Dal 15 ottobre 2026 è operativa la categoria 2-quater dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali, una novità che consente a determinati liberi professionisti di iscriversi per trasportare i propri rifiuti non pericolosi prodotti durante le attività manutentive.

Categoria 2-quater: chi può iscriversi e cosa cambia per i professionisti

La gestione dei rifiuti prodotti durante gli interventi di manutenzione rappresenta un aspetto delicato per chi opera professionalmente sul territorio. Con l’introduzione della sottocategoria 2-quater, l’Albo Nazionale Gestori Ambientali interviene per disciplinare una situazione specifica: il trasporto dei rifiuti derivanti dalle attività manutentive svolte da liberi professionisti.

La novità è contenuta nella Deliberazione n. 4 del 22 luglio 2026 del Comitato nazionale dell’Albo, che ha definito i requisiti e le modalità di iscrizione alla nuova sottocategoria, operativa dal 15 ottobre 2026.

Il provvedimento riguarda i liberi professionisti iscritti ad albi professionali il cui ordinamento contempla lo svolgimento di attività manutentive. Non è quindi sufficiente esercitare una libera professione: occorre che l’attività svolta e il relativo ordinamento professionale rientrino nell’ambito individuato dalla deliberazione.

L’iscrizione consente di trasportare i rifiuti speciali non pericolosi prodotti dal professionista stesso nell’esercizio delle proprie attività manutentive. Si tratta di una distinzione fondamentale, perché la categoria 2-quater non introduce un’autorizzazione generale al trasporto dei rifiuti per conto di altri soggetti.

Restano esclusi, infatti, i rifiuti pericolosi e quelli prodotti da terzi. Il campo di applicazione della nuova sottocategoria è quindi circoscritto sia alla natura dei rifiuti sia alla loro provenienza.

Dal punto di vista operativo, la misura riconosce le esigenze dei professionisti che, durante gli interventi, si trovano a dover gestire materiali di scarto senza svolgere un’attività autonoma di trasporto professionale dei rifiuti.

Occorre tuttavia evitare interpretazioni troppo estensive: l’iscrizione alla categoria 2-quater non sostituisce le altre autorizzazioni eventualmente necessarie e non modifica automaticamente gli obblighi previsti dalla normativa ambientale.

Iscrizione all’Albo: requisiti, procedura e documentazione necessaria

Per accedere alla categoria 2-quater non basta dimostrare di produrre rifiuti durante un intervento. La deliberazione richiede il rispetto di specifici requisiti professionali e amministrativi, oltre alla disponibilità di mezzi conformi alla disciplina sull’autotrasporto.

In particolare, il professionista deve risultare regolarmente iscritto al proprio albo, senza sospensioni, e svolgere attività manutentive espressamente previste dal relativo ordinamento. Deve inoltre possedere i requisiti indicati dall’articolo 10, comma 2, lettere a), c), d), e i), del D.M. 120/2014.

Un altro elemento essenziale riguarda i veicoli. La deliberazione richiede di dimostrare la disponibilità di uno o più mezzi utilizzati per il trasporto, identificandoli e attestandone l’idoneità. Non è quindi sufficiente disporre genericamente di un automezzo: occorre documentarne la disponibilità e la conformità alle disposizioni applicabili.

La domanda deve essere presentata alla Sezione regionale o provinciale dell’Albo competente per il luogo di residenza del professionista, attraverso la procedura telematica Agest.

In fase di iscrizione devono essere dichiarati i dati anagrafici, l’iscrizione attiva all’albo professionale, le attività manutentive esercitate e le tipologie di rifiuti non pericolosi che si intendono trasportare. Sono inoltre richieste le carte di circolazione dei veicoli e, quando questi non sono di proprietà del richiedente, un titolo idoneo che ne dimostri la disponibilità.

La Sezione competente verifica quindi la sussistenza dei presupposti previsti dalla deliberazione prima di procedere con l’iscrizione.

Categoria 2-quater: costi, rinnovo e limiti da rispettare

Sul piano economico, l’iscrizione prevede un diritto annuale di 50 euro, al quale si aggiungono i diritti di segreteria applicabili. Secondo le indicazioni pubblicate dall’Albo, il versamento annuale deve essere effettuato entro il 30 aprile, mentre in sede di prima iscrizione il contributo viene calcolato proporzionalmente ai mesi residui dell’anno.

La validità dell’iscrizione è di cinque anni, trascorsi i quali è necessario procedere al rinnovo.

Il principale vantaggio della nuova sottocategoria consiste nell’offrire un percorso di iscrizione specifico per professionisti che producono rifiuti nell’ambito delle proprie prestazioni manutentive. La misura, tuttavia, non deve essere confusa con una liberalizzazione del trasporto.

La categoria 2-quater non permette di trasportare rifiuti pericolosi, né estende l’autorizzazione ai rifiuti prodotti da altri soggetti. Rimane inoltre necessario rispettare le disposizioni ambientali applicabili, comprese quelle relative alla corretta classificazione dei rifiuti e alla documentazione che ne accompagna il trasporto.

La vera novità, dunque, non è l’eliminazione dei controlli, ma il riconoscimento di una fattispecie professionale che richiedeva una disciplina dedicata. Per gli operatori interessati, il primo passaggio sarà dunque verificare attentamente la compatibilità tra attività manutentiva svolta, rifiuti prodotti e requisiti di iscrizione.

FAQ – Categoria 2-quater e trasporto dei rifiuti

I liberi professionisti iscritti ad albi professionali il cui ordinamento prevede espressamente lo svolgimento di attività manutentive connesse all’esercizio della professione.
Esclusivamente i rifiuti non pericolosi prodotti dal professionista stesso nell’ambito delle attività manutentive ammesse.
No. La Deliberazione n. 4/2026 esclude espressamente questa possibilità.
È previsto un diritto annuale di 50 euro, oltre ai diritti di segreteria applicabili.
Ogni cinque anni, secondo quanto stabilito dall’articolo 3 della Deliberazione n. 4 del 22 luglio 2026.
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