Fanghi delle fosse settiche, stop all’iscrizione in categoria 1: l’Albo avvia le cancellazioni d’ufficio

Arriva un nuovo chiarimento destinato ad avere effetti concreti per le imprese che operano nella gestione dei rifiuti. L’Albo Nazionale Gestori Ambientali ha chiesto alle proprie Sezioni regionali e provinciali di avviare la cancellazione d’ufficio dei codici EER 20 03 04 e 20 03 06 dalle iscrizioni in categoria 1 che erano state rinnovate successivamente in modo non conforme alla normativa vigente.

La decisione riguarda in particolare i fanghi delle fosse settiche (EER 20 03 04) e i rifiuti della pulizia delle fognature (EER 20 03 06), due tipologie di rifiuti che, a seguito delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 116/2020, non sono più considerate rifiuti urbani ma rifiuti speciali.

Secondo quanto comunicato, alcune iscrizioni rinnovate negli ultimi anni avrebbero continuato a comprendere questi codici nella categoria 1, nonostante la Circolare n. 14/2021 dell’Albo avesse già chiarito il corretto inquadramento normativo. Per questo motivo l’Albo ha disposto l’attivazione della procedura di cancellazione d’ufficio, con l’obiettivo di uniformare tutte le iscrizioni alle disposizioni oggi in vigore.

Perché i codici EER 20 03 04 e 20 03 06 non possono più restare in categoria 1

Il punto centrale della vicenda riguarda il cambiamento introdotto dalla riforma della disciplina sui rifiuti urbani.

Con il D.Lgs. 116/2020, che ha recepito le direttive europee sull’economia circolare, è stata modificata la definizione di rifiuto urbano contenuta nel Testo Unico Ambientale. A seguito di questa revisione normativa, i fanghi delle fosse settiche e i rifiuti derivanti dalla pulizia delle reti fognarie sono stati esclusi dall’elenco dei rifiuti urbani.

Per chiarire le conseguenze operative della riforma, l’Albo Nazionale Gestori Ambientali aveva già emanato la Circolare n. 14 del 21 dicembre 2021, specificando che i codici EER 20 03 04 ed EER 20 03 06 devono essere classificati come rifiuti speciali e, di conseguenza, non possono essere ricompresi nelle iscrizioni alla categoria 1, riservata alla raccolta e al trasporto dei rifiuti urbani.

Nonostante questo chiarimento, alcune iscrizioni rinnovate successivamente avrebbero continuato a riportare tali codici. Da qui la decisione dell’Albo di richiedere alle Sezioni regionali e provinciali l’avvio della cancellazione d’ufficio delle autorizzazioni rilasciate in difformità rispetto alle indicazioni già fornite nel 2021.

L’intervento non modifica la classificazione dei rifiuti, già definita dalla normativa, ma mira a eliminare eventuali incoerenze amministrative presenti nei provvedimenti di iscrizione.

Cosa cambia per le imprese e perché è importante verificare le autorizzazioni

La richiesta dell’Albo interessa direttamente le imprese iscritte alla categoria 1 che svolgono attività di raccolta e trasporto dei rifiuti.

Le aziende coinvolte dovranno verificare il contenuto della propria iscrizione per accertare se siano ancora presenti i codici EER 20 03 04 ed EER 20 03 06. Qualora tali codici risultino inseriti in provvedimenti rinnovati successivamente alla Circolare n. 14/2021, le Sezioni dell’Albo potranno procedere alla loro cancellazione.

Dal punto di vista operativo, il provvedimento conferma ancora una volta quanto sia importante mantenere costantemente aggiornate le autorizzazioni ambientali. Le modifiche normative introdotte negli ultimi anni hanno infatti inciso profondamente sulla classificazione dei rifiuti e, di conseguenza, anche sui requisiti necessari per lo svolgimento delle attività di raccolta e trasporto.

La scelta dell’Albo va letta come un intervento volto a garantire uniformità nell’applicazione della normativa su tutto il territorio nazionale. Allo stesso tempo, rappresenta un richiamo per gli operatori del settore: il semplice rinnovo di un’iscrizione non garantisce automaticamente la correttezza del suo contenuto, soprattutto quando intervengono modifiche legislative o nuovi indirizzi interpretativi.

Per le imprese sarà quindi fondamentale verificare periodicamente la conformità delle proprie autorizzazioni rispetto all’evoluzione della disciplina ambientale, evitando possibili contestazioni durante i controlli e assicurando il corretto svolgimento delle attività autorizzate.

FAQ

Quali codici EER sono interessati dalla cancellazione?

La misura riguarda i codici EER 20 03 04 (fanghi delle fosse settiche) e 20 03 06 (rifiuti della pulizia delle fognature).

Perché vengono cancellati dalla categoria 1?

Perché, a seguito del D.Lgs. 116/2020, questi rifiuti sono classificati come rifiuti speciali e non più come rifiuti urbani.

Quale documento aveva già chiarito questa classificazione?

L’Albo Nazionale Gestori Ambientali, con la Circolare n. 14/2021, aveva già precisato che i due codici EER non potevano più essere ricompresi nella categoria 1.

Le imprese devono presentare una nuova domanda?

No. L’Albo ha chiesto alle Sezioni regionali e provinciali di avviare una procedura di cancellazione d’ufficio per le iscrizioni rinnovate in difformità rispetto alla normativa.

Cosa devono fare gli operatori interessati?

È consigliabile verificare il contenuto della propria iscrizione all’Albo e accertare che i codici autorizzati siano coerenti con l’attuale classificazione dei rifiuti prevista dalla normativa vigente.

Laureata in editoria e scrittura, scrittrice di articoli di diverse tematiche in ottica SEO, con cura per l'indicizzazione nei motori di ricerca