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	<title>albo &#8211; WasteZero</title>
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	<description>Consulenze e corsi sulla gestione dei rifiuti</description>
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		<title>Gestione RAEE: abrogata la categoria 3-bis dell&#8217;Albo Nazionale Gestori Ambientali</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Mirco Mingarelli]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Nov 2024 15:21:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Rifiuti]]></category>
		<category><![CDATA[albo]]></category>
		<category><![CDATA[gestori]]></category>
		<category><![CDATA[ambientali]]></category>
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		<category><![CDATA[3-bis]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Dal 15 novembre 2024, obbligatorio l’utilizzo del portale del Centro di Coordinamento RAEE</p>
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										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph">Abrogata la <strong>categoria 3-bis</strong> dell&#8217;Albo Nazionale Gestori Ambientali: rivoluzione nella gestione dei RAEE in Italia. Vediamo in questo articolo le novità introdotte dalla Legge n. 166/2024 e i futuri scenari per le imprese interessate.</p>



<h4 class="wp-block-heading">Cambiamenti normativi dall’Albo e nuove modalità di gestione per i distributori e trasportatori di RAEE: abrogata la categoria 3-bis</h4>



<p class="wp-block-paragraph">Con la circolare n. <strong>3 del 25 novembre 2024, </strong>il Comitato nazionale dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali ha annunciato importanti cambiamenti per la gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche <a href="https://www.wastezero.it/decreto-legislativo-49-2014-nuova-era-gestione-raee/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">(RAEE). </a></p>



<p class="wp-block-paragraph">Tra le principali novità, spicca l’abrogazione della categoria 3-bis, che fino ad oggi regolava le attività di distributori e installatori di AEE e i trasportatori di RAEE in nome dei distributori.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Questo cambiamento normativo deriva dall’entrata in vigore della Legge 14 novembre 2024, n. 166, che ha convertito con modifiche <a href="https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2024-11-14&amp;atto.codiceRedazionale=24A06077&amp;elenco30giorni=true" target="_blank" rel="noreferrer noopener nofollow">il decreto-legge n. 131</a> del 16 settembre 2024. </p>



<p class="wp-block-paragraph">Tale provvedimento, nato per adeguarsi agli obblighi dell’Unione Europea e per risolvere procedure d’infrazione, introduce <strong>rilevanti disposizioni </strong>per favorire il recupero di materie prime critiche dai RAEE.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Dal 15 novembre 2024, data di entrata in vigore della nuova legge, il Comitato dell&#8217;Albo ha dunque avviato la cancellazione d’ufficio delle iscrizioni alla categoria 3-bis.&nbsp;</p>



<p class="wp-block-paragraph">Inoltre, tutte le istanze di iscrizione, variazione o rinnovo attualmente in corso<strong> saranno archiviate</strong> durante le prossime riunioni delle sezioni regionali e provinciali competenti.</p>



<p class="wp-block-paragraph">La normativa, nello specifico l’articolo 14-bis della legge, stabilisce che le operazioni di deposito preliminare alla raccolta e il trasporto effettuati dai distributori o dai loro incaricati <strong>non richiedono più</strong> l’iscrizione all&#8217;Albo Nazionale Gestori Ambientali.&nbsp;</p>



<p class="wp-block-paragraph">Questo segna una semplificazione significativa per le imprese, eliminando l’obbligo di registrazione previsto dall’articolo 212 del decreto legislativo 152/2006.</p>



<p class="wp-block-paragraph">La Legge n. 166/2024 abroga anche i regolamenti precedenti, rappresentati dai decreti ministeriali dell’8 marzo 2010, n. 65, e del 31 maggio 2016, n. 121.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Questi decreti, che definivano le modalità di gestione dei RAEE per i distributori, vengono sostituiti da una <strong>nuova procedura</strong> che richiede l’utilizzo del portale del Centro di Coordinamento RAEE per adempiere agli obblighi di gestione.</p>



<h4 class="wp-block-heading">L’impatto pratico: verso una gestione centralizzata</h4>



<p class="wp-block-paragraph">In altre parole, dal 15 novembre 2024, i soggetti coinvolti nella gestione dei RAEE dovranno utilizzare il portale del <strong>Centro di Coordinamento RAEE </strong>per le operazioni necessarie.&nbsp;</p>



<p class="wp-block-paragraph">Questa piattaforma, concepita per semplificare la gestione dei rifiuti elettronici, diventa ora <strong>l’unico strumento obbligatorio</strong> per distributori, <a href="https://www.wastezero.it/iscrizione-albo-autotrasportatori-requisiti-procedure/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">trasportatori</a> e installatori.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Tra i principali vantaggi offerti dal nuovo sistema si sottolinea una migliore tracciabilità. Il portale centralizzato consente infatti un <strong>monitoraggio accurato</strong> dei flussi di RAEE, garantendo una maggiore trasparenza.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Inoltre, le imprese non dovranno più preoccuparsi della burocrazia legata all’iscrizione all&#8217;Albo, riducendo tempi e costi amministrativi. Non solo, la gestione unificata tramite il portale facilita il coordinamento tra i diversi attori della filiera dei RAEE.</p>



<h4 class="wp-block-heading">Cosa aspettarsi per il futuro?</h4>



<p class="wp-block-paragraph">Con l’abrogazione della categoria 3-bis e la centralizzazione delle procedure sul portale RAEE, il settore dei rifiuti elettronici in Italia sta affrontando un cambiamento significativo che punta a una gestione <strong>più moderna ed efficiente.</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">Questi cambiamenti non sono soltanto una risposta alle richieste dell’Unione Europea, ma rappresentano anche un’opportunità per migliorare la sostenibilità della filiera dei RAEE.&nbsp;</p>



<p class="wp-block-paragraph">Il recupero di <a href="https://www.wastezero.it/strategia-nazionale-estrazione-materie-prime-critiche/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">materie prime critiche,</a> come metalli rari e preziosi contenuti nei rifiuti elettronici, diventerà più semplice grazie alla tracciabilità garantita dal nuovo sistema.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Tuttavia, le imprese coinvolte dovranno adattarsi rapidamente ai nuovi requisiti, familiarizzando con il portale RAEE e integrando le nuove procedure nei loro processi operativi.&nbsp;</p>



<p class="wp-block-paragraph">È probabile che nei prossimi mesi il Centro di Coordinamento RAEE offra <strong>supporto e formazione</strong> per agevolare la transizione, riducendo il rischio di disagi per i soggetti interessati.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Inoltre, questo cambiamento potrebbe aprire la strada a ulteriori innovazioni nel settore della gestione dei rifiuti, incoraggiando lo sviluppo di tecnologie più avanzate per il trattamento e il riciclo dei RAEE.</p>
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		<item>
		<title>Iscrizione all&#8217;albo degli autotrasportatori: requisiti e procedure essenziali per l&#8217;esercizio della professione</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Mirco Mingarelli]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Oct 2024 08:07:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Evidenza]]></category>
		<category><![CDATA[requisiti]]></category>
		<category><![CDATA[sanzioni]]></category>
		<category><![CDATA[iscrizione]]></category>
		<category><![CDATA[albo]]></category>
		<category><![CDATA[autotrasportatori]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Le diverse tipologie di iscrizione all'Albo degli autotrasportatori: limitata, senza vincoli e sezione speciale</p>
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										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph">L’iscrizione all’<strong>Albo degli autotrasportatori</strong> e al Registro Elettronico Nazionale (REN) è obbligatoria per tutte le imprese che esercitano l&#8217;autotrasporto di merci per conto terzi. Ma come deve essere esercitata?</p>



<p class="wp-block-paragraph">Inoltre, quali sono i costi e le procedure? Vediamo in questo articolo tutti i dettagli.&nbsp;</p>



<h4 class="wp-block-heading">L’importanza dell’iscrizione all’Albo degli autotrasportatori</h4>



<p class="wp-block-paragraph">Tutte le imprese, sia fisiche che giuridiche, che operano nell&#8217;autotrasporto di merci per conto di terzi, sono <strong>obbligate per legge</strong> a iscriversi all&#8217;Albo nazionale degli autotrasportatori e al Registro Elettronico Nazionale (REN).&nbsp;</p>



<p class="wp-block-paragraph">Questo requisito è fondamentale per garantire la <a href="https://www.provincia.tn.it/Servizi/Merci-c-terzi-Iscrizione-Albo-e-REN#" target="_blank" rel="noreferrer noopener nofollow">legittimità e la trasparenza</a> nell&#8217;esercizio di questa professione. Regolamentando così le attività di trasporto merci su strada e assicurando che i trasportatori rispettino determinati standard operativi e normativi.</p>



<p class="wp-block-paragraph">L’obbligo di iscrizione riguarda tutte le imprese che utilizzano veicoli di <strong>qualsiasi tonnellaggio </strong>e<strong> per qualsiasi finalità</strong> nel trasporto di beni per conto terzi.&nbsp;</p>



<p class="wp-block-paragraph">Vi è un’unica eccezione per le imprese che utilizzano veicoli con una massa complessiva <strong>non superiore a 1,5 tonnellate</strong>. Queste ultime devono semplicemente essere registrate all&#8217;Albo senza bisogno di ulteriori iscrizioni nel REN.&nbsp;</p>



<p class="wp-block-paragraph">Tale distinzione rappresenta un<strong> alleggerimento burocratico</strong> per quelle attività che operano con mezzi leggeri e di piccole dimensioni.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Tuttavia, non tutte le imprese di trasporto sono soggette a questo obbligo. Esistono, infatti, delle <strong>categorie esonerate</strong> dall&#8217;iscrizione all&#8217;Albo e al REN.&nbsp;</p>



<p class="wp-block-paragraph">Tra queste troviamo quelle che utilizzano veicoli destinati a usi speciali, come autospazzatrici, autopompe, ciclomotori, motoveicoli, macchine operatrici e agricole.&nbsp;</p>



<p class="wp-block-paragraph">In questi casi, le specifiche tipologie di veicoli <strong>non rientrano</strong> nella <a href="https://www.wastezero.it/leggi-normative/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">regolamentazione </a>stringente dell’Albo, dato che sono utilizzati per scopi differenti rispetto al trasporto commerciale di merci.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Per tutte le altre categorie di trasportatori, invece, l’iscrizione all&#8217;Albo è <strong>obbligatoria. </strong>In particolare, sono incluse nell&#8217;obbligo le imprese che utilizzano i seguenti veicoli per l&#8217;attività di autotrasporto:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>Autocarri</li>



<li>Trattori stradali</li>



<li>Autoveicoli per trasporti specifici</li>



<li>Autotreni</li>



<li>Autoarticolati</li>



<li>Mezzi d&#8217;opera</li>



<li>Autovetture</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph">Questi mezzi rappresentano una vasta gamma di veicoli commerciali utilizzati per il trasporto di merci. Ne consegue che l’iscrizione all&#8217;Albo garantisce che le imprese che li utilizzano rispettino tutti i requisiti legali e operativi previsti dalla normativa vigente.</p>



<h4 class="wp-block-heading">Le diverse tipologie di iscrizione all’Albo</h4>



<p class="wp-block-paragraph">Esistono <strong>quattro principali categorie</strong> di<a href="https://www.wastezero.it/rentri-iscrizione-medici-parrucchieri-imprese-agricole/" target="_blank" rel="noreferrer noopener"> iscrizione </a>all’Albo degli autotrasportatori, ognuna delle quali è pensata per adattarsi alle diverse tipologie di imprese di trasporto.</p>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>Iscrizione limitata (veicoli fino a 1,5 tonnellate).</strong></li>



<li>Questa forma di iscrizione è riservata alle imprese che operano con veicoli di massa complessiva fino a 1,5 tonnellate. Tali imprese sono tenute a dimostrare esclusivamente il requisito dell’onorabilità. Vale a dire l’assenza di condanne penali o sanzioni che precludono l’esercizio dell’attività di trasporto.</li>



<li><strong>Iscrizione limitata (veicoli tra 1,5 e 3,5 tonnellate).</strong></li>



<li>Questa seconda forma di iscrizione riguarda le imprese che utilizzano veicoli con massa compresa tra 1,5 e 3,5 tonnellate. Anche qui, i requisiti sono semplificati rispetto a quelli richiesti per i veicoli di peso superiore. Tuttavia, è comunque necessaria la registrazione all&#8217;Albo per garantire la conformità alla legge.</li>



<li><strong>Iscrizione senza vincoli.</strong></li>



<li>Questa categoria riguarda le imprese che utilizzano veicoli senza limitazioni di peso. È la forma di iscrizione più ampia, applicabile alle aziende che operano su larga scala con mezzi pesanti e senza restrizioni sul tonnellaggio.</li>



<li><strong>Iscrizione nella sezione speciale dell’Albo.</strong></li>



<li>Questa tipologia è riservata a cooperative e consorzi. Le cooperative, sia di persone fisiche che giuridiche, devono avere tra i propri soci almeno un numero minimo di imprenditori o imprese già iscritti all’Albo. Questo assicura che l’organizzazione sia composta da soggetti che rispettano gli standard legali per il trasporto di merci per conto terzi.</li>
</ul>



<h4 class="wp-block-heading">Come ci si iscrive all’Albo degli autotrasportatori?</h4>



<p class="wp-block-paragraph">L’iscrizione all&#8217;Albo degli autotrasportatori è gestita a<strong> livello provinciale.</strong> Vale a dire che le imprese devono presentare domanda presso la provincia competente, in base alla sede legale o principale dell’impresa.&nbsp;</p>



<p class="wp-block-paragraph">È necessario allegare una serie di documenti, tra cui il modulo di iscrizione compilato, una fotocopia del documento d’identità del richiedente e, in alcuni casi, il pagamento di una marca da bollo.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Le imprese che trasferiscono la propria sede legale o principale in una nuova provincia devono presentare una domanda di iscrizione anche nella nuova località, con contestuale richiesta di cancellazione dall&#8217;Albo/REN della provincia di origine.&nbsp;</p>



<p class="wp-block-paragraph">La procedura è snella, ma richiede una particolare attenzione alla <strong>corretta compilazione </strong>della modulistica.</p>



<p class="wp-block-paragraph">D’altra parte, anche il Registro Elettronico Nazionale (REN) è uno strumento fondamentale per monitorare e regolamentare l’esercizio della professione di trasportatore.&nbsp;</p>



<p class="wp-block-paragraph">È suddiviso in <strong>due sezioni </strong>principali. La prima raccoglie le informazioni relative alle imprese e ai gestori di trasporto, mentre la seconda è dedicata alle sanzioni.&nbsp;</p>



<p class="wp-block-paragraph">Nella prima sezione vengono riportati i dati principali dell&#8217;impresa, come la sua denominazione, la forma giuridica, il nome del gestore dei trasporti e il numero dei veicoli autorizzati.&nbsp;</p>



<p class="wp-block-paragraph">La sezione sanzioni, invece, contiene dati relativi a infrazioni gravi e <a href="https://www.wastezero.it/nomina-consulente-adr-competenze-obblighi-sanzioni/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">sanzioni </a>applicate negli ultimi due anni.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Il REN rappresenta quindi uno strumento utile sia per le autorità di vigilanza, sia per i committenti che vogliono verificare la regolarità delle imprese prima di stipulare contratti di trasporto.</p>



<p class="wp-block-paragraph">I committenti possono controllare l’iscrizione e la regolarità contributiva delle imprese attraverso il sito del Comitato Centrale per l’Albo degli Autotrasportatori.</p>



<p class="wp-block-paragraph"></p>
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			</item>
		<item>
		<title>RENTRI e l’Albo gestori ambientali si concentrano sulla formazione: impatti e prospettive dei webinar</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Mirco Mingarelli]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Sep 2024 09:27:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Rentri]]></category>
		<category><![CDATA[rifiuti]]></category>
		<category><![CDATA[formaizone]]></category>
		<category><![CDATA[albo]]></category>
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		<category><![CDATA[RENTRI]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Nuove frontiere della tracciabilità digitale: le ultime news sul Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti </p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.wastezero.it/attivita-formazione-rentri-albo-gestori-ambientali/">RENTRI e l’Albo gestori ambientali si concentrano sulla formazione: impatti e prospettive dei webinar</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.wastezero.it">WasteZero</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph">Il <strong>RENTRI,</strong> sistema innovativo per la gestione dei rifiuti, in collaborazione con l’Albo dei gestori ambientali, ha di recente proposto un’ampia <strong>formazione</strong> per tutti coloro che ne dovranno aderire. Ma cosa prevedono i vari webinar?<br><br>Vediamo tutti i dettagli in questo articolo. Si ricorda che il RENTRI trasformerà il panorama della tracciabilità digitale dal prossimo<strong> 15 dicembre 2024</strong>, conforme alla Strategia nazionale per l’economia circolare.</p>



<h4 class="wp-block-heading">Le attività di formazione proposte dal RENTRI e dall’Albo gestori ambientali&nbsp;</h4>



<p class="wp-block-paragraph">Come anticipato, il Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti (RENTRI) sta per <a href="https://www.wastezero.it/service/sistema-rentri-registro-elettronico-nazionale-per-la-tracciabilita-dei-rifiuti/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">rivoluzionare </a>la gestione ambientale in Italia. </p>



<p class="wp-block-paragraph">Entrerà in vigore il 15 dicembre 2024, come stabilito dall&#8217;<strong>art. 188-bis del Decreto Legislativo 152 del 2006</strong>, inserendosi nella Strategia nazionale per l’economia circolare, un obiettivo chiave del PNRR.&nbsp;</p>



<p class="wp-block-paragraph">Gestito direttamente dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, con il supporto tecnico operativo dell&#8217;Albo nazionale gestori ambientali, il RENTRI promette di semplificare e migliorare la tracciabilità dei rifiuti attraverso un sistema <strong>completamente digitale.</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">Su incarico del Ministero, la Segreteria del Comitato nazionale dell’Albo, in collaborazione con Unioncamere ed Ecocerved, ha lanciato un ambizioso <strong>programma formativo.</strong>&nbsp;</p>



<p class="wp-block-paragraph">Questo progetto istituzionale mira a preparare gli utenti sul <a href="https://www.wastezero.it/rentri-trasportatori-produttori-rifiuti-quali-sono-dubbi/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">funzionamento ottimale</a> del nuovo sistema di tracciabilità digitale. </p>



<p class="wp-block-paragraph">Un&#8217;area demo accessibile dal portale RENTRI offre la possibilità di <strong>simulare le procedure</strong> di iscrizione, registrazione e compilazione dei registri di carico e scarico.&nbsp;</p>



<p class="wp-block-paragraph">Inoltre, fornisce supporto tramite un&#8217;assistente virtuale, FAQ dettagliate e istruzioni per sviluppatori di software interoperabili.</p>



<h4 class="wp-block-heading">Obiettivi e partecipazioni del programma formativo&nbsp;</h4>



<p class="wp-block-paragraph">Finora, il programma formativo ha già raggiunto circa <strong>15.500 partecipanti,</strong> provenienti da imprese, associazioni di categoria, enti e software house, attraverso 20 webinar e oltre 60 ore di formazione.&nbsp;</p>



<p class="wp-block-paragraph">Ad ogni modo, questi numeri sono destinati a crescere. Da settembre a dicembre, sono previsti ulteriori <strong>50 interventi</strong> formativi territoriali.&nbsp;</p>



<p class="wp-block-paragraph">Questi ultimi sono organizzati e gestiti dalle Sezioni Regionali e Provinciali dell’Albo, con il sostegno di <strong>Unioncamere ed Ecocerved</strong>, sotto la guida della Segreteria del Comitato nazionale.</p>



<p class="wp-block-paragraph">L&#8217;obiettivo di questi interventi è ampliare la conoscenza e l&#8217;adozione del RENTRI tra gli operatori del settore, preparandoli alle nuove sfide e opportunità offerte dalla tracciabilità digitale dei rifiuti.&nbsp;</p>



<p class="wp-block-paragraph">I partecipanti non solo acquisiscono <a href="https://www.wastezero.it/rentri-dubbi-adempimento-normativo-gestione-accesso/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">competenze pratiche</a> ma anche una comprensione approfondita delle <strong>implicazioni normative e ambientali</strong> del nuovo sistema.</p>



<p class="wp-block-paragraph">I benefici attesi dal RENTRI sono molteplici. Oltre a migliorare l&#8217;efficienza nella gestione dei rifiuti, il sistema promuove una <strong>maggiore trasparenza</strong> e responsabilità ambientale.&nbsp;</p>



<p class="wp-block-paragraph">Le imprese potranno ottimizzare le loro operazioni, riducendo il rischio di non conformità normativa e migliorando la loro reputazione nel rispetto ambientale.&nbsp;</p>



<p class="wp-block-paragraph">Le associazioni di categoria e gli enti locali vedranno migliorata la qualità dei dati e la capacità di monitoraggio, facilitando interventi più mirati e strategie di gestione dei rifiuti più efficaci.</p>



<p class="wp-block-paragraph">In altre parole, il RENTRI rappresenta non solo un passo avanti verso un&#8217;economia circolare più sostenibile, ma anche un&#8217;opportunità per l&#8217;Italia di consolidare il suo ruolo di leader nell&#8217;innovazione ambientale.&nbsp;</p>



<p class="wp-block-paragraph">Con il supporto continuo degli stakeholder e l&#8217;impegno delle istituzioni, il successo del RENTRI è destinato a essere un <strong>modello di buone pratiche</strong> per altri paesi che affrontano sfide simili nella gestione dei rifiuti.</p>



<h4 class="wp-block-heading">Il calendario degli eventi formativi territoriali</h4>



<p class="wp-block-paragraph">Secondo il calendario degli eventi formativi territoriali <a href="https://www.albonazionalegestoriambientali.it/Download/it/News/RENTRI_Calendario-Formazione.pdf" target="_blank" rel="noreferrer noopener nofollow">disponibile sul sito</a> dell’Albo dei gestori ambientali i vari moduli previsti per le diverse regioni si terranno <strong>da settembre a novembre 2024. </strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">Toccando tutte le regioni principali, i webinar formativi si divideranno in <strong>Modulo I e Modulo II. </strong>In particolare, per quel che concerne il Lazio, il primo modulo è previsto il 4 ottobre 2024 e il secondo modulo il 5 novembre 2024.&nbsp;</p>



<p class="wp-block-paragraph">Più in generale, si partirà con il primo modulo per il Trento il 17 settembre 2024 e si finirà con il primo modulo per la Campania il 15 novembre 2024. Nel mezzo, logicamente, si trovano i webinar per Molise, Lombardia, Marche, Sardegna e altre ancora.&nbsp;</p>



<p class="wp-block-paragraph">Per quanto riguarda i secondi moduli, essi si terranno tutti <strong>circa un mese dopo</strong> il primo evento formativo per ogni regione. Dunque, partendo sempre dal Trento, si ha il secondo modulo il 23 ottobre 2024.&nbsp;</p>



<p class="wp-block-paragraph">Per concludere poi con la Campania che vedrà attivo il secondo modulo il 19 novembre 2024.</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.wastezero.it/attivita-formazione-rentri-albo-gestori-ambientali/">RENTRI e l’Albo gestori ambientali si concentrano sulla formazione: impatti e prospettive dei webinar</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.wastezero.it">WasteZero</a>.</p>
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