Un recente interpello ambientale ha chiarito l’applicazione delle norme su VAS e varianti urbanistiche per impianti rifiuti. Centrale il richiamo al Consiglio di Stato: l’esclusione riguarda solo nuove localizzazioni, non ampliamenti o modifiche esistenti.
Vediamo in questo articolo tutti i dettagli.
Interpello ambientale chiarisce i limiti dell’esclusione dalla VAS per impianti rifiuti: i dettagli
Come anticipato, arrivano chiarimenti rilevanti sul rapporto tra autorizzazioni degli impianti di gestione rifiuti e varianti urbanistiche, con particolare riferimento all’obbligo di Valutazione Ambientale Strategica (VAS).
Il punto viene affrontato in un riscontro a interpello ambientale che richiama esplicitamente l’orientamento del Consiglio di Stato, offrendo un’indicazione interpretativa precisa per le amministrazioni.
Il quesito riguardava l’applicazione dell’articolo 6, comma 12, del d.lgs. 152/2006, norma che disciplina i casi di esclusione dalla VAS per alcune varianti ai piani e programmi.
In particolare, si chiedeva se tale esclusione potesse operare anche per le cosiddette “varianti automatiche” derivanti da provvedimenti autorizzatori relativi a impianti di smaltimento e recupero rifiuti, in relazione al procedimento previsto dall’articolo 208 dello stesso decreto.
La risposta si fonda sul parere n. 984/2025 del Consiglio di Stato, che delimita in modo netto il campo di applicazione della norma.
Secondo i giudici amministrativi, l’esclusione dalla VAS prevista dall’articolo 6, comma 12, riguarda esclusivamente la localizzazione di nuove opere. Si tratta quindi di un ambito circoscritto, che non può essere esteso ad altre fattispecie.
Di conseguenza, non tutte le varianti urbanistiche collegate ad autorizzazioni ambientali possono beneficiare di questa esclusione.
In particolare, il Consiglio di Stato chiarisce che l’articolo 208 del d.lgs. 152/2006, che disciplina l’autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e recupero rifiuti, non può essere utilizzato per bypassare la VAS in situazioni diverse dalla realizzazione ex novo di un impianto.
La deroga si applica solo alle nuove localizzazioni, non agli impianti già esistenti
Il chiarimento assume particolare rilievo nel caso di interventi su impianti già esistenti.
Il parere evidenzia infatti che, in presenza di operazioni di ampliamento o rinnovamento, come nel caso di una discarica già attiva,non si è di fronte a una semplice localizzazione di una nuova opera.
In queste situazioni, la variante urbanistica eventualmente necessaria deve essere sottoposta a VAS, se prevista dalla normativa vigente.
Questo passaggio è centrale perché esclude interpretazioni estensive della deroga. Non è sufficiente che un provvedimento autorizzatorio produca effetti urbanistici per rientrare automaticamente nei casi di esclusione dalla VAS.
Occorre invece verificare la natura concreta dell’intervento: solo la localizzazione di nuove opere può beneficiare dell’esenzione.
Il riscontro all’interpello, pur non introducendo nuove norme, consolida un orientamento interpretativo destinato ad avere impatti operativi significativi.
Le amministrazioni dovranno infatti prestare maggiore attenzione nel valutare i procedimenti autorizzatori, evitando di escludere la VAS in modo automatico nei casi di modifica o ampliamento di impianti esistenti.

