Con la Circolare n. 2 del 22 maggio 2025, l’Albo Gestori Ambientali, in conseguenza al RENTRI, chiarisce le modalità operative per certificare i sistemi di geolocalizzazione sui veicoli che trasportano rifiuti speciali pericolosi, in vista delle nuove scadenze.
Vediamo in questo articolo tutti i dettagli.
RENTRI e l’obbligo di tracciamento e geolocalizzazione per i veicoli in categoria 5: le istruzioni dell’Albo in materia di rifiuti
Il trasporto dei rifiuti speciali pericolosi è un’attività altamente regolamentata, e dal 2026 entreranno in vigore nuovi obblighi per le imprese iscritte alla categoria 5 dell’Albo nazionale gestori ambientali.
In particolare, con la Circolare n. 2 del 22 maggio 2025, l’Albo fornisce importanti chiarimenti operativi sull’attuazione della Deliberazione n. 3 del 19 dicembre 2024.
La quale, a sua volta, introduce l’obbligo di dotare i veicoli impiegati per il trasporto di rifiuti pericolosi di sistemi di geolocalizzazione.
La circolare mira a rendere operativo l’obbligo previsto dagli articoli 16 e 17 del decreto n. 59/2023, secondo cui i mezzi adibiti al trasporto di rifiuti pericolosi in categoria 5 devono essere dotati di dispositivi in grado di monitorare in tempo reale gli spostamenti dei veicoli.
Questa misura è parte integrante del sistema RENTRI, che punta a garantire una tracciabilità completa della filiera del rifiuto, dalla produzione allo smaltimento.
La geolocalizzazione assume quindi una funzione chiave per rafforzare il controllo sulle attività di trasporto, evitare il traffico illecito di rifiuti e assicurare una maggiore tutela ambientale.
Per attestare l’effettiva presenza dei dispositivi di tracciamento sui veicoli, le imprese dovranno compilare una dichiarazione sostitutiva.
Questo documento, riportato nell’Allegato A della Deliberazione n. 3/2024, sarà generato automaticamente tramite il sistema AGEST, la piattaforma digitale utilizzata per la gestione delle pratiche di iscrizione all’Albo.
L’invio della dichiarazione potrà avvenire anche in modo frazionato, attraverso più istanze distinte, qualora il parco veicolare dell’impresa comprenda più mezzi.
Le aziende avranno tempo per completare questa procedura dal 1° luglio 2025 fino al 31 dicembre 2025.
Dal 2026 la dichiarazione diventa parte integrante delle domande
A partire dal 1° gennaio 2026, il quadro normativo subirà un ulteriore aggiornamento.
La dichiarazione che certifica la presenza della geolocalizzazione dovrà essere allegata obbligatoriamente a ogni nuova domanda di iscrizione o di variazione del parco mezzi in categoria 5.
In altre parole, ogni volta che un’impresa vorrà inserire o modificare un veicolo per il trasporto di rifiuti pericolosi, dovrà fornire anche l’attestazione del sistema di geolocalizzazione attivo a bordo del mezzo.
Questo vincolo mira a consolidare un sistema di controllo automatizzato e continuo, che non si limiti solo a verifiche periodiche, ma accompagni ogni fase dell’aggiornamento dei dati nel registro.
Le nuove disposizioni rappresentano un passo importante verso la digitalizzazione del sistema di tracciamento dei rifiuti.
Il RENTRI (Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti), infatti, si pone come obiettivo quello di integrare informazioni logistiche e gestionali per consentire alle autorità di intervenire tempestivamente in caso di anomalie lungo la catena del trasporto.
In questo contesto, l’introduzione della geolocalizzazione obbligatoria consente di ottenere dati in tempo reale sull’ubicazione dei veicoli, rendendo possibile il confronto con le informazioni registrate nei formulari e nei documenti di trasporto elettronici.
Alcune raccomandazioni operative
Le imprese che operano nel settore del trasporto di rifiuti speciali pericolosi devono prepararsi con largo anticipo all’adempimento.
È raccomandabile, dunque, verificare la presenza e il corretto funzionamento dei dispositivi di geolocalizzazione su tutti i veicoli interessati.
Inoltre, si consiglia di accedere al sistema AGEST e familiarizzare con la procedura di generazione della dichiarazione e di pianificare l’invio delle istanze in modo scaglionato, evitando ritardi a ridosso della scadenza del 31 dicembre 2025.
Infine, è utile ricordare che il mancato rispetto delle tempistiche o delle modalità previste può comportare sanzioni amministrative e la sospensione dell’autorizzazione al trasporto dei rifiuti in categoria 5.