Il Ministero dell’Ambiente (MASE) ha fornito chiarimenti sull’applicazione del deposito temporaneo ai rifiuti prodotti da attività artigianali su edifici e impianti, rispondendo a un interpello della Provincia di Cuneo.
Nello specifico, il MASE ha evidenziato specifiche normative in vigore, vediamole in questo articolo.
Il MASE chiarisce l’applicazione del deposito temporaneo ai rifiuti generati da interventi su edifici e impianti
Come anticipato, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) ha recentemente risposto a un interpello presentato dalla Provincia di Cuneo.
Nello specifico fornendo importanti chiarimenti sulla gestione dei rifiuti prodotti dalle attività artigianali su impianti tecnologici ed edifici.
L’oggetto della questione riguardava l’applicazione dell’articolo 185-bis del D.lgs. 152 del 2006, che disciplina il cosiddetto “deposito temporaneo”, una modalità di stoccaggio dei rifiuti prima che questi vengano raccolti e smaltiti in modo definitivo.
La Provincia di Cuneo ha sollecitato l’interpello per ottenere risposte a due quesiti principali.
Il primo in merito alle attività artigianali, quali manutenzione, riparazione, riqualificazione, e altri piccoli interventi su edifici e impianti tecnologici.
In particolare, la Provincia di Cuneo chiedeva se le suddette potessero essere considerate attività di manutenzione e interventi edili di lieve entità, in conformità all’articolo 193, comma 19, del D.lgs. 152 del 2006.
Il secondo punto, invece, chiedeva se fosse possibile allestire un deposito temporaneo dei rifiuti generati da queste attività presso la sede legale o operativa dell’artigiano che ha eseguito il lavoro.
Le risposte del Ministero
Nella sua risposta, il Ministero ha chiarito in primo luogo le condizioni generali che regolano il deposito temporaneo.
L’articolo 185-bis del D.lgs. 152 del 2006 specifica che il deposito temporaneo può essere allestito presso il luogo di produzione dei rifiuti, in attesa che essi vengano raccolti.
Tuttavia, nel caso delle attività di manutenzione e piccoli interventi edili, il Ministero ha evidenziato che l’articolo 193, comma 19, introduce una particolare eccezione.
Esso prevede, infatti, una fictio iuris, che consente di considerare la sede legale o operativa dell’artigiano come un luogo di produzione dei rifiuti, anche se gli interventi sono stati eseguiti altrove.
Questa deroga si applica solo se vengono rispettati determinati limiti quantitativi e temporali.
Il deposito temporaneo, infatti, non può protrarsi oltre i termini previsti dalla normativa. Inoltre, non deve superare una quantità massima di rifiuti, variabile a seconda della tipologia di materiale prodotto.
Non solo, è essenziale che il trasporto dei rifiuti dal luogo dell’intervento alla sede dell’artigiano sia effettuato secondo le disposizioni vigenti in materia di trasporto dei rifiuti.
Un punto cruciale chiarito dal Ministero riguarda l’ambito di applicazione di questa disciplina.
Il MASE ha riconosciuto che le attività artigianali, quali quelle svolte da idraulici, elettricisti, muratori, falegnami e altre figure similari, possono rientrare nell’ambito delle attività di manutenzione e piccoli interventi edili.
Tutto ciò pur rispettando il principio secondo il quale ogni caso va valutato singolarmente. Tuttavia, è fondamentale che i rifiuti prodotti siano conformi alle tipologie e alle quantità previste dalla normativa.
Inoltre, il Ministero ha posto l’accento sulla necessità di distinguere tra attività di manutenzione ordinaria e interventi più consistenti. I quali potrebbero generare rifiuti di diversa natura e richiedere una gestione diversa.
Ad esempio, nel caso di interventi di ristrutturazione più ampi, i rifiuti prodotti potrebbero non rientrare nei limiti quantitativi previsti per il deposito temporaneo presso la sede operativa dell’artigiano.
Di conseguenza, dovrebbero essere gestiti direttamente nel luogo in cui sono stati generati.
Implicazioni per gli artigiani
Le precisazioni fornite dal Ministero offrono un quadro più chiaro per gli artigiani e i professionisti del settore edile. Permettendo loro di gestire in modo più efficiente i rifiuti prodotti dalle loro attività.
La possibilità di trasferire i rifiuti presso la propria sede operativa senza doverli immediatamente smaltire offre un notevole vantaggio logistico. Specialmente per coloro che operano in aree remote o che svolgono lavori su più cantieri contemporaneamente.
Tuttavia, è essenziale che gli artigiani siano ben informati sulle norme da rispettare per evitare sanzioni.
In particolare, devono prestare attenzione ai limiti temporali e quantitativi imposti dalla normativa, nonché alle modalità di trasporto dei rifiuti.
Inoltre, potrebbero essere necessari accordi con enti locali o società di smaltimento per garantire che i rifiuti siano gestiti correttamente una volta depositati presso la propria sede.


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