Arriva un importante chiarimento sulla commercializzazione dei prodotti in plastica riutilizzabile. Con una risposta a un interpello presentato da Confindustria, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) ha precisato come dovranno essere gestite le scorte di piatti, posate, cannucce e agitatori per bevande che non rispettano i nuovi requisiti tecnici previsti dalla normativa.

Il punto centrale riguarda la scadenza del 21 aprile 2027: da quella data, i prodotti non conformi non potranno più essere qualificati e commercializzati come riutilizzabili, anche se erano stati immessi sul mercato prima dell’entrata in applicazione delle nuove disposizioni.

Il chiarimento, contenuto nella risposta ministeriale del 30 ottobre 2026, assume particolare importanza per produttori, distributori e commercianti che devono programmare la gestione delle giacenze.

Plastica riutilizzabile: cosa cambia dal 21 aprile 2027

La questione nasce dall’articolo 14-bis del decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19, convertito dalla legge 20 aprile 2026, n. 50, che introduce specifiche condizioni per riconoscere come riutilizzabili alcuni prodotti in plastica destinati a entrare in contatto con gli alimenti.

La disposizione riguarda piatti, posate, cannucce e agitatori per bevande, prodotti che possono essere commercializzati come riutilizzabili soltanto quando possiedono le caratteristiche tecniche individuate dalla norma e rispettano la legislazione in materia di igiene e sicurezza alimentare.

L’obiettivo è distinguere gli articoli effettivamente progettati per molteplici utilizzi da quelli che, pur essendo presentati come riutilizzabili, non garantiscono prestazioni coerenti con tale definizione.

Il riferimento normativo più ampio è il D.Lgs. 196/2021, che recepisce la direttiva europea 2019/904 sulla riduzione dell’incidenza di determinati prodotti di plastica sull’ambiente, conosciuta come direttiva SUP (Single-Use Plastics).

L’articolo 5 di questo decreto vieta l’immissione sul mercato di determinate categorie di prodotti in plastica monouso, tra cui quelli elencati nella parte B dell’allegato.

L’articolo 14-bis del DL 19/2026 interviene proprio per definire le condizioni necessarie affinché alcuni prodotti possano essere considerati effettivamente riutilizzabili e, di conseguenza, non rientrare nel divieto previsto per gli equivalenti monouso.

Le nuove condizioni si applicheranno dal 21 aprile 2027, una data che il legislatore ha individuato concedendo agli operatori un periodo transitorio per adeguare la produzione e la distribuzione.

Il MASE sottolinea che la norma non introduce un nuovo divieto generale di commercializzazione, ma stabilisce i requisiti indispensabili per attribuire a questi articoli la qualifica di prodotti riutilizzabili.

Scorte già in commercio: il MASE esclude la vendita fino a esaurimento

Il dubbio sollevato da Confindustria riguardava soprattutto le scorte presenti nella catena commerciale prima della scadenza.

In particolare, l’associazione aveva chiesto se i prodotti immessi regolarmente sul mercato prima del 21 aprile 2027, ma non conformi alle nuove caratteristiche tecniche, potessero continuare a essere venduti come riutilizzabili fino all’esaurimento delle giacenze.

La questione coinvolgeva anche l’interpretazione dell’espressione normativa commercializzabili come tali: occorreva stabilire se il nuovo requisito riguardasse soltanto i prodotti immessi sul mercato dopo la scadenza oppure anche quelli già presenti nei magazzini e nei circuiti distributivi.

La risposta del Ministero è chiara: dal 21 aprile 2027 potranno essere qualificati e commercializzati come riutilizzabili esclusivamente i prodotti conformi ai requisiti tecnici previsti dall’articolo 14-bis.

La regola si applica anche agli articoli precedentemente immessi sul mercato.

Secondo il MASE, consentire la prosecuzione della commercializzazione delle scorte non conformi sulla base della loro precedente immissione sul mercato significherebbe prolungare gli effetti del periodo transitorio per un tempo potenzialmente indeterminato.

Il legislatore ha invece previsto un termine preciso, proprio per permettere alle imprese di adeguare i processi produttivi e gestire progressivamente le giacenze prima dell’applicazione delle nuove prescrizioni.

Non sarà quindi possibile invocare la data di acquisto o di precedente immissione sul mercato per continuare a vendere come riutilizzabili prodotti privi dei requisiti richiesti.

È importante precisare che il chiarimento riguarda la commercializzazione come prodotti riutilizzabili. La risposta ministeriale non introduce una disciplina autonoma sul destino di ogni singola scorta, che resta soggetto alle disposizioni applicabili.

Fatture e documenti di trasporto: perché non basteranno a salvare le scorte

Un ulteriore quesito riguardava la documentazione utilizzabile per dimostrare che i prodotti erano stati immessi sul mercato prima del 21 aprile 2027.

Confindustria aveva chiesto se potessero essere considerati validi documenti come fatture, documenti di trasporto, ordini, contratti, identificativi dei lotti e registrazioni di magazzino.

L’obiettivo era comprendere se la prova della precedente immissione sul mercato potesse consentire la prosecuzione della commercializzazione fino all’esaurimento delle scorte.

Il MASE, tuttavia, ha ritenuto questo quesito assorbito dalle conclusioni già formulate.

Poiché la precedente immissione sul mercato non consente di derogare ai nuovi requisiti, non è necessario individuare una particolare documentazione per dimostrare una circostanza che, ai fini della commercializzazione come riutilizzabili dopo la scadenza, non modifica l’applicazione della norma.

Questo passaggio ha conseguenze pratiche per le imprese.

La presenza di fatture o registrazioni di magazzino può documentare la storia commerciale di un prodotto, ma non rappresenta un’esenzione dai requisiti tecnici che diventeranno applicabili dal 21 aprile 2027.

Per produttori e distributori, il periodo che precede la scadenza diventa quindi fondamentale per verificare le caratteristiche degli articoli presenti in assortimento e programmare la gestione delle scorte non conformi.

Nuovi requisiti e gestione delle scorte: le conseguenze per le imprese

Il chiarimento ministeriale introduce un elemento di certezza nell’applicazione della normativa, ma evidenzia anche alcune difficoltà operative.

Le imprese che commercializzano piatti, posate, cannucce e agitatori per bevande in plastica dovranno verificare se i prodotti rispettano effettivamente le caratteristiche richieste per essere qualificati come riutilizzabili.

La semplice indicazione commerciale “riutilizzabile” non sarà sufficiente in assenza dei requisiti tecnici previsti dalla legge.

Per i distributori, il rischio principale riguarda la presenza di giacenze che, pur essendo state acquistate e immesse sul mercato prima della scadenza, non potranno più essere commercializzate con tale qualifica dal 21 aprile 2027.

La programmazione degli approvvigionamenti e il coordinamento tra produttori e rivenditori assumono quindi un ruolo importante per limitare l’accumulo di prodotti non conformi.

Dal punto di vista ambientale, il provvedimento punta a evitare che articoli sostanzialmente monouso possano essere presentati come riutilizzabili senza offrire garanzie concrete di utilizzo ripetuto.

Rimane però una criticità: l’adeguamento normativo potrebbe lasciare alle imprese scorte difficili da collocare sul mercato, rendendo necessaria una gestione attenta delle quantità già prodotte e distribuite.

Il periodo transitorio serve proprio a prevenire questa situazione, ma la sua efficacia dipenderà dalla capacità degli operatori di intervenire prima della scadenza.

La posizione del MASE conferma dunque un principio preciso: dal 21 aprile 2027 sarà la conformità tecnica del prodotto, e non la data della sua precedente immissione sul mercato, a determinarne la possibilità di commercializzazione come riutilizzabile.

 

FAQ – Plastica riutilizzabile e scorte dal 2027

La risposta ministeriale riguarda piatti, posate, cannucce e agitatori per bevande in plastica commercializzati come riutilizzabili, secondo la disciplina dell’articolo 14-bis del DL 19/2026.
Da questa data potranno essere qualificati e commercializzati come riutilizzabili soltanto i prodotti conformi alle caratteristiche tecniche previste dalla normativa.
Non potranno continuare a essere commercializzate come riutilizzabili se non rispettano i nuovi requisiti, anche quando erano già state immesse sul mercato prima della scadenza.
No. Il MASE chiarisce che la precedente immissione sul mercato non costituisce un’esenzione dai nuovi requisiti. Per questo motivo non ha individuato documenti idonei a consentire tale deroga.
No. Il chiarimento non introduce un divieto generale di tutti i prodotti in plastica, ma riguarda le condizioni necessarie per commercializzare come riutilizzabili gli articoli individuati dalla norma, nel quadro della disciplina sui prodotti monouso.
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