Rifiuti abbandonati, cambia il trasporto: il MASE chiarisce quando usare le categorie 4 e 5 dell’Albo

La nuova Circolare n. 3 del 21 maggio 2026 interviene sulla gestione dei rifiuti abbandonati su aree pubbliche, chiarendo quando gli operatori possono utilizzare anche i mezzi iscritti alle categorie 4 e 5 dell’Albo Gestori Ambientali per la raccolta e il trasporto.

Nello specifico, il documento risponde ai dubbi operativi emersi negli ultimi mesi sulle corrette modalità di trasporto di questi rifiuti e soprattutto sulla categoria di iscrizione necessaria per effettuare il servizio.

E’ infatti importante per Comuni, aziende di igiene urbana e operatori ambientali capire se determinati rifiuti abbandonati possano essere raccolti esclusivamente tramite mezzi collegati alla gestione dei rifiuti urbani oppure anche tramite veicoli autorizzati al trasporto di rifiuti speciali.

La circolare ribadisce innanzitutto un principio già espresso in precedenti documenti ministeriali, tra cui la Circolare del Ministero della Transizione Ecologica del 14 maggio 2021 e l’Interpello del MASE del 5 maggio 2023.

Nello specifico, questi chiarirono che i rifiuti abbandonati su aree pubbliche sono considerati rifiuti urbani, anche quando originariamente potrebbero appartenere alla categoria dei rifiuti speciali.

Questo significa che, dal punto di vista normativo e della tracciabilità, tali rifiuti mantengono la qualifica di urbani una volta rinvenuti in contesti pubblici.

Rimane inoltre confermato che l’obbligo di rimozione spetta ai Comuni, soprattutto nei casi in cui il responsabile dell’abbandono sia ignoto oppure non intervenga.

La novità più rilevante della circolare riguarda però la possibilità di utilizzare, in determinate situazioni, anche i mezzi iscritti in categoria 4 e categoria 5 dell’Albo Gestori Ambientali, normalmente destinati al trasporto di rifiuti speciali, inclusi quelli pericolosi.

La “classificazione a vista” e il ruolo del codice EER

Uno dei passaggi più importanti del documento riguarda la cosiddetta “classificazione a vista” dei rifiuti abbandonati.

Le Linee Guida SNPA già prevedevano questa possibilità per alcune tipologie di rifiuti palesemente identificabili e non pericolosi, purché comunemente gestibili.


La circolare chiarisce ora che questo approccio può essere applicato anche a rifiuti abbandonati più complessi, persino a quelli classificabili come “pericolosi assoluti”, purché risultino omogenei e sia possibile attribuire in maniera consapevole uno specifico codice EER.

Restano esclusi da questa semplificazione i casi più delicati, come i rifiuti combusti, i materiali potenzialmente contaminati da amianto, i rifiuti con elementi sospetti oppure quelli non classificabili visivamente perché troppo eterogenei o collegati a codici EER “a specchio”.

Secondo l’Albo Gestori Ambientali, utilizzare mezzi iscritti alle categorie 4 e 5 può garantire standard tecnici più elevati rispetto ad alcune tipologie di rifiuti rinvenuti sul territorio.

Questo perché tali veicoli sono progettati proprio per il trasporto di rifiuti speciali e consentono una gestione più precisa dal punto di vista ambientale e sanitario.

Inoltre, l’assegnazione del corretto codice EER permette di indirizzare i rifiuti verso gli impianti di recupero o smaltimento più adeguati, riducendo i rischi di errori nella filiera e migliorando la tracciabilità.

La circolare conclude quindi che gli operatori incaricati dai Comuni o dai gestori del servizio pubblico possono procedere alla raccolta dei rifiuti abbandonati anche con mezzi iscritti alle categorie 4 e 5, attribuendo di volta in volta il codice EER corretto.

Un chiarimento che semplifica, ma che aumenta anche le responsabilità operative

Il documento rappresenta un chiarimento importante per il settore ambientale perché offre maggiore flessibilità operativa agli operatori incaricati della rimozione dei rifiuti abbandonati.

In molti casi, infatti, la distinzione tra rifiuto urbano e rifiuto speciale aveva creato dubbi interpretativi e difficoltà nella gestione pratica degli interventi.

Allo stesso tempo, però, la circolare aumenta indirettamente anche le responsabilità tecniche degli operatori.

La possibilità di procedere con la “classificazione a vista” e con l’attribuzione del codice EER richiede infatti competenze elevate, soprattutto quando si interviene su rifiuti potenzialmente pericolosi o di origine incerta.

Il rischio, secondo alcuni operatori del settore, è che una valutazione errata possa generare problemi successivi sia sul piano ambientale sia su quello amministrativo.

Per questo motivo il chiarimento dell’Albo potrebbe spingere molte aziende a rafforzare formazione interna, procedure operative e sistemi di controllo.

In altre parole, la circolare si inserisce inoltre in un contesto più ampio in cui cresce l’attenzione verso la gestione degli abbandoni illeciti e verso la tracciabilità dei rifiuti.

Negli ultimi anni il legislatore ha infatti rafforzato progressivamente gli obblighi documentali e i controlli lungo tutta la filiera ambientale.

FAQ

I rifiuti abbandonati su aree pubbliche sono sempre considerati urbani?

Sì. La circolare conferma che i rifiuti abbandonati su aree pubbliche o soggette a uso pubblico mantengono la qualifica di rifiuti urbani, anche quando originariamente potrebbero essere classificati come rifiuti speciali.

I Comuni restano responsabili della rimozione?

Sì. In caso di abbandono da parte di ignoti o di mancato intervento dei responsabili, la normativa attribuisce ai Comuni l’obbligo di rimuovere i rifiuti.

Quando possono essere usati i mezzi iscritti alle categorie 4 e 5?

La circolare chiarisce che gli operatori possono utilizzare anche mezzi iscritti alle categorie 4 e 5 dell’Albo Gestori Ambientali quando sia possibile identificare correttamente il rifiuto e assegnare il relativo codice EER.

Cos’è la “classificazione a vista” dei rifiuti?

Si tratta della possibilità di identificare alcune tipologie di rifiuti direttamente tramite valutazione visiva, senza analisi approfondite, purché siano presenti precise condizioni tecniche e di sicurezza.

Quali rifiuti restano esclusi dalla classificazione a vista?

Sono esclusi, tra gli altri, i rifiuti combusti, quelli potenzialmente contaminati da amianto, i rifiuti con caratteristiche sospette e quelli troppo eterogenei o difficili da identificare correttamente.

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