La classe di pericolo ecotossica HP14 si riferisce ai rifiuti che rappresentano un rischio per l’ambiente, ma quali sono le sue correlazioni con l’ambito ADR

Vediamo in questo articolo come viene attribuita questa classificazione e analizziamo il complesso quadro normativo europeo.

Correlazioni: criteri per l’attribuzione della classe HP14 di pericolo dei rifiuti e normativa ADR 

Come anticipato, la gestione dei rifiuti pericolosi è un tema centrale nella protezione dell’ambiente, e la classificazione ecotossica HP14 gioca un ruolo cruciale. 

La classe di pericolo HP14 è assegnata ai rifiuti che possono rappresentare un rischio, sia immediato che futuro, per uno o più comparti ambientali. 

Questa classificazione si basa su criteri specifici definiti dalla normativa europea, che richiede attenzione rigorosa e conoscenze approfondite per garantire una corretta gestione dei rifiuti.

L’attribuzione della classe di pericolo ecotossica HP14 si basa su specifiche disposizioni normative, in particolare sull’allegato III della direttiva 2008/98/CE, modificata dal Regolamento 2017/997/UE. 

La definizione di un rifiuto come ecotossico implica che esso presenti, o possa potenzialmente presentare, rischi per l’ambiente, con effetti dannosi su organismi viventi e sugli ecosistemi.

Le condizioni per la classificazione HP14

Secondo la normativa, i rifiuti vengono classificati come HP14 se soddisfano una o più delle seguenti condizioni:

  • Presenza di sostanze lesive per l’ozono. Se un rifiuto contiene sostanze che danneggiano lo strato di ozono (con indicazione di pericolo H420) in una concentrazione pari o superiore allo 0,1%, viene automaticamente classificato come ecotossico, senza applicazione di valori di soglia.
  • Tossicità acuta per l’ambiente acquatico. I rifiuti che contengono sostanze con tossicità acuta per l’ambiente acquatico (indicazione di pericolo H400) sono considerati ecotossici se la sommatoria delle concentrazioni di tali sostanze è pari o superiore al 25%. In questo caso, si applica un valore di soglia dello 0,1%.
  • Tossicità cronica per l’ambiente acquatico. Quando un rifiuto contiene sostanze con tossicità cronica per l’ambiente acquatico (indicazioni di pericolo H410, H411, H412), esso viene classificato come ecotossico se la sommatoria delle concentrazioni è pari o superiore al 25%. Per le sostanze identificate con H410, si applica un valore di soglia dello 0,1%, mentre per quelle identificate con H411 o H412, si applica un valore di soglia dell’1%.
  • Effetti nocivi a lungo termine per l’ambiente acquatico. Infine, i rifiuti che contengono sostanze con effetti nocivi a lungo termine (indicazioni di pericolo H410, H411, H412 o H413) sono classificati come ecotossici se la sommatoria delle concentrazioni è pari o superiore al 25%. Anche in questo caso, si applicano valori di soglia differenziati: 0,1% per le sostanze identificate con H410 e 1% per quelle con H411, H412 o H413.

Alcuni chiarimenti sulle correlazioni tra HP14 e l’Accordo ADR

La Legge 24 marzo 2012, n. 28, che converte con modifiche il decreto-legge del 25 gennaio 2012, n. 2, aveva introdotto significative nuove disposizioni riguardanti la classificazione dei rifiuti, modificando il punto 5 dell’Allegato D alla Parte IV del D.Lgs. n. 152/2006. 

Una delle principali novità riguardava l’obbligo di attribuire la caratteristica di pericolo HP14 (ecotossico) ai rifiuti, conformemente a quanto previsto dall’Accordo ADR per la classe 9, categorie M6 e M7.

La classificazione ecotossica dei rifiuti doveva quindi seguire le linee guida dell’Accordo ADR, che definisce le modalità per la gestione delle materie pericolose per l’ambiente acquatico, sia liquide (M6) che solide (M7). 

Questo criterio di classificazione è entrato in vigore il 25 marzo 2012 ed è rimasto applicato fino all’adozione del nuovo decreto ministeriale, che ha stabilito una procedura tecnica aggiornata per valutare l’ecotossicità dei rifiuti.

Successivamente, con la Legge n. 125/2015, che converte il Decreto Legge 19 giugno 2015 n. 78, e che è entrata in vigore il 15 agosto 2015, le disposizioni della Legge 24 marzo 2012, n. 28, sono state ulteriormente prorogate. 

L’art. 7, comma 9 ter, prevedeva infatti che, fino all’adozione di criteri specifici da parte della Commissione europea per l’attribuzione della caratteristica di pericolo HP14 “ecotossico”, questa continuasse ad essere determinata secondo i criteri stabiliti dall’Accordo ADR per la classe 9 – M6 e M7. 

La Legge n. 125/2015 confermava quindi temporaneamente l’applicazione dei criteri ADR già introdotti dalla Legge 28/2012 per la classificazione dei rifiuti pericolosi.

Infine, il Regolamento (UE) 2017/997, entrato in vigore il 5 luglio 2017 e applicato dal 5 luglio 2018, ha stabilito i nuovi criteri comunitari per l’assegnazione della caratteristica di pericolo HP14. 

Questo regolamento sostituisce dunque le disposizioni precedenti, come quelle contenute nel Regolamento (UE) 1357/2014, introducendo regole diverse rispetto a quelle previste dall’accordo ADR.

Incertezze normative e interpretative

Come accennato, il Regolamento (UE) 2017/997, entrato in vigore a luglio 2017, ha introdotto modifiche significative nella classificazione dei rifiuti pericolosi. 

Tuttavia, l’applicabilità delle nuove regole è stata fissata a partire dal 5 luglio 2018. Creando così un periodo di transizione durante il quale i gestori di rifiuti hanno dovuto adeguarsi ai nuovi requisiti. 

Questo ha generato alcune incertezze interpretative, complicate ulteriormente dal Regolamento (UE) 1179/2016. 

Il quale ha introdotto fattori moltiplicativi per le indicazioni di pericolo di alcune sostanze nella valutazione della loro pericolosità, con applicabilità obbligatoria dal 1 marzo 2018.

Questa complessità normativa ha richiesto una riflessione approfondita da parte degli operatori del settore. 

Questi ultimi devono infatti affrontare il delicato compito di classificare correttamente i rifiuti, tenendo conto di tutte le sostanze pericolose presenti e delle loro concentrazioni.

Il 28 febbraio 2018, il Consiglio Nazionale dei Chimici ha espresso un parere che ha fornito una guida importante per la gestione di questa transizione normativa. 

Il Consiglio ha raccomandato che, nella valutazione della pericolosità di un rifiuto in relazione alla classe HP14, fosse deontologicamente corretto fare riferimento al contenuto del Regolamento 2017/997 e all’allegato III della direttiva 2008/98/CE. 

Ciò anche prima della scadenza ufficiale del 5 luglio 2018.

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