">Le nuove deroghe riguardano saldature, vetro, ceramica e leghe metalliche</h2>



<p class="wp-block-paragraph">Il provvedimento interviene esclusivamente sull’<strong>allegato III del D.Lgs. 27/2014</strong>, cioè la parte della normativa che contiene l’elenco delle esenzioni al divieto di utilizzare alcune sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Nel dettaglio, vengono aggiornate le deroghe relative all&#8217;impiego del <strong>piombo nelle saldature ad alta temperatura di fusione</strong>, nei <strong>componenti in vetro o ceramica</strong> e come <strong>elemento di lega nell’acciaio, nell’alluminio e nel rame</strong>.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Queste eccezioni non sono permanenti né generalizzate. La logica della direttiva RoHS resta infatti quella di <strong>limitare progressivamente l’impiego delle <a href="https://www.wastezero.it/salute-lavoratori-centro-sesta-revisione-ue/">sostanze pericolose</a></strong>, consentendone l’utilizzo solo quando la loro sostituzione non è ancora tecnicamente o scientificamente praticabile.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Il sistema delle deroghe rappresenta quindi uno strumento di equilibrio tra due esigenze: da un lato la tutela della salute e dell’ambiente attraverso la riduzione delle sostanze pericolose, dall’altro la necessità di garantire la produzione di apparecchiature sicure e affidabili in settori dove le alternative non sono ancora sufficientemente mature.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Le modifiche riguardano principalmente produttori, importatori e operatori della filiera delle apparecchiature elettriche ed elettroniche, chiamati a verificare la conformità dei propri prodotti alle nuove disposizioni.</p>



<h2 class="wp-block-heading">Un aggiornamento tecnico che incide anche sulla gestione dei RAEE</h2>



<p class="wp-block-paragraph">Sebbene il decreto abbia un contenuto prevalentemente tecnico, le sue ricadute non riguardano soltanto la fase di produzione delle apparecchiature. La normativa <strong>RoHS</strong> è infatti strettamente collegata alla disciplina sui <strong>Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE)</strong>, poiché la riduzione delle sostanze pericolose facilita anche le operazioni di recupero, riciclo e trattamento dei prodotti giunti a fine vita.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Limitare la presenza di metalli pesanti e altre sostanze pericolose consente infatti di rendere più sicure le attività di gestione dei RAEE e di migliorare la qualità delle materie prime seconde ottenute dal riciclo.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Proprio per questo motivo la Commissione europea aggiorna periodicamente le deroghe previste dalla direttiva RoHS. L&#8217;obiettivo non è mantenere indefinitamente l&#8217;utilizzo del piombo, ma verificare costantemente se il progresso tecnologico renda possibile eliminarlo anche nelle applicazioni oggi ancora escluse dal divieto.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Dal punto di vista delle imprese, il decreto rappresenta soprattutto un aggiornamento normativo da monitorare con attenzione. Le aziende che progettano o commercializzano apparecchiature elettriche dovranno verificare se i propri prodotti rientrino nelle deroghe aggiornate e assicurarsi che la documentazione tecnica e le procedure di conformità siano coerenti con le nuove disposizioni.</p>



<p class="wp-block-paragraph">La revisione conferma inoltre un principio ormai consolidato nella normativa ambientale europea: <strong>le deroghe rappresentano un’eccezione e non la regola</strong>. Ogni esenzione viene periodicamente rivalutata e mantenuta soltanto quando esistono motivazioni tecniche adeguatamente documentate. In questo modo il legislatore europeo cerca di favorire l’innovazione tecnologica senza compromettere gli obiettivi di riduzione delle sostanze pericolose e di sviluppo dell’economia circolare.</p>



<h2 class="wp-block-heading">FAQ</h2>



<h3 class="wp-block-heading">Cosa modifica il nuovo decreto del MASE?</h3>



<p class="wp-block-paragraph">Il decreto aggiorna l’<strong>allegato III del D.Lgs. 27/2014</strong>, recependo tre direttive europee che modificano alcune deroghe previste dalla normativa <strong>RoHS</strong> sulle sostanze pericolose nelle AEE.</p>



<h3 class="wp-block-heading">Il piombo torna ad essere consentito in tutte le apparecchiature elettriche?</h3>



<p class="wp-block-paragraph">No. Il decreto riguarda esclusivamente <strong>specifiche deroghe tecniche</strong> relative a determinate applicazioni, come saldature ad alta temperatura, componenti in vetro o ceramica e alcune leghe metalliche.</p>



<h3 class="wp-block-heading">Perché esistono queste deroghe?</h3>



<p class="wp-block-paragraph">Perché in alcune applicazioni <strong>non sono ancora disponibili alternative tecnicamente affidabili</strong> che consentano di eliminare completamente il piombo senza compromettere sicurezza e prestazioni delle apparecchiature.</p>



<h3 class="wp-block-heading">Quale rapporto esiste tra RoHS e RAEE?</h3>



<p class="wp-block-paragraph">La normativa <strong>RoHS limita l&#8217;utilizzo delle sostanze pericolose</strong> nelle apparecchiature elettriche, mentre la disciplina <strong>RAEE regola la gestione dei prodotti a fine vita</strong>. Ridurre le sostanze pericolose rende più sicuro anche il riciclo delle apparecchiature.</p>



<h3 class="wp-block-heading">Chi è interessato dalle nuove disposizioni?</h3>



<p class="wp-block-paragraph">Le modifiche riguardano principalmente <strong>produttori, importatori, distributori e fabbricanti di apparecchiature elettriche ed elettroniche</strong>, che dovranno verificare la conformità dei propri prodotti alle nuove deroghe previste dalla normativa.</p>



<p class="wp-block-paragraph"></p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.wastezero.it/raee-cambiano-regole-sostanze-pericolose/">RAEE, cambiano le regole sulle sostanze pericolose: il MASE aggiorna le deroghe all’uso del piombo nelle apparecchiature elettriche</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.wastezero.it">WasteZero</a>.</p>
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