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	<description>Consulenze e corsi sulla gestione dei rifiuti</description>
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		<title>Rifiuti, CSS e bonifiche: nuove semplificazioni ambientali in vigore, ecco cosa cambia per le imprese</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Alessia Pannone]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2026 09:43:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Rifiuti]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Le semplificazioni ambientali 2026 introducono importanti novità per le imprese che operano nella gestione dei rifiuti e nel recupero delle risorse. Con il decreto-legge 8 ottobre 2026, n. 177, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dello stesso giorno, il Governo interviene su diversi aspetti della normativa ambientale, modificando anche il D.Lgs. 152/2006. Le disposizioni, in vigore dal...</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.wastezero.it/semplificazioni-ambientali-2026-novita-rifiuti-css/">Rifiuti, CSS e bonifiche: nuove semplificazioni ambientali in vigore, ecco cosa cambia per le imprese</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.wastezero.it">WasteZero</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>Le <strong>semplificazioni ambientali 2026</strong> introducono importanti novità per le imprese che operano nella gestione dei rifiuti e nel recupero delle risorse. Con il <a href="https://www.gazzettaufficiale.it/atto/vediMenuHTML?atto.codiceRedazionale=26G00199&amp;atto.dataPubblicazioneGazzetta=2026-10-08&amp;tipoSerie=serie_generale&amp;tipoVigenza=originario&amp;utm_source=chatgpt.com" rel="nofollow noopener" target="_blank"><strong>decreto-legge 8 ottobre 2026, n. 177</strong></a>, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dello stesso giorno, il Governo interviene su diversi aspetti della normativa ambientale, modificando anche il D.Lgs. 152/2006.</p>
<p>Le disposizioni, <strong>in vigore dal 9 ottobre 2026</strong>, riguardano l&#8217;impiego del CSS-combustibile, la gestione delle terre e rocce da scavo, la governance dei consorzi e gli interventi di bonifica. Il provvedimento dovrà essere convertito in legge entro 60 giorni dalla pubblicazione, pena la perdita di efficacia secondo le regole costituzionali.</p>
<h2>CSS-combustibile: procedure più rapide e nuove condizioni per gli impianti</h2>
<p>Una delle modifiche più rilevanti riguarda il <strong>CSS-combustibile</strong>, materiale ottenuto dal trattamento di determinati <a href="https://www.wastezero.it/editoriale/gestione-rifiuti-aziendali/">rifiuti</a> che, quando soddisfa i requisiti previsti dal DM 22/2013, può essere utilizzato come combustibile in specifici impianti industriali.</p>
<p>L&#8217;<strong>articolo 4 del decreto-legge 177/2026</strong> modifica l&#8217;articolo 35 del DL 77/2021, intervenendo sulle procedure per sostituire i combustibili tradizionali con CSS-combustibile conforme.</p>
<p>Per gli impianti già autorizzati alle operazioni di recupero energetico <strong>R1</strong>, la sostituzione non costituisce una modifica sostanziale dell&#8217;Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), purché non aumenti la capacità produttiva autorizzata e siano rispettate le condizioni previste in materia di emissioni.</p>
<p>L&#8217;intervento può essere realizzato attraverso una <strong>comunicazione all&#8217;autorità competente</strong>, accompagnata dalla documentazione tecnica descrittiva.</p>
<p>L&#8217;autorità dispone di <strong>45 giorni</strong> per verificare il rispetto delle condizioni e, qualora queste non risultino soddisfatte, richiedere una nuova domanda di autorizzazione. Trascorso il termine senza una contestazione, il soggetto interessato può procedere.</p>
<p>Una disciplina analoga viene prevista per gli impianti non autorizzati alle operazioni R1, per i quali è richiesto l&#8217;aggiornamento del titolo abilitativo attraverso una comunicazione da presentare almeno 45 giorni prima dell&#8217;intervento.</p>
<p>La semplificazione non elimina quindi i controlli ambientali: <strong>restano vincolanti i limiti emissivi e le condizioni tecniche stabilite dalla <a href="https://www.wastezero.it/editoriale/fiscalita-ambientale/">normativa</a></strong>.</p>
<p>Il decreto qualifica inoltre questi interventi come opere di pubblica utilità, indifferibili e urgenti. Un&#8217;ulteriore modifica proroga dal <strong>31 dicembre 2026 al 31 dicembre 2030</strong> una specifica disciplina contenuta nell&#8217;articolo 4, comma 5-bis, del DL 17/2022, collegata all&#8217;impiego del CSS.</p>
<h2>Terre e rocce da scavo: nuovi limiti per il deposito e semplificazioni nei piccoli cantieri</h2>
<p>Un&#8217;altra novità riguarda la gestione delle <strong>terre e rocce da scavo</strong>, attraverso l&#8217;introduzione del nuovo articolo <strong>185-ter nel Testo Unico Ambientale</strong>.</p>
<p>La disposizione interviene innanzitutto sui quantitativi ammessi in deposito temporaneo per le terre e rocce qualificate come rifiuti, identificate dai codici EER <strong>17 05 04</strong> e <strong>17 05 03</strong>*.</p>
<p>Per queste tipologie il limite quantitativo viene elevato a <strong>4.000 metri cubi complessivi</strong>, dei quali non più di <strong>800 metri cubi di rifiuti pericolosi</strong>, nell&#8217;ambito della disciplina richiamata dall&#8217;articolo 185-bis.</p>
<p>Il decreto introduce inoltre una semplificazione per i cosiddetti <strong>cantieri puntuali</strong>, nei quali vengono prodotte quantità di terre e rocce non superiori a <strong>20 metri cubi</strong>, destinate al riutilizzo diretto nello stesso sito.</p>
<p>In questi casi il materiale può essere riutilizzato senza preventiva caratterizzazione ambientale, purché siano soddisfatte le condizioni stabilite dalla norma e documentate nell&#8217;esecuzione dei lavori.</p>
<p>La possibilità non si applica però indiscriminatamente. Sono escluse, tra le altre, le terre e rocce contenenti determinati materiali utilizzati nelle operazioni di scavo, come calcestruzzo, bentonite, vetroresina e additivi, nonché quelle provenienti da siti interessati da procedimenti di bonifica.</p>
<p>La novità può ridurre alcuni adempimenti per i piccoli interventi, ma <strong>non equivale a un&#8217;esenzione generale dagli obblighi di corretta gestione dei materiali di scavo</strong>.</p>
<h2>Consorzi del riciclo e bottiglie di plastica: aumentano gli obblighi di trasparenza</h2>
<p>Il decreto interviene anche sul funzionamento delle organizzazioni che operano nell&#8217;ambito della <strong>responsabilità estesa del produttore (EPR)</strong>.</p>
<p>Attraverso la modifica dell&#8217;articolo 178-ter del D.Lgs. 152/2006 vengono introdotte disposizioni volte a garantire maggiore trasparenza nelle decisioni degli organi amministrativi, anche attraverso obblighi di astensione in presenza di conflitti d&#8217;interesse effettivi o potenziali.</p>
<p>Un&#8217;ulteriore modifica riguarda i consorzi disciplinati dall&#8217;articolo 223 del Testo Unico Ambientale. I rappresentanti delle imprese attive nella raccolta, selezione, recupero o riciclaggio che partecipano agli organi amministrativi devono rispettare specifiche regole per prevenire situazioni di conflitto d&#8217;interesse.</p>
<p>In particolare, <strong>non possono partecipare alle decisioni relative all&#8217;affidamento di servizi riconducibili all&#8217;attività dell&#8217;impresa che rappresentano</strong>.</p>
<p>Sul fronte degli imballaggi, il decreto introduce anche un nuovo obbligo informativo per i produttori delle bottiglie per bevande individuate dalla normativa sulla <a href="https://www.wastezero.it/responsabilita-estesa-produttore-nuove-linee-guida-ue/">plastica monouso</a>.</p>
<p>Le imprese interessate devono comunicare annualmente al <strong>CONAI</strong>, attraverso i sistemi previsti dalla disciplina vigente, i quantitativi di bottiglie immessi sul mercato e quelli di plastica riciclata acquistata e contenuta nelle bottiglie, specificandone la provenienza europea o extra-UE.</p>
<p>Il CONAI dovrà poi trasmettere i dati al Ministero dell&#8217;Ambiente e della Sicurezza Energetica e agli altri soggetti competenti secondo le finalità indicate dalla norma.</p>
<p>La misura rafforza la disponibilità di informazioni sulla filiera, un elemento particolarmente importante per verificare l&#8217;effettivo impiego di materiale riciclato negli imballaggi.</p>
<h2>Bonifiche: nuovi termini per individuare i responsabili e fino a 200 milioni alla Terra dei Fuochi</h2>
<p>L&#8217;<strong>articolo 5</strong> introduce modifiche significative alla disciplina delle bonifiche dei siti contaminati.</p>
<p>In particolare, viene modificato l&#8217;articolo 244 del D.Lgs. 152/2006, stabilendo che l&#8217;ordinanza motivata con cui viene individuato il responsabile della contaminazione debba essere adottata dalla Provincia <strong>entro 150 giorni dalla comunicazione prevista dalla norma</strong>.</p>
<p>Se il termine non viene rispettato, la Regione assegna alla Provincia un ulteriore periodo, non superiore a <strong>30 giorni</strong>, per provvedere.</p>
<p>Trascorso inutilmente anche questo termine, l&#8217;ordinanza viene adottata dalla Regione competente, con il supporto tecnico del <strong>Sistema nazionale a rete per la protezione dell&#8217;ambiente (SNPA)</strong>.</p>
<p>Il provvedimento interviene inoltre sulla caratterizzazione ambientale delle aree marine comprese nei siti di interesse nazionale, rinviando a un successivo decreto la definizione dei relativi criteri.</p>
<p>Particolarmente rilevante è il capitolo dedicato alla <strong>Terra dei Fuochi</strong>. Il decreto destina fino a <strong>200 milioni di euro di risorse disponibili</strong> agli interventi di risanamento e bonifica dell&#8217;area, da realizzare attraverso il Commissario unico.</p>
<p>È importante precisare che la disposizione riguarda la destinazione di risorse già individuate dalla normativa richiamata, mentre il decreto prevede separatamente ulteriori incrementi finanziari distribuiti tra il 2026 e il 2030.</p>
<p>La misura mira a rafforzare la capacità di intervento in un territorio nel quale il risanamento ambientale rappresenta una questione ancora aperta.</p>
<h2>Semplificazioni ambientali 2026: opportunità per le imprese, ma restano i controlli</h2>
<p>In altre parole, il decreto-legge 177/2026 cerca di affrontare alcune criticità operative che interessano la gestione dei rifiuti, il recupero energetico e le bonifiche.</p>
<p>La riduzione dei passaggi amministrativi può favorire interventi più rapidi, soprattutto quando le attività si svolgono all&#8217;interno di impianti già autorizzati e non comportano un aumento delle pressioni ambientali.</p>
<p>Allo stesso tempo, <strong>semplificare le procedure non significa ridurre automaticamente le garanzie ambientali</strong>. L&#8217;efficacia delle nuove disposizioni dipenderà dalla capacità delle autorità di verificare il rispetto dei requisiti tecnici e dalla chiarezza delle modalità applicative.</p>
<p>Per gli operatori sarà quindi essenziale valutare caso per caso le condizioni previste dalla legge, evitando di interpretare le semplificazioni come autorizzazioni generalizzate.</p>
<p>Il prossimo passaggio sarà l&#8217;iter parlamentare di conversione, durante il quale il testo potrebbe essere modificato. Fino ad allora, il riferimento normativo è il decreto-legge nella formulazione attualmente in vigore.</p>
<h3 class="accordion_title">FAQ sulle semplificazioni ambientali 2026</h3><div class="accordion">
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		<a id="accordion-2816417462-label" class="accordion-title plain" href="#accordion-item-quando-sono-entrate-in-vigore-le-nuove-semplificazioni-ambientali?" aria-expanded="false" aria-controls="accordion-2816417462-content">
			<button class="toggle" aria-label="Attiva/Disattiva"><i class="icon-angle-down" aria-hidden="true"></i></button>
			<span>Quando sono entrate in vigore le nuove semplificazioni ambientali?</span>
		</a>
		<div id="accordion-2816417462-content" class="accordion-inner" aria-labelledby="accordion-2816417462-label">
			
Il decreto-legge 177/2026 è entrato in vigore il 9 ottobre 2026, il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.		</div>
	</div>
	
	<div id="accordion-3479851950" class="accordion-item">
		<a id="accordion-3479851950-label" class="accordion-title plain" href="#accordion-item-il-css-combustibile-può-essere-utilizzato-senza-autorizzazione?" aria-expanded="false" aria-controls="accordion-3479851950-content">
			<button class="toggle" aria-label="Attiva/Disattiva"><i class="icon-angle-down" aria-hidden="true"></i></button>
			<span>Il CSS-combustibile può essere utilizzato senza autorizzazione?</span>
		</a>
		<div id="accordion-3479851950-content" class="accordion-inner" aria-labelledby="accordion-3479851950-label">
			
Non in modo generalizzato. Il decreto prevede procedure semplificate per determinati interventi in impianti già autorizzati, ma richiede il rispetto delle condizioni tecniche, dei limiti emissivi e delle comunicazioni previste.<br />
		</div>
	</div>
	
	<div id="accordion-1118542057" class="accordion-item">
		<a id="accordion-1118542057-label" class="accordion-title plain" href="#accordion-item-quali-sono-i-nuovi-limiti-per-le-terre-e-rocce-da-scavo?" aria-expanded="false" aria-controls="accordion-1118542057-content">
			<button class="toggle" aria-label="Attiva/Disattiva"><i class="icon-angle-down" aria-hidden="true"></i></button>
			<span>Quali sono i nuovi limiti per le terre e rocce da scavo?</span>
		</a>
		<div id="accordion-1118542057-content" class="accordion-inner" aria-labelledby="accordion-1118542057-label">
			
Per le terre e rocce qualificate come rifiuti con codici EER 17 05 04 e 17 05 03*, il nuovo articolo 185-ter prevede un limite quantitativo di 4.000 metri cubi complessivi, di cui al massimo 800 metri cubi di rifiuti pericolosi, nell&#8217;ambito della disciplina del deposito temporaneo.<br />
		</div>
	</div>
	
	<div id="accordion-3985363037" class="accordion-item">
		<a id="accordion-3985363037-label" class="accordion-title plain" href="#accordion-item-cosa-cambia-per-le-bonifiche-dei-siti-contaminati?" aria-expanded="false" aria-controls="accordion-3985363037-content">
			<button class="toggle" aria-label="Attiva/Disattiva"><i class="icon-angle-down" aria-hidden="true"></i></button>
			<span>Cosa cambia per le bonifiche dei siti contaminati?</span>
		</a>
		<div id="accordion-3985363037-content" class="accordion-inner" aria-labelledby="accordion-3985363037-label">
			
Viene introdotto un termine di 150 giorni per l&#8217;adozione dell&#8217;ordinanza provinciale di individuazione del responsabile della contaminazione, con un meccanismo di intervento regionale in caso di inerzia.<br />
		</div>
	</div>
	
	<div id="accordion-2631715356" class="accordion-item">
		<a id="accordion-2631715356-label" class="accordion-title plain" href="#accordion-item-il-decreto-prevede-nuovi-fondi-per-la-terra-dei-fuochi?" aria-expanded="false" aria-controls="accordion-2631715356-content">
			<button class="toggle" aria-label="Attiva/Disattiva"><i class="icon-angle-down" aria-hidden="true"></i></button>
			<span>Il decreto prevede nuovi fondi per la Terra dei Fuochi?</span>
		</a>
		<div id="accordion-2631715356-content" class="accordion-inner" aria-labelledby="accordion-2631715356-label">
			
Il provvedimento destina fino a 200 milioni di euro di risorse disponibili agli interventi di bonifica e risanamento e prevede ulteriori incrementi finanziari per le finalità indicate dalla norma.<br />
		</div>
	</div>
	
</div>
<p><span style="font-weight: 400;"><br />
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			</item>
		<item>
		<title>Bonifica delle falde, il MASE chiarisce dove si possono reimmettere le acque trattate</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Alessia Pannone]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2026 09:01:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bonifiche]]></category>
		<category><![CDATA[AI-Assisted Content]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Il Ministero dell&#8217;Ambiente interviene sulla reimmissione delle acque di falda trattate durante gli interventi di bonifica. Un nuovo interpello chiarisce i limiti previsti dalla normativa e le condizioni particolari da rispettare. Vediamo in questo articolo tutti i dettagli. Bonifica delle acque sotterranee: il nuovo chiarimento del MASE La gestione delle acque sotterranee durante gli interventi...</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.wastezero.it/bonifica-acque-sotterranee-chiarimento-mase-reimmissione/">Bonifica delle falde, il MASE chiarisce dove si possono reimmettere le acque trattate</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.wastezero.it">WasteZero</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>Il Ministero dell&#8217;Ambiente<a href="https://www.mase.gov.it/portale/documents/d/guest/risposta_prot_209899_08_10_2026-pdf" rel="nofollow noopener" target="_blank"> interviene</a> sulla <strong>reimmissione delle acque di falda</strong> trattate durante gli interventi di bonifica. Un nuovo interpello chiarisce i limiti previsti dalla normativa e le condizioni particolari da rispettare. Vediamo in questo articolo tutti i dettagli.</p>
<h2>Bonifica delle acque sotterranee: il nuovo chiarimento del MASE</h2>
<p>La gestione delle acque sotterranee durante gli interventi di bonifica rappresenta uno degli aspetti più delicati del risanamento dei siti contaminati. Non basta infatti estrarre e trattare le acque di falda: è necessario stabilire anche dove possano essere reimmesse e quali condizioni debbano essere rispettate per evitare ulteriori rischi ambientali.</p>
<p>A chiarire la questione è il Ministero dell&#8217;Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE), con <strong>la risposta all&#8217;interpello ambientale prot. n. 209899 dell&#8217;8 ottobre 2026,</strong> presentato dal Comune di Asti.</p>
<p>Il documento affronta l&#8217;interpretazione dell&#8217;articolo 243, comma 5, del D.Lgs. 152/2006, che consente, esclusivamente ai fini della bonifica, la reimmissione delle acque sotterranee trattate nello stesso acquifero dal quale sono state prelevate.</p>
<p>Il dubbio sollevato dal Comune riguarda proprio il significato del termine acquifero: la disposizione comprende soltanto la parte del sottosuolo permanentemente o effettivamente satura d&#8217;acqua oppure può estendersi anche alla sovrastante zona insatura, detta anche zona vadosa?</p>
<p>La risposta ministeriale, formulata dopo un confronto tecnico con <a href="https://www.wastezero.it/assunzioni-ispra-arpa-nuove-regole-entro-2027/">ISPRA</a>, chiarisce che la deroga prevista dall&#8217;articolo 243<strong> deve essere interpretata in maniera restrittiva</strong>. La reimmissione delle acque trattate è quindi consentita, secondo tale disposizione, nella porzione satura dell&#8217;acquifero di provenienza, mentre non può essere automaticamente estesa alla zona insatura.</p>
<h2>Reimmissione delle acque trattate: perché la zona insatura è esclusa</h2>
<p>Per comprendere la posizione del Ministero occorre distinguere <strong>due parti del sottosuolo.</strong></p>
<p><strong>La zona satura</strong> è quella in cui gli spazi presenti tra i materiali geologici risultano occupati dall&#8217;acqua. <strong>La zona insatura,</strong> invece, si trova generalmente al di sopra della falda e contiene sia acqua sia aria.</p>
<p>Secondo il MASE, ai fini dell&#8217;articolo 243, comma 5, il concetto di acquifero deve essere ricondotto alla sola porzione satura del corpo geologico.</p>
<p>Questa interpretazione deriva dalle definizioni contenute nel D.Lgs. 152/2006 e nel D.Lgs. 30/2009, oltre che dai criteri idrogeologici utilizzati per identificare gli acquiferi.</p>
<p>Il chiarimento assume particolare importanza perché l&#8217;articolo 104, comma 1, del Testo Unico Ambientale vieta, in linea generale, lo scarico diretto nelle acque sotterranee e nel sottosuolo.</p>
<p>L&#8217;articolo 243 introduce una deroga specifica per le attività di bonifica,<strong> ma non permette di superare indistintamente tale divieto.</strong></p>
<p>Di conseguenza, la reimmissione diretta delle acque di falda trattate nella zona insatura <strong>non è generalmente consentita,</strong> neppure quando il progetto di <a href="https://www.wastezero.it/imballaggi-contamnati-bonifica-non-basta-evitare-reato/">bonifica</a> interessa contemporaneamente il suolo e le acque sotterranee.</p>
<p>La ragione non è soltanto giuridica. Il Ministero evidenzia infatti un rischio concreto: l&#8217;immissione di acqua in terreni insaturi potrebbe favorire la mobilizzazione e la lisciviazione di contaminanti presenti nel sottosuolo, provocandone il trasferimento verso la falda.</p>
<p>Un intervento progettato per migliorare la qualità delle acque potrebbe quindi, in determinate condizioni, produrre l&#8217;effetto opposto.</p>
<h2>Fascia di oscillazione della falda e trattamenti in situ: le condizioni particolari</h2>
<p>Il chiarimento ministeriale non esclude tuttavia ogni possibilità di intervento nelle porzioni di terreno interessate dalle variazioni del livello della falda.</p>
<p>Una situazione particolare riguarda la <strong>fascia di oscillazione piezometrica</strong>, ossia quella parte del sottosuolo che può risultare alternativamente satura o insatura a causa delle variazioni naturali del livello delle acque sotterranee o degli emungimenti.</p>
<p>Secondo il MASE, la reimmissione delle acque trattate in questa fascia può essere considerata tecnicamente ammissibile quando le indagini di caratterizzazione abbiano accertato l&#8217;assenza di contaminanti suscettibili di lisciviazione nella matrice insatura e sia dimostrato che la zona interessata viene periodicamente saturata d&#8217;acqua.</p>
<p>Si tratta quindi di una possibilità subordinata a verifiche specifiche, non di un&#8217;autorizzazione generalizzata a utilizzare bacini di infiltrazione o altre modalità di reimmissione nella zona vadosa.</p>
<p>Un&#8217;ulteriore distinzione riguarda il riutilizzo delle acque sotterranee nell&#8217;ambito di trattamenti in situ dei terreni contaminati.</p>
<p>Il Ministero chiarisce che questa operazione può essere valutata nel procedimento di approvazione del progetto di bonifica dei suoli, ai sensi dell&#8217;articolo 242, comma 7, del D.Lgs. 152/2006.</p>
<p>È però necessario verificare concretamente che l&#8217;utilizzo delle acque non costituisca uno scarico diretto nel sottosuolo vietato dall&#8217;articolo 104. Il documento richiama, a titolo esemplificativo, l&#8217;impiego delle acque nella formazione di emulsioni acquose destinate al trattamento dei terreni.</p>
<p>La valutazione deve inoltre rispettare il principio di precauzione e considerare le caratteristiche idrogeologiche del sito, la qualità delle acque, l&#8217;efficacia dei sistemi di contenimento e la presenza di un monitoraggio adeguato.</p>
<h2>Cosa cambia per imprese e progettisti delle bonifiche</h2>
<p>In altre parole, l&#8217;interpello<strong> non introduce una nuova disciplina,</strong> ma offre indicazioni interpretative rilevanti per la progettazione e l&#8217;approvazione degli interventi di bonifica.</p>
<p>Per le imprese e i professionisti del settore diventa essenziale distinguere la reimmissione delle acque trattate nell&#8217;acquifero di provenienza dal loro eventuale utilizzo per trattare la matrice suolo.</p>
<p>Nel primo caso trova applicazione la deroga dell&#8217;articolo 243, comma 5, nei limiti chiariti dal Ministero. Nel secondo occorre una valutazione specifica del progetto, che non può trasformarsi in un modo per aggirare il divieto generale di scarico nel sottosuolo.</p>
<p>Quando l&#8217;intervento riguarda esclusivamente la bonifica delle acque sotterranee, il <a href="https://www.wastezero.it/fir-veicoli-fuori-uso-chiarimento-mase/">MASE</a> individua nella reimmissione diretta nell&#8217;acquifero di provenienza, dopo il trattamento, la soluzione tecnicamente più corretta.</p>
<p>Il chiarimento mette così in evidenza un principio fondamentale: la scelta delle tecnologie di bonifica deve essere compatibile sia con le caratteristiche del sito sia con i limiti imposti dalla normativa ambientale.</p>
<p>L&#8217;attenzione alla distinzione tra zona satura, zona insatura e fascia di oscillazione della falda può rendere più complessa la fase progettuale, ma contribuisce a prevenire interventi potenzialmente dannosi per le risorse idriche sotterranee.</p>
<h3 class="accordion_title">FAQ – Bonifica delle falde e reimmissione delle acque trattate</h3><div class="accordion">
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		<a id="accordion-1043856929-label" class="accordion-title plain" href="#accordion-item-le-acque-di-falda-trattate-possono-essere-reimmesse-nel-sottosuolo?" aria-expanded="false" aria-controls="accordion-1043856929-content">
			<button class="toggle" aria-label="Attiva/Disattiva"><i class="icon-angle-down" aria-hidden="true"></i></button>
			<span>Le acque di falda trattate possono essere reimmesse nel sottosuolo?</span>
		</a>
		<div id="accordion-1043856929-content" class="accordion-inner" aria-labelledby="accordion-1043856929-label">
			
Sì, ma nei limiti previsti dalla normativa. L&#8217;articolo 243, comma 5, del D.Lgs. 152/2006 consente, ai fini della bonifica, la reimmissione delle acque sotterranee trattate nello stesso acquifero dal quale sono state prelevate.<br />
		</div>
	</div>
	
	<div id="accordion-1489791186" class="accordion-item">
		<a id="accordion-1489791186-label" class="accordion-title plain" href="#accordion-item-È-consentita-la-reimmissione-nella-zona-insatura?" aria-expanded="false" aria-controls="accordion-1489791186-content">
			<button class="toggle" aria-label="Attiva/Disattiva"><i class="icon-angle-down" aria-hidden="true"></i></button>
			<span>È consentita la reimmissione nella zona insatura?</span>
		</a>
		<div id="accordion-1489791186-content" class="accordion-inner" aria-labelledby="accordion-1489791186-label">
			
In generale no. Secondo il chiarimento del MASE dell&#8217;8 ottobre 2026, la deroga prevista dall&#8217;articolo 243 riguarda la porzione satura dell&#8217;acquifero e non può essere automaticamente estesa alla zona insatura.<br />
		</div>
	</div>
	
	<div id="accordion-2508401425" class="accordion-item">
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			<button class="toggle" aria-label="Attiva/Disattiva"><i class="icon-angle-down" aria-hidden="true"></i></button>
			<span>È possibile reimmettere le acque nella fascia di oscillazione della falda?</span>
		</a>
		<div id="accordion-2508401425-content" class="accordion-inner" aria-labelledby="accordion-2508401425-label">
			
Il Ministero considera questa soluzione tecnicamente ammissibile in presenza di condizioni specifiche, tra cui l&#8217;assenza accertata di contaminanti lisciviabili nella matrice insatura e la dimostrazione della periodica saturazione della zona interessata.<br />
		</div>
	</div>
	
	<div id="accordion-3909961614" class="accordion-item">
		<a id="accordion-3909961614-label" class="accordion-title plain" href="#accordion-item-le-acque-sotterranee-possono-essere-riutilizzate-per-trattare-terreni-contaminati?" aria-expanded="false" aria-controls="accordion-3909961614-content">
			<button class="toggle" aria-label="Attiva/Disattiva"><i class="icon-angle-down" aria-hidden="true"></i></button>
			<span>Le acque sotterranee possono essere riutilizzate per trattare terreni contaminati?</span>
		</a>
		<div id="accordion-3909961614-content" class="accordion-inner" aria-labelledby="accordion-3909961614-label">
			
Sì, l&#8217;operazione può essere valutata nell&#8217;ambito dell&#8217;approvazione del progetto di bonifica dei suoli, purché non costituisca uno scarico diretto vietato nel sottosuolo e siano rispettate le condizioni ambientali e tecniche applicabili.<br />
		</div>
	</div>
	
	<div id="accordion-1009856962" class="accordion-item">
		<a id="accordion-1009856962-label" class="accordion-title plain" href="#accordion-item-il-chiarimento-mase-introduce-nuovi-obblighi-per-le-imprese?" aria-expanded="false" aria-controls="accordion-1009856962-content">
			<button class="toggle" aria-label="Attiva/Disattiva"><i class="icon-angle-down" aria-hidden="true"></i></button>
			<span>Il chiarimento MASE introduce nuovi obblighi per le imprese?</span>
		</a>
		<div id="accordion-1009856962-content" class="accordion-inner" aria-labelledby="accordion-1009856962-label">
			
No. Si tratta di una risposta a un interpello ambientale che interpreta le disposizioni già contenute nel D.Lgs. 152/2006, fornendo indicazioni utili per la progettazione e la valutazione degli interventi di bonifica.<br />
		</div>
	</div>
	
</div>
<p><span style="font-weight: 400;">Contenuto ottimizzato con IA e verificato dall&#8217;autore.</span></p>
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		<title>RENTRI, geolocalizzazione dei rifiuti pericolosi rinviata di 7 mesi: nuove regole e scadenze per le imprese</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Alessia Pannone]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2026 12:09:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[RENTRI]]></category>
		<category><![CDATA[Evidenza]]></category>
		<category><![CDATA[AI-Assisted Content]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Il MASE rinvia al 13 settembre 2027 l&#8217;applicazione delle disposizioni sulla trasmissione dei dati di geolocalizzazione al RENTRI. Restano però invariati gli obblighi relativi ai dispositivi GPS sui mezzi che trasportano rifiuti pericolosi. Vediamo in questo articolo tutti i dettagli. RENTRI e geolocalizzazione: il MASE rinvia la trasmissione dei dati al 13 settembre 2027 Come...</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>Il MASE rinvia al <strong>13 settembre 2027</strong> l&#8217;applicazione delle disposizioni sulla trasmissione dei dati di geolocalizzazione al RENTRI. Restano però invariati gli obblighi relativi ai dispositivi GPS sui mezzi che trasportano rifiuti pericolosi. Vediamo in questo articolo tutti i dettagli.</p>
<h2>RENTRI e geolocalizzazione: il MASE rinvia la trasmissione dei dati al 13 settembre 2027</h2>
<p>Come anticipato, arriva un nuovo aggiornamento per le imprese che operano nel trasporto dei rifiuti speciali pericolosi. Con il <a href="https://www.mase.gov.it/portale/documents/d/guest/mase_ecb_0000275_12-10-2026-pdf" rel="nofollow noopener" target="_blank"><strong>Decreto direttoriale n. 275 del 12 ottobre 2026</strong></a>, il Ministero dell&#8217;Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) ha disposto un rinvio di sette mesi per l&#8217;applicazione delle regole sulla gestione e trasmissione dei dati di geolocalizzazione al RENTRI.</p>
<p>La nuova decorrenza è fissata al 13 settembre 2027, rispetto alla precedente scadenza del 13 febbraio dello stesso anno. Il provvedimento interviene sul Decreto direttoriale n. 253 del 12 dicembre 2024, modificando alcune disposizioni e approvando un allegato tecnico dedicato alle modalità di gestione dei dati relativi ai percorsi degli autoveicoli.</p>
<p>La decisione arriva dopo una consultazione con i portatori di interesse, avviata nel mese di aprile 2026, durante la quale sono emerse osservazioni sulle <strong>specifiche tecniche previste per la trasmissione delle informazioni.</strong></p>
<p>Il Ministero ha quindi ritenuto necessario concedere più tempo agli operatori per consentire la piena operatività del sistema.</p>
<p>Il rinvio, tuttavia, non riguarda l&#8217;obbligo di installazione dei dispositivi GPS sui veicoli interessati. È una distinzione fondamentale, perché le due disposizioni rispondono a esigenze differenti e seguono scadenze autonome.</p>
<h2>Obbligo GPS sui mezzi: cosa non cambia per i trasportatori di rifiuti pericolosi</h2>
<p>Il nuovo decreto <strong>non modifica</strong> quanto previsto dall&#8217;articolo 16 del D.M. 4 aprile 2023, n. 59, che impone ai soggetti obbligati all&#8217;iscrizione al <a href="https://www.wastezero.it/editoriale/rentri/">RENTRI</a> che trasportano rifiuti speciali pericolosi di garantire la presenza di sistemi di geolocalizzazione sui mezzi utilizzati.</p>
<p>La disponibilità di questi dispositivi costituisce inoltre un requisito di idoneità tecnica per l&#8217;iscrizione all&#8217;Albo Nazionale Gestori Ambientali in categoria 5, secondo quanto stabilito dall&#8217;articolo 17 del medesimo decreto, come successivamente modificato.</p>
<p>Di conseguenza, la proroga al settembre 2027 <strong>non autorizza</strong> le imprese a rinviare l&#8217;installazione dei dispositivi di geolocalizzazione o gli adempimenti già previsti per dimostrarne la disponibilità.</p>
<p>Il Decreto n. 275/2026 <strong>interviene invece sulla fase successiva</strong>: quella relativa alla raccolta, alla gestione e alla trasmissione dei dati che descrivono i percorsi effettivamente effettuati dai veicoli.</p>
<p>La distinzione è rilevante soprattutto per le aziende che devono programmare gli investimenti tecnologici. Un conto è dotare gli autoveicoli degli strumenti necessari al tracciamento, un altro è predisporre sistemi informatici capaci di comunicare correttamente con il RENTRI.</p>
<h2>Nuove regole tecniche: targa, rilevazioni GPS e formato GPX 1.1</h2>
<p>Oltre al rinvio, il decreto introduce indicazioni tecniche precise attraverso l&#8217;Allegato 1, denominato<strong> “Modalità di gestione dei dati attinenti ai percorsi degli autoveicoli”.</strong></p>
<p>Una delle novità riguarda l&#8217;identificazione del mezzo. Il sistema di geolocalizzazione deve essere associato in maniera univoca all&#8217;autoveicolo attraverso la targa, senza più il riferimento al numero di telaio.</p>
<p>L&#8217;associazione deve essere riferita al singolo percorso, così da consentire una corretta identificazione del veicolo e delle informazioni trasmesse.</p>
<p>Il documento stabilisce inoltre che il tracciamento debba coprire il percorso dall&#8217;inizio del trasporto del <a href="https://www.wastezero.it/editoriale/gestione-rifiuti-aziendali/">rifiuto speciale</a> pericoloso fino alla destinazione, considerando anche i casi in cui uno stesso tragitto sia associato a più formulari.</p>
<p>Particolare attenzione viene riservata alla frequenza delle rilevazioni: i punti consecutivi di geolocalizzazione trasmessi al RENTRI, quando riferiti a coordinate diverse, devono essere distanziati da un intervallo temporale massimo di tre minuti.</p>
<p>È prevista anche una tolleranza temporale massima di due minuti per l&#8217;associazione tra l&#8217;evento riportato nel FIR digitale e il dato di posizione.</p>
<p>Per quanto riguarda l&#8217;accuratezza, la traccia deve rispettare una deviazione orizzontale <strong>non superiore a 10 metri</strong>, salvo i tratti nei quali il segnale satellitare GNSS non risulti disponibile.</p>
<p>Il formato individuato per lo scambio dei dati è GPX, versione 1.1, uno standard utilizzato per rappresentare informazioni geografiche e tracce di percorso.</p>
<h2>Trasmissione al RENTRI e archiviazione: gli adempimenti previsti</h2>
<p>Le specifiche ministeriali chiariscono anche come dovranno essere trasmessi i dati.</p>
<p>La traccia di geolocalizzazione dovrà contenere una sequenza temporale ordinata di punti, con informazioni quali coordinate geografiche e timestamp di acquisizione.</p>
<p>La trasmissione avverrà attraverso interfacce API dedicate oppure tramite i servizi di supporto messi a disposizione dal RENTRI.</p>
<p>Un elemento importante riguarda l&#8217;ordine delle operazioni: i dati del percorso dovranno essere trasmessi successivamente a quelli del FIR digitale.</p>
<p>Il sistema dovrà inoltre consentire l&#8217;associazione tra la traccia e gli identificativi dei formulari interessati. Quando un percorso è comune a più FIR, sarà possibile trasmettere un&#8217;unica traccia, eventualmente articolata in più segmenti.</p>
<p>Se vengono successivamente ritrasmessi i dati del FIR digitale, il decreto prevede la necessità di ritrasmettere anche i dati del percorso, qualora siano già stati inviati.</p>
<p>Le imprese dovranno infine garantire l&#8217;archiviazione delle informazioni e la possibilità di estrarle dai sistemi informatici. L&#8217;allegato prevede la disponibilità dei dati trasmessi al RENTRI per un periodo massimo di tre anni, con possibilità di esportazione in un formato standard in caso di ispezioni o verifiche.</p>
<h2>Cosa devono fare le imprese prima della nuova scadenza</h2>
<p>In altre parole, il rinvio al settembre 2027 offre agli operatori un <strong>margine temporale aggiuntivo</strong> per organizzare l&#8217;adeguamento dei propri sistemi informatici, ma non deve essere interpretato come una sospensione generale degli obblighi di geolocalizzazione.</p>
<p>Le imprese interessate dovranno innanzitutto verificare che i veicoli utilizzati per il trasporto dei rifiuti speciali pericolosi siano dotati dei dispositivi richiesti dalla <a href="https://www.wastezero.it/editoriale/fiscalita-ambientale/">normativa</a>.</p>
<p>Parallelamente, sarà necessario valutare se le soluzioni tecnologiche adottate siano in grado di rispettare le nuove specifiche relative alla frequenza delle rilevazioni, all&#8217;accuratezza delle coordinate, al formato GPX e alla trasmissione dei dati.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3 class="accordion_title">FAQ - FAQ – Geolocalizzazione RENTRI e nuove scadenze</h3><div class="accordion">
	<div id="accordion-538500412" class="accordion-item">
		<a id="accordion-538500412-label" class="accordion-title plain" href="#accordion-item-quando-entreranno-in-applicazione-le-nuove-regole-sulla-trasmissione-dei-dati-gps-al-rentri?" aria-expanded="false" aria-controls="accordion-538500412-content">
			<button class="toggle" aria-label="Attiva/Disattiva"><i class="icon-angle-down" aria-hidden="true"></i></button>
			<span>Quando entreranno in applicazione le nuove regole sulla trasmissione dei dati GPS al RENTRI?</span>
		</a>
		<div id="accordion-538500412-content" class="accordion-inner" aria-labelledby="accordion-538500412-label">
			
La nuova decorrenza è fissata al 13 settembre 2027, come previsto dal Decreto direttoriale MASE n. 275 del 12 ottobre 2026.<br />
		</div>
	</div>
	
	<div id="accordion-3913736006" class="accordion-item">
		<a id="accordion-3913736006-label" class="accordion-title plain" href="#accordion-item-l&#039;obbligo-di-installare-il-gps-sui-mezzi-è-stato-rinviato?" aria-expanded="false" aria-controls="accordion-3913736006-content">
			<button class="toggle" aria-label="Attiva/Disattiva"><i class="icon-angle-down" aria-hidden="true"></i></button>
			<span>L'obbligo di installare il GPS sui mezzi è stato rinviato?</span>
		</a>
		<div id="accordion-3913736006-content" class="accordion-inner" aria-labelledby="accordion-3913736006-label">
			
No. Il rinvio riguarda la gestione e la trasmissione dei dati dei percorsi, non l&#8217;obbligo di dotazione dei sistemi di geolocalizzazione per i veicoli interessati.<br />
		</div>
	</div>
	
	<div id="accordion-2113043654" class="accordion-item">
		<a id="accordion-2113043654-label" class="accordion-title plain" href="#accordion-item-ogni-quanto-devono-essere-rilevati-i-punti-gps?" aria-expanded="false" aria-controls="accordion-2113043654-content">
			<button class="toggle" aria-label="Attiva/Disattiva"><i class="icon-angle-down" aria-hidden="true"></i></button>
			<span>Ogni quanto devono essere rilevati i punti GPS?</span>
		</a>
		<div id="accordion-2113043654-content" class="accordion-inner" aria-labelledby="accordion-2113043654-label">
			
Le specifiche prevedono che i punti consecutivi trasmessi al RENTRI, quando presentano coordinate diverse, rispettino un intervallo massimo di tre minuti.<br />
		</div>
	</div>
	
	<div id="accordion-2819933114" class="accordion-item">
		<a id="accordion-2819933114-label" class="accordion-title plain" href="#accordion-item-in-quale-formato-devono-essere-trasmessi-i-dati-dei-percorsi?" aria-expanded="false" aria-controls="accordion-2819933114-content">
			<button class="toggle" aria-label="Attiva/Disattiva"><i class="icon-angle-down" aria-hidden="true"></i></button>
			<span>In quale formato devono essere trasmessi i dati dei percorsi?</span>
		</a>
		<div id="accordion-2819933114-content" class="accordion-inner" aria-labelledby="accordion-2819933114-label">
			
Il formato previsto è GPX 1.1. La trasmissione deve avvenire dopo quella dei dati del FIR digitale, attraverso API dedicate o servizi di supporto RENTRI.<br />
		</div>
	</div>
	
	<div id="accordion-1875276542" class="accordion-item">
		<a id="accordion-1875276542-label" class="accordion-title plain" href="#accordion-item-per-quanto-tempo-devono-essere-disponibili-i-dati-di-geolocalizzazione?" aria-expanded="false" aria-controls="accordion-1875276542-content">
			<button class="toggle" aria-label="Attiva/Disattiva"><i class="icon-angle-down" aria-hidden="true"></i></button>
			<span>Per quanto tempo devono essere disponibili i dati di geolocalizzazione?</span>
		</a>
		<div id="accordion-1875276542-content" class="accordion-inner" aria-labelledby="accordion-1875276542-label">
			
L&#8217;Allegato 1 prevede che le imprese garantiscano la disponibilità e l&#8217;estrazione dagli archivi informatici dei dati trasmessi al RENTRI per un periodo massimo di tre anni.<br />
		</div>
	</div>
	
</div>
<p><span style="font-weight: 400;">Contenuto ottimizzato con IA e verificato dall&#8217;autore.</span></p>
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			</item>
		<item>
		<title>Depurazione acque reflue, prorogato per tre anni il Commissario unico: cosa cambia per gli interventi</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Alessia Pannone]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2026 09:56:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fiscalità Ambientale]]></category>
		<category><![CDATA[AI-Assisted Content]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>La depurazione delle acque reflue urbane torna al centro dell&#8217;attenzione normativa. Con il DPCM del 14 settembre 2026, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 ottobre, il Governo ha disposto la proroga triennale degli incarichi del Commissario unico per la depurazione e dei due subcommissari. Il provvedimento punta a garantire la continuità degli interventi necessari per...</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>La <strong>depurazione delle acque reflue urbane</strong> torna al centro dell&#8217;attenzione normativa. <a href="https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2026-10-12&amp;atto.codiceRedazionale=26A05273&amp;elenco30giorni=true" rel="nofollow noopener" target="_blank">Con il <strong>DPCM del 14 settembre 2026</strong>,</a> pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 ottobre, il Governo ha disposto la proroga triennale degli incarichi del Commissario unico per la depurazione e dei due subcommissari.</p>
<p>Il provvedimento punta a garantire la continuità degli interventi necessari per adeguare i sistemi di <strong>collettamento, fognatura e trattamento delle acque reflue urbane</strong> agli obblighi ambientali europei, evitando ulteriori ritardi nelle procedure già avviate.</p>
<p>La decisione assume particolare rilievo in un settore nel quale l&#8217;Italia è da tempo chiamata a risolvere criticità infrastrutturali che hanno determinato condanne della Corte di giustizia dell&#8217;Unione europea e l&#8217;apertura di diverse procedure d&#8217;infrazione.</p>
<h2>Depurazione acque reflue: confermati il Commissario unico e i subcommissari</h2>
<p>Il decreto, articolato in tre disposizioni, interviene direttamente sulla durata degli incarichi commissariali.</p>
<p>L&#8217;articolo 1 stabilisce la <strong>proroga per un ulteriore triennio dell&#8217;incarico del professor Fabio Fatuzzo</strong>, nominato Commissario unico con il DPCM del 7 agosto 2023.</p>
<p>La proroga riguarda le funzioni attribuitegli per accelerare la progettazione e la realizzazione degli interventi di collettamento, fognatura e depurazione previsti dalla <a href="https://www.wastezero.it/editoriale/fiscalita-ambientale/">normativa nazionale.</a></p>
<p>L&#8217;articolo 2 conferma, sempre per un ulteriore triennio, gli incarichi dei due subcommissari, <strong>Antonino Daffinà e Salvatore Cordaro</strong>, che affiancano il Commissario unico nell&#8217;esercizio delle funzioni loro delegate.</p>
<p>Il provvedimento non introduce quindi una nuova struttura commissariale, ma assicura la prosecuzione delle attività affidate agli stessi soggetti nel 2023.</p>
<p>Nel preambolo del decreto viene precisato che gli incarichi precedenti erano scaduti e che i responsabili si trovavano in regime di <em>prorogatio</em>.</p>
<p>La decisione è stata adottata dopo l&#8217;acquisizione dei pareri favorevoli del <strong>Ministero dell&#8217;Ambiente e della Sicurezza Energetica</strong> e del Ministro competente per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione.</p>
<p>L&#8217;obiettivo è evitare interruzioni nella gestione degli interventi già programmati, mantenendo una struttura incaricata di coordinare le opere necessarie all&#8217;adeguamento del sistema nazionale di depurazione.</p>
<h2>Infrazioni europee e depuratori: perché serve garantire la continuità degli interventi</h2>
<p>Per comprendere il significato della proroga occorre considerare il quadro normativo nel quale opera il Commissario unico.</p>
<p>L&#8217;Italia è stata interessata da diverse procedure europee relative al mancato rispetto degli obblighi in materia di raccolta e trattamento delle acque reflue urbane, previsti dalla <strong>direttiva 91/271/CEE</strong>.</p>
<p>Il DPCM richiama espressamente le sentenze della Corte di giustizia dell&#8217;Unione europea del <strong>19 luglio 2012, del 10 aprile 2014 e del 31 maggio 2018</strong>, collegate alle violazioni della disciplina europea sulla depurazione.</p>
<p>Vengono inoltre ricordate le procedure d&#8217;infrazione <strong>2014/2059 e 2017/2181</strong>, avviate dalla Commissione europea per ulteriori problematiche riguardanti il trattamento delle <a href="https://www.wastezero.it/acque-reflue-parlamento-ue-mette-discussione-epr/">acque reflue</a>.</p>
<p>Queste contestazioni hanno evidenziato la necessità di adeguare infrastrutture e sistemi di trattamento in diversi agglomerati urbani italiani.</p>
<p>La normativa nazionale ha quindi previsto strumenti straordinari per accelerare la realizzazione delle opere, anche attraverso l&#8217;esercizio di poteri sostitutivi e la nomina di commissari incaricati di coordinare gli interventi.</p>
<p>In particolare, il <strong>decreto-legge 243/2016</strong> ha disciplinato la figura del Commissario straordinario unico, mentre successivi provvedimenti ne hanno ampliato e precisato le funzioni.</p>
<p>Il decreto-legge 32/2019 ha attribuito al Commissario anche compiti di coordinamento per gli interventi necessari a superare ulteriori procedure d&#8217;infrazione riguardanti le medesime problematiche.</p>
<p>La proroga del 2026 si inserisce dunque in un percorso già avviato, senza modificare direttamente i requisiti tecnici che gli impianti devono rispettare.</p>
<p>Il suo scopo è soprattutto <strong>assicurare continuità amministrativa e operativa alla realizzazione delle infrastrutture</strong>, evitando che la scadenza degli incarichi possa rallentare le attività.</p>
<h2>Fognature e trattamento delle acque: quali conseguenze per il settore ambientale</h2>
<p>La gestione delle acque reflue urbane rappresenta un elemento essenziale della tutela ambientale, perché consente di ridurre l&#8217;immissione di sostanze inquinanti nei corpi idrici.</p>
<p>Un sistema di depurazione efficiente contribuisce alla protezione di fiumi, laghi, acque costiere ed ecosistemi, oltre a garantire il rispetto degli standard previsti dalla normativa.</p>
<p>Quando le infrastrutture risultano insufficienti o non adeguate, le conseguenze possono riguardare sia la qualità delle risorse idriche sia il rispetto degli obblighi europei.</p>
<p>Per questo, <strong>la realizzazione e l&#8217;ammodernamento dei depuratori non costituiscono soltanto interventi infrastrutturali, ma strumenti concreti di prevenzione dell&#8217;inquinamento</strong>.</p>
<p>La conferma degli incarichi commissariali può favorire la prosecuzione dei progetti già affidati alla struttura, mantenendo il coordinamento delle attività tecniche e amministrative.</p>
<p>Il provvedimento, tuttavia, non contiene un nuovo elenco di opere da realizzare e non stabilisce direttamente ulteriori finanziamenti per gli interventi.</p>
<p>L&#8217;articolo 3 prevede infatti una <strong>clausola di salvaguardia</strong>, che mantiene ferme specifiche disposizioni del precedente DPCM del 7 agosto 2023.</p>
<p>Non si tratta quindi di una riforma complessiva del settore idrico, né dell&#8217;introduzione di nuovi obblighi immediati per tutti i gestori degli <a href="https://www.wastezero.it/fanghi-depurazione-nuove-indicazioni-operative/">impianti di depurazione</a>.</p>
<p>La novità riguarda la durata degli incarichi e la possibilità di proseguire le attività commissariali secondo il quadro normativo esistente.</p>
<p>Resta comunque centrale il tema dei tempi di realizzazione delle opere. La continuità degli incarichi rappresenta una condizione organizzativa utile, ma <strong>il superamento delle criticità ambientali dipenderà dall&#8217;effettivo completamento degli interventi e dalla conformità dei sistemi di depurazione</strong>.</p>
<p>Il DPCM pubblicato il 12 ottobre 2026 conferma dunque la volontà di mantenere operativo il coordinamento straordinario, in un settore nel quale l&#8217;adeguamento delle infrastrutture continua a rappresentare una priorità ambientale e amministrativa.</p>
<p>FAQ</p>
<h3 class="accordion_title">FAQ sulla proroga del Commissario unico per la depurazione</h3><div class="accordion">
	<div id="accordion-1254384321" class="accordion-item">
		<a id="accordion-1254384321-label" class="accordion-title plain" href="#accordion-item-chi-è-il-commissario-unico-per-la-depurazione-delle-acque-reflue?" aria-expanded="false" aria-controls="accordion-1254384321-content">
			<button class="toggle" aria-label="Attiva/Disattiva"><i class="icon-angle-down" aria-hidden="true"></i></button>
			<span>Chi è il Commissario unico per la depurazione delle acque reflue?</span>
		</a>
		<div id="accordion-1254384321-content" class="accordion-inner" aria-labelledby="accordion-1254384321-label">
			
È il soggetto incaricato di coordinare e realizzare gli interventi necessari all&#8217;adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione interessati dalle procedure europee. L&#8217;incarico è attualmente affidato a Fabio Fatuzzo.<br />
		</div>
	</div>
	
	<div id="accordion-1488989551" class="accordion-item">
		<a id="accordion-1488989551-label" class="accordion-title plain" href="#accordion-item-di-quanto-è-stato-prorogato-l&#039;incarico-del-commissario-unico?" aria-expanded="false" aria-controls="accordion-1488989551-content">
			<button class="toggle" aria-label="Attiva/Disattiva"><i class="icon-angle-down" aria-hidden="true"></i></button>
			<span>Di quanto è stato prorogato l'incarico del Commissario unico?</span>
		</a>
		<div id="accordion-1488989551-content" class="accordion-inner" aria-labelledby="accordion-1488989551-label">
			
Il DPCM del 14 settembre 2026 dispone una proroga di ulteriori tre anni, confermando anche gli incarichi dei due subcommissari.		</div>
	</div>
	
	<div id="accordion-2619201986" class="accordion-item">
		<a id="accordion-2619201986-label" class="accordion-title plain" href="#accordion-item-perché-l&#039;italia-deve-intervenire-sui-sistemi-di-depurazione?" aria-expanded="false" aria-controls="accordion-2619201986-content">
			<button class="toggle" aria-label="Attiva/Disattiva"><i class="icon-angle-down" aria-hidden="true"></i></button>
			<span>Perché l'Italia deve intervenire sui sistemi di depurazione?</span>
		</a>
		<div id="accordion-2619201986-content" class="accordion-inner" aria-labelledby="accordion-2619201986-label">
			
L&#8217;Italia è stata interessata da sentenze di condanna e procedure d&#8217;infrazione europee per il mancato rispetto degli obblighi previsti dalla normativa sul trattamento delle acque reflue urbane.<br />
		</div>
	</div>
	
	<div id="accordion-2155532610" class="accordion-item">
		<a id="accordion-2155532610-label" class="accordion-title plain" href="#accordion-item-il-nuovo-decreto-introduce-obblighi-per-tutti-i-gestori-dei-depuratori?" aria-expanded="false" aria-controls="accordion-2155532610-content">
			<button class="toggle" aria-label="Attiva/Disattiva"><i class="icon-angle-down" aria-hidden="true"></i></button>
			<span>Il nuovo decreto introduce obblighi per tutti i gestori dei depuratori?</span>
		</a>
		<div id="accordion-2155532610-content" class="accordion-inner" aria-labelledby="accordion-2155532610-label">
			
No. Il provvedimento riguarda la proroga degli incarichi commissariali e non introduce direttamente nuovi requisiti tecnici o adempimenti generalizzati per i gestori.<br />
		</div>
	</div>
	
	<div id="accordion-1570154376" class="accordion-item">
		<a id="accordion-1570154376-label" class="accordion-title plain" href="#accordion-item-sono-previsti-nuovi-finanziamenti-per-la-depurazione-delle-acque?" aria-expanded="false" aria-controls="accordion-1570154376-content">
			<button class="toggle" aria-label="Attiva/Disattiva"><i class="icon-angle-down" aria-hidden="true"></i></button>
			<span>Sono previsti nuovi finanziamenti per la depurazione delle acque?</span>
		</a>
		<div id="accordion-1570154376-content" class="accordion-inner" aria-labelledby="accordion-1570154376-label">
			
Il DPCM del 14 settembre 2026 non introduce specifici nuovi stanziamenti. La disposizione riguarda principalmente la continuità degli incarichi e delle attività già attribuite alla struttura commissariale.<br />
		</div>
	</div>
	
</div>
<ul>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">Contenuto ottimizzato con IA e verificato dall&#8217;autore.</span></li>
</ul>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.wastezero.it/depurazione-acque-reflue-proroga-tre-anni/">Depurazione acque reflue, prorogato per tre anni il Commissario unico: cosa cambia per gli interventi</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.wastezero.it">WasteZero</a>.</p>
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			</item>
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