ADR: l’Accordo multilaterale M329 si avvia alla scadenza, pronto il nuovo M368

Il 21 settembre 2025 scadrà l’Accordo Multilaterale ADR M329, attualmente in vigore in alcuni Paesi europei. Al suo posto, l’Austria ha già predisposto il nuovo M368, che necessita ora della sottoscrizione degli altri Stati contraenti.

Vediamo in questo articolo tutti i dettagli. 

Un passaggio regolamentare atteso in materia ADR: dal M329 al M368

Come sappiamo, il sistema ADR (Accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada) è uno dei pilastri normativi più rilevanti per la gestione dei trasporti a rischio.

Tra gli strumenti che ne garantiscono l’aggiornamento vi sono gli accordi multilaterali, pensati, tra le altre cose, per introdurre deroghe temporanee e condivise tra più Stati firmatari.

Ciò al fine di rispondere a esigenze particolari che non trovano immediata soluzione nelle disposizioni generali.

In questo contesto si inserisce l’Accordo Multilaterale M329, sottoscritto inizialmente dall’Austria e poi esteso ad altri Paesi, tra cui Italia, Repubblica Ceca, Ungheria, Slovacchia, San Marino e Portogallo.

Dopo cinque anni di applicazione, esso giungerà a termine il 21 settembre 2025.

A sostituirlo sarà il nuovo Accordo M368, predisposto ancora una volta dall’Austria, al momento unico firmatario, e in attesa di ricevere le adesioni necessarie dalle altre parti contraenti.

Ricordiamo che l’Accordo M329 è stato uno strumento fondamentale per il settore del trasporto dei rifiuti pericolosi soggetti ad ADR, introducendo deroghe mirate in materia di imballaggi e documentazione di trasporto.

In particolare, esso ha autorizzato, in deroga alle regole vigenti, l’impiego delle seguenti tipologie di imballaggi:

L’accordo ha inoltre stabilito che i rifiuti trasportabili devono appartenere al gruppo di imballaggio III, oppure al gruppo II purché rientranti tra i numeri ONU espressamente autorizzati nel testo della deroga.

Agevolazioni sulla documentazione di trasporto

Oltre alle deroghe sugli imballaggi, il M329 ha introdotto semplificazioni significative nella gestione del documento di trasporto, elemento centrale nelle movimentazioni ADR.

Nello specifico, le principali agevolazioni hanno riguardato:

Si tratta invece, sul piano operativo, di facilitazioni rilevanti che hanno permesso di rendere più agevole la gestione burocratica, mantenendo comunque gli standard minimi di sicurezza.

Un altro ambito coperto dal M329 ha riguardato la marcatura ed etichettatura delle merci pericolose. Le condizioni fissate dall’accordo, infatti, hanno derogato alle disposizioni generali dell’ADR, consentendo modalità semplificate per la segnalazione degli imballaggi.

Nonostante le semplificazioni, rimane fermo l’obbligo che, quando si applica l’accordo, nel documento di trasporto sia riportata la dicitura:
“Trasporto in accordo Cap. 1.5.1 – ADR (M329)”.

Tale indicazione garantisce che le autorità di controllo possano verificare facilmente l’uso della deroga e applicare in modo corretto le disposizioni.

Sottolineiamo inoltre che, come ogni accordo multilaterale ADR, anche l’M329 ha validità, ancora per poco, limitata ai soli Stati che lo hanno sottoscritto

Infatti, nonostante sia stato avviato dall’Austria, la sua efficacia si è estesa anche a Italia, Repubblica Ceca, Ungheria, Slovacchia, Portogallo e San Marino. Alcuni Paesi, tuttavia, hanno scelto di non aderire, o hanno successivamente revocato la loro partecipazione.


La sua durata, pari a cinque anni dalla firma del Paese promotore, terminerà come già detto il 21 settembre 2025. Fino a quella data l’accordo continuerà a produrre effetti nei soli territori dei firmatari che non lo hanno revocato.

L’avvio dell’Accordo M368

Come accennato, con l’approssimarsi della scadenza, l’Austria ha predisposto un nuovo testo, denominato Accordo Multilaterale M368, il quale avrà la funzione di sostituire l’M329.

La logica rimane quella di garantire una continuità normativa, evitando vuoti regolatori per il settore. Al momento, però, l’Austria è l’unico firmatario. Spetterà ora agli altri Paesi valutare la sottoscrizione, decidendo se aderire e in quali termini.

Questo passaggio sarà fondamentale per garantire che le deroghe continuino ad essere applicabili in più Stati, fornendo certezza agli operatori economici che si muovono nel contesto transfrontaliero.

Ad ogni modo, per le imprese che gestiscono il trasporto di rifiuti pericolosi soggetti ad ADR, la scadenza dell’M329 rappresenta un momento da monitorare con attenzione.

La validità delle deroghe introdotte dal vecchio accordo è destinata a cessare con il termine del periodo di efficacia, a meno che i Paesi contraenti non aderiscano rapidamente al nuovo M368.

In mancanza di adesioni tempestive, gli operatori potrebbero trovarsi nuovamente vincolati alle disposizioni standard ADR, con un impatto concreto sui costi e sulle procedure da rispettare.

In ogni caso, l’aspetto più delicato riguarda in particolare gli imballaggi scaduti o non testati, che non potrebbero più essere utilizzati, imponendo alle aziende una revisione delle pratiche attuali.

Dal punto di vista normativo, il percorso intrapreso evidenzia la volontà degli Stati membri di mantenere un equilibrio tra rigore della sicurezza e praticità operativa. Evitando così rigidità eccessive che potrebbero ostacolare la gestione quotidiana dei rifiuti.

In altre parole, l’imminente transizione al nuovo M368 dimostra la necessità di aggiornare periodicamente le deroghe, per adattarle a contesti operativi e normativi in evoluzione.

Gli operatori del settore devono prepararsi a questo cambiamento. Nello specifico monitorando con attenzione le adesioni degli Stati al nuovo accordo e adeguando le proprie procedure per garantire continuità e conformità.

La prossima fase dipenderà dalla rapidità con cui i Paesi decideranno di sottoscrivere l’M368, assicurando così stabilità a un comparto delicato come quello del trasporto dei rifiuti pericolosi.

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