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	<title>stoccaggio Archivi - Wastezero.it</title>
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	<description>Consulente ambientale Formazione - Informazione</description>
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	<title>stoccaggio Archivi - Wastezero.it</title>
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		<title>Sosta tecnica e trasbordo: come documentarli correttamente nel formulario dei rifiuti</title>
		<link>https://www.wastezero.it/sosta-tecnica-come-documentare-formulario-rifiuti/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[Mirco Mingarelli]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Apr 2025 10:32:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[GESTIONE RIFIUTI]]></category>
		<category><![CDATA[APR - GIU]]></category>
		<category><![CDATA[NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[⇒ 2025]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Trasbordo totale o parziale? Le istruzioni operative per evitare sanzioni e garantire la tracciabilità</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.wastezero.it/sosta-tecnica-come-documentare-formulario-rifiuti/">Sosta tecnica e trasbordo: come documentarli correttamente nel formulario dei rifiuti</a> proviene da <a href="https://www.wastezero.it">Wastezero.it</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph">La <strong>sosta dei veicoli </strong>che trasportano rifiuti non sempre equivale allo stoccaggio, tuttavia, per rientrare nel regime semplificato, occorre documentare correttamente tempi, motivazioni e operazioni sul<strong> formulario di identificazione.</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">Vediamo in questo articolo tutti i dettagli.&nbsp;</p>



<h4 class="wp-block-heading">Quando la sosta non è stoccaggio: le condizioni da rispettare per il formulario secondo il D.Lgs. 152/2006</h4>



<p class="wp-block-paragraph">Nel settore della gestione dei rifiuti, la corretta interpretazione e applicazione delle norme relative alla sosta dei veicoli durante il trasporto è<strong> fondamentale</strong> per evitare gravi conseguenze sanzionatorie.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Il riferimento normativo principale è<strong> l’</strong><a href="https://www.gazzettaufficiale.it/dettaglio/codici/materiaAmbientale" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>art. 193, comma 12, del D.Lgs. 152/2006,</strong></a><strong> </strong>che stabilisce le condizioni in cui la sosta del mezzo <strong>non è considerata</strong> attività di stoccaggio e quindi non necessita di specifica autorizzazione.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Secondo quanto previsto dalla norma, la sosta effettuata da un mezzo autorizzato al trasporto dei rifiuti <strong>può essere esclusa </strong>dalla disciplina sullo stoccaggio soltanto al verificarsi di due condizioni contemporanee e inderogabili:</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Esigenze di trasporto: </strong>il fermo deve essere motivato da ragioni operative legate al trasporto stesso, come tempi di attesa per lo scarico o la necessità di trasbordo.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Limite temporale: </strong>la durata della sosta non può superare le 48 ore, escluse le giornate in cui la circolazione dei mezzi è vietata.</p>



<p class="wp-block-paragraph">L&#8217;assenza di anche solo una di queste due condizioni può far rientrare la sosta nella categoria di stoccaggio temporaneo. Comportando dunque la necessità di <strong>un&#8217;autorizzazione specifica</strong> e il rischio di sanzioni, anche penali.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Il soggetto che intende usufruire di questa esenzione deve essere dunque in grado di dimostrare che la sosta risponde ai requisiti previsti dalla legge.&nbsp;</p>



<p class="wp-block-paragraph">Tuttavia,<strong> né l’art. 193 né il D.M. 1° aprile 1998</strong> impongono espressamente l’obbligo di annotare le soste nel formulario di identificazione dei rifiuti <a href="https://www.wastezero.it/rentri-vidimare-fir-cartaceo-produttori-non-iscritti/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">(FIR).</a></p>



<p class="wp-block-paragraph">A colmare questa lacuna interviene la Circolare del Ministero dell’Ambiente del 4 agosto 1998, che, pur non essendo una norma cogente, fornisce importanti indicazioni operative.</p>



<h4 class="wp-block-heading">Le due tipologie di trasbordo</h4>



<p class="wp-block-paragraph">La Circolare distingue chiaramente tra<strong> trasbordo totale e trasbordo parziale</strong>, indicando per ciascuna modalità le informazioni da riportare sul FIR:</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Trasbordo totale:</strong> avviene quando l’intero carico viene trasferito su un mezzo diverso, appartenente allo stesso trasportatore o a un altro soggetto, a causa di “esigenze operative concrete” o “imprevisti tecnici”. In tal caso, nel campo “Annotazioni” del formulario originario vanno indicati:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li class="has-text-color has-link-color wp-elements-c0638b5a1097a193a8ffb28e38047077" style="color:#1b3f16">I dati identificativi del nuovo trasportatore (denominazione, codice fiscale, numero di iscrizione all’Albo),</li>



<li class="has-text-color has-link-color wp-elements-b1524e3e8df7d004642e83cdaf3dc234" style="color:#1b3f16">I dati del mezzo (es. targa),</li>



<li class="has-text-color has-link-color wp-elements-26f1f1ea8bf57c10e4c0ed331a26c7cc" style="color:#1b3f16">Il nome del conducente e la firma di assunzione di responsabilità.</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Trasbordo parziale:</strong> si verifica quando solo una parte del carico viene trasferita su un altro veicolo, per “motivi eccezionali”. Qui è necessario emettere un nuovo formulario per il quantitativo conferito al secondo mezzo. Sul nuovo FIR, il trasportatore dovrà indicare:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li class="has-text-color has-link-color wp-elements-cda49d5fc46e8c10f8b566fe0d2a39e6" style="color:#1b3f16">La propria ragione sociale nello spazio riservato al produttore/detentore,</li>



<li class="has-text-color has-link-color wp-elements-d48d4f85fc4535d51662a8d437ef66bc" style="color:#1b3f16">Il motivo del trasbordo e il codice alfanumerico del primo formulario nello spazio “Annotazioni”,</li>



<li class="has-text-color has-link-color wp-elements-52e90f3bc4845540e6887a649bbd77f5" style="color:#1b3f16">Il nominativo del produttore originario.</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph">Sul formulario iniziale, dovranno invece essere indicati gli estremi del nuovo formulario e i dati del <a href="https://www.wastezero.it/rentri-dati-fir-trasportatore-destinatario/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">trasportatore</a> subentrante.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Ad ogni modo, <strong>non tutte le soste</strong> sono legate al trasbordo. Un veicolo può trovarsi nella necessità di fermarsi per cause di forza maggiore, traffico, problemi logistici o altri ostacoli che impediscano la prosecuzione immediata del viaggio.&nbsp;</p>



<p class="wp-block-paragraph">Anche in questi casi, purché la sosta rientri nelle esigenze di trasporto e rispetti il limite di 48 ore, essa<strong> non costituisce stoccaggio.</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">La Cassazione, in una sentenza significativa, ha chiarito che un veicolo fermo per meno di 24 ore, in attesa di completare la consegna dei rifiuti, <strong>non configura reato </strong>di gestione illecita, purché vi sia documentazione sufficiente a ricostruire le modalità del trasporto.</p>



<h4 class="wp-block-heading">Il valore delle annotazioni per la tracciabilità</h4>



<p class="wp-block-paragraph">Anche se la normativa non obbliga espressamente a riportare ogni sosta nel FIR, è <strong>altamente consigliato farlo</strong>. Il campo “Annotazioni” è destinato a raccogliere tutte le informazioni utili per tracciare il rifiuto dalla produzione allo smaltimento.&nbsp;</p>



<p class="wp-block-paragraph">In assenza di tali dettagli, l’autorità di controllo potrebbe ravvisare una violazione amministrativa o addirittura penale, soprattutto nel caso di<a href="https://www.wastezero.it/concessionari-auto-rifiuti-pericolosi-obblighi-normative/" target="_blank" rel="noreferrer noopener"> rifiuti pericolosi.</a></p>



<p class="wp-block-paragraph">Secondo <strong>l’art. 258 del D.Lgs. 152/2006, </strong>infatti, chi effettua trasporti con formulari incompleti o inesatti può incorrere in sanzioni fino a 9.300 euro.</p>



<p class="wp-block-paragraph">In caso di falsità o omissioni nei documenti relativi a rifiuti pericolosi, si applica anche l’art. 483 del codice penale (falsità ideologica in atto pubblico).</p>



<p class="wp-block-paragraph">Non è raro che il produttore dei rifiuti, ricevendo la quarta copia del formulario, si accorga dell’assenza di annotazioni su una sosta che, per altri canali, risulta essersi verificata.&nbsp;</p>



<p class="wp-block-paragraph">In questo caso, è opportuno<strong> chiedere chiarimenti</strong> al trasportatore e, se necessario, informare l’autorità competente, per evitare di incorrere in responsabilità in concorso per stoccaggio non autorizzato.</p>



<p class="wp-block-paragraph">In altre parole, la corretta gestione della sosta durante il trasporto di rifiuti, anche se non configurabile come stoccaggio, richiede sempre un’attenta documentazione.&nbsp;</p>



<p class="wp-block-paragraph">La trasparenza nel compilare il formulario, inclusa la registrazione delle soste e dei trasbordi, rappresenta una <strong>garanzia</strong> non solo per la tracciabilità del rifiuto ma anche per la tutela giuridica degli operatori coinvolti.</p>
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		<title>Gestione dello stoccaggio istantaneo su RENTRI: indicazioni operative per gli impianti di trattamento rifiuti</title>
		<link>https://www.wastezero.it/rentri-modalita-registrazione-stoccaggio-istantaneo/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[Mirco Mingarelli]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Sep 2024 06:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[RENTRI]]></category>
		<category><![CDATA[NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[LUG - SET]]></category>
		<category><![CDATA[⇒ 2024]]></category>
		<category><![CDATA[stoccaggio]]></category>
		<category><![CDATA[istantaneo]]></category>
		<category><![CDATA[digitalizzaizone]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Il Decreto Direttoriale n. 251/2023: linee guida per la corretta compilazione</p>
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										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph">Il <strong>Decreto Direttoriale n. 251/2023 </strong>fornisce le linee guida essenziali per la gestione e la compilazione del campo &#8220;stoccaggio istantaneo&#8221; sul nuovo portale <strong>RENTRI</strong>. Questo campo è cruciale per monitorare le quantità di rifiuti presso gli impianti di trattamento.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Ma come funziona e quali sono le regole da seguire? Vediamo in questo articolo tutti i dettagli.&nbsp;</p>



<h4 class="wp-block-heading">RENTRI: modalità e campi obbligatori per la registrazione dello stoccaggio istantaneo</h4>



<p class="wp-block-paragraph">La gestione corretta dei rifiuti è una priorità fondamentale per gli impianti di trattamento, che devono rispettare una serie di normative rigorose.&nbsp;</p>



<p class="wp-block-paragraph">Tra queste, il <a href="https://www.rentri.gov.it/default/media/normative/decreti-direttoriali/decreto_direttoriale_251_allegato1_istruzioni_compilazione_registro.pdf" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Decreto Direttoriale n. 251/2023</a> ha introdotto nuove modalità operative per la compilazione del <strong>registro cronologico di carico e scarico </strong>dei rifiuti, nonché del formulario di identificazione del rifiuto (FIR). </p>



<p class="wp-block-paragraph">Una delle novità più rilevanti riguarda l’introduzione del campo “stoccaggio istantaneo” nel sistema RENTRI, il <a href="https://www.wastezero.it/service/sistema-rentri-registro-elettronico-nazionale-per-la-tracciabilita-dei-rifiuti/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">registro nazionale per la tracciabilità dei rifiuti.</a></p>



<p class="wp-block-paragraph">Questo campo è stato concepito appositamente per consentire agli impianti di trattamento dei rifiuti di registrare in modo preciso la<strong> quantità di rifiuti </strong>presente presso l&#8217;impianto alla data dell&#8217;ultima registrazione effettuata.&nbsp;</p>



<p class="wp-block-paragraph">La quantità di rifiuti in &#8220;stoccaggio istantaneo&#8221; è calcolata sottraendo le quantità complessivamente scaricate da quelle caricate, per ogni tipo di rifiuto gestito.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Lo stoccaggio istantaneo, come descritto nel Decreto Direttoriale, è dunque un <strong>requisito fondamentale</strong> per garantire la trasparenza e la tracciabilità dei rifiuti gestiti dagli impianti.&nbsp;</p>



<p class="wp-block-paragraph">Questo dato deve essere <strong>sempre disponibile e accessibile</strong> agli organi di controllo durante eventuali ispezioni o verifiche.&nbsp;</p>



<p class="wp-block-paragraph">Essendo un&#8217;informazione di vitale importanza per la gestione ambientale, il dato dello stoccaggio istantaneo <strong>non è soggetto a modifiche</strong> successive, garantendo così l&#8217;integrità e l&#8217;affidabilità delle informazioni registrate.</p>



<h4 class="wp-block-heading">Campi obbligatori da compilare</h4>



<p class="wp-block-paragraph">Per l&#8217;operazione di stoccaggio istantaneo su RENTRI, l&#8217;impianto di trattamento rifiuti è tenuto a compilare una serie di <strong>campi specifici</strong> che consentono di registrare in maniera dettagliata ogni movimento di <a href="https://www.wastezero.it/rentri-rettifiche-dati-registro-carico-scarico-digitale/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">carico e scarico</a>. Di seguito una panoramica dei campi principali:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>Campo 1</strong> – Registrazione n.Ogni operazione di carico o scarico deve essere registrata in maniera progressiva, su base annua. Questo campo consente di tenere traccia cronologica di tutte le operazioni effettuate.</li>



<li><strong>Campo 2</strong> – Data di registrazione. Indica la data in cui l&#8217;operazione di stoccaggio istantaneo è stata registrata. Questo è un campo fondamentale per monitorare le tempistiche di gestione.</li>



<li><strong>Campo 7</strong> &#8211; Data di calcolo dello stoccaggio istantaneo. Questo campo specifica il momento esatto in cui la quantità di rifiuti in stoccaggio istantaneo è stata calcolata.</li>



<li><strong>Campo 8 </strong>– Codice EER. Questo codice fa riferimento all&#8217;Elenco Europeo dei Rifiuti, che classifica i diversi tipi di rifiuti secondo la loro origine e caratteristiche. In particolare, per i codici EER che terminano con la cifra 99, è necessario compilare anche una descrizione del rifiuto, per garantire un’identificazione precisa.</li>



<li><strong>Campo 10 </strong>– Descrizione del rifiuto. Questo campo è richiesto solo per i codici EER che terminano con 99. Si tratta di una descrizione aggiuntiva del rifiuto che permette di identificarlo in modo chiaro e univoco.</li>



<li><strong>Campo 11 </strong>– Caratteristica di pericolo. Nel caso di rifiuti pericolosi, è necessario specificare una o più caratteristiche di pericolo. Queste caratteristiche sono elencate nella tabella allegata al decreto e aiutano a classificare correttamente i rifiuti secondo il loro grado di rischio.</li>



<li><strong>Campo 12</strong> – Stato fisico del rifiuto. Qui si indica lo stato fisico del rifiuto (solido, liquido, fangoso, ecc.), scelto da una lista presente in una tabella allegata al documento.</li>



<li><strong>Campo 13 </strong>– Quantità. Questo campo è di fondamentale importanza, poiché contiene la quantità effettiva di rifiuti presenti nell’impianto al momento dell’ultima registrazione. Il calcolo di questa quantità avviene, come detto, sottraendo le quantità scaricate da quelle caricate.</li>



<li><strong>Campo 14 </strong>– Unità di misura. Infine, per ogni quantità registrata, è necessario specificare l&#8217;unità di misura utilizzata, generalmente il chilogrammo (kg).</li>
</ul>



<h4 class="wp-block-heading">L&#8217;importanza della corretta gestione dei dati</h4>



<p class="wp-block-paragraph">Una gestione corretta e puntuale dei dati relativi allo stoccaggio istantaneo è essenziale non solo per rispettare la<a href="https://www.wastezero.it/leggi-normative/"> normativa vigente,</a> ma anche per garantire un&#8217;efficiente gestione ambientale.&nbsp;</p>



<p class="wp-block-paragraph">La <strong>trasparenza e la tracciabilità </strong>dei movimenti di rifiuti sono fondamentali per monitorare l’impatto ambientale degli impianti di trattamento e per garantire che i rifiuti siano trattati in conformità con le leggi nazionali ed europee.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Inoltre, la compilazione accurata del campo “stoccaggio istantaneo” permette agli organi di controllo di effettuare verifiche tempestive e precise. Riducendo così il rischio di irregolarità o di gestioni poco trasparenti.&nbsp;</p>



<p class="wp-block-paragraph">Per questo motivo, gli impianti di trattamento devono dedicare particolare attenzione alla corretta registrazione di ogni operazione di carico e scarico.</p>



<p class="wp-block-paragraph">In altre parole, il Decreto Direttoriale n. 251/2023 rappresenta un passo avanti importante nel miglioramento della tracciabilità e gestione dei rifiuti negli impianti di trattamento.&nbsp;</p>
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