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	<title>correlazioni &#8211; WasteZero</title>
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	<description>Consulenze e corsi sulla gestione dei rifiuti</description>
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		<title>Classificazione HP14 e normativa sulla pericolosità ecotossica: quali sono le correlazioni con l’ADR?</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Mirco Mingarelli]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Aug 2024 13:28:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ADR]]></category>
		<category><![CDATA[ecotossici]]></category>
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		<category><![CDATA[rifiuti]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>L'impatto della Normativa Europea sulla gestione dei rifiuti: tutti i dettagli </p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.wastezero.it/classificazione-hp14-correlazioni-adr/">Classificazione HP14 e normativa sulla pericolosità ecotossica: quali sono le correlazioni con l’ADR?</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.wastezero.it">WasteZero</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph">La classe di pericolo ecotossica <strong>HP14</strong> si riferisce ai rifiuti che rappresentano un rischio per l’ambiente, ma quali sono le sue correlazioni con l’ambito<strong> ADR</strong>?&nbsp;</p>



<p class="wp-block-paragraph">Vediamo in questo articolo come viene attribuita questa classificazione e analizziamo il complesso quadro normativo europeo.</p>



<h4 class="wp-block-heading">Correlazioni: criteri per l’attribuzione della classe HP14 di pericolo dei rifiuti e normativa ADR&nbsp;</h4>



<p class="wp-block-paragraph">Come anticipato, la gestione dei <a href="https://www.wastezero.it/classificazione-caratteristiche-pericolosita-hp-rifiuti/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">rifiuti pericolosi</a> è un <strong>tema centrale</strong> nella protezione dell’ambiente, e la classificazione ecotossica HP14 gioca un ruolo cruciale. </p>



<p class="wp-block-paragraph">La classe di pericolo HP14 è assegnata ai rifiuti che possono rappresentare un rischio, sia immediato che futuro, per uno o più comparti ambientali.&nbsp;</p>



<p class="wp-block-paragraph">Questa classificazione si basa su<strong> criteri specifici </strong>definiti dalla normativa europea, che richiede attenzione rigorosa e conoscenze approfondite per garantire una corretta gestione dei rifiuti.</p>



<p class="wp-block-paragraph">L’attribuzione della classe di pericolo ecotossica HP14 si basa su specifiche disposizioni normative, in particolare sull’allegato III della direttiva <strong>2008/98/CE</strong>, modificata dal <a href="https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0997" target="_blank" rel="noreferrer noopener nofollow">Regolamento 2017/997/UE. </a></p>



<p class="wp-block-paragraph">La definizione di un rifiuto come ecotossico implica che esso presenti, o possa potenzialmente presentare, rischi per l’ambiente, con effetti dannosi su organismi viventi e sugli ecosistemi.</p>



<h4 class="wp-block-heading">Le condizioni per la classificazione HP14</h4>



<p class="wp-block-paragraph">Secondo la normativa, i rifiuti vengono classificati come HP14 se soddisfano una o più delle seguenti condizioni:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>Presenza di sostanze lesive per l’ozono. </strong>Se un rifiuto contiene sostanze che danneggiano lo strato di ozono (con indicazione di pericolo<strong> H420)</strong> in una concentrazione pari o superiore allo 0,1%, viene automaticamente classificato come ecotossico, senza applicazione di valori di soglia.</li>
</ul>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>Tossicità acuta per l’ambiente acquatico. </strong>I rifiuti che contengono sostanze con tossicità acuta per l’ambiente acquatico (indicazione di pericolo H400) sono considerati ecotossici se la sommatoria delle concentrazioni di tali sostanze è pari o superiore al 25%. In questo caso, si applica un valore di soglia dello 0,1%.</li>
</ul>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>Tossicità cronica per l’ambiente acquatico.</strong> Quando un rifiuto contiene sostanze con tossicità cronica per l’ambiente acquatico (indicazioni di pericolo H410, H411, H412), esso viene classificato come ecotossico se la sommatoria delle concentrazioni è pari o superiore al 25%. Per le sostanze identificate con H410, si applica un valore di soglia dello 0,1%, mentre per quelle identificate con H411 o H412, si applica un valore di soglia dell’1%.</li>
</ul>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>Effetti nocivi a lungo termine per l’ambiente acquatico.</strong> Infine, i rifiuti che contengono sostanze con effetti nocivi a lungo termine (indicazioni di pericolo H410, H411, H412 o H413) sono classificati come ecotossici se la sommatoria delle concentrazioni è pari o superiore al 25%. Anche in questo caso, si applicano valori di soglia differenziati: 0,1% per le sostanze identificate con H410 e 1% per quelle con H411, H412 o H413.</li>
</ul>



<h4 class="wp-block-heading">Alcuni chiarimenti sulle correlazioni tra HP14 e l’Accordo ADR</h4>



<p class="wp-block-paragraph">La Legge 24 marzo 2012, n. 28, che converte con modifiche il decreto-legge del 25 gennaio 2012, n. 2, aveva introdotto significative <strong>nuove disposizioni</strong> riguardanti la classificazione dei rifiuti, modificando il punto 5 dell&#8217;Allegato D alla Parte IV del D.Lgs. n. 152/2006.&nbsp;</p>



<p class="wp-block-paragraph">Una delle principali novità riguardava l&#8217;obbligo di attribuire la caratteristica di pericolo HP14 (ecotossico) ai rifiuti, conformemente a quanto previsto dall&#8217;<a href="https://www.wastezero.it/service/stesura-della-relazione-preliminare-annuale-e-di-incidente-adr/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Accordo ADR</a> per la classe 9, categorie<strong> M6 e M7.</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">La classificazione ecotossica dei rifiuti doveva quindi seguire le linee guida dell&#8217;Accordo ADR, che definisce le modalità per la gestione delle materie pericolose per l’ambiente acquatico, sia liquide (M6) che solide (M7).&nbsp;</p>



<p class="wp-block-paragraph">Questo criterio di classificazione è entrato in vigore il 25 marzo 2012 ed è rimasto applicato fino all’adozione del nuovo decreto ministeriale, che ha stabilito una procedura tecnica aggiornata per valutare l&#8217;ecotossicità dei rifiuti.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Successivamente, con la <strong>Legge n. 125/2015,</strong> che converte il Decreto Legge 19 giugno 2015 n. 78, e che è entrata in vigore il 15 agosto 2015, le disposizioni della Legge 24 marzo 2012, n. 28, sono state ulteriormente prorogate.&nbsp;</p>



<p class="wp-block-paragraph">L&#8217;art. 7, comma 9 ter, prevedeva infatti che, fino all’adozione di criteri specifici da parte della Commissione europea per l&#8217;attribuzione della caratteristica di pericolo HP14 &#8220;ecotossico&#8221;, questa continuasse ad essere determinata secondo i criteri stabiliti dall&#8217;Accordo ADR per la classe 9 &#8211; M6 e M7.&nbsp;</p>



<p class="wp-block-paragraph">La Legge n. 125/2015 confermava quindi temporaneamente l&#8217;applicazione dei criteri ADR già introdotti dalla Legge 28/2012 per la classificazione dei rifiuti pericolosi.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Infine, il <strong>Regolamento (UE) 2017/997</strong>, entrato in vigore il 5 luglio 2017 e applicato dal 5 luglio 2018, ha stabilito i nuovi criteri comunitari per l&#8217;assegnazione della caratteristica di pericolo HP14.&nbsp;</p>



<p class="wp-block-paragraph">Questo regolamento sostituisce dunque le disposizioni precedenti, come quelle contenute nel Regolamento (UE) 1357/2014, introducendo <strong>regole diverse</strong> rispetto a quelle previste dall&#8217;accordo ADR.</p>



<h4 class="wp-block-heading">Incertezze normative e interpretative</h4>



<p class="wp-block-paragraph">Come accennato, il Regolamento (UE) 2017/997, entrato in vigore a luglio 2017, ha introdotto modifiche significative nella classificazione dei rifiuti pericolosi.&nbsp;</p>



<p class="wp-block-paragraph">Tuttavia, l’applicabilità delle nuove regole è stata fissata a partire dal 5 luglio 2018. Creando così un periodo di transizione durante il quale i gestori di rifiuti hanno dovuto adeguarsi ai nuovi requisiti. </p>



<p class="wp-block-paragraph">Questo ha generato alcune <strong>incertezze interpretative</strong>, complicate ulteriormente dal Regolamento (UE) 1179/2016.&nbsp;</p>



<p class="wp-block-paragraph">Il quale ha introdotto fattori moltiplicativi per le indicazioni di pericolo di alcune sostanze nella valutazione della loro pericolosità, con applicabilità obbligatoria dal 1 marzo 2018.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Questa<a href="https://www.wastezero.it/leggi-normative/"> complessità normativa</a> ha richiesto una riflessione approfondita da parte degli operatori del settore.&nbsp;</p>



<p class="wp-block-paragraph">Questi ultimi devono infatti affrontare il delicato compito di classificare correttamente i rifiuti, tenendo conto di tutte le sostanze pericolose presenti e delle loro concentrazioni.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Il 28 febbraio 2018, il <strong>Consiglio Nazionale dei Chimici</strong> ha espresso un parere che ha fornito una guida importante per la gestione di questa transizione normativa.&nbsp;</p>



<p class="wp-block-paragraph">Il Consiglio ha raccomandato che, nella valutazione della pericolosità di un rifiuto in relazione alla classe HP14, fosse deontologicamente corretto fare riferimento al contenuto del<strong> Regolamento 2017/997</strong> e all’allegato III della direttiva 2008/98/CE.&nbsp;</p>



<p class="wp-block-paragraph">Ciò anche prima della scadenza ufficiale del 5 luglio 2018.</p>
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