Dal 15 dicembre 2025 entra in funzione unapiattaforma digitale per gestire l’obbligo di notifica delle esportazioni di rottami metallici verso Paesi extra-UE, semplificando e rendendo più chiara la procedura, con un periodo transitorio di tre mesi.
Vediamo in questo articolo tutti i dettagli.
Risorse, dati richiesti e impatto per gli operatori economici oltre i confini UE nell’esportazione dei rottami metallici
Con la pubblicazione della Circolare del 25 novembre 2025, i Ministeri delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) e degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale hanno definito nuove modalità operative.
In particolare, per quanto riguarda l’adempimento dell’obbligo di notifica delle esportazioni di rottami metallici verso Paesi al di fuori dell’Unione europea.
L’obiettivo dichiarato dal documento è chiaro: sostituire gli strumenti tradizionali, come l’invio di documenti via posta elettronica certificata (PEC), con una piattaforma digitale dedicata, più affidabile, strutturata e facile da usare.
Questa scelta segue la tendenza crescente alla digitalizzazione delle procedure amministrative in Italia e mira a snellire i processi burocratici per gli operatori economici coinvolti nelle esportazioni.
La normativa sull’obbligo di notifica delle esportazioni di rottami metallici è stata introdotta dal Decreto-Legge 21 marzo 2022, n. 21 (articolo 30), e ha lo scopo di garantire trasparenza e controllo preventivo sulle partite di materiali ferrosi dirette al di fuori dell’UE.
In passato, la procedura prevedeva l’invio di moduli e documenti tramite PEC, con margine di errore e difficoltà di tracciamento.
La nuova circolare recepisce la necessità di aggiornare questi strumenti, offrendo un’interfaccia digitale centralizzata che accompagna l’utente nella compilazione delle informazioni richieste.
Non solo, minimizza anche gli errori e permette un monitoraggio più preciso da parte delle amministrazioni competenti.
Date chiave: quando cambia tutto?
Secondo le disposizioni della circolare, il sistema diventa operativo a partire dal 15 dicembre 2025.
In vista di questa data, la piattaforma è stata resa disponibile in anteprima a partire dal 10 dicembre 2025, così da consentire agli operatori di familiarizzare con l’interfaccia, esplorare le funzionalità e preparare correttamente i dati necessari.
Dunque, da quel momento in poi, tutte le notifiche sono state effettuate tramite la piattaforma.
Tuttavia, per permettere una transizione graduale, è previsto un periodo transitorio fino al 15 marzo 2026 durante il quale rimane obbligatorio inviare anche, via PEC, i documenti generati dal sistema (PDF riepilogativo e file Excel strutturato).
Terminata questa fase, la piattaforma diventerà l’unico canale ufficiale per la presentazione delle notifiche, salvo diverse indicazioni da parte dei Ministeri, semplificando definitivamente l’iter operativo.
Inoltre, l’accesso alla piattaforma avviene tramite Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID), Carta d’Identità Elettronica (CIE) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS), garantendo che soltanto soggetti autorizzati possano inoltrare le notifiche.
Nello specifico, possono operare il rappresentante legale dell’impresa esportatrice e i delegati, purché in possesso di delega firmata digitalmente.
Ricordiamo che l’interfaccia è pensata per guidare l’utente passo dopo passo nella compilazione, con campi strutturati per facilitare il rispetto degli obblighi informativi.
Cosa serve inserire nella notifica?
Nonostante il nuovo sistema digitale, gli obblighi informativi rimangono invariati rispetto alla disciplina normativa vigente. Tuttavia, la piattaforma accompagna l’utente nella corretta imputazione dei dati, riducendo così gli errori più frequenti.
Dunque, i principali dati richiesti includono:
- Partita IVA e ragione sociale dell’esportatore;
- Paese di destinazione finale dell’esportazione;
- Ragione sociale del destinatario estero;
- Codice doganale TARIC dei rottami oggetto dell’export;
- Peso netto complessivo in chilogrammi (non in tonnellate);
- Valore in euro alla data di notifica;
- Data prevista di presentazione della dichiarazione doganale;
- Qualifica del rottame esportato;
- Ufficio doganale di esportazione.
Questi elementi costituiscono la base minima di informazioni che ogni operatore deve fornire per assolvere correttamente l’obbligo.
La circolare sottolinea anche l’importanza di mantenere coerenza e completezza dei dati comunicati rispetto alle informazioni doganali effettive.
In particolare, entro 30 giorni dalla data presunta di presentazione della dichiarazione di esportazione, l’operatore deve verificare e correggere eventuali discrepanze, affinché la notifica rispecchi fedelmente l’effettiva operazione doganale.
Anche se il nuovo sistema rende più semplice l’inserimento dei dati, la responsabilità di garantire la correttezza delle informazioni rimane in capo all’esportatore o al suo delegato.

