Con un parere del 29 luglio 2025, il Comitato di Vigilanza RAEE ha chiarito gli obblighi di iscrizione al Registro nazionale per gli operatori che ricondizionano apparecchiature elettriche ed elettroniche, distinguendo tra esportazione, re-immissione e nuova produzione.
Vediamo in questo articolo tutti i dettagli.
Differenza tra semplice ricondizionamento e nuova produzione di AEE
Il D.Lgs. 49/2014, che recepisce la Direttiva europea sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), stabilisce gli obblighi per i produttori e gli operatori del settore.
Tra questi obblighi figura l’iscrizione al Registro nazionale AEE, uno strumento essenziale per monitorare i soggetti che immettono nuove apparecchiature sul mercato italiano e che sono quindi chiamati a finanziare i sistemi di raccolta, trattamento e recupero dei RAEE.
Negli ultimi anni il mercato del ricondizionamento delle apparecchiature è cresciuto in modo significativo, spinto sia dalla crescente attenzione alla sostenibilità, sia dall’aumento della domanda di prodotti usati ma funzionanti.
Questo ha generato diversi dubbi interpretativi sul perimetro degli obblighi previsti dal decreto e sulla qualificazione giuridica delle attività di ricondizionamento.
Con il parere del 29 luglio 2025, il Comitato di Vigilanza e Controllo RAEE ha affrontato in maniera diretta tali questioni, precisando quando l’attività di ricondizionamento comporti l’obbligo di iscrizione al Registro e quando invece l’operatore possa considerarsi esente.
In primo luogo, il Comitato ha chiarito che l’impresa che ricondiziona Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (AEE) esclusivamente con finalità di esportazione non deve essere qualificata come produttore ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. g), del decreto.
Di conseguenza, tali operatori non sono soggetti agli obblighi tipici dei produttori di AEE, compreso quello di registrazione.
La definizione normativa di produttore, infatti, si riferisce a chi immette per la prima volta un’apparecchiatura sul mercato nazionale, indipendentemente dal fatto che si tratti di un bene nuovo o ricondizionato.
Ricondizionamento per il mercato interno
Un altro chiarimento riguarda i soggetti che effettuano il ricondizionamento di AEE già circolanti sul territorio italiano e destinati a una nuova commercializzazione nazionale.
Secondo il Comitato, anche in questo caso l’operatore non deve iscriversi al Registro nazionale, poiché non si tratta di una prima messa a disposizione di un prodotto sul mercato.
Piuttosto di una seconda vita concessa a un’apparecchiatura già immessa e per la quale, al momento della prima commercializzazione, erano già stati assolti gli obblighi previsti.
Questo orientamento risulta particolarmente importante per il settore della rigenerazione e del riuso, che opera con l’obiettivo di prolungare il ciclo di vita dei prodotti, riducendo così la produzione di rifiuti e promuovendo la circolarità delle risorse.
Il Comitato ha tuttavia introdotto un’importante precisazione.
Ovvero che, qualora l’attività di ricondizionamento non si limitasse a una riparazione, aggiornamento tecnico o adattamento di un’apparecchiatura esistente, ma si traducesse nella realizzazione di una nuova AEE, dotata di caratteristiche o funzioni differenti rispetto a quelle originarie, allora l’operatore verrebbe considerato a tutti gli effetti un produttore.
In questo scenario, scatterebbero gli obblighi di cui all’art. 8 del D.Lgs. 49/2014, compresa l’iscrizione al Registro nazionale e la partecipazione al finanziamento dei sistemi collettivi di gestione dei RAEE.
Impatti per le imprese e il settore
Le precisazioni del Comitato forniscono un punto di riferimento rilevante per gli operatori del settore.
Da un lato, viene garantita maggiore certezza del diritto per le aziende che svolgono attività di ricondizionamento finalizzato al riuso o all’export, le quali possono operare senza ulteriori adempimenti amministrativi.
Dall’altro lato, il parere funge da filtro normativo contro possibili abusi: chi di fatto crea nuove apparecchiature, mascherandole come semplici ricondizionamenti, non può sottrarsi agli obblighi di legge e deve assumere pienamente la qualifica di produttore.
In prospettiva, questa distinzione potrebbe incentivare gli investimenti nelle pratiche di rigenerazione, garantendo allo stesso tempo un presidio contro fenomeni distorsivi.
Inoltre, contribuisce a chiarire il ruolo del ricondizionamento come leva centrale dell’economia circolare, riducendo i flussi di rifiuti elettronici e valorizzando il riutilizzo delle risorse.
In altre parole, il parere del 29 luglio 2025 rappresenta un passaggio importante per la regolazione del settore RAEE.
Nel contesto di un mercato in continua espansione, la chiarezza normativa sugli obblighi di iscrizione al Registro nazionale consente agli operatori di muoversi con maggiore sicurezza giuridica, favorendo la crescita del comparto e l’allineamento agli obiettivi di sostenibilità ambientale.
Il messaggio chiave è chiaro: chi ricondiziona per l’export o per il mercato interno, senza creare una nuova apparecchiatura, non è produttore e non deve iscriversi al Registro.
Solo quando l’attività assume i tratti della vera e propria produzione si applicano i vincoli previsti dal D.Lgs. 49/2014.
In questo modo si tutela sia la corretta concorrenza tra operatori, sia l’interesse generale alla gestione responsabile dei rifiuti elettronici, pilastro imprescindibile delle politiche europee di sostenibilità.