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	<title>Wastezero.it</title>
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	<description>Consulente ambientale Formazione - Informazione</description>
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		<title>RENTRI: come pagare le sanzioni per irregolarità e mancata iscrizione</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Alessia Pannone]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2026 10:25:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[APR - GIU]]></category>
		<category><![CDATA[RENTRI]]></category>
		<category><![CDATA[NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[⇒ 2026]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Nuove istruzioni operative dopo l’istituzione del capitolo di bilancio dedicato</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.wastezero.it/rentri-come-pagare-sanzioni-irregolarita/">RENTRI: come pagare le sanzioni per irregolarità e mancata iscrizione</a> proviene da <a href="https://www.wastezero.it">Wastezero.it</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[
<p>L’introduzione di un capitolo di bilancio dedicato chiarisce finalmente le modalità di pagamento delle <strong>sanzioni legate al RENTRI.</strong> Imprese ed enti hanno ora indicazioni operative precise per gestire correttamente i versamenti dovuti.<strong><br><br></strong>Vediamo in questo articolo tutti i dettagli.<br><br></p>



<h4 class="wp-block-heading">Quando scattano le sanzioni RENTRI: indicazioni pratiche per imprese ed enti </h4>



<p>Come anticipato, la gestione della tracciabilità dei rifiuti attraverso il RENTRI entra in una fase più strutturata anche sotto il profilo sanzionatorio.&nbsp;</p>



<p>Con la <a href="https://www.rentri.gov.it/news/istituzione-del-capitolo-di-bilancio-e-modalita-di-pagamento-per-le-sanzioni-ex-art-258-comma-10-del-d-lgs-152-2006" target="_blank" rel="noreferrer noopener">pubblicazione delle nuove indicazioni </a>operative, vengono definite in modo chiaro le modalità con cui devono essere effettuati i pagamenti delle sanzioni previste in caso di violazioni legate al sistema.</p>



<p>Il riferimento normativo resta quello <strong>dell’articolo 258, comma 10, del decreto legislativo n. 152 del 2006, </strong>che disciplina le conseguenze per chi non rispetta gli <a href="https://www.wastezero.it/pulizia-reti-fognarie-rentri-tutti-obblighi/">obblighi di </a><a href="https://www.wastezero.it/pulizia-reti-fognarie-rentri-tutti-obblighi/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">iscrizione </a>o trasmissione dei dati al Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti.<br><br>Tuttavia, fino ad oggi mancava un quadro operativo univoco per gestire i pagamenti. Questo vuoto viene ora colmato. Le sanzioni oggetto delle nuove indicazioni riguardano principalmente due situazioni.<br><br>Da un lato, la mancata o irregolare iscrizione al RENTRI da parte dei soggetti obbligati; dall’altro, la mancata o incompleta trasmissione dei dati richiesti secondo le tempistiche e le modalità previste dal regolamento.</p>



<p>Si tratta di violazioni che, nella pratica operativa, possono derivare sia da inadempienze formali sia da difficoltà nella fase di adeguamento al sistema digitale.<br><br>Il passaggio al RENTRI, infatti, ha comportato per molte imprese un cambiamento significativo nei processi di gestione documentale e di comunicazione dei dati.</p>



<p>Proprio per questo motivo, le autorità hanno ritenuto necessario fornire <strong>indicazioni puntuali </strong>non solo agli operatori economici, ma anche agli enti incaricati dei controlli, così da uniformare le procedure e ridurre possibili margini di errore.</p>



<p>La novità più rilevante è l’istituzione di uno<strong>specifico capitolo di bilancio</strong> destinato alla raccolta delle somme derivanti dalle sanzioni.<br><br>Questo passaggio, apparentemente tecnico, ha in realtà un impatto concreto: consente di standardizzare i versamenti e di evitare ambiguità nella destinazione delle somme.<br><br></p>



<h4 class="wp-block-heading">Modalità di pagamento: le indicazioni operative</h4>



<p>Inoltre, il pagamento deve essere effettuato a favore del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, utilizzando il capitolo identificato come 0/2592/40.<br><br>La denominazione completa richiama esplicitamente le sanzioni legate al RENTRI e al mancato rispetto degli obblighi informativi, con una successiva riassegnazione delle risorse allo stesso Ministero.</p>



<p>Questa struttura contabile garantisce <strong>maggiore trasparenza e tracciabilità </strong>anche nella gestione delle entrate derivanti dalle attività di controllo e sanzione.</p>



<p>Dal punto di vista pratico, le istruzioni fornite sono estremamente precise. Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico bancario utilizzando un IBAN dedicato e intestato al <a href="https://www.wastezero.it/bonifiche-rifiuti-interrati-mase-chiarisce/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica.</a></p>



<p>Un elemento fondamentale è la <strong>corretta compilazione della causale. </strong>È richiesto infatti di indicare esplicitamente il riferimento normativo,articolo 258, comma 10 del D.lgs. 152/2006, insieme al numero del provvedimento sanzionatorio.<br><br>Questo dettaglio non è formale: consente di collegare in modo univoco il pagamento alla specifica violazione contestata.</p>



<p>Errori o omissioni nella causale potrebbero infatti complicare la fase di riconciliazione dei pagamenti, con possibili ritardi o richieste di integrazione da parte dell’amministrazione.</p>



<p>Per le imprese, quindi, è essenziale prestare attenzione non solo all’importo, ma anche alla correttezza delle informazioni inserite nel bonifico.</p>



<p>Ad ogni modo, le nuove indicazioni non si rivolgono esclusivamente ai soggetti sanzionati.<br><br>Un ruolo centrale è attribuito anche agli enti preposti all’accertamento delle violazioni, che sono invitati a riportare in modo chiaro tutte le informazioni necessarie all’interno dei provvedimenti sanzionatori.</p>



<p>Questo significa che i verbali o gli atti notificati dovranno contenere le coordinate bancarie, il riferimento al capitolo di bilancio e le istruzioni per la compilazione della causale. L’obiettivo è <strong>semplificare il processo</strong> per i destinatari della sanzione e ridurre il rischio di errori.</p>



<p>In questo modo si crea una filiera più efficiente: dall’accertamento della violazione fino al pagamento, ogni passaggio viene standardizzato e reso più chiaro.</p>



<h4 class="wp-block-heading">Impatti operativi per le imprese</h4>



<p>Per le aziende coinvolte nella <a href="https://www.wastezero.it/category/news/gestione_rifiuti/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">gestione dei rifiuti, </a>queste novità rappresentano un ulteriore tassello nel percorso di adeguamento al RENTRI.<br><br>Se da un lato il sistema digitale promette maggiore controllo e trasparenza, dall’altro richiede un livello più elevato di attenzione nella gestione degli adempimenti.</p>



<p>Le sanzioni, infatti, non riguardano solo comportamenti intenzionalmente scorretti, ma possono derivare anche da ritardi, errori nella trasmissione dei dati o incompleta registrazione delle informazioni.<br><br>In questo contesto, la <strong>corretta organizzazione interna </strong>diventa fondamentale.</p>



<p>Dotarsi di procedure chiare, aggiornare i sistemi informativi e formare il personale sono elementi chiave per evitare contestazioni.<br><br>Allo stesso tempo, conoscere nel dettaglio le modalità di pagamento delle eventuali sanzioni consente di gestire in modo più rapido ed efficace eventuali criticità.</p>



<p>In altre parole, le indicazioni pubblicate segnano un passo avanti verso una gestione più matura e strutturata del RENTRI.<br><br>Non si tratta infatti solo di definire come pagare una sanzione, ma di costruire un sistema coerente, in cui ogni fase, dalla raccolta dei dati alla gestione delle violazioni, sia regolata in modo uniforme.</p>
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		<title>ADR: cosa deve esserci nella cabina di guida durante il trasporto di merci pericolose?</title>
		<link>https://www.wastezero.it/adr-cosa-deve-esserci-cabina-di-guida-durante-trasporto/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[Alessia Pannone]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2026 09:54:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[APR - GIU]]></category>
		<category><![CDATA[ADR]]></category>
		<category><![CDATA[NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[⇒ 2026]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Dalle istruzioni scritte agli equipaggiamenti: come organizzare correttamente la cabina secondo la normativa</p>
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										<content:encoded><![CDATA[
<p>Nel trasporto di merci pericolose, riguardante le<strong> normative ADR,</strong> la <strong>cabina</strong> di guida non è solo uno spazio operativo, ma un punto strategico per la sicurezza. Dotazioni, documenti e dispositivi devono essere sempre presenti, accessibili e perfettamente funzionanti.<br><br>Vediamo dunque in questo articolo tutto ciò che serve sapere in merito.&nbsp;</p>



<h4 class="wp-block-heading">Cabina di guida e sicurezza: non solo una formalità in ambito ADR&nbsp;</h4>



<p>Quando si parla di trasporto su strada di merci pericolose, il rispetto delle <a href="https://unece.org/transport/dangerous-goods/about-adr" target="_blank" rel="noreferrer noopener">prescrizioni dell’ADR</a> non riguarda solo il carico o il veicolo nel suo complesso, ma coinvolge direttamente anche la cabina di guida.<br><br>È proprio qui, infatti, che devono essere collocati alcuni degli elementi più importanti per garantire un intervento tempestivo in caso di emergenza.</p>



<p>La normativa prevede che ogni unità di trasporto sia equipaggiata con dispositivi specifici destinati sia alla <strong>sicurezza dell’equipaggio</strong> sia alla <strong>protezione dell’ambiente</strong>.<br><br>Nel linguaggio operativo, queste dotazioni vengono spesso raccolte sotto il nome di “borsa ADR”: un insieme organizzato di strumenti che devono essere facilmente accessibili al conducente.</p>



<p>Anche nei casi in cui non sia formalmente obbligatoria, la presenza di una borsa ADR ben strutturata rappresenta una scelta prudente.<br><br>In situazioni critiche, infatti, la<strong> rapidità di accesso agli strumenti </strong>può fare la differenza tra una gestione efficace dell’emergenza e un aggravamento del rischio.</p>



<p>Tra gli elementi imprescindibili all’interno della cabina figurano le cosiddette <strong>istruzioni scritte. </strong></p>


<div class="wp-block-image">
<figure class="aligncenter size-large is-resized"><img fetchpriority="high" decoding="async" width="1170" height="694" src="https://www.wastezero.it/wp-content/uploads/2026/04/imm-2-1170x694.jpg" alt="" class="wp-image-9518" style="width:867px;height:auto" srcset="https://www.wastezero.it/wp-content/uploads/2026/04/imm-2-1170x694.jpg 1170w, https://www.wastezero.it/wp-content/uploads/2026/04/imm-2-768x456.jpg 768w, https://www.wastezero.it/wp-content/uploads/2026/04/imm-2-440x260.jpg 440w, https://www.wastezero.it/wp-content/uploads/2026/04/imm-2-220x130.jpg 220w" sizes="(max-width: 1170px) 100vw, 1170px" /></figure>
</div>


<p><strong><br><br></strong>Si tratta di un documento fondamentale, spesso richiesto durante i <a href="https://www.wastezero.it/adr-2027-tutte-novita-arrivo-sicurezza-nuovi-obblighi/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">controlli su strada</a>, che fornisce al conducente indicazioni operative precise da seguire in caso di incidente o rilascio di sostanze pericolose.</p>



<p>Queste istruzioni devono rispettare un formato ben definito: quattro pagine a colori, conformi al modello previsto dall’ADR. Non si tratta di un dettaglio formale, ma di un requisito essenziale per garantire uniformità e immediatezza nella consultazione.</p>



<p><br>Un aspetto spesso sottovalutato riguarda la lingua: il documento deve essere comprensibile a tutti i membri dell’equipaggio. In caso contrario, perderebbe la sua funzione principale, cioè fornire indicazioni rapide e chiare nei momenti più critici.</p>



<p>Oltre alle istruzioni scritte, devono essere presenti anche <strong>tutti i documenti di trasporto:</strong> dalle informazioni sulle merci pericolose trasportate fino alle eventuali autorizzazioni specifiche e alla documentazione tecnica del veicolo o della cisterna, quando richiesta.</p>



<h4 class="wp-block-heading">Borsa ADR: obbligo, consigli e differenze operative</h4>



<p>Non tutti i trasporti sono soggetti agli stessi obblighi. L’ADR distingue infatti tra <strong>diverse modalità operative, </strong>che incidono direttamente sulla necessità di dotarsi della borsa ADR.</p>



<p>Nel caso di trasporto in quantità limitate o in regime di esenzione (come previsto dal paragrafo 1.1.3.6), la borsa non è sempre obbligatoria, ma resta comunque fortemente consigliata.<br><br>Diverso è il discorso per il trasporto in piena regolamentazione, dove la presenza dell’equipaggiamento completo diventa un requisito imprescindibile.</p>



<p>La scelta della borsa più adatta non può essere casuale: deve tenere conto della tipologia di merci trasportate e della relativa <a href="https://www.wastezero.it/classificazione-hp14-correlazioni-adr/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">classe di pericolo.</a> Alcune categorie, infatti, richiedono dispositivi aggiuntivi specifici, che vanno integrati nella dotazione standard.</p>



<p>Una borsa ben organizzata non facilita solo il lavoro dell’equipaggio, ma rappresenta anche un elemento che può agevolare i controlli delle autorità, dimostrando immediatamente la <strong>conformità alle prescrizioni normative.</strong></p>



<p>Uno degli aspetti centrali della normativa riguarda la collocazione degli equipaggiamenti. Alcuni dispositivi devono essere tenuti direttamente in cabina, proprio per garantire un accesso immediato da parte del conducente.</p>



<p>Tuttavia, la semplice presenza degli strumenti non è sufficiente. È fondamentale che ogni elemento sia mantenuto in <strong>condizioni di efficienza.</strong> Un dispositivo non funzionante o scaduto è, a tutti gli effetti, come se non fosse presente.</p>



<p>Per questo motivo, la gestione dell’equipaggiamento richiede un approccio sistematico, basato su controlli periodici e verifiche puntuali.</p>



<p>Tra le verifiche più importanti da effettuare con regolarità rientrano alcuni <strong>controlli pratici, </strong>spesso sottovalutati ma essenziali.</p>



<p>I coni di segnalazione, ad esempio, devono garantire visibilità e stabilità adeguate, preferibilmente in conformità con il Codice della strada.<br><br>Il liquido lavaocchi deve essere sempre entro la data di scadenza, perché la sua efficacia è cruciale in caso di contaminazione.</p>



<h4 class="wp-block-heading">Equipaggiamenti supplementari: il ruolo delle classi di pericolo</h4>



<p>A seguire, il copritombino, spesso trascurato, deve essere<strong> integro e realmente idoneo</strong> a sigillare uno scarico: soluzioni improvvisate non sono considerate conformi.<br><br>Anche l’indumento fluorescente deve rispettare standard tecnici specifici per assicurare visibilità in condizioni di scarsa illuminazione.</p>



<p>Non meno importante è la lampada portatile, il cui funzionamento deve essere garantito in ogni momento, così come la maschera di evacuazione, fondamentale soprattutto per il trasporto di <a href="https://www.wastezero.it/nuove-regole-ue-oltre-30-sostanze-chimiche/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">sostanze tossiche.<br><br></a>In questi casi, è necessario verificare sia la validità della maschera sia quella del filtro.</p>



<p>Un elemento distintivo dell’ADR è la <strong>previsione di equipaggiamenti aggiuntivi </strong>in base alla classe di pericolo delle merci trasportate. Questo approccio riflette una logica precisa: adattare le misure di sicurezza ai rischi specifici.</p>



<p>Un esempio significativo riguarda le <strong>sostanze tossiche (classe 6.1)</strong>, per le quali è obbligatoria la presenza di una maschera di evacuazione. In caso di perdita, infatti, il rischio principale è rappresentato dall’inalazione immediata, che può avere conseguenze gravi.</p>



<p>Questa attenzione alla specificità del rischio evidenzia come la normativa non si limiti a imporre obblighi generici, ma costruisca un sistema di prevenzione mirato e coerente.</p>



<p>Al di là degli obblighi formali, ciò che emerge chiaramente è<strong> l’importanza dell’organizzazione.</strong> Una cabina ordinata, con dispositivi facilmente individuabili e pronti all’uso, rappresenta un elemento essenziale per la sicurezza.</p>



<p>Al contrario, una gestione disordinata può compromettere la rapidità di intervento e aumentare i rischi in caso di emergenza. In questo senso, la borsa ADR non è solo un contenitore, ma uno strumento operativo che contribuisce concretamente alla prevenzione.</p>
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		<title>ADR 2027: tutte le novità in arrivo tra sicurezza, batterie e nuovi obblighi tecnici</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Alessia Pannone]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2026 10:14:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[APR - GIU]]></category>
		<category><![CDATA[ADR]]></category>
		<category><![CDATA[NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[⇒ 2026]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Dalle esenzioni ai requisiti per i veicoli: come cambia il trasporto di merci pericolose</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.wastezero.it/adr-2027-tutte-novita-arrivo-sicurezza-nuovi-obblighi/">ADR 2027: tutte le novità in arrivo tra sicurezza, batterie e nuovi obblighi tecnici</a> proviene da <a href="https://www.wastezero.it">Wastezero.it</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[
<p>Le prime anticipazioni <strong>sull’ADR 2027 </strong>delineano un aggiornamento rilevante per il trasporto di merci pericolose. Tra esenzioni, nuove tecnologie e sicurezza dei veicoli, le imprese dovranno prepararsi a cambiamenti concreti.<br><br>Vediamo in questo articolo tutti i dettagli</p>



<h4 class="wp-block-heading">Un aggiornamento atteso per il sistema ADR 2027&nbsp;</h4>



<p>Le modifiche che entreranno nel prossimo aggiornamento dell’ADR iniziano a prendere forma attraverso i documenti preparatori elaborati nell’ambito del gruppo di lavoro internazionale sul trasporto di merci pericolose.<br><br>In particolare, il documento <a href="https://unece.org/sites/default/files/2024-11/ECE-TRANS-WP.15-274e.pdf" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>ECE/TRANS/WP.15/274</strong></a> rappresenta una sintesi delle proposte di emendamento che potrebbero confluire nella versione 2027 dell’accordo.</p>



<p>Non si tratta ancora di un testo definitivo, ma le indicazioni contenute offrono già un quadro piuttosto chiaro delle direttrici su cui si muoverà la <a href="https://www.wastezero.it/leggi-normative/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">normativa.<br><br></a>Ovvero maggiore attenzione alla sicurezza, aggiornamento tecnologico e adattamento alle nuove tipologie di merci, in particolare quelle legate alla transizione energetica.</p>



<p>Uno dei primi ambiti toccati dalle modifiche riguarda le <strong>disposizioni generali e le esenzioni, </strong>tema sempre centrale per operatori e trasportatori.</p>



<p>Tra gli interventi più rilevanti emerge la revisione delle categorie di trasporto previste dal paragrafo 1.1.3.6.<br><br>In questo contesto, viene eliminata una nota esplicativa nella categoria 1, mentre per la categoria 2, in particolare nella Classe 9, vengono introdotti nuovi numeri ONU, ampliando così il perimetro delle sostanze considerate.</p>



<p>Un chiarimento importante riguarda inoltre i sistemi di <strong>accumulo e produzione di energia.</strong><br>Batterie, condensatori e pile a combustibile, quando utilizzati per il funzionamento del veicolo o delle sue apparecchiature, vengono esclusi dal campo di applicazione dell’ADR.<br><br>Una precisazione che tiene conto dell’evoluzione tecnologica dei mezzi e della crescente diffusione di sistemi elettrici integrati.</p>



<h4 class="wp-block-heading">Misure transitorie: più tempo per adeguarsi</h4>



<p>Come spesso accade negli aggiornamenti ADR, viene previsto un periodo di transizione per consentire agli operatori di adeguarsi gradualmente alle nuove regole.</p>



<p>Le istruzioni scritte per i conducenti rappresentano uno degli esempi più concreti.<br><br>Infatti, quelle conformi alla versione attuale dell’ADR potranno continuare a essere utilizzate fino al <strong>31 dicembre 2027, </strong>anche se non pienamente allineate ai nuovi requisiti che entreranno in vigore dal 2027.</p>



<p>Anche sul fronte dei veicoli emergono elementi di flessibilità. I mezzi immatricolati prima di determinate date potranno continuare a circolare pur non rispettando i nuovi standard tecnici, in particolare quelli relativi alla protezione dei serbatoi e ai dispositivi di sicurezza.<br><br>Una scelta che evita impatti economici immediati troppo pesanti per le imprese.</p>



<p>Il Capitolo 2.2, dedicato alla classificazione delle materie, introduce aggiornamenti significativi, soprattutto in relazione a <a href="https://www.wastezero.it/ue-accelera-sicurezza-sostanze-chimiche/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">sostanze chimiche </a>e sistemi energetici innovativi.</p>



<p>Tra le novità si segnala l’inserimento di <strong>nuove sostanze </strong>nella categoria dei perossidi organici, oltre a modifiche nei metodi di imballaggio per alcune di esse.<br><br>Questo tipo di intervento riflette la necessità di mantenere la normativa allineata con l’evoluzione dell’industria chimica.</p>



<p>Ancora più rilevante è l’estensione delle disposizioni alle batterie agli ioni di sodio e ai sistemi ibridi litio-sodio.<br><br>Si tratta di una novità coerente con le dinamiche della transizione energetica, che sta portando sul mercato soluzioni alternative alle tradizionali batterie al litio.<br><br>L’ADR si adegua quindi per garantire un quadro normativo aggiornato e coerente con le innovazioni tecnologiche.</p>



<h4 class="wp-block-heading">Linguaggio più diretto e dispositivi più sicuri</h4>



<p>Un cambiamento meno tecnico ma significativo riguarda il linguaggio utilizzato nelle istruzioni scritte per i conducenti. Le espressioni generiche come “rischio di” vengono progressivamente sostituite da formulazioni più dirette, come “può causare”.</p>



<p>Questo passaggio non è solo formale: l’obiettivo è migliorare la comprensione immediata dei pericoli, soprattutto in situazioni di emergenza. Un linguaggio più chiaro può infatti contribuire a ridurre errori operativi e aumentare la sicurezza complessiva.</p>



<p>Parallelamente, vengono aggiornati i<strong>requisiti per i dispositivi </strong>utilizzati nel <a href="https://www.wastezero.it/accordi-adr-m361-m362-m364-nuove-deroghe-operative/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">trasporto </a>di merci sensibili alla temperatura. Questi strumenti dovranno essere progettati per operare in ambienti potenzialmente pericolosi, rafforzando così gli standard di sicurezza.</p>



<p>L’ADR 2027 si allinea anche alle più recenti norme tecniche internazionali. Aggiornati anche infatti diversi riferimenti , tra cui standard ISO relativi ai materiali di imballaggio e ai contenitori.</p>



<p><br>Un esempio riguarda le prove di impilamento, dove cambia la terminologia tecnica utilizzata per definire i parametri di test.<br><br>Anche se può sembrare un dettaglio, questo tipo di aggiornamento è fondamentale per garantire uniformità a livello internazionale e migliorare la precisione delle verifiche.</p>



<p>Inoltre, uno degli ambiti più incisivi riguarda i<strong> requisiti tecnici per i veicoli.</strong> Le nuove disposizioni introducono obblighi specifici che puntano a rafforzare la sicurezza durante il trasporto.</p>



<p>Tra questi spicca l’introduzione del sistema di monitoraggio della pressione degli pneumatici (TPMS), che diventerà obbligatorio per i veicoli e i rimorchi immatricolati dopo il 1° luglio 2027.<br><br>Si tratta di una misura già diffusa nel settore automotive, ma ora formalmente integrata anche nel contesto ADR.</p>



<p>Vengono inoltre previsti <strong>requisiti aggiuntivi </strong>per i sistemi di visione indiretta, come le telecamere installate sui veicoli. In questi casi sarà necessario un dispositivo di controllo esterno alla cabina, in linea con quanto previsto dai regolamenti ONU.</p>



<p>Infine, l’introduzione di uno scudo termico per alcuni sistemi di frenatura rappresenta un ulteriore passo avanti nella prevenzione dei rischi legati al surriscaldamento dei componenti.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.wastezero.it/adr-2027-tutte-novita-arrivo-sicurezza-nuovi-obblighi/">ADR 2027: tutte le novità in arrivo tra sicurezza, batterie e nuovi obblighi tecnici</a> proviene da <a href="https://www.wastezero.it">Wastezero.it</a>.</p>
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		<title>EPR plastica non da imballaggio: più tempo per osservazioni e nuove regole in arrivo</title>
		<link>https://www.wastezero.it/epr-plastica-non-imballaggio-nuove-regole-arrivo/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[Alessia Pannone]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2026 08:46:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[GESTIONE RIFIUTI]]></category>
		<category><![CDATA[APR - GIU]]></category>
		<category><![CDATA[NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[⇒ 2026]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Prorogata all’11 maggio 2026 la consultazione sul decreto: produttori e operatori chiamati a partecipare</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.wastezero.it/epr-plastica-non-imballaggio-nuove-regole-arrivo/">EPR plastica non da imballaggio: più tempo per osservazioni e nuove regole in arrivo</a> proviene da <a href="https://www.wastezero.it">Wastezero.it</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[
<p>Slitta il termine per la consultazione pubblica sul nuovo sistema <strong>EPR </strong>dedicato ai prodotti <strong>di plastica non da imballaggio. </strong>Una fase cruciale che coinvolge imprese e stakeholder nella definizione di regole più sostenibili e responsabili.<br><br>Vediamo in questo articolo tutti i dettagli.&nbsp;</p>



<h4 class="wp-block-heading">Più tempo per contribuire: cosa cambia con la proroga al EPR per la plastica non da imballaggio&nbsp;</h4>



<p>Come anticipato, il percorso verso l’introduzione di un sistema di responsabilità estesa del produttore (EPR) per i prodotti plastici non da imballaggio entra in una fase decisiva.<br><br>Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha infatti concesso più tempo agli operatori per inviare osservazioni sulla bozza di decreto, spostando la scadenza <strong>all’11 maggio 2026.</strong></p>



<p>Una scelta che, nei fatti, riconosce la complessità del tema e la necessità di raccogliere contributi qualificati da parte delle filiere coinvolte.<br><br>Non si tratta solo di un passaggio formale, ma di un momento in cui imprese, associazioni e soggetti istituzionali possono incidere concretamente sull’impostazione del futuro sistema.</p>



<p><a href="https://www.mase.gov.it/portale/-/schema-di-decreto-per-l-istituzione-del-regime-di-responsabilita-estesa-del-produttore-per-la-filiera-dei-prodotti-plastici-non-da-imballaggio-avvio-della-consultazione-pubblica-1" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Il decreto in consultazione </a>punta infatti a <strong>introdurre un modello strutturato </strong>che attribuisca ai produttori un ruolo diretto nella gestione del fine vita dei prodotti.<br><br>Un cambiamento significativo, soprattutto per quei comparti finora meno coinvolti da obblighi EPR rispetto al settore degli <a href="https://www.wastezero.it/imballaggi-ue-nuove-regole-dubbi-operativi/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">imballaggi.</a></p>



<p>Finora, gran parte delle politiche di responsabilità estesa si è concentrata sugli imballaggi. Il nuovo schema normativo, invece, amplia il campo di applicazione ai prodotti plastici non da imballaggio, intercettando una quota rilevante di materiali immessi sul mercato.</p>



<p>Parliamo di beni di uso quotidiano, componenti e articoli che, una volta diventati rifiuti, spesso sfuggono a filiere strutturate di raccolta e trattamento. È proprio qui che si inserisce la logica dell’EPR: chi produce deve contribuire anche alla fase finale del ciclo di vita.</p>



<p>Questo approccio si traduce in obblighi organizzativi e finanziari, ma anche in un<strong> cambio di prospettiva. </strong>Il produttore non è più solo un attore della fase iniziale, ma diventa parte integrante dell’intero ciclo, fino alla gestione del rifiuto.</p>



<h4 class="wp-block-heading">Responsabilità estesa: cosa significa davvero per le imprese</h4>



<p>L’introduzione dell’EPR comporta una serie di <strong>implicazioni operative</strong> per le aziende. In primo luogo, la necessità di partecipare, direttamente o tramite sistemi collettivi, alla <a href="https://www.wastezero.it/category/news/gestione_rifiuti/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">gestione dei rifiuti</a> derivanti dai propri prodotti.</p>



<p>Ciò può includere il finanziamento delle attività di raccolta, trasporto, trattamento e recupero, ma anche la definizione di standard e procedure condivise lungo la filiera. In molti casi, si aprirà la strada alla creazione o al rafforzamento di consorzi dedicati.</p>



<p>Ma l’aspetto più rilevante riguarda il cambiamento culturale richiesto alle imprese. L’EPR spinge infatti verso una maggiore integrazione tra progettazione, produzione e fine vita. Non è più sostenibile immettere sul mercato prodotti difficili da riciclare o gestire.</p>



<p>Uno degli obiettivi centrali del nuovo sistema è incentivare scelte progettuali più sostenibili. L’eco-design diventa uno strumento chiave per ridurre l’impatto ambientale già nella fase di concezione del prodotto.</p>



<p>Questo significa, ad esempio, privilegiare materiali riciclabili, ridurre la complessità delle componenti, evitare sostanze problematiche e facilitare le operazioni di disassemblaggio. In altre parole, progettare pensando già al fine vita.</p>



<p>L’EPR, in questo senso, agisce come<strong> leva economica: </strong>prodotti più sostenibili possono comportare costi di gestione inferiori, mentre quelli più problematici rischiano di generare oneri maggiori per i produttori.</p>



<p>Si tratta di un meccanismo che mira a orientare il mercato verso soluzioni più circolari, premiando le scelte virtuose e penalizzando quelle meno sostenibili.</p>



<p>La fase di consultazione rappresenta un passaggio fondamentale per calibrare il decreto sulle reali esigenze del sistema produttivo e della gestione dei rifiuti.<br><br>Attraverso l’invio di osservazioni, gli stakeholder possono segnalare criticità, proporre modifiche e contribuire a rendere il provvedimento più efficace.</p>



<p>Il Ministero ha messo a disposizione una<strong> griglia specifica</strong> per la raccolta dei contributi, da compilare e trasmettere via posta elettronica certificata. Un processo strutturato che consente di organizzare e valutare in modo sistematico le proposte ricevute.</p>



<p>La proroga del termine offre quindi un’opportunità concreta per approfondire i contenuti del decreto e partecipare attivamente alla sua definizione. Un passaggio che potrebbe fare la differenza nella fase attuativa.</p>



<h4 class="wp-block-heading">Verso un modello più circolare</h4>



<p>L’introduzione dell’EPR per i prodotti plastici non da imballaggio si inserisce in un quadro più ampio di transizione verso <a href="https://www.wastezero.it/nuove-regole-ue-conti-ambientali-aggiornati-allegati/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">l’economia circolare.<br><br></a>L’Unione europea, da tempo, spinge in questa direzione, fissando obiettivi sempre più stringenti in termini di prevenzione, riuso e riciclo.</p>



<p>In questo contesto, <strong>il ruolo dei produttori diventa centrale.</strong> Non solo come soggetti obbligati, ma come attori in grado di innovare processi e prodotti. L’EPR può infatti rappresentare un’occasione per ripensare modelli di business e strategie industriali.</p>



<p>La sfida sarà trovare un equilibrio tra sostenibilità ambientale ed efficienza economica, evitando eccessivi oneri ma garantendo al contempo risultati concreti in termini di riduzione dell’impatto.</p>



<p>Con la nuova scadenza fissata all’11 maggio 2026, la consultazione entra nel vivo. Una volta raccolti e analizzati i contributi, il Ministero procederà alla <strong>definizione finale del decreto.</strong></p>



<p>Seguirà poi la fase di attuazione, che richiederà ulteriori passaggi operativi, tra cui la definizione dei sistemi di gestione, delle modalità di finanziamento e degli obblighi per i diversi soggetti coinvolti.</p>
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