Clima, l’Europa alza l’asticella: fissato il nuovo traguardo vincolante al 2040

L’Europa mette nero su bianco il passaggio chiave verso la neutralità climatica: un nuovo target al 2040 per il clima, più severo ma accompagnato da flessibilità, tutele sociali e attenzione crescente alla competitività industriale.

Vediamo in questo articolo tutti i dettagli. 


Competitività industriale, transizione giusta, assorbimenti di carbonio e rinvio dell’ETS2: gli obiettivi dell’Europa per il clima entro il 2040


L’Unione europea ha scelto di stringere ulteriormente il percorso della decarbonizzazione.

Con il regolamento (UE) 2026/667, approvato l’11 marzo 2026, Bruxelles modifica la normativa europea sul clima e inserisce un nuovo traguardo intermedio vincolante.

Nello specifico, entro il 2040 le emissioni nette di gas a effetto serra dovranno ridursi del 90% rispetto ai livelli del 1990.

È questo il cuore politico e normativo della riforma, che aggiorna il regolamento (UE) 2021/1119 e rafforza il disegno già fissato con l’obiettivo della neutralità climatica al 2050.

La novità non è solo quantitativa. Il nuovo regolamento prova infatti a tenere insieme ambizione climatica e realismo economico, inserendo nel quadro europeo una serie di criteri che dovranno guidare le future politiche post-2030.

Non si tratta, quindi, di un semplice innalzamento degli obiettivi ambientali, ma di una revisione più ampia del metodo con cui l’Unione intende arrivare alla neutralità climatica.

Alla base del nuovo target c’è una valutazione che guarda insieme alla scienza, all’economia e agli equilibri sociali.

Il testo richiama il primo bilancio globale dell’Accordo di Parigi, chiuso alla fine del 2023, che ha segnalato un dato ormai difficilmente contestabile.

Ovvero che i progressi ci sono, ma non bastano ancora per collocare il mondo su una traiettoria davvero coerente con gli impegni climatici internazionali.

Da qui la scelta europea di consolidare per legge un passaggio ulteriore tra il target 2030 e la neutralità del 2050.

In questa impostazione pesa anche il parere scientifico del comitato consultivo europeo sui cambiamenti climatici, insieme alla valutazione d’impatto che aveva portato la Commissione, già nella comunicazione del 6 febbraio 2024, a raccomandare un obiettivo di riduzione netta del 90% entro il 2040.

Il regolamento ora trasforma quella proposta in un riferimento giuridico vincolante.

Riduzione netta delle emissioni e ruolo degli assorbimenti

Uno degli aspetti più rilevanti del provvedimento è che il traguardo del 2040 viene definito come riduzione netta, quindi calcolata sulle emissioni al netto degli assorbimenti.

Questo significa che, nel bilancio complessivo, avranno un ruolo sia il taglio delle emissioni sia la capacità di rimuovere o assorbire CO2.

Ma il testo chiarisce anche che la priorità resta la riduzione delle emissioni lorde, mentre gli assorbimenti devono avere una funzione complementare e non sostitutiva. Su questo punto il regolamento si muove con una certa prudenza.

Gli assorbimenti naturali, come quelli legati a foreste e suoli, sono riconosciuti come decisivi ma anche intrinsecamente fragili, perché influenzati da variabilità naturale, struttura per età delle foreste, cambiamenti climatici, disturbi naturali e incertezze metodologiche.

Accanto a questi, Bruxelles apre sempre più anche agli assorbimenti tecnologici, come la cattura e stoccaggio del carbonio da biomassa o direttamente dall’aria.

I quali potrebbero entrare in futuro in modo più strutturato nel sistema europeo di scambio delle quote di emissione.

Il nuovo assetto non ignora, però, le tensioni economiche della transizione. Anzi, uno dei messaggi più netti del regolamento è che la politica climatica dovrà essere costruita in parallelo con il rafforzamento della competitività europea.

Il testo insiste sulla resilienza dell’industria, sulla necessità di contenere il rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio, sul sostegno alle PMI e sui settori più esposti, in particolare quelli ad alta intensità energetica.

Siderurgia, metallurgia, chimica, cemento, vetro, ceramica, carta, trasporto e automotive rientrano tra i comparti che l’Unione considera strategici e vulnerabili allo stesso tempo.

Da qui l’insistenza su alcuni principi chiave.

Ovvero neutralità tecnologica, semplificazione amministrativa, accesso ai finanziamenti pubblici e privati, diffusione delle tecnologie pulite, maggiore integrazione del mercato energetico e rafforzamento delle reti e delle interconnessioni.

Nel regolamento emerge chiaramente l’idea che la decarbonizzazione non possa procedere contro l’industria europea, ma debba diventare uno strumento di rinnovamento produttivo, innovazione e autonomia strategica.


Transizione giusta, crediti internazionali e nuove regole ETS



C’è poi il capitolo, molto delicato, della transizione giusta. Il provvedimento sottolinea che il percorso verso il 2040 dovrà essere socialmente equilibrato.

Nello specifico, con attenzione alle famiglie vulnerabili, alla povertà energetica e dei trasporti, agli agricoltori, alle PMI, ai territori più esposti e alle regioni che rischiano di subire maggiormente i costi della trasformazione.

In altre parole, il legislatore europeo prova a mettere in chiaro che la neutralità climatica, per reggere politicamente e socialmente, non potrà tradursi in un aggravio sproporzionato per i soggetti più fragili.

In questa logica si inserisce anche un altro passaggio molto significativo: dal 2036 potrà essere ammesso un contributo di crediti internazionali di alta qualità, fino a un massimo del 5% delle emissioni nette dell’Unione nel 1990, per concorrere al target climatico 2040.

Il regolamento immagina persino un periodo pilota tra il 2031 e il 2035 per avviare un mercato internazionale dei crediti fondato su criteri rigorosi.

Vale a dire addizionalità, assenza di doppio conteggio, permanenza, verificabilità, tutela dei diritti umani e benefici economici, sociali e ambientali nei paesi partner.

È una valvola di flessibilità, ma anche un punto che sarà osservato con attenzione, perché tocca il delicato equilibrio tra integrità ambientale e convenienza economica.

Sul piano operativo, la riforma contiene anche una decisione immediata. E cioè il rinvio al 2028 dell’entrata in funzione del nuovo sistema ETS per edilizia, trasporto stradale e ulteriori settori, il cosiddetto ETS2.

La scelta segnala la volontà di rendere più graduale l’estensione del mercato del carbonio ai comparti che toccano più direttamente cittadini e consumatori.

Infine, il regolamento introduce un meccanismo di verifica periodica. A partire dal 6 marzo 2027, e poi ogni due anni, la Commissione dovrà valutare l’attuazione dei traguardi intermedi e delle traiettorie di decarbonizzazione.

Nello specifico, tenendo conto delle evidenze scientifiche più recenti, dei progressi tecnologici e dell’evoluzione della competitività globale dell’Unione. Se necessario, potranno arrivare nuove proposte legislative.

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