La schede dati di sicurezza (SDS) sono essenziali per garantire il trasporto sicuro delle merci pericolose (ADR). Nello specifico, ogni fornitore è responsabile della conformità delle informazioni secondo il Regolamento REACH e le normative ADR.
Vediamo di seguito tutti i dettagli.
Classificazione e responsabilità nel trasporto ADR di merci pericolose: le schede di sicurezza
Come sappiamo, la sicurezza nel trasporto e nella gestione di sostanze e miscele pericolose richiede una meticolosa attenzione alla normativa vigente.
Nello specifico attraverso la Scheda Dati di Sicurezza (SDS), un documento fondamentale per garantire la sicurezza lungo la catena di fornitura.
La SDS, elaborata dal fornitore, è redatta in conformità con l’articolo 31 del Regolamento CE 1907/2006 (REACH), con requisiti specifici stabiliti nell’allegato II del regolamento stesso, aggiornato con il Regolamento UE 2015/830.
Questo documento mira a fornire tutte le informazioni necessarie per una corretta gestione del prodotto pericoloso, dall’uso industriale al trasporto sicuro, al fine di minimizzare i rischi.
Ogni SDS deve essere redatta secondo criteri precisi, comprendendo 16 sezioni standardizzate che forniscono dettagli critici sul prodotto.
Vale a dire dalle proprietà chimiche alle istruzioni di manipolazione, fino alla sezione 14 dedicata alle informazioni sul trasporto.
Questa sezione include la classificazione per il trasporto su strada, ferrovia, vie navigabili interne, marittime o aeree, secondo le normative tipo dell’ONU. La sezione trasporto riveste particolare importanza quando si tratta di sostanze pericolose.
In particolare richiede una classificazione accurata secondo le regolamentazioni europee ADR (trasporto su strada), RID (trasporto ferroviario), ADN (vie navigabili interne), il codice IMDG per il trasporto marittimo e le istruzioni ICAO per il trasporto aereo.
Ogni passaggio della catena di fornitura, che può includere più distributori e utilizzatori finali, deve ricevere la SDS aggiornata.
Ciò poiché la responsabilità di garantire la conformità del documento ricade su ciascun fornitore che, a sua volta, deve garantire l’aderenza del documento a quanto stabilito nell’allegato II del Regolamento REACH.
La catena di fornitura e la responsabilità dei fornitori
La SDS segue un percorso lungo la catena di fornitura, che varia a seconda del tipo di prodotto (sostanza o miscela) e della complessità della rete distributiva.
Nel caso di una sostanza pericolosa, la SDS si muove dal fabbricante o importatore attraverso i distributori fino all’utilizzatore a valle finale.
Per le miscele, invece, la catena include tipicamente utilizzatori a valle o formulatori e successivi distributori, con il destinatario finale che usa il prodotto in un ambiente di lavoro o industriale.
Ogni fornitore, lungo questa catena, ha l’obbligo di verificare la conformità della SDS e di mantenerla aggiornata secondo i requisiti normativi.
Questo include la verifica che le informazioni sui rischi e la classificazione dei pericoli, in particolare nella sezione 14, siano in linea con le normative sul trasporto.
Spesso si verifica una trasmissione “copia-incolla” dei testi della SDS, un metodo che, se non adeguatamente monitorato, può generare errori nella classificazione, aumentando i rischi di gestione e manipolazione del prodotto.
La sezione 14 della SDS è dedicata alle informazioni sul trasporto, in particolare per quanto riguarda le merci pericolose.
Qui, è essenziale che ogni fornitore riporti correttamente la classificazione ADR e le informazioni aggiornate secondo le normative internazionali e comunitarie.
Nel caso in cui il fornitore accetti in maniera automatica la classificazione del prodotto indicata dal precedente attore nella catena di fornitura, può incorrere in seri rischi.
Infatti, ogni fornitore, in qualità di “speditore” ai sensi dell’ADR, ha l’obbligo di presentare al trasporto una spedizione conforme e autorizzata secondo il 1.4.1 ADR.
L’ADR stabilisce infatti che lo speditore debba assicurarsi che le merci pericolose siano classificate e autorizzate al trasporto in modo conforme. Non solo, tale responsabilità non può essere trasferita automaticamente tramite la semplice trasmissione della SDS.
Ogni fornitore deve quindi verificare l’esattezza delle informazioni. Inoltre, deve assumere la responsabilità della classificazione dei pericoli riportata nella sezione 14, evitando di accettare passivamente classificazioni precedenti.
Implicazioni per la conformità e la sicurezza nel trasporto
La responsabilità di garantire la conformità delle informazioni per il trasporto si estende dunque a ogni singolo fornitore.
Questo include la verifica del contenuto della SDS. In particolare della sezione trasporto, anche se la normativa ADR non menziona espressamente la scheda dati di sicurezza tra i documenti essenziali per il trasporto.
La SDS, infatti, è solo uno degli elementi per determinare la classificazione e non esonera il fornitore dalla verifica e dalla responsabilità diretta.
In sintesi, la responsabilità di presentare al trasporto una spedizione correttamente classificata, conforme alle disposizioni ADR, resta sempre nelle mani del fornitore che si assume il ruolo di speditore.
In definitiva, l’importanza della scheda dati di sicurezza e della sezione trasporto non può essere sottovalutata. Ogni passaggio della catena di fornitura rappresenta un rischio potenziale se le informazioni non vengono adeguatamente verificate e classificate.
Il Regolamento REACH, con l’ADR e le altre normative di trasporto, costituisce il quadro di riferimento per garantire che ogni fase della gestione delle merci pericolose sia conforme e sicura.
Per chi opera lungo la catena, il rispetto delle normative e l’assunzione di responsabilità nella classificazione delle merci rappresentano gli elementi fondamentali per prevenire incidenti e proteggere la sicurezza di operatori e dell’ambiente.