Con la firma della Slovenia, entra ufficialmente in vigore l’Accordo multilaterale ADR M366.
Nello specifico, la deroga riguarda le leghe metalliche contenenti piombo, consentendo il trasporto in condizioni particolari, senza l’assoggettamento completo alle norme ADR. Vediamo in questo articolo tutti i dettagli.
Accordo M366: un nuovo equilibrio tra regole e necessità operative in campo ADR
Come sappiamo, il trasporto di merci pericolose su strada è uno dei settori più regolamentati a livello europeo.
In questo contesto, la recente attivazione dell’Accordo multilaterale ADR M366, grazie alla sottoscrizione della Slovenia, introduce un’importante novità per le leghe metalliche contenenti piombo, sia in forma massiva che in polvere.
L’iniziativa, promossa dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) italiano e già riconosciuta dalle istituzioni europee, ha lo scopo di concedere una deroga mirata rispetto all’applicazione piena della normativa ADR.
La quale, ricordiamo, regola da anni il trasporto internazionale di sostanze e oggetti classificati come pericolosi.
Dal 1° settembre 2025, con l’entrata in vigore del Regolamento Delegato (UE) 2024/197, XXI ATP al regolamento CLP, le leghe metalliche contenenti piombo sarebbero automaticamente rientrate nell’elenco delle materie assoggettate all’ADR, in quanto considerate ecotossiche.
L’Accordo M366 ha invece introdotto una via intermedia. Vale a dire che il trasporto di queste leghe potrà avvenire senza dover rispettare integralmente tutte le regole ADR.
Tutto ciò purché siano seguite una serie di prescrizioni tecniche e di sicurezza stabilite nel testo dell’accordo.
Questo passaggio è particolarmente rilevante per il settore industriale e metallurgico, che rischiava di vedere fortemente complicata e rallentata la gestione delle proprie forniture.
Un compromesso tra sicurezza ed esigenze produttive
Non si tratta, tuttavia, di una semplice liberalizzazione.
La deroga si fonda su un principio di equilibrio: da un lato consentire alle aziende di proseguire le proprie attività senza i pesanti vincoli burocratici e logistici del regime ADR; dall’altro, garantire che il trasporto resti comunque sicuro per l’ambiente e per la collettività.
Le prescrizioni previste nell’M366 hanno infatti lo scopo di assicurare che i rischi di dispersione delle polveri contenenti piombo siano ridotti al minimo, con misure concrete per lo stoccaggio, l’imballaggio e la movimentazione.
Un altro aspetto importante riguarda la durata dell’accordo. Il M366 resterà infatti valido fino al 31 agosto 2027, offrendo quindi un arco temporale di quasi due anni durante i quali le imprese potranno organizzarsi e adeguarsi.
Sottolineiamo inoltre che, essendo un accordo multilaterale, i suoi effetti sono riconosciuti reciprocamente da tutti i Paesi firmatari.
Questo significa che le disposizioni si applicano in maniera uniforme e condivisa a livello internazionale, riducendo così possibili disparità di trattamento tra Stati membri.
Prove di classificazione e alcune prospettive future
Grazie alla deroga introdotta dall’M366, sarà inoltre possibile condurre test e verifiche per valutare in modo più accurato la classificazione delle leghe contenenti piombo.
Queste prove serviranno a stabilire se, e in quali condizioni, tali materiali possano davvero essere considerati materie pericolose ai sensi dell’ADR.
In questo senso, l’accordo non è soltanto una sospensione delle regole, ma rappresenta un periodo di sperimentazione che potrà fornire dati utili per eventuali revisioni normative future.
In altre parole, l’Accordo M366 è un esempio concreto di come le istituzioni europee e nazionali possano lavorare insieme per trovare soluzioni pragmatiche in ambiti complessi come il trasporto delle merci pericolose.
Fino al 2027, dunque, le leghe di piombo potranno viaggiare su strada in condizioni semplificate, ma sempre sotto il segno della responsabilità condivisa.

