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	<title>legislativo &#8211; WasteZero</title>
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	<description>Consulenze e corsi sulla gestione dei rifiuti</description>
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		<title>Il Decreto Legislativo 49/2014: una nuova era nella gestione dei RAEE in Italia</title>
		<link>https://www.wastezero.it/decreto-legislativo-49-2014-nuova-era-gestione-raee/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mirco Mingarelli]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Sep 2024 06:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Rifiuti]]></category>
		<category><![CDATA[decreto]]></category>
		<category><![CDATA[legislativo]]></category>
		<category><![CDATA[normativa]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Sfide e opportunità per il raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata</p>
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										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph">Il <strong>Decreto Legislativo 49/2014</strong>, recependo la direttiva UE 2012/19, ridefinisce le regole per la gestione dei rifiuti elettronici in Italia (RAEE), ponendo particolare attenzione alla sostenibilità ambientale e al raggiungimento di ambiziosi obiettivi di raccolta.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Vediamo di seguito tutti i dettagli.&nbsp;</p>



<h4 class="wp-block-heading">Normative nella gestione dei rifiuti elettronici domestici (RAEE): il Decreto Legislativo 49/2014</h4>



<p class="wp-block-paragraph">Come anticipato, il Decreto Legislativo 49/2014 rappresenta una tappa fondamentale nella gestione dei Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche <strong>(RAEE) </strong>in Italia, in linea con la direttiva europea 2012/19/UE.&nbsp;</p>



<p class="wp-block-paragraph">Il principale scopo del d.lgs. 49/2014 è di <strong>proteggere l&#8217;ambiente e la salute umana </strong>attraverso misure preventive e correttive.&nbsp;</p>



<p class="wp-block-paragraph">Queste ultime sono applicate alla progettazione, produzione e gestione delle apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) e dei relativi rifiuti (RAEE). Due sono i<a href="https://www.cdcraee.it/wp-content/uploads/2021/08/Decreto-49-14-coordinato-con-modifiche.pdf" target="_blank" rel="noreferrer noopener nofollow"> pilastri fondamentali </a>su cui si basa questa normativa:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>Prevenzione e riduzione degli impatti negativi. Si mira a intervenire sin dalle prime fasi del ciclo di vita dei prodotti, incoraggiando l&#8217;adozione di modelli di<strong> design più sostenibili.</strong> I quali facilitano il riutilizzo e il riciclaggio delle apparecchiature.</li>



<li>Efficienza nell&#8217;<strong>uso delle risorse.</strong> Attraverso il principio di &#8220;responsabilità estesa del produttore&#8221;, chi inquina deve farsi carico dei costi relativi alla gestione dei rifiuti prodotti dalle sue attività. Questo principio è integrato da ulteriori criteri di prevenzione, riutilizzo, preparazione per il riutilizzo, riciclaggio e recupero.</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph">Il decreto si applica a una vasta gamma di apparecchiature elettriche ed elettroniche. Fino al 14 agosto 2018, la <a href="https://www.wastezero.it/leggi-normative/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">normativa</a> riguardava le categorie elencate negli Allegati I e II del decreto.</p>



<p class="wp-block-paragraph">A partire dal 15 agosto 2018, l’ambito di applicazione è stato esteso a tutte le AEE, come specificato negli Allegati III e IV. Questo ampliamento ha permesso di includere una gamma più ampia di prodotti.&nbsp;</p>



<p class="wp-block-paragraph">Contribuendo così a un <strong>maggiore controllo e gestione </strong>dei rifiuti elettronici.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Un cambiamento significativo introdotto dal decreto riguarda la classificazione delle apparecchiature &#8220;dual use&#8221;, ossia quei prodotti utilizzabili sia in contesti domestici sia professionali.&nbsp;</p>



<p class="wp-block-paragraph">Queste apparecchiature sono ora considerate RAEE di origine domestica, con conseguenze dirette sui processi di raccolta e trattamento.</p>



<h4 class="wp-block-heading">Obiettivi di raccolta differenziata</h4>



<p class="wp-block-paragraph">Uno degli elementi chiave del d.lgs. 49/2014 è l’introduzione di obiettivi progressivi per la raccolta dei RAEE. Fino al 31 dicembre 2015, era richiesto un tasso minimo di raccolta di <strong>4 chilogrammi per abitante</strong> all&#8217;anno per i rifiuti provenienti da nuclei domestici.&nbsp;</p>



<p class="wp-block-paragraph">A partire dal 1° gennaio 2016, l&#8217;obiettivo è stato innalzato al <strong>45%</strong> del peso medio delle apparecchiature immesse sul mercato nei tre anni precedenti, con una crescita graduale fino al <strong>65%</strong> dal 1° gennaio 2019.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Questi obiettivi sono ambiziosi e richiedono un forte impegno da parte di tutti i soggetti coinvolti, tra cui <a href="https://www.wastezero.it/rentri-trasportatori-produttori-rifiuti-quali-sono-dubbi/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">produttori,</a> distributori, enti locali e consumatori. </p>



<p class="wp-block-paragraph">Il raggiungimento di tali target rappresenta una sfida importante, ma anche un’opportunità per rendere il sistema di gestione dei RAEE più efficiente e sostenibile.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Per incentivare e migliorare la raccolta dei RAEE, la normativa prevede diversi strumenti operativi e strategie di comunicazione. Tra questi, emergono:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>Semplificazioni amministrative</strong>: ridurre la burocrazia per incentivare una partecipazione più attiva degli operatori nel sistema di raccolta. Questo può includere l&#8217;introduzione di incentivi economici e agevolazioni per chi gestisce centri di raccolta e smaltimento.</li>



<li><strong>Comunicazione e sensibilizzazione</strong>: è fondamentale che il pubblico sia adeguatamente informato sull&#8217;importanza del corretto smaltimento dei RAEE. Le campagne di sensibilizzazione possono aumentare la consapevolezza dei cittadini. Inoltre, possono incentivare comportamenti corretti, come la consegna dei rifiuti elettronici presso i centri autorizzati.</li>



<li><strong>Innovazioni nei sistemi di raccolta</strong>: strumenti come il sistema &#8220;uno contro zero&#8221;. Il quale consente ai consumatori di consegnare piccoli RAEE (come cellulari o caricabatterie) presso i punti vendita senza obbligo di acquisto. Queste sono soluzioni innovative per intercettare flussi di rifiuti che altrimenti potrebbero sfuggire al sistema ufficiale.</li>
</ul>



<h4 class="wp-block-heading">Sfide e opportunità</h4>



<p class="wp-block-paragraph">Nonostante i progressi fatti, il raggiungimento degli obiettivi di raccolta rimane una sfida complessa.&nbsp;</p>



<p class="wp-block-paragraph">Nel 2013, il tasso di raccolta medio in Italia è stato di <strong>3,8 kg per abitante</strong>, un dato che è rimasto stabile anche nel 2014. Tuttavia, per rispettare i nuovi target fissati dal d.lgs. 49/2014, è necessario un maggiore impegno da parte di tutte le parti interessate.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Un aspetto critico è rappresentato dalla necessità di intercettare quei flussi di RAEE che sfuggono attualmente ai canali ufficiali.&nbsp;</p>



<p class="wp-block-paragraph">Si stima che una parte significativa dei rifiuti elettronici venga gestita attraverso <strong>circuiti non regolamentati</strong>. Con conseguenze dunque negative sia in termini di <a href="https://www.wastezero.it/shein-vestiti-tossici-livelli-allarmanti-sostanze-nocive/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">impatto ambientale</a> sia di perdita di materiali preziosi che potrebbero essere riciclati.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Ad ogni modo, il Decreto Legislativo 49/2014 rappresenta un passo importante verso una gestione più responsabile e sostenibile dei RAEE in Italia.&nbsp;</p>



<p class="wp-block-paragraph">Sebbene vi siano ancora sfide da affrontare, gli strumenti messi a disposizione dalla normativa, uniti all&#8217;impegno di tutti gli attori coinvolti, possono contribuire a un sistema di gestione dei rifiuti elettronici più efficiente.&nbsp;</p>



<p class="wp-block-paragraph">Capace di conseguenza di proteggere l’ambiente e promuovere l’uso sostenibile delle risorse.</p>
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		<item>
		<title>Nuovo Decreto Legislativo sui rifiuti inerti: la fine della qualifica di rifiuto e l&#8217;inizio del recupero</title>
		<link>https://www.wastezero.it/nuovo-decreto-legislativo-rifiuti-inerti/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mirco Mingarelli]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Sep 2024 07:19:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Rifiuti]]></category>
		<category><![CDATA[decreto]]></category>
		<category><![CDATA[legislativo]]></category>
		<category><![CDATA[inerti]]></category>
		<category><![CDATA[costruzione]]></category>
		<category><![CDATA[demolizione]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Criteri, responsabilità e futuro del riciclaggio degli inerti da costruzione e demolizione</p>
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										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph">Il nuovo Decreto del Ministero dell’Ambiente, pubblicato l&#8217;11 settembre 2024, introduce regole innovative per il <strong>recupero dei rifiuti inerti </strong>da costruzione e demolizione, incentivando il riciclo e la cessazione della qualifica di rifiuto.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Vediamo in questo articolo tutti i dettagli in merito.&nbsp;</p>



<h4 class="wp-block-heading">Un passo avanti nella gestione dei rifiuti inerti: il nuovo Decreto n. 127 del 2024</h4>



<p class="wp-block-paragraph">Il <a href="https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2024-09-11&amp;atto.codiceRedazionale=24G00144&amp;elenco30giorni=true" target="_blank" rel="noreferrer noopener nofollow"><strong>Decreto 28 giugno 2024, n. 127</strong></a>, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale l’11 settembre 2024, rappresenta un importante passo avanti per la gestione sostenibile dei rifiuti inerti derivanti da attività di costruzione, demolizione e altre fonti minerali. </p>



<p class="wp-block-paragraph">Il regolamento, che entrerà in vigore il <strong>26 settembre 2024,</strong> sostituirà il precedente D.M. 27 settembre 2022, n. 152.&nbsp;</p>



<p class="wp-block-paragraph">Nello specifico con l&#8217;obiettivo di migliorare i processi di <strong>recupero e riciclo</strong> di questi materiali, riducendo l&#8217;<a href="https://www.wastezero.it/shein-vestiti-tossici-livelli-allarmanti-sostanze-nocive/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">impatto ambientale</a> e promuovendo l&#8217;economia circolare.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Il decreto stabilisce che i rifiuti inerti, se sottoposti a specifici trattamenti di recupero, possono cessare di essere considerati rifiuti e trasformarsi in <strong>aggregati recuperati</strong>.&nbsp;</p>



<p class="wp-block-paragraph">Questo processo è regolato dall’articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che detta i criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto.&nbsp;</p>



<p class="wp-block-paragraph">In particolare, il nuovo regolamento evidenzia l&#8217;importanza della <strong>demolizione selettiva,</strong> incoraggiando l’uso di tecniche che permettano la separazione e il recupero dei materiali inerti in modo più efficiente.</p>



<h4 class="wp-block-heading">Criteri e specifiche tecniche&nbsp;</h4>



<p class="wp-block-paragraph">Uno degli aspetti centrali del nuovo decreto è la definizione dei criteri per la produzione di aggregati recuperati, stabiliti nell&#8217;Allegato 1 del regolamento. Tali aggregati devono rispettare precise<strong> specifiche tecniche</strong> per garantire che siano sicuri e adatti agli usi previsti.&nbsp;</p>



<p class="wp-block-paragraph">Gli usi ammessi per gli aggregati recuperati sono elencati nell’Allegato 2, e includono applicazioni in campo edilizio e infrastrutturale, come la costruzione di strade e altri progetti di ingegneria civile.</p>



<p class="wp-block-paragraph">La responsabilità di assicurare che i rifiuti inerti cessino correttamente di essere qualificati come tali spetta ai produttori dei rifiuti.&nbsp;</p>



<p class="wp-block-paragraph">Questi devono garantire che i materiali siano trattati in conformità con le norme, attribuendo i codici dei rifiuti corretti e valutando accuratamente le caratteristiche di pericolo.&nbsp;</p>



<p class="wp-block-paragraph">Inoltre, il produttore è obbligato a compilare e conservare il <a href="https://www.wastezero.it/rentri-vidimazione-formulario-identificazione-rifiuto/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">formulario di identificazione del rifiuto</a> (<strong>FIR</strong>), così come a redigere una dichiarazione di conformità che attesti il rispetto dei criteri stabiliti per il recupero.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Un ulteriore aspetto innovativo del regolamento riguarda l’obbligo, per i produttori di aggregati recuperati, di implementare un sistema di gestione che dimostri la conformità ai criteri di cessazione della qualifica di rifiuto.&nbsp;</p>



<p class="wp-block-paragraph">Questo sistema deve includere il controllo di qualità e un <strong>automonitoraggio</strong> costante, garantendo che ogni fase del processo di recupero rispetti le normative vigenti.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Il decreto prevede anche un periodo di adeguamento per i produttori di aggregati recuperati.&nbsp;</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Entro 180 giorni</strong> dall&#8217;entrata in vigore del regolamento, questi devono presentare un aggiornamento delle comunicazioni già effettuate ai sensi dell’articolo 216 del decreto legislativo n. 152 del 2006.&nbsp;</p>



<p class="wp-block-paragraph">In caso contrario, devono richiedere un aggiornamento delle autorizzazioni già in loro possesso.&nbsp;</p>



<p class="wp-block-paragraph">Questo garantirà che tutte le operazioni di recupero siano pienamente conformi alle nuove disposizioni e che il passaggio dalla qualifica di rifiuto a quella di aggregato recuperato avvenga in modo<strong> trasparente e controllato.</strong></p>



<h4 class="wp-block-heading">Scopi e obiettivi a lungo termine del nuovo Decreto</h4>



<p class="wp-block-paragraph">Il decreto prevede, inoltre, una<strong> fase di monitoraggio</strong>. Entro 24 mesi dalla sua entrata in vigore, il <a href="https://www.wastezero.it/mase-decreto-energy-release-sviluppo-rinnovabili/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica </a>raccoglierà dati sull&#8217;attuazione delle disposizioni contenute nel regolamento. </p>



<p class="wp-block-paragraph">Sulla base di queste informazioni, il Ministero valuterà se sia necessario rivedere i criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto, per garantire che siano sempre allineati con le migliori pratiche di sostenibilità e tutela ambientale.</p>



<p class="wp-block-paragraph">In sintesi, il Decreto n. 127 del 2024 rappresenta una <strong>significativa evoluzione</strong> nella gestione dei rifiuti inerti in Italia.&nbsp;</p>



<p class="wp-block-paragraph">Promuovendo il riciclo e il riutilizzo di materiali provenienti da costruzione e demolizione, il regolamento contribuisce alla riduzione del consumo di risorse naturali e alla diminuzione dei rifiuti inviati in discarica.&nbsp;</p>



<p class="wp-block-paragraph">Attraverso una maggiore responsabilizzazione dei produttori e un controllo più rigoroso dei processi di recupero, si favorisce un’economia più circolare e sostenibile.</p>
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		<title>Nuove regole sui rifiuti: cosa cambia con il Decreto legislativo n. 116/2020?</title>
		<link>https://www.wastezero.it/rifiuti-cambiamenti-decreto-legislativo-116-2020/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mirco Mingarelli]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Aug 2024 12:53:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Rifiuti]]></category>
		<category><![CDATA[legislativo]]></category>
		<category><![CDATA[normativa]]></category>
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		<category><![CDATA[RENTRI]]></category>
		<category><![CDATA[rifiuti]]></category>
		<category><![CDATA[decreto]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Aggiornamenti normativi essenziali: tutti i dettagli</p>
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										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph">Il Decreto legislativo 116/2020, entrato in vigore il 26 settembre 2020, introduce modifiche significative al D.Lgs 152/2006 per recepire le <strong>direttive europee sui rifiuti</strong> UE 2018/851 e sugli imballaggi e rifiuti di imballaggio 2018/852.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Ma cosa dice nello specifico il testo e perché è così importante? Vediamo tutti i dettagli in questo articolo.&nbsp;</p>



<h4 class="wp-block-heading">Decreto legislativo 116/2020: impatti sulla gestione dei rifiuti</h4>



<p class="wp-block-paragraph">Come anticipato, il nuovo <strong>Decreto legislativo n. 116 2020</strong> apporta <a href="https://www.wastezero.it/decreto-legislativo-116_2020-revisione-gestione-rifiuti/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">rilevanti modifiche</a> alla gestione dei rifiuti, adeguando il D.Lgs 152/2006 alle direttive europee per una gestione più sostenibile ed efficiente.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Il decreto n. 116/2020 influenza sia i produttori pubblici che privati. Inoltre, le modifiche alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006 richiedono <strong>adeguamenti normativi</strong> sostanziali per tutte le parti coinvolte.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Con la revisione dell’art. 184-ter, la &#8220;preparazione al riutilizzo&#8221; <strong>non è più inclusa </strong>tra le operazioni necessarie per la qualifica di “End of Waste”. Tuttavia, la preparazione per il riutilizzo continua a richiedere un’autorizzazione specifica.&nbsp;</p>



<p class="wp-block-paragraph">Questo cambiamento mira a <strong>semplificare il processo</strong> di recupero dei rifiuti, promuovendo un utilizzo più efficiente delle risorse.</p>



<p class="wp-block-paragraph">L’art. 188 del D.Lgs. 152/2006 stabilisce che il produttore dei rifiuti è responsabile della loro gestione, sia trattandoli direttamente che affidandoli a operatori autorizzati.&nbsp;</p>



<p class="wp-block-paragraph">Se i rifiuti sono consegnati a soggetti autorizzati, e il produttore riceve il Formulario di Identificazione dei Rifiuti (<a href="https://www.wastezero.it/rentri-istruzioni-formulario-identificazione-rifiuto/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">FIR</a>) controfirmato entro tre mesi, la responsabilità del produttore è <strong>esclusa. </strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">L&#8217;invio della quarta copia può essere effettuato tramite Posta Elettronica Certificata (PEC), riducendo gli oneri amministrativi. Inoltre, ogni operatore deve <strong>garantire la correttezza</strong> delle informazioni riportate nel FIR.&nbsp;</p>



<p class="wp-block-paragraph">In particolare, con il trasportatore non responsabile per eventuali discrepanze causate da dati errati forniti dal produttore.</p>



<h4 class="wp-block-heading">Nuove norme per l&#8217;etichettatura degli imballaggi</h4>



<p class="wp-block-paragraph">Il decreto modifica anche l’art. 219 del Codice dell’Ambiente, introducendo <strong>obblighi di etichettatura </strong>più stringenti per i produttori.&nbsp;</p>



<p class="wp-block-paragraph">Questi obblighi informativi, ora di dubbia interpretazione, sono al centro di discussioni tra Confindustria e il Ministero per stabilire un regime transitorio che faciliti l’adeguamento alle nuove norme, evitando sanzioni immediate.</p>



<p class="wp-block-paragraph">L’art. 188-bis del D.Lgs. 152/2006 introduce il <a href="https://www.rentri.gov.it/" rel="nofollow noopener" target="_blank">Registro Elettronico Nazionale </a>per la Tracciabilità dei Rifiuti (<strong>RENTRI</strong>), che digitalizza il registro di carico e scarico e il formulario di identificazione dei trasporti.&nbsp;</p>



<p class="wp-block-paragraph">Fino all&#8217;<a href="https://www.wastezero.it/service/sistema-rentri-registro-elettronico-nazionale-per-la-tracciabilita-dei-rifiuti/">attivazione </a>del RENTRI, rimane valido l&#8217;uso dei registri tradizionali. La novità principale è la riduzione del periodo di conservazione dei registri da cinque a tre anni, una misura che riduce gli oneri burocratici per le imprese.</p>



<h4 class="wp-block-heading">Classificazione dei rifiuti</h4>



<p class="wp-block-paragraph">L’art. 183 estende inoltre la definizione di rifiuto urbano a certi rifiuti indifferenziati e raccolti in modo differenziato, rendendoli simili ai rifiuti domestici.&nbsp;</p>



<p class="wp-block-paragraph">Questa modifica, efficace dal 1° gennaio 2021, non impatta chi gestisce i rifiuti, ma è rilevante per il raggiungimento degli <strong>obiettivi di riciclo </strong>nazionali.&nbsp;</p>



<p class="wp-block-paragraph">Le aziende possono scegliere tra gestori pubblici o privati per il conferimento dei propri rifiuti, con implicazioni tariffarie e vincoli contrattuali differenti.</p>



<p class="wp-block-paragraph">In conclusione, il Decreto n. 116/2020 rappresenta un<strong> passo importante </strong>verso una gestione più sostenibile dei rifiuti in Italia, allineando la normativa nazionale alle direttive europee.&nbsp;</p>



<p class="wp-block-paragraph">Le nuove disposizioni richiedono un adeguamento da parte di tutti gli attori coinvolti, ma promettono di migliorare l’efficienza e la trasparenza nel settore della gestione dei rifiuti.</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.wastezero.it/rifiuti-cambiamenti-decreto-legislativo-116-2020/">Nuove regole sui rifiuti: cosa cambia con il Decreto legislativo n. 116/2020?</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.wastezero.it">WasteZero</a>.</p>
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