Scopri come correggere eventuali errori nella compilazione del registro di carico e scarico digitale dei rifiuti del nuovo portale RENTRI. Inoltre, rimani aggiornato su come e ogni quanto si è soggetti alla comunicazione dei dati al sistema.
Tutte le informazioni nell’articolo di seguito.
Correzione degli errori nel registro digitale di carico e scarico del RENTRI
Come sappiamo, a partire dal tredici febbraio 2025 sarà attivo il nuovo sistema per la gestione dei rifiuti: il Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti (RENTRI).
Quest’ultimo porterà con sé una serie di novità in merito all’organizzazione e alla tracciabilità dei rifiuti in Italia. Tra queste, vi saranno nuove procedure anche per quanto concerne il registro di carico e scarico.
In particolare, per quanto riguarda la correzione di eventuali errori nella compilazione del registro di carico e scarico, vi sono regole ben precise.
Le rettifiche di cui sopra consistono nella modifica dei dati già inseriti e devono essere eseguite con una registrazione specifica nel sistema gestionale, seguita dalla trasmissione al RENTRI.
È dunque possibile correggere le registrazioni effettuate nel registro cronologico di carico e scarico digitale, sia se gestito tramite sistema gestionale interno, sia utilizzando il servizio di supporto fornito dal RENTRI.
Ogni modifica deve essere salvata con l’identificativo dell’utente che l’ha eseguita, insieme alla data e all’ora.
Le informazioni sull’utente autore della correzione, nonché sulla data e l’ora dell’intervento, devono essere acquisite dal sistema gestionale conformemente al D.M. 3 aprile 2023 n. 59 (art. 4 comma 3 lettera b) punto 3), ma non devono essere trasmesse al RENTRI.
Obblighi di trasmissione dei dati al RENTRI per i produttori di rifiuti
Tutti i dati registrati nel registro digitale di carico e scarico devono essere inviati al RENTRI.
I produttori iniziali di rifiuti possono adempiere a questo obbligo delegando le loro associazioni imprenditoriali nazionali, le società di servizi a loro collegate, o il gestore del servizio di raccolta, come previsto dall’art. 183, comma 1, lettera pp) del D.lgs 152/2006.
Ciò sia al momento dell’iscrizione che successivamente.
In tal caso, la trasmissione dei dati viene effettuata dal delegato attraverso i propri sistemi gestionali, mantenendo i produttori responsabili del contenuto delle informazioni trasmesse.
È importante distinguere tra due casi. Primo caso è l’annotazione dei dati nel registro cronologico, che segue le tempistiche dell’art. 190 commi 3 e 7 del D. lgs 152/2006.
Secondo caso è la trasmissione dei dati al RENTRI, che deve avvenire entro la fine del mese successivo alla registrazione del movimento, come stabilito dal D.M. 4 aprile 2023, n. 59.
Sono tenuti a trasmettere i dati al RENTRI, a partire dalla data di iscrizione e secondo le tempistiche stabilite, i seguenti soggetti:
- Chi effettua professionalmente attività di raccolta e trasporto di rifiuti.
- I commercianti e intermediari di rifiuti senza detenzione.
- Le imprese e gli enti che svolgono operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti.
- Le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi.
- Le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi con più di 10 dipendenti, come specificato all’art. 184, comma 3, lettere c), d), e g) del D.lgs. 152/2006.
Sono inoltre esentati dall’obbligo di trasmissione dei dati coloro che utilizzano modalità alternative di gestione dei registri di carico e scarico, conformemente all’art. 190 del D.lgs. 152/2006.
Tempistiche nella trasmissione dei dati
I dati relativi al registro di carico e scarico dei rifiuti devono essere trasmessi con cadenza mensile, entro la fine del mese successivo a quello in cui è stata effettuata l’annotazione.
Nel caso in cui non ci siano nuove annotazioni nel mese di riferimento, non è necessaria alcuna trasmissione.
Gli operatori che utilizzano i servizi di supporto trasmettono i dati accedendo all’applicazione web per la gestione dei registri di carico e scarico digitali tramite l’area Operatori del portale RENTRI.
La trasmissione dei dati può avvenire solo per le unità locali configurate correttamente e per i registri di carico e scarico su cui sono stati registrati i movimenti.
L’accesso al sistema avviene mediante dispositivi di autenticazione digitale intestati al rappresentante o ad un incaricato.
La trasmissione riguarda i dati annotati nel registro cronologico, incluse eventuali rettifiche e annullamenti, nonché le informazioni sulla quantità verificata a destino, che possono essere aggiunte successivamente alla registrazione dello scarico.
Gli utenti possono consultare le registrazioni già inserite e selezionare quelle da trasmettere.
La trasmissione dei dati per gli operatori che invece utilizzano i propri sistemi gestionali avviene tramite interoperabilità tra sistemi informativi. Utilizzando dunque l’identità digitale del soggetto iscritto al RENTRI.
Ogni movimento trasmesso riceve un numero univoco dal RENTRI, permettendo all’operatore di allineare il proprio sistema gestionale e confermare l’avvenuta trasmissione di tutti i movimenti.
Le API sviluppate, disponibili tramite il RENTRI, consentono sia la comunicazione che la consultazione dei dati trasmessi. Queste operazioni possono essere eseguite anche accedendo all’area riservata agli operatori sul portale RENTRI.


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