Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha chiarito, con l’interpello n. 174543 del 24 settembre 2025, come gestire la messa in sicurezza permanente (MISP) in presenza di rifiuti con amianto, distinguendo tra interventi in situ ed ex situ.
Vediamo in questo articolo tutti i dettagli.
MISP e rifiuti contenenti amianto: il contesto normativo del MASE
Come sappiamo, la gestione dei rifiuti da demolizione e da processi industriali che possono contenere cemento amianto (eternit) continua ad essere un tema importante nel campo delle bonifiche ambientali.
In questo contesto, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE), con la risposta all’interpello n. 174543 del 24 settembre 2025, ha fornito un importante chiarimento sulle modalità di messa in sicurezza permanente (MISP) di questi materiali.
Tutto ciò alla luce delle più recenti pronunce giurisprudenziali e della normativa ambientale vigente.
Richiamando la sentenza della Corte Costituzionale n. 50 del 2023, il Ministero ha infatti ribadito la necessità di distinguere attentamente due casi.
Il primo, il caso in cui l’intervento di bonifica si realizza senza rimozione dei rifiuti, il secondo, il caso in cui è previsto il trasferimento e lo smaltimento in una nuova area.
Tale distinzione non è meramente tecnica, ma incide direttamente sull’iter autorizzativo e sul quadro normativo di riferimento.
Nel primo scenario, la messa in sicurezza avviene sul posto, senza rimuovere i rifiuti contenenti amianto.
In queste situazioni, la normativa di riferimento è l’Allegato 3 al Titolo V della Parte IV del D.Lgs. 152/2006, che stabilisce le procedure per gli interventi di messa in sicurezza d’emergenza o permanente.
Il MASE ha ricordato che tali interventi, come già precisato nella risposta all’interpello presentato dalla Provincia di Verona il 14 gennaio 2022 (prot. n. 3866/MITE), devono essere autorizzati dall’Autorità competente ai sensi dell’articolo 242, comma 7, dello stesso decreto.
Nel caso in cui l’area rientri in un Sito di Interesse Nazionale (SIN), l’autorizzazione fa riferimento invece all’articolo 252, comma 4, del D.Lgs. 152/2006.
L’obiettivo è garantire che la messa in sicurezza in situ avvenga in modo conforme alle prescrizioni tecniche e ambientali, limitando la dispersione di fibre di amianto e tutelando la salute pubblica.
In pratica, l’intervento può consistere in coperture protettive, impermeabilizzazioni, o stabilizzazioni del suolo che impediscono la migrazione dei contaminanti verso l’ambiente circostante.
Approfondimento sul secondo caso: la messa in sicurezza ex situ
Il secondo scenario, come accennato, riguarda invece le situazioni in cui si decide di rimuovere i rifiuti contenenti amianto per trasferirli in una nuova area di smaltimento appositamente predisposta.
In questo caso, la normativa principale è rappresentata dal D.Lgs. 36/2006, che disciplina la gestione delle discariche.
Tuttavia, il MASE ha specificato che, trattandosi comunque di un intervento di bonifica ambientale, il progetto deve essere autorizzato secondo le disposizioni dell’art. 242, comma 7, del D.Lgs. 152/2006.
Tale approvazione ha valore sostitutivo di tutti gli altri atti di assenso, semplificando così l’iter amministrativo.
Lo stesso principio vale per i Siti di Interesse Nazionale, per i quali si applica nuovamente l’art. 252, comma 4, con valore comprensivo degli atti autorizzativi.
Questa distinzione è particolarmente importante perché chiarisce come la creazione di una discarica dedicata alla messa in sicurezza permanente non debba essere trattata come un normale impianto di smaltimento.
Piuttosto, deve essere considerata come parte integrante di un progetto di bonifica ambientale.
In questo modo si evita la sovrapposizione di competenze e si assicura una gestione coerente e trasparente dei rifiuti pericolosi.
Il ruolo del Ministero della Salute nella gestione dell’amianto
Il MASE ha inoltre precisato che, per tutti gli aspetti strettamente connessi alla sicurezza e al trattamento dell’amianto, la competenza rimane in capo al Ministero della Salute.
Quest’ultimo opera sulla base delle disposizioni del Decreto Ministeriale 6 settembre 1994, che definisce le modalità tecniche di bonifica, rimozione, smaltimento e messa in sicurezza dell’amianto.
Pertanto, le autorità e gli operatori coinvolti in interventi che riguardano materiali contenenti cemento amianto devono coordinarsi con entrambi i Dicasteri:
- il MASE, per la parte ambientale, progettuale e autorizzativa;
- il Ministero della Salute, per la parte sanitaria e di sicurezza dei lavoratori e della popolazione.
Questo approccio integrato consente di affrontare in maniera completa la complessità del rischio amianto, che unisce dimensioni ambientali, sanitarie e tecniche.
La risposta del Ministero chiarisce dunque una questione che negli ultimi anni aveva generato incertezze interpretative, soprattutto nei casi di bonifica di aree industriali dismesse o siti contaminati da frammenti di eternit.
Stabilire confini precisi tra interventi in situ ed ex situ significa fornire un riferimento operativo certo per enti locali, tecnici ambientali e operatori del settore.
Inoltre, rafforza la coerenza con le linee guida europee sulla gestione dei rifiuti pericolosi e sulla protezione della salute nei luoghi di lavoro.

