Arriva un chiarimento importante per gli impianti AIA che producono billette di alluminio da fusione secondaria. Il Ministero dell’Ambiente ha infatti di recente indicato quali BAT applicare, sciogliendo un dubbio interpretativo sollevato dalla Regione Abruzzo.
Vediamo in questo articolo tutti i dettagli.
AIA e alluminio: il nodo interpretativo tra fonderie e semilavorati
Con risposta a un interpello ambientale presentato ai sensi dell’articolo 3-septies del D.Lgs. 152/2006, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha sciolto alcuni dubbi.
In particolare, ha definito quale quadro normativo deve essere utilizzato per le installazioni soggette ad Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) che svolgono attività di fusione secondaria di alluminio finalizzata alla produzione di billette.
Il caso riguarda impianti con capacità superiore a 20 Mg/giorno, rientranti nella categoria IED 2.5 b) dell’Allegato VIII alla Parte II del Testo Unico Ambientale.
Il dubbio nasceva dopo l’entrata in vigore della Decisione di esecuzione (UE) 2024/2974, pubblicata il 6 dicembre 2024, relativa alle BAT per impianti di forgiatura e fonderie.
Secondo la Regione Abruzzo era necessario capire se tale decisione potesse applicarsi anche agli impianti che producono billette, cioè semilavorati destinati a successive lavorazioni industriali, oppure se restasse valido il precedente riferimento normativo.
Il Ministero ha ricordato che la decisione europea del 2024 riguarda in particolare le fonderie di metalli non ferrosi che utilizzano rottami, lingotti o metalli liquidi per realizzare getti nella forma definitiva o quasi definitiva.
Lo stesso testo europeo, però, esclude espressamente dal proprio campo di applicazione la produzione di prodotti semilavorati di metalli non ferrosi che richiedono ulteriore formatura.
Per questi casi il riferimento rimane alle conclusioni BAT dedicate alle industrie dei metalli non ferrosi. Ed è proprio qui che rientra la produzione di billette di alluminio.
Le billette, infatti, non sono un prodotto finito pronto all’uso, ma un materiale intermedio che deve essere successivamente lavorato, ad esempio tramite estrusione, laminazione o altre trasformazioni industriali.
La decisione corretta resta quella del 2016
Alla luce di questa distinzione, il Ministero ha chiarito che per gli impianti che recuperano alluminio e producono billette deve continuare ad applicarsi la Decisione di esecuzione (UE) 2016/1032, pubblicata il 30 giugno 2016.
Vale a dire quella che contiene le BAT per le industrie dei metalli non ferrosi.
Si tratta della disciplina più coerente perché riguarda i processi che, partendo da minerali o materiali di recupero, portano alla realizzazione di semilavorati da sottoporre poi a ulteriori trattamenti prima di diventare prodotti finali.
La precisazione non è solo teorica. Infatti, individuare correttamente la decisione BAT applicabile è essenziale per stabilire:
- le migliori tecniche disponibili richieste all’impianto;
- i livelli di prestazione ambientale da garantire;
- le tempistiche del riesame AIA con valenza di rinnovo previste dall’articolo 29-octies del D.Lgs. 152/2006.
Per gli operatori del settore alluminio il chiarimento evita interpretazioni divergenti tra territori e consente un’applicazione uniforme delle regole autorizzative.
Gli impianti che producono billette non dovranno quindi essere automaticamente ricondotti alle nuove BAT 2024 dedicate alle fonderie, ma continueranno a fare riferimento al quadro già previsto per il comparto dei metalli non ferrosi.

