Dal 9 ottobre 2025 entrerà in vigore il Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1893, che ridefinisce i requisiti minimi per gli attestati di formazione degli operatori FGAS. In particolare stabilendo nuove regole per manutenzione, controlli e recupero dei gas fluorurati.
Vediamo in questo articolo tutti i dettagli.
In vigore dal 9 ottobre 2025 il Regolamento UE 2025/1893: requisiti minimi per le certificazioni degli operatori FGAS
Come sappiamo, la lotta contro le emissioni climalteranti continua a coinvolgere in modo diretto i professionisti che operano nel settore della climatizzazione e del raffrescamento.
In questo contesto, con la pubblicazione del Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1893, comparso sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il 19 settembre 2025, la Commissione europea ha introdotto una serie di novità.
Queste incidono in maniera significativa sulle modalità di formazione e certificazione dei tecnici che lavorano con apparecchiature contenenti gas fluorurati a effetto serra (F-Gas) o le loro alternative.
Queste regole attuano quanto previsto dal Regolamento (UE) 2024/573. Nello specifico con l’obiettivo di armonizzare i criteri di qualificazione e di garantire un riconoscimento reciproco degli attestati all’interno dell’Unione.
Il nuovo quadro normativo abroga definitivamente il Regolamento (CE) n. 307/2008, ormai superato dall’evoluzione tecnologica e dalle necessità ambientali.
Nello specifico, il regolamento si rivolge alle persone fisiche che, nella pratica quotidiana, intervengono su impianti e apparecchiature mobili che utilizzano F-Gas o sostanze alternative come idrocarburi o anidride carbonica (CO₂).
Non si tratta quindi di una norma generica, ma di un provvedimento che riguarda direttamente i tecnici impegnati in attività delicate e ad alto impatto ambientale.
La logica dietro l’intervento normativo
Le figure coinvolte sono principalmente coloro che si occupano di:
- Manutenzione, assistenza e riparazione di sistemi di condizionamento dell’aria installati su autoveicoli, mezzi pesanti, furgoni, macchine agricole, da cantiere o minerarie, oltre che su treni, metropolitane e tram.
- Controlli delle perdite nei sistemi di climatizzazione e pompe di calore presenti su veicoli pesanti e mezzi mobili.
- Recupero dei gas fluorurati dai circuiti di raffreddamento di veicoli frigorifero leggeri, container intermodali (inclusi i reefer), vagoni ferroviari e apparecchiature di condizionamento installate su diverse tipologie di mezzi di trasporto.
- Recupero dei gas fluorurati dai veicoli non disciplinati dalla direttiva 2006/40/CE, quindi al di fuori del perimetro normativo previsto per le autovetture.
In sostanza, il regolamento va a incidere in maniera diretta su tutto il comparto della mobilità su gomma e rotaia, nonché su mezzi utilizzati in settori chiave come agricoltura, edilizia e attività minerarie.
Per comprendere la portata del Regolamento 2025/1893, è utile ricordare che i gas fluorurati sono sostanze con un potenziale climalterante molto elevato, spesso centinaia o migliaia di volte superiore a quello della CO₂.
Anche piccole perdite possono contribuire in maniera significativa all’inquinamento atmosferico e all’accelerazione del cambiamento climatico.
Garantire che i tecnici addetti alla gestione, manutenzione e smaltimento di queste sostanze abbiano una formazione qualificata e uniforme è quindi una condizione indispensabile per ridurre i rischi ambientali.
Inoltre, l’introduzione di criteri minimi comuni a livello europeo rappresenta una tutela anche per i lavoratori stessi. I quali vedranno i propri attestati riconosciuti in tutti gli Stati membri senza necessità di duplicare i percorsi formativi.
Le principali novità introdotte
Il cuore del nuovo regolamento riguarda i requisiti minimi di formazione per ottenere l’attestato. Non basta più una generica esperienza: i percorsi dovranno garantire competenze aggiornate su diversi fronti, tra cui:
- Tecniche di individuazione e riparazione delle perdite.
- Procedure corrette di recupero dei gas, per evitare dispersioni.
- Utilizzo delle sostanze alternative agli F-Gas, come gli idrocarburi e la CO₂, che pur essendo meno impattanti presentano rischi specifici (infiammabilità, pressione elevata, ecc.).
- Gestione sicura delle apparecchiature durante gli interventi di manutenzione e dismissione.
Un aspetto di rilievo è rappresentato dall’obbligo di aggiornamento. Vale a dire che la formazione non sarà più un evento isolato, ma dovrà essere mantenuta e rinnovata periodicamente per assicurare che le competenze rimangano in linea con l’evoluzione tecnologica e normativa.
Ad ogni modo, il regolamento precisa che le nuove regole non si applicano alle attività di fabbricazione presso gli stabilimenti dei produttori.
In altre parole, i requisiti riguardano gli interventi di manutenzione, controllo e smaltimento “sul campo”, ma non le fasi di produzione iniziale delle apparecchiature.
Questa esclusione risponde a una logica ben precisa. Infatti, i fabbricanti operano in ambienti controllati e regolamentati da altre norme di sicurezza, mentre è nelle fasi di utilizzo e gestione operativa che si registrano i rischi maggiori di dispersione dei gas.
L’entrata in vigore fissata per il 9 ottobre 2025 lascia alle imprese e ai professionisti alcune settimane per adeguarsi. Tuttavia, è evidente che l’impatto sarà rilevante.
Le aziende che operano nel settore dei trasporti e della climatizzazione dovranno investire in programmi formativi certificati. D’altra parte, i lavoratori avranno l’opportunità di consolidare e rendere più spendibili le proprie competenze a livello europeo.
Dal punto di vista ambientale, il provvedimento si inserisce nella strategia più ampia dell’UE volta a ridurre progressivamente l’uso degli F-Gas e a favorire la diffusione di alternative più sostenibili.
Questo percorso, tuttavia, richiede un’attenta gestione della transizione: l’impiego di sostanze alternative implica nuove competenze tecniche e un approccio più attento alla sicurezza.

