La nuova deliberazione n. 6/2025 ridisegna requisiti, prove di idoneità e deroghe per il responsabile tecnico dell’Albo gestori ambientali, bilanciando accesso alle professioni, esperienza maturata sul campo e tutela dell’ambiente nel quadro delle riforme normative.

Vediamo in questo articolo tutti i dettagli. 

Il nuovo quadro per il responsabile tecnico dell’Albo

Come anticipato, la deliberazione n. 6 del 26 novembre 2025 del Comitato nazionale dell’Albo nazionale gestori ambientali riorganizza la disciplina del responsabile tecnico, sostituendo e coordinando molte delle decisioni adottate dal 2017 in poi.

Il riferimento resta il D.M. 120/2014, in particolare gli articoli 12 e 13 su ruolo, requisiti e formazione di questa figura, ma cambiano le regole pratiche su requisiti minimi, verifiche, deroghe e regime transitorio.

Sul piano di contesto, la deliberazione recepisce la novità del 2024 dell’articolo 212 del Testo Unico Ambientale.

Ovvero che il legale rappresentante può assumere il ruolo di responsabile tecnico per tutte le categorie di iscrizione all’Albo senza sostenere le verifiche di idoneità iniziali e di aggiornamento, purché abbia ricoperto quel ruolo nella stessa impresa per almeno tre anni consecutivi.

Il Ministero, con un interpello del 2025, ha però precisato che l’esenzione riguarda solo le prove d’esame: restano fermi i requisiti di titolo di studio ed esperienza.

La dispensa, quindi, semplifica le procedure ma non abbassa la soglia di professionalità richiesta per presidiare attività ad alto impatto ambientale e sanzionatorio.

Nell’allegato A sono indicati i requisiti minimi del responsabile tecnico per le varie categorie e classi. L’impostazione è graduale:

Per le categorie 1, 4 e 5 (raccolta e trasporto di rifiuti urbani e speciali, anche pericolosi) la base comune è:

A questa combinazione si aggiungono, man mano che si sale di classe, anni di esperienza nel trasporto rifiuti. Per i rifiuti speciali pericolosi i periodi richiesti sono più lunghi rispetto ai non pericolosi, in coerenza con il maggior rischio operativo e ambientale.

Come si dimostra l’esperienza: l’affiancamento entra a pieno titolo

Proseguendo, per la categoria 8 (intermediazione e commercio di rifiuti) la logica è un po’ diversa: si combina titolo di studio e anzianità.
In sintesi:

In ogni caso, l’esperienza deve essere maturata nello specifico settore dell’intermediazione oppure in attività di gestione dei rifiuti (raccolta, trasporto, recupero, smaltimento).

Ancora più selettivi sono i requisiti per le categorie 9 e 10, dedicate alle bonifiche di siti e di beni contenenti amianto.

Qui, per le classi maggiori, la laurea tecnica (ingegneria, chimica, biologia, geologia, scienze ambientali, architettura e titoli affini) è di fatto imprescindibile e l’esperienza deve essere documentata con interventi di bonifica per importi complessivi significativi rispetto alla classe di iscrizione richiesta.

In altre parole, più l’attività è complessa e rischiosa, più il legislatore chiede un profilo tecnico strutturato, sia in termini di studi sia di storico professionale. Inoltre, un passaggio rilevante riguarda il riconoscimento dell’esperienza.

Oltre ai casi tradizionali, legale rappresentante, responsabile tecnico, direttore tecnico, dirigente o funzionario direttivo con responsabilità tecniche, la deliberazione valorizza anche l’affiancamento di un dipendente al responsabile tecnico.

Questo affiancamento:

In questo modo, la crescita professionale interna all’impresa diventa tracciabile e “spendibile” ai fini dei requisiti.

Non è più infatti solo esperienza informale, ma un percorso riconosciuto che può portare il dipendente, nel tempo, a diventare responsabile tecnico a sua volta.

Verifiche di idoneità e dispensa del legale rappresentante

Sul versante delle verifiche di idoneità, la struttura viene confermata ma con regole più chiare.

  • Idoneità iniziale
  • Verifica di aggiornamento

La disciplina della dispensa per il legale rappresentante è poi dettagliata in modo preciso. Il soggetto dispensato:

Se il legale rappresentante cessa dal proprio incarico, perde anche la dispensa: per restare responsabile tecnico ha fino a 24 mesi per sostenere una verifica di aggiornamento; oltre questo limite dovrà tornare alla verifica iniziale.
La deroga è quindi legata alla responsabilità gestionale e pensata come strumento di semplificazione, non come abilitazione “a vita”.

Prove d’esame, coordinamento con le vecchie regole e impatti pratici per il responsabile tecnico

La deliberazione interviene inoltre sulle modalità organizzative delle prove, cioè: 

Ogni modulo consiste in 40 quiz a risposta multipla, con 60 minuti di tempo. Il punteggio, invece, è così strutturato: 

Infine, restano confermati, tramite rinvio alle deliberazioni già in vigore, i compiti del responsabile tecnico, le regole sulla cessazione dell’incarico e la pubblicazione dei dati sul portale dell’Albo.

In altre parole, la nuova deliberazione svolge soprattutto una funzione di coordinamento.

Vale a dire che abroga una serie di atti emanati fra il 2017 e il 2025, chiarisce alcune terminologie (il “modulo obbligatorio” diventa “modulo generale”) e introduce un regime transitorio per le domande già presentate, che saranno definite con le vecchie regole.

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