La Commissione europea (UE) pubblica le prime linee guida sul regolamento imballaggi, in vista dell’entrata in vigore nel 2026. Tra chiarimenti tecnici e criticità aperte, imprese e Stati membri cercano certezze operative per adeguarsi.
Vediamo in questo articolo tutti i dettagli.
Un primo tentativo di fare chiarezza sul nuovo regolamento per gli imballaggi UE
Con l’avvicinarsi della data di applicazione del regolamento europeo sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (PPWR), fissata al 12 agosto 2026, la Commissione europea ha avviato un primo intervento interpretativo per accompagnare imprese e amministrazioni nel percorso di adeguamento.
Sono state infatti diffuse, in versione preliminare, le prime linee guida e una raccolta di FAQ elaborate dalla Direzione generale Ambiente, con l’obiettivo dichiarato di rendere più uniforme l’applicazione delle nuove disposizioni all’interno dell’Unione.
Si tratta di un passaggio atteso da tempo dagli operatori, che da mesi segnalano la necessità di chiarimenti su numerosi aspetti della normativa.
Il regolamento, infatti, introduce cambiamenti significativi sia sul piano produttivo sia su quello organizzativo, incidendo sull’intera filiera del packaging, dalla progettazione alla gestione dei rifiuti.
Il documento pubblicato da Bruxelles non ha ancora valore definitivo: sarà formalmente adottato solo dopo la traduzione nelle diverse lingue ufficiali dell’Unione.
Tuttavia, rappresenta già un riferimento utile per comprendere l’impostazione che la Commissione intende adottare nella fase applicativa.
Uno dei punti centrali affrontati nelle linee guida riguarda i nuovi requisiti di riciclabilità degli imballaggi.
Il regolamento stabilisce infatti criteri più stringenti che diventeranno vincolanti a partire dal 1° gennaio 2030, imponendo alle aziende una revisione significativa delle scelte progettuali.
Parallelamente, viene rafforzato il tema del riuso, con obiettivi quantitativi che interesseranno diverse tipologie di imballaggi.
Le indicazioni fornite dalla Commissione cercano di chiarire come calcolare tali obiettivi e in quali casi possano essere applicate eventuali flessibilità.
Un altro nodo rilevante riguarda le restrizioni sui materiali, in particolare per quanto concerne le sostanze chimiche pericolose come i PFAS negli imballaggi a contatto con alimenti.
Le linee guida introducono indicazioni metodologiche utili per verificare il rispetto dei limiti previsti, anche se su questo fronte restano ancora margini di incertezza.
Il ruolo degli Stati membri tra flessibilità ed esenzioni
Inoltre, particolare attenzione è dedicata anche agli imballaggi in plastica monouso.
Il regolamento prevede infatti il divieto di alcune categorie di prodotti, e le FAQ chiariscono che tali restrizioni possono estendersi anche agli imballaggi compositi, come quelli a base carta, qualora contengano una percentuale minima di plastica pari o superiore al 5%.
Infine, viene affrontato il tema dell’etichettatura armonizzata, destinata a diventare uno strumento chiave per migliorare la gestione dei rifiuti e facilitare il comportamento dei consumatori.
Anche in questo caso, le indicazioni fornite rappresentano solo un primo passo verso un sistema che sarà definito più nel dettaglio nei prossimi atti attuativi.
Accanto agli aspetti tecnici rivolti alle imprese, le linee guida si soffermano anche sulle modalità di applicazione del regolamento da parte degli Stati membri.
In particolare, vengono chiariti i meccanismi che consentono di introdurre deroghe temporanee rispetto agli obiettivi di riuso.
In presenza di specifiche condizioni, gli Stati potranno infatti sospendere tali obblighi per un periodo massimo di cinque anni, offrendo così un margine di adattamento alle realtà nazionali.
Un altro tema rilevante riguarda i sistemi di deposito cauzionale per la raccolta di bottiglie in plastica e lattine.
Il regolamento prevede l’introduzione di tali sistemi entro il 1° gennaio 2029, ma le linee guida illustrano anche i casi in cui gli Stati membri possono essere esentati da questo obbligo.
Sempre a partire dal 2029, gli Stati dovranno inoltre definire obiettivi vincolanti di raccolta, contribuendo a rafforzare l’efficacia complessiva del sistema di gestione dei rifiuti da imballaggio.
Queste disposizioni evidenziano come il regolamento lasci spazio a una certa flessibilità nell’attuazione, pur mantenendo un quadro normativo comune a livello europeo.
Tuttavia, proprio questo equilibrio tra uniformità e adattamento nazionale rappresenta uno degli elementi più delicati della nuova disciplina.
Le criticità segnalate dal settore: investimenti in stand-by
Nonostante l’intervento della Commissione, il mondo produttivo continua a esprimere forti preoccupazioni.
Secondo molte imprese del settore, le linee guida non riescono ancora a fornire quel livello di certezza giuridica necessario per pianificare investimenti e strategie industriali.
A sollevare il tema è anche Europen, l’associazione europea che rappresenta la filiera degli imballaggi, secondo cui l’attuale situazione di incertezza ha raggiunto un livello critico proprio a ridosso dell’entrata in vigore del regolamento.
Il problema principale risiede nel fatto che molte disposizioni operative dipendono da futuri atti tecnici che non sono ancora stati definiti.
Questo rende difficile per le imprese comprendere con precisione quali saranno i requisiti da rispettare e quali investimenti saranno effettivamente necessari. Le conseguenze si riflettono direttamente sulla competitività del settore.
In assenza di indicazioni chiare, molte aziende stanno rinviando decisioni strategiche, con il rischio di rallentare l’innovazione e compromettere la posizione dell’industria europea rispetto ai competitor internazionali.
Inoltre, l’incertezza normativa può generare discontinuità nelle catene di approvvigionamento, incidendo negativamente sul funzionamento del mercato unico.

