Con la delibera n. 284/2025, l’Autorità nazionale anticorruzione (Anac) fornisce ai Comuni nuove linee guida per la predisposizione delle gare relative ai servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani. Nello specifico correggendo prassi considerate illegittime.
Vediamo in questo articolo tutti i dettagli.
Anac: chiarimenti sulla legittimità dei requisiti nei bandi di gara per i rifiuti
Come sappiamo, la gestione dei rifiuti urbani rappresenta uno dei settori più delicati per gli enti locali, sia per l’impatto ambientale e sociale dei servizi offerti, sia per la complessità delle procedure di affidamento alle imprese.
Proprio per questo motivo, l’Autorità nazionale anticorruzione (Anac) ha recentemente approvato la delibera n. 284/2025, con la quale vengono fornite ai Comuni nuove indicazioni operative in materia di gare pubbliche per i servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti.
Il provvedimento trae origine da un’attività di verifica effettuata dall’Autorità su una procedura di gara avviata da un Comune del Sud Italia. Il quale aveva sollevato alcune criticità di carattere giuridico e procedurale.
Dai controlli sono emerse illegittimità significative nei disciplinari di gara. Queste ultime tali da compromettere i principi di parità di trattamento, concorrenza e trasparenza previsti dal Dlgs 36/2023. Ovvero il nuovo Codice dei contratti pubblici.
Al centro delle osservazioni vi è la figura del disciplinare di gara. Ossia l’atto con cui la Pubblica amministrazione definisce regole e requisiti per le imprese che intendono partecipare a un appalto.
Secondo Anac, proprio questo documento, se formulato in modo non corretto, può generare restrizioni indebite all’accesso delle aziende al mercato.
Nello specifico, Anac ha censurato l’inserimento, tra i requisiti di partecipazione, del possesso di un deposito o di un cantiere nel territorio comunale già al momento della presentazione dell’offerta.
Tale previsione, spiega l’Autorità, limita ingiustamente la concorrenza. Privilegiando così le imprese già insediate sul territorio rispetto a quelle esterne. Le quali invece potrebbero garantire lo stesso livello di servizio predisponendo le strutture solo dopo l’aggiudicazione.
Un’analoga valutazione è stata espressa per l’obbligo di disporre fin da subito di mezzi e attrezzature idonei allo svolgimento del servizio.
Anche in questo caso, secondo Anac, il requisito avrebbe dovuto essere previsto come condizione di esecuzione del contratto e non come pre requisito di ammissione alla gara.
Certificazioni e requisiti economici sotto esame
Un altro punto critico riguarda le certificazioni di qualità. Alcuni Comuni, infatti, avevano stabilito che le imprese, già in fase di gara e a pena di esclusione, fossero in possesso di certificazioni come la Uni En Iso 14001, relativa al sistema di gestione ambientale.
Per Anac tale impostazione è contraria al principio di proporzionalità. Ciò vale a dire che la certificazione può essere certamente richiesta, ma solo come elemento da dimostrare in fase di esecuzione o come criterio premiante, non come condizione di accesso alla gara.
Allo stesso modo, l’Autorità ha giudicato illegittimo chiedere la prova di un fatturato pregresso calcolato solo sul triennio precedente e riferito a settori “contigui” a quello del bando.
Secondo Anac, la verifica economico-finanziaria deve essere più ampia, coprendo un arco temporale di dieci anni, e deve riguardare direttamente l’ambito oggetto della gara.
Le osservazioni contenute nella delibera n. 284/2025 hanno conseguenze rilevanti per gli enti locali. I Comuni, infatti, sono tenuti ad adeguare i propri bandi alle indicazioni di Anac, eliminando clausole che possono risultare discriminatorie o sproporzionate.
Inoltre, la pronuncia rappresenta un monito più generale sull’importanza di predisporre atti di gara equilibrati e rispettosi della normativa.
Una scorretta impostazione non solo espone l’amministrazione al rischio di contenziosi, ma può anche rallentare l’affidamento del servizio, con effetti negativi sulla gestione dei rifiuti e sui cittadini.
Un quadro normativo in evoluzione
L’intervento di Anac si inserisce in un contesto normativo più ampio, caratterizzato dalla spinta verso acquisti verdi (GPP) e dall’applicazione dei Criteri ambientali minimi (CAM) nei bandi pubblici.
Le gare nel settore dei rifiuti, infatti, rappresentano un terreno privilegiato per promuovere pratiche sostenibili e innovative, come l’utilizzo di mezzi a basse emissioni o l’introduzione di sistemi di raccolta differenziata più efficienti.
Tuttavia, l’integrazione dei CAM e dei principi del GPP deve avvenire in modo coerente con la disciplina degli appalti, senza imporre oneri eccessivi o irragionevoli alle imprese.
Proprio per questo le linee guida di Anac assumono un ruolo fondamentale nel garantire equilibrio tra esigenze ambientali e rispetto delle regole concorrenziali.
In altre parole, la delibera n. 284/2025 di Anac rappresenta un importante punto di riferimento per i Comuni che si apprestano a bandire gare per i servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti.
Le indicazioni chiariscono che i requisiti di partecipazione non possono trasformarsi in barriere all’ingresso. Tuttavia, devono essere proporzionati, pertinenti e funzionali a garantire la qualità del servizio.
In un settore strategico come quello dei rifiuti urbani, l’equilibrio tra legalità, efficienza e sostenibilità rimane la chiave per assicurare servizi pubblici locali trasparenti, concorrenziali e rispettosi dell’ambiente.


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