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	<title>carico &#8211; WasteZero</title>
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	<description>Consulenze e corsi sulla gestione dei rifiuti</description>
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	<title>carico &#8211; WasteZero</title>
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		<title>RENTRI e la gestione del registro di carico e scarico: tutte le novità, cosa cambierà e cosa non cambierà</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Mirco Mingarelli]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Nov 2024 07:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[carico]]></category>
		<category><![CDATA[digitalizzazione]]></category>
		<category><![CDATA[RENTRI]]></category>
		<category><![CDATA[rifiuti]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Nuove regole per l’iscrizione e la digitalizzazione obbligatoria</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.wastezero.it/rentri-gestione-registro-carico-scarico-tutte-novita/">RENTRI e la gestione del registro di carico e scarico: tutte le novità, cosa cambierà e cosa non cambierà</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.wastezero.it">WasteZero</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph">Le recenti modifiche normative introdotte dal <strong>Decreto 4 aprile 2023 n. 59 </strong>segnano un cambio di passo nella gestione del <strong>registro di carico e scarico</strong> dei rifiuti sul portale RENTRI, garantendo maggiore efficienza e digitalizzazione.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Vediamo in questo articolo tutti i dettagli.&nbsp;</p>



<h4 class="wp-block-heading">Cosa cambia e cosa resta invariato con il registro di carico e scarico sul portale RENTRI&nbsp;</h4>



<p class="wp-block-paragraph">Come anticipato, la gestione dei registri di carico e scarico dei rifiuti è stata <strong>profondamente trasformata </strong>dall’introduzione delle nuove disposizioni normative contenute nel Decreto 4 aprile 2023 n. 59.&nbsp;</p>



<p class="wp-block-paragraph">Questa normativa introduce una serie di<a href="https://www.wastezero.it/cosa-non-cambia-rentri-regole-inviariate-rifiuti/" target="_blank" rel="noreferrer noopener"> cambiamenti mirati </a>a semplificare e modernizzare le procedure, obbligando le aziende interessate a rispettare nuovi requisiti, soprattutto in ottica digitale. </p>



<p class="wp-block-paragraph">In particolare, secondo l’articolo 190 del Decreto Legislativo 152/2006, <strong>sono obbligati </strong>alla tenuta del registro di carico e scarico tutti i soggetti indicati dalla normativa.&nbsp;</p>



<p class="wp-block-paragraph">Tra questi si annoverano le aziende e gli operatori economici che gestiscono rifiuti, inclusi produttori, trasportatori e impianti di smaltimento.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Un punto fondamentale è<strong> l’obbligo di iscrizione</strong> al RENTRI <a href="https://www.rentri.gov.it/it" target="_blank" rel="noreferrer noopener nofollow">(Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti), </a>il quale rappresenta una delle principali novità introdotte dalla normativa. </p>



<p class="wp-block-paragraph">L’iscrizione è necessaria per uniformarsi alle nuove disposizioni e garantire la trasmissione dei dati in modo trasparente e digitalizzato.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Inoltre, il Decreto n. 59/2023 ha apportato diverse innovazioni, tra cui:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li class="has-electric-grass-gradient-background has-background"><strong>Nuovi modelli di registri:</strong> I registri di carico e scarico devono essere redatti seguendo i modelli stabiliti nel Decreto Direttoriale n. 251/2023. Questi modelli sono accompagnati da istruzioni precise per garantirne la corretta compilazione.</li>



<li class="has-electric-grass-gradient-background has-background"><strong>Digitalizzazione obbligatoria:</strong> La tenuta dei registri di carico e scarico non sarà più cartacea, ma digitale. Questo passaggio è obbligatorio a partire dall’iscrizione al RENTRI, riducendo così il rischio di errori e facilitando la condivisione delle informazioni.</li>



<li class="has-electric-grass-gradient-background has-background"><strong>Trasmissione dei dati al RENTRI:</strong> I dati annotati sui registri digitali devono essere trasmessi regolarmente al RENTRI, assicurando un monitoraggio continuo e trasparente delle attività relative ai rifiuti.</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph">I cambiamenti di cui sopra puntano a una maggiore trasparenza e a una migliore gestione dei flussi di rifiuti, allineandosi alle esigenze di <strong>sostenibilità e tracciabilità</strong> richieste dalle normative europee.</p>



<h4 class="wp-block-heading">Cosa resta invariato?</h4>



<p class="wp-block-paragraph">Nonostante le novità introdotte, alcune disposizioni fondamentali<a href="https://www.wastezero.it/cosa-non-cambia-rentri-regole-inviariate-rifiuti/" target="_blank" rel="noreferrer noopener"> rimangono immutate</a>, garantendo una <strong>continuità normativa</strong> per gli operatori del settore. Tra queste vediamo: </p>



<ul class="wp-block-list">
<li class="has-electric-grass-gradient-background has-background"><strong>Soggetti obbligati ed esonerati: </strong>Rimangono validi i criteri che stabiliscono chi è tenuto alla compilazione dei registri e chi può essere esonerato.</li>



<li class="has-electric-grass-gradient-background has-background"><strong>Modalità alternative:</strong> Alcuni operatori, come previsto dall’art. 190 del D.lgs. 152/2006, possono continuare a gestire i registri utilizzando i formulari di identificazione dei rifiuti.</li>



<li class="has-electric-grass-gradient-background has-background"><strong>Conservazione e tempi di registrazione:</strong> Non cambiano i requisiti relativi al luogo di conservazione dei registri, ai tempi di annotazione dei movimenti e al periodo di mantenimento obbligatorio della documentazione.</li>



<li class="has-electric-grass-gradient-background has-background"><strong>Numerazione progressiva:</strong> La prima registrazione effettuata sul nuovo registro digitale seguirà la numerazione progressiva già riportata sul registro precedente, assicurando continuità amministrativa.</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph">Un ulteriore elemento di stabilità è rappresentato dalla possibilità per le associazioni di categoria di gestire i registri per conto dei propri associati, garantendo supporto agli operatori meno strutturati.</p>



<h4 class="wp-block-heading">Transizione graduale e gestione sostenibile</h4>



<p class="wp-block-paragraph">In altre parole, le nuove regole introdotte dal Decreto 4 aprile 2023 n. 59 segnano un passo importante verso la digitalizzazione e l’efficienza nella gestione dei rifiuti.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Sebbene le novità siano significative, molti aspetti fondamentali della normativa restano invariati, offrendo una <strong>transizione graduale</strong> per gli operatori.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Per adeguarsi al meglio alle nuove disposizioni, è fondamentale per le aziende interessate informarsi tempestivamente e aggiornare i propri sistemi di gestione in linea con quanto previsto dalla normativa.&nbsp;</p>



<p class="wp-block-paragraph">La corretta applicazione delle nuove regole non solo assicura il rispetto delle leggi, ma rappresenta anche un’opportunità per ottimizzare i processi aziendali e contribuire a una gestione più sostenibile dei rifiuti.<br>Per restare sempre aggiornati sulle prossime novità del sistema RENTRI, <strong>WasteZero</strong> offre un<a href="https://www.wastezero.it/service/sistema-rentri-registro-elettronico-nazionale-per-la-tracciabilita-dei-rifiuti/" target="_blank" rel="noreferrer noopener"> <strong>corso di formazione</strong></a> e affiancamento per un anno. Il corso è pensato a trecentosessanta gradi: formazione teorica sulle normative, requisiti tecnici e procedure operative.</p>



<figure class="wp-block-image aligncenter size-large is-resized"><a href="https://www.wastezero.it/service/sistema-rentri-registro-elettronico-nazionale-per-la-tracciabilita-dei-rifiuti/" target="_blank" rel=" noreferrer noopener"><img fetchpriority="high" decoding="async" width="1170" height="694" src="https://www.wastezero.it/wp-content/uploads/2024/11/Trafiletto-RENTRI-1170x694.jpg" alt="Trafiletto RENTRI" class="wp-image-7927" style="width:724px;height:auto" title="RENTRI e la gestione del registro di carico e scarico: tutte le novità, cosa cambierà e cosa non cambierà 1" srcset="https://www.wastezero.it/wp-content/uploads/2024/11/Trafiletto-RENTRI-1170x694.jpg 1170w, https://www.wastezero.it/wp-content/uploads/2024/11/Trafiletto-RENTRI-768x456.jpg 768w, https://www.wastezero.it/wp-content/uploads/2024/11/Trafiletto-RENTRI-440x260.jpg 440w, https://www.wastezero.it/wp-content/uploads/2024/11/Trafiletto-RENTRI-220x130.jpg 220w" sizes="(max-width: 1170px) 100vw, 1170px" /></a></figure>
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		<item>
		<title>Nomina del consulente ADR per le imprese coinvolte nelle operazioni di spedizione, trasporto, imballaggio, carico e scarico dei rifiuti pericolosi: perché e quando è obbligatorio?</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Mirco Mingarelli]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Nov 2024 11:46:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ADR]]></category>
		<category><![CDATA[adr]]></category>
		<category><![CDATA[consulente]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>L'accordo ADR e l’estensione dei requisiti di sicurezza a tutte le aziende che gestiscono merci e rifiuti pericolosi</p>
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										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph">La nomina del <strong>consulente ADR</strong> per il trasporto stradale di merci pericolose ha introdotto nel tempo nuovi obblighi, richiedendo alle aziende di nominare un consulente per la sicurezza e rispettare adempimenti per ridurre rischi per persone e ambiente.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Vediamo in questo articolo quali sono i più recenti, con focus per le aziende che<strong> spediscono, trasportano, imballano, caricano e scaricano </strong>materiali potenzialmente pericolosi. </p>



<h4 class="wp-block-heading">Trasporto di merci pericolose: la nomina del consulente ADR per la sicurezza</h4>



<p class="wp-block-paragraph">L&#8217;ADR, ovvero l&#8217;Accordo europeo relativo al trasporto internazionale su strada delle merci pericolose, è stato nel tempo sempre più aggiornato, introducendo nuovi requisiti per le aziende che gestiscono sostanze <strong>potenzialmente dannose</strong> durante il trasporto.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Applicato in 54 Paesi, l&#8217;ADR stabilisce <a href="https://www.wastezero.it/leggi-normative/" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>normative dettagliate</strong></a> per ridurre i rischi legati al trasporto di materiali che potrebbero minacciare la sicurezza di persone, beni o ambiente.</p>



<p class="wp-block-paragraph">L’ADR è stato concepito per regolamentare in modo stringente tutte le operazioni che possono comportare pericoli durante il trasporto stradale.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Tra le aziende interessate troviamo quelle che producono, imballano o gestiscono rifiuti e merci pericolose.&nbsp;</p>



<p class="wp-block-paragraph">Questo include settori come l’autoriparazione, le officine meccaniche, le verniciature e le falegnamerie, dove materiali come <strong>oli esausti, batterie, filtri, pitture e solventi</strong> sono frequentemente trattati.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Un punto importante dell&#8217;aggiornamento ADR è l’estensione degli obblighi anche a chi gestisce la <strong>spedizione</strong> di queste merci, obbligando tali aziende alla nomina di un consulente per la sicurezza dei trasporti di merci pericolose, noto come &#8220;consulente ADR&#8221;.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Questo obbligo è valido anche per le imprese che effettuano <strong>spedizioni saltuarie o di piccoli quantitativi</strong>, rendendo necessaria l&#8217;adozione di misure di sicurezza anche per operazioni considerate minori.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Secondo il capitolo <strong>1.8.3 dell&#8217;ADR</strong>, ogni azienda coinvolta nella spedizione, trasporto o gestione di merci pericolose deve nominare uno o più consulenti per la sicurezza.&nbsp;</p>



<p class="wp-block-paragraph">Il consulente ha il compito di supportare l&#8217;azienda nel rispettare tutte le normative dell&#8217;ADR, facilitando le pratiche di prevenzione e sicurezza per evitare incidenti.&nbsp;</p>



<p class="wp-block-paragraph">I rischi legati a questi materiali includono la possibilità di incendi, esplosioni o fuoriuscite di sostanze tossiche, per cui il consulente ADR diventa un elemento chiave per<strong> gestire e minimizzare tali pericoli.</strong></p>



<h4 class="wp-block-heading">Adempimenti specifici per i vari operatori del settore</h4>



<p class="wp-block-paragraph">Le normative dell&#8217;ADR dettagliano in modo chiaro quali siano gli <a href="https://www.wastezero.it/esenzioni-nomina-consulente-adr-circolare-ministero/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">obblighi </a>per ciascun tipo di operatore coinvolto nella filiera di trasporto delle merci pericolose.&nbsp;</p>



<p class="wp-block-paragraph">Le principali categorie sono:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>Imballatori. </strong>Essi si occupano del confezionamento delle merci pericolose, comprese le grandi confezioni e i container intermedi per rinfuse (IBC), e devono assicurarsi che l&#8217;imballaggio sia adeguato al trasporto.</li>



<li><strong>Riempitori. </strong>Essi<strong> </strong>hanno il compito di riempire cisterne, veicoli-batteria o contenitori con merci pericolose, rispettando le procedure per evitare contaminazioni e fuoriuscite.</li>



<li><strong>Caricatori.</strong> Essi devono caricare merci imballate o piccoli container su veicoli o cisterne mobili, assicurandosi che siano fissate correttamente per prevenire movimenti che potrebbero compromettere la sicurezza.</li>



<li><strong>Speditori. </strong>Essi hanno la responsabilità di verificare che la spedizione sia conforme alle disposizioni dell&#8217;ADR, occupandosi anche della documentazione di trasporto.</li>



<li><strong>Trasportatori.</strong> Essi sono responsabili della sicurezza durante il trasporto, incluso l’equipaggiamento dei veicoli in linea con le specifiche ADR.</li>



<li><strong>Scaricatori e destinatari. </strong>Essi gestiscono la fase finale del trasporto, assicurandosi che le merci siano maneggiate e rimosse in sicurezza, minimizzando i rischi per i lavoratori e l&#8217;ambiente.</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph">L&#8217;ADR è applicato sia ai trasporti nazionali che internazionali. Il<a href="https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2010-03-11&amp;atto.codiceRedazionale=010G0049" target="_blank" rel="noreferrer noopener nofollow"> D.Lgs. 35/2010</a>, modificato dal D.M. 21/2013, estende le regole ADR anche ai trasporti ferroviari e su vie navigabili interne.&nbsp;</p>



<p class="wp-block-paragraph">Le operazioni di carico, scarico, trasbordo e sosta devono rispettare le normative, sia che il trasporto avvenga all&#8217;interno dei confini nazionali che tra Stati membri dell&#8217;Unione Europea.</p>



<h4 class="wp-block-heading">L’obbligo di formazione</h4>



<p class="wp-block-paragraph">Uno degli <a href="https://www.wastezero.it/adr-2025-novita-requisiti-esenzioni-privati/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">aggiornamenti principali </a>dell&#8217;ADR riguarda l&#8217;obbligo di formazione del personale. Il capitolo 1.3. stabilisce che ogni impresa deve garantire che il proprio personale riceva una <strong>formazione adeguata</strong> sui rischi associati alle merci pericolose.&nbsp;</p>



<p class="wp-block-paragraph">Questo include una conoscenza approfondita delle norme di sicurezza e delle procedure specifiche da seguire durante il trasporto.&nbsp;</p>



<p class="wp-block-paragraph">La formazione è essenziale per preparare i dipendenti a reagire in modo rapido ed efficace in caso di emergenza, riducendo il rischio di incidenti.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Le disposizioni dell&#8217;ADR, sebbene possano sembrare onerose, hanno un impatto positivo sulla sicurezza pubblica e ambientale.&nbsp;</p>



<p class="wp-block-paragraph">Con l&#8217;obbligo di nomina del consulente ADR e la formazione del personale, le aziende si trovano a gestire le merci pericolose con un approccio più<strong> consapevole e strutturato.&nbsp;</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">Riducendo di conseguenza il rischio di incidenti sia per i lavoratori che per la popolazione generale.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Gestione dei rifiuti: con il RENTRI cambieranno i tempi da rispettare per registrare i FIR sul registro di carico e scarico?</title>
		<link>https://www.wastezero.it/rentri-rifiuti-tempistiche-registrare-fir-registro-digitale/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=rentri-rifiuti-tempistiche-registrare-fir-registro-digitale</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mirco Mingarelli]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Oct 2024 14:05:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Rentri]]></category>
		<category><![CDATA[RENTRI]]></category>
		<category><![CDATA[rifiuti]]></category>
		<category><![CDATA[carico]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Obblighi, esenzioni e conservazione: sono in arrivo cambiamenti nelle normative sul registro dei rifiuti? Se sì, in che modo?</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.wastezero.it/rentri-rifiuti-tempistiche-registrare-fir-registro-digitale/">Gestione dei rifiuti: con il RENTRI cambieranno i tempi da rispettare per registrare i FIR sul registro di carico e scarico?</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.wastezero.it">WasteZero</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph">Il Decreto Ministeriale 4 aprile 2023, n. 59<strong> (RENTRI)</strong> ha introdotto <strong>nuovi modelli </strong>per il FIR e per il registro di carico e scarico dei rifiuti, aggiornando l’obbligo per le imprese coinvolte nella gestione dei rifiuti pericolosi e non.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Ma le <strong>tempistiche </strong>per registrare il Formulario di Identificazione del Rifiuto nel registro cronologico di carico e scarico cambieranno oppure no? Vediamo in questo articolo tutti i dettagli.&nbsp;</p>



<h4 class="wp-block-heading">Il ‘Decreto RENTRI’ e le novità del FIR e nella tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti</h4>



<p class="wp-block-paragraph">Il tema della gestione dei rifiuti è sempre stato centrale nel panorama normativo italiano.&nbsp;</p>



<p class="wp-block-paragraph">Tuttavia, con l&#8217;introduzione del pacchetto<strong> economia circolare</strong>, insieme al più recente Decreto Ministeriale 4 aprile 2023, n. 59 (detto anche Decreto RENTRI), sono sopraggiunte <a href="https://www.wastezero.it/service/sistema-rentri-registro-elettronico-nazionale-per-la-tracciabilita-dei-rifiuti/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">importanti novità </a>per chiunque gestisca rifiuti, siano essi pericolosi o non pericolosi.&nbsp;</p>



<p class="wp-block-paragraph">Uno degli <a href="https://www.rentri.gov.it/" target="_blank" rel="noreferrer noopener nofollow">elementi chiave </a>di queste nuove disposizioni è la <strong>modifica</strong> del registro cronologico di carico e scarico.&nbsp;</p>



<p class="wp-block-paragraph">Quest’ultimo, come sappiamo, stabilisce modalità, tempistiche e obblighi per le aziende e gli enti coinvolti nella produzione, raccolta e trattamento dei rifiuti.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Il Decreto RENTRI segue le linee guida stabilite dal Decreto Legislativo <strong>3 settembre 2020, n. 116, </strong>specificando chiaramente chi è tenuto a compilare e conservare il registro di carico e scarico.&nbsp;</p>



<p class="wp-block-paragraph">Tra i soggetti obbligati figurano tutti coloro che operano professionalmente nella raccolta e trasporto dei rifiuti, i commercianti e intermediari di rifiuti, le imprese che gestiscono il trattamento dei rifiuti e i consorzi per il recupero e riciclaggio.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Più nello specifico, i <strong>soggetti obbligati</strong> includono:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>Enti e imprese che producono rifiuti pericolosi.&nbsp;</li>



<li>Aziende che producono rifiuti da lavorazioni industriali o artigianali non inclusi negli allegati specifici.&nbsp;</li>



<li>Imprese che gestiscono impianti di trattamento e recupero di rifiuti.</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph">D&#8217;altro canto, esistono anche delle<strong> categorie esonerate </strong>dalla tenuta del registro.&nbsp;</p>



<p class="wp-block-paragraph">Gli imprenditori agricoli con un volume d’affari inferiore agli 8.000 euro annui, ad esempio, e le imprese che producono e trasportano <strong>esclusivamente rifiuti non pericolosi </strong>sono esentati da questo obbligo.&nbsp;</p>



<p class="wp-block-paragraph">Inoltre, le imprese con <strong>meno di 10 dipendenti </strong>che producono rifiuti non pericolosi possono essere esonerate, a condizione che rispettino determinati limiti di produzione annua.</p>



<h4 class="wp-block-heading">Novità e adattamenti del registro di carico e scarico&nbsp;</h4>



<p class="wp-block-paragraph">Anche se il registro di carico e scarico dei rifiuti diventerà digitale con l’entrata in vigore del RENTRI, non tutte le procedure e le modalità verranno del tutto stravolte.&nbsp;</p>



<p class="wp-block-paragraph">Sicuramente, uno degli aspetti più rilevanti delle modifiche introdotte dal Decreto RENTRI riguarda la <strong>struttura</strong> stessa del registro cronologico di carico e scarico.&nbsp;</p>



<p class="wp-block-paragraph">Tuttavia, la <strong>numerazione e </strong><a href="https://www.wastezero.it/rentri-vidimazione-formulario-identificazione-rifiuto/" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>vidimazione</strong></a> dei registri da parte delle Camere di commercio territorialmente competenti rimane una procedura essenziale oltre ogni novità.&nbsp;</p>



<p class="wp-block-paragraph">Così come anche le <strong>tempistiche </strong>di annotazione resteranno pressoché invariate.&nbsp;</p>



<p class="wp-block-paragraph">Ricordiamo che queste sono:&nbsp;</p>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>Dieci giorni lavorativi </strong>per i produttori iniziali di rifiuti per registrare la produzione e lo scarico dei rifiuti.&nbsp;</li>



<li><strong>Entro due giorni lavorativi </strong>per le annotazioni dalla presa in carico per chi effettua il trasporto e la raccolta dei rifiuti.&nbsp;</li>



<li><strong>Dieci giorni lavorativi</strong> per registrare la consegna dei rifiuti all&#8217;impianto di destino per gli intermediari, commercianti e consorzi.&nbsp;</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph">Inoltre, per quanto riguarda i rifiuti speciali a rischio infettivo, le tempistiche di annotazione sono: </p>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>Entro 5 giorni dalla produzione del rifiuto</strong> identificato con CER 180103 (rifiuto prodotto principalmente nelle strutture ospedaliere e sanitarie o nelle cliniche mediche). </li>



<li><strong>Entro 5 giorni dallo scarico del rifiuto</strong> identificato con CER 180202 (rifiuto derivante da attività sanitarie ritenuto pericoloso).</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph">Ricordiamo che queste misure riflettono un&#8217;attenzione particolare all&#8217;efficienza e alla <strong>tempestività</strong> nella gestione dei rifiuti, garantendo che le operazioni vengano tracciate in maniera adeguata e puntuale.</p>



<h4 class="wp-block-heading">Conservazione dei registri</h4>



<p class="wp-block-paragraph">Per quanto riguarda la conservazione dei registri, il Decreto RENTRI apporta alcune <a href="https://www.wastezero.it/rentri-guida-completa-registro-carico-scarico/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">modifiche importanti</a> rispetto alle disposizioni precedenti.&nbsp;</p>



<p class="wp-block-paragraph">Il registro cronologico di carico e scarico deve essere conservato presso <strong>ogni impianto</strong> di produzione o di trattamento dei rifiuti, nonché presso le sedi operative di chi effettua la raccolta, il trasporto o il commercio di rifiuti.&nbsp;</p>



<p class="wp-block-paragraph">Nei casi in cui un impianto venga dismesso o non sia più presidiato, il registro può essere conservato presso la sede legale del gestore dell&#8217;impianto.</p>



<p class="wp-block-paragraph">I tempi di conservazione dei registri sono stati ridotti<strong> da cinque a tre anni</strong>, calcolati a partire dall&#8217;ultima registrazione. Tuttavia, per le discariche, il registro deve essere conservato fino alla chiusura definitiva dell&#8217;impianto.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Un&#8217;ulteriore novità riguarda il registro cronologico per le attività di <strong>manutenzione.&nbsp;</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">Il decreto specifica infatti che i rifiuti prodotti da attività di manutenzione su impianti o infrastrutture a rete possono essere annotati e conservati presso le sedi di coordinamento organizzativo del gestore o presso un altro centro equivalente.&nbsp;</p>



<p class="wp-block-paragraph">Tutto ciò previa comunicazione all&#8217;ARPA territorialmente competente. Questa flessibilità nella tenuta del registro riflette l&#8217;intento del legislatore di adattare la normativa alle esigenze operative delle aziende che gestiscono infrastrutture complesse.<br></p>



<p class="wp-block-paragraph">Per restare sempre aggiornati sulle prossime novità del sistema RENTRI, WasteZero offre un <a href="https://www.wastezero.it/service/sistema-rentri-registro-elettronico-nazionale-per-la-tracciabilita-dei-rifiuti/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">corso di formazione</a> e affiancamento per un anno. Il corso è pensato a trecentosessanta gradi: formazione teorica sulle normative, requisiti tecnici e procedure operative.</p>



<figure class="wp-block-image aligncenter size-large is-resized"><a href="https://www.wastezero.it/service/sistema-rentri-registro-elettronico-nazionale-per-la-tracciabilita-dei-rifiuti/" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><img decoding="async" width="1170" height="694" src="https://www.wastezero.it/wp-content/uploads/2024/10/Trafiletto-RENTRI-1-1170x694.jpg" alt="Trafiletto RENTRI 1" class="wp-image-7882" style="width:604px;height:auto" title="Gestione dei rifiuti: con il RENTRI cambieranno i tempi da rispettare per registrare i FIR sul registro di carico e scarico? 2" srcset="https://www.wastezero.it/wp-content/uploads/2024/10/Trafiletto-RENTRI-1-1170x694.jpg 1170w, https://www.wastezero.it/wp-content/uploads/2024/10/Trafiletto-RENTRI-1-768x456.jpg 768w, https://www.wastezero.it/wp-content/uploads/2024/10/Trafiletto-RENTRI-1-440x260.jpg 440w, https://www.wastezero.it/wp-content/uploads/2024/10/Trafiletto-RENTRI-1-220x130.jpg 220w" sizes="(max-width: 1170px) 100vw, 1170px" /></a></figure>



<p class="wp-block-paragraph"></p>
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		<title>Novità dal RENTRI per il registro di carico e scarico e per il FIR digitale: scadenze per le imprese</title>
		<link>https://www.wastezero.it/rentri-novita-registro-carico-scarico-fir-digitale/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=rentri-novita-registro-carico-scarico-fir-digitale</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mirco Mingarelli]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Sep 2024 08:53:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Rentri]]></category>
		<category><![CDATA[carico]]></category>
		<category><![CDATA[digitalizzazione]]></category>
		<category><![CDATA[digitale]]></category>
		<category><![CDATA[fir]]></category>
		<category><![CDATA[RENTRI]]></category>
		<category><![CDATA[registro]]></category>
		<category><![CDATA[novità]]></category>
		<category><![CDATA[scarico]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Avvio del servizio di stampa e vidimazione dei registri su supporto cartaceo</p>
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										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph"><strong>Novità RENTRI</strong>: il Ministero dell’Ambiente ha fissato <strong>importanti scadenze</strong> per la gestione del registro di carico e scarico e del FIR digitale. Il nuovo sistema prevede un passaggio graduale al digitale, con l’adozione su base volontaria e specifici requisiti per le imprese.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Vediamo di seguito tutti i dettagli.&nbsp;</p>



<h4 class="wp-block-heading">Adozione del FIR digitale e servizi per il registro di carico e scarico: le ultime novità del RENTRI&nbsp;</h4>



<p class="wp-block-paragraph">A partire dal 4 novembre 2024, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica offrirà un <strong>nuovo servizio di stampa </strong>per il registro cronologico di carico e scarico su supporto cartaceo.&nbsp;</p>



<p class="wp-block-paragraph">Questo formato dovrà essere vidimato presso le Camere di Commercio (CCIAA) prima di essere utilizzato dalle imprese.&nbsp;</p>



<p class="wp-block-paragraph">Il servizio, che mira a semplificare le procedure organizzative per le aziende, sarà disponibile attraverso il<a href="https://www.rentri.gov.it/" target="_blank" rel="noreferrer noopener nofollow"> portale</a> RENTRI e <strong>non richiederà</strong> alcuna iscrizione preliminare.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Le imprese che non sono obbligate a iscriversi al RENTRI entro il 13 febbraio 2025 dovranno comunque vidimare il registro presso la CCIAA utilizzando il formato stampato tramite il portale RENTRI.&nbsp;</p>



<p class="wp-block-paragraph">Questo passaggio è essenziale prima di effettuare la prima annotazione nel registro, e <strong>rimarrà obbligatorio</strong> anche dopo la scadenza del 13 febbraio 2025.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Questo processo rappresenta un passo fondamentale per la<a href="https://www.wastezero.it/service/sistema-rentri-registro-elettronico-nazionale-per-la-tracciabilita-dei-rifiuti/" target="_blank" rel="noreferrer noopener"> transizione </a>verso una gestione più trasparente e organizzata dei rifiuti. Inoltre, aiuta a garantire che tutte le imprese possano rispettare le normative senza difficoltà operative.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Una delle principali innovazioni introdotte dal Ministero riguarda la possibilità di <strong>vidimare digitalmente </strong>i registri di carico e scarico, nonché i Formulari di Identificazione del Rifiuto (FIR).&nbsp;</p>



<p class="wp-block-paragraph">A partire dal 23 gennaio 2025, le imprese potranno utilizzare i servizi di vidimazione digitale offerti dal RENTRI.&nbsp;</p>



<p class="wp-block-paragraph">I nuovi modelli di registri e FIR saranno disponibili per l&#8217;uso dal <strong>13 febbraio 2025</strong>. Tuttavia, fino a questa data, le imprese potranno continuare a utilizzare i metodi tradizionali per la vidimazione e la gestione dei documenti.&nbsp;</p>



<p class="wp-block-paragraph">Questo periodo di transizione consentirà alle aziende di adeguarsi gradualmente alle nuove normative.&nbsp;</p>



<p class="wp-block-paragraph">La vidimazione digitale offrirà alle imprese una maggiore flessibilità e la possibilità di gestire i documenti senza la necessità di processi manuali, migliorando la trasparenza e la tracciabilità nella gestione dei rifiuti.</p>



<h4 class="wp-block-heading">Adozione volontaria del FIR digitale: termini e condizioni</h4>



<p class="wp-block-paragraph">Una delle più grandi novità riguarda il FIR digitale, che potrà essere <strong>adottato su base volontaria</strong> prima del 13 febbraio 2026.&nbsp;</p>



<p class="wp-block-paragraph">Tuttavia, questa adozione sarà possibile solo dopo la conclusione della fase di sperimentazione attualmente in corso, che potrebbe protrarsi anche nei primi mesi del 2025.&nbsp;</p>



<p class="wp-block-paragraph">Una comunicazione ufficiale verrà pubblicata sul portale RENTRI per indicare la fine di questa fase di prova.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Per utilizzare il FIR in formato digitale prima del 13 febbraio 2026, le imprese coinvolte nella gestione dei rifiuti dovranno soddisfare alcuni <strong>requisiti fondamentali.&nbsp;</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">Innanzitutto, tutti gli operatori dovranno essere<a href="https://www.wastezero.it/rentri-iscrizione-medici-parrucchieri-imprese-agricole/" target="_blank" rel="noreferrer noopener"> iscritti </a>al RENTRI, condizione essenziale per poter gestire i documenti attraverso la piattaforma digitale. </p>



<p class="wp-block-paragraph">In secondo luogo, sarà necessario che vi sia un accordo tra le parti coinvolte nella movimentazione del rifiuto, in modo da garantire <strong>un’adozione uniforme</strong> del FIR digitale.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Un altro aspetto cruciale è l’utilizzo di sistemi gestionali interoperabili con la piattaforma RENTRI. Le imprese dovranno assicurarsi che i propri sistemi siano compatibili con il portale per poter gestire correttamente il FIR digitale.&nbsp;</p>



<p class="wp-block-paragraph">In alternativa, potranno utilizzare i servizi di supporto messi a disposizione dal RENTRI per agevolare l&#8217;adozione del formato digitale.</p>



<h4 class="wp-block-heading">Opportunità e sfide per le imprese</h4>



<p class="wp-block-paragraph">Le nuove <a href="https://www.wastezero.it/leggi-normative/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">normative</a> introdotte dal Ministero dell’Ambiente rappresentano un&#8217;importante svolta nella gestione dei rifiuti in Italia, con un progressivo passaggio al digitale che dovrebbe semplificare notevolmente le operazioni per le imprese. </p>



<p class="wp-block-paragraph">Tuttavia, la transizione presenta anche alcune sfide, soprattutto per le piccole e medie imprese che potrebbero avere difficoltà ad adeguarsi rapidamente ai nuovi sistemi.</p>



<p class="wp-block-paragraph">L&#8217;adozione volontaria del FIR digitale offre alle aziende la possibilità di anticipare i tempi e beneficiare di una <strong>gestione più efficiente</strong>, ma richiede una preparazione adeguata e il rispetto di specifici requisiti.&nbsp;</p>



<p class="wp-block-paragraph">Per le imprese che non sono ancora pronte per il digitale, rimangono disponibili opzioni più tradizionali, come la stampa e la vidimazione su supporto cartaceo.</p>



<p class="wp-block-paragraph">In ogni caso, il portale RENTRI giocherà un ruolo centrale in questa transizione, offrendo servizi di<strong> supporto e aggiornamenti costanti </strong>alle imprese.&nbsp;</p>



<p class="wp-block-paragraph">Con un’adeguata preparazione e l’utilizzo degli strumenti messi a disposizione dal sistema, le aziende potranno affrontare al meglio questa fase di cambiamento. Garantendo così una gestione dei rifiuti più sicura, trasparente e conforme alle normative.</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.wastezero.it/rentri-novita-registro-carico-scarico-fir-digitale/">Novità dal RENTRI per il registro di carico e scarico e per il FIR digitale: scadenze per le imprese</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.wastezero.it">WasteZero</a>.</p>
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