Il Decreto legislativo 116/2020, entrato in vigore il 26 settembre 2020, introduce modifiche significative al D.Lgs 152/2006 per recepire le direttive europee sui rifiuti UE 2018/851 e sugli imballaggi e rifiuti di imballaggio 2018/852.

Ma cosa dice nello specifico il testo e perché è così importante? Vediamo tutti i dettagli in questo articolo. 

Decreto legislativo 116/2020: impatti sulla gestione dei rifiuti

Come anticipato, il nuovo Decreto legislativo n. 116 2020 apporta rilevanti modifiche alla gestione dei rifiuti, adeguando il D.Lgs 152/2006 alle direttive europee per una gestione più sostenibile ed efficiente.

Il decreto n. 116/2020 influenza sia i produttori pubblici che privati. Inoltre, le modifiche alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006 richiedono adeguamenti normativi sostanziali per tutte le parti coinvolte.

Con la revisione dell’art. 184-ter, la “preparazione al riutilizzo” non è più inclusa tra le operazioni necessarie per la qualifica di “End of Waste”. Tuttavia, la preparazione per il riutilizzo continua a richiedere un’autorizzazione specifica. 

Questo cambiamento mira a semplificare il processo di recupero dei rifiuti, promuovendo un utilizzo più efficiente delle risorse.

L’art. 188 del D.Lgs. 152/2006 stabilisce che il produttore dei rifiuti è responsabile della loro gestione, sia trattandoli direttamente che affidandoli a operatori autorizzati. 

Se i rifiuti sono consegnati a soggetti autorizzati, e il produttore riceve il Formulario di Identificazione dei Rifiuti (FIR) controfirmato entro tre mesi, la responsabilità del produttore è esclusa. 

L’invio della quarta copia può essere effettuato tramite Posta Elettronica Certificata (PEC), riducendo gli oneri amministrativi. Inoltre, ogni operatore deve garantire la correttezza delle informazioni riportate nel FIR. 

In particolare, con il trasportatore non responsabile per eventuali discrepanze causate da dati errati forniti dal produttore.

Nuove norme per l’etichettatura degli imballaggi

Il decreto modifica anche l’art. 219 del Codice dell’Ambiente, introducendo obblighi di etichettatura più stringenti per i produttori. 

Questi obblighi informativi, ora di dubbia interpretazione, sono al centro di discussioni tra Confindustria e il Ministero per stabilire un regime transitorio che faciliti l’adeguamento alle nuove norme, evitando sanzioni immediate.

L’art. 188-bis del D.Lgs. 152/2006 introduce il Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti (RENTRI), che digitalizza il registro di carico e scarico e il formulario di identificazione dei trasporti. 

Fino all’attivazione del RENTRI, rimane valido l’uso dei registri tradizionali. La novità principale è la riduzione del periodo di conservazione dei registri da cinque a tre anni, una misura che riduce gli oneri burocratici per le imprese.

Classificazione dei rifiuti

L’art. 183 estende inoltre la definizione di rifiuto urbano a certi rifiuti indifferenziati e raccolti in modo differenziato, rendendoli simili ai rifiuti domestici. 

Questa modifica, efficace dal 1° gennaio 2021, non impatta chi gestisce i rifiuti, ma è rilevante per il raggiungimento degli obiettivi di riciclo nazionali. 

Le aziende possono scegliere tra gestori pubblici o privati per il conferimento dei propri rifiuti, con implicazioni tariffarie e vincoli contrattuali differenti.

In conclusione, il Decreto n. 116/2020 rappresenta un passo importante verso una gestione più sostenibile dei rifiuti in Italia, allineando la normativa nazionale alle direttive europee. 

Le nuove disposizioni richiedono un adeguamento da parte di tutti gli attori coinvolti, ma promettono di migliorare l’efficienza e la trasparenza nel settore della gestione dei rifiuti.

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