Con la risposta all’interpello n. 95594 del 20 maggio 2025, il MASE ha chiarito come si applica il Regolamento REACH ai materiali End of Waste, distinguendo tra responsabilità documentali e requisiti normativi effettivi.
Vediamo in questo articolo tutti i dettagli.
La qualifica di rifiuto e il regolamento REACH per i materiali End of Waste: cosa devono sapere gli impianti di recupero
Come anticipato, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) è intervenuto con una risposta ufficiale all’interpello n. 95594 del 20 maggio 2025.
Nello specifico fornendo un importante chiarimento sull’interazione tra la normativa End of Waste (EoW) e il Regolamento REACH (Regolamento CE n. 1907/2006), che disciplina la registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche.
Il quesito, di particolare rilevanza per impianti di recupero e produttori di materiali secondari, ha permesso al Ministero di puntualizzare alcuni aspetti chiave sul piano giuridico e operativo.
Uno dei punti fondamentali sollevati dal MASE riguarda il campo di applicazione del Regolamento REACH.
In base all’articolo 2, comma 2 del regolamento stesso, i rifiuti – così come definiti nella direttiva 2006/12/CE – non sono considerati sostanze, né miscele, né articoli.
Di conseguenza, il Regolamento REACH non si applica ai rifiuti, almeno fino a quando questi non cessano formalmente di essere qualificati come tali.
Questa esclusione, sottolinea il Ministero, libera gli impianti di recupero da obblighi specifici REACH nella fase in cui i materiali sono ancora legalmente classificati come rifiuti.
Nessuna disposizione impone, dunque, controlli REACH sui flussi in ingresso agli impianti di trattamento destinati a produrre End of Waste.
Linee guida SNPA 41/2022: nessun obbligo aggiuntivo
A rafforzare questa lettura, il MASE richiama anche le Linee Guida SNPA n. 41/2022, che descrivono le modalità di gestione e controllo dei rifiuti in ingresso agli impianti di recupero.
Nella tabella 5.1, dove sono indicati i controlli ordinari da effettuare, si parla di “composizione chimica del rifiuto”, ma non si fa alcun riferimento esplicito agli adempimenti previsti dal Regolamento REACH.
Questo significa che, anche secondo le linee guida del Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente, non vi è alcun obbligo di verifica della conformità REACH per il materiale rifiuto che entra negli impianti.
La verifica di eventuali obblighi REACH inizia solo successivamente, cioè quando il materiale ha cessato ufficialmente la qualifica di rifiuto e viene immesso sul mercato come prodotto.
Tuttavia, il MASE precisa che la conformità al REACH diventa rilevante nel momento in cui il materiale ottenuto dal trattamento perde la qualifica di rifiuto e assume quella di prodotto.
A quel punto, per poter essere immesso sul mercato, il materiale deve rispettare tutte le eventuali prescrizioni del Regolamento REACH, comprese quelle relative a registrazione, autorizzazione e restrizioni.
Ma attenzione: la semplice conformità al REACH non è sufficiente per qualificare un materiale come End of Waste.
È necessario rispettare tutte le condizioni fissate dall’articolo 184-ter, comma 1 del D.Lgs. 152/2006, che includono requisiti tecnici, ambientali e normativi, oltre alla destinazione d’uso sicura del materiale.
Autorizzazioni caso per caso e responsabilità del produttore
Nei casi in cui non esistono criteri End of Waste definiti a livello comunitario o nazionale, si applica la procedura di autorizzazione caso per caso, come previsto dal comma 3 dell’articolo 184-ter.
In questi casi, sottolinea il Ministero, l’onere della prova ricade interamente sul produttore del materiale End of Waste.
È compito di chi immette il materiale sul mercato o lo utilizza per la prima volta, fornire tutte le informazioni necessarie affinché l’autorità competente (Regione o Provincia) possa valutare se, ai fini del mercato, il materiale debba rispettare eventuali obblighi di registrazione o restrizioni previste dal Regolamento REACH.
Questa responsabilità implica non solo una corretta dichiarazione delle caratteristiche chimiche e funzionali del materiale, ma anche una piena consapevolezza degli usi previsti, dei limiti normativi applicabili e delle eventuali esenzioni.
In altre parole, il chiarimento del MASE rappresenta un riferimento normativo utile per tutti gli operatori della filiera dei rifiuti e dei materiali recuperati.
Si conferma dunque la necessità per le imprese di dotarsi di una documentazione tecnica robusta e di processi autorizzativi ben gestiti.
Specialmente in un contesto dove la tracciabilità e la trasparenza normativa sono fondamentali per garantire la sicurezza ambientale e legale delle operazioni.


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