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	<title>deposito Archivi - Wastezero.it</title>
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	<description>Consulente ambientale Formazione - Informazione</description>
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	<title>deposito Archivi - Wastezero.it</title>
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		<title>Gestione dei rifiuti da attività artigianali: nuovi chiarimenti del MASE sul deposito temporaneo</title>
		<link>https://www.wastezero.it/nuovi-chiarimenti-mase-deposito-temporaneo/</link>
					<comments>https://www.wastezero.it/nuovi-chiarimenti-mase-deposito-temporaneo/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mirco Mingarelli]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Oct 2024 10:05:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[GESTIONE RIFIUTI]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Il caso della Provincia di Cuneo e la possibilità di gestire i rifiuti presso le sedi operative degli artigiani</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.wastezero.it/nuovi-chiarimenti-mase-deposito-temporaneo/">Gestione dei rifiuti da attività artigianali: nuovi chiarimenti del MASE sul deposito temporaneo</a> proviene da <a href="https://www.wastezero.it">Wastezero.it</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Il Ministero dell&#8217;Ambiente (MASE) ha fornito chiarimenti <strong>sull&#8217;applicazione del deposito temporaneo </strong>ai rifiuti prodotti da attività artigianali su edifici e impianti, rispondendo a un interpello della Provincia di Cuneo.&nbsp;</p>



<p>Nello specifico, il MASE ha evidenziato specifiche normative in vigore, vediamole in questo articolo.&nbsp;</p>



<h4 class="wp-block-heading">Il MASE chiarisce l’applicazione del deposito temporaneo ai rifiuti generati da interventi su edifici e impianti</h4>



<p>Come anticipato, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) ha <a href="https://www.mase.gov.it/sites/default/files/archivio/allegati/interpello_ambientale/ECI/interp_prov_cuneo_riscontro.pdf" target="_blank" rel="noreferrer noopener">recentemente risposto</a> a un interpello presentato dalla Provincia di Cuneo. </p>



<p>Nello specifico fornendo <strong>importanti chiarimenti</strong> sulla <a href="https://www.wastezero.it/rentri-rifiuti-tempistiche-registrare-fir-registro-digitale/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">gestione dei rifiuti </a>prodotti dalle attività artigianali su impianti tecnologici ed edifici. </p>



<p>L’oggetto della questione riguardava l’applicazione dell’articolo <strong>185-bis del D.lgs. 152 del 2006</strong>, che disciplina il cosiddetto &#8220;deposito temporaneo&#8221;, una modalità di stoccaggio dei rifiuti prima che questi vengano raccolti e smaltiti in modo definitivo.</p>



<p>La Provincia di Cuneo ha sollecitato l&#8217;interpello per ottenere risposte a due quesiti principali.</p>



<p>Il primo in merito alle attività artigianali, quali manutenzione, riparazione, riqualificazione, e altri piccoli interventi su edifici e impianti tecnologici.&nbsp;</p>



<p>In particolare, la Provincia di Cuneo chiedeva se le suddette potessero essere considerate attività di manutenzione e interventi edili di lieve entità, in conformità all’articolo <strong>193, comma 19, del D.lgs. 152 del 2006.</strong></p>



<p>Il secondo punto, invece, chiedeva se fosse possibile allestire un deposito temporaneo dei rifiuti generati da queste attività presso la sede legale o operativa dell’artigiano che ha eseguito il lavoro.</p>



<h4 class="wp-block-heading">Le risposte del Ministero</h4>



<p>Nella sua risposta, il Ministero ha chiarito in primo luogo le <strong>condizioni generali </strong>che regolano il deposito temporaneo.&nbsp;</p>



<p>L’articolo 185-bis del D.lgs. 152 del 2006 specifica che il deposito temporaneo <a href="https://www.wastezero.it/implicazioni-normative-condizioni-deposito-temporeaneo/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">può essere allestito</a> presso il luogo di produzione dei rifiuti, in attesa che essi vengano raccolti. </p>



<p>Tuttavia, nel caso delle attività di manutenzione e piccoli interventi edili, il Ministero ha evidenziato che l’articolo 193, comma 19, introduce una <strong>particolare eccezione.</strong>&nbsp;</p>



<p>Esso prevede, infatti, una <strong>fictio iuris</strong>, che consente di considerare la sede legale o operativa dell&#8217;artigiano come un luogo di produzione dei rifiuti, anche se gli interventi sono stati eseguiti altrove.</p>



<p>Questa deroga si applica <strong>solo se</strong> vengono rispettati determinati<strong> limiti quantitativi e temporali.&nbsp;</strong></p>



<p>Il deposito temporaneo, infatti, non può protrarsi oltre i termini previsti dalla normativa. Inoltre, non deve superare una quantità massima di rifiuti, variabile a seconda della tipologia di materiale prodotto. </p>



<p>Non solo, è essenziale che il trasporto dei rifiuti dal luogo dell’intervento alla sede dell&#8217;artigiano sia effettuato secondo le disposizioni vigenti in materia di trasporto dei rifiuti.</p>



<p>Un punto cruciale chiarito dal Ministero riguarda<strong> l’ambito di applicazione</strong> di questa disciplina.&nbsp;</p>



<p>Il MASE ha riconosciuto che le attività artigianali, quali quelle svolte da idraulici, elettricisti, muratori, falegnami e altre figure similari, possono rientrare nell&#8217;ambito delle attività di manutenzione e piccoli interventi edili.&nbsp;</p>



<p>Tutto ciò pur rispettando il principio secondo il quale ogni caso va valutato singolarmente. Tuttavia, è fondamentale che i rifiuti prodotti siano <strong>conformi</strong> alle tipologie e alle quantità previste dalla normativa.</p>



<p>Inoltre, il Ministero ha posto l’accento sulla necessità di distinguere tra attività di manutenzione ordinaria e interventi più consistenti. I quali potrebbero generare rifiuti di diversa natura e richiedere una gestione diversa. </p>



<p>Ad esempio, nel caso di interventi di ristrutturazione più ampi, i rifiuti prodotti potrebbero non rientrare nei limiti quantitativi previsti per il deposito temporaneo presso la sede operativa dell’artigiano.&nbsp;</p>



<p>Di conseguenza, dovrebbero essere gestiti direttamente nel luogo in cui sono stati generati.</p>



<h4 class="wp-block-heading">Implicazioni per gli artigiani</h4>



<p>Le precisazioni fornite dal Ministero offrono un quadro più chiaro per gli artigiani e i professionisti del settore edile. Permettendo loro di gestire in modo più efficiente i rifiuti prodotti dalle loro attività.&nbsp;</p>



<p>La possibilità di trasferire i rifiuti presso la propria sede operativa senza doverli immediatamente smaltire offre un notevole <strong>vantaggio logistico</strong>. Specialmente per coloro che operano in aree remote o che svolgono lavori su più cantieri contemporaneamente.</p>



<p>Tuttavia, è essenziale che gli artigiani siano ben informati sulle norme da rispettare per <a href="https://www.wastezero.it/responsabilita-ambientale-normativa-abbandono-rifiuti-urbani/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">evitare sanzioni. </a></p>



<p>In particolare, devono prestare attenzione ai limiti temporali e quantitativi imposti dalla normativa, nonché alle modalità di trasporto dei rifiuti.&nbsp;</p>



<p>Inoltre, potrebbero essere necessari <strong>accordi </strong>con enti locali o società di smaltimento per garantire che i rifiuti siano gestiti correttamente una volta depositati presso la propria sede.</p>



<p></p>
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		<title>La gestione del deposito temporaneo dei rifiuti: definizioni e condizioni</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Mirco Mingarelli]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Jul 2024 12:02:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[GESTIONE RIFIUTI]]></category>
		<category><![CDATA[NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[LUG - SET]]></category>
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		<category><![CDATA[deposito]]></category>
		<category><![CDATA[temporaneo]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Deposito temporaneo: tutto ciò che c’è da sapere</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.wastezero.it/implicazioni-normative-condizioni-deposito-temporeaneo/">La gestione del deposito temporaneo dei rifiuti: definizioni e condizioni</a> proviene da <a href="https://www.wastezero.it">Wastezero.it</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>L&#8217;art. 183, comma 1, lett. bb), del Decreto Legislativo n. 152/2006, descrive il <strong>deposito temporaneo</strong> come il raggruppamento e il deposito preliminare alla raccolta dei rifiuti. Ma cosa significa e cosa implica questa definizione?</p>



<p>Vediamo in questo articolo tutti i dettagli.&nbsp;</p>



<h4 class="wp-block-heading">Evoluzione della normativa e implicazioni del deposito temporaneo</h4>



<p>Introdotto nel 1997 con il <strong>Decreto Ronchi,</strong> il concetto di deposito temporaneo è stato modificato dalla L. 6 agosto 2015, n. 125.&nbsp;</p>



<p>Quest’ultima ha incluso il concetto di &#8220;deposito preliminare alla raccolta&#8221; e specificato che il &#8220;luogo di produzione dei rifiuti&#8221; comprende l’intera area dove si svolge l’attività produttiva.&nbsp;</p>



<p>Questo istituto, che deroga dalle forme di stoccaggio classiche come il deposito preliminare e la messa in riserva, è stato regolamentato per garantire una gestione sicura e conforme dei rifiuti.</p>



<p>I rifiuti contenenti inquinanti organici persistenti devono essere gestiti nel rispetto delle norme tecniche di stoccaggio e imballaggio per sostanze pericolose, in conformità al regolamento<a href="https://www.mase.gov.it/sites/default/files/archivio/allegati/reach/reg_850_2004.pdf" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong> CE 850/2004.</strong></a></p>



<p>I rifiuti devono essere raccolti e avviati alle operazioni di recupero o smaltimento con cadenza almeno trimestrale. Ciò indipendentemente dalle quantità in deposito, o quando il quantitativo raggiunga 30 metri cubi (di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi).&nbsp;</p>



<p>In ogni caso, il deposito <strong>non può superare</strong> un anno di durata. Inoltre, il deposito temporaneo deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e rispettare le norme tecniche relative, inclusi gli imballaggi e l’etichettatura delle sostanze pericolose.&nbsp;</p>



<p>Alcune categorie di rifiuti hanno<strong> modalità di gestione specifiche</strong> stabilite da decreti ministeriali. La corretta applicazione del deposito temporaneo solleva il produttore da alcuni <strong>obblighi autorizzativi</strong>, purché vengano rispettate tutte le condizioni legali.&nbsp;</p>



<p>In particolare, non si applicano le norme di autorizzazione, pur rimanendo obbligatoria la tenuta del <a href="https://www.wastezero.it/registro-carico-scarico-dicembre-2023/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">registro di carico e scarico </a>e il divieto di miscelazione. </p>



<p>Tuttavia, il mancato rispetto delle condizioni previste comporta sanzioni per abbandono dei rifiuti e gestione non autorizzata, come stabilito dall&#8217;art. <strong>256 del D.L.vo n. 152/2006.</strong></p>



<h4 class="wp-block-heading">La definizione di &#8220;luogo di produzione dei rifiuti&#8221;&nbsp;</h4>



<p>Come accennato, l&#8217;articolo 183 del Decreto Legislativo n. 152/2006 specifica che per &#8220;luogo di produzione dei rifiuti&#8221; si intende l’intera area in cui si svolge l’attività che genera i rifiuti.&nbsp;</p>



<p>Tuttavia, questa definizione ha creato <strong>vari problemi interpretativi</strong>, spesso risolti dalla giurisprudenza.&nbsp;</p>



<p>Ad esempio, la sentenza n. 41056 del 13 ottobre 2015 della Corte di Cassazione ha chiarito che il luogo di produzione rilevante per il deposito temporaneo è anche quello nella <strong>disponibilità dell’impresa produttrice</strong>.&nbsp;</p>



<p>Quest’ultimo è tale purchè collegato funzionalmente al luogo di produzione. La Corte ha anche evidenziato la necessità di adeguati presidi di sicurezza.&nbsp;</p>



<p>Prima dell’entrata in vigore del D.L.vo 205/2010, la definizione di &#8220;luogo di produzione&#8221; includeva <strong>edifici o stabilimenti</strong> collegati all’interno di un’area delimitata dove avveniva l’attività produttiva.&nbsp;</p>



<p>Questo evitava la movimentazione di <a href="https://www.wastezero.it/novita-febbraio-2025-nuovo-portale-rentri/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">rifiuti</a> in aree esterne e/o pubbliche. Oggi si ritiene che l’area delimitata di cui sopra possa essere dedotta dalla necessità di &#8220;disponibilità&#8221; e &#8220;collegamento funzionale&#8221;.</p>



<p>La sentenza<strong> n. 16441 del 31 marzo 2017 </strong>ha ribadito che il luogo di produzione deve essere quello in cui i rifiuti sono prodotti o che si trova nella disponibilità dell’impresa produttrice.&nbsp;&nbsp;</p>



<p>Dunque collegato funzionalmente al luogo di produzione e dotato dei presidi di sicurezza necessari. Un deposito privo di queste caratteristiche non è considerato conforme.</p>



<p>La sentenza della Corte di Cassazione n. 49674 del 30 ottobre 2018 ha ulteriormente chiarito che il deposito temporaneo deve rispettare le condizioni stabilite dall&#8217;articolo 183.&nbsp;</p>



<p>Incluse qualità, tempo, quantità e norme tecniche, oltre ai principi di precauzione e azione preventiva. In caso contrario, il collegamento funzionale e la contiguità delle aree non sono rilevanti.</p>



<h4 class="wp-block-heading">Scelte e controversie interpretative</h4>



<p>Nell&#8217;ultima versione del D.L.vo 152/2006, è stato sottolineato il diritto del produttore di decidere se inviare i rifiuti a recupero o smaltimento ogni trimestre o una volta raggiunto un volume di <strong>30 m³ di cui al massimo 10 m³ di rifiuti pericolosi.&nbsp;</strong></p>



<p>Questa flessibilità consente al produttore di adottare il criterio più adatto alle proprie esigenze operative e alla quantità e tipologia di rifiuti prodotti. Garantendo così un’efficace gestione del deposito temporaneo.</p>



<p>Tuttavia, l&#8217;interpretazione della norma ha suscitato <strong>dibattiti</strong>. Alcuni ritengono che sia possibile adottare modalità di gestione diverse per differenti tipi di rifiuti. Utilizzando dunque il criterio temporale per alcuni e quello quantitativo per altri, in base alle esigenze aziendali.&nbsp;</p>



<p>Questa posizione, sebbene non universalmente condivisa, sembra coerente con l&#8217;art. 178 del D.L.vo 152/2006, che richiede una gestione dei rifiuti basata su <strong>efficacia, efficienza ed economicità.</strong></p>



<p>La flessibilità nella gestione del deposito temporaneo è giustificata dalla necessità di trattare i rifiuti in modo meno rigido rispetto alle fasi successive, che richiedono autorizzazioni specifiche.&nbsp;</p>



<p>Rispetta i limiti quantitativi e temporali imposti dalla legge e garantisce comunque il controllo del produttore sui rifiuti. Un aspetto pratico interessante riguarda l&#8217;annotazione nel <strong>Registro di Carico e Scarico.&nbsp;</strong></p>



<p>Anche se la normativa non richiede espressamente di indicare il criterio scelto (temporale o quantitativo), farlo può facilitare la gestione e la comprensione delle operazioni.&nbsp;</p>



<p>In passato, si era ipotizzato di rendere obbligatoria questa annotazione, ma l’idea non è stata confermata. Tuttavia, indicare il criterio utilizzato rimane una pratica utile per assicurare una gestione trasparente e conforme alle <a href="https://www.wastezero.it/leggi-normative/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">normative vigenti.</a></p>



<p>In conclusione, è consigliabile registrare la modalità di gestione scelta fin dall&#8217;inizio, per una gestione<strong> chiara ed efficiente</strong> del deposito temporaneo dei rifiuti.</p>



<h4 class="wp-block-heading">La gestione del deposito temporaneo per categorie omogenee di rifiuti e altre precisazioni</h4>



<p>Secondo l’art. 183, comma 1, lett. bb), n. 3 del D.L.vo n. 152/2006, il deposito temporaneo deve avvenire per<strong> &#8220;categorie omogenee&#8221;</strong> di rifiuti.&nbsp;</p>



<p>Tuttavia, la Cassazione Penale, Sez. III, con la sentenza n. 11492 del 19 marzo 2015, ha chiarito che la verifica dell’omogeneità non può basarsi semplicemente sulla classificazione di rifiuti urbani e speciali, pericolosi e non pericolosi di cui all’art. 184 del D.L.vo n. 152/2006.&nbsp;</p>



<p>L’omogeneità deve essere determinata in base a specifici <strong>codici EER</strong>, che forniscono una classificazione tecnica precisa dei rifiuti.</p>



<p>La stessa sentenza distingue tra deposito preliminare e messa in riserva. Il primo riguarda rifiuti destinati allo smaltimento, il secondo quelli in attesa di recupero. Entrambe queste forme richiedono autorizzazione e, in caso di mancanza, sono soggette a sanzioni severe.&nbsp;</p>



<p>Come l’arresto da tre mesi a un anno o un’ammenda fino a <strong>ventiseimila euro </strong>per rifiuti non pericolosi; l’arresto da sei mesi a due anni e la stessa ammenda per rifiuti pericolosi.</p>



<p>Inoltre, il deposito incontrollato o l&#8217;abbandono di rifiuti, vietato dall’art. 192, si verifica quando i rifiuti non sono destinati né allo smaltimento né al recupero. Le sanzioni per tale violazione sono delineate negli artt. 255 e 256 del D.L.vo 152/2006.</p>



<p>Un’eccezione particolare riguarda i rifiuti derivanti da attività di <strong>manutenzione</strong>. Il D.L.vo 152/2006 distingue tra manutenzione specifica (art. 230), che riguarda le reti e infrastrutture, e manutenzione generica (art. 266, comma 4), che include tutte le altre attività.&nbsp;</p>



<p>In entrambi i casi, si applica una <strong>fictio juris </strong>che permette di considerare il rifiuto prodotto in un luogo diverso da quello effettivo e di procedere al deposito temporaneo in deroga alle disposizioni standard dell’art. 183.</p>



<p>Questa interpretazione giuridica offre maggiore flessibilità nella gestione dei rifiuti, ma richiede una precisa comprensione delle norme e delle classificazioni tecniche per garantire la <strong>conformità legale.</strong></p>
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